CONTRATTO LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE Tra
CONTRATTO LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
Tra
Associazione Polesine Solidale, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 00/X, Codice fiscale 93022550292, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Xxxx Xxxxxxxxx, (“Conduttrice”)
e
Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Verde”, con sede legale in Adria, Xxx Xxxxxxxx 00, Codice fiscale 00224750299, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (“Locatrice”)
congiuntamente di seguito anche le “Parti”
Premesso che:
a) la Locatrice è proprietaria dell’immobile nel Comune di Rovigo – Xxxxx Xxx Xxxxxxx 00 così catastalmente censito: Sez. Urb.: RO Foglio: 12 Particella: 113 Sub.:10 Zona Cens. 1 Categoria C/1 Classe 3 ( lo “Stabile”);
b) la Conduttrice ha manifestato il proprio interesse a stipulare un contratto di locazione relativamente alla porzione dello Stabile contraddistinta dalla linea di colore rosso di cui alla planimetria riportata nell’allegato A (l’“Immobile”) per una superficie di 220 mq. circa e composto da n. 2 vani + i servizi; Si conviene altresì che la stanza “Presidenza” contraddistinta dal colore giallo sarà utilizzata dalla conduttrice nei modi e nei tempi da concordare. La sala delle Assemblee sarà utilizzata dalla Locatrice per attività di formazione in orari serali da concordare congiuntamente tra le Parti;
c) le Parti dichiarano che la parte di Immobile individuato nell’allegato A contraddistinta dal colore rosso attualmente versa in uno stato di degrado e che, al fine di renderlo idoneo all’uso che la Conduttrice intende farne, si rendono necessari dei lavori di ristrutturazione;
d) le Parti dichiarano che i lavori di ristrutturazione, come descritti nel progetto di cui all’Allegato B (i “Lavori”), sono stati quantificati in euro € 82.646,73 (euro ottantaduemilaseicentoquarantasei/73 = € 75.133,39 + Iva) come da preventivo
dell’impresa Rossi di Adria del 5.3.2012, società incaricata di comune accordo dalle Parti;
Tutto ciò premesso tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1.1 Con la stipula del presente contratto (il “Contratto”), la Locatrice concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, l’Immobile, conformemente ai termini e alle condizioni di seguito indicate.
Articolo 2 - Durata della locazione
2.1 Il Contratto avrà la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di consegna dell’Immobile alla Conduttrice al termine dei Lavori.
2.2 Alla prima scadenza e, successivamente, alla scadenza di ogni eventuale periodo di rinnovo, il Contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 6 (sei) anni salvo disdetta di una Parte da comunicarsi per iscritto all’altra Parte, a mezzo lettera raccomandata a.r., con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi rispetto al termine iniziale di scadenza. Alla prima scadenza di ciascun periodo di rinnovo secondo le circostanze. Articolo 3 - Sublocazione
3.1 Non è consentito alla Conduttrice, salvo autorizzazione scritta, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, di sublocare in tutto o in parte l’Immobile a terzi.
Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è consentito alla Conduttrice concedere in comodato temporaneo parte dell’Immobile alle associazioni utenti, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali; rientra, infatti, nelle attività istituzionali e nelle finalità della Conduttrice la fornitura di servizi di formazione e di consulenza alle associazioni, fra cui quelli logistici e, nella fattispecie, la concessione dell’uso temporaneo di spazi per incontri, riunioni ed assemblee alle associazioni della provincia di Rovigo. Tutto ciò nel rispetto del regolamento condominiale e della convivenza con gli altri condomini e per attività non in concorrenza con la locatrice.
Articolo 4 – Lavori di ristrutturazione
4.1 Le Parti convengono che la Locatrice si farà carico di eseguire i Lavori come descritti nell’Allegato B, stipulando i necessari contratti, sostenendo le relative spese e richiedendo tutte le licenze, permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari o opportuni per la completa esecuzione dei Lavori.
4.2 La Locatrice s‘impegna a coinvolgere e collaborare fattivamente con la Conduttrice al fine dell’esecuzione soddisfacente dei Lavori per entrambe le Parti.
4.3 La Locatrice terrà la Conduttrice sollevata e indenne da ogni e qualsiasi danno o responsabilità possa a chiunque derivare dall’esecuzione dei Lavori.
4.4 La Locatrice consegna l’immobile in data odierna.
Articolo 5 - Canone di locazione e modalità di pagamento
5.1 Il canone annuo di locazione viene stabilito nella somma di euro € 13.774,45 (euro tredicimilasettecentosettantaquattro/45) (il “Canone”) a decorrere dalla data di consegna dell’Immobile alla Conduttrice.
5.2 Il Canone sarà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili anticipate di pari importo, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario comunicato dalla Locatrice. Il pagamento del Canone avverrà con valuta fissa al giorno 5 (cinque) di ogni mese.
5.3 Per i primi sei anni, l’importo del canone è anticipato a totale copertura dei lavori di ristrutturazione per un importo complessivo pari a euro € 82.646,73 (euro ottantaduemilaseicentoquarantasei/73) come da preventivo di cui all’Allegato C. Sarà liquidato in tre rate: la prima del 30% entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, la seconda del 50% ad avvio dei lavori ed il saldo (20%) alla consegna dell’Immobile alla Conduttrice.
La Locatrice si impegna a comunicare per iscritto alla Conduttrice sia l’avvio dei Lavori che la conclusione degli stessi.
Dal settimo anno di locazione la Conduttrice inizierà ad effettuare i versamenti come previsto nel precedente articolo 5.2. La mensilità da cui decorre il settimo anno è calcolata dalla data di effettiva consegna dei locali al termine dei Lavori certificata da un apposito verbale sottoscritto dalle Parti da cui risulti la consegna dell’Immobile alla Conduttrice.
5.4 Nel caso in cui nessuna delle Parti abbia comunicato all’altra disdetta, le Parti convengono che all’inizio del settimo anno di locazione il Canone sarà aggiornato in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione degli ultimi sei anni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. La Locatrice ne darà comunicazione alla Conduttrice ai fini dell’adeguamento e dei consequenziali conguagli.
A decorrere dall’inizio dell’ottavo anno di locazione, il Canone sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione annuale del suddetto indice. La Locatrice ne darà comunicazione alla Conduttrice ai fini dell’adeguamento e dei consequenziali conguagli.
5.5 La Conduttrice non potrà opporre alla Locatrice eccezione alcuna al fine di rifiutare o ritardare il pagamento del Canone: salvo quanto stabilito nel precedente art. 5.3, è del pari esclusa l’operatività della compensazione legale tra le Parti in relazione a eventuali reciproche posizioni creditorie e debitorie.
5.6 Il mancato pagamento anche di 2 (due) rate del Canone di locazione ovvero il ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni darà facoltà alla Locatrice di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Articolo 6 - Garanzie
6.1 Nel caso in cui nessuna delle Parti abbia comunicato all’altra disdetta, con il versamento del primo Canone del settimo anno di locazione, a garanzia della corresponsione dei successivi Canoni, la Conduttrice si impegna a versare un ulteriore importo pari a tre mensilità.
6.2 La Locatrice si impegna a restituire alla Conduttrice tale ulteriore importo al termine del Contratto e previa restituzione dell’Immobile.
Articolo 7 – Caratteristiche dell’Immobile
7.1 L’Immobile avrà destinazione d’uso commerciale (uffici amministrativi e sale riunioni) e viene consegnato alla Conduttrice a conclusione dei Lavori.
7.2 La conduttrice non potrà eseguire opere senza il preventivo consenso scritto della Locatrice, tutte le opere dovranno essere rimosse al termine del Contratto, salvo che la
Locatrice consenta a non rimuoverle. In tal caso e verso espressa dichiarazione, le stesse si intenderanno acquisite in proprietà senza diritto ad alcun compenso da parte della Locatrice, rinunciandovi espressamente la Conduttrice.
Articolo 8 - Obblighi della Conduttrice
8.1 La Conduttrice assume a suo carico ogni spesa di gestione, oneri condominiali e accessori relativi al godimento dell’Immobile.
8.2 La Locatrice autorizza la Conduttrice a installare a propria esclusiva cura e spese le proprie insegne e targhe, nel rispetto delle previsioni del regolamento condominiale, dell’eventuale “Piano Insegne” e delle normative vigenti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli Enti competenti, con impegno a rimuovere le stesse allo scioglimento del Contratto a proprio esclusivo costo, spesa e onere.
Articolo 9 – Attività della Conduttrice
9.1 L’Immobile potrà essere adibito dalla Conduttrice unicamente all’attività di propria sede legale e, quindi, allo svolgimento di tutte le attività connesse con il perseguimento dei propri fini istituzionali, con l’assoluto divieto di mutamento di tale destinazione. L’esercizio di un’attività diversa da quella sopra citata darà facoltà alla Locatrice di risolvere in via immediata il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo l’impregiudicato diritto al risarcimento di ogni danno, diretto o indiretto e al trattenimento del canone versato in via anticipata.
Articolo 10 - Manutenzione, conservazione e riparazioni dell’Immobile
10.1 Saranno a carico della Conduttrice tutte le opere di ordinaria manutenzione e quelle relative alle piccole riparazioni dell’Immobile, alla pari delle opere di straordinaria manutenzione degli impianti e degli allestimenti eseguiti dalla stessa in ogni tempo all’interno dell’Immobile.
10.2 In caso di inadempienza ai predetti obblighi, la Locatrice – previa formale diffida – potrà sostituirsi alla Conduttrice nell’esecuzione delle riparazioni e/o delle manutenzioni, qualora urgenti, operando sulla base di un comportamento di buona fede, in merito al tipo di intervento e al relativo costo, impegnandosi la Conduttrice all’integrale rimborso di dette spese entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione
di adeguata documentazione attestante i lavori realizzati.
10.3 Saranno a carico della Locatrice le riparazioni di rotture derivanti da normale uso, nonché le opere di straordinaria manutenzione inerenti all’Immobile.
Articolo 11 - Modifiche
11.1 Per tutta la durata del Contratto la Conduttrice non potrà apportare alcuna modifica, innovazione e trasformazione di natura strutturale all’Immobile in difformità da quanto previsto dagli artt. 4 e 7: ogni condotta della Conduttrice contraria agli impegni di cui al presente paragrafo darà facoltà alla Locatrice di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni danno e al trattenimento della quota di canone anticipata.
11.2 Qualora, nel corso del Contratto, la Conduttrice ritenesse necessario e/o opportuno procedere all’installazione di nuove attrezzature o di nuove parti strutturali di beni mobili esistenti, dovrà chiedere la preventiva autorizzazione alla locatrice dopodiché potrà darvi corso a sue spese; dette opere saranno automaticamente acquisite a titolo gratuito all’Immobile allo scioglimento del Contratto (esclusa espressamente ogni eventuale indennità nei confronti della Conduttrice), salvo richiesta della Locatrice di riduzione in pristino dell’Immobile.
Articolo 12 - Obbligo di rilascio
12.1 La Conduttrice si impegna a riconsegnare l’Immobile alla data di scioglimento del Contratto (quale ne sia la ragione o il titolo), diversamente soggiacendo all’applicazione di una penale pari a euro [150,00], ([centocinquanta]/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
Articolo 13 - Condizioni risolutive
13.1 La Locatrice avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
(i) in caso di assoggettamento della Conduttrice a procedure concorsuali, esecutive mobiliari e immobiliari;
(ii) qualora la Conduttrice sia destinataria di provvedimenti di protesto, ingiunzione, precetto o pignoramento.
13.2 La Conduttrice si impegna a notificare alla Locatrice ogni evento o circostanza tale da pregiudicare la sua capacità di adempiere regolarmente, ovvero con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni, restando espressamente inteso che la violazione di detto impegno informativo darà facoltà alla Locatrice di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile.
13.3 La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte della Conduttrice, della comunicazione con cui la Locatrice dichiari di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Articolo 14 - Assicurazione
14.1 La Conduttrice si impegna a stipulare e a consegnare alla Locatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dalla consegna dei locali, idonea polizza assicurativa per incendio, rischio locativo e danni da rapporti di vicinato, responsabilità civile, ricorso terzi, per un massimale così suddiviso: incendio rischio locativo € 250.000,00, ricorso terzi € 100.000,00, responsabilità civile € 1.000.000,00 nonché a inoltrare a quest’ultima, a sua semplice richiesta, le relative ricevute dei premi di rinnovo
Articolo 15 - Diritto di sopralluogo
15.1 Allo scopo di accertarsi del diligente rispetto degli altri obblighi derivanti dal Contratto, la Locatrice avrà diritto di effettuare, ogni qual volta lo riterrà opportuno, sopralluoghi presso l’Immobile, anche a mezzo di tecnici incaricati, durante il normale orario di apertura al pubblico dell’Immobile. Negli altri casi sarà previsto un preavviso di almeno 2 (due) giorni, da inviare alla Conduttrice anche a mezzo fax o e-mail presso i recapiti da questa eventualmente indicati.
Articolo 16 – Rinunce
16.1 La Conduttrice espressamente rinuncia e rinuncerà a qualsiasi rivalsa e azione contro la Locatrice in relazione all’Immobile e in particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in relazione: (i) alla sottrazione, privazione del godimento e distruzione totale o parziale di materiali o attrezzature presenti nell’Immobile; (ii) al furto, alla frode o a qualsivoglia ipotesi di reato di cui la Conduttrice sia vittima nell’Immobile; (iii) ad ogni altro incidente o danno che possa verificarsi nell’Immobile
a causa della rottura degli impianti idraulici, fogne, gas, elettricità, riscaldamento, aria condizionata, telefono, drenaggio e simili; (iv) a qualsiasi azione per immissioni o disturbi o per la diminuzione di godimento, di fatto e di diritto, dell’Immobile provocati da qualsiasi causa.
16.2 La Conduttrice si impegna, a proprio rischio e onere, a gestire qualsiasi controversia o contenzioso concernente lagnanze di vicini o di terzi, dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a emissione di rumori, odori, calore, vibrazioni od altre radiazioni causate dalla Conduttrice, dandone pronta comunicazione scritta alla Locatrice, che potrà in ogni caso procedere autonomamente alla tutela dei propri diritti.
Articolo 17 - Cessione dell’Immobile
17.1 La Locatrice avrà facoltà di trasferire a terzi a qualsiasi titolo l’Immobile, senza che ciò comporti alcuna limitazione dei diritti derivanti dal presente Contratto, rinunciando la Conduttrice alla prelazione.
Articolo 18 - Impegno per il fatto del terzo
18.1 La Conduttrice si impegna, ai sensi dell’articolo 1381 del Codice Civile, affinché le disposizioni di cui al presente Contratto siano rispettate dai suoi collaboratori, procuratori, preposti, rappresentanti, successori e aventi causa a qualsiasi titolo. Articolo 19 - Disposizioni generali
19.1 Privacy. Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente Contratto (d.lgs. 196/03 e successive integrazioni e modifiche).
19.2 Notifiche e comunicazioni. Salva ogni diversa previsione del Contratto, ogni eventuale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto ed essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o e-mail certificata ai seguenti indirizzi e recapiti ove le Parti eleggono domicilio:
• se alla Locatrice
Xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxx (XX)
• se all
•
• a Conduttrice Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx
Articolo 20 - Allegati
20.1 Gli Allegati formarno parte integrante e sostanziale del Contratto. Gli Allegati sono:
-Allegato A: Immobile
- Allegato B: Lavori e preventivo
Rovigo, li 1 settembre 2013
La Locatrice La Conduttrice