DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA”
CUP G28C22003190002 CIG 948728968D
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
R.U.P.
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
SARDEGNA RICERCHE
Sede legale: xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx - Tel. + 00 000 00000
Sede di Pula: Xxxxxxxx 0 - Xxx. Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxxx (XX) Xxxxxx - Tel. + 00 000 00000
Sede di Macchiareddu: VI Xxxxxx Xxxxx - Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00000 Xxx (XX) Xxxxxx - Tel. + 00 000 00000 Sede di Nuoro: - c/o Ailun - xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx - 00000 Xxxxx (XX) Xxxxxx - Tel. + 00 0000 000000
X.X. 00000000000 - X. XXX 00000000000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
ART. 1. Oggetto dell’incarico 3
ART. 2. Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico 9
ART. 3. Verifica e validazione degli elaborati progettuali 10
ART. 4. Assistenza tecnica dell’Agenzia Sardegna Ricerche 10
ART. 5. Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico 10
ART. 6. Termine di consegna e penale 11
ART. 7. Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso 12
ART. 8. Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 12
ART. 9. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 13
ART. 10. Modalità di pagamento del compenso professionale 13
ART. 11. Oneri vari 13
ART. 12. Coperture assicurative 14
ART. 13. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 14
ART. 14. Controversie 15
ART. 15. Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti 15
ART. 16. Richiamo alle norme generali 15
ART. 17. Contratto in Forma elettronica 15
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA”
* * * *
L’anno duemiladue .........................., addì ................................ del mese di nella
sede legale di Sardegna Ricerche in xxx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxxx, con la presente scrittura privata, fra i Signori:
1) …............................................................................................................................................. nato a
...................................................................................... il .........................................., nella qualità di
Direttore Generale nominato con D.G.R. n. 26/13 del 5 luglio 2021, il quale agisce in nome e per conto dell’Agenzia Sardegna Ricerche, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE;
2) …............................................................................................................................................. nato a
...................................................................................... il .........................................., iscritto con il
numero ...................... all’Ordine/Collegio degli ................................................ Provincia di
..................................................................... di seguito indicato più brevemente INCARICATO o AFFIDATARIO.
PREMESSO CHE
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/22 del 05 maggio 2021, di rettifica della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 41/38 del 7 agosto 2020, sono stati individuati i locali distinti al catasto fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio A/18, particella 3306, sub 32 parte facenti parte della Ex Manifattura Tabacchi da utilizzare quale sede logistica della “Biblioteca consiliare e del patrimonio archivistico e biblioteconomico del Consiglio regionale della Sardegna”.
In data 25.11.2021 è stato sottoscritto l’Accordo, rep. n. 160, prot. n. 50913 del 03.12.2021 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Consiglio regionale della Sardegna e l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche finalizzato a regolamentare la collaborazione, tra i soggetti firmatari, finalizzata alla destinazione dei locali distinti al catasto fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio A/18, particella 3306, sub 32 parte a sede logistica della “Biblioteca consiliare e del patrimonio archivistico e biblioteconomico del Consiglio regionale della Sardegna”.
In data 27 gennaio 2022 è stato sottoscritto il Contratto di comodato d’uso gratuito firmato tra il Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna, il Consiglio Regionale e Sardegna Ricerche per l’assegnazione al Consiglio regionale della Sardegna di una porzione dei locali dell’ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, ubicati in Cagliari, viale Regina Margherita n. 33, foglio A/18 particella 3306 sub 32 parte.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 1° giugno 2021, il Consiglio Regionale della Sardegna, per l’attuazione dei disposti di cui alla delibera dell’organo esecutivo regionale n. 16/22 del 05.05.2021, ha provveduto a individuare le risorse finanziarie, pari ad euro 1.741.000,00 necessarie per i lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede logistica della “Biblioteca consiliare e del patrimonio archivistico e biblioteconomico del Consiglio regionale della Sardegna”.
L’Agenzia Sardegna Ricerche intende procedere alla realizzazione dell’intervento di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA”
finanziato per € 1.741.000,00.
Con determinazione n. del _ è stata indetta procedura di gara aperta comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente agli interventi in argomento.
Con determinazione n. _ _ del _ si è provveduto all’affidamento dell’incarico in argomento.
Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall’ANAC, alle verifiche successive all’aggiudicazione sul possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di ordine generale e speciale per la dichiarazione dell’efficacia della stessa aggiudicazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1. Oggetto dell’incarico.
L’Agenzia Sardegna Ricerche, in forza della determinazione n. del _, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all’incaricato, che accetta, l’incarico professionale di:
• Esecuzione di rilievo architettonico dei manufatti e redazione e supervisione del Piano delle Indagini finalizzate alla conoscenza dello stato di fatto;
• Progettazione di fattibilità tecnica e economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di fattibilità tecnica e economica;
• Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva;
• Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva;
• Direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
relativamente all’intervento di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA”.
L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel documento di avvio alla progettazione, delle specifiche e caratteristiche metodologiche previste nell’offerta tecnica e ritenute congrue dal RUP e delle eventuali richieste di integrazione da parte della Stazione Appaltante e del
Consiglio Regionale della Sardegna, considerati quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.
A) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (EX PRELIMINARE)
Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini e approfondimenti tecnici, se ritenuti necessari. Il progetto è inoltre sviluppato con riferimento a studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e storico monumentale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, gli interventi in progetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia o per la gestione e manutenzione dell’opera anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario della stessa opera. Il progetto dovrà indicare, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, l’individuazione delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
Il progetto di fattibilità prevede, se necessaria, la verifica preventiva dell’interesse archeologico.
La documentazione progettuale richiesta per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica è quella prevista per il livello preliminare di cui agli articoli dal 17 al 23 del D.P.R. 207/2010, nonché dagli articoli 15 e 16 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017 e dovrà pertanto contenere anche la scheda tecnica di cui all’articolo 16 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154.
B) PROGETTO DEFINITIVO:
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo prevede tutte le indagini integrative eventualmente non eseguite nella fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica e contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.
Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 6, del Codice, nonché dall’articolo 17 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017.
Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell’arte.
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.
C) PROGETTO ESECUTIVO:
Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , nonché dall’articolo 18 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017.
Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell’arte.
Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.
D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all’art. 91 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comprendendo pertanto la redazione del “Piano di sicurezza e coordinamento”, già previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, la predisposizione del “fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera”, nonché il coordinamento delle disposizioni previste al comma 1 art. 90 del D.lgs. 81/2008.
Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008.
Piano di sicurezza e coordinamento
Il piano di sicurezza e coordinamento, così come previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione e la definizione delle relative prescrizioni operative.
Il piano dovrà individuare misure di concreta fattibilità per lo specifico cantiere temporaneo o mobile garantendo il perfetto coordinamento con la progettazione esecutiva e da cui dovranno scaturire le scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il piano, come previsto al comma 1 dell’art. 100 del D.lgs. 81/2008, dovrà essere costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare e dalle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.lgs. 81/2008, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D.lgs. 81/2008.
La relazione dovrà contenere l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dovrà essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti le planimetrie di tutte le aree di cantiere su cui dovranno essere dettagliate tutte le misure di prevenzione e protezione previste, una specifica sull’organizzazione del cantiere e le tavole tecniche specifiche sugli scavi.
I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza a cui fare riferimento sono definiti all’Allegato XV del D.lgs. 81/2008.
Fascicolo dell’opera
Il Fascicolo dell’opera, come previsto dal comma 2 dell’art. 93 del D.lgs. 81/2008, dovrà essere redatto sulla scorta delle specifiche caratteristiche dell’opera da realizzare e dovrà contenere tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche Norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE del 26 maggio 1993.
Il Fascicolo dovrà tenere conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, previsto tra gli elaborati del progetto esecutivo. I due elaborati dovranno essere perfettamente coordinati. I contenuti del Fascicolo dell’opera a cui fare riferimento sono definiti nell’ Allegato XVI del D.lgs. 81/2008.
Coordinamento disposizioni previste al comma 1, art. 90, del D.lgs. 81/2008
L’Affidatario dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni relative ai principi ed alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/2008, nella fase progettuale.
In particolare, dovrà verificare che l’attività progettuale si attenga a tali principi e misure sia nella fase delle scelte architettoniche, tecniche, organizzative, sia nella pianificazione delle varie fasi di lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, nonché all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o delle fasi di lavoro.
E) DIREZIONE LAVORI
L’attività di Direzione dei lavori dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, commi 3, 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, nonché al DM 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).
Il Direttore dei lavori avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquirà in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori avrà la specifica responsabilità
dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche ed in aderenza alle disposizioni delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al Direttore dei lavori faranno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.lgs. 50/2016, nonché dovrà:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016;
d) assicurare lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente Normativa sulla sicurezza.
Il Direttore dei Lavori dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento, nonché con i suoi eventuali collaboratori di volta in volta interessati ed allo scopo delegati.
L’Affidatario dovrà garantire l’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da Norme cogenti e dovrà assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti alla esecuzione ed al controllo dell’esecuzione dei lavori, nonché le comunicazioni e la produzione degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorità ambientali, Vigili del fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo.
Dovrà inoltre essere effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro il termine concordato con il Responsabile del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
L’Ufficio di Direzione Lavori dovrà assicurare:
• la presenza in cantiere, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione, l’assistenza e l’alta sorveglianza dei lavori;
• riunioni settimanali di cantiere, con orario possibilmente fisso e concordato con il Responsabile Unico del Procedimento, per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un Report della riunione, da inviare agli interessati.
Dovrà essere mantenuta ed aggiornata tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge (giornale dei lavori, contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali anche in accordo con l’organo di collaudo, ecc.).
Dovrà essere prodotta, almeno in corrispondenza di ogni stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione al Responsabile Unico del Procedimento sull’andamento tecnico - economico dei lavori, anche con riferimento alle varie fasi esecutive, con
valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’Affidatario, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi.
La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni.
Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera.
Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve dell'Affidatario e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla Normativa vigente.
Dovrà essere predisposta la documentazione finale per il collaudo sia statico che amministrativo, mediante acquisizione, redazione e verifica di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché assistenza nei sopralluoghi di verifica da parte dei collaudatori.
Al Direttore dei Lavori o all’ispettore, se nominato, potranno essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e che risultino approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti, affinché si garantisca il superamento delle fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità, dalle Normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, con particolare riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni, qualora siano state incaricate dal Direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
F) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Tale attività dovrà essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 del D.lgs. 81/2008.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’Affidatario delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e nei documenti della sicurezza del Gestore dell’impianto di depurazione, e l’applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell’Affidatario dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che l’Affidatario adegui, se necessario, il rispettivo piano operativo di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed il Gestore dell’impianto, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
e) segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. ed alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà assicurare il continuo coordinamento con il Gestore dell’impianto di depurazione in merito alle specifiche procedure inerenti la sicurezza che andranno adottate nel corso dell’esecuzione dei lavori, al fine di garantire che, durante la fase di cantiere, sia assicurata la continuità di esercizio ed il rispetto dei limiti allo scarico delle acque trattate.
ART. 2. Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico
Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Committente, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:
a) PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA 2 copie;
b) DEFINITIVO 2 copie;
c) ESECUTIVO 2 copie.
Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Committente una copia in formato digitale su supporto CD-ROM di tutti gli elaborati in formato editabile e in formato stampa digitale *.pdf.
1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:
– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in questo formato);
– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).
2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.
Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.
La progettazione di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva potrà essere eseguita con metodologia BIM, su richiesta del RUP e se prevista nell’offerta tecnica dell’affidatario, sulla base del capitolato informativo e delle specifiche metodologiche che saranno elaborate dalla stazione appaltante.
ART. 3. Verifica e validazione degli elaborati progettuali
Prima di approvare le diverse fasi progettuali e di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, per il livello esecutivo, il Committente o soggetto da questi incaricato, verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e ai pregressi livelli di progettazione già approvati. Gli operatori economici affidatari deputati alla verifica, qualora riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, comunicheranno le osservazioni al Committente che potrà stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.
ART. 4. Assistenza tecnica dell’Agenzia Sardegna Ricerche
L’Agenzia Sardegna Ricerche si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.
Il Committente si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Qualora l’Agenzia non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico.
ART. 5. Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico.
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate
al precedente articolo 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico dell’incaricato tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica, e di tutti gli eventuali pareri, autorizzazioni e nulla-osta di legge, la cui attività è interamente compensata dall’importo contrattuale offerto.
Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto che l’appalto verrà affidato, preferibilmente (ma l’amministrazione si riserva la facoltà di modificare tale scelta durante l’esecuzione del servizio) con il criterio del prezzo più basso e con contratto a corpo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Al fine di consentire il corretto espletamento dell’appalto ed il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l’incaricato dovrà redigere gli elaborati di progetto in maniera tale da identificare per ogni categoria di lavorazione e per l’intero costo dei lavori posto a base di gara, l’incidenza presunta del costo del personale impegnato.
Sarà compito dell’incaricato acquisire, prima della consegna del progetto definitivo o esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori (es. Parere AUSL-VVF-
-SOPRINTENDENZA-PAESAGGIO-ecc.) Tale onere è interamente compensato dall’importo contrattuale offerto dall’incaricato.
N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Committente.
ART. 6. Termine di consegna e penale
Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:
A) REDAZIONE PIANO DELLE INDAGINI E RILIEVO: entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente prestazione da parte del R.U.P.;
B) PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA: entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P.;
B1) Eventuale adeguamento del progetto di fattibilità tecnica e economica alle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dell’art. 26 del Codice: entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica;
C) PROGETTO DEFINITIVO entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P. conseguente all’approvazione e verifica della fase progettuale precedente;
C1) Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni della conferenza di servizi sul progetto definitivo o alle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto, ai sensi dell’art. 26 del Codice: entro 15 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica;
D) PROGETTO ESECUTIVO entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P. conseguente all’approvazione e verifica della fase progettuale precedente;
D1) Eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni derivanti dalla verifica del progetto ai fini della validazione del progetto da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 26 del Codice: entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni derivanti dalla verifica.
Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1 % pari a euro/giorno.
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 13) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Committente.
ART. 7. Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso
Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (All ), si
unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all’allegato al DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016, parametrate al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.
Si conviene di applicare, sugli onorari e sulle spese, la riduzione del % così come offerto dall’incaricato.
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all’I.V.A. in vigore.
Con riferimento all’allegato ), i compensi, in via presuntiva, sono determinati in complessive €
.................................. (oltre IVA e CNPAIA).
Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.
ART. 8. Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale.
ART. 9. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 10. Modalità di pagamento del compenso professionale
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:
I compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:
1) € dalla data di approvazione del Piano delle Indagini e Rilievo;
2) € dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
3) € dalla data di approvazione del progetto definitivo;
4) € dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
Per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il relativo corrispettivo contrattuale sarà liquidato in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo del 10% sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione.
Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Affidatario è invitato a riportare su tutte le fatture i seguenti dati essenziali: oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l’hanno originata, domicilio bancario, relative coordinate IBAN, il CIG e il CUP.
ART. 11. Oneri vari
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Sono a carico dell’incaricato le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Committente. Sono a carico di Sardegna Ricerche le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A..
ART. 12. Coperture assicurative
Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera Sardegna Ricerche dal pagamento della parcella professionale.
Si allega alla presente l’impegno della Compagnia di assicurazioni Al rilascio della predetta
polizza.
Si allega alla presente la garanzia definitiva nelle forme dell’articolo 103 del Codice dell’importo di €
……………… rilasciata in data …………………… nella forma di
…………………………………………………………………………………………………….
Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui.
ART. 13. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa
L’Agenzia Sardegna Ricerche, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
1) Xxxxxxx nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione lavori (opzionale);
3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento;
4) Mancato rispetto degli impegni presi in sede di gara nell’Offerta Tecnica.
ART. 14. Controversie
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Cagliari.
ART. 15. Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti
Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno soggette allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).
ART. 16. Richiamo alle norme generali
Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.
ART. 17. Contratto in Forma elettronica
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica con il programma “_ _”; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
Cagliari, /__/ 2022
Sardegna Ricerche L'APPALTATORE
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