COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CIRCOLARE N. 4/2013
COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CIRCOLARE N. 4/2013
CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE SU OPERAZIONI DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 n. 143, CAPO II
La presente Circolare, approvata nella riunione del 13.5.2013 dal Comitato Agevolazioni (di seguito Comitato) istituito presso la SIMEST S.p.A. (di seguito SIMEST), definisce le soglie minime di ammissibilità, nonché i criteri, le condizioni e le procedure relative all'intervento agevolativo sulle operazioni di credito all'esportazione effettuato a valere sul Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D.Lgs. 143/98, Capo II (di seguito Fondo contributi).
La Circolare, predisposta in attuazione dell’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 199 del 21.4.2000, precisa quanto non espressamente evidenziato nella normativa di agevolazione e nelle relative disposizioni applicative ed è stata riformulata in un’ottica di riordino e razionalizzazione.
In particolare, incorpora quanto già previsto:
- nella Circolare generale n. 2/2012;
- nella Circolare n. 3/2012 relativa alle modalità di intervento per l’industria aeronautica;
- nella Circolare n. 4/2012 riguardante alcuni aggiornamenti al Capitolato n.1;
- nella Circolare n.1/2013 relativa alla modificazione dei margini nell’intervento di stabilizzazione in base alla durata del rimborso del credito.
Inoltre, sia per le operazioni di credito acquirente che di credito fornitore con raccolta dei fondi a tasso variabile, viene adottato un unico Capitolato.
Il Presidente del Comitato Agevolazioni Dott. Xxxxxx xx Xxxxx
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II.
• Deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) n. 160 e n. 161 del 6.8.1999, del 21.12.2004 e n. 60 del 20.7.2007.
• Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000.
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell’8.1.2007
• Accordo OCSE in merito al supporto del credito all’esportazione e relativi accordi settoriali
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COMITATO DI GESTIONE PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE
CIRCOLARE N. 4/2013
CIRCOLARE PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE SU OPERAZIONI DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 143, CAPO II
INDICE
PARTE I | CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE | ||
1. | Soggetti richiedenti | Pag. | 7 |
2. | Richieste di intervento | “ | 7 |
3. | Istruttoria delle operazioni agevolabili | “ | 8 |
4. | Comunicazione dell’ammissione all’agevolazione | “ | 8 |
5. | Disponibilità di fondi | “ | 8 |
6. | Affidamenti | “ | 8 |
7. | Termine per l’adozione dei provvedimenti | “ | 9 |
8. | Operazioni ammissibili | “ | 9 |
9. | Importo del finanziamento ammissibile | “ | 10 |
10. | Durata del credito all’esportazione e modalità di rimborso | “ | 11 |
11. | Tasso di interesse agevolato | “ | 12 |
12. | Tasso di interesse agevolato: credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso | “ | 12 |
13. | Tasso di interesse agevolato: credito fornitore con | ||
smobilizzo/finanziamento a tasso variabile | “ | 13 | |
14. Tasso di interesse agevolato: credito finanziario (o acquirente) | “ | 14 | |
15. Gare internazionali, contratti di co/sub fornitura, interventi congiunti con | |||
altre agenzie | “ | 15 | |
16. Concorrenza estera e deroghe | “ | 15 | |
17. Operazioni a tasso di interesse “cosmetico” | “ | 16 | |
18. Operazioni di leasing | “ | 16 | |
19. Tasso congruo per finanziamenti e smobilizzi con intervento riferito a | |||
raccolta dei fondi a tasso variabile (credito acquirente o credito fornitore | |||
con anticipazione o smobilizzo a tasso variabile) | “ | 16 | |
20. Tasso di sconto congruo e margine di contribuzione per smobilizzi a tasso | |||
fisso determinato alla data dell’impegno o da determinarsi in base al costo | |||
della raccolta alla data dello sconto (“matching Libor”) + il margine | |||
predeterminato | “ | 17 | |
21. Operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso, relative a | |||
forniture multiple da parte di una singola impresa esportatrice o di società | |||
di trading | “ | 19 | |
PARTE II EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER OPERAZIONI DI | |||
SMOBILIZZO CON RACCOLTA DEI FONDI A TASSO FISSO | |||
1. Decorrenza dell’intervento agevolativo | “ | 21 | |
2. Richiesta di erogazione del contributo | “ | 21 |
3. Modalità di calcolo ed erogazione del contributo | “ | 21 |
4. Tasso di cambio | “ | 22 |
5. Maggiorazioni | “ | 22 |
6. Termine di validità dell’impegno allo sconto | “ | 22 |
7. Variazioni e controlli | “ | 22 |
8. Cessazione, rinuncia e revoca dell’agevolazione | “ | 23 |
9. Foro competente | “ | 25 |
Modulistica per la richiesta di erogazione | “ | 26 |
PARTE III EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO E DI SMOBILIZZO CON INTERVENTO RIFERITO A RACCOLTA DEI FONDI A TASSO VARIABILE | “ | 35 |
CAPITOLATO Finanziamenti concessi da banche italiane o estere |
ALLEGATI
1 Modulo di richiesta finanziamenti
2 Modulo di richiesta smobilizzi a tasso fisso
3 Lista paesi Consensus
4 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
PARTE I
CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
L’intervento agevolativo della SIMEST si esplica nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile (vedi successivi paragrafi 19. e 20.) e il tasso agevolato a carico del debitore (vedi successivi paragrafi 11., 12., 13., 14. e 15.).
Per operazioni con intervento riferito a raccolta dei fondi a tasso variabile l’agevolazione è subordinata alla sottoscrizione del Capitolato (vedi Parte III).
1. Soggetti richiedenti
1.1. Ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l’intervento agevolativo della SIMEST:
a) le banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti;
b) le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso o variabile sul mercato interno o di smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili;
c) gli esportatori o le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.
2. Richieste di intervento
2.1. Le richieste di ammissione all’agevolazione devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli (Allegati 1 e 2) o altri conformi ad essi e devono essere complete della documentazione necessaria e sottoscritte in originale dai soggetti richiedenti.
2.2. La SIMEST assegna alle richieste pervenute un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta, entro 15 giorni dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti ed alle imprese esportatrici (se diverse dai soggetti richiedenti e qualora non si tratti di crediti finanziari “open”) il numero di posizione assegnato e il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta di ammissione all’intervento, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per l’adozione dei provvedimenti.
2.3. La data da prendere in considerazione ai fini dell’assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste e, in generale, per tutta la documentazione inviata è quella della ricezione da parte della SIMEST; la documentazione che perviene oltre l’orario d’ufficio è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.
2.4. Sono inammissibili all’intervento le richieste relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l’impresa esportatrice nei cui confronti, per precedenti operazioni di credito all’esportazione, sia stato pronunciato un provvedimento definitivo di condanna in relazione a dati, notizie e dichiarazioni essenziali ai fini dell’agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti. Tale inammissibilità riguarda le richieste di intervento presentate nei cinque anni successivi alla data del suddetto provvedimento di condanna.
3. Istruttoria delle operazioni agevolabili
3.1. Le richieste di ammissione all’agevolazione sono sottoposte, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta, alle determinazioni del Comitato. Qualora la SIMEST nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria, il termine per l’adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o i dati e chiarimenti richiesti.
Tali richieste sono altresì assoggettate al rispetto delle disposizioni in materia di antimafia secondo i termini indicati nella relativa circolare.
3.2. Le richieste di ammissione decadono d’ufficio qualora la documentazione prevista nel relativo modulo, le rettifiche o i dati e i chiarimenti richiesti non pervengano alla SIMEST entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta della SIMEST, salvo che il termine non venga interrotto per motivi ritenuti dalla SIMEST giustificati.
4. Comunicazione dell’ammissione all’agevolazione
4.1. L’ammissione all’agevolazione e le relative condizioni, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, sono comunicati dalla SIMEST entro 10 giorni dalla data della delibera del Comitato ai soggetti richiedenti ed alle imprese esportatrici (se diverse dai soggetti richiedenti e qualora non si tratti di crediti finanziari “open”).
Con l’ammissione all’agevolazione la SIMEST comunica altresì il responsabile dell’unità organizzativa competente per l’erogazione del contributo agli interessi.
5. Disponibilità di fondi
5.1. La delibera di concessione dell’agevolazione è subordinata all’esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo contributi.
5.2. Nei casi in cui l’operazione di finanziamento sia subordinata al rilascio della garanzia assicurativa SACE, il richiedente dovrà inviare copia della polizza al momento del suo rilascio, nonché informare la SIMEST in merito all’eventuale decadenza o revoca dell’intervento della SACE. In caso di decadenza dell’impegno della SACE, i fondi accantonati saranno fatti decadere e verranno riallocati a seguito di comunicazione di ripristino dell’intervento della SACE, subordinatamente all’esistenza di disponibilità a carico del Fondo contributi.
6. Affidamenti
6.1. Può essere chiesto alla SIMEST un affidamento sulle condizioni commerciali e/o finanziarie dell’operazione. Il periodo di validità degli affidamenti sulle condizioni commerciali è pari a 4 mesi dalla data di arrivo della richiesta, al termine dei quali può essere inviata richiesta di rinnovo. Il periodo di validità degli affidamenti sulle condizioni finanziarie, e sulle condizioni commerciali che prevedono il CIRR alla data della domanda con contratto commerciale già firmato, è di 6 mesi dalla data della delibera, al termine dei quali può essere inviata richiesta di xxxxxxx.
Gli affidamenti concessi decadono d’ufficio qualora, trascorso un mese dal termine di validità, il richiedente non abbia trasmesso la richiesta di ammissione all’agevolazione o di rinnovo.
7. Termine per l’adozione dei provvedimenti
7.1. La SIMEST, in presenza di disponibilità impegnabili, adotta i provvedimenti di ammissione all’agevolazione di cui al precedente punto 3.1. entro il termine di 90 giorni.
8. Operazioni ammissibili
8.1. Operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione (crediti fornitori o crediti acquirenti) riguardanti forniture di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria, nei limiti previsti dalla disciplina vigente (vedi successivo paragrafo 9), di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate.
Non sono ammissibili operazioni relative a forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati e/o beni intermedi non inseriti in contratti di fornitura italiana di beni di investimento. In relazione a semilavorati e/o beni intermedi, dovrà essere definito il dettaglio dell’impianto, del macchinario o della struttura di cui sono componenti e indicato il valore della quota da essi rappresentata. Tali indicazioni potranno essere contenute nel contratto relativo ai beni di investimento di cui i semilavorati e/o beni intermedi sono componenti, oppure in un contratto accessorio che contenga i necessari riferimenti al contratto principale, di cui dovrà essere inviata copia.
Per le forniture di parti e componenti, la durata della dilazione di pagamento agevolabile è di norma fissata in due anni dal punto di partenza del credito. Durate superiori potranno essere valutate in relazione a forniture ad elevato contenuto tecnologico ed elevato valore unitario.
8.2. Il finanziamento può essere denominato in una delle valute per le quali venga stabilito periodicamente il Tasso di Interesse Commerciale di Riferimento (CIRR), purché vi sia identità di denominazione tra la valuta di finanziamento e la valuta del contratto commerciale, fatto salvo il caso di operazioni di credito acquirente assistite da garanzia assicurativa SACE, per le quali la diversità di denominazione di valuta è ammessa in allineamento con i termini di detta garanzia.
Nei casi in cui SACE SpA manifesti la propria indisponibilità, totale o parziale, a concedere la garanzia, i finanziamenti con diversa denominazione in valuta rispetto a quella di denominazione del contratto commerciale possono essere ammessi all’intervento agevolativo anche per la quota non garantita, nei limiti delle intese e della normativa internazionale e comunitaria.
L’ammissibilità di finanziamenti denominati in valute diverse da quelle sopra indicate è da valutare caso per caso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
8.3. I finanziamenti ammissibili sono i seguenti:
8.3.1. finanziamenti concessi agli operatori nazionali o alla controparte estera da banche nazionali o estere, con intervento riferito a raccolta dei fondi a tasso variabile;
8.3.2. smobilizzi, a tasso fisso o variabile, sul mercato interno od estero, di titoli di credito o di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome, da lettere di credito “stand-by” irrevocabili;
8.3.3. finanziamenti o smobilizzi di operazioni di leasing, nella forma del credito fornitore, effettuate da operatori nazionali, ivi comprese le società o imprese di leasing, alle condizioni previste per le operazioni di credito all’esportazione (vedi successivo paragrafo 18).
8.4. L'intervento può essere esteso anche alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero anche se depositati presso una banca nazionale od estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l’impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.
La durata del periodo di approntamento viene calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o, se successiva, a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura.
8.5. Ai fini dell’ammissibilità all’intervento agevolativo la garanzia assicurativa della SACE non è obbligatoria, salvo quanto previsto al punto 20.6..
9. Importo del finanziamento ammissibile
9.1. Fino ad un massimo dell’85% dell’importo della fornitura ammissibile ma comunque non oltre il 100% del valore di beni e servizi di origine italiana. Pertanto:
- una quota almeno pari al 15% dell’importo della fornitura deve essere regolata dall’acquirente per contanti entro il punto di partenza del credito;
- eventuali esborsi all’estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti. In caso di eccedenza degli esborsi all’estero rispetto alla quota contanti, l’importo del finanziamento ammissibile è limitato a massimo il 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana, fatto salvo quanto di seguito previsto.
9.2. Se inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:
- nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi di mediazione o agenzia, attestati da apposita dichiarazione, ancorché diano luogo ad esborsi all’estero da parte dell’esportatore; la parte eventualmente eccedente il 5% è conteggiata tra gli esborsi all’estero;
- nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi debitamente documentati corrisposti a società di commercializzazione per la realizzazione di operazioni di contro acquisto (buyback e countertrade) destinate a garantire l’obbligazione del debitore estero derivante dal contratto di esportazione; la parte eventualmente eccedente il 5% è conteggiata tra gli esborsi all’estero;
- le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria (sempreché si tratti di prodotti diversi da materie prime e da semilavorati e costituiscano un complemento necessario alla fornitura). In base a quanto previsto dal Consiglio dell’Unione Europea con Decisione n. 82/854 del 10.12.1982, è possibile accordare alle subforniture di provenienza UE lo stesso trattamento agevolativo riservato alle forniture nazionali purché la somma delle subforniture di beni e servizi esteri, sia comunitari che extracomunitari, escluse le spese locali regolate in valuta locale, non superi i seguenti limiti:
• 40% per i contratti di importo inferiore ad euro 7,5 milioni;
• euro 3 milioni per i contratti di importo compreso tra 7,5 e 10 milioni di euro;
• 30% per i contratti di importo superiore ad euro 10 milioni,
fermo restando che il valore dei beni e servizi esteri extracomunitari deve risultare contenuto nei limiti della quota contanti.
L’ammontare del contratto su cui calcolare le percentuali e gli importi di cui sopra comprende le spese accessorie all’esportazione, cioè le spese di trasporto e di assicurazione, mentre esclude le spese finanziarie e le spese locali regolate in valuta locale.
Il superamento dei limiti anzidetti comporta la non assimilabilità a merci italiane dell’intero importo di merci comunitarie previsto.
Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, le quote di fornitura di origine comunitaria ed extracomunitaria eccedenti i limiti previsti nel presente paragrafo sono agevolabili nella misura ritenuta ammissibile in detta garanzia assicurativa.
9.3. Le spese locali sono finanziabili nella misura massima del 30% del valore del contratto di esportazione, inteso come l’importo comprensivo dei beni e servizi esteri e dal quale sono dedotte le spese locali in questione.
L’ammissibilità all’agevolazione della quota del finanziamento destinato alle spese locali eccedenti il 15% del valore del contratto di esportazione, come sopra definito, è subordinata al buon esito delle consultazioni internazionali.
E’ fatta salva la possibilità di ridurre le quote della fornitura e del finanziamento ammissibili all’agevolazione, qualora la SACE non si avvalga della facoltà di ammettere all’intervento la fornitura locale eccedente la quota contanti.
9.4. Il tasso di cambio applicabile per gli esborsi all’estero espressi in valuta diversa da quella contrattuale è il tasso di 2 giorni utili precedenti la data del contratto, determinato secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali e divulgato dalla Banca d’Italia tramite circuito informativo telematico.
9.5. L’intervento agevolativo sul finanziamento degli interessi maturati durante il periodo di utilizzo o di costruzione (interessi intercalari) e capitalizzati, è limitato agli importi maturati prima del punto di partenza del credito.
10. Durata del credito all’esportazione e modalità di rimborso
10.1. Sono ammissibili all’intervento agevolativo le operazioni con durata della dilazione di pagamento accordata alla controparte estera pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza del credito.
10.2. Fatto salvo quanto indicato al punto 10.3., le durate massime sono quelle stabilite dalle intese internazionali (Consensus) in relazione alla categoria del paese e alle tipologie di operazioni espressamente disciplinate da accordi di settore.
10.3. Nelle operazioni di sconto pro soluto a tasso fisso, senza copertura SACE, l’intervento agevolativo nel periodo di rimborso non può superare i 5 anni dal punto di partenza del credito. Nel caso dell’applicazione di periodi di rimborso superiori, l’intervento verrà effettuato sulla medesima quota capitale dilazionata, ma con riferimento ad un’operazione a 5 anni per quanto riguarda il piano dei pagamenti, il CIRR e i parametri per la determinazione del tasso congruo e del margine di contribuzione, di cui al paragrafo 20. della presente Circolare.
10.4. In relazione alla categoria del paese, il limite massimo del periodo di rimborso è, di norma, quello applicabile al paese di destinazione.
Non sono ammissibili operazioni per le quali è evidente che il paese acquirente è stato scelto al solo scopo di ottenere termini di rimborso più favorevoli.
10.5. L’ammissibilità di crediti di durata superiore a 5 anni è subordinata al buon esito delle consultazioni in sede internazionale.
10.6. Il credito in linea capitale viene rimborsato in rate al massimo semestrali, di norma consecutive e uguali, la prima delle quali con scadenza entro il sesto mese dal punto di partenza del credito.
Durante il periodo di rimborso gli interessi, calcolati sul debito residuo, vengono pagati a scadenze al massimo semestrali, la prima delle quali entro il sesto mese dal punto di partenza del credito.
10.7. Per punto di partenza del credito si intende:
10.7.1. data media o data effettiva di spedizione o di consegna (o di utilizzo per le operazioni di credito finanziario) nel caso di beni utilizzabili separatamente;
10.7.2. data dell’ultima spedizione o dell’ultima consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche o stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità per la messa in esercizio;
10.7.3. data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha alcuna responsabilità della messa in esercizio;
10.7.4. data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione (accettazione provvisoria) nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianti chiavi in mano);
10.7.5. per contratti che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, il punto di partenza del credito è quello relativo all’esecuzione della singola parte; tuttavia, qualora il contratto copra una parte essenziale dell’intero progetto, il punto di partenza del credito può essere quello relativo al progetto nel suo complesso.
11. Tasso di interesse agevolato
11.1. Il tasso d’interesse agevolato è fisso ed è pari al Tasso di Interesse Commerciale di Riferimento (“Commercial Interest Reference Rate” - CIRR) determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). I CIRR sono resi noti dall’OCSE (xxx.xxxx.xxx) e dal Ministero dello sviluppo economico (xxx.xxxx.xxx.xx) e possono essere richiesti direttamente alla SIMEST.
11.2. Tassi minimi diversi possono essere applicati per tipologie di operazioni espressamente disciplinate da accordi internazionali di settore o in riferimento a tassi effettivamente corrisposti dal debitore che risultino superiori al CIRR o, comunque, ai tassi minimi applicabili.
12. Tasso di interesse agevolato: credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso
12.1. In caso di richiesta di affidamento presentata entro la data della stipula del contratto commerciale, l’operatore ha a disposizione due opzioni, che prevedono l’applicazione rispettivamente: a) del CIRR in vigore alla data di stipula del contratto commerciale ovvero
b) del CIRR in vigore alla data di arrivo della richiesta maggiorato dello 0,20% p.a. (c.d. “affidamento sul CIRR pre-contrattuale”). L’applicazione di tale tasso è vincolante qualora il contratto commerciale sia stipulato nei 4 mesi di validità dell’affidamento medesimo.
La richiesta deve contenere l’indicazione dell’opzione prescelta (l’una preclusiva dell’altra); il criterio in tal modo individuato per la fissazione del tasso viene mantenuto per quattro mesi dalla data di arrivo alla SIMEST della relativa richiesta di affidamento.
Qualora il contratto commerciale non sia stipulato entro il periodo di validità di 4 mesi, è possibile chiedere il rinnovo del relativo affidamento e, nell’occasione, modificare l’opzione prescelta per l’individuazione del CIRR applicabile. In assenza di diverse indicazioni del richiedente, l’affidamento è rinnovato con le stesse modalità di individuazione di tasso selezionate in precedenza.
12.2. Ai contratti commerciali per i quali la richiesta d’intervento perviene successivamente alla loro stipula, si applica il CIRR in vigore alla data di stipula del contratto commerciale, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.3..
12.3. Nel caso di contratti commerciali finanziati con sconto a tasso fisso predeterminato alla data dell’impegno allo sconto, assunto successivamente al contratto commerciale, il CIRR determinato con le modalità di cui ai punti 12.1. e 12.2. è applicabile qualora l’impegno sia assunto entro il limite massimo di 1 anno dalla stipula del contratto commerciale. Se l’impegno è assunto o rinnovato a condizioni più onerose successivamente a tale limite, il tasso di riferimento per il calcolo del contributo è il più alto tra il CIRR come sopra determinato e il CIRR vigente alla data dell’impegno allo sconto o del rinnovo.
Nel caso di contratti commerciali finanziati con sconto a tasso fisso predeterminato alla data dell’impegno allo sconto, assunto antecedentemente al contratto commerciale, il CIRR determinato con le modalità di cui ai punti 12.1. e 12.2. è applicabile qualora il contratto commerciale sia stipulato entro il limite massimo di 1 anno dalla data di assunzione dell’impegno. Se il contratto commerciale è stipulato successivamente a tale limite, il tasso di riferimento per il calcolo del contributo è il più alto tra il CIRR come sopra determinato e il CIRR vigente alla data di assunzione dell’impegno allo sconto.
Nel caso di contratti finanziati con sconto a tasso fisso da determinarsi in base al costo della raccolta alla data dello sconto (“matching Libor”) + il margine, il CIRR determinato con le modalità di cui ai punti 12.1. e 12.2. è applicabile qualora lo sconto sia effettuato entro il limite massimo di 1 anno dalla stipula del contratto commerciale o qualora l’impegno sia convertito a tasso fisso predeterminato entro tale termine. Se lo sconto o la conversione sono effettuati successivamente, il tasso di riferimento per il calcolo del contributo è il più alto tra il CIRR come sopra determinato e il CIRR vigente alla data dello sconto o della conversione.
12.4 Per le operazioni senza copertura SACE, ai fini d’applicazione del CIRR determinato con le modalità di cui ai punti precedenti, la copia conforme del contratto commerciale e dell’impegno allo sconto dovranno pervenire alla SIMEST entro 30 gg. dalla data di stipula. Qualora la documentazione pervenga in data successiva, il CIRR applicabile sarà il più alto tra quello in vigore alla data di stipula del contratto e quello alla data di arrivo della documentazione alla SIMEST, mentre il tasso di sconto congruo sarà il minore tra quello determinato in base ai criteri di cui al Paragrafo 20 e quello rilevato alla data di arrivo alla SIMEST della documentazione relativa.
13. Tasso di interesse agevolato: credito fornitore con smobilizzo/finanziamento a tasso variabile
13.1. Ferma restando l’applicazione dei criteri indicati al precedente punto 12.1. in relazione ai casi di richiesta di affidamento presentato entro la data della stipula del contratto commerciale, il riferimento al CIRR in tal modo determinato è subordinato alla firma del contratto di smobilizzo/finanziamento entro i 6 mesi successivi alla stipula del contratto commerciale; scaduti i 6 mesi dalla data del contratto commerciale, il richiedente deve dare comunicazione alla SIMEST della mancata stipula del contratto di smobilizzo/finanziamento entro detto termine. A seguito di tale procedura, il CIRR applicabile è il più alto tra il CIRR determinato con le modalità di cui al punto 12.1. e il CIRR in vigore alla data di stipula del contratto di smobilizzo/finanziamento.
Il Comitato può esaminare caso per caso, in base a documentazione giustificativa inviata dal richiedente, l’estensione per un massimo di ulteriori 6 mesi del limite per la stipula del contratto di smobilizzo/finanziamento, ai fini del mantenimento del CIRR originariamente selezionato.
14. Tasso di interesse agevolato: credito finanziario (o acquirente)
14.1. Come per il credito fornitore, nel credito finanziario in caso di richiesta di affidamento presentata entro la data della stipula del contratto commerciale, l’operatore ha a disposizione due opzioni, che prevedono l’applicazione rispettivamente: a) del CIRR in vigore alla data di stipula del contratto commerciale ovvero b) del CIRR in vigore alla data di arrivo della richiesta maggiorato dello 0,20% p.a. (c.d. “affidamento sul CIRR pre- contrattuale”). L’applicazione di tale tasso è vincolante qualora il contratto commerciale sia stipulato nei 4 mesi di validità dell’affidamento medesimo.
La richiesta deve contenere l’indicazione dell’opzione prescelta (l’una preclusiva dell’altra); il criterio in tal modo individuato per la fissazione del tasso viene mantenuto per quattro mesi dalla data di arrivo alla SIMEST della relativa richiesta di affidamento.
Qualora il contratto commerciale non sia stipulato entro il periodo di validità di 4 mesi, è possibile chiedere il rinnovo del relativo affidamento e, nell’occasione, modificare l’opzione prescelta per l’individuazione del tasso applicabile. In assenza di diverse indicazioni del richiedente, l’affidamento è rinnovato con le stesse modalità di individuazione di tasso selezionate in precedenza.
14.2 Alle operazioni per le quali la richiesta di intervento perviene successivamente alla stipula del contratto commerciale, ma antecedentemente alla stipula della convenzione di credito, potrà essere richiesta l’applicazione del CIRR valido alla data di arrivo della domanda o, in alternativa, di quello che risulterà in vigore alla data di stipula della convenzione di credito.
14.3. Nei crediti finanziari, legati a uno o più contratti commerciali, l’applicazione del CIRR determinato con le modalità di cui al punto 14.1 o 14.2 è subordinata alla firma della convenzione di credito entro i 6 mesi successivi alla stipula del contratto commerciale (o del primo contratto commerciale nel caso di più di uno) o alla data di arrivo della richiesta (se successiva al contratto commerciale). Scaduti i 6 mesi il richiedente deve dare comunicazione alla SIMEST della mancata stipula della convenzione di credito entro detto termine. A seguito di tale procedura, il CIRR applicabile è il più alto tra il CIRR determinato con le modalità di cui al punto 14.1 o 14.2 e il CIRR in vigore alla data di stipula della convenzione di credito.
Il Comitato può esaminare caso per caso, in base a documentazione giustificativa inviata dal richiedente, l’estensione per un massimo di ulteriori 6 mesi del limite per la stipula della convenzione di credito, ai fini del mantenimento del CIRR originariamente selezionato.
14.4 Per i crediti finanziari “open” la SIMEST, ai fini dell’intervento agevolativo, autorizza di volta in volta l’inserimento di contratti nelle linee di credito. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato al Capitolato, corredate della documentazione ivi elencata. Il tasso agevolato viene determinato con riferimento alla data di stipula del contratto commerciale o in base al CIRR pre-contrattuale affidato con le modalità di cui al precedente punto 14.1., purché la relativa richiesta di imputazione da parte del mutuatario pervenga all’ente finanziatore entro 6 mesi dalla stipula dello stesso. In caso contrario, il tasso minimo applicabile è il più alto tra quello vigente alla data di stipula del contratto commerciale e quello alla data di arrivo della richiesta di imputazione.
L’estensione per un massimo di ulteriori 6 mesi del limite per la relativa richiesta d’imputazione, ai fini del mantenimento del tasso selezionato alla data di stipula del contratto commerciale, è esaminata dal Comitato con le modalità di cui al precedente punto 14.3., secondo capoverso.
14.5. Il debitore ha la possibilità di concordare, all’inizio dell’operazione, di applicare il tasso variabile durante il periodo di utilizzo e di posporre all’inizio del periodo di rimborso l’applicazione del CIRR, determinato secondo le modalità di cui al precedente punto 14.1. e seguenti, che diviene da quel momento obbligatoria.
15. Gare internazionali, contratti di co/sub fornitura, interventi congiunti con altre agenzie
15.1. Per le operazioni relative a contratti commerciali conseguenti a gare internazionali ad offerta irrevocabile, il tasso di interesse a carico del debitore estero può essere determinato con riferimento al momento dell’offerta irrevocabile, sempreché non inferiore al CIRR, fermo restando, per le operazioni di credito acquirente, il termine di 6 mesi dalla data del contratto commerciale per la stipula della convenzione di credito. Nel caso di stipula nei semestri successivi, è fatto riferimento ai criteri di cui al paragrafo 14..
15.2. Per le operazioni relative a contratti commerciali di cofornitura o di subfornitura il tasso di interesse a carico del debitore può essere determinato sulla base del tasso di interesse fissato nel contratto commerciale di fornitura all’acquirente finale – stipulato dai coproduttori, da uno solo di essi o dall’ente anche di diritto estero deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di cofornitura ovvero dal capocommessa in caso di subfornitura – sempreché non inferiore al CIRR.
15.3. Per le operazioni relative a contratti commerciali accessori a un contratto principale che prevede la partecipazione di più fornitori, anche se ancora da nominare al momento del perfezionamento del contratto medesimo, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario, il tasso può essere determinato sulla base del tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale, semprechè non inferiore al CIRR.
15.4. Per le operazioni di cui ai punti 15.2. e 15.3., oltre a quanto negli stessi previsto, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la SIMEST ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell’intervento a quelle praticate da agenzie di credito all’esportazione di altri paesi negli interventi a sostegno del finanziamento dei contratti di cofornitura o del contratto stipulato dal capocommessa o del contratto principale.
15.5. Nel caso di interventi agevolativi effettuati in base ad accordi per la conduzione di interventi congiunti (“one stop shop”), stipulati con agenzie di credito all’esportazione di altri paesi e preventivamente approvati dal Ministero dell’economia e delle finanze, possono essere accordate alla quota di fornitura italiana modalità e condizioni di intervento allineate a quelle adottate dall’agenzia di riferimento, di volta in volta responsabile della conduzione dell’intervento congiunto, sempreché in linea con le direttive comunitarie o con gli accordi internazionali.
16. Concorrenza estera e deroghe
16.1. Qualora gli operatori italiani si trovino in presenza di concorrenza estera, accertabile con idonea documentazione, che pratichi condizioni di credito particolarmente agevolate il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle decisioni e delle direttive comunitarie nonché degli accordi internazionali, può autorizzare la SIMEST ad allineare, in tutto o in parte, le modalità e le condizioni dell’intervento a quelle praticate dalla concorrenza estera.
16.2. Sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie nonché degli
accordi internazionali, può autorizzare condizioni e modalità diverse da quelle previste dal decreto n. 199/2000.
17. Operazioni a tasso di interesse “cosmetico”
17.1. Per le operazioni di credito all’esportazione con tasso di interesse inferiore al CIRR il contributo è determinato sulla base del CIRR applicabile e con riferimento all’ammontare della fornitura al netto del differenziale tra il CIRR applicabile ed il tasso di interesse a carico del debitore.
Per la determinazione del suddetto ammontare netto della fornitura viene utilizzata la seguente relazione:
valore netto =
valore originario della fornitura
1 + (diff. tassi x durata media credito x percent. quota credito)
18. Operazioni di leasing
18.1. Ai fini della determinazione dell’importo del finanziamento ammissibile, l’importo della fornitura presa in considerazione è pari al valore del contratto di locazione (canoni di locazione al netto della quota che rappresenta gli interessi ovvero prezzo di acquisto dei beni locati più eventuali oneri accessori) al netto del valore residuo attribuito ai beni al termine del contratto di locazione (valore di riscatto).
Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione il valore di riscatto, previsto nel contratto di locazione, non deve essere superiore al 5% del prezzo di acquisto dei beni locati.
Il locatario deve corrispondere, non oltre il punto di partenza del credito, una quota pari ad almeno il 15% del suddetto valore della fornitura. Il tasso di interesse agevolato è quello effettivamente risultante dal piano dei pagamenti del contratto di locazione finanziaria, purché non inferiore al CIRR.
19. Tasso congruo per finanziamenti e smobilizzi con intervento riferito a raccolta dei fondi a tasso variabile (credito acquirente o credito fornitore con anticipazione o smobilizzo a tasso variabile)
19.1. I margini sul costo della raccolta (Euribor/Libor) sono riconosciuti in relazione alla durata del finanziamento secondo la seguente tabella:
senza copertura assicurativa SACE, con copertura tramite polizza assicurativa SACE fino al 100% o con scoperto assicurativo garantito dall’esportatore, con garanzia fideiussoria:
durata del periodo di rimborso ≤ a 10 anni | durata del periodo di rimborso ˃ a 10 anni |
1% | 1,50% |
Qualora nella convenzione di credito sia posta a carico del debitore una quota del margine richiesto dalla banca e non riconosciuto dalla SIMEST, il contributo è determinato sulla base del tasso corrisposto dal debitore al netto di tale differenziale, purché non inferiore al CIRR/SWAP, quest’ultimo applicabile limitatamente al settore aeronautico.
I margini congrui di cui alla precedente tabella sono intesi come misura massima. Margini inferiori possono essere applicati ad operazioni con caratteristiche particolari o nel caso il finanziamento venga effettuato sul mercato a condizioni migliori.
20. Tasso di sconto congruo e margine di contribuzione negli smobilizzi a tasso fisso determinato alla data dell’impegno o da determinarsi in base al costo della raccolta alla data dello sconto (“matching Libor”)
+ il margine predeterminato
20.1. Per le operazioni di sconto a tasso fisso, l'intervento agevolativo è riconosciuto come differenza tra il valore attuale al tasso agevolato del credito scontato ed il netto ricavo dello stesso al tasso di sconto ottenuto con le modalità di seguito indicate:
a-1) Impegno a tasso prefissato, con titoli disponibili a meno di 3 mesi dalla data d’impegno.
Viene determinato il netto ricavo di ciascun effetto ad un tasso di sconto, applicabile in “discount to yield compounded” (365/360) con periodicità pari a quella delle rate di ammortamento, pari al tasso Libor/Euribor (o, in assenza, all’ “interest rate swap”) corrispondente alla durata di sconto più il margine di contribuzione in relazione al rischio paese, di cui ai successivi punti 20.2. e 20.3. (la durata di sconto è calcolata a decorrere dalla data prevista dello smobilizzo indicata nell’impegno della banca scontante; per le durate per le quali non sono disponibili quotazioni del tasso Libor/Euribor - ad esempio 2,3 anni - si applica il tasso ottenuto effettuando una interpolazione lineare tra i tassi agli estremi dell’intervallo considerato, arrotondando il risultato al sedicesimo superiore).
a-2) Impegno a tasso prefissato, con titoli disponibili a 3 mesi od oltre dalla data d’impegno.
Con riferimento al tasso di raccolta (Libor/Euribor o swap) a 3 anni in US$ o euro, rilevato all’inizio di ogni mese per gli impegni assunti nel corso del mese, viene calcolato il differenziale (Δ) tra il tasso “a pronti” e quello “a termine”. Per individuare il tasso a termine viene fatto riferimento ad un contratto a termine (“Forward Rate Agreement”) di 6 mesi - per periodi d’impegno allo sconto da 3 fino a 6 mesi - e ad un contratto a termine di 9 mesi - per periodi d’impegno superiori a 6 mesi. Per calcolare il tasso d’interesse “a termine” viene utilizzata la seguente formula (nell’esempio, tasso per una raccolta a 3 anni disponibile fra 6 mesi)
fw 3y, 6m =
3
(1 + tx 3,5 y
) 3,5
(1 + tx 6 m) 0,5
_ 1
dove:
fw 3y, 6m = tasso d’interesse a termine per depositi a 3 anni disponibili fra 6 mesi, tx 3,5 y = tasso d’interesse a pronti per depositi a 3 anni e 6 mesi (da ottenere con interpolazione fra le quotazioni Libor/Euribor a 3 e 4 anni)
tx 6m = tasso d’interesse a pronti per depositi a 6 mesi
Nel caso in cui l’impegno allo sconto venga negoziato dall’esportatore entro 2 mesi dalla data del contratto di fornitura, il Δ “pronti-termine” viene aggiunto al costo dei fondi (quest’ultimo sempre determinato con le modalità di cui alla lettera a -1) fino ad un valore massimo dello 0,25% e 0,375%, rispettivamente per periodi d’impegno allo sconto da 3 a 6 mesi ed oltre 6 mesi. Nel caso di valori di Δ negativi, non si dà luogo ad alcun provvedimento. Per operazioni in valuta diversa da US$ o euro, verrà fatto riferimento ai valori di Δ rilevati in relazione all’US$.
b) Viene determinato il netto ricavo totale come somma dei netti ricavi di ciascun effetto.
c) Viene calcolato, con procedimento iterativo, il tasso unico che è tale da assicurare il medesimo netto ricavo totale di cui sopra.
d) Ove necessario, tale tasso unico, applicabile in “discount to yield compounded” (365/360), viene trasformato nell’equivalente tasso di sconto commerciale (365/360).
20.1.1. Nel caso di impegno al tasso da determinarsi in base al costo della raccolta alla data dello sconto + un margine predeterminato (“matching Libor”), il netto ricavo di cui alla lettera b) viene calcolato secondo le procedure di cui alla lettera a-1) e la durata è quella effettiva dello sconto.
20.1.2. Nel caso di sconto a tasso prefissato, i tassi Libor/Euribor di cui sopra sono rilevati alla data dell’impegno o, in mancanza, dello sconto.
20.1.3. Nel caso di sconto a tasso non prefissato, i tassi Libor/Euribor sono rilevati 2 giorni utili antecedenti la valuta dello sconto.
20.2. Il margine sul costo della raccolta calcolato in base al punto 20.1., per operazioni senza copertura SACE o con voltura di polizza SACE, è riconosciuto in relazione all’importo dello smobilizzo secondo la seguente tabella:
≥ € 3 milioni | < € 3 milioni |
1% | 1,125% |
20.2.1. Il tasso di sconto congruo per il calcolo del contributo, in termini di d.t.y.s.a.c., viene determinato sommando al costo della raccolta il margine applicato dalla banca, sempreché non superiore alla misura congrua indicata nella tabella di cui al punto 20.2.
20.2.2. In caso di rinnovo (totale o parziale) dell’impegno allo sconto alla scadenza, a condizioni più onerose, sono mantenute le condizioni congrue originariamente accolte.
20.2.3. Potrà essere richiesta documentazione dalla quale risulti la data alla quale l’impegno della banca scontante è pervenuto all’esportatore o alla banca intermediaria.
20.2.4. Qualora nel contratto commerciale sia posta a carico del debitore una quota del margine richiesto dalla banca scontante eccedente il margine di contribuzione riconosciuto dalla SIMEST, il contributo è determinato sulla base del tasso corrisposto dal debitore al netto di tale differenziale, purché non inferiore al CIRR applicabile all’operazione e sempreché l’esportatore ne abbia dato informazione a SIMEST, con espressa dichiarazione in merito alle relative modalità di imputazione.
20.3. I margini congrui di cui al precedente punto 20.2. sono intesi come misura massima. Margini inferiori possono essere applicati ad operazioni con caratteristiche particolari o nel caso lo sconto venga effettuato sul mercato a condizioni migliori.
20.4. Quanto previsto per gli smobilizzi di titoli di credito può essere applicato anche ai crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.
21. Operazioni di credito fornitore con smobilizzo a tasso fisso, relative a forniture multiple da parte di una singola impresa esportatrice o di società di trading
21.1. In ciascun contratto i prodotti oggetto di fornitura devono essere individuati per tipologia, settore industriale di utilizzo e importo complessivo. Devono inoltre essere indicati: i singoli paesi di destinazione prevista delle forniture, le modalità di regolamento della quota dilazionata relativa a ciascuna tipologia di fornitura (v. quadro da B10 a B13 del modulo smobilizzi, Allegato 2 alla presente Circolare) e, qualora siano previsti interessi intercalari, il periodo massimo entro il quale possono essere corrisposti, con indicazione del piano previsionale dei pagamenti.
21.2. L’operazione è accolta e l’impegno di spesa per contributi è assunto, limitatamente alla copertura di una prima tranche d’importo pari alla quota dilazionabile corrispondente a 1/3 della fornitura; tale importo non può eccedere € 30 milioni; la successiva tranche di uguale importo è accoglibile ed il relativo impegno di spesa per contributi è assumibile, a seguito dell’invio di dichiarazioni (del trader o del fornitore diretto di serie di prodotti) attestanti:
a) ordini del trader ai produttori italiani o, nel caso di esportazioni effettuate dal fornitore diretto, dichiarazioni relative alla messa in lavorazione di ordini specifici ricevuti dal committente estero, d’importo complessivo pari al 75% della prima tranche;
b) spedizioni (esportazioni) effettuate per un importo pari al 25% della prima tranche.
La data di ricezione della richiesta da parte della SIMEST è assunta ai fini della verifica dell’ordine cronologico di accesso alle disponibilità impegnabili a carico del Fondo contributi.
Le ulteriori tranches dell’operazione sono accoglibili con le medesime procedure.
21.3. Le modifiche contrattuali relative ai prodotti esportati sono sottoposte ad approvazione da parte del Comitato, e, ove approvate, determinano l’applicazione del CIRR in vigore alla data della modifica, se superiore a quello originario.
21.4. L’intervento agevolativo alle condizioni stabilite in accoglimento è limitato agli smobilizzi effettuati entro due anni dalla data di accoglimento definitivo dell’operazione. Nei casi in cui la fornitura non risulti completamente espletata entro tale periodo, l’intervento agevolativo è prorogabile per un periodo di sei mesi a seguito dell’invio, non oltre 60 giorni da tale termine, di apposita richiesta corredata, se necessario, dall’estensione dell’impegno allo sconto rilasciata dal soggetto finanziatore.
21.5. La proroga dell’intervento agevolativo alle condizioni stabilite in accoglimento per periodi eccedenti i sei mesi, è limitata alla quota di fornitura per la quale la data di spedizione (polizza di carico o documento di trasporto assimilabile) o, nel caso di merce con resa “franco fabbrica”, la data dell’avviso di merce pronta per l’imbarco, sia stata effettuata entro i primi sei mesi di proroga. La proroga può essere accordata previa valutazione caso per caso delle motivazioni delle esigenze che comportano l’esecuzione della fornitura oltre i limiti temporali previsti dal precedente punto 21.5. La richiesta deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di proroga di sei mesi, se accordata. La richiesta deve essere corredata, ove necessario, dell’estensione dell’impegno allo sconto rilasciata dal soggetto finanziatore e deve indicare le motivazioni che hanno determinato la dilatazione dei tempi di esecuzione della fornitura.
21.6. La mancata proroga dell’intervento comporta la decadenza dei fondi accantonati e delle condizioni originarie di accoglimento. L’intervento è riattivato, su richiesta, dal Comitato in base all’ordine cronologico di accesso ai fondi ed alla verifica dell’onere dell’intervento in base ai nuovi parametri in vigore alla scadenza dell’intervento originario (relativamente al CIRR e alle condizioni congrue di sconto), che non possono comportare un impegno di spesa superiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione dei parametri originari. I
nuovi parametri vengono applicati nel caso in cui comportino una diminuzione dell’impegno di spesa, mentre negli altri casi si confermano le condizioni originarie d’intervento.
21.7. In relazione a ciascun contratto di acquisto da produttori italiani di beni destinati all’esportazione tramite società di trading, ai fini delle erogazioni del contributo, in sede di erogazione dovrà essere compilata la scheda di cui all’allegato n. 3 della Parte II.