CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA SU RETE DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE
CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA SU RETE DISTRIBUZIONE BASSA TENSIONE
Art. 1. Ambito di applicazione.
Il presente documento regola le Condizioni Generali per il Servizio di Trasporto dell’energia elettrica (in breve CGS) su rete di distribuzione del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa (di seguito CEIS) con tensione inferiore o uguale a 1 kV.
Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è automaticamente aggiornata o integrata con le disposizioni inderogabili stabilite dall’Autorità stessa.
CEIS potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni di connessione per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al processo tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.
Art. 2. Definizioni.
CEIS: è la persona giuridica che gestisce la rete elettrica di distribuzione;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA): è l’autorità istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481;
Bassa tensione (di seguito BT): è una tensione nominale tra le fasi inferiore o uguale ad 1 kV;
Cliente (o Cliente finale): è la persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di trasporto e che immette e/o preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione di CEIS;
Cliente del servizio di trasporto: è il Cliente o il suo Mandatario che sottoscrive con CEIS un contratto per il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, contratto funzionale alla fornitura di energia elettrica ad un Cliente finale che preleva l’energia elettrica dalla rete di distribuzione di CEIS;
Connessione: è il collegamento di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete elettrica di distribuzione di CEIS e che consente l’immissione o il prelievo di energia elettrica dalla rete di CEIS;
Fattore di potenza: è un parametro funzione del rapporto tra l’energia reattiva e l’energia attiva immesse o prelevate in un punto di consegna;
Impianti del Cliente Finale: sono tutti gli impianti, gli apparecchi e le opere accessorie a partire dal Punto di consegna;
Misure dell’energia elettrica: è l’attività finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica in un punto di immissione o di prelievo, individuato dal punto di consegna;
Punto di consegna: è il punto di confine tra la rete di CEIS e l’impianto del cliente, dove avviene la separazione di proprietà tra rete di CEIS e l’impianto del cliente.
Normalmente è individuato dall’uscita dei gruppi di misura;
Regole Tecniche per la Connessione: sono le regole tecniche adottate da CEIS per la gestione delle connessioni alle reti di distribuzione BT degli impianti di produzione e disponibili sul sito internet di CEIS (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx);
Rete di distribuzione: è la rete di CEIS con obbligo di connessione di terzi individuata dai provvedimenti di cui al primo alinea del presente articolo, anche di natura provvisoria, di concessione del servizio di distribuzione; Art. 3. Condizioni del servizio.
Il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene attivato e fornito ove sussistano e permangano per la durata del contratto le seguenti condizioni:
a) Gli impianti del Cliente, nel punto di consegna, soddisfano le regole tecniche stabilite dalla normativa vigente ed eventualmente le regole tecniche di connessione per impianti di produzione fissate dal CEIS disponibili sul sito internet di CEIS;
b) Cliente e CEIS, per quanto di pertinenza, hanno ottenuto e mantengono in corso di validità le autorizzazioni, i permessi e i diritti di servitù necessari per la connessione; l’impianto per la connessione di proprietà di CEIS, potrà da questo esser utilizzato anche per fornire altri Clienti senza che ciò comporti diritti, rimborsi o altre somme in genere per il Cliente o il proprietario del fondo o dell’immobile;
c) Qualora necessario alla realizzazione della connessione ed in base ad accordi specifici, il Cliente dovrà porre a disposizione di CEIS un locale, con diretto accesso dalla proprietà pubblica ed idoneo all’installazione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione di una cabina che potrà essere utilizzata per servire anche altri Clienti. Per l’utilizzo di tale locale CEIS verserà al proprietario dello stesso un compenso che sarà determinato tenendo conto del valore di mercato dell’immobile e del titolo giuridico in base al quale verrà concessa a CEIS la disponibilità del locale.
Art. 4. Richiesta o modifica della Connessione.
Per ottenere una nuova connessione, la variazione di una connessione esistente, ovvero la modifica delle condizioni di consegna dell’energia, in particolare per ciò che attiene al fabbisogno massimo di potenza, nonché in generale ogni prestazione anche accessoria che implichi lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche
tecniche del servizio o della connessione, Il Cliente deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici CEIS tramite il proprio Venditore ai sensi della del. ARERA 654/2015/R/eel, fornendo all’atto della richiesta le informazioni e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.
Ove la richiesta non sia stata sottoscritta o non sia stata contestualmente presentata la prescritta documentazione, il Cliente ed il Venditore dovranno provvedervi, quale condizione di attivazione degli interventi.
Gli interventi richiesti sono comunque subordinati al pagamento anticipato delle somme stabilite nel preventivo nel quale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori e di attivazione del servizio, in conformità alla normativa applicabile.
Art. 5. Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio.
CEIS non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell’erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione trasporto su rete di distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile, salvo per cause imputabili alla stessa. XXXX non risponde inoltre dei danni causati dall’energia a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili a CEIS stessa.
In nessuno di tali casi potranno essere ottenuti abbuoni riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione di energia elettrica.
Art. 6. Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti.
CEIS può modificare, preavvertendo il Cliente anche tramite avviso-stampa o altra adeguata norma di pubblicità, le caratteristiche del servizio ovvero i propri impianti, per adeguarli alle norme o al progresso tecnologico alla luce delle più recenti acquisizioni tecniche o scientifiche o a standard internazionalmente accettati.
Il Clienti che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere all’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, avrà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero sessanta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di CEIS.
Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l’adeguamento dei propri impianti.
Art. 7. Obblighi del Cliente.
Il Cliente non può utilizzare i propri impianti interni per distribuire energia a terzi e la deve utilizzare entro i limiti previsti dalle presenti Condizioni e dagli specifici accordi eventualmente stipulati con CEIS. In particolare il prelievo massimo di potenza non potrà superare quello a disposizione contributivamente assolto restando responsabile, in caso contrario, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale, tariffaria, tributaria e amministrativa. Nel caso in cui i prelievi eccedano la potenza disponibile, fermo restando quanto sopra, verrà comunicata l’eventuale modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, ed eventualmente il corrispettivo per la modifica della connessione, tenendo in ogni caso conto della potenzialità degli impianti di CEIS.
Art. 8. Impianti di CEIS.
CEIS provvede alla realizzazione degli impianti necessari per la connessione, inclusa l’installazione dei gruppi di misura in luogo stabilito in accordo con il cliente e da quest’ultimo predisposto, e di eventuali altre apparecchiature fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e può disporne in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modifica.
Il Cliente è responsabile dei danni e dei guasti agli impianti di CEIS situati nei luoghi di sua pertinenza solo per cause a lui imputabili. Il Cliente in ogni caso dovrà tempestivamente informare CEIS dell’accaduto.
CEIS ha diritto di accedere liberamente e in condizioni di sicurezza ai propri impianti e pertanto il Cliente ha l’obbligo di mantenere accessibili gli impianti di CEIS che si trovino nei luoghi di sua pertinenza, assumendosi le relative operazioni di manutenzione delle opere che consentono l’accesso. Il Cliente può richiedere l’effettuazione di verifiche sugli impianti di CEIS.
Sono a carico del Cliente:
a) Le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dal Cliente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente,
b) Le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamento non riconducibili ad impianti di CEIS,
c) Le spese per l’esecuzione dei lavori per lo spostamento di impianto richiesto dal Cliente,
d) Le spese amministrative relative a specifiche richieste del Cliente.
E’ vietato al Cliente manomettere, spostare o modificare gli impianti di CEIS.
Art. 9. Impianti del Cliente.
Gli impianti del Cliente hanno inizio dal punto di consegna.
Gli impianti del Cliente devono essere costruiti, installati e costantemente mantenuti a regola d’arte, in conformità alla vigenti disposizioni di legge e normative nonché, eventualmente, alla Regole Tecniche emanate da CEIS e disponibili sul sito internet di CEIS (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx).
Gli impianti del Cliente non devono provocare anomalie all’esercizio delle reti CEIS e, salvo diversa pattuizione, non dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete di distribuzione. Per le forniture trifasi il Cliente deve realizzare ed esercitare gli impianti in modo da mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.
L’installazione di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura è subordinata a preventivi accordi.
Il Cliente che disponga di altra fonte di energia è tenuto, salvo diversa specifica pattuizione, a predisporre i priori circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita da CEIS, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.
CEIS può in ogni tempo richiedere al Cliente di effettuare, ed effettuare direttamente in caso di pericolo, verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di rilevate irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti che dovranno essere eseguiti dal Cliente entro ragionevoli termini di tempo. In mancanza di tale accordo con il Cliente, CEIS si riserva comunque la facoltà di interrompere le connessioni che dovessero risultare fonte di anomalie, disservizi e/o pericolo per il cliente o per terzi, in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ai quali è sottoposta, fino a che il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
In ogni caso CEIS si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto del Cliente al fine di assumere obblighi di manutenzione e custodia.
CEIS si riserva altresì di esigere i corrispettivi previsti dalla normativa vigente in merito alle caratteristiche degli impianti del Cliente.
Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e del rispetto delle norme vigenti.
Art. 10. Durata e cessazione del servizio.
La durata del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione viene stabilita in anni uno, salvo diverso specifico accordo con il Cliente o con il suo Mandatario.
Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui la connessione viene attivata.
Il servizio, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle due parti (CEIS-Cliente oppure CEIS-Mandatario).
In caso di disdetta, CEIS provvederà ai necessari interventi nei tempi e nei modi previsti dall’ARERA, purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause non imputabili a CEIS, inclusa la possibilità di accedere agli impianti. Art. 11. Servizio di misura.
In relazione ai punti di misura di connessione, di generazione e di consumo il responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori, della rilevazione e della registrazione delle misure dell’energia elettrica è CEIS.
Tali condizioni sono definite dall’ARERA e sono di conseguenza automaticamente aggiornate a successive modificazioni emanate dall’ARERA stessa. Per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra e per i corrispettivi conseguenti valgono in particolare le disposizioni della Deliberazione n. 348/07 dell’ARERA e successive modificazioni ed integrazioni.
Altre regole da osservare saranno quelle previste dal Codice di Condotta Commerciale in vigore.
I gruppi di misura devono risultare installati e mantenuti in locali idonei in base alle leggi e norme vigenti e risultare liberamente accessibili in condizioni di sicurezza anche in assenza del Cliente. Nei casi di edifici con più unità immobiliari la consegna e la misura per tutte le unità immobiliari dovranno essere effettuate in apposito vano centralizzato in posizione definita in accordo con CEIS.
Nei casi di proprietà recintate i punti di consegna e di misura dell’energia dovranno essere localizzati al limite della proprietà in idoneo manufatto con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
Art. 12. Ricostruzione dei prelievi.
Qualora non si disponga dei dati di prelievo, oppure qualora il gruppo di misura sia bloccato o evidenzi un errore che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalle norme vigenti, si procederà alla ricostruzione dei prelievi e all’effettuazione dei relativi conguagli, nei limiti dei termini prescrizionali, per il periodo compreso tra il momento in cui si hanno evidenza dell’anomalia ed il momento in cui si provvede all’eliminazione della stessa.
Se il momento di evidenza dell’anomalia non è determinabile con certezza, la ricostruzione dei prelievi sarà effettuata per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e l’eliminazione dell’anomalia.
I prelievi verranno calcolati in base all’errore di misurazione accertato da CEIS in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo.
Qualora l’anomalia non consenta di rilevare l’entità dell’errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti l’anomalia. In tal caso, il Cliente, o suo Mandatario, potrà comunque produrre elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievo rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi è possibile presentare osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione effettuata.
Art. 13. Sospensione e risoluzione.
Il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione potrà essere sospeso, oltre ai casi già previsti dalle presenti condizioni, anche:
a) Senza preavviso, in caso di pericolo;
b) Previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi per un importo superiore alle garanzie finanziarie prestate;
c) Anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolenti, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della
d) fornitura in modo non conforme alle presenti Condizioni ed agli specifici accordi;
e) Anche senza preavviso per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità del servizio;
f) Previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.
Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Sono fatte salve e automaticamente adottate le diverse disposizioni emanate dall’ARERA in materia.
Art. 14. Caratteristiche del servizio.
1) Tensione e Frequenza
- La tensione monofase è pari a 230 Volt e quella trifase è normalmente pari a 400 Volt;
- La frequenza è pari a 50 Hz;
- Tolleranze: sulla tensione +/- 10%; sulla frequenza, +/- 2%.
2) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza risulta inferiore, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore.
In relazione al corretto esercizio del servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, qualora dopo il sollecito di CEIS il Cliente non provveda a rifasare il proprio carico, CEIS ha la facoltà di limitare la corrente elettrica prelevata dal Cliente.
La limitazione potrà avvenire con diverse modalità in funzione delle ore della giornata e delle giornate settimanali e sarà realizzata con un dispositivo di distacco del carico quando la corrente del carico stesso supererà i limiti imposti dal rispetto della regolarità del servizio generale.
I suddetti limiti saranno comunicati per iscritto al Cliente da CEIS, l’eventuale intervento di distacco conseguente non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di CEIS per le eventuali conseguenze sull’attività del Cliente.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o di emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
I prelievi di energia induttiva in eccesso ai limiti normativi sono soggetti ai corrispettivi previsti dalla normativa vigente.
3) Massima potenza assorbita: qualora il cliente finale effettui sistematici assorbimenti di potenza superiori a quanto contrattualmente stabilito, se la consistenza dei prelievi dovesse risultare tale da rendere precario l’esercizio della rete ed il servizio di trasporto dell’energia elettrica su rete di distribuzione, CEIS segnalerà al cliente finale la necessità di modifica della connessione per adeguarla alle sue aumentate esigenze. Il Cliente finale dovrà presentare domanda di modifica della connessione, in caso contrario CEIS avrà la facoltà di limitare tali assorbimenti.
Questo eventuale intervento sarà comunicato per iscritto da CEIS al cliente finale e non comporterà nessuna responsabilità né diretta né indiretta da parte di CEIS per le eventuali conseguenze
sull’attività del cliente finale.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono anche per eventuali connessioni di riserva e/o emergenza e per gli assorbimenti fissati nelle condizioni che regolano dette connessioni di riserva.
Art. 15. Riservatezza.
Il Cliente dichiara di essere informato di quanto
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previsto agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e di esprimere, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni, il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti di cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.
Art. 16. Controversie e Foro competente.
In caso di controversia il Cliente può presentare a CEIS o al proprio fornitore di energia elettrica, motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da CEIS reperibili sul sito internet (xxx.xxxx-xxxxxxx.xx).
Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici di CEIS oppure inoltrato tramite servizio postale a CEIS stessa. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere
nell’esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Trento.
Il Cliente finale timbro e firma
Ai sensi dell’artt. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 1. (Ambito di applicazione); 3. (Condizioni del servizio);
5. (Interruzioni, sospensioni o variazioni nel servizio); 6. (Modifiche delle caratteristiche del servizio o degli impianti); 7. (Obblighi del Cliente); 8. (Impianto di CEdiS); 9. (Impianti ed apparecchi del Cliente); 10. (Durata e cessazione del servizio); 12. (Ricostruzione dei prelievi); 13. (Sospensione e risoluzione); 16. (Controversie e Foro competente).
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Il Cliente finale timbro e firma