CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO E
GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO OSPEDALIERO DI ORISTANO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI AMMALATI
Le parti:
• Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano (P.I. 00681110953) con sede Legale in Via Carducci n° 35 nella persona del Commissario Straordinario, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Macomer (NU) il 29/03/1966 in relazione alla Deliberazione C.S. n° del ;
• Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero (P.I. 92007520924) avente sede a Oristano nella persona del Presidente, Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Villacidro il 19/11/1942, residente a Oristano in Xxx Xxxxxxxxxxxx xx 00;
PREMESSO CHE:
− con la legge 11/08/1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo – salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale – per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;
− la Regione Sardegna, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la “Legge regionale sul volontariato” n. 39/1993;
− le predette leggi:
* prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
* prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
− da anni il Gruppo Volontariato Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx opera all'interno del
P.O. San Xxxxxxx di Oristano ponendo a disposizione gratuita degli ammalati il sostegno di volontari qualificati;
− si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero di Oristano è Associazione senza fini di lucro. E' iscritta al Registro generale della Regione n. 282.
Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.
Art. 2
Il Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero di Oristano assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.
Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.
Art. 3
L'azione del Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale del P.O. San Xxxxxxx di Oristano e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari del Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero di Oristano saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.
In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.
Art. 4
Il Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero di Oristano si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.
E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative della scuola infermieri e ausiliari, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio- sanitario.
Art. 5
Il Gruppo Volontariato Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx si impegna a fornire all'ASL n° 5 di Oristano l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Ospedale stesso.
Art. 6
I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
L'onere della copertura sarà a carico del Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero di Oristano, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 7
L'ASL n° 5 di Oristano per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività del Gruppo Volontariato Vincenziano Ospedaliero pone a disposizione dei volontari dell'Associazione stessa un locale, con le necessarie attrezzature ( telefono, scrivania, sedie, armadietti, spogliatoio, ecc.) da adibirsi a segreteria per il coordinamento delle attività di volontariato.
Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.
Art. 8
Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio. Sarà pure consentito l'accesso alle autovetture dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione.
Saranno previsti accordi specifici, su questo punto, in relazione all'orario di servizio e alle esigenze del servizio stesso.
Art. 9
Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività.
Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili della controparte e non dovranno fare oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.
Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.
Art. 10
I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.
Art. 11
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal , e la stessa potrà essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle parti.
Si conviene, altresì, la possibilità di disdetta in qualsiasi momento, purchè notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di mesi tre.
Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione
delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.
Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 9 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.
Art. 12
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 13
In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Oristano. Letto, confermato e sottoscritto
PER L'A.S.L. PER IL GRUPPO VOLONTARIATO VICENZIANO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxx.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx