CONTRATTO Settore Telecomunicazioni
Costruiamola con i lavoratori - Bozza - Piattaforma
CONTRATTO Settore Telecomunicazioni
(proposta da FLMUniti-CUB, dicembre 2022 )
Il 31 dicembre 2022 è scaduto il contratto delle telecomunicazioni: costruiamo una piattaforma contrattuale per il rinnovo a partire dalle seguenti proposte elaborate dalla FLMU-CUB.
Durata del Contratto
4 anni la durata della parte normativa e 2 anni per la parte economica, al fine di tutelare meglio i salari rispetto alla prassi dei 3 anni.
Orario
Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali (32 ore per i turnisti).
Modifica dell'articolo 26 comma 2: in caso di variazioni degli orari di lavoro sostituzione delle parole “previo esame con le RSU” con le parole “previo accordo con le Rappresentanze Sindacali”; eliminazione della previsione della “flessibilità tempestiva”.
Preavviso di 15 giorni almeno in caso di variazioni collettive degli orari. Libertà di cambio turno volontario tra i lavoratori.
Per i lavoratori inseriti in turni di lavoro: orario continuato con pausa a carico aziendale almeno di 30 minuti.
Per chi lavora su 5 giorni a settimana escluso sabato e domenica ufficializzazione, a tutti gli effetti normativi, dell’orario di lavoro su 5 giorni (ora definito “6 giorni concentrati in 5”), conseguente pagamento delle festività non godute anche quando cadono di sabato.
Salario
Aumento di 250 euro (“lordi”, 150 euro per i prossimi 2 anni e 100 euro di recupero di quanto perso negli ultimi anni) in 2 anni, un aumento dello stipendio adeguato al costo della vita "reale" e uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal livello d'inquadramento.
Una mensilità aggiuntiva in più, la 14a mensilità (come avviene in altri contratti di lavoro).
A sostegno di queste richieste facciamo notare che le aziende erogano premi, canvass e aumenti al merito in notevole quantità, a dimostrazione che i soldi nel settore ci sono.
Nelle singole aziende continueremo inoltre a rivendicare il recupero della differenza salariale che hanno i giovani assunti dopo il 2000 rispetto ai lavoratori più anziani.
Scatti d'anzianità
Passaggio dall'attuale sistema in cifra fissa al calcolo del valore dello scatto di anzianità in percentuale pari al 5% del minimo tabellare, passaggio da 7 o 14 scatti biennali a 16 scatti biennali (necessari a seguito dell’aumento dell’età lavorativa) uguali per tutti i lavoratori:
Ferie e Permessi
25 giorni di ferie (30 per l’orario settimanale su 6 giorni), uguali per tutti i lavoratori.
Permessi Retribuiti (Ex festività + permessi vari): 44 ore , utilizzabili a minuti.
Aumento delle ferie, da subito, per i lavoratori che hanno un numero di giorni inferiori (tutti gli assunti dopo luglio 2000) in modo che tutti i lavoratori abbiano diritto agli stessi giorni di ferie, dal 2024 due giorni di ferie in più per tutti. Riequilibrio, a favore del lavoratore, nella scelta del periodo delle Ferie: per esigenze del lavoratore possibilità di usufruire delle Ferie fino a 18 mesi dopo l’anno di maturazione (come per le attuali esigenze aziendali).
Malattia-Infortunio-Legge 104/92
In caso di malattia il lavoratore avrà diritto a 180 giorni di intera retribuzione e 185 giorni all’80% della retribuzione per assenze per malattia. Per i periodi di malattia trascorsi in strutture ospedaliere (compresi i day-hospital) e i periodi di malattia superiori a 45 giorni continuativi sarà
riconosciuta l’intera retribuzione e non concorreranno al calcolo dei giorni di assenza sia ai fini della retribuzione sia alla conservazione del posto di lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro deve essere sempre riconosciuto il 100% della retribuzione e il mantenimento del posto di lavoro.
Ripristino della vecchia fascia malattia a 18 mesi e deroghe obbligatorie e non facoltative per le aziende di fronte a gravi patologie.
Per chi usufruisce dei permessi legge 104/92 nessuna decurtazione dei permessi individuali.
Inquadramento-Livelli
Automatismo di passaggio dal 2° livello al 3°, dal 3° al 4° livello e dal 4° al 5°, con le seguenti tempistiche: 12 mesi per i passaggi 2°-3°, 24 mesi per i passaggi 3°-4°, e 4°-5°.
Contratti precari
Il contratto di lavoro si intende a tempo indeterminato, con le tutele previste dall’art. 18 S. L. valide per tutti i lavoratori ante job act. Per necessità di sostituzione personale (maternità, ferie, aspettativa) o per avvio di nuove attività aziendali, è consentita l’assunzione con contratti precari a termine per una percentuale massima del 5% degli occupati dell’azienda. In caso di più contratti precari dopo un periodo di 2 anni deve subentrare l’assunzione a tempo indeterminato. Le assunzioni con contratti precari sono consentite solo se l'azienda ha confermato a tempo indeterminato l'80% dei lavoratori assunti con tali fattispecie in scadenza nei 24 mesi precedenti.
Esternalizzazioni/Outsourcing/Appalti
Internalizzazioni di lavoratori e lavoro, a richiesta dei lavoratori interessati, riassunzione immediata nell’ambito dell’azienda di origine dei lavoratori oggetto delle cessioni di ramo d’azienda nell’ipotesi che l’azienda che ha acquisito il ramo d’azienda dichiari esuberi di personale e in caso di fallimento o crisi aziendale. Le aziende che lavorano in appalto devono garantire le stesse condizioni contrattuali e normative.
Tutela occupazionale: ai lavoratori delle aziende appaltatrici (call center compresi) o che eseguono attività per conto terzi deve essere garantito il passaggio alla nuova azienda, senza che ciò possa produrre peggioramenti nelle condizioni economiche e normative, oppure in caso di internalizzazione dell’attività gli stessi dovranno essere assunti dalla società appaltante.
Salario logistico (Pasto / Mensa / Trasfertistica)
Eliminazione del buono pasto (ticket) e istituzione di un contributo economico per il pasto direttamente in busta paga pari a minimo 8 euro in tutte le aziende delle TLC. Mensa in ogni sede aziendale o convezioni con gli esercizi commerciali. Aumento dei rimborsi spese pasto in caso di trasferta del 10%, come trattamento base da migliorarsi a livello aziendale.
Democrazia sindacale e diritti
Tutti i rappresentanti devono essere eletti dai lavoratori; diritto del singolo delegato RSU/RSA a convocare le assemblee retribuite; diritto alla trattenuta sindacale in busta paga; per tutti i sindacati. Aumento delle ore di permesso assemblea retribuite a 12 annuali.
Costruiamola con i lavoratori !
Chiediamo a tutti i lavoratori di comunicarci cosa ne pensano:
-se sono favorevoli a questa piattaforma
- se hanno proposte di integrazioni da fare
Invitiamo tutti a scriverci per esprimere parere favorevole o inviarci osservazioni/proposte alla seguente email: xxxx@xxxxxx.xx
dicembre 2022