REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Prot. n. 546/C14 del 12/2/2016
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;
VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009; VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
VISTO l’ultimo Regolamento della Commissione Europea n. 1336 del 13/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 335/17 del 14/12/2013, che modifica, a valere dal 1° GENNAIO 2014 e fino al 31 DICEMBRE 2015, le soglie europee al netto di Iva quali riferimenti per gli appalti pubblici (riapprovato ogni due anni);
VISTE le note MIUR Prot.. AOODGAI/10565 del 4/7/12, Prot. AOODGAI/2674 del 12/3/13, Prot. AOODGAI/3354 del 20/3/13, Prot. AOODGAI/1406-1407 del 13/2/14, Prot. AOODGAI/3200 dell’11/4/14 concernenti le procedure per l’acquisizione in economia di lavori e servizi, acquisti in rete Fondi Strutturali Europei PON - POR FSE – FESR;
CONSIDERATO che per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia;
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale è individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
ATTESO che anche le Istituzioni scolastiche autonome, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute ad adottare il proprio Regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura di gara da seguire per l’affidamento, in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da 2.000,00 (o limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto) a 39.999,99 si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e per importi da 40.000,00 a 133.999,99 per servizi e forniture e da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006.
Sommario
TITOLO I – Principi ed ambiti generali Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture – Elenco fornitori Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
TITOLO II – Spese dirette del dirigente scolastico Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico Art. 7 - Ordinazione della spesa
TITOLO III - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria (art. 125 del codice dei contratti pubblici)
Art. 8 – Acquisizioni in economia Art. 9 – Lavori eseguibili in economia
Art. 10 – Beni e servizi acquistabili in economia
Art. 11 – Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 4.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa) – Contrattazione ordinaria
Art. 12 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00.( IVA esclusa) Art. 13 - Acquisti appalti e forniture oltre soglia
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 15 – Contratto
Art. 16 – Norme di comportamento
Art. 17 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo Art. 18 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
Art. 19 – Il responsabile del procedimento
Art. 20 – Il responsabile del trattamento dei dati Art. 21 – Inventario dei beni
TITOLO IV - Fondo minute spese del Direttore S.G.A. Art. 22 – Fondo delle minute spese
TITOLO V – Criteri per la selezione degli esperti esterni
Art. 23 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi Art. 24 – Pubblicazione degli avvisi di selezione
Art. 25 – Individuazione degli esperti esterni Art. 26 – Impedimenti alla stipula del contratto
Art. 27 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica Art. 28 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Art. 29 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
TITOLO VI – Interventi del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale Art. 30 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
TITOLO VII – Disposizioni finali Art. 31 – Pubblicità
Art. 32 – Disposizioni finali
TITOLO I – Principi ed ambiti generali
Art. 1 - Principi ed ambiti di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, di lavori, servizi e forniture.
1. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. 44/2001.
2. L’attività contrattuale s’ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.
4. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.I. 44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
Art. 2 - Limiti e poteri dell’attività negoziale
Il Dirigente Scolastico, fatti salvi gli interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale di cui all’art. 33 del D.I. 44/2001:
1. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
2. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
3. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, come disciplinate dal presente Regolamento.
Art. 3 - Acquisti, appalti e forniture – Elenco fornitori
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto e attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
2. L’affidatario dei lavori, forniture, e servizi in economia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente di pubblici appalti.
L’Istituto può formare elenchi di fornitori qualificati denominato “Albo Fornitori” per gli affidamenti in economia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, che avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla vigente normativa, l’adempimento degli obblighi di regolarità contributiva.
3. Nessuna acquisizione di beni, prestazione, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento.
4. Preliminarmente, ai sensi della normativa vigente, la scuola è tenuta a verificare l’assenza di convenzioni attive presso la centrale di committenza “Consip” per beni/servizi/forniture oggetto di acquisto. Successivamente, con apposita determina a contrarre, il Dirigente Scolastico manifesta la volontà di acquisire il bene/servizio/fornitura attraverso una specifica procedura di gara.
Ai sensi della nota Miur 3354/2013 è possibile procedere all’affidamento fuori convenzione Consip:
- per indisponibilità convenzioni Consip inerenti all’acquisto;
- qualora sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisto di insieme di beni e servizi non scorporabili e non oggetto di convenzioni Consip;
- qualora attraverso la procedura di gara, si ottenga un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni Consip.
In tali casi si ricorrerà a una informale indagine di mercato principalmente rivolta a fornitori di comprovata serietà professionale. Resta ferma l’obbligatorietà del’attestazione di congruità dei pressi che, comunque può essere certificata allegando agli atti i costi Consip, a condizione che siano inclusi nelle convenzioni attive con la PA. Nel caso in cui il prodotto da acquistare non sia presente tra le convenzioni attive di Consip, a corredo dell’istruttoria dell’acquisto si allegherà il report negativo.
5. Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella del Mercato Elettronico. Anche per gli acquisti MePa si procederà alla verifica della congruità dei prezzi rispetto al libero mercato.
6. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a. offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
b. miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola.
Art. 4 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da determina dello stesso Dirigente Scolastico.
2. Il D.S.G.A. cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e non può, pertanto, far parte della Commissione.
3. Il Dirigente Scolastico, nel caso di aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nomina un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006; la Commissione deve essere formata da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque.
Per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi, con esclusione per quelli previsti dal successivo articolo 6, la Commissione è a composizione variabile: i membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da acquistare. La Commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederlo.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
6. La Commissione è un organo collegiale e le decisioni prese sono valide solo in presenza della maggioranza dei componenti.
7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
1. Il Dirigente scolastico garantisce quanto richiesto dall’art. 35 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale” del D.I. 44/2001.
2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura che siano pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituto l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi.
3. Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.
TITOLO II – Spese dirette del dirigente scolastico
Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
1. Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001, può essere elevato fino al limite deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche, anche tramite indagine di mercato. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività d’insegnamento, collaborazione e consulenza.
2. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione, l’istituzione scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano ottenute o non siano ritenute congrue, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato.
3. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della Legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, assicurazioni, spese per la sicurezza, convenzioni Consip o altre stabilite dalle norme.
4. Non rientrano nel limite di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (spese postali, sicurezza, etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati la formale determina e gli atti giustificativi.
5. Il limite di cui al punto 1 può essere modificato solo con delibera del Consiglio d’Istituto.
Art. 7 - Ordinazione della spesa
1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a. determina a contrarre del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente;
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;
c. offerta o preventivo del fornitore;
d. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG ai sensi della Legge 13/08/2010 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva Legge n. 3 del 16/11/2003;
e. certificato che attesti la regolarità della fornitura o verbale di collaudo ai sensi dell’art. 36 D.I. 44/2001;
f. dichiarazione di conformità dei prezzi a CONSIP o, in mancanza di convenzioni attive, copia della relativa videata;
g. fattura elettronica rilasciata dal fornitore; ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 a decorrere dal 06 giugno 2014 i fornitori sono tenuti a trasmette alle pubbliche amministrazioni le fatture esclusivamente in formato elettronico indicando il Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio, reperibile nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (IPA) è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdl), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario;
h. modello DURC acquisito d’ufficio;
i. dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2010;
j. verifica presso Equitalia per forniture superiori a 10.000 euro.
TITOLO III - Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria (art. 125 del codice dei contratti pubblici)
Art. 8 - Acquisizioni in economia
1. Premesse le disposizioni di cui al D.L. 95/2012, L. 228/2012 e le note Miur n. 2674 del 5.3.2013, n. 3354 del 20.3.2013 in materia di approvvigionamento mediante convenzioni Consip, le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, con le seguenti modalità:
a. Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari.
b. Affidamento diretto: per importi di spesa fino al limite di cui all’art. 6 è consentita, a cura del Dirigente Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico, fatta salva la necessaria indagine preventiva di mercato e il rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione.
c. Gara: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore al limite di cui all’art. 6 si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di almeno 3 operatori economici individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
d. Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 133.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. I limiti di importo indicati si intenderanno automaticamente adeguati, secondo il meccanismo di cui all’art. 248 del D.Lgs, n. 163/06, entro il termine per il recepimento nel diritto nazionale delle nuove soglie ridefinite con le procedure comunitarie.
3. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, o alternativamente, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Art. 9 - Lavori eseguibili in economia
Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 8, i seguenti lavori:
a. lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali PON e dei Programmi Operativi Regionali POR 2014-2020 per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00.
b. Lavori di competenza dell’Ente Locale, autorizzati e /o delegati dallo stesso all’Istituto Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 10 - Beni e servizi acquistabili in economia
Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:
a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
b. quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o iniziative per la promozione e la divulgazione dell’attività didattica e formativa dell’istituto
c. studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
d. divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
e. acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; ed a pubblicazioni;
f. lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
g. spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
h. spese bancarie;
i. acquisto di beni e servizi per la dematerializzazione;
j. canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
k. acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampati, toner, materiale informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e delle attività didattico -formative etc.);
l. acquisti e riparazione di macchine, mobili e attrezzature per ufficio archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature;
m. acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
n. acquisto di sussidi didattici specifici, di materiale di consumo e specialistico e di accessori per attività sportive e ricreative ad uso delle classi e sezioni;
o. acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi occorrenti per il funzionamento dei laboratori dell’Istituto;
p. manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature, macchinari, strumentazioni, utensili e materiale tecnico dei laboratori.
q. fornitura, noleggio, assistenza e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per uffici, aule e laboratori;
r. acquisto di materiale di pulizia, igienico sanitario per i locali e servizi scolastici, materiale di pronto soccorso, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
x. xxxxx di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
x. xxxx e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali PON e dei Programmi Operativi Regionali POR 2014-2020
u. polizze di assicurazione;
v. servizi di convenzione di cassa;
w. prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
x. acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
y. acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali scolastici;
z. acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e vestiario da lavoro al personale dipendente; aa. visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
bb. spese inerenti a viaggi, visite di istruzione, e per trasferimenti connessi ad attività istituzionali, formativo-didattico- amministrative;
cc. rimborso quote non utilizzate;
dd. noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
ee. noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.
ff. acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
gg. acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
hh. acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
ii. acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’Istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia e in generale per le tipologie di spesa previste dal piano dei conti obbligatorio MIUR;
jj. acquisizione di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività d’istituto, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art. 11 – Procedura per la gara per acquisti superiori a € 2.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa) – Contrattazione ordinaria
1. Il Dirigente, prima di avviare la procedura di acquisizione di beni e servizi prevista da questo Regolamento, verifica l’esistenza di convenzioni CONSIP attive rispondenti alle esigenze di acquisto dell’Istituto in termini sia qualitativi che quantitativi. In tal caso il Dirigente provvede direttamente all’ordinazione aderendo alla convenzione.
È facoltà del Dirigente verificare se sul mercato sia possibile ottenere condizioni migliori rispetto a quelle delle convenzioni CONSIP. Della assenza di convenzioni attive, della non convenienza economica o impraticabilità tecnica a ricorrere alle convenzioni deve essere fatta menzione negli atti della procedura negoziale.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell’art. 1 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, nel testo risultante dalle modifiche ora apportate dalla L. 228/2012, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo da un contratto validamente stipulato, previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora seguite, i parametri delle convenzioni stipulare da Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. 488/99 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della L. 488/1999.
3. Per importi di spesa oltre € 2.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, applica la procedura di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di almeno 3 operatori economici direttamente individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità-prezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa. L’osservanza di tale ultimo obbligo, è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
4. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.
5. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, per l’indizione della procedura, provvede all’emanazione di una Determina a contrarre e individua il Responsabile Unico del Provvedimento.
6. Il DSGA procede, a seguito della determina del DS, all’indagine di mercato o all’individuazione dall’Albo fornitori di almeno 3 operatori. Qualora la procedura non sia effettuata tramite MEPA, il DSGA avvierà l’istruttoria provvedendo a inoltrare contemporaneamente agli operatori individuati, la lettera di invito, contenente i seguenti elementi:
a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche (e eventualmente il suo importo massimo previsto), con esclusione dell’IVA;
b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c. il termine di presentazione dell’offerta
d. le modalità di ricevimento dell’offerta
e. il periodo di validità delle offerte stesse
f. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione
g. il criterio di aggiudicazione prescelto;
h. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
i. l’eventuale clausola di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di offerta unica, se valida e conforme ai requisiti richiesti;
j. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice;
k. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
l. l’indicazione dei termini di pagamento;
m. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
7. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art.84 del Dlgs 163/06 (art. 4 del presente Regolamento) mediante determina del DS, procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, con apposito verbale, il miglior offerente.
8. Una volta predisposto il prospetto comparativo, il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del contraente secondo i criteri indicati nel bando. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP – Responsabile Unico del Procedimento.
9. Successivamente il DSGA procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
10. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione dell’esito sul sito internet dell’Istituto Scolastico.
11. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
12. Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 35 del D.I. 44/2001.
13. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 – Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00.( IVA esclusa)
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 11, commi da 2 a 11.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara “ /CIG”. E, se previsto, il codice CUP.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG:
a. le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale);
b. le spese effettuate con il Fondo Minute Spese;
c. i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri;
d. i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
e. ogni altro pagamento la cui esclusione è sancita dalla normativa vigente.
Art. 14 - Contratto
1. I rapporti tra l’Istituto e le ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.), anche in formato digitale (ad es. per acquisti su CONSIP/MEPA).
2. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto di fornitura di beni o servizi o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
3. Il contratto sarà sempre in forma scritta. Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sotto indicate e il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall’affidatario.
4. Il contratto in qualunque forma stipulato dovrà almeno contenere:
a. oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano;
b. prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
c. condizioni di esecuzione;
d. data d’inizio e termine di ultimazione dei lavori, se previsto;
e. modalità di pagamento;
f. penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Istituto di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
g. estremi delle garanzie a carico dell’esecutore;
h. estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
i. estremi di verifica della regolarità contributiva.
Art. 15 - Norme di comportamento
1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
a. la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta a una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
b. il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
c. l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
d. l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.
2. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto a influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
3. A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
5. Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
6. Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto e accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati a imprese che abbiano partecipato alla gara o a imprese da esse controllate, a esse collegate o loro controllanti.
7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
Art. 16 - Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 30 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore al limite di cui all’art. 6, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente, dal Direttore o da un verificatore all’uopo nominato.
4. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, il certificato di regolare prestazione è redatto dal Direttore.
5. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il Dirigente può procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
Art. 17 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
1. Ai sensi della vigente normativa, tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà, pertanto, ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica.
2. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a emettere un solo mandato su più fatture.
3. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, “Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, che all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65.
4. Le certificazioni camerali recanti l’attestazione “antimafia”, richiedibili dal soggetto privato interessato, consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia comunitaria fissata dal novellato D. Lgs. 163/2006, all’art. 28) senza le attestazioni della Prefettura precedentemente necessarie, a partire dalla somma di € 154.937,07.
Art. 18 - Il responsabile del procedimento
Secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 Legge 241/90, ogni qualvolta è emanato un bando di gara, deve essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.
Art. 19 - Il responsabile del trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest’ultimo.
Art. 20 – Inventario dei beni
I beni durevoli, previo positivo collaudo, sono assunti nell’inventario dell’Istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 27 del D.I. 44/2001.
TITOLO IV - Fondo minute spese del Direttore S.G.A.
Art. 21 - Fondo minute spese
1. Il Fondo delle minute spese è disciplinato dall’art. 17 del D.I. 44 del 1/2/2001. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale. All’inizio dell’esercizio finanziario tale fondo è anticipato, integralmente o parzialmente, al DSGA con mandato in partita di giro, con imputazione stabilita dal Programma Annuale. Il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D.I. 44 del 1/2/2001. Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 per ogni singola spesa con divieto di effettuar artificiose separazioni di un’unica fattura al fine di eludere la presente norma regolamentare.
2. Il DSGA predispone il registro delle minute spese e contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite, specificando il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.
I pagamenti delle minute spese sono ordinati con dichiarazioni di spesa numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ogni buono deve indicare: data di emissione, oggetto della spesa, ditta fornitrice/personale autorizzato, importo della spesa, aggregato e impegno su cui la spesa deve essere contabilizzata. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale ecc ….
3. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese, quando è prossimo al suo esaurimento, può essere reintegrato previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva di tutte le spese sostenute in cui figurino gli importi pagati, la descrizione degli oggetti e la documentazione della ditta fornitrice. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del DSGA e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.
4. Alla chiusura dell’esercizio finanziario, la somma messa a disposizione del DSGA rimasta inutilizzata, deve essere versata a cura dello stesso con una reversale, in conto partite di giro delle entrate, assegnandola all’aggregato A.01 Funzionamento Amm.vo generale.
5. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
TITOLO V – Criteri per la selezione degli esperti esterni Art. 22 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
I presupposti e i limiti per le Pubbliche Amministrazioni nel conferimento di incarichi a esperti esterni, sono disciplinati dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs n.165 del 2001.
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF e delle specifiche attività dirette al raggiungimento dei relativi obiettivi, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili, e decide il ricorso a una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Art. 23 – Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti a esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e sul sito web dell’Istituto.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.
4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
2. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
4. Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione o, in caso di prestazione occasionale, il termine entro cui svolgere la prestazione
c. luogo di svolgimento dell’incarico
d. il corrispettivo proposto per la prestazione
e. modalità di svolgimento della prestazione.
5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o soggetti che esercitino per professione abituale attività per le quali l’iscrizione non è richiesta, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la provata competenza e la maturata esperienza nel settore.
6. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art. 24 – Individuazione degli esperti esterni
1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente scolastico, per la scelta, può avvalersi della consulenza dei docenti collaboratori, delle funzioni strumentali e/o dei docenti coinvolti nei progetti.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a. curriculum del candidato
b. contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. pubblicazioni e altri titoli
d. precedenti esperienze nell’ambito scolastico
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:
a. settore dell'attività di appartenenza dell'esperto e/o azienda (titolo di studio, specializzazioni e anni di esperienze coerenti con l’obiettivo progettuale);
b. valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento;
c. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore oggetto dell’incarico;
d. pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento.
4. I criteri di cui al precedente comma sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni.
5. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati, nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di collaborazioni esterne.
6. Non si procede al conferimento dell’incarico ai soggetti individuati che entro il termine appositamente fissato dall’Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi.
7. I dati personali forniti da ciascun aspirante saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura comparativa e del rapporto di lavoro instaurato, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.
8. Si può eccezionalmente prescindere dalla procedura di cui ai commi precedenti e procedere al conferimento dell’incarico mediante affidamento diretto qualora:
a) l’individuazione del prestatore d’opera, in considerazione della particolare natura della prestazione, sia basata su rapporto fiduciario (es. responsabile o componente del servizio prevenzione e protezione. medico competente, ecc.);
b) la prestazione specialistica sia tale da poter essere fornita da un solo prestatore;
c) ricorrano motivi di particolare urgenza che non consentano di rispettare i tempi di espletamento della procedura di valutazione comparativa;
9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’atto di conferimento dell’incarico dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall’art. 5, c. 3:
a. adeguata motivazione rispetto al ricorso alla procedura di affidamento diretto dell’incarico;
b. il nominativo del soggetto esterno cui affidare l’incarico;
c. curriculum del prestatore da cui possa desumersi la elevata qualificazione professionale o la provata competenza in relazione alle prestazioni richieste.
Art. 25 – Impedimenti alla stipula del contratto
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.I. n°44 dell’1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c. di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 26 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/3/2001 rilasciata dall’amministrazione di appartenenza
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente, è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 165/2001.
Art. 27 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. L’incarico è conferito mediante apposito contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell’inzio dell’attività, tra il soggetto individuato e il Dirigente scolastico.
2. Nel contratto devono essere specificati:
a. la specifica tipologia contrattuale
b. l’identità delle parti
c. le modalità di svolgimento del rapporto, caratterizzate dall’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione
d. l’oggetto della prestazione
e. il progetto di riferimento
f. la tempistica di svolgimento della prestazione
g. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali
1. la percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto
h. le modalità del pagamento del corrispettivo
i. l’obbligo di riservatezza su tutti i dati e le informazioni di carattere didattico, scientifico e tecnico-amministrativo di cui il prestatore può entrare in possesso
j. l’espresso richiamo delle disposizioni del codice civile sul lavoro autonomo
k. l’indicazione del foro competente per il ricorso in caso di controversie
l. il consenso del prestatore al trattamento dei propri dati personali
m. la data e la sottoscrizione.
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL.
4. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
5. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
Art. 28 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto pattuito e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, il referente del progetto è tenuto a verificare e a controllare l’esecuzione dell’incarico affidato. In mancanza di espressa previsione,
nel contratto, della figura del referente del progetto rispetto a cui l’incarico è funzionale o strumentale, l’attività di verifica e di controllo resta a carico del Dirigente Scolastico.
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, previa relazione dell’attività svolta, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. Il compenso deve essere corrisposto, di norma, in un’unica soluzione al termine dell’a.s. ed è rapportato, in ogni caso, al periodo di effettivo svolgimento della prestazione.
Art. 29 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. L’incarico di prestazione d’opera dà luogo al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei casi e secondo i modi stabiliti dal regime al quale la prestazione è soggetta.
2. Ai prestatori d’opera ai sensi del presente regolamento non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato.
3. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei prestatori d’opera limitatamente allo svolgimento delle relative attività.
Art. 30 - Casi di scioglimento del rapporto di lavoro del prestatore d’opera
1. Il contratto è soggetto alle norme del Libro V Titolo III del Codice Civile, del Lavoro autonomo.
2. Il contratto è sciolto nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui l’interessato, senza giustificato motivo, non inizi l’attività nel termine stabilito nel contratto. In tal caso la risoluzione opera automaticamente senza corresponsione di alcun compenso;
b) In caso di documentata impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile alle parti. In tal caso al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta.
c) Nel caso in cui una delle parti si renda autrice di gravi inadempienze contrattuali. In tal caso il contratto può essere risolto unilateralmente, con comunicazione motivata scritta spedita alla parte inadempiente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Al prestatore viene corrisposto il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.
d) Nel caso in cui il prestatore si renda autore di reati, anche perseguibili a querela di parte, ritenuti dal committente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. In tal caso il contratto viene risolto unilateralmente dal committente con diritto del prestatore a percepire il compenso in proporzione alla percentuale di attività svolta o di effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto fino al momento della risoluzione del rapporto
TITOLO VI – Interventi del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale Art. 31 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e limiti:
a. Contratti di sponsorizzazione
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità e attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto, gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; giornalino dell’Istituto; sito web; progetti finalizzati e attività conto terzi; attività motorie, sportive, culturali, ecc.; manifestazioni, gare e concorsi.
b. Contratti di locazione di immobili
Si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi.
I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel piano dell’offerta formativa.
La richiesta di utilizzo deve essere inoltrata secondo le modalità e tempistiche previste dall’ente proprietario. L’utilizzo delle attrezzature o delle aule speciali può essere soggetto al pagamento di un canone secondo quanto previsto da convenzione appositamente stipulata. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali delle spese connesse con l'utilizzo. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.
Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità della Scuola e descritte nel Piano dell’offerta formativa. I criteri saranno delucidati dal Consiglio di Istituto in presenza di eventuale richiesta. Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.
d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.
Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal Piano dell’offerta formativa.
e. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.
Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo a ulteriori attività previste dal piano dell’offerta formativa. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter.
f. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
g. Partecipazione a progetti internazionali.
Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.
TITOLO VII – Disposizioni finali
Art. 32 - Pubblicità
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
Art. 33 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successivi regolamenti attuativi, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’istituto, nonché le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/02/2016