Contract
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Xxxxxxxxx xx XXXXXXX
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI
Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 01/04/2014 Variato con Deliberazione Consigliare nr. 14 del 23/05/2015
INDICE GENERALE
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4 ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 4 ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 4 ART. 4 SOGGETTO ATTIVO 4 ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO 5 ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILI 5 ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI 6 ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 6 ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINAZIARIO 7 ART. 10 CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 8 ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 8 ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE 9 ART. 13 PERIODI D’APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI 9 ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE 10 ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 10 ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 11 ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 12 ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO 13 ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO 13 ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI 14 ART. 21 AGEVOLAZIONI 14 ART. 22 SCUOLE STATALI 14 ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA 15 ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI 15 ART. 25 TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA) 15 ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE 16 ART. 27 POTERI ISTRUTTORI 17 ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 17 ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE 17 ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 17 ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA 18 ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI 18 ART. 33 CONTENZIOSO 18 ART. 34 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 18 ART. 35 NORME TRANSITORIE 19 ART. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 19
ALLEGATI 20
ALLEGATO 1 20
ALLEGATO 2 21
ALLEGATO 3 22
ALLEGATO 4 23 LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99 24 ALLEGATO 5 25
ALLEGATO 6 27
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall’art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27
aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell’anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull’evidenza pubblica e sull’affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell’applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Xxxxxx ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.
ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
1. Sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.), come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione del Rifiuti Urbani ed Assimilati.
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito “Gestore”) in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell’immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.
3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.
ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO
1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia,
informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile.
0.Xx fini del presente Regolamento si intende per:
• Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
• Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all’aperto o con strutture amovibili.
• Possesso: la titolarità dell’immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
• Detenzione: la disponibilità dell’immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
• Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;
• Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc. nessuna esclusa.
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETABILI
1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti.
3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenzali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione..
4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all’unità intera (metro quadrato) più prossima.
ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
1. Sono escluse dall’applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti:
a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi:
a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
b) le parti di fabbricati non utilizzate con un’altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell’edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla
separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i
locali accessori contermini e direttamente collegati;
i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l’eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
l) Per l’attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all’allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell’attività stessa;
m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le
terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è
verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.
ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione percentuale pari al rapporto Ks/Kd (espressi in Kg/mq/anno), dove Ks è il rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali o di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti , risultante dal MUD dell’anno precedente, e la superficie in esame e Kd è il coefficiente di produttività associato alla specifica utenza. In ogni caso la riduzione non può eccedere il 60%.
3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.
4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:
a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;
b) il MUD dell’ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;
c) la planimetria dell’insediamento che evidenzi le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;
d) l’indicazione della percentuale di riduzione richiesta;
e) la disponibilità all’accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.
ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINAZIARIO
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione
del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l’approvazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell’ultimo anno regolarmente chiuso e dell’andamento del servizio dell’anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all’anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l’anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.
4. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.
5. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l’ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell’anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.
6. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all’ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell’ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all’utenza, al netto di addizionali ed imposte.
7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall’articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell’articolo 31 e sia stata esperita una procedura di recupero e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.
8. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.
9. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento di importo pari alla media dei crediti non adempiuti delle ultime tre annualità per i quali sia scaduto il termine di versamento indicato
nell’atto di costituzione in mora, salvo verifica dell’impatto sulle tariffe.
10. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall’autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.
2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere.
3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:
a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all’articolo 11; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche;
b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata;
c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc.
d) il numero delle Utenze Domestiche servite;
e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite;
f) il numero degli abitanti residenti, in base all’ultimo dato disponibile;
g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.
5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.
6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l’anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell’ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE
1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.
4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.
5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO
a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell’anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle le utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.
b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura
compresa tra il 35% e il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.
c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.
d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata da 0% al 35%.
e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall’applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.
ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE
1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.
2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l’applicazione della quota fissa della tariffa.
3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.
4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale,
tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
ART. 13 PERIODI D’APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell’anno in cui sussiste il presupposto. ed è computato a giorni, a decorrere dall’inizio del presupposto del Corrispettivo e sino all’ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l’effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento,
4. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi similari, non pertinenziali. L’ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l’utenza domestica.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all’Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l’Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).
3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all’ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell’utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell’arco dell’anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.
5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente Ka previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.
6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione, salvo la previsione di riduzioni specifiche.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.
8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un’utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti.
ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all’ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto
alla media della loro categoria.
3. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad
eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.
4. Per l’attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:
• le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell’Allegato 4 al presente Regolamento;
• le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;
• si applica la categoria “alberghi con ristorante” soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell’albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.
6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale
e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto, fermo restando quanto previsto all’articolo 14, comma 8.
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L’attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell’istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell’ Amministrazione Provinciale e l’operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
2. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ONLUS (quali ad esempio gestioni di bar, ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l’ingresso esclusivo ai soli tesserati, viene inserita nella categoria di riferimento e si applica una riduzione tariffaria del 30%.
3. L’utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo,
qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l’accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d’ufficio.
4. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree similari a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.
5. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.
6. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.
7. Alle attività artigianali o industriali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.
8. Qualora un’utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell’anno un’area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l’esercizio delle attività esercitate all’interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall’utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l’utilizzo dell’area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l’intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.
9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell’attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:
a) alle utenze non domestiche con una superficie adibita esclusivamente a magazzino, ben individuabile e separata dal resto della attività, qualora sia superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell’elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli
Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 35%;
c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un’apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nelle categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;
e) centri di vendita all’ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 35% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto;
f) le attività di vendita o di fornitura di servizi, quali ad esempio dispenser di bevande o prodotti
alimentari, lavanderie automatiche ecc, effettuate attraverso il posizionamento di attrezzature senza la presenza di personale sono inserite nella categoria dei negozi particolari con riduzione della tariffa del 20%.
ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.
2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di
accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell’ambito del territorio comunale.
3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in
altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della produzione attesa media. Si applica altresì una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto.
4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall’autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all’ambiente, il Comune segnala l’accaduto al Gestore del servizio e
ingiunge l’immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l’utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell’80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall’ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.
ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO
1. Si applica una riduzione tariffaria nella misura sotto riportata alle seguenti fattispecie:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti 🡪 riduzione del 15%
b) abitazioni tenute a disposizione da persone che hanno acquisito il domicilio o la residenza in RSA o in altre strutture sanitarie similari a condizione che i locali non siano ceduti in affitto o in comodato 🡪 riduzione del 30 %;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno
all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare 🡪 riduzione del 15%
d) locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell’anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità 🡪 riduzione del 15%
2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che, oltre alla soglia inferiore, è computata in base ai quantitativi realmente conferiti.
3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’accesso all’agevolazione.
4. E’ assicurata una riduzione del 5% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche
che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l’utenza, o qualora l’utente non consenta l’effettuazione dei controlli e all’utente è addebitato l’ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.
ART. 19 RIDUZIONE PER RICICLO
1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, quanto indicato all’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al riciclo, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica secondo la seguente formula:
% di riciclo =
Kg rifiuti riciclo
* 100
Kd assegnato * Superf. Assogg.
4. Non rilevano le percentuali di riciclo minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell’anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l’effettuazione del calcolo.
ART. 20. CUMULO DELLE RIDUZIONI
1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.
2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (riciclo) è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18, applicandosi alla parte variabile 1 la
riduzione più vantaggiosa.
3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 16 possono fruire anche della riduzione per recupero di cui all’articolo 19.
ART. 21 AGEVOLAZIONI
1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, per le seguenti aree di intervento.
a) Area sociale 1 per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia: sostegno ed aiuti per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di
handicap, ovvero per persone disoccupate in assenza di altri sostegni, anche in considerazione del reddito ISEE;
b) Area sociale 2 per sostegno a forme di associazionismo e cultura: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato “onlus” operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche e/o private, i musei, ecc;
c) Area sociale 3 per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato sportivo operanti sul territorio comunale con attività
orientate al mondo giovanile;
d) Area tecnica: altre situazioni in cui risulti evidente la minor produzione di rifiuti, diverse da quelle di cui ai precedenti articoli.
2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) deve trovare
adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti e comunque non può eccedere il 7% dell’importo del piano finanziario. La delibera che approva le tariffe individua il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni stabilite ai sensi dei paragrafi precedenti, le tipologie specifiche di riduzione ed esenzione, il relativo valore, le casistiche per l’accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
3. Al minor gettito derivante dalle riduzioni di cui alla lettera d) è data copertura con redistribuzione dei costi sull’intera platea della utenza con le stesse modalità in atto per le altre riduzioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 22 SCUOLE STATALI
1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) previste dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.
ART. 23 TARIFFA GIORNALIERA
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell’elenco delle
categorie di cui all’ALLEGATO 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione di cui alla soglia inferiore.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentata del 100%.
5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (xxxx, suonatori, pittori, ecc.).
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella fattura, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.
ART. 24 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI
1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l’organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall’evento attribuendosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l’esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti, nonché le iniziative patrocinate dal Comune.
2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati copia delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti gli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, eventualmente sentito l’organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori, e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell’evento che eventualmente ne fossero interessate.
3. In tali casi il Corrispettivo è applicato senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.
4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del
Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.
5. I costi relativi agli eventi previsti dal presente articolo sono inseriti nel Piano Finanziario a consuntivo.
ART. 25 TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)
1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all’Amministrazione Provinciale.
ART. 26 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE
1. L’utente deve richiedere al Gestore l’attivazione del servizio di raccolta domiciliare e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli previsti agli ALLEGATI 5 e 6 al presente Regolamento.
2. Analoga modulistica deve essere compilata nel caso di cessazione dell’utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.
3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione completa relativa al Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e/o del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell’anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell’anno.
4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un’unità immobiliare la dichiarazione è presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l’utenza è
comunque iscritta a nome dell’intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono contenere la superficie calpestabile dell’immobile, determinata secondo i
criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell’istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o comunque nella situazione rilevante ai fini dell’applicazione del Corrispettivo. In tal
caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il successivo 31 luglio se le modificazioni si verificano nel primo semestre dell’anno, ed entro il successivo 31 gennaio se le modificazioni si verificano nel secondo semestre dell’anno.
8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima
applicazione, iscritte all’attuale intestatario. Eventuali modifiche dell’intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione utile anche d’ufficio e comunicate all’utente per iscritto.
9. Per l’applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES).
10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dal Funzionario Responsabile e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.
11. Il Gestore trasmette al Comune le dichiarazioni relative al Corrispettivo per i Rifiuti per l’aggiornamento della banca dati relativa alla IUC. Il Comune trasmette al gestore i dati e i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell’aggiornamento, d’ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.
12. L’integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono
effettuate d’ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all’ALLEGATO 2 del presente
Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.
ART. 27 POTERI ISTRUTTORI
1. Il Gestore designa il Funzionario Incaricato a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l’utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all’uopo delegati.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Responsabile può inviare all’utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l’aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
5. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l’attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del gestore e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
ART. 28 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c., xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxtintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell’atto.
2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell’utente sulla base della verifiche effettuate.
ART. 29 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Il mancato rispetto da parte dell’utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.
2. Il Gestore trasmette al Funzionario Responsabile di cui all’articolo 22, comma 5, le violazioni
riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.
3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfetizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.
4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.
5. Non si da luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.
ART. 30 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
- la prima scadente entro il mese di aprile riferita al primo semestre dell’anno;
- la seconda scadente entro il mese di settembre, riferita al secondo semestre dell’anno.
2. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l’anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità, come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (SEPA), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l’utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L’utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell’accordo di rateizzazione.
ART. 31 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.
2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l’applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo
30 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.
3. Persistendo l’inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all’utente moroso delle spese relative al procedimento. Il gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.
ART. 32 CONGUAGLI E RIMBORSI
1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.
2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall’effettuazione del versamento non dovuto.
3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora.
ART. 33 CONTENZIOSO
1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.
ART. 34 NORMA DI XXXXXX E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.
2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.
3. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ART. 35 NORME TRANSITORIE
1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei prelievi per la gestione dei rifiuti urbani entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali.
2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo
del servizio per i rifiuti.
3. Il Gestore provvede alle attività di accertamento, riscossione, rimborso, comprese le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, relativamente alla maggiorazione di cui all’art 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n° 214 e smi secondo le previsioni di cui all’art. 1 comma 705 della L. n°147/2013 entro i termini decadenziali o prescrizionali.
4. Qualora entro sessanta giorni prima della scadenza delle rate relative all’anno 2014 non siano state ancora approvate le tariffe del Corrispettivo, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle
tariffe in vigore nel 2013 per il previgente prelievo sui rifiuti e si procede al conguaglio nella rata successiva.
ART. 36 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento TARES istituto in applicazione dell’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n° 214/2011 e smi. in quanto ora abrogata dall’art. 1 comma 704 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.
ALLEGATI
ALLEGATO 1 Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti | ||
Superficie (mq) | N° componenti | |
da | a | |
0 | 100 | 1 |
101 | 170 | 2 |
171 | 250 | 3 |
251 | 350 | 4 |
351 | 500 | 5 |
501 | oltre | 6 |
ALLEGATO 2 Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti | |||
Casistica | Contesto di Inquadramento | Tipologia delle informazioni | Termini della modifica |
Decesso/Emigrato | Titolare dell’utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo | Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo | L’utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
Decesso/Emigrato | Titolare dell’utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo | Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell’immobile | L’utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’evento, viene intestata al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni |
Decesso/Emigrato | Titolare dell’utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo | Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo | L’utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
Decesso | Titolare dell’utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo | Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi | L’utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le div erse indicazioni |
Emigrato | Titolare dell’utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo | Sono comunicati i dati dell’emigrato | L’utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni |
Decesso/Emigrato | Non titolare dell’utenza | Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
Decesso | Titolare dell’utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto | Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell’utenza subentrante | L’utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell’evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di). Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le div erse indicazioni |
Decesso/Emigrato | Titolare dell’utenza di attività non domestica | Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli. | Obbligo di dichiarazione allo spor tello del titolare dell’utenza |
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc. | Titolare dell’utenza di attività non domestica | Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli. | Obbligo di dichiarazione allo spor tello del titolare dell’utenza |
Nascita | Tutti i casi di utenze domestiche | Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell’intestatario | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
Immigrato | Tutti i casi di utenze domestiche | Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc | Per i nuovi si intesta l’utenza all’intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo famigliare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare |
Variazioni di residenza | Tutti i casi di utenze domestiche | Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l’eventuale proprietà dell’immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc. | Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intestata al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all’intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell’utenza d’uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell’utenza di destinazione |
TIPOLOGIA “INFORMATICA” DEI DATI DA COMUNICARE Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno; Composizione nucleo: Cognome nome/codice fiscale/codice famiglia/ intestatario-parentela. Ogni anno: estrazione totale dell’anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti. Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIA – Ogni mese: aggiornamento modifiche catasto |
ALLEGATO 3 UTENZE DOMESTICHE Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb | ||||
Pers. | Descrizione | Coeff. Ka | Coeff. Kb | |
Min. | Max | |||
1 | Componente nucleo familiare | 0,80 | 0,6 | 1 |
1a | Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenziali alla abitazione | 0,80 | Non applicato | |
2 | Componenti nucleo familiare | 0,94 | 1,1 | 1,7 |
3 | Componenti nucleo familiare | 1,05 | 1,6 | 2,3 |
4 | Componenti nucleo familiare | 1,14 | 2,1 | 3,0 |
5 | Componenti nucleo familiare | 1,23 | 2,6 | 3,6 |
6 | Componenti nucleo familiare | 1,30 | 3,1 | 4,2 |
ALLEGATO 4
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/ 99
Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all’anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l’avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).
In questa ottica i coefficienti Kb sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).
Per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle
contenute nel provvedimento, xxxxx restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, i coefficienti di produttività saranno corretti nel rispetto dei seguenti principi.
Regola base per Il Kb: il coefficiente Kb, espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l’indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.
Kb minimo: la determinazione del coefficiente Kb minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
Kb massimo: la determinazione del coefficiente Kb massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare fino a 4 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.
Kc e Kd minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.
Valori di Kb e Kd assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che Kb è espresso in Kg/utenza/giorno mentre Kd è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell’anno precedente;
Per determinare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si procederà nel tempo e per le categorie di utenza più significative, a effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate.
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6