All. 4 alla Deliberazione di Giunta Comunale
All. 4 alla Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: contratto di Concessione di servizi alla baia e spiagge Portonovo e Mezzavalle 2017/2020 (CIG: 69891182A1 Contratto rep. 14660 del 03.08.2017) – Revisione del Piano Economico Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, comma 6) – VERBALE DI ESITO NEGOZIALE PER IPOTESI DI ACCORDO - 21/12/20
La presente costituisce proposta di esito di tavolo negoziale per la revisione del Piano Economico Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio (D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico- finanziario nelle concessioni, comma 6)
RICHIAMATO, considerato ed evidenziato quanto segue:
- la nota 60514/2020 del 02/05/2020 con la quale, il Responsabile Unico del Procedimento, in nome e per conto dell’Amministrazione, ha dichiarato la disponibilità, ai sensi di legge (D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, art. 165 Rischio ed equilibrio economico- finanziario nelle concessioni, comma 6), a valutare, in relazione alla emergenza Covid-19, una possibile revisione del PEF della concessione in oggetto, da attuare anche mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, a seguito di esplicita richiesta del R.T.I. Portonovo 3.0 con nota del 02.05.2020 riscontrata dal Comune con prot.60514 del 02.05.20;
- la prima seduta del tavolo tecnico negoziale svoltasi il giorno giovedì 16 luglio 2020, con il seguente Ordine del Giorno:
1) avvio della fase negoziale con individuazione della metodologia di esame delle condizioni di equilibrio del PEF per il corrente anno 2020;
2) identificazione - acquisizione dati documentali strumentali al punto 1.
nella quale si è stabilito che l’ambito economico sul quale effettuare la valutazione sulla permanenza dell’equilibrio economico e finanziario della concessione debba essere quello del piano di stima del PEF della medesima, da raffrontarsi col risultato a consuntivo a stagione 2020 conclusa. Le voci costi e ricavi sono state quindi individuate quali quelle del suddetto PEF.
- il tavolo negoziale è costituito dai legali rappresentanti delle rispettive Società del Raggruppamento RTI Portonovo 3.0, assistiti dal loro Legale, Avvocato Xxxxx Xxxxxxx dell’omonimo Studio; il Comune è rappresentato dal RUP arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dal Direttore dell’esecuzione del Contratto xxxxxx Xxxxx Xxxx, con il supporto esterno del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, esperto in finanza e contabilità degli Enti Locali, individuato con D.D. n. 2352 del 03/12/2020. Alla formulazione delle proposte elaborate da parte del Comune ha collaborato anche il Dirigente della Direzione Bandi e Gare, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Le sedute del tavolo si sono svolte il 16/07/20, 05/08/20, 09/09/20, 15/10/20, 03/12/20 e 09/12/20.
CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza COVID-19 per tutta la stagione balneare 2020, a oggi non ancora revocata;
le parti concordano quanto segue:
1 Premesse: dominio giuridico dell’art. 165 D. Lgs. n. 50/2016
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
………………………….
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
2 Analisi dei costi e ricavi della concessione nel triennio senza Covid-19, con PEF equilibrato
Nel triennio trascorso 2017/19 il Concessionario ha avuto ricavi pari a complessivi € 1.755.409,10 risultanti dai rendiconti trasmessi all'Amministrazione quale agente contabile. La media annua di tali ricavi corrisponde a € 585.136,37 e pertanto non inferiore ai ricavi stimati nel PEF della Concessione (€ 578.676,19/anno).
Quindi nel triennio trascorso si è verificato che il PEF della Concessione è risultato equilibrato fino all’ultima stagione, caratterizzata da risultati negativi dalla pandemia Covid-19.
3 Individuazione soglia ricavi per il mantenimento equilibrio nell’anno 2020 per la parte alterata dall’effetto Covid-19
Per stabilire se l’emergenza Covid-19 abbia o meno influito significativamente sulle condizioni di equilibrio del PEF e se ne derivi la necessità di provvedere alla sua revisione di cui all'art. 165, comma 6 del D. Lgs 50/2016, si è considerato come valore atteso per l'anno 2020 il valore stimato nel PEF di Contratto Concessione pari a €. 578.676,19. La parti concordano che tale valore preso a riferimento è ritenuto ragionevole e realistico per la condizione di equilibrio economico-finanziario della Concessione, in quanto sovrapponibile alla media dei ricavi indicati al precedente paragrafo.
4 Individuazione scostamento minori ricavi / maggiori e minori spese 2020
a) minore ricavo lordo stimato
Il Concessionario, con nota prot. 180489 del 10/12/2020 ha comunicato che nell'annualità 2020 ha avuto un ricavo complessivo pari a € 508.409,50. Tale ricavo è inferiore al valore indicato come valore di riferimento atteso, come sopra indicato (€ 578.676,19) e quindi con un minore introito pari a € 70.266,79
I minori ricavi stimati sono tutti riconducibili alle particolari condizioni operative derivanti dall'emergenza Covid-19 e non a una operatività in condizioni normali, nelle quali siano intervenuti fatti inquadrabili come rischio operativo per il concessionario in relazione alla tipologia di contratto, come ad esempio le condizioni meteo avverse o il calo di presenze turistiche.
b) minore spesa stimata trasporto rifiuti
Nella stagione 2020 il Concessionario ha regolarmente assicurato tutti i servizi previsti dalla Concessione, senza riflessi per la spesa sul personale impiegato.
Sulle spese ha influito, come minore costo per il Concessionario, il solo differimento del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti, che doveva essere avviato in data 13 aprile e invece avviatosi in data 1 giugno.
La erogazione del servizio è avvenuta pertanto per complessive minori 54 giornate, nelle quali la raccolta dei rifiuti è stata assicurata dalla AnconAmbiente Spa.
La minore spesa è stimata, sulla base del PEF, in € 205,28/giorno, pari a totali € 11.085,12, che vanno a ridurre di pari entità il minore ricavo stimato.
c) minore spesa TARI
L’art. 10 del Capitolato Speciale allegato al contratto di concessione prevede che “In caso di variazioni degli importi COSAP e TARI conseguenti a modifiche legislative o tariffarie nel corso del periodo della concessione, le eventuali somme in aumento saranno scomputate dal corrispettivo offerto fino alla concorrenza dell’importo, mentre quelle in diminuzione verranno riconosciute dal Concessionario come ulteriore quota di corrispettivo.”
Per l’anno 2020 l’Amministrazione comunale ha approvato sconti di tariffa TARI in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e dalla bollettazione AnconaEntrate di cui all’Avviso n. 202000701204431788515969, risulta un importo totale di € 47.284,00, inferiore rispetto
all’importo indicato nel PEF (di € 48.294,00) per uno scostamento di € 1.010,00, che vanno a ridurre di pari entità il minore ricavo stimato.
d) maggiori spese Servizio supplementare Covid-19
Considerata l'emergenza Covid-19 il Comune ha richiesto al Concessionario, nel perimetro negoziale di cui trattasi, di provvedere anche all'erogazione di servizi specifici (steward – note dispositive Comune prot. 74767 del 04.06.20 per giugno/luglio e prot.107248 del 31.07.20 per agosto), non previsti dal contratto di Concessione, stabilendo preliminarmente che l'importo da riconoscere a consuntivo per gli stessi, dovesse rientrare nell'ambito della negoziazione già avviata e sopra richiamata: l’importo a consuntivo risulta pari a € 52.332,00.
e) maggiori spese adeguamenti prescrizioni Covid-19
Considerata l'emergenza Covid-19 il Concessionario ha dovuto obbligatoriamente adempiere alle prescrizioni dettate dai DPCM via via intervenuti per garantire il funzionamento dei servizi, anche in ottemperanza alle misure di sicurezza da applicare ope legis (sanificazioni, separazione flussi utenze e mantenimento distanziamento sociale, adeguamento bagni, dispositivi igienizzanti, locale logistico quarantena); come da prot. 186992 del 21/12/2020 il Concessionario ha reso una nota spese richiedendo un rimborso per netti € 15.000,00
Per quanto sopra, risulta il seguente quadro economico:
a) minore ricavo lordo stimato | - 70.266,79 |
b) minore spesa stimata trasporto rifiuti | + 11.085,12 |
c) minore spesa TARI | + 1.010,00 |
d) maggiori spese Servizio supplementare Covid-19 | - 52.332,00 |
e) maggiori spese adeguamenti prescrizioni Covid-19 | - 15.000,00 |
SCOSTAMENTO LORDO STIMATO ANNUALITA' 2020 | - 125.503,57 |
Dallo scostamento lordo va sottratto il valore di utile d’impresa individuato nel PEF (+€ 28.955,08) perché tale valore rappresenta la remunerazione normale per l’assunzione del rischio d’impresa legato alla concessione; essendo dunque rischio d’impresa non può essere riconosciuto nella negoziazione e va sottratto dallo scostamento lordo stimato.
Di conseguenza lo scostamento effettivo riconoscibile risulta nella seguente tabella:
scostamento lordo stimato annualità 2020 | - 125.503,57 |
utile d’impresa da PEF | + 28.955,08 |
SCOSTAMENTO RICONOSCIBILE ANNUALITÀ 2020 | -96.548,49 |
Il sopra calcolato scostamento, come detto, deriva dalla condizione straordinaria direttamente correlabile al Covid-19 e non all'ordinario rischio di impresa, pertanto va riequilibrato ai sensi di legge, rispondendo a diritto tale revisione (ex lege art. 165 del D. Lgs. 50/2016 comma 6): la pandemia e le sue conseguenze costituiscono oggettivamente un mutamento imprevedibile e rilevante della situazione di fatto, direttamente incidente sull'equilibrio della concessione, che impone una nuova valutazione delle parti. La revisione qui concordata consente, da un lato la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e dall’altro ristabilisce le condizioni di equilibrio economico-finanziario contenute nel contratto originario.
Risulta pertanto legittima e fondata la richiesta, del 02.05.2020 sopra richiamata, di rideterminazione delle condizioni di equilibrio del PEF contrattuale, rispondendo a diritto tale riequilibrio (ex lege art. 165 del D. Lgs. 50/2016 comma 6).
5 Opere straordinarie anno 2020
Nella concessione (art. 10 del Capitolato Speciale) è inoltre prevista la possibilità che potessero essere eseguite dal concessionario per il Comune opere straordinarie, assentite dal RUP, il cui valore sia scomputato dal 60% della COSAP dovuta.
Nell’anno 2020 sono state autorizzate dal RUP opere per complessivi € 10.175,00, come da nota del Concessionario prot. 185595 del 18/12/2020
Allo scostamento riconoscibile si somma pertanto la liquidazione di dette opere straordinarie eseguite nel 2020 per complessivi € 10.175,00; lo scostamento totale annualità 2020 risulta dalla seguente tabella:
Sbilancio scostamento riconoscibile annualità 2020 | -96.548,49 |
Opere straordinarie anno 2020 | - 10.175,00 |
SCOSTAMENTO TOTALE ANNUALITÀ 2020 | - 106.723,49 |
6 Accordo di riequilibrio del PEF
A riequilibrio economico-finanziario della Concessione si concordano tra le parti le seguenti misure e azioni:
A) ripetizione di un anno di Concessione agli stessi prezzi patti e condizioni (annualità 2021), per un valore pari alla remunerazione normale del rischio d’impresa stimato in un terzo del valore previsto nel PEF originario, ovvero di € 9.651,69
Tale percentuale di stima (1/3) di una minore remunerazione deriva dalle seguenti considerazioni:
- il nuovo contratto, riferito a 1 solo anno solare e quindi presenta normali rischi di impresa non ammortizzabili in successivi anni (come ad esempio le condizioni meteo avverse o il calo di presenze turistiche);
- ulteriore rischio derivante dall’emergenza sanitaria che ad oggi è realistico prevedere si prolunghi anche il prossimo anno, senza avere contezza della fine della suddetta emergenza né di come potrà influire sull’andamento e i ricavi della prossima annualità.
Il concessionario si assumerà pertanto integralmente i rischi d’impresa sopra detti disponendo, dalla conclusione del presente accordo di riequilibrio, dei tempi necessari alla migliore sua organizzazione dei servizi in relazione alle condizioni di fatto prevedibili, incluso l’eventuale replicarsi delle condizioni COVID che hanno caratterizzato la stagione 2020.
B) scomputo della COSAP (quota scomputabile) pari a € 56.009,35
Pertanto il corrispettivo per il riequilibrio del PEF è il seguente:
Scostamento totale annualità 2020 | + 106.723,49 |
Ripetizione di 1 anno concessione | - 9.651,69 |
scomputo della COSAP (quota scomputabile) | - 56.009,35 |
CORRISPETTIVO PER RIEQUILIBRIO (debito del Comune) | + 41.062,45 |
Le parti concordano, pertanto, che l’importo di riequilibrio del PEF della Concessione per l’annualità 2020 ammonta a netti € 41.062,45 a credito del R.T.I. Portonovo 3.0
§--§--§
Le parti si danno vicendevolmente atto che il suddetto accordo di riequilibrio, comportando la stipula di un contratto di Concessione per l’anno 2021, verrà inviato alla Giunta Comunale e che potrà avere corso e attuazione solo a seguito di Deliberazione di Giunta, di indirizzo al RUP per gli Atti conseguenti.
ll RTI, con la sottoscrizione del presente verbale, attesta (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) che nell'anno 2020, in relazione alla conduzione della concessione, non ha richiesto né ha avuto accesso a contributi, agevolazioni o ristori di qualsiasi genere ed entità dallo Stato, o sue articolazioni, legate alla emergenza sanitaria Covid-19.
ll raggruppamento comunica che intende richiedere la compensazione di quanto dovuto a titolo di TARI al Comune (€ 47.284,00) con il credito risultante dal presente Accordo.
Ancona, 21 dicembre 2020 Letto e firmato digitalmente,
R.T.I. Portonovo 3.0
Legale rappresentante mandataria Easy Help Cooperativa Sociale
Comune di Ancona RUP Xxxxxxx Xxxxxxxxxx