DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
INDICE | ||
PREMESSE | ||
ART. | 1 | OGGETTO |
ART. | 2 | COMUNI SOTTOSCRITTORI |
ART. | 3 | INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE AP- PALTANTE |
ART. | 4 | COMPITI DEI COMUNI |
ART. | 5 | DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI |
ART. | 6 | COMITATO TECNICO RISTRETTO |
ART. | 7 | GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO |
ART. | 8 | COMITATO DI MONITORAGGIO |
ART. | 9 | RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE |
ART. | 10 | REFERENTE DELLA CONVENZIONE |
ART. | 11 | CONTROVERSIE |
ART. | 12 | RINVIO |
PREMESSE
Premesso che :
a) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas natura- le è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;
d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n.
226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
e) l’art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti deman- dino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, se- condo la normativa in materia di Enti locali ;
f) l’art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la proce- dura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;
g) ai sensi dell’art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l’art. 4 del D.L. 21.06.2013,n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, e successivamente modificato dal dl n.91/2014 convertito con L n. 116/2014 il termine per l’intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell’11.12.2015
h) ai sensi dell’art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011,
n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Mi- nistro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;
I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dal- la normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzio- nale;
Il Sindaco del Comune di Lissone con Proprio provvedimento ha individuato un gruppo interno composto da diverse professionalità e coordinato dal Segretario Gene- rale per la verifica degli atti di interesse dell'ATEM in fase prodromica.
tutto ciò premesso
e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le fun- zioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all’ambito per l’aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il suc- cessivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente
CONVENZIONE
Art. 1 - OGGETTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d’ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di affidamento per anni 12 (dodici).
Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’agire am- ministrativo.
Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI
La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell’ATEM Xxxxx x Xxxxxxx 0, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :
1. Xxxxxxx (XX)
0. Xxxxxxxxxx (XX)
3. Besana in Brianza (MB)
4. Biassono (MB)
5. Bovisio-Masciago (MB)
6. Briosco (MB)
7. Carate Brianza (MB)
8. Cesano Maderno (MB)
9. Cogliate (MB)
10. Desio (MB)
11. Xxxxxxxx (XX)
00. Xxxxxxx (XX)
00. Lentate sul Seveso (MB)
14. Limbiate (MB)
15. Lissone (MB)
16. Macherio (MB)
17. Meda (MB)
18. Misinto (MB)
19. Xxxxxx (XX)
00. Xxxx Xxxxxxxx (XX)
21. Xxxxxx (MB)
22. Xxxxxxx (XX)
00. Xxxxxx (XX)
00. Sovico (MB)
25. Triuggio (MB)
26. Xxxxxx (XX)
00. Xxxxxx xx Xxxxxx (XX)
28. Veduggio con Xxxxxxx (XX)
00. Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
In ogni caso la presente convenzione Avrà vigenza e vincolerà i Comuni sottoscrittori, anche nell’ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell’ATEM non la sottoscri- va.
I comuni che non sottoscriveranno la convenzione dovranno provvedere ad esplicare tutte le incombenze richieste dalla legge nei termini economici di cui all'art. 9;
Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
In conformità all’art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni facenti parte dell'ATEM Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx 0, in data 9 luglio 2014 presso gli Uffici della Provincia di Monza hanno demandato al Comune di Lissone il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma asso- ciata , secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.
Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Lissone in qualità di Ente Capofila dell’ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in pre- messa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.
In particolare, la stazione appaltante:
• svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella rac- colta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indica-
zioni operative etc. ;
• predisporrà le linee guida programmatiche dell’ATEM Monza e Brianza ovest 2, da
inserire all’interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune ;
• in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programma-
tiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
• redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
• svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti ;
• stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.
La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrati- va o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.
Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI
In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali con- cedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria al- la preparazione del bando di gara entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.
Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta del- la stazione appaltante.
I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l’impianto servente il proprio territorio ed in particolare:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significa- tivi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffa- ria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corri- spondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i con- tributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con ri-
ferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successi- vamente;
c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni fi- nanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affi- damento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e con- cessioni di attraversamento;
e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
g. per gli impianti con scadenza ope legis della concessione successiva alla gara:
i) la data di subentro;
ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relati- vamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di conces- sione;
iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o CO- SAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;
l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.
Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territo- rio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in col- laborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Co- muni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.
Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL’ATTIVITÀ DI VALU- TAZIONE DEGLI IMPIANTI
Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e tra- sparenza dell’azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzio- ne e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, conformi alla comune prassi tecnica ed economica, nonché coerenti rispetto alla disciplina (normativa e convenzionale) in concreto applicabile, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.
I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente ar- ticolo, con la firma della Convenzione danno incarico alla stazione appaltante di prov- vedere ad individuare un soggetto che svolga l’attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune di Lissone il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sotto- scrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell’art. 4 del D.M. 226/2011.
La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a di- sposizione i dati risultanti dall’attività di valutazione espletata.
Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. ( allegato 1. importo spettante ad ogni co- mune ). Il Comune che provvederà in maniera autonoma invierà all’indirizzo pec (xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx) della stazione appaltante entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione apposita comunicazione, riportante anche il nominativo dei consulenti esterni individuati e dei relativi recapiti.
In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la do- cumentazione di cui all’art. 4 della presente convenzione entro 60 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.
I Comuni non firmatari della presente convenzione, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell’impianto servente il pro- prio Comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appal- tante che verifica l’uniformità di tali criteri con quelli individuati dalla stessa.
Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.
Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovran- no essere realizzate sino all’entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.
Art. 6 – COMITATO TECNICO RISTRETTO
La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeuti- che alla gara da un Comitato tecnico ristretto, composto dai referenti tecnici dei singoli Comuni di cui all’art. 10.
Tale Comitato sarà presieduto da un Dirigente del Comune capofila (o suo delegato) e composto anche da altri 6 (sei) membri, come di seguito specificati :
2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti; 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila ;
2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti ;
I comuni proporranno propri rappresentanti per la nomina al sindaco di Lissone. Nel caso che più comuni della stessa dimensione demografica propongano un numero di rappresentanti maggiore rispetto a quello da designare, provvederà il sindaco di Lis- sone sentiti i Sindaci dei Comuni proponenti. Tale Comitato che avrà funzioni consul- tive.
Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’art. 6 della presente Convenzione.
Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.
Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di ser- vizio con il gestore aggiudicatario.
Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la fun- zione di controparte del contratto di servizio.
Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO
La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del suc- cessivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Monza e Brianza 2 composto da sei membri.
Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Lissone entro i 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario secondo la seguente composi- zione:
• 2 membri individuati tra i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti;
• 2 membri individuati tra comuni con popolazione tra 10001 e 30 mila ;
• 2 membri individuati tra comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti;
Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore suben- trante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d’ATEM e tenuto altresì conto che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva rife- ribile a tutto l’Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno es- sere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalen- te a :Euro 2,11 a PDR servente il territorio
(vedi allegato)
Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comi- tati di cui all’art. 6 e art. 8 della presente Convenzione.
Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE
Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall’ approvazione della presente Convenzione.
Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comuni- cando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperen-
do e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella rela- tiva alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.
Art. 11 – CONTROVERSIE
Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di MONZA con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.
Art 12 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.