SCHEMA-TIPO CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
SCHEMA-TIPO CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Schema di contratto di formazione e lavoro da redigere su carta intestata del titolare dello studio. Cinque esemplari di tale contratto debbono essere consegnati presso l'Ordine affinché possa essere apposto il visto di conformità al progetto predisposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Due copie restano all'Ordine di cui una viene inviata a cura dell'Ordine stesso all'Ufficio regionale del Lavoro.
Il giorno ……………………… in ……………………………… Via ……………………………..
TRA
il Dott. nella
(_) Medico
sua qualità di titolare dello studio sito in ........................………............
(_) Odontoiatrico
Via ;
(Codice fiscale n. )
ED IL
Sig. …………………………………………….., nato a ……………………………………………
il …………………. e residente in ……………………….……….. Via ……...............................
Codice fiscale n. …………………………………………………………
PREMESSO
che il Sig è in possesso del titolo di studio
di …………………………………………….
SI STIPULA
il presente contratto di formazione e lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, come integrati
dall'art. 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451 - in conformità al progetto della Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 18 aprile 1996.
1) DURATA DEL CONTRATTO
il Sig ………………………………………… è assunto per la durata di ………………………...
dalla comunicazione al competente Ufficio di collocamento. (Si ricorda che per le qualifiche di cui ai punti A), B) e C) del progetto della FNOMCeO, la durata è di 24 mesi, per la qualifica di cui al punto D) è di 18 mesi, per la qualifica di cui al punto E) è di 12 mesi). Xxxxxxx detto termine il rapporto si intenderà risolto senza disdetta, salva la facoltà di dar luogo ad un contratto a tempo indeterminato sulla base della qualificazione professionale conseguita. Nel corso del rapporto ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c.. Qualora il rapporto prosegua oltre il termine suddetto esso si intenderà convertito in normale rapporto di lavoro.
2) MANSIONI DEL LAVORATORE
Il Sig. …………………………………………. sarà adibito alle mansioni proprie della qualifica corrispondente al Livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi professionali.
3) RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
Al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il livello convenuto e riferito all'orario di lavoro concordato.
4) ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è stabilito in …………………….. ore settimanali complessive, distribuite in giorni.
L'orario di lavoro deve prevedere lo svolgimento della necessaria attività di insegnamento teorico e pratico per il numero di ore complessivamente stabilite (in relazione alla durata del contratto) nel progetto della FNOMCeO, approvato dal Ministero del Lavoro, per ciascuna qualifica professionale (almeno 130 ore per le qualifiche A, B e C del progetto, 80 ore per la qualifica D e 20 ore per la qualifica E).
5) PART-TIME (Solo eventualmente)
Il presente contratto di lavoro è stipulato a tempo parziale per un impegno di ore
giornaliere (il tempo parziale non può essere inferiore alle 4 ore giornaliere e non può essere superiore alle 24 ore settimanali).
L'ammontare del numero delle ore di formazione resta lo stesso previsto per ciascuna qualifica del progetto nazionale predisposto dalla FNOMCeO.
DENOMINAZIONE STUDIO: SEDE LAVORO TELEFONO | TIPOLOGIA | ORGANICO LAV. ORD. | ATTUALE LAV. CFL | UNITA’ RICHIESTE | QUALIFICA FINALE | LIV. INIZ. | LIV. FIN. | DURATA IN MESI | ORE LAV. SETTIMANALI |
TIMBRO E FIRMA
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA
Il Dott. ……………………………………….…… si impegna a consentire e/o ad impartire, per quanto previsto dal progetto della FNOMCeO approvato dal Ministero del Lavoro, al Sig la formazione nello studio professionale per
l'ammontare di ore previsto in relazione a ciascuna qualifica del progetto stesso
I contenuti specifici dell'attività formativa e lavorativa sono i seguenti
.................................................................................................................……………………..
(da compilare a cura del datore di lavoro sulla base di quanto previsto nei progetto nazionale FNOMCeO).
7) ATTESTATI FINALI
Alla. scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 16,
D.L. 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, (lett. A) - B) - C) e D) del nostro progetto), il datore di lavoro, utilizzando il modello predisposto dal Ministero del Lavoro, trasmette alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle Regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla. lett. b) del citato comma 2 (lett. E) del nostro progetto, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
Nei riguardi dei giovani medici, l'Ordine provinciale di appartenenza, sulla base della dichiarazione del titolare dello studio, rilascia a sua volta un attestato di qualificazione professionale con l'indicazione:
- delle generalità complete, dei titoli accademici e professionali e degli estremi dell'iscrizione all'Albo di entrambe le parti del rapporto;
- il settore o i settori nei quali si è prevalentemente svolta l'attività formativa;
- le esperienze più significative compiute dal giovane medico nel corso del rapporto.
8) TRATTAMENTO NORMATIVO E CONTRIBUTIVO
Per i contratti relativi alle qualifiche di cui ai punti A), B), C) e D), del progetto della FNOMCeO trovano applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Per i contratti di cui alla qualifica E) i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura corrispondente al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesima.
Per quant'altro non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali.
Un esemplare del presente contratto è rimesso all'Ufficio del Collocamento.
IL LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO
…………………………………. ………………………………………… DATA, …………….................
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. Fare 5 copie dello schema tipo e del modulo allegato;
2. Riempire gli schemi ed i moduli allegati, negli spazi appositi, secondo quanto scritto nelle spiegazioni;
3. Apporre le firme in originale su tutte e 5 le copie ed il timbro del medico, sotto la firma dello stesso, sia negli schemi che nei moduli;
4. Consegnare all'Ordine dei Medici le 5 copie per il visto di conformità;
5. Ritirare 3 copie del contratto vistato 1 copia per il lavoratore;
1 copia per il datore di lavoro;
1 copia da presentare dopo circa 20 giorni all'Ufficio di collocamento, insieme al libretto di lavoro.
6. allegare marca da bollo da € 11,00.
QUALIFICHE
A) LAUREATI - II° LIVELLO - 24 MESI
* Medici-Chirurghi
* Odontoiatri
* Biologi
* Chimici
* Fisici
* Psicologi
* Altre lauree aventi attinenza con l'attività e le esigenze organizzative dello studio
B) DIPLOMATI PER ATTIV ITÀ INFERMIERISTICHE E TECNICO SANITARIE - III LIVELLO - 24 MESI
* Infermieri professionali
* Infermieri pediatrici
* Dietisti
* Assistenti sanitari
* Tecnici di radiologia medica
* Tecnici di laboratorio
* Tecnici di fisiopatologia (nei diversi indirizzi)
* Terapisti della riabilitazione (nei diversi indirizzi)
* Audioprotesisti
* Igienisti dentale
* Odontotecnici
C) Altri diplomati o qualificati per mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti. - III livello - 24 mesi
* Segretari di concetto
* Analisti chimici
* Terapisti di riabilitazione
* Contabili di concetto
* Segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze mansioni promiscue di concetto e di ordine e che intrattengono anche rapporti con la clientela.
D) Altri diplomati o qualificati per mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche - IV livello super - 18 mesi
* Programmatori meccanografici
* Infermieri generici medici e odontoiatri addetti alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici
* Assistenti dentali
* Segretari unici con cumulo di , mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela
E) Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche - IV livello - 12 mesi
* Contabili d'ordine
* Addetti ai servizi esterni per il disbrigo di commissioni di commissioni presso Enti, Istituti e Uffici pubblici e privati
* Dattilografi
ORARIO
PART-TIME: minimo 12 ore/massimo 24 ore settimanali
minimo 4 ore giornaliere
FULL-TIME: 40 ore settimanali/8 ore giornaliere
PREMESSA
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nel ribadire il suo interesse per la promozione dei contratti di formazione e lavoro, quale utile strumento per l'inserimento dei giovani nel settore delle attività sanitarie, si ricollega a quanto già evidenziato in premessa nel progetto di contratto di formazione e lavoro, già approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 3 dicembre 1985.
Le esigenze e le aspettative alla base di quel progetto di contratto rimangono inalterate e, anzi, ancora più incisive in relazione ai problemi della disoccupazione giovanile, in particolare per quanto riguarda i neo laureati in Medicina.
Nell'auspicio, quindi, che questo aggiornamento possa costituire un utile strumento per il problema dell'occupazione nel settore sanitario in generale, e medico in particolare, presenta il seguente progetto di contratto di formazione e lavoro.
Le assunzioni potranno riguardare l'intera gamma delle figure professionali utilizzate dagli studi medici e odontoiatrici a seconda della loro specifica attività. Tenuto anche conto delle qualifiche contemplate dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, l'offerta d'impiego si rivolgerà ai giovani.
A) Laureati
- Medici Chirurghi
- Odontoiatri
- Biologi
- Chimici
- Fisici
- Psicologi
- Altre lauree aventi attinenza con l'attività e le esigenze organizzative dello studio.
B) Diplomati per attività infermieristiche e tecnico-sanitarie
- Infermieri professionali
- Infermieri pediatrici
- Dietisti
- Assistenti sanitari
- Tecnici di radiologia medica
- Tecnici di laboratorio
- Tecnici di fisiopatologia (nei diversi indirizzi)
- Terapisti della riabilitazione (nei diversi indirizzi)
- Audioprotesisti
- Igienisti dentali
- Odontotecnici
C) Altri diplomati o qualificati per mansioni di concetto operativamente autonomi che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.
- Segretari di concetto
- Analisti chimici
- Terapisti di riabilitazione
- Contabili di concetto
- Segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze mansioni promiscue di concetto e di ordine e che intrattengono anche rapporti con la clientela.
D) Altri diplomati o qualificati per mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche
- Programmatori meccanografici - Infermieri generici medici odontoiatri addetti alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti clinici
- Assistenti dentali
- Segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela.
E) Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche
- Contabili d'ordine
- Addetti ai servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti e Uffici pubblici privati
- Dattilografi
A questo proposito va precisato che il presente progetto non riguarda quei laureati (ad es. in biologia) che intendano compiere nello studio medico il periodo di praticantato prescritto per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione.
E' da notare, che per i medici e per la generalità delle figure professionali diplomate, non esiste praticantato nel senso anzidetto: i medici, infatti, compiono un tirocinio di 6 mesi in strutture di degenza, mentre i titoli di diploma sono di per se abilitanti.
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Xxxxxx, contenuti e obbiettivi dell'attività di formazione e lavoro - Inquadramento del lavoratore
A) Laureati
La durata del contratto è di 24 mesi.
La qualifica iniziale dà luogo, comunque, all'inquadramento nel secondo livello retributivo del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali.
L'attività formativa e lavorativa del giovane laureato comporta un'assidua collaborazione professionale con il titolare dello studio attraverso un'applicazione della formazione universitaria acquisita, con riferimento alla specifica attività medica esercitata nello studio.
Il titolare dello studio curerà personalmente o attraverso i suoi diretti collaboratori il perfezionamento delle conoscenze tecnico-professionali del laureato in formazione, con particolare riguardo all'acquisizione della pratica clinica ( per i medici) e delle altre capacità operative nello specifico settore di attività, anche mediante la graduale applicazione all'uso autonomo delle apparecchiature e dello strumentario in dotazione allo studio.
Nell'arco dei 24 mesi l'attività di formazione e lavoro si svilupperà in 2 fasi di durata variabile in rapporto alle esigenze formative.
Nella prima fase verrà dato particolare rilievo al perfezionamento teorico ad integrazione delle conoscenze acquisite nel corso di laurea. Il tempo da dedicare a tale perfezionamento di 130 ore di formazione, da affermarsi in luogo della prestazione lavorativa. All'inizio di questa fase il titolare dello studio fornirà al neo-assunto, prima dell'avvio di questi all'attività pratica un adeguato aggiornamento, sotto il profilo teorico, circa le tecniche operative e le attrezzature tecnologiche che caratterizzano l'attività dello studio.
Nella seconda fase l'attività del giovane laureato sarà invece improntato allo svolgimento via via più autonomo degli atti professionali, ferma restando un'assidua attività teorica che non dovrà essere inferiore a quanto stabilito in precedenza.
Il livello di formazione da raggiungere al termine dei 24 mesi consiste in un elevato grado di capacità tecnico-operativa e di autonomia professionale nel settore di attività dello studio tale da permettere al giovane laureato di continuare il lavoro intrapreso nel medesimo o in altro studio (con inquadramento al primo livello), ovvero di iniziare una propria autonoma attività professionale.
Part – time
Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato anche per un impegno limitato a non meno di 4 ore giornaliere. Resta fermo quanto stabilito precedentemente, relativamente alla durata massima del contratto e alle caratteristiche e modalità dell'attività formativa e lavorativa. Può essere previsto nel contratto lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Le ore di formazione concernenti il contratto di "part-time" sono le stesse di quelle previste per i contratti "full-time", pertanto non meno di 130 ore.
B) Diplomati per l'attività infermieristiche e tecnico-sanitarie
Il contratto di formazione e lavoro ha la durata di 24 mesi.
La qualifica iniziale dà luogo in ogni caso all'inquadramento al terzo livello retributivo del c.c.n.l. ( professionalità elevata-cat. A/2 di cui all'art. 16 della Legge 451/94) per i dipendenti degli studi professionali.
L'attività formativa e lavorativa del lavoratore assunto comporta lo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica professionale posseduta, con graduale sviluppo nel tempo dell'impegno operativo autonomo in rapporto alla progressiva acquisizione di conoscenze pratiche e di esperienza tecnico-professionale.
Il titolare dello studio curerà personalmente, o attraverso suoi collaboratori, il perfezionamento teorico e l'addestramento pratico del lavoratore nelle specifiche mansioni professionali e all'uso delle apparecchiature e degli strumenti di competenza.
La durata dell'attività di perfezionamento teorico nell'arco dei 24 mesi, sarà direttamente proporzionale alle specifiche conoscenze richieste dalla qualifica del lavoratore e non potrà essere inferiore ad almeno 130 ore di formazione e da effettuarsi in luogo delle prestazioni lavorative.
I livelli di formazione da raggiungere al termine dei 24 mesi, consiste in un elevato grado di capacità tecnico-operativa nello svolgimento delle mansioni di competenza e nella corretta utilizzazione delle attrezzature tecniche normalmente in uso negli studi e presidi sanitari similari, tale da consentire anche l'inquadramento al secondo livello in caso di assunzione a tempo indeterminato, laddove ne ricorrano le condizioni a norma del contratto collettivo di lavoro della categoria.
Il contratto di formazione e lavoro a tempo parziale può essere stipulato presso gli studi medici e odontoiatrici per un impegno non superiore a 24 ore settimanali. Può essere previsto nel contratto lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le ore di formazione previste per i contratti di "part-time" sono le stesse di quelle previste per i contratti "full-time", pertanto non meno di 130 ore.
C) Altri diplomati o qualificati per mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.
D) Altri diplomati o qualificati per mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche.
E) Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche.
Il contratto di formazione e lavoro ha la durata massima di 24 mesi per i lavoratori assunti per l'espletamento delle mansioni di cui al punto C), di 18 mesi per i lavoratori di cui al punto D), e di 12 mesi per quelli assunti con semplici mansioni di cui al punto E).
La qualifica iniziale dà luogo all'inquadramento, nel primo caso, al terzo livello retributivo (professionalità elevata cat. A/2 di cui all'art. 16 della Legge 451/94), nel secondo caso al quarto livello super e, al terzo caso al quarto livello del contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli studi professionali.
L'attività formativa e lavorativa comporta l'applicazione allo svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica professionali a cui si riferisce il contratto. Essa ha inizio con un periodo di addestramento teorico di durata variabile, ma non inferiore a 5 giorni lavorativi, nel corso del quale saranno fornite al lavoratore le nozioni essenziali sulla natura e sulle caratteristiche dell'attività dello studio, sulla organizzazione del lavoro, sulle attribuzioni e responsabilità delle singole figure professionali operanti nello studio, nonché i necessari elementi teorici di base sulle mansioni specifiche che il neo-assunto dovrà espletare.
Il lavoratore intraprenderà quindi l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa sotto la guida del titolare dello studio o di un suo collaboratore appositamente incaricato, il quale avrà cura di assicurare il successivo graduale insegnamento teorico pratico sulle mansioni anzidette, con particolare riguardo all'eventuale utilizzazione di apparecchiature, macchine e strumenti di competenza.
La durata dell'insegnamento teorico, per i soggetti di cui alla lettera C) del presente progetto è di 130 ore; per quelli di cui alla lettera D) è di 80 ore da dedicare alla formazione in luogo della prestazione lavorativa.
Per i soggetti di cui alla lettera E) del presente progetto, il contratto deve prevedere una formazione minima non inferiore a 20 ore di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale ed anche infortunistica.
Il livello di formazione da raggiungere al termine del contratto consiste in un elevato grado di capacità e di autonomia tecnico-operativa nelle mansioni proprie della qualifica, tale da consentire, una successiva assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo o altro studio professionale, l'attribuzione delle mansioni stesse e l'inquadramento nel corrispondente livello retributivo contrattuale.
Il contratto di formazione e lavoro a tempo parziale può essere stipulato presso gli studi medici e odontoiatrici per un impegno non Superiore a 24 ore settimanali. Può essere previsto nel contratto lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Le ore di formazione per i contratti "part-time" sono le stesse di quelle previste per i contratti "full-time"; pertanto non meno di 130 ore per i soggetti di cui alla lettera C); non meno di 80 ore per i soggetti di cui alla lettera D) e non meno di 20 per i soggetti di cui alla lettera E).
Stipula del contratto individuale
Nel contratto di formazione e lavoro stipulato in attuazione del presente progetto, il titolare dello studio medico dovrà precisare, oltre alla qualifica di assunzione, i contenuti specifici dell'attività formativa e lavorativa riferiti alla qualifica medesima.
Il contratto sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine il quale avrà la facoltà di indicare in via generale, per ciascuna qualifica, i contenuti specifici dell'attività formativa e lavorativa.
Attestato finale
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, (lett. A) - B) - C) e D) del nostro progetto), il datore di lavoro, utilizzando il modello predisposto dal Ministero del Lavoro, trasmette alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle Regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lett. b) del citato comma 2 (lett. E) del nostro progetto, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
Nei riguardi dei giovani medici, l'ordine provinciale di appartenenza, sulla base della dichiarazione del titolare dello studio, rilascia a sua volta un attestato di qualificazione professionale con l'indicazione:
- delle generalità complete, dei titoli accademici, e professionali e degli estremi dell'iscrizione all'Albo di entrambe le parti del rapporto;
- il settore o i settori nei quali si è prevalentemente svolta l'attività formativa;
- le esperienze più significative compiute dal giovane medico nel corso del rapporto.
Rinvio alla contrattazione collettiva
Nei confronti dei lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro in attuazione del presente progetto si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali 10 dicembre 1992.
Validità del progetto
Il presente progetto è applicabile, ai fini della stipula dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dal 18 aprile 1996.