COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX
(Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx)
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “IL XXXXXXXX XXXXXX”- XXX. XXXXXX - XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX.
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nella struttura comunale sita il Piazza Cerri – Loc. Belaso e denominata “Il Castello Magico”.
Comprende: la progettazione, pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative; la chiamata e l'ambientamento dei bambini (non l'iscrizione che avviene presso gli uffici comunali), la cura e l'igiene personale dei bambini, la distribuzione dei pasti, compresa la necessaria assistenza; il servizio di pulizia e sanificazione dei locali; manutenzione degli spazi esterni.
La struttura è autorizzata al funzionamento per una capienza di 35 posti.
Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive allo scopo di rendere l'attività dell’asilo nido conforme alla normativa vigente in materia.
L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati all’operatore economico l’appaltatore per tutta la durata dell’appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
Alla scadenza l’appaltatore è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le prestazioni oggetto dell'appalto comprendono:
PRESTAZIONI PRINCIPALI
1) Servizio educativo. gestione educativa integrata dell'asilo nido comunale. Dovrà essere garantito un numero di educatori/trici atto a definire il rapporto previsto dalle disposizioni regionali e necessario per la copertura di tutto l'orario di apertura della struttura suddivisi sulla base della frequenza dei bambini in tempo parziale (7.30-14.00) e tempo lungo (7.30- 16.30).
2) Servizio assistenza ai pasti. Il servizio di refezione è a carico del Comune; all’appaltatore è richiesto di provvedere allo sporzionamento e alla somministrazione dei pasti.
3) Servizio igiene e sanificazione: L’appaltatore dovrà essere in grado di fornire la sanificazione degli ambienti, comprensivo dell'approvvigionamento di detergenti, di prodotti ed attrezzature per la pulizia e sanificazione degli stessi e quant'altro serva al personale anche in termini di abbigliamento specifico (zoccoli, cuffie, divise, ecc...).
Il tutto al fine di assicurare decoro, perfetta pulizia ed igiene dell'ambiente e dei minori iscritti.
PRESTAZIONI SECONDARIE/AUSILIARIE (scorporabili integralmente subappaltabili)
4) Manutenzione spazi esterni: la manutenzione spazi esterni prevede la pulizia del giardino, il taglio dell'erba, la potatura degli alberi nei tempi richiesti dall'aggiudicataria per consentire l'utilizzo degli spazi esterni.
Sono ricompresi anche i giardini fuori della recinzione, nella parte antistante la struttura.
Possono essere richiesti anche piccoli lavori di manutenzione interni (sistemazione rubinetterie, cambio tapparelle, fornitura vetri, ecc...)
La struttura, di proprietà del Comune, viene consegnata per l'utilizzo da parte dell’appaltatore perfettamente funzionante, arredata ed idonea ad ospitare il numero di bambini previsto dal regolamento dell'asilo nido, approvato con delibera di C.C. n.23 del 31.3.2004.
L’elencazione che precede ha finalità esplicativa e non esaurisce gli oneri a carico dell’appaltatore, che comprendono ogni intervento necessario alla regolare, continuativa e soddisfacente gestione dei servizi affidati in appalto ed alla realizzazione del progetto pedagogico presentato in sede di gara, nonché ad assicurare la conformità delle attività svolte alla disciplina normativa e regolamentare vigente per le strutture educative del Comune di Santo Stefano di Magra, ivi inclusi gli interventi eventualmente richiesti dallo ius superveniens.
Il servizio dovrà essere svolto nell’osservanza del Regolamento comunale per l’asilo nido.
Art. 2 – IMPORTO DEL SERVIZIO
Il valore economico complessivo presunto dell’appalto è quantificato in € 759.265,00 (Euro settecentocinquanovemiladuecentosessantacinque/00) di cui € 1.515,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA (nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale), per l’intera durata prevista dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di 12 mesi.; L'importo a base di gara del presente appalto è di € 757.750,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri della sicurezza dovuti per rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.515,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, non soggetto a ribasso.
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune. L’importo sopra indicato è stato calcolato come di seguito:
€ 433,00 X 35 utenti part-time X 10 mesi di apertura per la durata dell’appalto.
Per un numero minimo di 5 utenti potrà essere attivato un servizio a tempo pieno con un costo di € 670,00 /bambino/mese, sempre nel numero massimo della capienza della struttura. Per un numero inferiore di 5 utenti potrà essere concordato tra le singole famiglie interessate e la ditta aggiudicataria un servizio integrativo al part time. In questo caso l’importo del servizio integrativo verrà versata direttamente dalla famiglia alla ditta, e la ditta stessa comunicherà al Comune i nomi degli utenti, il periodo e gli importi concordati.
Tutti i prezzi sono indicati al netto dell’IVA.
Il valore economico complessivo dell’appalto ed il prezzo a base d’asta come sopra quantificati hanno carattere presuntivo, ai fini della valutazione di interesse alla gestione da parte delle imprese e per la composizione della parte di offerta relativa al prezzo.
L’importo definitivo risulterà a seguito di aggiudicazione.
L’importo effettivo complessivo del servizio deriverà, a seguito di aggiudicazione, dal servizio
effettivamente svolto, verificato mensilmente in contraddittorio con il Responsabile del Servizio. Il prezzo come sopra stabilito è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese necessarie per rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L’appaltatore con tale corrispettivo s’intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.
I prezzi resteranno invariati per tutta la durata contrattuale, salvo rivalutazione annuale a partire dall’inizio del terzo anno di gestione del servizio ed in base all’indice ISTAT rilevato sul costo della vita e per le famiglie di operai, o fatta salva la dimostrazione di maggiori costi derivanti dal recepimento di adeguamenti del CCNL di riferimento del personale impiegato. Art. 2 bis – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO
L’importo presunto del contratto, ed in particolare le quantità indicate all’art. 2 sono da ritenersi puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell’offerta.
Il numero dei bambini ai quali il servizio si riferisce, e di conseguenza il numero delle ore impegnate, sono puramente indicativi e presunti e non costituiscono impegno per l’Amministrazione Comunale dal momento che essi saranno determinati in rapporto alle esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Requisiti:
Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari per poter partecipare alle gare bandite dalle Amministrazioni pubbliche, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti specifici:
- possesso di almeno due idonee referenze bancarie, in originale, con le quali gli istituti bancari dichiarano che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;
- realizzazione negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi di un fatturato minimo annuo, di importo almeno pari ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), di cui almeno € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) nel settore oggetto dell’appalto, oltre IVA come per legge.
- aver svolto nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara almeno un servizio all’anno analogo rispetto a quello oggetto di gara.
- possesso delle certificazioni del proprio sistema di gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, (qualità), UNI 11034:2003 e SA8000:2014
Criteri di aggiudicazione:
La valutazione dell’offerta si basa sulla parte tecnica e di una parte economica, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti elementi di valutazione, che saranno applicati congiuntamente al fine di formulare il giudizio complessivo sull’offerta:
Ponderazione qualità/prezzo Punteggio massimo Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
TOTALE 100
In particolare la valutazione dell'Offerta Tecnica si baserà sulla valutazione dei seguenti elementi: Progetto Pedagogico (punti 6);
Progetto educativo/organizzativo (punti 50);
Sistema per la gestione della qualità dei servizi (punti 4);
Progetto per la realizzazione di attività/servizi integrativi (punti 10);
ART. 4 - FINALITA' DEL SERVIZIO
L'Xxxxx Xxxx è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine da uno a tre anni e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
L'Xxxxx Xxxx integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo.
E' fondamentale, quindi, costruire un'alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di un progetto educativo.
Il Servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico- fisico, dell'autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
-integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio- culturale.
Il Servizio Xxxxx Xxxx può farsi promotore di iniziative che si rivolgono alle famiglie, agli enti ed alle strutture educative e formative al fine di ampliare l'offerta del servizio e l'azione sinergica sul territorio.
ART. 5 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
Il Comune, mette a disposizione l'immobile, gli impianti e le attrezzature di cui sopra, assume altresì a proprio carico i seguenti oneri:
- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, ad eccezione della piccola manutenzione (art. 1609 c.c.);
- la fornitura dei pasti e delle merende;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni che rimangono di proprietà comunale, ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità concordemente constatata;
- la sostituzione dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili all’l’appaltatore;
- i consumi per riscaldamento, per fornitura d'acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
- la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica.
ART. 6 - OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione, rispettando:
a) le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto dalle leggi regionali in materia;
b) quanto previsto dal Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
c) le disposizioni di cui al X.Xxx. 81/2008. L’appaltatore deve inoltre:
d) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore; nel caso di nuove assunzioni di personale per svolgere il servizio, dovrà dare priorità al personale già operante nell'asilo nido in base a precedenti contratti o rapporti di appalto, salvo giustificati motivi;
e) eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, in caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
f) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’amministrazione comunale e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
g) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;
h) assegnare un educatore di sostegno, previa valutazione con il Comune della necessità e del monte ore opportuno, nel
caso in cui venga iscritto presso l'Asilo nido un bambino diversamente abile, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in equipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino (i corrispettivi verranno definiti a parte);
i) curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili e dei giochi esterni; pulizia dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
l) utilizzare per tutte le attività di lavaggio, pulizia, igiene esclusivamente prodotti di natura ecologica, ossia a basso impatto ambientale (non devono contenere fosfati)
m) predisporre il piano di formazione annuale da esplicitare nel progetto con ore e tempi a disposizione.
Relativamente alle "riparazioni di piccola manutenzione" l’appaltatore deve:
a) effettuare le "riparazioni di piccola manutenzione" (secondo la definizione di cui all'art. 1609 del c.c.);
b) provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
c) avvalersi, per l'esecuzione degli eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.
Qualora l'appaltatore non adempia agli interventi di propria competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'appaltatore fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara l'appaltatore deve:
a) consegnare l'elenco del personale educativo, ausiliario e di coordinamento, specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio;
b) predisporre un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno scolastico l'Amministrazione Comunale, comunicando tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.
Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata dell’appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'appaltatore o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.
Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.
Non è comunque autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.
L'appaltatore è tenuto a sostituire il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.
Il personale proposto dall'appaltatore dovrà possedere i seguenti requisiti:
- per gli educatori almeno tre anni di esperienza professionale continuativa nel servizio in oggetto o in servizi socio educativi rivolti a minori per Enti pubblici.
In particolare, il personale educativo deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, in particolare avere idonee conoscenze sociopsicopedagogiche, atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini e favorire il loro sviluppo affettivo e cognitivo.
- per il personale addetto ai servizi ausiliari almeno due anni di esperienza professionale maturata nel servizio di che trattasi o in strutture socio assistenziali residenziali, o in scuole materne e/o similari.
L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze almeno un dirigente Responsabile Referente delle prestazioni del presente
appalto e avere la disponibilità di almeno un pedagogista con adeguato curriculum relativo alla predisposizione di servizi educativo-assistenziali nei nidi d'infanzia.
In particolare quest’ultimo svolge le seguenti attività:
a) elabora in gruppo, con la collaborazione del Coordinatore, il Progetto Educativo del Nido;
b) elabora, in gruppo, il Piano Annuale di Lavoro e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
c) predispone, insieme al coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
d) realizza le attività previste per l'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, in prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
e) cura l'alimentazione, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
f) propone le attrezzature ed il materiale didattico necessario;
g) stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
h) garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatrice-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione;
i) partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità;
l) documenta le attività svolte fornendone copia all’amministrazione comunale.
ART. 7 - ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4, sono a carico dell’appaltatore:
- il costo del personale;
- il costo per la fornitura di: materiali didattici, compresi quelli specifici per handicap, cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'ASL; materiali igienici e di pulizia locali; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.); vestiario per il personale.
Art. 8 – STRUTTURA, POSTI DISPONIBILI E ORARI DI SERVIZIO – FACOLTÀ DELL’A.C. ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
N.B. Il presente capitolato specifica i termini quantitativi minimi di funzionamento dei servizi in appalto; è rimessa alla progettualità dell’operatore economico affidatario, esplicitata nel progetto educativo/organizzativo presentato in sede di gara, la determinazione dell’orario giornaliero e settimanale di apertura dei servizi – nel rispetto dei limiti minimi fissati – senza oneri ulteriori a carico dell’A.C. o delle famiglie utenti del servizio.
L’appaltatore dovrà pianificare il funzionamento dell'Asilo nido tenendo conto dei sottonotati standard minimi:
Il calendario di servizio dovrà prevedere l’inizio delle attività non oltre il primo giorno non festivo del mese di settembre con chiusura non anteriore all’ultimo giorno non festivo del mese di giugno. L’orario di apertura dovrà prevedere almeno l’ingresso dei bambini in orario flessibile dalle ore 7,30 alle 9,00 e l’uscita in orario flessibile dalle ore 13.30 alle ore 14.00 e dalle ore 15.30 alle 16.30 dal Lunedì al Venerdì. Il servizio comprende la collaborazione con l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Santo Stefano di Magra relativamente all’attività di somministrazione dei pasti (colazione, spuntino, pranzo e merenda), compresa la preparazione degli spazi (apparecchiatura e sparecchiatura), coordinandosi con la stessa per quanto concerne orari, tempi e modalità di somministrazione.
L’A.C. promuove l’attivazione di relazioni di collaborazione, integrazione e scambio con le Scuole del territorio e le famiglie e pertanto il contratto di appalto obbliga l’appaltatore ad integrare l’offerta dei servizi disciplinati dal presente capitolato con una propria programmazione ed organizzazione di servizi/attività, previsti dalla normativa regionale o innovativi, aperti a tutti i bambini ed alle famiglie, con modalità organizzative idonee a favorire positivi scambi di esperienze tra i servizi gestiti in appalto, le Scuole e il territorio in coerenza con il loro progetto pedagogico.
Art. 9 – LOCALI ED ATTREZZATURE
L'immobile, l'arredamento, l’impiantistica e l'attrezzatura, indicate in apposito inventario, sono conferite all’appaltatore in comodato d'uso gratuito per l'espletamento dei servizi oggetto dell’appalto.
Riconsegna dei locali e delle a attrezzature
1. In ogni caso in cui viene a cessare il contratto di appalto, salvo l'obbligo di comunicazione nei termini stabiliti, entro il termine di scadenza dello stesso, deve avvenire l'atto di riconsegna all’A.C. dell'immobile.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nell'inventario. A parte sono da a considerare i beni aggiunti dall’appaltatore nel corso della gestione, che potranno essere asportati dallo stesso.
3. Le eventuali migliorie o aggiunte apportate ai locali o alla struttura a spese dell’appaltatore non saranno in alcun modo rimborsate o compensate.
4. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente capitolato, ogni danno accertato comporta per l’appaltatore l'obbligo del risarcimento del danno.
ART 10 -FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Il servizio ordinario funzionerà da settembre a giugno, con attivazione - obbligatoria nel caso in cui
pervengano almeno 12 richieste di iscrizione - del centro estivo nel mese di luglio e sospensione nel mese di agosto di ciascun anno.
Le attività educative inizieranno a partire dal primo giorno feriale di settembre di ogni anno e si concluderanno con l’ultimo giorno feriale del mese di luglio dell’anno successivo. Il calendario sarà predisposto annualmente dall’affidatario in accordo con il Responsabile Comunale del Servizio.
La ditta appaltatrice si impegna ad utilizzare personale professionalmente qualificato, in possesso di titolo di studio idoneo allo specifico servizio ai sensi della normativa vigente in materia e munito delle necessarie certificazioni sanitarie; rendendosi disponibile in ogni momento ad attività di controllo da parte del Responsabile Comunale del Servizio.
Art. 11 – PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE. OBBLIGHI DELLA DITTA.
Il personale addetto ai servizi dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga dall’appaltatore ed inquadrato in base alle seguenti mansioni:
-Coordinatore pedagogico dei servizi;
-Educatore di nido;
-Operatore/ausiliario;
e possedere i titoli/requisiti previsti dalla normativa vigente per ciascuno dei ruoli ricoperti.
Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire la continuità dei servizi offerti alle famiglie nel costante rispetto del presente capitolato e dell’offerta presentata, dando tempestiva comunicazione all’A.C. dell’assenza, della sostituzione e della modalità organizzativa adottata per provvedere.
All’inizio di ogni anno scolastico l’operatore economico affidatario dovrà trasmettere all’A.C. l’indicazione dei nominativi del personale impegnato nelle diverse strutture e servizi e fornire il “curriculum vitae” dei titoli e delle esperienze posseduti da ciascun nuovo addetto. Tale comunicazione dovrà avvenire ogni volta si verifichino sostituzioni di personale o la presenza presso le strutture di operatori volontari o tirocinanti.
Presso la struttura dovrà essere presente il foglio firma giornaliero del personale in servizio, o altro analogo strumento di documentazione.
Il personale della ditta appaltatrice deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell’ambiente in cui si opera.
Il personale assegnato ai diversi servizi dovrà:
- essere vestito decorosamente;
- rispettare gli orari di servizio;
- attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. Deve inoltre avere le seguenti competenze:
capacità di sapersi relazionare correttamente con i bambini ed i genitori capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità
capacità di rispettare il programma concordato nel collettivo e con il responsabile del servizio possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.
L’appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento con l’indicazione della ditta di appartenenza e delle generalità del dipendente avendo cura che il personale tutto lo indossi quotidianamente durante il servizio. Inoltre dovrà garantire l’esposizione esterna alle sezione dei turni settimanali del personale tutto in servizio.
Il personale oggetto del presente capitolato è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d‘ufficio, nonché la tutela della privacy. L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell‘ambito dell‘attività prestata.
Art. 11 bis – PERSONALE: TRATTAMENTO
L’appaltatore è tenuto ad applicare integralmente nei confronti dei propri addetti, dipendenti o soci lavoratori, impiegati nei servizi in appalto tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a
vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla normativa vigente nonché previsti dal C.C.N.L. del comparto di riferimento e da eventuali contratti integrativi applicabili, escludendo l’utilizzo di salari convenzionali.
L’appaltatore deve garantire l’inquadramento del personale previsto dal C.C.N.L. del comparto di riferimento in relazione alle mansioni espletate, nonché il riconoscimento delle progressioni previste in relazione all’anzianità di servizio.
Le condizioni sopra descritte devono essere garantite dall’appaltatore anche successivamente alla scadenza del C.C.N.L. e fino al suo rinnovo, nonché qualora l’appaltatore non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
Per quanto concerne il trattamento previdenziale indipendentemente dalla propria sede legale l’appaltatore è tenuto ad osservare la disciplina applicata dalla sede INPS della Provincia della Spezia.
L’affidamento della gestione dei servizi in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra l’A.C. e i singoli lavoratori e/o dipendenti dell’appaltatore e dalla stessa impiegati per l’espletamento dei servizi.
L’appaltatore è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato nelle strutture.
L’appaltatore inoltre si obbliga:
-a sottoporre a propria cura e spese il personale addetto ai servizi in appalto ai controlli sanitari previsti e mirati ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta;
-entro il 31 gennaio di ciascun anno di vigenza del contratto, a trasmettere all’A.C. il prospetto riepilogativo degli emolumenti versati a ciascuno dei lavoratori impiegati nei servizi in appalto a titolo di: stipendio, contributi previdenziali ed assicurativi, trattamento di fine rapporto (su fondi pubblici o privati), quote di iscrizione sindacali e quant’altro corrisposto;
-ad esibire in qualsiasi momento a richiesta dell’A.C. la documentazione da quest’ultima ritenuta idonea a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, senza limitazioni.
In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all’impresa ed
eventualmente all’Ispettorato suddetto l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, per il servizio in corso di esecuzione, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.
Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non ha titolo a risarcimento danni.
In caso di mancata regolarizzazione possono essere applicate le penali previste nel presente capitolato o si può risolvere il contratto stesso.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all’operatore economico affidatario. di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente.
Art. 12 –RESPONSABILE TECNICO E COORDINATORE PEDAGOGICO
L’appaltatore dovrà provvedere alla nomina e alla presenza in loco di un responsabile tecnico per i servizi oggetto del presente appalto, in possesso di adeguata esperienza nella gestione di servizi educativi per la prima infanzia; questa figura, unica anche nel caso in cui l’appaltatore sia costituito da un raggruppamento di imprese o da un consorzio che abbia designato per l’esecuzione dei servizi più imprese, dovrà svolgere i compiti di referente e responsabile del servizio sia verso gli utenti che verso l’A.C., curando la gestione del servizio in conformità al presente capitolato ed all’offerta tecnica presentata dall’appaltatore recependo gli indirizzi dell’A.C. diretti al miglior funzionamento dei servizi e partecipando alle riunioni di coordinamento da questa organizzate; qualsiasi comunicazione fatta dall’A.C. al responsabile tecnico si intende come effettuata direttamente all’operatore economico affidatario. e viceversa.
Presso il servizio dovrà altresì essere garantita dall’operatore economico affidatario. la presenza di un coordinatore pedagogico, con responsabilità pedagogiche ed organizzative, al fine di assicurare la continuità nella programmazione educativa, la qualità degli interventi ed il raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale; il monte ore di presenza del coordinatore pedagogico nel servizio non potrà essere inferiore a 150 ore/anno,
Tutte le figure sopraindicate dovranno essere dotate di telefono cellulare di servizio al fine di assicurare le comunicazioni in tempo reale con l’A.C.
ART. 13 - TIROCINANTI
Potranno essere ammessi allo struttura dell’asilo nido allievi tirocinanti di scuola specifica su richiesta dell'Amministrazione comunale o della ditta appaltatrice, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti. I tirocinanti ammessi non potranno svolgere alcuna attività direttamente con i bambini.. Non potranno superare, di norma, il numero di 4 complessivamente nell'arco dell'anno educativo. Dovranno essere esclusi dall'ammissione di tirocinanti i periodi riservati ai nuovi inserimenti.
Art. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore deve assicurare, a tutto il personale in servizio e per ogni nuovo assunto, adeguata formazione nelle materie relative al servizio in appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti dall’A.C.
La formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto di appalto.
I piani della formazione dovranno essere predisposti ogni anno nella seguente modalità:
1) materie di formazione e aggiornamento;
2) articolazione delle ore di formazione (indicando il monte ore individuale per ciascuna qualifica);
3) numero di operatori distinti per qualifica da formare e aggiornare, individuandosi in particolare le modalità di formazione del personale neoassunto;
4) tempistica di realizzazione dei corsi;
5) associazione di categoria, società o enti o studi professionali specializzati in materia, ordini professionali ad indirizzo scientifico e sanitario incaricati dello svolgimento dei corsi;
6) titolo di studio e specializzazione dei docenti incaricati.
Il monte ore minimo della formazione e aggiornamento specifica per il personale educativo e coordinatore pedagogico non deve essere inferiore alle 20 ore annuali pro capite, mentre per il personale ausiliario non inferiore a 12 ore annue pro capite (oltre la formazione obbligatoria). E’ vincolante per l’appaltatore l’offerta migliorativa presentata in sede di gara.
I piani della formazione adottati per ciascun anno di vigenza del contratto devono essere trasmessi all’A.C.; le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri saranno comunicati all’A.C. almeno 15 giorni prima delle loro attuazione.
Al termine di ogni anno scolastico, l’appaltatore dovrà trasmettere all’A.C. la documentazione comprovante il regolare svolgimento della formazione, comprensiva dell’elenco delle presenze degli operatori e del gradimento rilevato.
Art. 16 -AREE ESTERNE
La struttura è dotata di area verde attrezzata per le attività ludiche/didattiche all’aperto; l’appaltatore è tenuto al mantenimento della pulizia e del decoro di tale area, alla manutenzione dei giochi fissi ed al ricovero giornaliero delle dotazioni mobili impiegate nelle attività all’esterno, al taglio del tappeto erboso e alla potature delle piante.
ART. 17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.
L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.
Art. 18 – SCIOPERO E SOLUZIONE DELLE EMERGENZE
L’appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri addetti le disposizioni di cui alla legge 12.6.1990 n. 146 e
s.m.i. in caso di sciopero.
Anche in caso di accadimenti straordinari determinati da cause di forza maggiore l’appaltatore è tenuto comunque ad assicurare le attività e le comunicazioni necessarie al superamento dell’evento critico, salvaguardando per quanto possibile il principio della continuità dei servizi e contribuendo fattivamente al benessere dei bambini frequentanti ed al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.
ART. 19 - DURATA DELL’APPALTO E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI.
La durata dell’appalto è stabilita in anni 4 (quattro) presumibilmente decorrenti dal 01/09/2021 al 30/06/2025 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna in via d’urgenza.
Il corrispettivo previsto resterà fisso per il primo biennio.
Esso verrà aggiornato, per il terzo anno, applicando l'indice ISTAT
Alla scadenza del contratto l’appaltatore è tenuto a continuare le prestazioni oltre il termine, alle stesse condizioni, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia diversamente provveduto per l'affidamento del servizio ed abbia dato comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’appaltatore di avvalersi di tale clausola, per il solo periodo necessario per l'espletamento di
una nuova procedura di gara.
ART. 20 - MODALITA' DI PAGAMENTO
L'appaltatore emette fattura mensile per il servizio effettivamente svolto nel mese precedente. L'Amministrazione provvede alla liquidazione della fattura nei termini previsti per legge.
Qualora dagli accertamenti che l'Amministrazione potrà compiere dovesse emergere una irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato, l'Amministrazione opererà una trattenuta del 20% sulle fatture non ancora liquidata. Tale trattenuta verrà corrisposta non appena sarà pervenuta la prova dell'avvenuta regolarizzazione nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, la ditta appaltatrice si impegna a comunicare, entro sette giorni dall'avvio dell'attività, al dirigente della D.O. Servizi alla persona e al cittadino, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui al comma 1 art. 3 della legge 136 del 13/08/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, l’appaltatore si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.
La garanzia fideiussoria garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche qualora venissero applicate le penali di cui al successivo art. 16.
L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedeiussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.
Art. 22 – INADEMPIENZE E PENALI
Poiché le prestazioni contemplate sono di pubblica utilità, la ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà esimersi dall’eseguirle o non eseguirle del tutto o in parte.
L’appaltatore nell‘esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.
Nei casi in cui l’A.C. rilevi la non conformità delle prestazioni rese dall’operatore economico affidatario. al presente capitolato, alle normative di legge e al contenuto dell’offerta tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, procederà alla contestazione per iscritto dell’inadempimento riscontrato segnalando la penale di cui all’allegato A) al presente capitolato prevista per la fattispecie (o la più assimilabile); in relazione alla natura della contestazione e se del caso potrà essere assegnato un termine congruo per adempiere, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 34 e fermo restando l’obbligo dell’operatore economico affidatario. di adoperarsi
comunque per la cessazione immediata degli effetti dell’inadempienza tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli utenti.
L’appaltatore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire all’A.C. idonee giustificazioni per l’inadempimento contestato; in assenza di comunicazione da parte dell’appaltatore o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, l’A.C. procederà, entro i 30 giorni successivi, all’adozione del provvedimento di applicazione delle penali, comunicandolo all’operatore economico affidatario; il procedimento per determinare l’ammontare della penale è effettuato dall’A.C. secondo le proprie norme interne di funzionamento. Per i casi non specificatamente previsti dall’allegato sopraccitato l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile.
E’ altresì facoltà dell’A.C., in caso di inadempimento nel termine prescritto, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi in appalto,
ponendo a carico dell’appaltatore tutte le spese conseguenti, senza eccezione, restando impregiudicati per l’A.C. il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso ed alla risoluzione del contratto. L’A.C. procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento ovvero mediante l'incameramento, anche parziale, della cauzione. Nel caso di applicazione di penali che comportino la parziale o totale escussione della cauzione, e sempre che l’inadempimento non comporti la risoluzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a ricostituire la garanzia prevista.
ART. 23 - IMPORTI DELLE PENALITA'
L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.
Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta del 10% dell'importo fatturato al Comune per il mese in corso. L'applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.
L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso della durata dell’appalto, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.
ART. 24 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITA'
L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti maturati e liquidati all’appaltatore e derivanti dal contratto.
Le penalità sono notificate all'appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
La risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sottoindicate condizioni:
• abbandono del servizio oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
• ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
• contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'appaltatore o del personale dipendente adibito al servizio;
• quando all'appaltatore viene addebitato un comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa.
Art. 26 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 l’appaltatore è responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà dall’A.C. o direttamente dall’utente.
L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’A.C. il nominativo dell’addetto che assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati”, che dovrà essere fornito anche agli utenti e che risponderà a questi e all’A.C. della tutela della privacy e al quale è demandato il compito di ricevere e richiedere i dati sensibili strettamente necessari all’espletamento del servizio.
In particolare:
1. l’appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio;
2. l’autorizzazione al trattamento è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per
l’organizzazione del servizio, comprendendosi i dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
3. l’appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, senza previa autorizzazione dell’A.C.;
4. non è ammessa la conservazione dei dati successivamente alla scadenza dell’appalto o alla
cessazione dell’intervento; tutti i dati, i documenti e gli atti in possesso dell’appaltatore dovranno essere restituiti all’A.C. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale o cancellati entro lo stesso termine dalla cessazione dell’intervento;
5. l’appaltatore dovrà adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente aggiornando i propri sistemi e processi ad ogni ulteriore e sopravvenuta disposizione, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l’A.C. da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
L’A.C. non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera a) della Legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’appaltatore comunicherà all’A.C. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’A.C. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Spezia della notizia del’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto si risolve di diritto in caso di inosservanza di quanto previsto nei commi precedenti.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 28 – ASSICURAZIONI
L’appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi in appalto; l'A.C. è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e/o a terzi comunque derivanti dall'esecuzione del presente contratto e l’appaltatore è obbligato a tenerla indenne da ogni richiesta o azione che possa essere proposta nei confronti della stessa A.C. per tali accadimenti.
A tal fine l’appaltatore si obbliga a stipulare con primario Assicuratore per tutta la durata del presente contratto, e a mantenere in vigore in caso di xxxxxxx e proroghe, idonee coperture assicurative, esenti da franchigia, da consegnare in copia all’A.C. prima dell’inizio della gestione, nelle quali sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all’art. 1916
C.C. e la conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’Assicuratore, per i seguenti rischi:
1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danno arrecati a terzi (inclusa l’A.C. che nelle polizze dovrà essere espressamente considerata "terzo" a tutti gli effetti) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all’attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa, manifestatisi anche dopo la scadenza del presente contratto ma comunque riferibili ad attività svolte in sua esecuzione; tale l’assicurazione RCT dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 8.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 2.000.000,00 per persona/cose e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
-Preparazione e somministrazione di cibi e bevande
-Responsabilità civile personale dei dipendenti dell’appaltatore
-Conduzione dei locali, strutture e beni consegnati
-Per i danni alle cose dei terzi compresi quelli conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio e dei danni derivanti da furto e simili ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 C.C. e per i danni ai locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dall’A.C. derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aereomobili, inondazione, alluvioni, allagamenti, eventi socio-politici, eventi atmosferici, rischio locativo, ricorso terzi, dolo e colpa grave del personale, con rinuncia espressa alla rivalsa verso l’A.C. Ai fini di polizza il valore dei beni assicurati (immobili, attrezzature, impianti e contenuto in genere) affidati dall’A.C. viene stabilito in € 3.000.000,00.
- Danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività inerenti e conseguenti i servizi in appalto, nessuna esclusa o eccettuata (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori e prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga); tale l’assicurazione RCO dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e non inferiori a € 2.000.000,00 per persona;
3. Polizza infortuni: per infortuni sofferti dai minori durante la frequenza e la partecipazione alle attività gestite in base al presente contratto, senza eccezione alcuna, con idonea copertura prestata per ogni assicurato per i casi di morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche, cure odontoiatriche e odontotecniche, protesi dentarie, acquisto lenti, ecc.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.
Dovranno essere inoltre prodotte all’A.C. tutte le coperture assicurative previste dalle normative vigenti per l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
Art. 29 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato sarà competente il foro di La Spezia.
ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione a terzi del presente contratto. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solamente subappaltare le prestazioni secondarie come indicate al precedente art. 1.
In sede di offerta dovrà essere dichiarato quali, tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si intendano subappaltare a terzi; il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di nullità.
A questo fine l’appaltatore dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle normative vigenti in materia. L’A.C. provvederà ad acquisire il
D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimane unico responsabile nei confronti dell’A.C. di quanto subappaltato.
E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi.
Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili.
Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008
ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto sono a carico dell’appaltatore.
ART. 32 - DOMICILIO
L'appaltatore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Santo Stefano di Magra per tutta la durata del contratto.
ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente capitolato d'appalto valgono le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO-CULTURALI X.xx XXXXX XXXXXX