COMUNE DI COPPARO
ALLEGATO C)
COMUNE DI COPPARO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COPPARO E L’ASSOCIAZIONE ---
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
XXX XXXXXX XXXXX X. 0 COPPARO 1/09/2022 - 31/08/2024
REPE
RTORIO N.
L’anno duemilaventidue addì del mese di in Copparo e nella Residenza Municipale con la presente scrittura privata da valere fra le parti ad ogni effetto di legge tra i Sigg.:
1) COMUNE DI COPPARO, rappresentato in questo atto dal Responsabile Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio, Eventi Biblioteca e Teatro Giulia Xxxxxxxxxxx nata a Portomaggiore il 13.10.1984 residente a Copparo in Xxx Xxxxx 0/X e domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale sita in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxx, 00, la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione ed in
esecuzione della delibera di G.C. n. del ,
esecutiva a termini di legge, che si conserva agli atti. C.F. / P.I.: 00053930384;
2) -------------------------------------- ASD, rappresentata in questo atto da
---------------------------------------------------, in qualità di
residente a
in Via
nata/o a
il . .
n. , C.F. / P.I.: ;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Copparo rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxxx Giulia, dà e
concede al – Società Sportiva
Dilettantistica con sede in ------------------------------- (---) Via
, rappresentata da
--------------------------, che accetta il servizio di conduzione e apertura al pubblico del Palazzetto dello Sport alle seguenti condizioni:
Forma oggetto della convenzione e la gestione del Palazzetto dello Sport situato nell’area del Centro scolastico superiore ed area di pertinenza. Via Strada Bassa n.3. Copparo, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Copparo, al Foglio n. 105, Particella n. 181 sub 2 (edificio) e sub 3 (area esterna), e meglio descritto nella planimetria che si allega al presente atto come Allegato A). Affluenza massima 770 persone.
All'atto della consegna dell’immobile sarà redatto, in contraddittorio tra le Parti, apposito verbale di consegna e consistenza, al quale si farà riferimento per la riconsegna dei beni al termine della convenzione. Entro 30 giorni dalla data di stesura del verbale di consegna, il concessionario invierà al Comune il cronoprogramma annuale relativo agli interventi di manutenzione ordinaria. Alla scadenza del contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica. Il concessionario si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso e si impegna a risarcire eventuali danni causati ai beni stessi nel corso della convenzione.
ART. 2 DURATA
Il presente accordo avrà durata di anni DUE dal 1/09/2022 al 31/08/2024.
Al termine del periodo di durata è facoltà del Comune prorogare la medesima per massimo pari periodo alle medesime condizioni, previa determinazione del Responsabile del Settore, valutato l’interesse pubblico previo accordo tra le parti. E’ comunque escluso il tacito rinnovo. Il concessionario può recedere dal contratto in ogni momento da notificare mediante Racc. A/R con almeno 3 mesi di preavviso al Comune.
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si impegna ad eseguire tutte le attività e lavori di manutenzione e gestione ordinaria dell’impianto sportivo in oggetto e degli spazi esterni, compresa l’illuminazione esterna, indicate nella tipologia e frequenza minima dalla tabella Allegato B). Le spese per la conduzione dell’immobile faranno carico al Concessionario, che provvederà a propria cura e spese alla intestazione delle seguenti utenze: telefono, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed a nuovi allacciamenti eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività. Sono altresì a carico del Concessionario le spese di custodia e pulizia dei locali e le spese di manutenzione ordinaria del tratto della rete fognaria dalle utenze fino all’innesto dei collettori principali, così come la gestione ordinaria (tecnica ed amministrativa) di tutti gli impianti installati nell’immobile.
In relazione all’obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell’immobile, il medesimo garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso. Il Concessionario prende atto che la mancata o carente manutenzione ordinaria dell’immobile debitamente accertata costituirà per il Comune motivo per non concedere il corrispettivo di gestione di cui al successivo art. 4, in proporzione al valore della mancata o carente manutenzione debitamente accertata e di richiesta di immediata restituzione del bene a termini dell’art. 1804 del codice civile.
Il concessionario è altresì obbligato:
• alla fornitura di tutto il materiale ed attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività sportive;
• ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali, in vigore per il settore, nella zona.
• a denunciare i propri dipendenti agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
• a provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti nel tempo agli Enti preposti in virtù delle nonne e disposizioni in vigore.
• a rispettare norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di respon- sabilità civile ai sensi di legge;
• a provvedere nei tempi prescritti all'eventuale diretto rinnovo delle autorizzazioni e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
• ad inviare all’Amministrazione comunale relazione entro il 31 agosto di ogni anno di convenzione sull'andamento dell'attività, sull’utilizzo degli impian- ti e rendicontazione contabile, il mancato invio di tale relazione comporterà la sospensione del pagamento dell’ultima rata del corrispettivo di cui al succes- sivo articolo 4);
• a stipulare apposita assicurazione per i rischi della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'impianto, con massimale di € 2.000.000,00. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare durante il funzionamento dell'impianto, cioè dal momento in cui gli utenti entrano nei locali sino a quando ne escono, sarà a carico del concessionario che a tal fine dovrà dimostrare di aver posto in essere apposita assicurazione. In ogni caso il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'uso degli impianti e delle aree avute in convenzione
• ad intestarsi, a propria cura e spese, le autorizzazioni amministrative per la gestione dell'impianto;
• a garantire l'utilizzo degli spazi prioritariamente alle Società ed Associazioni sportive del territorio copparese nell'ambito delle attività del settore giovanile ed avviamento allo sport, nelle giornate ed orari previste nel Regolamento di utilizzo;
• a consentire iniziative e manifestazioni alle quali il Comune riconosca particolare valore promozionale, previo accordo sui tempi, sui modi e secondo le tariffe in vigore al momento;
• a garantire l'uso pubblico dell'impianto a lui affidato secondo le seguenti priorità:
a) garantire in via prioritaria e gratuitamente l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle Scuole primarie del territorio Copparese, nella mattina- ta - fascia oraria 8/13 dal lunedì al venerdì - sulla base del programma delle
attività di educazione fisica presentato dalle medesime all'inizio di ogni anno scolastico;
b) assicurare lo svolgimento di campionati delle società sportive mag- giori utilizzatrici dell’impianto, nelle giornate ed orari previste nel Regolamento di utilizzo;
c) concedere gratuitamente l’impianto al Comune in caso di manife- stazioni da essa organizzate per un massimo di giorni 2 (due) senza alcuna spesa aggiuntiva ivi comprese le spese di custodia e pulizie;
d) organizzare, anche in collaborazione con società sportive c/o enti di promozione sportiva, manifestazioni sportive negli impianti.
e) a condurre e gestire gli impianti sportivi in oggetto promuovendo e garantendo le attività ricreative sportive, agonistiche e tutte quelle iniziative propedeutiche alla pratica sportiva;
f) a contenere i consumi delle utenze di energia elettrica, gas e acqua, anche segnalando al Comune eventuali accorgimenti di risparmio energetico da installare sugli impianti;
ART. 4 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
Il Gestore è responsabile della gestione degli impianti ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, relativa all’attività di gestione dell’impianto sportivo e dell’utilizzo, viene assunta dal Gestore. Il Gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell’uso dell’impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e /o alle cose comunque provocati durante l’utilizzo e nell’esecuzione della gestione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell’affidatario stesso. Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.
In particolare, il Gestore ha l’obbligo di:
- Rispettare quanto prescritto in sede di rilascio Certificato
Prevenzione Incendi (art. 4 DPR 151/2011) prot. N. 6711 del 14.05.2021 avente scadenza il 14.05.2026
- Garantire nell’esercizio dell’attività la gestione della sicurezza antincendio in conformità a quanto disposto dal DM 18/03/1966 Norme di Sicurezza per Impianti Sportivi e Dm 10.03.1998
- Mantenere in stato di efficienza i sistemi e i dispositivi e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo almeno ogni 6 mesi (rif. D.Lgs. n. 81/2008)
- Assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate
Il Comune di Copparo si impegna a:
a) gestire e sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e impianti, sempre che non dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività poste in essere dal Gestore
b) mantenere a proprio carico le utenze di energia elettrica, gas e acqua fino al tetto massimo stabilito in Euro 35.100,00 Iva inclusa all’anno, oltre tale tetto di spesa da rilevare a consuntivo dell’anno termico, saranno fatturati al gestore i consumi per la parte eccedente;
c) mantenere in carico per tramite della società Patrimonio Copparo srl la conduzione e manutenzione ordinaria in qualità di terzo responsabile dell’impianto termico (DPR 74/2013) nonché la manutenzione straordinaria e relative verifiche di legge della centrale termica al servizio dell’impianto;
Nel caso il Comune non sia in grado di provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali nei tempi necessari a garantire il buon funzionamento degli stessi, il Gestore può provvedere direttamente, previo accordo con il Comune. Nel caso in cui il Gestore esegua direttamente interventi di manutenzione o ristrutturazione impianti avvalendosi di ditte esterne, previo accordo con il Comune si renderà responsabile con propria struttura tecnica della corretta esecuzione dei lavori e della sicurezza del cantiere, salva la facoltà del Comune di verificare la qualità e la rispondenza dei lavori ai progetti approvati. In quest’ultimo caso sarà altresì tenuto a presentare a
proprio carico tutte le certificazioni di conformità di impiantistica occorrenti ai sensi della normativa vigente. Il Gestore al termine della convenzione si impegna alla riconsegna dei locali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati e risultanti da apposito verbale descrittivo, salvo il normale deperimento d’uso.
Il Comune di Copparo riconosce nell’attività svolta dal Gestore un ruolo di fondamentale importanza per la promozione della pratica sportiva nel territorio comunale a beneficio della comunità e delle istituzioni scolastiche.
Per questo l’Amministrazione si impegna a erogare un corrispettivo economico al Gestore così composto:
- Per lavori di manutenzione, rinnovo degli arredi ed attrezzature relative alle attività sportive, il Comune concorrerà sino ad una spesa massima di Euro 2.500,00 annui, dietro presentazione di regolari fatture e/o note spesa del concessionario, da prevedersi nel Piano Investimenti.
- Per la gestione corrente dell’impianto erogherà un corrispettivo annuale di € 17.000,00 Iva inclusa, da versarsi come segue:
1° rata di € 4.250,00 entro il 31 ottobre;
2° rata di € 4.250,00 entro il 31 dicembre;
3° rata di € 4.250,00 entro il 31 maggio;
4° rata di € 4.250,00 entro il 31 settembre e comunque ad acquisizione del Bilancio economico di gestione per l’anno sportivo concluso ed il bilancio preventivo per l’anno sportivo successivo;
L’eventuale tutela assicurativa dei beni mobili di proprietà comunale contenuti nell’impianto sportivo resterà a carico del Comune.
Le tariffe sono fissate dal Comune, su proposta non vincolante del concessionario, da presentarsi entro il mese di agosto (contestualmente alla presentazione dell’istanza per il primo anno di gestione). Le tariffe si intendono comprensive di IVA, tasse ed ogni altro onere previsto dalle norme vigenti in materia e vanno esposte al pubblico. Il concessionario deve tenere a disposizione degli utenti, oltre agli impianti sportivi, gli spogliatoi, i servizi igienici, tenendo in funzione tutte le attrezzature di cui essi risultano dotati. Deve inoltre essere garantito il funzionamento del locale di pronto soccorso, dei telefoni pubblici e servizio bar se attivati. Il concessionario predispone il
regolamento di accesso e di uso degli impianti ponendo in atto i provvedimenti necessari alla sua osservanza. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune prima della sua applicazione.
II concessionario incassa tutte le somme derivanti dalle attività gestite, dalle tariffe fissate per l'utenza del complesso, dalla eventuale gestione del servizio bar, dalla concessione di spazi pubblicitari permanenti all'interno dallo stesso venduti e nelle aree del complesso sportivo - ma non visibili all'esterno- e delle iniziative di cui all'art. 3, con esclusione degli incassi relativi a gare di campionato o altre manifestazioni sportive dallo stesso non organizzate. Il concessionario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali, le attrezzature pertinenti l'impianto, non dovranno eccedere la durata dell’accordo e, inoltre, si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che architettonico ed ambientale, l'immagine della struttura sportiva per quanto concerne colori e scritte, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcolici o articoli per fumatori. Può provvedere a sua cura e spese alla gestione degli impianti quali bar ristoro, ecc., secondo progetti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa costituire diritto a richiedere rimborso o compensi non esplicitamente pattuiti.
ART. 9 SERVIZIO DI BAR RISTORO ED ARREDAMENTO
Il concessionario può provvedere a sua cura e spese all'attivazione di un angolo bar ristoro nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta con l'impegno ad esporre il listino dei prezzi, i quali non possono essere comunque superiori a quelli localmente stabiliti dai sindacati di categoria. I ricavati sono di esclusiva pertinenza del concessionario. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dell'angolo bar. L'arredamento e le attrezzature del bar nonché altre ed eventuali beni o strutture mobili, tavolini, sedie, ecc. sono a carico del concessionario.
ART. 10 PROPRIETÀ' DELL'IMPIANTO
L'impianto è di proprietà della Provincia di Ferrara. Sono di proprietà del
Comune di Copparo le eventuali attrezzature tecniche ed i beni mobili in esso esistenti al momento della convenzione.
Restano espressamente in capo alla Provincia gli oneri di assicurazione derivanti dalla polizza incendio/tutti i rischi a garanzia degli immobili e dei beni mobili di proprietà della Provincia, contenuti nell’impianto sportivo. Relativamente ai predetti beni mobili, anche se in uso al Comune o a terzi fruitori dell’impianto, la Provincia garantirà altresì una copertura assicurativa per il furto degli stessi, qualora il furto venga perpetrato con scasso dei sistemi di chiusura dei locali o delle aree chiuse in cui i beni si trovano. L’eventuale tutela assicurativa dei beni mobili di proprietà comunale contenuti nell’impianto sportivo resterà a carico del Comune. Relativamente alla Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), la Provincia assicurerà la copertura per le responsabilità ad essa derivanti in quanto proprietaria del fabbricato.
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi, con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria, il concessionario presenta deposito cauzionale di € 702,48, importo pari ad un ventesimo dell'importo complessivo del corrispettivo calcolato per il periodo di durata della convenzione. Essa rimarrà vincolata presso il Comune finché il concessionario non abbia lodevolmente ed integralmente adempiuto al contratto. La cauzione sarà restituita previa certifica di assolvimento da parte del concessionario di ogni obbligo attinente alla convenzione.
Il Comune può risolvere il contratto con procedura d'urgenza 90 giorni dalla comunicazione di recesso a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata, con possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intera cauzione a garanzia, nei seguenti casi:
a) interruzione o sospensione del pubblico servizio affidato in gestione superiore a 20 giorni, non giustificata e comunque non autorizzata da parte dell'Amministrazione Comunale;
b) mancato rispetto delle norme contenute nelle presenti modalità di convenzione e degli obblighi ed impegni assunti e di legge, nel caso in cui le
violazioni abbiano gravità tale da costituire pericolo per l'incolumità degli utenti. Il Comune potrà altresì risolvere il contratto nel caso di accertata impossibilità da parte dell'Amministrazione stessa a fronteggiare spese dichiarate non strettamente indispensabili ai sensi del Decreto Ministero Interno 28 Maggio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contestazioni si rinvia al successivo articolo.
Tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere abbandonate, salvo casi di forza maggiore. L'interruzione prolungata fino a giorni 20 del servizio non autorizzata e non giustificata dal Comune comporta l'incameramento della cauzione da parte del comune. Per le altre violazioni agli obblighi ed impegni assunti verrà applicata una penale di importo variabile da € 250,00 ( euro duecentocinquanta) a € 1.000,00 (euro mille) a seconda della gravità della violazione a partire dal 2° giorno.
E' data facoltà al concessionario di affidare in gestione a terzi, anche mediante contratto d'affitto d'azienda, le seguenti attività: bar, pulizie, custodia e manutenzione area verde di pertinenza previa autorizzazione scritta del Comune e stipulazione di apposita assicurazione a carico del gestore effettivo per la copertura da eventuali danni a cose o persone.
In caso di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara.
Tutte le spese relative al contratto, comprese quelle fiscali, sono a carico del concessionario.
ART. 17 ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:
• A) planimetria del complesso - impianto ed aree verdi di pertinenza;
• B) dettaglio degli interventi di manutenzione ordinaria.
ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.
ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3 della legge citata.
ART. 19 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Comune di Copparo verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti saranno effettuati, unicamente a mezzo bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente dedicato e comunicato dalla Ditta.
Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Il titolare del Trattamento è il Comune di Copparo, con sede in Xxx Xxxx, 00 Copparo il quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati.
Gli interessati sono debitamente informati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno esercitare
i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede legale in Via Xxx Xxxxxxx n. 64 – 00000 Xxxxxx (XX) – C.F. e P.IVA: 01488130293 – e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx – soggetto individuato quale referente Xxxx. XXXXXXX XXXXXX e-mail: xxx@xxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Ferrara.
Atto letto, approvato e sottoscritto.