CIG 7058069CA)
ANPAL.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.REGISTRAZIONE.0000029.13-12-2017
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto relativo all’Appalto specifico per l’affidamento di servizi applicativi da svolgersi in favore dell'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro
(CIG 7058069CA)
L'Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale 97889240582, in persona del suo Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Catania il 01/10/1969, nel contesto del presente atto indicata per brevità solo come “Agenzia”,
- da una parte - e il dr. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 5/11/1960 nella sua qualità di procuratore, giusta procura rilasciata con atto pubblico rep. 24990 del 4 maggio 2015, redatto dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, notaio in Milano, di IBM Italia s.p.a. con sede in Milano, Circonvallazione Idroscalo, codice fiscale e partita IVA 01442240030, Impresa capofila e mandataria di RTI costituito con Sistemi Informativi s.r.l., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale 06310880585, partita IVA 01528071002, Consorzio Reply Public Sector, con sede in Torino, Corso Francia n. 110, codice fiscale e partita IVA 10121480015 e Consorzio Pubblica Utilitas, con sede in Roma, Piazzale Xxxxx Xxxxxx n.9, codice fiscale e partita IVA 12513961008, giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme in data 28/10/2014, (di seguito, per brevità, solo “RTI”),
- dall'altra parte -
di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”
PREMESSO CHE
- Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito
dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1432;
- essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il RTI, in data 7 giugno 2016, ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
- il RTI è successivamente risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall'Agenzia per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, del presente Appalto Specifico;
- il RTI dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- il RTI ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, xxx comprese la cauzione di cui al successivo art. 16 che, anche se non materialmente allegata, ne formano parte integrante e sostanziale;
- il RTI, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- successivamente alla stipula da parte del RTI, l’Agenzia procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI; inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
Accordo Quadro: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data 7 giugno 2016, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il RTI, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico- funzionali dei servizi applicativi oggetto del presente Contratto;
Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall’Agenzia e dal RTI nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo Quadro e ricadente nel lotto n. 1 (Centro: Lazio, Toscana, Marche e Umbria);
Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal RTI in sede di procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
Offerta AS: l’offerta tecnica ed economica presentata dal RTI in sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall’Agenzia alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato 1 (Offerta tecnica AS), Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 3 (Capitolato Tecnico AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
- dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Agenzia;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2004;
- dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
- dalla normativa inerente il Codice dell’Agenzia Digitale e l’Agenda Digitale Europea.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Agenzia, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal RTI, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal RTI ed accettate dall’Agenzia.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro. In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
L’Agenzia, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L’Agenzia, affida al RTI, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute
nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal RTI nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:
a) Servizi di Base:
Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell'AS);
b) Servizi Complementari:
b.1 “Gestione Applicativi” (rif. Par. 4.1.2 del Capitolato Tecnico dell’AS
b.2 Servizio Manutenzione Correttiva (rif. par. 4.1.3 del Capitolato Tecnico dell’AS); c. Servizi Accessori:
Servizio Assistenza agli utenti (rif. par. 4.1.4 del Capitolato Tecnico dell'AS).
Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi applicativi descritti nel Capitolato tecnico AS.
Il RTI prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro.
Il RTI prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal RTI nell’Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all’approvazione dell’Agenzia.
Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Agenzia. Ne consegue che il RTI si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta AQ nonché nell’Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
Il RTI si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all’Agenzia, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell’Agenzia, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal RTI: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall’Offerta AQ nonché dall’Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il RTI sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l’applicazione delle penali.
Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
Il RTI prende atto ed accetta che l’Agenzia attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
Il RTI prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Agenzia o presso la sede del medesimo RTI, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico dell'AS.
Responsabile del procedimento è la dr.ssa Xxxxxxxxx Xx Xxxxx.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dr. Xxxxxx Xxxxxxxx.
ARTICOLO 4 - DURATA E AFFIANCAMENTO
Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale. L’avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo raccomandata a.r., dall’Agenzia al RTI. La durata è così suddivisa:
Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato);
Periodo di erogazione: massimo 24 mesi, per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1; il dettaglio delle durate previste per i singoli servizi è specificato nel Capitolato Tecnico di AS.
Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato durante l’ultimo anno di vigenza contrattuale.
L’Agenzia si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il RTI.
Si precisa che, nei due mesi successivi alla stipula del Contratto, il RTI dovrà affiancare l’impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del Contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e/o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il RTI espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. n.207/2010. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. n.207/2010. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il RTI non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
L’affiancamento si svolgerà secondo le modalità previste dal Piano di Subentro presentato dal RTI. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il RTI è tenuto, su richiesta dell’Agenzia, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze al personale dell'Agenzia o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico AS. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Agenzia si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL RTI
Fermo il pieno rispetto da parte del RTI delle previsioni contenute nell’art. 7 dell’Accordo Quadro, sono a carico del medesimo RTI- intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 23 “Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nell’Offerta AQ, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto e nell’Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del RTI, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il RTI non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Agenzia.
Il RTI si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il RTI si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Agenzia, nonché di dare immediata comunicazione
all’Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il RTI nell’attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l’Accessibilità e l’Usabilità dei Siti Web. Il RTI si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art. 53 e 54 del D.Lgs n. 82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all’art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica Agenzia e l’innovazione.
Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il RTI si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il presente Contratto.
Il RTI è tenuto a comunicare all’Agenzia ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Agenzia entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il RTI prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Agenzia continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Agenzia e/o di terzi autorizzati. Il RTI si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Agenzia e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
Per le prestazioni contrattuali dovute, il RTI si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Agenzia potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Agenzia, almeno 1 giorno solare prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 7 - PERSONALE IMPIEGATO DAL RTIE INADEMPIENZE
CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
Il RTI è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il RTI si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il RTI anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Per le prestazioni richieste il RTI si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
È a carico del RTI l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Agenzia, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l’Agenzia da qualsivoglia onere e responsabilità.
Il RTI riconosce all’Agenzia la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall’Agenzia non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il RTI si obbliga a procedere alla
sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte dell’Agenzia e a garantire la continuità del team di lavoro.
Il RTI si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all’Agenzia. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore dell’Agenzia per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell’Agenzia.
Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra il RTI e l’Agenzia, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Agenzia, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Agenzia, iii) inserite nell’organizzazione dell’Agenzia.
L’Agenzia si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2, e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207:
in caso di ottenimento da parte dell’Agenzia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), l’Agenzia provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Agenzia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
in caso di ottenimento del DURC del RTI negativo per due volte consecutive, l’Agenzia, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Agenzia pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore e/o del subappaltatore e/o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Agenzia inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il RTI, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Agenzia si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al RTI ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006). L’Agenzia predisporrà
delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Agenzia provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE
L’Agenzia acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal RTI in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal RTI o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà dell’Agenzia gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal RTI per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 3, comma 3. Su richiesta dell’Agenzia, il RTI si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d’uso.
L’Agenzia potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Agenzia in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il RTI si obbliga espressamente a fornire all’Agenzia tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di
titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Agenzia in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Agenzia che ne potrà disporre liberamente.
Il RTI si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.
Tutta la documentazione creata o predisposta dal RTI nell’esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Agenzia.
Restano esclusi dalla titolarità dell’Agenzia tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il RTI è tenuto per un periodo massimo di 12 mesi a garantire, su chiamata dell’Agenzia o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
In caso di inadempimento da parte del RTI a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 26 “Risoluzione” del Contratto e dell’art.
1456 del codice civile.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il RTI ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Agenzia, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Agenzia di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
Il RTI è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il RTI assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il RTI manleverà e terrà indenne l’Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Agenzia.
L’Agenzia si obbliga ad informare prontamente per scritto il RTI delle iniziative
giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Agenzia riconosce al RTI la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Agenzia.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il RTI ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
Il RTI dovrà richiedere per iscritto all’Agenzia l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Agenzia medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Agenzia costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
Il RTI garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal RTI anche per il fatto del terzo, intendendo l’Agenzia restare estranea ai rapporti tra il RTI e le ditte fornitrici.
Il RTI è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell’Agenzia alle verifiche che l’Agenzia riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento del RTI alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Agenzia di risolvere il Contratto, il RTI è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
Il RTI prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione” la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
Il RTI prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, l’Agenzia si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al RTI e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 23 “Corrispettivo”, comma 1, del Contratto.
ARTICOLO 13 - AUMENTO – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, l’Agenzia potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo indicato al successivo art. 23 “Corrispettivo” comma 1 del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.
L’Agenzia potrà richiedere al RTI, nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 23 “Corrispettivo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del
Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
L’Agenzia, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art.23 “Corrispettivo” del presente Contratto.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto il RTI espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Agenzia purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal RTI se non è stata approvata dall’Agenzia nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del
D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del RTI, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 14 - PIANO DELLA QUALITÀ
Il RTI si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Agenzia. In caso di mancata approvazione, la Agenzia comunicherà al RTI i motivi del dissenso; quest’ultimo si obbliga entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo all’Agenzia, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Agenzia di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La
mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari all’Agenzia per le valutazioni di competenza, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
ARTICOLO 15 - CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal RTI con la stipula del presente Contratto, il RTI ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante Garanzia Bancari rilasciata da Unicredit S.p.a. ed avente n. 460011629693 per un importo di Euro 257.211,73 (duecentocinquantasettemiladuecentoundici/73) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal RTI a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti dell’Agenzia verso il RTI.
Il RTI si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia.
L’Agenzia ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa
affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
L’Agenzia ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali” e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal RTI e inadempienze contributive e retributive”; art. 25 “Danni, responsabilità civile”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Recesso”, art. 28 Tracciabilità - Ulteriori condizioni risolutive espresse; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO
Il RTI, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi base, complementari ed accessori così come indicato nella RDO.
Il RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il RTI si impegna a depositare presso l’Agenzia, almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006; iv) la dichiarazione del RTI relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia procederà a richiedere al RTI l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il RTI dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs n. 159/2011).
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del RTI, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
Il RTI si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti dell’impresa
subappaltatrice; in tal caso il RTI non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al RTI, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D.Lgs 163/2006. Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il RTI non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Agenzia contraente sospende il successivo pagamento a favore del RTI.
Il RTI aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Agenzia, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del RTI limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte del RTI agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia annullerà l’autorizzazione al subappalto.
Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il RTI si obbliga a comunicare all’Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
ARTICOLO 17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Piano di lavoro
In fase di esecuzione della fornitura l’Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione ed aggiornamento continuo di un Piano di Lavoro Generale, in cui descrivere interventi/obiettivi, tempi e impegno per ciascun servizio, considerando:
- il piano di lavoro per tutti i servizi a carattere continuativo
- il piano riepilogativo (per i servizi a carattere progettuale)
- il piano di subentro (a inizio fornitura)
- il piano di trasferimento del know how
Le modalità di consegna ed approvazione dei piani di lavoro è disciplinata al capitolo 8 – Modalità di erogazione dei servizi del Capitolato Tecnico AS, al quale si rinvia.
Per quanto riguarda i livelli di servizio relativi alla consegna dei piani di lavoro, si rinvia all’Appendice 3 – Indicatori di qualità del Capitolato Tecnico AS.
Il RTI è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichi il piano concordato e ad inviare tempestivamente la ripianificazione delle attività. In qualunque momento l’Agenzia può richiedere la consegna del Piano di Lavoro generale: questo dovrà contenere tutti gli aggiornamenti concordati.
Per la fornitura dei servizi erogati in modalità progettuale o continuativa, ai fini della pianificazione ed individuazione e gestione degli obiettivi e delle milestone imprescindibili, si rimanda a quanto previsto da Capitolato Tecnico AS e all’Appendice 2 – Cicli e prodotti.
La consuntivazione delle attività dovrà essere predisposta periodicamente, con frequenza da definire con accordo tra le parti, per tutti i servizi a carattere continuativo oppure ad evento e/o su richiesta dell’Agenzia per le attività a carattere progettuale. In questo ultimo caso andranno aggiornati i relativi piani di lavoro con le date e gli impegni effettivi (giorni persona, punti funzione, o altra metrica dimensionale, ecc.). Il rendiconto risorse deve essere presentato sempre per i servizi a carattere continuativo e qualora richiesto per i servizi progettuale.
ARTICOLO 18 - RISORSE IMPIEGATE
Il RTI alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali al quale l’Agenzia, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
Il RTI, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. Il RTI si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove l’Agenzia ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative offerte dal RTI nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 giorni solari, il RTI, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di
una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione all’Agenzia comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 30 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, l’Agenzia si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
Xxx l’Agenzia ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al RTI, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Agenzia del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il RTI si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Agenzia.
Nel caso in cui il RTI proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Agenzia, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 22.
Il RTI prende atto che l’Agenzia, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
Il RTI si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal RTI nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS, con l’evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso l’Agenzia in pendenza contrattuale.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Agenzia, ferma restando l’applicazione degli indicatori di qualità previsti nell’Appendice 3 al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 19 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con l’Agenzia, e avviati secondo la tempistica prevista ed, eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’Agenzia, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell’AS.
Ove vengano riscontrate anomalie, il RTI dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
Il RTI prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con l’Agenzia, equivale a mancato avvio.
ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
In corso di Contratto l’Agenzia effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo
tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio/indicatori di qualità previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
Tali verifiche verranno avviate entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione e si concluderanno entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
L’Agenzia si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Agenzia.
Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le penali previste.
Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Agenzia, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Agenzia riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate saranno applicate le penali previste.
Il RTI dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità,
secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico AS, l’Agenzia, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del RTI.
L’Agenzia rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il RTI ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Agenzia potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal RTI.
Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Su richiesta del RTI, l’Agenzia emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 21 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001
Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il RTI prende atto che l’Agenzia si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
Il RTI s’impegna a inviare tempestivamente all’Agenzia la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
Il RTI, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione,
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
Il RTI si impegna a permettere l’accesso, all’Agenzia e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del RTI stesso predisporre.
Il RTI si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Agenzia, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.
ARTICOLO 22 - PENALI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo del RTI, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione all’Agenzia delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Servizi;
Personale inadeguato: per risorsa inadeguata, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “PFI – Personale inadeguato”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
Rispetto di una scadenza contrattuale: per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione,
non imputabili all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo: per ogni giorno lavorativo di ritardo del RTI, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSTO – Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
Test negativi in collaudo: il non rispetto del “Valore di soglia”, non imputabile a all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
Sospensione collaudo: per ogni giorno lavorativo di sospensione del collaudo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato dall’indicatore “GSCO – Giorni di sospensione del collaudo” presente
nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura.
Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio: per ciascun errore, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici “Valori di soglia (bloccanti – non bloccanti)” fissati dall’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo.
Ripristino dell’operatività in esercizio: Per ogni 4 ore solari di ritardo del RTI nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall’indicatore di qualità “TROI - Tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
- del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal RTI durante la fornitura). Per ogni mezza giornata lavorativa (4 ore) di ritardo del RTI nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
eccedente il valore soglia fissato dall’indicatore di qualità “TROI -Tempestività di ripristino dell’operatività in esercizio”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero cinque per mille) del valore complessivo:
- del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal RTI durante la fornitura).
Interventi di manutenzione correttiva recidivi: per ogni intervento di manutenzione correttiva c.d. recidivo del RTI, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
- del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal RTI durante la fornitura). Mancato rispetto di una scadenza in gestione: per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo del RTI, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “GASS – Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al
Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa e/o di Gestione contenuti siti web, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura.
Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza: per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio di gestione (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
Indisponibilità del servizio di gestione: per ogni segnalazione, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore soglia” previsto per l’indicatore di qualità “DGA – Disponibilità del servizio di Gestione applicativa o Gestione Contenuti siti Web” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio (gestione applicativa e/o gestione contenuti siti web) come indicato nel Contratto di Fornitura.
Mancato rispetto di una scadenza di supporto specialistico: per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo del RTI nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio di Supporto Specialistico” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel
Contratto di Fornitura.
Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, l’Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal RTI;
- immissione nella rete interna dell’Agenzia di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal RTI, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Agenzia, o a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l’invio dei flussi dati verso il sistema informatico di Consip S.p.A., di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato d’Oneri e 8.5 del Capitolato Tecnico, il RTI di AS è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il RTIAS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l’Agenzia applicherà al RTIAS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al RTI per iscritto dall’ Agenzia; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip S.p.A..
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia il RTI dovrà
comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al RTI le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’Agenzia potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
L’Agenzia potrà applicare al RTI penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il RTI dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Sostituzione non autorizzata della risorsa: Per ogni giorno lavorativo di ritardo del RTI, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella comunicazione all’Agenzia della sostituzione non autorizzata di una risorsa l’Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.
ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di
cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a
€ 1.077.913,54 (unmilionesettantasettemilanovecentotredici/54) oltre IVA.
Il corrispettivo massimo complessivo risulta suddiviso come indicato nell'offerta economica di gara, ovvero:
- Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AS), € 575.867,74 oltre IVA, di cui € 471.640,00 per sviluppo / MEV ciclo completo ed € 104.227,74 per servizi realizzativi sviluppo / MEV in GG/PP;
- Gestione Applicativi (riferimento 4.1.2 del Capitolato Tecnico dell'AS), € 347.425,80 oltre IVA;
- Manutenzione Correttiva (riferimento 4.1.3 del Capitolato Tecnico dell'AS),
€ 57.600,00 oltre IVA;
- Assistenza utenti (Help Desk) (riferimento 4.1.4 del Capitolato Tecnico dell'AS),
€ 97.020,00;
- Canone mensile manutenzione correttiva per singolo FP affidato, € 0,3.
Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
- per i servizi erogati in modalità progettuale:
- per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (per tipologia ADD) e per classe di progetto Gestionale e Siti Web (calcolati secondo lo standard Ifpug, gli standard di determinazione dell’effort dei Punti Funzione dell’Agenzia – in appendice al Capitolato Tecnico AS - le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS e Appendici, come approvati dall’Agenzia nell’ultimo piano di lavoro) per il valore unitario di cui al successivo comma 4;
- per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dall’Agenzia (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico AS) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 5;
- per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione a giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dall’Agenzia (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale), approvato dall’Agenzia secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico di AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 5;
- per il servizio di Manutenzione correttiva il corrispettivo è determinato sulla base del numero di Punti Funzione affidati – non in garanzia (risultanti dall’Inventario funzionale o diversamente determinato dal RTI ed approvato dall’Agenzia, e comunque non in garanzia) secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico;
Corrispettivo per le tipologie di FP utilizzate.
Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite, in conformità con le tariffe espresse nell'offerta economica, secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale | Euro/giorno | ||
Capo progetto | € 204,54 |
Analista Funzionale | € 185,06 | ||
Analista Programmatore | € 170,45 | ||
Programmatore | € 160,71 | ||
Specialista di Prodotto/Tecnologia | € 199,67 | ||
Specialista di tematica | € 199,67 | ||
Data Base Administrator | € 199,67 | ||
Operatore Help Desk applicativo | € 147,00 |
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Le tariffe professionali, i canoni bimestrali e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettati dal RTI in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
ARTICOLO 24 - FATTURAZIONE
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il RTI potrà emettere fattura previa approvazione di relativi SAL emessi con cadenza bimestrale.
L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La fatturazione sarà effettuata da ognuna delle società costituenti il RTI.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Agenzia procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Agenzia, non produrrà alcun interesse.
L’Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Agenzia applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Tutti i pagamenti saranno effettuati sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Imprese del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
Il RTI prende atto che le fatture, emesse, in modalità elettronica, da ciascuna Impresa del RTI separatamente per la quota di rispettiva pertinenza, dovranno essere intestate ad ANPAL - Via Fornovo, 8 – 00000 XXXX – Codice Fiscale 97889240582.
Per la fatturazione elettronica dovrà essere utilizzato esclusivamente il codice univoco
(Codice IPA) YTWMTZ. Le fatture elettroniche dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 7058069CA. Le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità.
Il RTI si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Agenzia riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Agenzia stessa in apposita comunicazione.
I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della dell’Agenzia della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono stati già comunicati ad ANPAL con apposita nota, tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del RTI o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
Il RTI, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Agenzia. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla
G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.
Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Agenzia, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole Società costituenti il Raggruppamento.
ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE
Il RTI assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del RTI stesso quanto dell’Agenzia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Qualora il RTI non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 16 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE
In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà
assegnato dall’Agenzia, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’Agenzia stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del RTI; resta salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al RTI o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
In ogni caso, si conviene che l’Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.Lgs n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del presente Appalto Specifico;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Agenzia;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Agenzia, ai sensi del precedente art. 10 “Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore”;
qualora il RTI fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
d) qualora il RTI fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
e) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del RTI”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 7 “Personale impiegato dal RTI e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 15 “Cauzione”, art. 16 “Subappalto”, art. 17 “Pianificazione delle attività”, art. 18 “Risorse impiegate”, art. 20 “Verifica di conformità”, art. 21 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 22 “Penali”, art. 25 “Danni, responsabilità civile”, art 27 “Recesso”, art. 28 Tracciabilità - Ulteriori condizioni risolutive espresse, art. 29 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 30 “Codice Etico – patto di Integrità, art. 31 “Trasparenza dei prezzi”;
f) applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 23 “Corrispettivo”, comma 1 del Contratto.
Qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio dell’Agenzia, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
In caso di risoluzione del Contratto, il RTI si impegna, sin d’ora, a fornire all’Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il RTI si impegna a porre in essere
ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell’Agenzia.
L’Agenzia potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del RTI, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
L’Agenzia, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal RTI in sede di offerta.
In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Agenzia al RTI.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Agenzia avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al RTI con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Agenzia, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al RTI ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 27 - RECESSO
L’Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del RTI, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro il RTI un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del RTI;
ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
Nei casi indicati al precedente comma 1, il RTI ha diritto al pagamento da parte dell’Agenzia delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’Agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al RTI con lettera raccomandata a.r., tenendo indenne il RTI delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso, il RTI si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Agenzia.
Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il RTI rinuncia, ora per allora, qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Agenzia ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Agenzia al RTI.
ARTICOLO 28 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il RTI si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l’Agenzia, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al RTI con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
Il RTI, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il RTI, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
Il RTI, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il RTI si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Agenzia, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Il RTI è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il RTI, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al RTI mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del RTI medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
È fatto divieto al RTI di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
Il RTI può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto al RTI di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte del RTI degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 30 - PATTO DI INTEGRITA'
Il RTI dichiara di aver preso visione del Patto di integrità definito da XXXXX, che si impegna a rispettare in ogni parte.
Il RTI, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
In caso di inadempimento da parte del RTI agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 31 - TRASPARENZA DEI PREZZI
Il RTI espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del precedente comma, ovvero il RTI non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del RTI, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs n.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. L’Agenzia tratta i dati forniti dal RTI ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Agenzia potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, il RTI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il RTI si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto,
per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Agenzia per le finalità sopra descritte.
Il RTI si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Agenzia; il RTI si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Agenzia in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il RTI prende atto che l’Agenzia potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Agenzia potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Agenzia.
Il RTI, in particolare, si obbliga a:
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008
sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE
Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 34 - FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del RTI tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Agenzia per legge.
Il RTI dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il RTI è tenuto a
versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del RTI medesimo.
ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ
Il RTI dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il RTI prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
PER l’AGENZIA PER IL RTI
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., il RTI dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 18 del suesteso contratto (deroga alla competenza territoriale).
PER IL RTI
xxxx. Xxxxx Xxxxxxx