DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2016, n. 2157
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 dicembre 2016, n. 2157
Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) concernente la “Revisione e aggiornamen- to dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” – Approvazione schema di convenzione.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal Diri- gente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce:
Visto:
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le disposizioni degli articoli 6, comma 1 lett. b) e 7, comma 2;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante “Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associa- zioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi com- ponenti”;
- il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei ser- vizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Fede- razioni di donatori di sangue, sancito in questa Conferenza il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);
- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi orga- nizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in questa Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
- il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, in particolare l’articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Ca- ratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocompo- nenti” sancito da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);
- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di in- centivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, sancito da questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);
- la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 14 aprile 2016, ha sancito l’Accordo (Rep. Atti n.61/CSR) concernente la “Revisione e aggior- namento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”.
Atteso che:
a) l’Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) riveniente dal rispetto dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l’altro, la stipula di convenzioni con le Associa- zioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali lo schema tipo di convenzione di cui all’Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e si compone di:
- Disciplinare A “Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”;
- Disciplinare B “Gestione dell’Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell’art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219”;
- Disciplinare C “Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a sup- porto esclusivo delle attività trasfusionali, nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore”;
b) la Giunta Regionale con deliberazione n. 1657 del 26 ottobre 2016 ha recepito il predetto Accordo il quale, in particolare, ha stabilito:
- al punto 7 che “entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province auto- nome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale”;
- al punto 8 che “entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all’allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Asso- ciazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6” dell’Accordo stesso;
− al punto 9 che “qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”;
− al punto 10 che “le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Fede- razioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1°gennaio 2017”;
− al punto 11 che “in fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall’approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il co- ordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Succes- sivamente a tale scadenza, l’aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso”;
c) al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale n. n. 1657 del 26 ottobre 2016 è stato stabilito “di ri- mandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, attesa la scadenza di quella in vigore in data 18/10/2016, da adottarsi due mesi dall’adozione del presente provvedimento, l’approvazione della nuova convenzione tra la Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, previa condivisione con le predette associazioni e approvazione da parte del Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), in ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016”;
d) in data 10 novembre 2016 il testo della nuova convenzione è stato condiviso con i Direttori dei Diparti- menti di Medicina Trasfusionale, i Presidenti Regionali delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue più rappresentative ed i Rappresentanti delle Società Scientifiche;
e) in base all’attuale organizzazione dell’attività di raccolta sangue ed emocomponenti non è prevista la “rac- colta associativa”, di cui al predetto “Disciplinare B”, né è stata concordata con le Associazioni e Fede- razioni dei donatori di sangue, alcuna attività aggiuntiva di cui al “Disciplinare C”, come da verbale del 10/11/2016;
f) che l’attuale convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, con validità triennale e sottoscritta in data 18 ottobre 2013, prorogata fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1°gennaio 2017, in ottem- peranza al punto 10 dell’Accordo Stato — Regioni.
g) che il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzio- ne Sanitaria — Ministero della Salute, dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, con nota email dell’1/12/2016 ha trasmesso il documento, condiviso anche in sede di Comitato tecnico sanitario - Sezione trasfusionale, relativo alle “ Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, che ha costituito la base per la costruzione delle quote riportate nell’allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che di seguito è riportato:
Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.
I. Quota associativa
a. Costi per l’attività di chiamata, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per la chiamata (te- lefonate, SMS, cartoline, ecc)
b. Costi per le iniziative di promozione
c. Costi per la formazione del personale dell’Associazione/Federazione
d. Costi per i materiali informativi e per la comunicazione ai donatori
e. Costi di funzionamento dell’Associazione/Federazione, con particolare riferimento ad:
- Utenze
- Affitto
- Quote associative
- Assicurazione terzi dei volontari
f. Costi generali dell’Associazione/Federazione, con particolare riferimento a:
- Costi della vita associativa (benemerenze escluse)
- Dotazioni informatiche
- Personale e relativa assicurazione RC
Il. Quota di raccolta
a. Costi generali, comprensivi dei costi di trasporto ma che escludono i costi del materiale di consumo
fornito dal ST di riferimento
b. Costi per i servizi forniti al donatore, con particolare riferimento ai costi di ristoro dei donatori
c. Costi per il personale impegnato nella raccolta degli emocomponenti, comprensivi di assicurazione RC
d. Costi per le attrezzature (bilance, lettini, ecc), con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà)
Si propone:
- di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue me- diante la stipula di apposita convenzione, coerente con il “Disciplinare A”, di cui all’Accordo Stato — Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
- di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Pu- glia, dell’Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell’ Associazione ionica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell’As- sociazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue di cui all’allegato A che, composto di n. 12 (dodici) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
- di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finan- ziarie disponibili, secondo il “disciplinare B” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/ CSR), da sottoscriversi tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e i Direttori Generali delle ASL ;
- di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione di attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il “disciplinare C” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
- di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono 1° gennaio 2017, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell’Allegato 2 dell’Accor- do Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), come rimborso dell’attività di sensibilizzazione e chiamata dei donatori di sangue.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011.
Non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale, poiché le somme rientrano nelle assegnazioni indistinte trasferite nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue me- diante la stipula di apposita convenzione, coerente con il “Disciplinare A”, di cui all’Accordo Stato — Regio- ni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Pu- glia, dell’Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione
FRATRES Regione Puglia, dell’ Associazione ionica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico, dell’As- sociazione Salentina Donatori Sangue e della FIDAS Associazione Dauna Donatori Volontari Sangue di cui all’allegato A che, composto di n. 12 (dodici) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedi- mento;
3. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione del modello unico regionale di convenzione per la raccolta associativa, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il “disciplinare B” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), da sottoscriversi tra il Presidente regionale delle Associazioni e Federazioni dei donatori di san- gue e i Direttori Generali delle ASL ;
4. di rimandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione di attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, secondo il “disciplinare C” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, previo parere e proposta della SRC e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;
5. di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono 1° gennaio 2017, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell’”Allegato 2” dell’Accordo Stato — Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR), come rimborso dell’attività di sensibiliz- zazione e chiamata dei donatori di sangue di dare il mandato al Dirigente della Sezione SGO di avviare le relative azioni a seguito dell’avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati;
6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.
Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dott.a Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx