Contract
Piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito mediante contratto di assicurazione sulla vita multiramo: unit linked e con partecipazione agli utili
Allianz Prospettiva Italia Risparmio
Fascicolo informativo
Edizione gennaio 2018
Tariffa 88M 10
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive di:
◾ Regolamento del fondo interno;
◾ Regolamento della gestione separata;
d) Glossario;
e) Proposta in versione fac-simile;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
A l l i a n z S . p . A . - S ed e l e g a l e L ar g o Ug o I r n er i 1 , 34 12 3 T r i e s t e - T e l . + 39 04 0 7 78 1 . 1 11 - F a x + 39 04 0 77 8 1 . 31 1 a l l i a n z . sp a @ p ec . a l l i a n z . i t - C F , P . I V A , R eg . i mp r e s e T r i es t e n . 0 50 32 6 309 6 3 - C ap . so c i a l e e ur o 4 03 . 00 0 . 0 00 , 0 0 i . v . I scritta Albo imprese d i assicurazione n. 1 . 00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, i scritto all’ Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla d i rezione e coordinamento d i Allianz SE – Monaco - Codice 06
Servizio Clienti
Scheda sintetica Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO DETERMINATO DALLA COMBINAZIONE DI DUE PRODOTTI:
▪ UN PRODOTTO ASSICURATIVO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RAMO I) ▪ UN PRODOTTO FINANZIARIO- ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED (RAMO III)
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
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Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania).
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Le informazioni patrimoniali sulla Società sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
1.c) Denominazione del contratto Allianz Prospettiva Italia Risparmio.
1.d) Tipologia del contratto
Piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito mediante contratto di assicurazione sulla vita. Le prestazioni assicurative derivanti dal presente contratto:
▪ per la parte investita nel fondo interno, sono espresse in quote del fondo interno PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia”, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il Contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento, riconducibili all’andamento del valore delle quote;
▪ per la parte investita nella gestione separata, sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano di anno in anno in base al rendimento della gestione separata di attivi;
1.e) Durata
Il contratto è a vita intera.
Il presente contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla decorrenza dello stesso, abbiano un’età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
Allianz Prospettiva Italia Risparmio è un contratto a premio unico.
Il premio unico versato è investito secondo la seguente ripartizione:
▪ 20% nella gestione separata VITARIV
▪ 80% nel fondo interno PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia”.
Il premio unico deve essere versato all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L’importo minimo del premio unico è pari a 5.000,00 euro.
Sono ammessi versamenti aggiuntivi per un importo minimo pari a 2.500,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di piani di risparmio a lungo termine (PIR), l’importo massimo dei premi (unico e aggiuntivi) versati in ciascun anno solare non potrà essere superiore a 30.000,00 euro mentre l’importo massimo dei premi complessivamente versati sul contratto non potrà eccedere l’ammontare di 150.000,00
euro. Per anno solare si intende il periodo di tempo che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto.
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Caratteristiche del contratto
Il presente contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. “Legge di Bilancio 2017”), ed è determinato dalla combinazione di due prodotti (un prodotto assicurativo con partecipazioni agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. Si possono distinguere le seguenti esigenze di investimento:
▪ per la parte investita nel fondo interno PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia”, far crescere il capitale investito in base all’andamento del valore delle quote. In caso di andamento negativo del valore delle quote del fondo interno, il valore del capitale investito potrebbe diminuire non soddisfacendo l’esigenza di risparmio;
▪ per la parte investita nella gestione separata, far crescere costantemente il capitale investito in base al rendimento realizzato annualmente dalla gestione separata VITARIV, con una garanzia di conservazione del capitale investito riconosciuta in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto (ovvero dal decimo 1° gennaio successivo alla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno stesso) e ad ogni quinto anno solare seguente. In caso di riscatto effettuato in periodi diversi da quelli suindicati, non è riconosciuta alcuna garanzia.
Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) che consente di ottenere benefici fiscali a determinate condizioni, la Società potrebbe effettuare un ribilanciamento, tramite operazioni di switch, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno assicurativo. In conseguenza dell’eventuale ribilanciamento la garanzia di conservazione del capitale investito, potrebbe essere riproporzionata.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità). Pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà corrisposto alla scadenza del contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili della parte del contratto investita nella gestione separata. La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di decesso
La prestazione corrisposta dalla Società si differenzia a seconda della destinazione del premio versato nel fondo interno PIR Compliant e nella gestione separata.
Capitale In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari:
▪ per la parte investita nel fondo interno, al controvalore delle relative quote, maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno (periodo di carenza) dalla decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età (in anni interi) dell’Assicurato al momento del decesso;
▪ per la parte investita nella gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso rivalutato fino alla data del decesso in base all’ultima misura annua di rivalutazione attribuita al contratto.
Per la parte investita nella gestione separata, il presente contratto prevede:
▪ che il capitale liquidabile in caso di decesso è il risultato della capitalizzazione dei premi versati nella gestione separata al netto dei costi;
▪ il riconoscimento di una garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata solo in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto e ad ogni quinto anno solare seguente. Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR), la suddetta garanzia di conservazione del capitale investito potrebbe essere riproporzionata a seguito del ribilanciamento automatico, effettuato dalla Società, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno;
▪ nessun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo;
▪ che in caso di riscatto esercitato in periodi diversi da quelli suindicati, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio investito nella gestione separata.
Il capitale investito nella gestione separata è pari alla somma dei premi versati nella gestione separata al netto dei costi di caricamento, riproporzionato in caso di riscatti parziali o di operazioni di ribilanciamento automatico.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 1 e 10 delle Condizioni di assicurazione.
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Rischi finanziari a carico del Contraente
Per la parte investita nel fondo interno, il presente contratto prevede:
▪ Nessuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale
La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. Pertanto il Contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento effettuato nel fondo interno, riconducibili all’andamento del valore delle quote del fondo interno.
▪ Rischi finanziari a carico del Contraente
I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:
a. ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi investiti nel fondo interno;
b. ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi investiti nel fondo interno;
I premi investiti nel fondo interno sono pari alla somma dei premi versati nel fondo interno al netto dei costi di caricamento, riproporzionata in caso di riscatti parziali o di operazioni di ribilanciamento automatico.
▪ Profilo di rischio dei fondi
Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’Autorità di vigilanza, il profilo di rischio del fondo a cui le prestazioni sono collegate.
Fondo interno | Profilo di rischio | |||||
Basso | Medio-Basso | Medio | Medio-Alto | Alto | Molto-Alto |
Allianz Prospettiva Italia X
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Costi
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata e dal fondo interno riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il dato non tiene conto di eventuali costi di overperformance gravanti sul fondo e di eventuali costi per switch, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Ipotesi adottate
Premio unico: € 15.000,00
Sesso ed età dell’Assicurato: qualunque Tasso di rendimento degli attivi: 2,0% annuo
Gestione separata: VITARIV Durata: vita intera
Anno | CPMA |
5 | 2,18% |
10 | 1,84% |
15 | 1,73% |
20 | 1,67% |
25 | 1,63% |
Fondo interno: Allianz Prospettiva Italia Durata: vita intera
Profilo di rischio: alto
Anno | CPMA |
5 | 2,48% |
10 | 2,14% |
15 | 2,03% |
20 | 1,97% |
25 | 1,94% |
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Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2012 | 4,03% | 2,53% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 4,03% | 2,53% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,62% | 2,12% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,46% | 1,96% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 3,33% | 1,83% | 0,91% | -0,09% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Scheda sintetica
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Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento del fondo interno
Essendo il fondo interno Allianz Prospettiva Italia di nuova istituzione non è possibile rappresentare i relativi dati storici di rendimento.
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Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
I rappresentanti legali
Nota informativa Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO DETERMINATO DALLA COMBINAZIONE DI DUE PRODOTTI:
▪ UN PRODOTTO ASSICURATIVO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (RAMO I) ▪ UN PRODOTTO FINANZIARIO- ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED (RAMO III).
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
L’impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:
▪ Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)
▪ Sede legale: Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx)
▪ Recapito telefonico: 000.00.00.00
▪ Sito internet: xxx.xxxxxxx.xx
▪ Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx
▪ Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx
▪ Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n°018.
B
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto è a vita intera e quindi la durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Il presente contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla decorrenza dello stesso, abbiano un’età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni.
Il contratto prevede che vi sia coincidenza tra Contraente e Assicurato.
Inoltre, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito Legge di Bilancio 2017), il contratto può essere sottoscritto, in qualità di Contraente, esclusivamente da una persona fisica che
▪ sottoscriva il PIR al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa commerciale;
▪ risulti essere fiscalmente residente in Italia;
▪ che al momento della sottoscrizione del presente contratto non risulti essere già intestatario di un altro piano di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge di Bilancio 2017.
Le prestazioni assicurative previste dal contratto sono le seguenti:
a) Prestazione in caso di decesso
Capitale In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale pari:
▪ per la parte investita nel fondo interno, al controvalore delle relative quote attribuite al contratto, maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno (periodo di carenza) dalla decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età (in anni interi) dell’Assicurato al momento del decesso;
▪ per la parte investita nella gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso rivalutato fino alla data del decesso in base all’ultima misura annua di rivalutazione attribuita al contratto.
Per la parte investita nella gestione separata, il presente contratto prevede:
▪ che il capitale liquidabile in caso di decesso è il risultato della capitalizzazione dei premi versati nella gestione separata al netto dei costi;
▪ il riconoscimento di una garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto (ovvero dal decimo 1° gennaio successivo alla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno stesso) e ad ogni quinto anno solare seguente. Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR), la suddetta garanzia di conservazione del capitale investito potrebbe essere riproporzionata a seguito del ribilanciamento automatico, effettuato dalla Società, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno;
▪ nessun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo;
▪ che in caso di riscatto esercitato in periodi diversi da quelli suindicati, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio investito nella gestione separata.
Per la parte investita nel fondo interno PIR compliant, il presente contratto prevede:
▪ nessuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale. Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote;
▪ che, in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote del fondo interno, vi sia la possibilità che il Contraente o i Beneficiari designati in polizza ottengano, al momento del riscatto o in caso di decesso, un ammontare inferiore ai premi investiti nel fondo interno (pari a premi versati nel fondo interno al netto dei costi di caricamento);
▪ un periodo di carenza di 1 anno per la maggiorazione del capitale dell’1%, 0,5% o 0,1% in caso di decesso dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione in caso di decesso.
3. Rischi finanziari
Allianz Prospettiva Italia Risparmio, per la parte investita nel fondo interno assicurativo PIR compliant, è un contratto unit linked. Le assicurazioni unit linked comportano rischi finanziari per il Contraente, in quanto l’entità delle prestazioni dovute è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote del fondo interno, le quali variazioni a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui i fondi investono.
I rischi finanziari che il Contraente si assume con l’investimento in quote di un fondo interno sono:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su Mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. Il fondo interno assicurativo PIR compliant può investire in strumenti finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi sul prezzo di realizzo;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il fondo interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
d) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione
agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Il fondo interno PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia” presenta un profilo di rischio Alto.
Le caratteristiche del fondo interno sono indicate nel Regolamento del fondo allegato alle presenti Condizioni di assicurazione. In ogni caso il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società ulteriori informazioni sul fondo interno collegato al contratto.
4. Premi
Allianz Prospettiva Italia Risparmio è un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un premio unico, con facoltà di versare premi aggiuntivi.
Il premio è investito secondo la seguente ripartizione:
▪ 20% nella gestione separata VITARIV
▪ 80% nel fondo interno Allianz Prospettiva Italia.
Il premio unico deve essere versato all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione. L’importo minimo del premio unico è pari a 5.000,00 euro.
L’importo minimo di ogni premio aggiuntivo è pari a 2.500,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di piani di risparmio a lungo temine (PIR), l’importo massimo dei premi (unico e aggiuntivi) versati in ciascun anno solare non potrà essere superiore a 30.000,00 euro mentre l’importo massimo dei premi complessivamente versati sul contratto non potrà eccedere l’ammontare di 150.000,00 euro. Per anno solare si intende il periodo di tempo che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto.
Il premio potrà essere pagato tramite bonifico bancario a favore di “Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A.”, sul conto corrente indicato nel modulo di proposta oppure tramite disposizione di bonifico, nel caso il Contraente fosse titolare di un conto corrente presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
5. Informazioni sull’impiego dei premi
Il premio, al netto dei costi di caricamento, è investito:
▪ in quote del fondo interno assicurativo PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia";
▪ nella gestione separata VITARIV.
6. Valore delle quote
Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana) in base ai valori correnti di mercato di tutte le attività al netto di tutte le passività di pertinenza del fondo. Pertanto la parte del capitale investita nel fondo interno può subire delle variazioni tanto di segno positivo quanto di segno negativo.
Il valore unitario delle quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Il valore unitario delle quote pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.
Per la determinazione del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto, il valore unitario delle quote utilizzato è quello del primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta (corredata, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui all’art. 18 delle Condizioni di assicurazione).
Per le eventuali operazioni di switch di cui all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di valorizzazione delle quote in cui si rileva che la componente collegata al fondo interno risulti inferiore al 77% del controvalore totale del contratto.
Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
7 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Allianz Prospettiva Italia Risparmio, per la parte di premio investita nella gestione separata, è un contratto a prestazioni rivalutabili che prevede una partecipazione ai rendimenti finanziari prodotti dalla gestione speciale di attivi VITARIV, separata dalle altre attività della Società e da essa appositamente costituita per questi contratti.
Il tasso annuo di rivalutazione attribuito al contratto ad ogni 1° gennaio è pari al rendimento realizzato ogni anno dalla gestione separata VITARIV, diminuito del rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,5 punti percentuali.
Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla gestione separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore al1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dalla Società pari a 1,5 punti percentuali.
Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della gestione separata, la garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata, che viene riconosciuta solo in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto (ovvero dal decimo 1° gennaio successivo alla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno stesso) e ad ogni quinto anno solare seguente. In caso di riscatto effettuato in periodi diversi da quelli suindicati, non è riconosciuta alcuna garanzia. Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR), la suddetta garanzia di conservazione del capitale investito potrebbe essere riproporzionata a seguito del ribilanciamento automatico, effettuato dalla Società, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno.
Il contratto non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate ed attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
Si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di assicurazione e al Regolamento della gestione separata VITARIV, che è parte integrante delle Condizioni di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalutazione delle prestazioni e al calcolo del rendimento annuo della gestione separata.
Gli effetti della partecipazione agli utili sono evidenziati nella Sezione F della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi nel momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
8. Costi
8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente 8.1.1. Costi gravanti sul premio
I costi che gravano sul premio versato sono:
spese di emissione | Non previste |
caricamenti | 3,0% del premio versato |
8.1.2. Costi per riscatto
È possibile esercitare il diritto di riscatto totale e parziale a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto.
In caso di esercizio del diritto di riscatto, l’operazione di riscatto è gravata da un costo fisso di 50 euro, come indicato nella seguente tabella:
Anni trascorsi dalla decorrenza del contratto | costi per riscatto |
da 1 in poi | 50 euro |
8.1.3. Costi per switch
Non è possibili effettuare operazioni di switch volontario dal fondo interno alla gestione separata e viceversa.
Le eventuali operazioni di switch di cui all’art. 11 delle Condizioni di assicurazione non sono gravate da alcun costo.
8.2 Costi gravanti sul fondo interno 8.2.1 Commissione di gestione
La commissione di gestione è calcolata e imputata settimanalmente al patrimonio netto del fondo interno e prelevata
mensilmente. La commissione annua di gestione è fissata nella seguente misura:
fondo interno | commissione di gestione |
Allianz Prospettiva Italia | 1,80% |
8.2.2 Commissione di performance
Non previste.
8.2.3 Commissioni massime sugli OICR sottostanti
Per il fondo interno Allianz Prospettiva Italia che investe in misura prevalente in quote di OICR, le commissioni di gestione applicate dagli OICR sottostanti (al netto di quanto retrocesso al fondo interno dall’OICR stesso) sono al massimo pari a 1,20% su base annua.
In tale costo massimo rientrano anche le commissioni di sottoscrizione (o rimborso) applicate dagli OICR sottostanti, mentre non rientrano le eventuali commissioni di incentivo (o di performance) applicate dagli OICR sottostanti.
8.2.4 Altri costi
Sul fondo interno gravano inoltre i seguenti costi:
▪ gli oneri dovuti alla banca depositaria per l’incarico svolto (spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo);
▪ i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
▪ le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
▪ le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
▪ le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo;
▪ gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.
Gli oneri inerenti l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
8.3. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Per la parte del contratto investita nella gestione separata, la Società trattiene - dal rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dalla Società, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla gestione separata è pari a:
1,50%
rendimento trattenuto
Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella seguente tabella:
rendimento realizzato dalla gestione separata | rendimento trattenuto |
fino a 5,09% | 1,50% |
da 5,10 % a 5,19% | 1,51% |
da 5,20 % a 5,29% | 1,52% |
da 5,30 % a 5,39% | 1,53% |
ecc. | ……. |
ooo ooo
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 57,8%.
9. Sconti
AVVERTENZA: l’impresa di assicurazione o l’intermediario possono applicare sconti di premio.
10. Regime fiscale
Imposta sui premi
Il premio pagato per la presente assicurazione sulla vita non è soggetto ad alcuna imposta.
Detraibilità fiscale dei premi
Per i premi pagati per il presente contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.
Imposta di bollo
Le comunicazioni alla clientela - limitatamente alla componente finanziaria investita nei fondi interni -sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di decesso dell’Assicurato).
Tassazione delle somme assicurate
Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (c.d. “Legge di Bilancio 2017”).
Secondo quanto previsto dalla richiamata Legge di Bilancio 2017 i PIR non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, disposta dall’art. 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall’art. 3 decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati), purché ciascun premio versato sia mantenuto nel PIR per almeno 5 anni. In caso di decesso dell’Assicurato, la prestazione è liquidata a favore degli aventi diritto in esenzione da imposta purché, alla data del decesso, ciascun premio versato abbia raggiunto il limite minimo di detenzione nel PIR, pari ad almeno 5 anni (“Legge di Bilancio 2017”). Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l'eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.
D
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
11. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote
Si rinvia all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità e i tempi di conversione in quote del premio versato nel fondo interno.
12. Lettera di conferma di investimento del premio
Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione per i dettagli relativi alla lettera di conferma dell’investimento del premio nel fondo interno che deve essere inviata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di conversione del premio in quote.
13. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Non applicabile in quanto Allianz Prospettiva Italia Risparmio è un contratto a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi.
14. Riscatto
Riscatto totale
Il Contraente, può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto.
L’esercizio del diritto di riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita della Società o inviare a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.
Riscatto parziale
Il Contraente può esercitare il riscatto parziale specificando l’ammontare del capitale che intende riscattare. In caso di riscatto parziale, è previsto disinvestimento proporzionale del capitale dal fondo interno collegato al contratto e del capitale investito nella gestione separata.
Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, a condizione che:
− l’importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro;
− il controvalore residuo investito nel fondo interno collegato al contratto non sia inferiore a 3.000,00 euro.
Si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di assicurazione per la modalità di determinazione del valore di riscatto totale o parziale e al punto 8.1.2. della presente Nota informativa per i costi inerenti al riscatto.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato. In particolare:
▪ per la parte investita nel fondo interno, il valore di riscatto potrà essere inferiore al premio investito (pari al premio versato nel fondo interno al netto dei costi di caricamento);
▪ per la parte investita nella gestione separata, il valore di riscatto esercitato in un periodo diverso dal decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto e ad ogni quinto anno solare seguente il decimo, potrà essere inferiore al premio investito nella gestione separata (pari al premio versato nella gestione separata al netto dei costi di caricamento).
Il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all’intermediario oppure a:
Allianz S.p.A.
Pronto Allianz - Servizio Clienti
Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Numero Verde 000.00.00.00
Fax 02-7216.9145
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della presente Nota informativa per l’illustrazione dell’evoluzione del valore di riscatto della parte del contratto investita nella gestione separata. Nel Progetto personalizzato consegnato al Contraente nel momento in cui è informato della conclusione del contratto sarà illustrata l’evoluzione del valore di riscatto della parte del premio unico versata nella gestione separata.
15. Operazioni di switch
Non è possibili effettuare operazioni di switch volontario dal fondo interno alla gestione separata e viceversa.
Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) che consente di ottenere benefici fiscali a determinate condizioni, la Società potrebbe effettuare un ribilanciamento, tramite operazioni di switch, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno assicurativo. In conseguenza dell’eventuale ribilanciamento la garanzia di conservazione del capitale investito, potrebbe essere riproporzionata.
Se in corso di contratto la Società intende proporre ai contraenti la possibilità di effettuare operazioni di switch in nuovi fondi o gestioni separate istituiti successivamente, si impegna a consegnare preventivamente ai contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento dei nuovi fondi o gestioni separate, unitamente al relativo Regolamento di gestione.
16. Revoca della proposta
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione (c.d. diritto di ripensamento) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente il premio versato
17. Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, come specificata all’art. 13 delle Condizioni di assicurazione.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente:
▪ per la parte investita nel fondo interno, il controvalore delle quote attribuite al contratto, aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo; (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente il premio versato nel fondo interno, pari al premio investito aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo;
▪ per la parte investita nella gestione separata, il premio versato nella gestione separata.
18. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
Si rinvia all’art. 18 delle Condizioni di assicurazione per l’indicazione della documentazione che il Contraente o i Beneficiari sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società.
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).
Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
19. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
20. Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
21. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta o e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz- Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx o tramite il link presente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari iscritti nella sezione B o D del Registro Unico degli Interme- diari (Banche o Broker) e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
I reclami c.d. “misti”, vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Società, verranno trattati da Allianz e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx - Fax 06.42.133.206 - PEC xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i Consumatori - Reclami - Guida”.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
▪ Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
▪ Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.
22. Informativa in corso di contratto
Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione:
▪ per la parte investita nel fondo interno: dei premi versati nel fondo interno e degli eventuali switch automatici effettuati dalla gestione separata, del numero e controvalore delle quote liquidate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento, del numero e controvalore delle quote assegnate al contratto a fine anno, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione E e alla sezione 7 della Scheda sintetica;
▪ per la parte investita nella gestione separata: dei premi versati nella gestione separata e degli eventuali switch automatici effettuati dalla gestione separata al fondo interno, dei riscatti parziali effettuati nell’anno di riferimento, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
Per la parte investita nel fondo interno, la Società si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo del capitale investito nel fondo interno, tenuto conto di eventuali riscatti parziali o switch automatici effettuati, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento.
23. Comunicazioni del Contraente alla Società
Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
24. Conflitto di interessi
Nell’ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata VITARIV e ai fondi interni, la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. Per quanto riguarda la gestione separata VITARIV, l’investimento in tali strumenti avviene nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
▪ OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50%;
▪ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.
La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata VITARIV ad Allianz Global Investors GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede secondaria (succursale) in Italia, xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il fondo interno ALLIANZ PROSPETTIVA ITALIA è gestito direttamente da Allianz S.p.A.
Per quanto riguarda gli intermediari negoziatori o broker, si informa che potranno essere utilizzati soggetti del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.
La Società è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare la Società ha identificato una
funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio i gestori di OICR nei quali la gestione separata o il fondo interno abbiano effettuato investimenti) saranno:
▪ integralmente attribuiti alla gestione separata VITARIV;
▪ integralmente attribuiti al fondo interno, se l’investimento in OICR è posto a copertura delle riserve tecniche costituite per i contratti sottoscritti dal 1° settembre 2005;
▪ trattenuti dalla Società e non attribuiti al fondo interno, se l’investimento in OICR è posto a copertura delle riserve tecniche costituite per i contratti sottoscritti prima del 1° settembre 2005.
La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s’impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata e dei fondi interni per la quantificazione delle utilità eventualmente ricevute e retrocesse agli assicurati.
E
DATI STORICI SUI FONDI
25. Dati storici di rendimento
Il fondo interno ALLIANZ PROSPETTIVA ITALIA è di nuova istituzione e non è descritto da alcun benchmark (stile di gestione flessibile), pertanto non è possibile rappresentare graficamente i dati storici di rendimento né fondo né del benchmark.
26. Dati storici di rischio
La volatilità media annua attesa del fondo interno è la seguente:
Volatilità media annua attesa
Fondo interno
Allianz Prospettiva Italia 10% - 25%
La volatilità media annua del fondo esprime di quanto il rendimento del fondo può scostarsi in un anno, in positivo o in negativo, rispetto al rendimento medio del fondo medesimo.
Essendo il fondo interno di nuova istituzione non è possibile rappresentare il valore della volatilità rilevata ex post.
27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno
Essendo il fondo interno di nuova istituzione non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (o minor periodo disponibile) fra il totale oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso.28. Turnover di portafoglio del fondo
Essendo il fondo interno di nuova istituzione non è possibile riportare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (o minor periodo disponibile), espresso come rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio medio, su base giornaliera, del fondo interno.
F
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio versato nella gestione separata e durata.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 2,0%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,0% riconosciuto in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di
riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza, e ad ogni quinto anno solare seguente
- Durata del contratto: vita intera
- Arco temporale considerato: 20 anni
- Età dell’Assicurato: 45 anni Sesso dell’Assicurato: qualunque
- Premio versato: 15.000,00 euro
- Ripartizione dell’investimento: 20% gestione separata, 80% fondo interno
Anni trascorsi | Premio versato nella gestione separata | Capitale assicurato in caso di decesso | Valore di riscatto alla fine dell’anno |
1 | 3.000,00 | 2.910,00 | |
2 | 2.910,00 | ||
3 | 2.910,00 | ||
4 | 2.910,00 | ||
5 | 2.910,00 | ||
6 | 2.910,00 | ||
7 | 2.910,00 | ||
8 | 2.910,00 | ||
9 | 2.910,00 | ||
10 | 2.910,00 | ||
11 | 2.910,00 | 2.900,00 | |
12 | 2.910,00 | ||
13 | 2.910,00 | ||
14 | 2.910,00 | ||
15 | 2.910,00 | 2.900,00 | |
16 | 2.910,00 | ||
17 | 2.910,00 | ||
18 | 2.910,00 | ||
19 | 2.910,00 | ||
20 | 2.910,00 | 2.900,00 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato non potrà mai avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.
Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) che consente di ottenere benefici fiscali a determinate condizioni, la Società potrebbe riproporzionare le suddette prestazioni certe tramite operazioni di switch dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno assicurativo.
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 2,0%
- Rendimento trattenuto dalla Società: 1,5% annuo
- Tasso di rendimento attribuito al contratto: 0,5% annuo
- Durata del contratto: vita intera
- Arco temporale considerato: 20 anni
- Età dell’Assicurato: 45 anni Sesso dell’Assicurato: qualunque
- Premio versato: 15.000,00 euro
- Ripartizione dell’investimento: 20% gestione separata, 80% fondo interno
Anni trascorsi | Premio versato nella gestione separata | Capitale assicurato in caso di decesso | Valore di riscatto alla fine dell’anno |
1 | 3.000,00 | 2.924,55 | 2.914,55 |
2 | 2.939,17 | 2.929,17 | |
3 | 2.953,87 | 2.943,87 | |
4 | 2.968,64 | 2.958,64 | |
5 | 2.983,48 | 2.973,48 | |
6 | 2.998,40 | 2.988,40 | |
7 | 3.013,39 | 3.003,39 | |
8 | 3.028,46 | 3.018,46 | |
9 | 3.043,60 | 3.033,60 | |
10 | 3.058,82 | 3.048,82 | |
11 | 3.074,11 | 3.064,11 | |
12 | 3.089,48 | 3.079,48 | |
13 | 3.104,93 | 3.094,93 | |
14 | 3.120,45 | 3.110,45 | |
15 | 3.136,06 | 3.126,06 | |
16 | 3.151,74 | 3.141,74 | |
17 | 3.167,50 | 3.157,50 | |
18 | 3.183,33 | 3.173,33 | |
19 | 3.199,25 | 3.189,25 | |
20 | 3.215,25 | 3.205,25 |
I valori riportati nelle tabelle di cui sopra sono espressi in euro, sono al lordo degli oneri fiscali e si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il 1° gennaio.
Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
I rappresentanti legali
Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MULTIRAMO: UNIT LINKED E CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (TARIFFA 88M 10)
Art. 1. Prestazioni assicurative
Allianz Prospettiva Italia Risparmio è un piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito mediante contratto di assicurazione sulla vita, derivante dalla combinazione di due prodotti: ▪ un prodotto assicurativo con partecipazioni agli utili (Xxxx X) ▪ un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Ramo III). Pertanto, le prestazioni assicurative verranno determinate in ragione della percentuale di premio destinata in ciascuna delle singole componenti. Per la parte investita nel fondo interno il contratto prevede, in caso di decesso, il pagamento di una prestazione di capitale che potrebbe essere inferiore al premio investito.
La prestazione assicurata in caso di decesso:
▪ per la parte investita nel fondo interno, è collegata all’andamento del fondo interno Allianz Prospettiva Italia;
▪ per la parte investita nella gestione separata, è collegata ai risultati della gestione separata VITARIV;
In particolare, le prestazioni previste dal contratto sono di seguito dettagliate.
In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale che:
▪ per la parte investita nel fondo interno, è pari al controvalore delle quote del fondo interno Allianz Prospettiva Italia, senza alcuna garanzia di capitale. Il suddetto capitale, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga trascorso almeno un anno (periodo di carenza) dalla data di decorrenza del contratto, viene maggiorato dell’1% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni (in tutti i casi è considerata l’età in anni interi);
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’art. 6;
▪ per la parte investita nella gestione separata, è determinato secondo le modalità indicate all’art. 10 lett. C delle presenti Condizioni di assicurazione, con una garanzia di conservazione del capitale;
Art. 2. Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
▪ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con xxxx o colpa grave:
- il rifiuto, in caso di decesso, del pagamento del capitale assicurato della copertura caso morte;
- la contestazione della validità della copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
▪ nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di decesso, del capitale assicurato della copertura caso morte in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dalla copertura caso morte entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione di altri contratti di assicurazione sulla vita e/o infortuni e/o malattia stipulati con la Società, o con società del gruppo di appartenenza, non liberano il Contraente e l’Assicurato dall’obbligo di fornire alla Società dichiarazioni esatte, complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.
A norma di quanto previsto dalla Legge 11 dicembre n. 232 all'art. 1 commi da 100 a 114 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge di Bilancio 2017) il Contraente:
▪deve essere una persona fisica;
▪deve essere residente in Italia;
▪non deve esercitare attività d'impresa
▪non deve essere titolare di altro strumento PIR.
In relazione a quanto sopra riportato, il Contraente, all'interno del documento di Proposta dovrà fornire alla Società apposita dichiarazione con la quale lo stesso attesta la sussistenza dei suddetti requisiti minimi previsti dalla normativa per la sottoscrizione di un prodotto PIR.
La mancanza dei suddetti requisiti, così come la perdita degli stessi nel corso del contratto, comportano la perdita dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2017.
Nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, il Contraente trasferisca la propria residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto a darne comunicazione alla Società tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Quanto sopra al fine di consentire alla Società di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.
Art. 3. Durata e limiti di età
Il contratto è a vita intera e quindi la durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Il presente contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati che, alla decorrenza dello stesso, abbiano un’età computabile non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni.
Il contratto prevede che vi sia coincidenza tra Contraente e Assicurato.
Art. 4. Premio
Il contratto, a fronte delle prestazioni di cui all’art. 1, prevede il pagamento di un premio unico, da versarsi all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di importo minimo pari a 5.000,00 euro.
Sono ammessi versamenti aggiuntivi per un importo minimo pari a 2.500,00 euro. Il premio è investito secondo la seguente ripartizione:
▪ 20% nella gestione separata VITARIV
▪ 80% nel fondo interno Allianz Prospettiva Italia.
Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di piano di risparmio a lungo termine (PIR), l’importo massimo dei premi (unico e aggiuntivi) versati in ciascun anno solare non potrà essere superiore a 30.000,00 euro mentre l’importo dei premi complessivamente versati sul contratto non potrà eccedere l’ammontare di 150.000,00 euro. Per anno solare si intende il periodo di tempo che decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto.
Sui premi versati la Società applica un costo (caricamento) del 3,00%. L’impresa di assicurazione o l’intermediario possono applicare sconti di premio.
Il capitale investito nella gestione separata è pari al premio versato nella gestione separata al netto dei costi di caricamento mentre il capitale investito nel fondo interno è pari al premio versato nel fondo interno al netto dei costi di caricamento.
Il premio potrà essere pagato tramite bonifico bancario a favore di “Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A.”, sul conto corrente indicato nel modulo di proposta oppure tramite disposizione di bonifico, nel caso il Contraente fosse titolare di un conto corrente presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano direttamente sul Contraente.
La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto Allianz Prospettiva Italia Risparmio.
Art. 5. Attribuzione delle quote
Il premio versato nel fondo interno al netto dei costi di caricamento, diviso per il valore unitario delle quote del fondo, dà luogo al numero di quote del fondo Allianz Prospettiva Italia assegnate al contratto.
Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’art. 6.
La Società dà comunicazione al Contraente dell’avvenuta conversione in quote del premio versato nel fondo interno entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote di cui sopra, mediante lettera riportante: l’ammontare del premio versato nel fondo interno e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, la data di pagamento del premio, il numero delle quote assegnate al contratto, il loro valore unitario nonché la data di valorizzazione.
Art. 6. Data di riferimento
Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana) in base ai valori correnti di mercato di tutte le attività al netto di tutte le passività di pertinenza del fondo
La data di riferimento per la determinazione del numero di quote da attribuire al contratto, in relazione al premio versato nel fondo interno, è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito:
▪ il primo giovedì che segue la data di decorrenza (o la data di pagamento del premio, se successiva) nel caso in cui questa cada di lunedì o martedì;
▪ il giovedì della settimana seguente la data di decorrenza (o la data di pagamento del premio, se successiva) nel caso in cui questa cada in giorni differenti dal lunedì o martedì.
Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto, la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa richiesta (corredata, in caso di riscatto o decesso dell’Assicurato, della documentazione di cui al successivo art. 18 delle presenti Condizioni di assicurazione).
Per le eventuali operazioni di switch di cui al successivo art. 11, la data di riferimento è il giovedì stesso in cui è determinato il valore unitario delle quote del fondo interno.
Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
Art. 7. Fondo interno
Le caratteristiche del fondo interno sono indicate nel relativo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di assicurazione.
Il fondo interno PIR compliant “Allianz Prospettiva Italia” è un fondo flessibile che non ha vincoli sulla composizione degli investimenti (comparto azionario/obbligazionario). Un fondo si configura come “PIR compliant” se il 70% degli attivi in esso ricompresi sono costituiti da strumenti finanziari, anche non negoziati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione in Italia, e almeno il 30% della predetta quota del 70% sia investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; è in ogni caso vietato investire più del 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o emessi da un'altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.
Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva, finalizzata a trarre beneficio sia dalle capacità gestorie di Allianz sia dal momentum associato ai singoli OICR in cui il fondo investe.
Il fondo può investire solo in attivi consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita. In ogni caso il Contraente ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni sul fondo interno.
Art. 8. Istituzione di nuovi fondi / fusione di fondi / modifiche del Regolamento
La Società ha la facoltà di:
▪ istituire nuovi fondi interni;
▪ determinare la fusione tra uno o più fondi esistenti che abbiano caratteristiche omogenee, stessa politica di investimento, stessa finalità e grado di rischio, secondo quanto indicato all’art. 12 del Regolamento dei fondi interni;
▪ modificare il Regolamento dei fondi interni, a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione oppure a fronte di mutati criteri gestionali, secondo quanto indicato all’art. 14 del Regolamento dei fondi interni.
In tali casi, il Contraente verrà opportunamente informato:
▪ dell’intervenuta istituzione di un nuovo fondo interno, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento di premi aggiuntivi, ricorrenti o operazioni di switch. Il nuovo fondo interno verrà disciplinato da apposito Regolamento;
▪ dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni;
▪ dell’intenzione di procedere alla modifica del Regolamento dei fondi interni.
In caso di fusione di fondi o modifiche del Regolamento dei fondi interni, il Contraente ha la facoltà di esercitare il riscatto o di chiedere il trasferimento del capitale investito ad altro fondo interno o alla gestione separata senza applicazione di alcun onere (costi per riscatto o costi per switch). Al momento della comunicazione dell’intenzione di procedere alla fusione tra uno o più fondi interni o alla modifica del Regolamento dei fondi interni, la Società informerà il Contraente dei tempi e delle modalità per l’esercizio dei suddetti diritti.
Art. 9. Valore unitario delle quote del fondo interno
Il valore unitario delle quote del fondo interno è determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana), ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Il valore unitario delle quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il fondo interno stesso.
Per le attività e passività di pertinenza del fondo interno per le quali - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore corrente di mercato nel giorno settimanale di calendario, la Società considererà, ai fini della determinazione del valore unitario delle quote del fondo interno, il valore corrente di mercato quale risultante il primo giorno utile precedente.
Art. 10. Rivalutazione delle prestazioni
Il presente contratto, con riferimento al capitale investito nella gestione separata, riconosce una rivalutazione annuale sulla base delle condizioni sotto indicate. A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata VITARIV, attività d’importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del VITARIV.
X. Xxxxxx annua di rivalutazione
La Società, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento.
Ai fini della rivalutazione del capitale, la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5 punti percentuali.
Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla gestione separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Per effetto del rendimento trattenuto, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore al1,5%. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta del rendimento trattenuto dalla Società pari 1,5 punti percentuali.
Il contratto prevede ad ogni modo e indipendentemente dal rendimento della gestione separata, la garanzia di conservazione del capitale investito nella gestione separata, che viene riconosciuta in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto al decimo anno solare successivo alla data di decorrenza del contratto (ovvero dal decimo 1° gennaio successivo alla data di decorrenza al 31 dicembre dell’anno stesso) e ad ogni quinto anno solare seguente. In caso di riscatto effettuato in periodi diversi da quelli suindicati, non è riconosciuta alcuna garanzia.
B. Modalità di rivalutazione del capitale
Il capitale investito nella gestione separata, pari al premio versato nella gestione separata al netto dei costi di caricamento, si rivaluta nei termini seguenti:
▪ al 1° gennaio immediatamente successivo alla decorrenza del contratto (o alla data di pagamento del premio, se successiva), il capitale investito nella gestione separata è incrementato di un importo pari all’interesse derivante dalla capitalizzazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base alla misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza (o di pagamento del premio, se successiva) e il 1° gennaio immediatamente successivo;
▪ ad ogni 1° gennaio successivo, il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari al prodotto del capitale medesimo per la misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A.
La suddetta rivalutazione si applica al capitale investito nella gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali.
C. Decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato il capitale investito nella gestione separata, pari al premio versato nella gestione separata al netto dei costi di caricamento, si rivaluta nei termini seguenti:
▪ il capitale maturato al 1° gennaio precedente è incrementato di un importo pari all’interesse derivante dalla capitaliz- zazione (in regime di interesse composto) del capitale medesimo in base all’ultima misura annua di rivalutazione determinata ai sensi del punto A. e al periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data del decesso.
La suddetta rivalutazione si applica al capitale investito nella gestione separata al netto degli eventuali riscatti parziali.
Art. 10-bis. Chiusura della permanenza nella gestione separata VITARIV
La Società si riserva il diritto di chiudere la permanenza nella gestione separata VITARIV per gli anni successivi al 10° su tutti i contratti relativi al prodotto Allianz Prospettiva Italia Risparmio.
In tal caso i capitali maturati al termine del 10° anno di permanenza nella gestione separata VITARIV (e quelli già presenti nella gestione separata VITARIV oltre il 10° anno) confluiranno in una nuova gestione separata avente caratteristiche similari alla gestione separata VITARIV.
La Società informerà opportunamente i Contraenti, consegnando l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento della nuova gestione separata, unitamente al relativo Regolamento.
Art. 10-ter. Fusione tra gestioni separate
Ferme le prestazioni assicurate di cui all’art. 1, la Società, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l’interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione della gestione separata VITARIV con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per il Contraente. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una tempestiva comunicazione unitamente al Regolamento della nuova gestione separata.
La Società si riserva inoltre la facoltà di effettuare gli eventuali ulteriori interventi sulla gestione separata VITARIV o sulle sue caratteristiche che siano consentiti dalla normativa tempo per tempo applicabile.
Art. 11. Operazioni di switch
Non è possibili effettuare operazioni di switch volontario dal fondo interno alla gestione separata e viceversa.
Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) che consente di ottenere benefici fiscali a determinate condizioni, la Società potrebbe effettuare un ribilanciamento, tramite operazioni di switch, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno assicurativo. In conseguenza dell’eventuale ribilanciamento la garanzia di conservazione del capitale investito, potrebbe essere riproporzionata.
Se in corso di contratto la Società intende proporre ai contraenti la possibilità di effettuare operazioni di switch in nuovi fondi o gestioni separate istituiti successivamente, si impegna a consegnare preventivamente ai contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento dei nuovi fondi o gestioni separate, unitamente al relativo Regolamento di gestione.
Art. 12. Riscatto
Il Contraente, per la parte investita nel fondo interno e nella gestione separata, può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto.
L’esercizio del diritto di riscatto avviene mediante richiesta scritta da formulare presso la rete di vendita della Società o inviare a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Riscatto totale
Il valore di riscatto totale si ottiene sommando il:
▪ controvalore delle quote del fondo interno assegnate al contratto, calcolato alla data di riferimento definita all’art. 6, e il
▪ capitale maturato nella gestione separata al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto
(corredata della documentazione di cui al successivo art. 18 delle presenti Condizioni di assicurazione), senza alcuna rivalutazione pro rata temporis tra il suddetto 1° gennaio e la data di richiesta del riscatto,
e diminuendo l’importo così ottenuto di un costo di fisso pari a 50 euro. Il riscatto totale comporta la risoluzione anticipata del contratto.
Riscatto parziale
Il Contraente può esercitare il riscatto parziale con le modalità suddette, specificando l’ammontare del capitale che intende riscattare. In caso di riscatto parziale è previsto il disinvestimento proporzionale del capitale dal fondo interno collegato al contratto e del capitale investito nella gestione separata.
Il valore di riscatto parziale si ottiene con le stesse modalità del riscatto totale, a condizione che:
− l’importo lordo riscattato non risulti inferiore a 500,00 euro;
− il controvalore residuo investito nel fondo interno collegato al contratto non sia inferiore a 3.000,00 euro. A seguito di ogni riscatto parziale, il contratto resta in vigore per il capitale maturato residuo.
Art. 13. Conclusione del contratto - Entrata in vigore del contratto
Il contratto può essere stipulato presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione. La stipulazione avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di proposta da parte del Contraente, nonché dell’Assicurato se persona diversa.
Il contratto si intende concluso – sempreché la Società accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall’Assicurato se persona diversa – dalle ore 24 della:
◼ data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato alla Società); oppure
◼ data di ricevimento da parte della Società della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio.
A conferma della conclusione del contratto, la Società invierà al Contraente la polizza assieme alla lettera di conferma di investimento del premio.
Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza decorrono le coperture assicurative previste dal contratto. Per la parte investita nel fondo interno, la maggiorazione caso morte decorre trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza. Per la parte destinata alla copertura caso morte, il decesso dell’Assicurato è coperto salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’art. 2, sempreché il decesso avvenga durante il periodo di copertura.
Qualora la Società non accetti la proposta sottoscritta dal Contraente, essa restituirà il premio pagato entro 30 giorni dalla data di incasso del premio mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella proposta.
Art. 14. Revoca della proposta
La proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta alla Società contenente gli elementi identificativi della proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. – Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Art. 15. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto.
Per l’esercizio del recesso dal contratto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Largo Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l’effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente:
▪ per la parte investita nel fondo interno, il controvalore delle quote attribuite al contratto, aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo; (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente il premio versato nel fondo interno, pari al premio investito aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo;
▪ per la parte investita nella gestione separata, il premio versato nella gestione separata.
Art. 16. Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente in ragione della specifica finalità del prodotto non può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, che diviene parte integrante del contratto.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto nonché di recesso richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art. 17. Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’art. 1921 del codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):
▪ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
▪ dopo la morte del Contraente;
▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 18. Pagamenti della Società
Per i pagamenti effettuati dalla Società dovranno preventivamente pervenire alla Società stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’intermediario che ha in gestione il contratto o comunque presso un qualsiasi intermediario della Società, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
La documentazione da consegnare è la seguente:
a) in caso di riscatto, totale o parziale:
▪ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità riportante firma visibile. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
b) in caso di decesso dell’Assicurato:
▪ certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
▪ richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dal rappresentante legale pro tempore, se uno dei Beneficiari non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
▪ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato.
Qualora la designazione dei Beneficiari in polizza sia generica (ad esempio “gli eredi testamentari in parti uguali” oppure “gli eredi legittimi in parti uguali”) e l’eventuale testamento non abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i Beneficiari indicati in polizza in modo generico, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.
Qualora l’eventuale testamento abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i nuovi Beneficiari della polizza, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.
Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, l’atto di notorietà in originale o in copia autenticata redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale.
Qualora il Contraente (in caso di riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto:
▪ entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione su indicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di riscatto, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.
Art. 19. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20. Prestito
La Società non prevede la concessione di prestiti sul presente contratto.
Art. 21. Tasse e imposte
Xxxxx e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 22. Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art. 23. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del codice civile le somme dovute dalla Società, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile).
Art. 24. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Regolamento del fondo interno Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
1 - Istituzione e denominazione del fondo
La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il seguente portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato Allianz Prospettiva Italia.
Il fondo interno costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.
Il valore del patrimonio del fondo interno non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
2 - Caratteristiche e scopo del fondo
Il fondo interno è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.
Scopo del fondo interno Allianz Prospettiva Italia Risparmio è di realizzare l’incremento di valore delle quote senza vincoli sulla composizione degli investimenti (comparto azionario/ obbligazionario).
Il fondo interno Allianz Prospettiva Italia rispetta la normativa in materia di piani di risparmio a lungo termine (PIR): almeno il 70% degli attivi del fondo interno sono costituiti da strumenti finanziari, anche non negoziati, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti in Italia o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione in Italia, e almeno il 30% della predetta quota del 70% è investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. È in ogni caso vietato investire più del 10% del totale degli attivi del fondo interno in strumenti finanziari di uno stesso emittente o emessi da un'altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.
La valuta di denominazione del fondo interno è l’euro.
3 - Profilo di rischio del fondo interno
I rischi connessi al fondo interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.
Il profilo di rischio a cui è esposto il fondo è:
Profilo di rischio
Fondo interno
Allianz Prospettiva Italia Alto
4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo
La costituzione delle quote del fondo interno viene effettuata settimanalmente dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti con le assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso fondo interno. La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro costituzione.
La cancellazione delle quote del fondo interno viene effettuata settimanalmente dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente alle assicurazioni sulla vita le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.
La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse, quale rilevato il giorno della loro cancellazione.
5 - Criteri degli investimenti
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono selezionati dalla Società, nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, secondo i criteri di seguito indicati.
Per il fondo interno Allianz Prospettiva Italia gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo sono investiti:
▪ in misura almeno prevalente in quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, così come successivamente modificata ed integrata) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
▪ in misura non prevalente in valori mobiliari ed altre attività finanziarie oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.
In ogni caso gli attivi del fondo interno, denominati principalmente in euro, sono investiti secondo la seguente ripartizione:
Fondo interno | Monetario (esclusi OICR monetari) Minimo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxx (compresi OICR monetari e obbligazionari) Minimo Xxxxxxx | Xxxxxxxxx (compresi OICR azionari) Minimo Massimo |
Allianz Prospettiva Italia 0% 20% 0% 100% 0% 100%
Il fondo interno Allianz Prospettiva Italia è un fondo flessibile che non ha vincoli sulla composizione degli investimenti (comparto azionario/obbligazionario). Il fondo è caratterizzato da una gestione attiva, finalizzata a trarre beneficio sia dalle capacità gestorie di Allianz sia dal momentum associato ai singoli OICR in cui il fondo investe. Il fondo interno Allianz Prospettiva Italia rispetta la normativa in materia di piani di risparmio a lungo termine (PIR), secondo quanto indicato al precedente punto 2 del presente Regolamento.
In ogni caso il Contraente ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni sul fondo interno.
Per le disponibilità del fondo interno investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), questi ultimi potranno essere selezionati anche tra quelli gestiti da società di gestione del risparmio del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.
È previsto l’investimento delle disponibilità del fondo in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.
Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. L’impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio del fondo interno.
6 - Gestione del fondo interno
La gestione del fondo interno prevede, fra le altre, un’attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione settimanale del patrimonio netto di quest’ultimo e la pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote in cui il fondo interno è ripartito.
La gestione del fondo interno potrà essere delegata a società specializzate nella gestione del risparmio, anche del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale deve essere ricondotta l’esclusiva responsabilità della gestione stessa.
7 - Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
Per il fondo interno Allianz Prospettiva Italia, in relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa del fondo, stimata attorno a:
Fondo interno Volatilità media annua attesa
Allianz Prospettiva Italia 10% - 25%
8 – Valore unitario delle quote
Il valore unitario delle quote del fondo interno viene determinato settimanalmente dalla Società (il giovedì di ogni settimana). Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo rilevato il giorno precedente la data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, allo stesso giorno, il fondo interno.
Il patrimonio netto del fondo interno viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.
Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) – al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.
Le attività non quotate saranno valutate al prezzo di scambio rilevato dai circuiti telematici internazionali o, qualora mancante o non significativo, al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell’emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato.
Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.
Gli interessi e i dividendi generati dalle attività di pertinenza del fondo interno sono reinvestiti nel fondo stesso (fondo ad accumulazione dei proventi).
I crediti di imposta sono attribuiti al fondo interno al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso.
Le commissioni di gestione retrocesse dai gestori di OICR nei quali il fondo interno abbia effettuato investimenti: ▪ sono trattenute dalla Società, se l’investimento in OICR è posto a copertura delle riserve tecniche costituite per i contratti sottoscritti prima del 1° settembre 2005; ▪ sono riconosciute al fondo stesso, se l’investimento in OICR è posto a copertura delle riserve tecniche costituite per i contratti sottoscritti dal 1° settembre 2005.
Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx. Se il giovedì cade in un giorno festivo, il valore unitario delle quote assegnato a tale data sarà quello determinato dalla Società il primo giorno lavorativo successivo.
Alla data di costituzione del fondo interno, il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro.
9 – Spese a carico del fondo interno
Le spese a carico del fondo interno, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:
▪ oneri inerenti l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo;
▪ spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo;
▪ spese di pubblicazione del valore unitario delle quote;
▪ compensi dovuti alla Società di Revisione per l’attività di cui al punto 13 del presente Regolamento;
▪ spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo;
▪ oneri fiscali di pertinenza del fondo.
10 – Commissione di gestione
È posta a carico del fondo interno una commissione di gestione, trattenuta settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale – su base annua indicata nella tabella sottostante – delle attività di pertinenza del fondo interno o della classe di quote del fondo interno – valorizzate a valori correnti di mercato – al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo interno, di cui al punto 9 del presente Regolamento.
Commissione di gestione
Fondo interno
Allianz Prospettiva Italia 1,80%
Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata anche sulla porzione di patrimonio del fondo interno investita in quote di OICR collegati, nella misura di seguito indicata:
▪ al 100% per il fondo interno Allianz Prospettiva Italia, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di “asset allocation” e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno. In particolare, la suddetta commissione di gestione è imputabile per 1/3 al servizio di “asset allocation” e per 2/3 a quello di gestione amministrativa dei contratti;
11 - Ulteriori spese a carico del fondo interno
Per le disponibilità del fondo interno investite in quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), ferma restando la commissione di gestione di cui al punto 10 del Regolamento trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l’attività di selezione delle attività di pertinenza del fondo, nonché per l’amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo medesimo, graveranno indirettamente sul fondo interno, oltre alle spese indicate al punto 9 del Regolamento, le spese di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.
Più precisamente, su ciascun Fondo Comune d’Investimento Mobiliare (OICR) gravano le spese di pubblicazione del valore delle relative quote, gli oneri d’intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali, le commissioni fisse di gestione nonché ogni eventuale ulteriore commissione.
Per il fondo interno Allianz Prospettiva Italia che investe in misura prevalente in quote di OICR, le commissioni di gestione applicate dagli OICR sottostanti (al netto di quanto retrocesso al fondo interno dall’OICR stesso) sono al massimo pari a 1,20% su base annua.
Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra, previa comunicazione ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto o di trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno collegato alla polizza assicurativa, senza l’applicazione di alcun onere.
Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti in quote di OICR collegati, non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) collegati.
In ogni caso l’eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.
12 - Fusione tra fondi interni
La Società, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale dei fondi, al fine di perseguire l’interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del fondo interno con altro fondo della Società avente sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento, senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa per i contraenti.
La fusione di fondi interni potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo sempre l’interesse dei contraenti.
13 - Revisione contabile
Ciascun fondo interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui all’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.
14 - Modifiche al Regolamento
La Società si riserva di modificare il Regolamento dei fondi interni a seguito di variazioni della legge e/o della normativa secondaria di attuazione (nonché di disposizioni impartite dalle Autorità di Vigilanza) oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione delle modifiche meno favorevoli per i contraenti se non consentite dalla predetta normativa, dandone pronta comunicazione ai contraenti delle assicurazioni le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo.
Regolamento della gestione separata Data ultimo aggiornamento: 31/12/2011
REGOLAMENTO VITARIV
Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:
a) la denominazione della gestione separata è VITARIV;
b) la valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro;
c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
All’interno del periodo di osservazione è prevista anche la determinazione di dodici tassi di rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino all’ultimo giorno del mese di calendario;
d) l’obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull’evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata.
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
In particolare:
i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
L’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.
L’area geografica di riferimento è prevalentemente l’Area Euro.
L’investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;
ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:
▪ OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
▪ Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.
Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;
iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;
e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela;
Regolamento della gestione separata
f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato;
h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di
osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all’interno del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico mese di calendario;
k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente;
l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l’interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
Glossario Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o meno con il Contraente, se quest’ultimo è una persona fisica. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Per il presente contratto l’Assicurato coincide sempre con il Contraente.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato. Può coincidere o meno con il Contraente stesso.
Capitale investito
Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Società di assicurazione. Eventuali riscatti parziali diminuiscono l’importo del capitale investito.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono sospese e quindi non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
Codice delle Assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione, contenute nel presente Fascicolo informativo.
Conflitto di interessi
Insieme delle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita dal contratto stesso (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contraente e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Il presente contratto non prevede il consolidamento dei rendimenti attribuiti allo stesso.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società. Può coincidere o meno con l’Assicurato (solo se è persona fisica) o con il Beneficiario.
Per il presente contratto il Contraente coincide sempre con l’Assicurato.
Contratto a prestazioni rivalutabili o con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata di attivi.
Contratto unit linked
Contratto di assicurazione sulla durata della vita umana le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dalla Società oppure al valore delle quote di OICR.
Controvalore delle quote
L’importo in euro ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote dei fondi interni per il numero delle quote attribuite al contratto ad una determinata data.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati, sulle rivalutazioni delle prestazioni o sul capitale da liquidare.
Decorrenza
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio.
Documento di polizza (o Polizza)
Documento che se sottoscritto dalla Società e dal Contraente attesta l’esistenza del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente rimborsate a seguito di riscatto parziale. L’Estratto conto annuale verrà dettagliato in modo distinto per la gestione separata e per ciascun fondo interno in cui è stato investito il premio.
Età computabile
Età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Età in anni interi
Età in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d’anno.
Fondo interno
Fondo d’investimento costituito all’interno della Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui è consentito l’investimento del premio, che viene convertito in quote (unit) del fondo stesso.
Gestione separata
Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Giorno di valorizzazione
Giorno in cui si calcola il valore unitario delle quote del fondo. La valorizzazione delle quote dei fondi interni sottostanti il presente contratto è settimanale.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
Lettera di conferma di investimento dei premi
Lettera con cui la Società comunica al Contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto (o di pagamento del premio), il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione delle quote).
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono compresi i Fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Premio
Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio investito
Premio, al netto dei caricamenti, investito nel fondo interno e nella gestione separata.
Prodotto
Allianz Prospettiva Italia Risparmio, caratterizzato dalla combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili (Xxxx X), un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked (Ramo III).
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota
Unità di misura del fondo interno. Rappresenta la “quota” parte in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno. Quando si sottoscrive un fondo interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi il medesimo valore unitario) ad un determinato prezzo.
Ramo
Un insieme omogeneo di rischi o operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo, e che include informazioni sull’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo ed altre caratteristiche relative al fondo.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto
Giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla data di decorrenza del contratto.
Riscatto
Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione totale o parziale del capitale maturato nella gestione separata VITARIV e del controvalore delle quote del fondo interno assegnate al contratto.
Rischio demografico
Rischio di un evento futuro ed incerto relativo alla vita dell’Assicurato al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente secondo la normativa vigente.
Scadenza
Il contratto è a vita intera e quindi la durata coincide con la vita dell’Assicurato. Società
Allianz S.p.A., società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita anche impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Switch
Non è possibili effettuare operazioni di switch volontario dal fondo interno alla gestione separata e viceversa.
Al fine di mantenere il prodotto, per l’intera durata contrattuale, conforme alla normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) che consente di ottenere benefici fiscali a determinate condizioni, la Società potrebbe effettuare un ribilanciamento, tramite operazioni di switch, dalla componente investita nella gestione separata a quella investita nel fondo interno assicurativo.
Tasso di interesse legale
Tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Tasso di interesse (o di rendimento) minimo garantito
Rendimento minimo finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.
Valore delle quote
Il valore unitario della quota di un fondo interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione
Fascicolo informativo
RV - Mod. 8022 - Ed. 01/18
Allianz Prospettiva Italia Risparmio
Piano di risparmio a lungo termine (PIR) costituito mediante contratto di assicurazione sulla vita Tariffa 88M 10
Anteriormente alla sottoscrizione della presente proposta è obbligatoria la consegna al Contraente del Documento contenente le informazioni chiave e del Fascicolo informativo composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento del fondo interno e del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta in versione fac-simile.
MODULO
DI PROPOSTA
Il premio unico versato, al netto dei costi, viene investito per l’80% in quote del fondo interno “PIR compliant” Allianz Prospettiva Italia e il restante 20%
nella gestione separata VITARIV.
☑ Gestione separata VITARIV: 20 %
☑ Fondo interno Allianz Prospettiva Italia: 80%
%
Nome gestione separata
%
Nome fondo interno “PIR compliant”
DESTINAZIONE DEL PREMIO VERSATO
(min. Euro 5.000,00 – max Euro 30.000,00) caricamento: 3,00% ☐
Spese di emissione Euro 0,00 altro (da inserire): %
Caricamenti gravanti sul premio unico
Euro
☑ Premio unico
PREMIO UNICO
A vita intera
DURATA ASSICURAZIONE
STATO ☐ ITALIA ☐ ESTERO (specificare)
PROV.
COMUNE DI CORRISPONDENZA
CAP
N.
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da residenza)
Il pagamento del premio unico viene effettuato tramite:
Bonifico bancario a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A., sul c/c IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, indicando nella causale del bonifico il numero della presente proposta. In assenza del numero di proposta, la polizza non potrà essere emessa;
Disposizione di bonifico (in caso di Contraente titolare di conto corrente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.): il Contraente autorizza Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ad addebitare l’importo del premio unico sopra indicato sul proprio conto corrente aperto presso Allianz Bank Financial Advisors
S.p.A. per l’effettuazione del bonifico a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A...
PREFISSO CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE
IBAN
INTESTATARIO C/C
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
La valuta riconosciuta dalla Società al mezzo di pagamento utilizzato coincide con il giorno in cui la somma corrisposta viene accreditata sul conto corrente della Società. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
Autorizzo
MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Allianz Prospettiva Italia Risparmio
CONTRAENTE (Persona Fisica) | ||||
COGNOME E NOME | CODICE FISCALE (sempre richiesto) | |||
/ / M F | ||||
DATA DI NASCITA SESSO 1 | COMUNE DI NASCITA | PROV. STATO DI NASCITA | ||
INDIRIZZO DI RESIDENZA2 | N. | CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. |
| / / | |||
STATO DI RESIDENZA | TIPO DOCUMENTO 3 | N. DOCUMENTO RILASCIATO DA | IN DATA |
L’assicurato coincide con Il Contraente.
ASSICURATO
SOGGETTO MUNITO DEI POTERI DI FIRMA (in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno)4 | ||
Persona fisica n. 1 | Persona fisica n. 2 (in caso di firme congiunte) | |
COGNOME E NOME | CODICE FISCALE |
COGNOME E NOME CODICE FISCALE |
TIPO DOCUMENTO 3 | N. DOCUMENTO |
TIPO DOCUMENTO 3 N. DOCUMENTO |
| / / | / / |
RILASCIATO DA | IN DATA | RILASCIATO DA IN DATA |
| | | | | | | A | | | | | | | | | | | | A | | A | | A | | A | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO
In caso di decesso dell’Assicurato (caso morte) scegliere tra i beneficiari richiamati in legenda5 e riportare la lettera corrispondente nel seguente spazio:
Nel caso in cui nessuno dei Beneficiari richiamati in legenda corrisponda alle esigenze del Contraente nonché nel caso di vincolo o di beneficio accettato riportare di seguito i dati:
1° Beneficiario % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/PARTITA IVA DATA DI NASCITA
SESSO M F COMUNE DI NASCITA
☐ E’ una persona politicamente esposta 6 Indicare la Relazione Beneficiario - Contraente riportando
☐ NON è una persona politicamente esposta il codice indicato in legenda nella tabella A nel seguente spazio
Altro (da indicare)
(per beneficiario Persona giuridica, indicare “SI” se è PEP almeno un titolare effettivo)
Se SI, indicare:
Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
Se più d’uno, utilizzare l’apposito modulo
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (riportare il Codice relazione con PEP indicato in legenda nella tabella B nel seguente spazio):
Codice tipologia PEP (riportare il Codice tipologia PEP indicato in legenda nella C nel seguente spazio ):
2° Beneficiario % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/PARTITA IVA DATA DI NASCITA
SESSO M F COMUNE DI NASCITA
☐ E’ una persona politicamente esposta 6 Indicare la Relazione Beneficiario - Contraente riportando
☐ NON è una persona politicamente esposta il codice indicato in legenda nella tabella A nel seguente spazio
Altro (da indicare)
(per beneficiario Persona giuridica, indicare “SI” se è PEP almeno un titolare effettivo)
Se SI, indicare:
Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
Se più d’uno, utilizzare l’apposito modulo
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (riportare il Codice relazione con PEP indicato in legenda nella tabella B nel seguente spazio):
Codice tipologia PEP (riportare il Codice tipologia PEP indicato in legenda nella C nel seguente spazio ):
3° Beneficiario % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/PARTITA IVA DATA DI NASCITA
SESSO M F COMUNE DI NASCITA
☐ E’ una persona politicamente esposta 6 Indicare la Relazione Beneficiario - Contraente riportando
☐ NON è una persona politicamente esposta il codice indicato in legenda nella tabella A nel seguente spazio
Altro (da indicare)
(per beneficiario Persona giuridica, indicare “SI” se è PEP almeno un titolare effettivo)
Se SI, indicare:
Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
Se più d’uno, utilizzare l’apposito modulo
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche (riportare il Codice relazione con PEP indicato in legenda nella tabella B nel seguente spazio):
Codice tipologia PEP (riportare il Codice tipologia PEP indicato in legenda nella tabella C nel seguente spazio ):
Riportare l’indicazione della percentuale per ciascuna designazione beneficiaria fino al raggiungimento del 100%.
Si definisce Xxxxxxxx Effettivo la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali , in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
ADEGUATEZZA DELL’ASSICURAZIONE
In considerazione delle risposte fornite dal Contraente a fronte delle domande del Questionario, identificato dal numero della presente proposta, si
prende atto che il sottoscritto Intermediario ritiene la proposta adeguata alle specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali del Contraente stesso.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
In considerazione delle informazioni raccolte dall’Intermediario e riportate nel Questionario, identificato dal numero della presente proposta, si prende
atto che il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali. MOTIVAZIONI
☐ La tipologia del prodotto selezionato non è compatibile con la categoria professionale ☐ Il grado di rischio del prodotto selezionato non corrisponde alla tolleranza al rischio indicata dal Contraente alla domanda 1 del Questionario. Indicata dal Contraente alla domanda 5 del Questionario.
☐ La tipologia del prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di protezione ☐ L’orizzonte temporale del prodotto selezionato non corrisponde all’orizzonte espresse dal Contraente alla domanda 2 del Questionario. temporale indicato dal Contraente alla domanda 6 del Questionario.
☐ La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture ☐ La disponibilità finanziaria indicata dal Contraente alla domanda 7 del Questionario assicurative relative all’area di bisogno che, secondo quanto espresso dal non risulta compatibile con il prodotto selezionato.
Contraente alla domanda 3 del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta. ☐ Le caratteristiche di rischiosità del prodotto selezionato non risultano compatibili
☐ Il prodotto selezionato non rientra tra le coperture assicurative relative all’area
di bisogno indicata dal Contraente alla domanda 4 del Questionario.
con il grado di conoscenza degli strumenti finanziari ed il livello di esperienza in
materia di investimenti espressi dal Contraente alla domanda 8 del Questionario.
Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze
assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell’esito dell’attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere, in tutto o in parte, alle domande del Questionario, identificato dal numero della presente proposta,
nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza della proposta rispetto alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali:
− il Contraente non ha fornito in tutto o in parte le risposte alle domande del Questionario e l’Intermediario assicurativo non è in possesso di altre informazioni per poter effettuare una corretta profilazione di adeguatezza del Contraente.
Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell’esito dell’attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto Contraente
− dichiara che è stato consegnato a sue mani il Documento contenente le informazioni chiave del prodotto Allianz Prospettiva Italia Risparmio e di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti del documento;
− dichiara di aver potuto prendere visione per un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, del Documento contenente le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione d’investimento offerta dal prodotto e selezionata ai fini dell'investimento;
− dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo informativo del prodotto Allianz Prospettiva Italia Risparmio Mod. 8022 Edizione gennaio2018, composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento del fondo interno e del Regolamento della gestione separata, Glossario e Proposta in versione fac-simile;
− dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del Fascicolo informativo;
− dichiara di accettare la modalità di comunicazione a distanza come alternativa alla spedizione postale tradizionale. Questo può succedere, ad esempio, per gli allegati degli estratti conto contenenti l’aggiornamento dei dati periodici di rischio-rendimento del fondo interno collegato al contratto;
− dichiara che il presente Xxxxxx di proposta non contiene cancellature e dichiara inoltre di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione dello stesso;
− dichiara che le informazioni indicate nel presente Xxxxxx di proposta sono veritiere ed esatte; dichiara altresì di non aver taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza nella compilazione del presente Modulo di proposta, assumendosene ogni responsabilità; si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con la presente proposta;
− dichiara che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo;
− dichiara che lo stato di PEP (Persona Esposta Politicamente) del beneficiario e la propria relazione con il beneficiario stesso corrispondono a quanto indicato nella sezione “Beneficiari in caso di decesso” della presente proposta;
− dichiara di essere stato informato che tutte le informazioni fornite sono state rilasciate sotto la propria responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, la Società non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà ad estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella sezione “Mezzi di pagamento del premio”.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’art. 1 “Prestazioni assicurative” per la parte statuente il periodo di carenza delle Condizioni di assicurazione.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
LUOGO E DATA
Il sottoscritto Contraente:
− dichiara che al momento della sottoscrizione del presente Proposta risulta essere fiscalmente residente in Italia;
− dichiara che sottoscrive la presente Proposta al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa commerciale;
− dichiara che al momento della sottoscrizione del presente Proposta non risulta essere già intestatario di un altro piano di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
AUTOCERTIFICAZIONE PIR (ai sensi dell’articolo 1 commi da 100 a 114, legge n.232 del 11/12/16)
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
LUOGO E DATA
I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) – riportata nell’allegato “Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza” delle Condizioni contrattuali – consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell’informativa suddetta.
PRIVACY
ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
Il sottoscritto Contraente attesta di aver ricevuto da cod. le informazioni richieste dagli articoli 85 e seguenti del Regolamento Consob 16190/07, riportate nel relativo allegato delle Condizioni di assicurazione, nonché quelle derivanti dalla normativa applicabile anche in materia di prodotti finanziari illiquidi. Inoltre il sottoscritto Contraente attesta anche di aver ricevuto dallo stesso una copia del documento “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti” conforme al modello 7A del Regolamento Isvap 5/2006 e una copia del documento “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta” conforme al modello 7B del Regolamento Isvap 5/2006.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
Io sottoscritto cod.
attesto che l’identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente proposta sono state effettuate in mia presenza, ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti.
LUOGO E DATA
FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO e FACOLTÀ DI RIPENSAMENTO
Conclusione del contratto
Con la sottoscrizione del presente documento il Contraente sottopone alla Società una proposta di assicurazione. Il contratto si intende concluso – sempreché la Società accetti la proposta sottoscritta dal Contraente – nel momento in cui la Società incassa il premio versato (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato alla Società) oppure riceva la proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale) qualora questa arrivi alla Società posteriormente alla data di incasso del premio. A conferma della conclusione del contratto, la Società invierà al Contraente la polizza assieme alla lettera di conferma di investimento del premio. Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza decorrono le coperture assicurative previste dal contratto. Per la parte investita nel fondo interno, la maggiorazione caso morte decorre trascorso almeno 1 anno dalla decorrenza, salvo il periodo di carenza indicato all’art. 1 delle Condizioni di assicurazione. Qualora la Società non accetti la proposta sottoscritta dal Contraente, essa restituirà il premio pagato entro 30 giorni dalla data di incasso del premio, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella sezione “Mezzi di pagamento del premio”.
Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Xxxxx Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Recesso dal contratto
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R a Allianz S.p.A. - Ufficio Vita, Largo Xxx Xxxxxx 1, 34123 Trieste, contenente gli elementi identificativi della proposta che si è perfezionata in contratto e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente:
▪ per la parte investita nel fondo interno, il controvalore delle quote del fondo interno aggiunti i caricamenti, al netto de (i) l’imposta di bollo; (ii) l’imposta sull’eventuale rendimento. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del premio in quote, la Società rimborsa al Contraente il premio versato nel fondo interno, pari al premio investito aggiunti i caricamenti, al netto dell’imposta di bollo;
▪ per la parte investita nella gestione separata, il premio versato nella gestione separata.
NOTE ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA
1 Sesso: M MASCHIO F FEMMINA
2 Requisiti anagrafici: La Società è autorizzata a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali contraenti che abbiano la propria residenza in Italia.
La sussistenza del requisito della residenza in Italia al momento della conclusione del contratto è elemento essenziale del contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio.
Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza).
Nei casi di cui ai precedenti commi, la Società procederà alla eventuale restituzione del solo controvalore economico delle quote al momento della liquidazione del contratto (secondo le modalità previste per il riscatto totale) che comunque non potrà essere superiore all’ammontare del premio con- ferito. In ogni caso la Società si riserva di trattenere l’eventuale somma da restituire fino alla concorrenza della somma ad essa dovuta a titolo di danno. È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
3 Tipo documento: 1 CARTA D’IDENTITÀ 2 PATENTE DI GUIDA 3 PASSAPORTO 4 PORTO D’ARMI
4 Nel caso in cui Il Contraente sia una Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno del Contraente Persona Fisica, compilare la sezione con i dati del Soggetto munito dei poteri di firma. In tal caso allegare la documentazione comprovante il potere di sottoscrivere la presente proposta in nome e per conto del Contraente.
5 Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato
A Il Contraente B Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
D I figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti
E I genitori dell'Assicurato in parti uguali con diritto di accrescimento al superstite o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali G Il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
I Altro beneficiario non codificato (persona fisica)
J Designazione contenuta in busta sigillata depositata presso la Società. Resta espressamente stabilito che tale designazione di beneficio è accettata dalla Società all'esplicita condizione che non contempli per essa nessuno speciale impegno, all'infuori di quello costituito dal puro e semplice paga- mento della prestazione alla persona o alle persone indicate nella busta medesima, con le norme ed entro i limiti delle condizioni di assicurazione.
L Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali P Altro beneficiario non codificato (persona giuridica)
6 Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitana e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
2) Per familiari di persone politicamente esposte s’intendono: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Tabella A - Relazione tra Beneficiario – Contraente CODICE DESCRIZIONE
01 Madre/padre
02 Xxxxxx/moglie
03 Legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili 04 Fratello/sorella
05 Figlio/a
06 Nonno/a
07 Zio/a
08 Genero/nuora
09 Cognato/cognata
10 Suocero/suocera
11 Nipote (di nonno/a)
12 Nipote (di zio/a)
13 Cugino/a
14 Fidanzato/a
15 Amico/a
16 Rapporti aziendali
17 Rapporti professionali
18 Altro - da indicare in Proposta (esempi da analisi risposte pervenute su Altro: beneficienza, persona di fiducia, figlio della compagna, conoscente da tempo, padrino di battesimo ,vicino di casa….)
Tabella B) Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche CODICE DESCRIZIONE
01 Soggetto stesso
02 Genitore di
03 Coniuge di
04 Xxxxxxxx legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con 05 Figlio/a di
06 Coniuge di figlio/a di
07 Xxxxxxxx legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di 08 Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09 Xxxxxxxx che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un 'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di
Tabella C) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno):
CODICE DESCRIZIONE
01 Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02 Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero 03 Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04 Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero 05 Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero 06 Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07 Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08 Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero 09 Presidente di Regione o carica analoga in stato estero
10 Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11 Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12 Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13 Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14 Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15 Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16 Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17 Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero
18 Magistrato della Corte di Xxxxx o carica analoga in stato estero
19 Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20 Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21 Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22 Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23 Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24 Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25 Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26 Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
27 Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
A l l i anz S . p. A. - Sede le gale Largo Xxx I rne r i 1 , 34123 Trie ste - Te l . + 00 000 0000 . 111 - Fax + 00 000 0000 . 311 a l l ianz. spa@ pec. al l ianz. i t - CF, P. IVA, Re g. impre se Trie ste n. 050326309 63 - Cap. sociale euro 403 . 000 . 000 , 00 i . v . I scritta A l bo imprese d i assicurazione n. 1 . 00152 - Capogruppo de l gruppo assicurativo A l l ianz , i scritto a l l ’ Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 06
RV - Mod. 8023 - Ed. 01/18
Privacy Data ultimo aggiornamento: 04/10/2017
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1.
La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi 2
I dati forniti da Lei stesso o da altri xxxxxxxx0 sono utilizzati da Allianz S.p.A., da società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
▪ dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; in relazione ai servizi previsti nel caso di impianto satellitare installato sul Suo veicolo, devono essere trattati anche i dati rilevati dall’impianto stesso quali: geolocalizzazione, velocità e superamento di soglie reimpostate, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni, videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
▪ ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione.
Per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l’erogazione dei servizi ad essa strumentali (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic–Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all’alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz.
Inoltre, qualora aderisca al servizio, tratteremo i dati biometrici da Lei forniti attraverso l’apposizione della firma elettronica (per tali intendendosi i dati relativi alle modalità di esecuzione della firma medesima: posizione, velocità, accelerazione e pressione) al fine di accertare e provare la Sua sottoscrizione e le transazioni da Lei effettuate. Nel caso in cui Xxx non intendesse aderire al suddetto servizio, la sua firma verrà raccolta in modo tradizionale su supporto cartaceo.
Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili4” ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all’erogazione degli stessi, come ad esempio nel caso di perizie mediche ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o dell’“incaricato” del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, installatori dell’impianto satellitare, installatori del sistema Video Event Data Recorder (V.E.D.R.), centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società specializzate nel risanamento post-sinistro; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione economico-commerciale anche per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
Per tali finalità, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche la trasmissione e l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, X.xx Xxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx, numero verde: 000000000, fax: 027216.9145, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2 La finalità assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc.
4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Privacy
La informiamo inoltre in particolare che, per i prodotti con impianto satellitare o in presenza di Video Event Data Recorder (V.E.D.R.), i dati sul monitoraggio del veicolo rilevati e conservati in memoria dal dispositivo satellitare sono utilizzati da Allianz S.p.A., che sotto questo aspetto opera come titolare autonomo, per trattamenti connessi all’attività assicurativa ed in particolare per la gestione dei sinistri, per il riconoscimento di eventuali riduzioni di premio legate allo stile di guida e la predisposizione di idonee tariffe. Di seguito i dati verso i quali Allianz S.p.A. ha accesso e che utilizza:
▪ i percorsi del veicolo, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
▪ la geolocalizzazione del veicolo in caso di furto totale o rapina;
▪ la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni del veicolo;
▪ velocità ed eccessi di velocità rispetto a limiti;
▪ videoregistrazioni (filmati) in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
▪ report relativo ad un evento.
Inoltre, in caso di sinistro oppure di impatto riscontrato dal dispositivo satellitare o dal sistema V.E.D.R., Allianz S.p.A. ha diritto di conoscere e di entrare in possesso di tutti i dati in tal senso registrati al momento dell’evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive al momento (= ora) del rilievo, o a quello contenuto nella relativa denuncia, o richiesta danni.
Per i casi di furto, rapina o sinistro collegato ad eventi atmosferici, Allianz S.p.A. può conoscere la geolocalizzazione in ordine alle percorrenze del veicolo dalle 48 ore precedenti l’ultima trasmissione dati antecedente l’evento.
Le segnaliamo in particolare che i dati rilevati dal dispositivo satellitare sono inviati a:
▪ AWP Service Italia S.c.a.r.l. con sede legale e operativa in Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, che gestisce la centrale operativa assistenza.
La informiamo inoltre che i dati rilevati dal dispositivo satellitare devono essere trattati anche da:
▪ Meta System S.p.A. con sede in xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx, società produttrice l’impianto satellitare ai fini della fornitura, dell’installazione dello stesso impianto e della trasmissione informatica dei dati;
▪ AWP P&C SA, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale e sede operativa in Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, che presta i servizi di assistenza;
▪ AWP Contact Center Italia S.R.L. con sede legale in Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx e sede operativa in Xxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxx X - 00000 Xxxxxxxx (Xxxxx), che presta il servizio di call center informazioni.
▪ OctoTelematics S.p.A., con sede in xxx X. Xxxxxx 00 - 00000 Xxxx, società produttrice del sistema V.E.D.R. ai fini della fornitura, dell’installazione dello stesso sistema, della trasmissione informatica e della gestione dei dati;
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte.
Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, come prevede ad esempio la normativa antiriciclaggio. Il trattamento dei dati raccolti per adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo sarà svolto unicamente per le predette finalità.
Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS ed MMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
In considerazione della suddetta complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità suddette.
La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni da Lei poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento5.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, X.xx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, numero verde: 000000000, fax: 027216.9145, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).
5 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo
MODULO INFORMATIVO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI MULTIRAMO
ALLEGATO N. 7A
Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente copia della presente comunicazione informativa
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO (RELATIVI AI PRODOTTI ASSICURATIVI DIVERSI DAL RAMO III E V) CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
ALLEGATO N. 7B
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (PER PRODOTTI DIVERSI DA RAMO III E V)
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
a) Il Consulente Finanziario che entra in contatto con il cliente è un addetto all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto alla sezione E del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);
b) il cognome e il nome del Consulente Finanziario, nonché il numero e la data di iscrizione nel RUI, sono riportati nell’attestazione in fondo al modulo che viene consegnata al contraente unitamente al presente documento;
c) l’indirizzo delle eventuali sedi operative, nonché
d) il recapito telefonico e gli eventuali indirizzi internet e di posta elettronica sono disponibili contattando il Call Center Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. al Numero Verde 000.00.00.00, nonché consultando il sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
e) la Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti è: Allianz S.p.A.
f) la Denominazione sociale, la sede legale e il numero di iscrizione nel registro dell’Intermediario per il quale il Consulente Finanziario svolge l’attività sono:
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Sede legale Xxxxxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Numero di iscrizione al RUI: D000073869;
g) l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Si informa che:
a) Il soggetto abilitato all’intermediazione non detiene partecipazioni, dirette o indirette, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione.
b) Rapporti di gruppo: Allianz S.p.A. è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa per il quale il Consulente Finanziario opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
- l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, il soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, ha precisato le richieste e le esigenze del contraente. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto;
- l’intermediario rispetta le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
Si informa che:
a) E' stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000,00-= (quindicimila/00.=);
b) l’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) Xxxxx restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di presentare reclamo per iscritto al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o alla impresa di assicurazione.
Per quanto riguarda Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., il reclamo va inoltrato per iscritto a: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – Uffici Reclami
Xxxxxxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
oppure consegnati presso le filiali della Banca
ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata. xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Se il contraente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo da parte di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
• per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, nonché per i reclami concernenti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
• per i reclami relativi all'intermediazione di un contratto assicurativo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alla modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per quanto riguarda Allianz S.p.A., il reclamo va inoltrato per iscritto o a mezzo fax a:
Allianz S.p.A. – Pronto Allianz - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Numero Fax: 00.0000.0000
oppure tramite telefonata al Numero Verde: 800.68.68.68 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx;
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
IVASS Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) tel. 800 – 486661 – Fax 06 - 00000000
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART.85 DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N.16190 DEL 29.10.2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (PER PRODOTTI DI RAMO III E V)
a) la Denominazione, la sede legale e il numero di iscrizione nel registro dell’intermediario per il quale è svolta l’attività sono:
Allianz Bank Financial Advisors X.x.X
Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Numero di iscrizione al RUI: D000073869
Call Center, Numero Verde: 000.00.00.00 Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
b) Gli estremi identificativi e di iscrizione del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS xxx.xxxxx.xx.
c) Qualora la sottoscrizione della proposta di contratto avvenga in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi emette, propone o colloca il prodotto finanziario/assicurativo ai sensi dell’art. 1, lettera w-bis) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, emesso dall’Impresa di assicurazione, l’efficacia del contratto, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell’art. 30, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è sospesa per la durata di sette giorni dalla data della sottoscrizione da parte del contraente. Entro detto termine il contraente ha la facoltà di comunicare per iscritto al consulente finanziario o al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa il proprio recesso, senza spese, oneri e corrispettivi.
La sospensiva non riguarda le operazioni successive alla prima sottoscrizione.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di presentare reclamo per iscritto al soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa o alla impresa di assicurazione.
Per quanto riguarda Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., il reclamo va inoltrato per iscritto a: Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. – Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxx 0 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
oppure consegnati presso le filiali della Banca
ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata. xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Se il contraente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nel termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo da parte di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi:
• per i reclami relativi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, nonché per i reclami concernenti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), per controversie in merito all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. e sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
• per i reclami relativi all'intermediazione di un contratto assicurativo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alla modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per quanto riguarda Allianz S.p.A., il reclamo va inoltrato per iscritto o a mezzo fax a:
Allianz S.p.A. – Pronto Allianz - Servizio Clienti Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Numero Fax: 00.0000.0000
oppure tramite telefonata al Numero Verde: 800.68.68.68 ovvero a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx;
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:
IVASS Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) tel. 800 – 486661 – Fax 06 - 00000000
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa.
d) Il soggetto abilitato all’intermediazione non detiene partecipazioni, dirette o indirette, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione.
e) Rapporti di gruppo: Allianz S.p.A. è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa per il quale il Consulente Finanziario opera;
f) Con riguardo ai prodotti finanziari assicurativi proposti:
- il soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa non è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenze fondate sull’obbligo di fornire un’analisi imparziale; il contraente ha diritto a richiedere l’elenco delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
- previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, il soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, ha precisato le richieste e le esigenze del contraente. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto;
- il soggetto abilitato all’intermediazione assicurativa rispetta le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.