CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
ALLEGATO 6
PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA ORGANIZZATO PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DENOMINATO “SELVINO MAGGIOR TUTELA”
CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
Con il presente contratto, che sarà conservato agli atti del Notaio che ne autenticherà le firme ex art. 2556 co. 2 c.c., sono presenti i signori:
a) Il sig. , nato il a , avente codice fiscale
che interviene nel presente atto rispettivamente nella funzione di Amministratore Unico ed in qualità di legale rappresentante, come da previsione statutaria della società AMIAS Servizi s.r.l., con sede in Xxxxxxx (Xxxxxxx) Xxxxx Xxxxxx, 00, capitale euro 1.860.000,00,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, p.iva e codice fiscale 02127560163,
R.E.A. n. BG - 60505 (denominata anche “AMIAS” o “Cedente”);
b) [•], che interviene/intervengono nel presente atto rispettivamente nella qualità di [•], munito/i dei poteri necessari in forza di [•], della società [•], con sede in [•], Via/Piazza [•] n. [•], capitale euro [•], interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [•], x.xxx e codice fiscale [•], R.E.A. n. [•] (denominata anche la “Cessionaria”);
i quali,
SUL PRESUPPOSTO CHE
(i) AMIAS è una società a responsabilità limitata partecipata interamente dal Comune di Selvino e, pertanto, un soggetto di diritto privato1 a controllo xxxxxxxx0 secondo la definizione di cui all’art. 2 co. 1 lett. m) del d.l.vo n. 175/2016, perché partecipata (direttamente od indirettamente) da un’amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l.vo n. 165 del 20013;
1 Il rapporto tra la società e l’amministrazione pubblica che la partecipata è, cioè, di sostanziale autonomia, al punto che non è consentito a quest’ultima di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto societario e sulla relativa attività mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali (cfr., Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2019, n. 5346. Est. Terrusi).
2 Secondo l’art. 3.2 del vigente statuto AMIAS Servizi s.r.l., e salvo l’art. 30, “La Società potrà svolgere i servizi pubblici locali, le attività strumentali e le altre gestioni ammesse dalla normativa vigente in affidamento diretto, avendo la Società tutte le previste caratteristiche di società "in house", e precisamente: a) totale partecipazione pubblica degli enti pubblici di cui al successivo articolo 6, comma 1; b) realizzazione di almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, fermo che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società; c) esercizio sulla Società, da parte dell’ente o degli enti soci, di un controllo analogo a quello che questi ultimi esercitano sui propri uffici, mediante un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società”.
3 Intendendosi per partecipazione, per partecipazione indiretta e per società, secondo l’art. 2 comma 1 lettere f), g) ed l) dello stesso d.l.vo n. 175/2016, “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”
(ii) AMIAS svolge nell’ambito del Comune di Selvino (BG) – oltre al servizio idrico integrato su un comprensorio della superficie di circa 6,4 kmq – il servizio di distribuzione dell’energia elettrica4 in forza di concessione rilasciata dall’ex Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato il 3 maggio 2001 (di seguito, per brevità, anche “concessione AMIAS”), “per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dalla annessa convenzione”;
(iii) secondo l’art. 1 co. 2 del D.L. n. 73/2007 – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 125/2007 – a decorrere dal 1° luglio 2007 per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, che non avessero receduto dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica e scelto sul mercato libero un fornitore diverso dal proprio distributore, l'erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica è stata “garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita”;
(iv) secondo l’art. 9 co. 7 del d.l.vo n. 79/1999, “i soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo 5 e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati”, salve le opportune modalità di separazione gestionale e amministrativa delle attività esercitate dalle predette società;
(v) secondo l’art. 35 co. 2 del d.l.vo n. 93/2011, “i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero sono riforniti di energia elettrica nell'ambito
e “gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”.
4 La distribuzione dell'energia elettrica è, secondo la definizione dell’art. 2 co. 14 del d.l.vo n. 79/1999, “il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali”, ovvero
– secondo l’art. 1 comma 1 del Testo Integrato Unbundling Contabile di cui alla Delibera Arera n. 137/2016/R/com (di seguito per brevità, denominato anche il “TIUC”) – il “servizio […] esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di distribuzione”, il quale comprende, più specificamente, secondo l’art. 4 co. 6 del TIUC “le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell’energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all’impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all’erogazione del servizio di distribuzione”, mentre non “le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette”.
5 Pur riferendosi il citato art. 9 alla nozione di controllo tout court, della figura di controllo esistono diverse declinazioni, fra cui anche quella del controllo congiunto – una situazione cioè in cui il controllo viene esercitato da una pluralità di soggetti che, per diverse circostanze ed anche per effetto di accordi tra essi intercorrenti, possono realizzare un'influenza determinante sulla società controllata –, riconosciuta in dottrina, in giurisprudenza (“… è configurabile, alla stregua dell'ordinamento vigente, l'ipotesi del controllo congiunto su una società da parte di più soggetti uniti in un sindacato di voto, con la correlativa imputazione della qualifica di controllante a ciascuno dei soci aderenti all'accordo sindacale” (Tribunale Milano, 19/12/1986) ovvero, in diverso ambito, “ai fini della valutazione degli effetti di un'operazione di concentrazione che consiste nel passaggio da una situazione di controllo congiunto ad una situazione di controllo esclusivo, è necessario valutare se le parti abbiano di fatto esercitato il controllo congiunto e quindi abbiano entrambe realmente esercitato un'influenza determinante nella gestione dell'impresa comune” (Autorità garante per la concorrenza Sent. 04/08/2011, CVA
- Compagnia Valdostana delle acque c. Deval-Vallenergie),e dal Legislatore (secondo l’art. 5 comma 5 del d.l.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) “Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono ….”).
del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125” (le suddette tipologie di clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela sono denominati, per brevità, anche “clienti in maggior tutela”);
(vi) secondo l’art. 1.1 del Testo Integrato delle disposizioni dell’Arera per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali valido dal 2 aprile 2019 (di seguito, per brevità, denominato il “TIV 2019”), il servizio di maggior tutela o maggior tutela “è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007”, le cui caratteristiche sono sintetizzate ai paragrafi 2.12, 2.13 e
2.16 del documento per la consultazione 397/2019/R/EEL pubblicato dall’Arera il 29.09.2019 (di seguito, per brevità, denominato anche il “servizio di maggior tutela”);
(vii) secondo l’art. 1.1 e l’art. 4.1 lett. a) del TIV 2019, l’esercente la maggior tutela è congiuntamente:
(vii.a) “il soggetto che, ai sensi dell’Articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela”; e
(vii.b) “il “titolare del contratto di trasporto e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione” (di seguito, per brevità, denominato anche lo “esercente la maggior tutela”);
(viii) secondo l’art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017, legge annuale per il mercato e la concorrenza, “fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2020, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia6 ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero”;
(ix) AMIAS, in quanto esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica in forza di concessione “nel comune di Selvino (BG)”, in detto ambito territoriale eroga il servizio di maggior tutela nei confronti di un numero di clienti in maggior tutela identificato in 3.857 (tremilottocentocinquantasette) al 31.12.2018, rispetto agli aventi diritto alla maggior tutela stimati in poco più di 4.000 (quattromila);
(x) il numero di clienti in maggior tutela per cui AMIAS eroga e potrebbe erogare il servizio di maggior tutela le ha consentito, ab origine, e le consentirebbe anche oggi di non ricadere nella previsione di cui all’art. 1 co. 1 del D.L. n. 73/2007 secondo cui “a decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno
100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita”, tanto che il Comune di Selvino, nella deliberazione del proprio Consiglio Comunale
6 Il servizio di salvaguardia o salvaguardia è – secondo l’art. 1.1 del TIV 2019, il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73.
n. 40 del 18.10.2019, al punto b) di pagina 2, rileva come AMIAS, che “ha clienti finali in numero di gran lunga inferiore a quello di cui alla precedente lettera c)” (i 100.000 di cui al citato art. 1 co. 1 del D.L. n. 73/2007), “ha ben potuto gestire contestualmente (ovvero come un unico soggetto giuridico, in assenza di obbligo di separazione societaria) le citate attività di distribuzione e vendita dell'energia elettrica in maggior tutela”;
(xi) il Comune di Selvino, ancora nella deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 40 del 18.10.2019, riferendosi al servizio di maggior tutela ed al proprio ramo d’azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela, ha deliberato “di dare indirizzo ad AMIAS Servizi s.r.l. a che si proceda alla cessione del ramo stesso”, sul presupposto, realizzato con l’approvazione di “quanto da i) a s), cui si rinvia per il dettaglio” della deliberazione stessa, che:
(xi.a) “il ramo di azienda relativo all'esercizio della vendita in maggior tutela costituisce per AMIAS Servizi s.r.l. un bene destinato a cessare, unitamente al suo valore economico, in corrispondenza del termine definito dal legislatore (sopra sub e) e f)”;
(xi.b) “la costituzione di una società separata rispetto ad AMIAS Servizi s.r.l. attraverso cui gestire eventualmente l'attività di vendita dell'energia nel libero mercato a seguito della cessazione del servizio di maggior tutela attualmente svolto da AMIAS Servizi s.r.l. in qualità di distributore, non costituisca una valida strategia in considerazione della specializzazione richiesta per competere nel settore ed alla limitatissima dimensione in fase di approvvigionamento”;
(xi.c) è stato “ritenuto conseguentemente opportuno perseguire la cessione, anticipata rispetto alla naturale scadenza prevista dalla legge (ovvero 1° luglio 2020), del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell'energia in maggior tutela, mirando così a valorizzare la fidelizzazione della propria clientela in termini di maggiore durata prospettica del servizio, come da successiva lettera o)”;
(xii) AMIAS, per quanto considerato e ritenuto nella deliberazione del proprio Consiglio Comunale
n. 40 del 18.10.2019, si è determinata a trasferire dietro corrispettivo – a seguito di procedura ad evidenza pubblica – il ramo d’azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela esercitata nell’ambito territoriale del “comune di Selvino (BG)” ed i propri diritti su di esso, cedendoli in modo che essi entrino a far parte a titolo definitivo del patrimonio e della sfera gestionale ed operativa unica e diretta del soggetto cessionario, senza condizione alcuna rispetto alla produzione dei relativi effetti;
(xiii) il ramo d’azienda di vendita di energia elettrica in regime di maggior tutela da cedere secondo procedura ad evidenza pubblica è funzionalmente individuabile nella business unit denominata “SELVINO MAGGIOR TUTELA”, costituita da AMIAS in attuazione della deliberazione 296/2015/R/COM dell’Arera;
(xiv) il ramo di azienda di cui al superiore punto (xiii) – di seguito, come meglio identificato al successivo art. 2 comma 2, denominato anche il “ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA”, essendo i beni ed i contratti che lo costituiscono denominati anche le “attività del ramo”, differentemente dai debiti, anche per i depositi cauzionali dei clienti in maggior tutela
di AMIAS, denominati anche le “passività del ramo” – si identifica e consiste esclusivamente, come da Disciplinare di Gara, ne:
(xiv.a) “i. database contente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali in maggior tutela di AMIAS; ii. contratti, e relativi allegati, sottoscritti da AMIAS con i clienti finali di cui al punto i. I clienti sottesi al ramo di azienda in oggetto sono 3.857 al 31.12.2018, di cui 3.493 utenze domestiche e 364 utenze della tipologia “altri usi in bassa tensione”; iii. liquidità equivalente ai depositi cauzionali corrisposti dai clienti di cui al superiore punto i. per la somministrazione dell’energia elettrica; iv “Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di maggior tutela” sottoscritto da AMIAS ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 76/2008; v. marchio “Selvino Maggior Tutela” in corso di registrazione”;
(xiv.b) in “costi di ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali finalizzati alla valorizzazione del ramo di vendita dell’energia elettrica ai clienti in maggior tutela. Trattasi delle spese di consulenza regolatoria e giuridica volte alla valorizzazione ed estendere l’utilità del ramo nel tempo. In particolare, sono i costi sostenuti per l’inquadramento dell’iniziativa volta alla cessione del ramo d’azienda di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela in coerenza con il quadro normativo, con le finalità di equilibrio economico e con le potenzialità del mercato e per la definizione della procedura di gara per la cessione del ramo di azienda: bando, capitolato, avvisi, modulistica, contratto di cessione” (di seguito, per brevità, denominati anche i “costi di ampliamento”), i quali – pur ove costituenti debiti inerenti all’esercizio del ramo di azienda sorti anteriormente al suo trasferimento e pur se suscettibili di rientrare nel fenomeno regolato dall’art. 2558 c.c. nella misura in cui ricollegantisi a posizioni contrattuali non ancora definite ovvero non interamente eseguite al trasferimento del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA (ove riferentesi ai costi per “la definizione della procedura di gara per la cessione del ramo di azienda: bando, capitolato, avvisi, modulistica, contratto di cessione”) – sono inquadrati ed inseriti nelle attività del ramo perché volti – come da punto p) 6. della deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino n. 40 del 18.10.2019 – “alla valorizzazione di un processo produttivo, altrimenti destinato alla chiusura al 30 giugno 2020, la cui utilità si protrae nel tempo”;
(xiv.c) “nelle passività che seguono: 1. Debiti per depositi cauzionali corrisposti dai clienti finali di maggior tutela per la somministrazione dell’energia elettrica”;
(xv) per quanto la previsione di cui al cui superiore punto (xiv) sia chiara, si precisa – a titolo esemplificativo – che nel ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA:
(xv.a) non è incluso personale di AMIAS comunque dedicato alla gestione del servizio di maggior tutela anche perché – secondo il paragrafo 1 della sezione III del Bando di Gara – “sono ammesse alla partecipazione esclusivamente le società di capitali legittimate all’esercizio dell’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in
maggior tutela nel territorio nazionale costituite antecedentemente rispetto al presente bando nel rispetto dell’art. 9, comma 7 del d.lgs. 79/1999”, mentre – rispettivamente secondo i paragrafi 5.1 b) e 5.2 a) del Disciplinare di Gara – “Si considerano requisiti di capacità tecnica e professionale: […] Legittimazione all’esercizio dell’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela” e costituisce un requisito di capacità economica e finanziaria il “Fatturato specifico medio annuo nel settore della vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela – relativamente alla sola componente “PCV” – riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa”: la mancata inclusione di tale personale, pur prescindendo dalla circostanza che i partecipanti alla gara siano (e debbano essere) enti già operanti nel settore e conseguentemente già dotati di proprie risorse umane dedicate al servizio di maggior tutela, non rileverebbe comunque:
(1) sia perché, sotto un profilo soggettivo, si ha cessione di azienda – o di un suo ramo
– quando le parti, come nel caso di specie, non abbiano inteso trasferire una semplice somma di cespiti bensì, come nel caso di specie, un complesso organico di beni non soltanto dotato di potenzialità produttiva tale da farne emergere ex ante la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio (od alla prosecuzione) di un'impresa7, ma un complesso di beni legati l’uno all’altro per (e ne) la destinazione funzionale allo svolgimento del servizio di maggior tutela ed inoltre necessari e sufficienti in funzione del regolare esercizio di tale servizio;
(2) sia perché, sotto un profilo prettamente oggettivo, l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, essendo indispensabile per la ricorrenza di detta cessione unicamente che i beni8 oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio (od alla prosecuzione) dell'impresa9;
(xv.b) non sono inclusi crediti e debiti relativi al ramo d’azienda non esattamente e pienamente coincidenti con le attività del ramo e le passività del ramo;
(xv.c) non sono – ovviamente – inclusi, come da paragrafo 3.1 del Disciplinare di Gara, “le reti, le cabine, i gruppi di trasformazione e quant’altro funzionale alla distribuzione
7 Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2009) 03-12-2009, n. 00000 - Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00/00/0000, (xx. 25/06/2013, dep. 26/06/2013), n.710.
8 L’azienda od un ramo di essa è costituito da “beni materiali ed immateriali” economicamente collegati per l’esercizio dell’impresa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, n. 10992/98, ovvero Cass. Civ., Sez. II, n. 8219/90), comprendendo ogni elemento patrimoniale suscettibile di ricevere una tutela giuridica (nei termini in cui riporta il Codice Civile Commentato, Bonilini/Confortini, Utet, Ed. 2012, pagg. 6612 e segg). E, tra i beni giuridici, difatti, non esistono esclusivamente i beni materiali, ma pure, e con uguale dignità e diritto alla tutela, beni immateriali, beni rispetto a cui “lo stesso diritto si presenta come bene in senso giuridico, non avendo esso ad oggetto una cosa in senso materiale” (cfr., Manuale di Diritto Privato, X. Xxxxxxx, XIV Ed., pag. 197 e segg), ricomprendendo essi fattispecie molto differenti come i diritti di credito o come anche persino “l’impresa intesa come attività” (nei termini in cui riporta il già citato Codice Civile Commentato, Bonilini/Confortini, Utet, Ed. 2012, pagg. 1646 e segg).
9 Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 25-06-2009) 09-10-2009, n. 00000 - Xxxxxxxxx Xxxx xxx. XXX, 00/00/0000, (xx. 12/01/2016, dep. 13/01/2016), n.590 - Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2016) 11-05-2016, n. 9575.
dell’energia elettrica ai clienti finali nel territorio del Comune di Selvino. Conseguentemente, successivamente alla cessione del ramo d’azienda l’attività di distribuzione dell’energia elettrica verrà proseguita in via esclusiva dal Distributore (AMIAS Servizi s.r.l.)” (anche perché, successivamente alla cessione del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, AMIAS non cesserà, anzi proseguirà, l’esercizio del servizio di distribuzione dell’energia elettrica secondo concessione AMIAS);
(xvi) la stima del valore economico del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA è stata determinata secondo i criteri enunciati nella deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino n. 40 del 18.10.2019;
(xvii) nel Bando di Gara, è stato previsto che “il prezzo a base d’asta della vendita è pari a € 203.000,00 (euro duecentotremila/00), oltre oneri di legge, come meglio dettagliato nel paragrafo 3 del Disciplinare di gara. Sono ammesse solo offerte al rialzo sul medesimo prezzo, a pena di esclusione” e che il “criterio di aggiudicazione” sia quello del “maggior rialzo sulla base d’asta, secondo le modalità previste nel paragrafo 8.1 del disciplinare di gara”;
(xviii) il presente contratto di cessione del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA costituisce quello di cui al paragrafo V.1), lettera a) e g), del Bando di Gara e di cui ai paragrafi 2.1, Allegato 6, 7.2 lettera c) e 12 del Disciplinare di Gara;
(xix) la Cessionaria dichiara e riconosce, con la presentazione dell’offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di Gara, che il presente contratto di cessione del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA è – in quanto costituente il documento di cui all’art. 2.1 numero 6) del Disciplinare di Gara e per effetto della presentazione da parte della Cessionaria dell’offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 (7.1 e 7.2) del Disciplinare di Xxxx ed alle condizioni da esso previste – da intendersi un regolamento definito ed accettato nel pieno esercizio dell'autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c.;
tanto premesso, la Cedente e la Cessionaria
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
Articolo 1 Definizioni, premesse ed allegati
1.1. Fatte salve le ulteriori definizioni come già individuate nelle superiori premesse del Contratto, i seguenti termini – ai fini di quanto da esso previsto ed in previsione di eventuali sue future modifiche e/o della formazione di documenti contrattuali separati ma ad esso collegati o connessi – hanno il significato agli stessi qui attribuito:
1.1.1.“Allegati”: indica i documenti allegati, disponibili alla Cessionaria, anche qualora non materialmente acclusi al presente contratto ma soltanto da esso espressamente e specificamente richiamati.
1.1.2.“Autorità”: indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia (anche competente per le entrate tributarie e/o fiscali) o autorità legislativa, governativa, nazionale, regionale o locale, autorità antitrust o altra autorità di settore od organo giurisdizionale, ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale o amministrativa, italiana o straniera, con eccezione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, denominata invece “Arera”.
1.1.3.“Autorizzazioni”: indica tutte le licenze, autorizzazioni (anche di tipo edilizio e urbanistico), nulla-osta, permessi, concessioni, abilitazioni, domande, depositi, registrazioni, certificazioni, certificati di idoneità tecnica, di natura pubblica, regolatoria, amministrativa e/o regolamentare emessi o rilasciati da un’Autorità con riferimento al ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, ai beni e diritti che lo compongono ed al suo esercizio, con eccezione della già denominata concessione AMIAS.
1.1.4. “Bando di Gara”: indica il bando di “Procedura aperta per la cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato “Selvino Maggior Tutela””, pubblicato da AMIAS sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 15/11/2019.
1.1.5.“Certificato ex art. 14” indica il certificato di cui all’art. 14, comma 3, D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - qui accluso quale Allegato – rilasciato il [•] e relativo all'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti da parte della Cedente.
1.1.6.“Cessione di Ramo di Azienda”: indica la cessione del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA dalla Cedente alla Cessionaria in conformità alle disposizioni del Contratto.
1.1.7.“Contratto”: indica il presente contratto di cessione di ramo di azienda e gli Allegati.
1.1.8.“Data di Efficacia”: indica la data – coincidente con il giorno 1 (uno) del mese di [….] dell’anno 2020 – a decorrere dalla quale ha effetto il Contratto e conseguentemente la Cessione del Ramo di Azienda, con eccezione de (i) le prestazioni di cui al successivo art. 3, commi 1, 3 e 6, da eseguire invece immediatamente alla Data di Esecuzione, e
(ii) le obbligazioni e le previsioni di cui al successivo art. 5, da adempiere – unitamente a qualunque attività ad esse propedeutiche e funzionali – e da osservare alla Data di Esecuzione.
1.1.9.“Data di Esecuzione”: indica la data di sottoscrizione del Contratto nelle forme di cui all’art. 2556 comma 2 c.c., la quale potrà aversi, secondo il paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara, non prima di 35 (trentacinque) giorni, a decorrere dalla data della comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima, ferma l’ipotesi di differimento espressamente concordata fra AMIAS e l’aggiudicatario.
1.1.10. “Disciplinare di Gara”: indica “Disciplinare di gara - procedura aperta per la cessione di ramo d’azienda organizzato per l’esercizio del servizio di maggior tutela
denominato “SELVINO MAGGIOR TUTELA””, pubblicato da AMIAS su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/000000/xxxxx-xxxx 15/11/2019.
1.1.11. “Gara”: indica la procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di Gara e al
Disciplinare di Gara.
1.1.12. “Xxxxxx Xxxxxxxxxx”: indica i giorni della settimana esclusi il sabato e la domenica e gli altri giorni infrasettimanali festivi secondo norme avente valore di legge.
1.1.13. “Gravame”: indica qualunque gravame, pegno, ipoteca, pignoramento, diritto reale di garanzia e/o di godimento, sequestro, privilegio, vincolo, a favore di un terzo.
1.1.14. “Informazioni Confidenziali”: indica il Contratto una volta sottoscritto dalle Parti ed gli Allegati, nonché i dati e/o le informazioni che una Parte, con riferimento al Contratto e/o al Bando di Gara e/o Disciplinare di Gara, ha reso o rendesse disponibili, consultabili o comunque conoscibili all’altra, unitamente ai documenti analogici od informatici in cui dati e informazioni sono contenute, nonché i dati e le informazioni societarie, aziendali, organizzative, produttive, tecniche, contrattuali, finanziarie e commerciali proprie di ciascuna Parte e soggette al suo legittimo controllo
– nonché i documenti di qualsiasi forma e tipo che considerano, analizzano, rielaborano o soltanto contengano tali dati e/o informazioni – che ciascuna Parte ha reso o rendesse disponibili, consultabili o comunque conoscibili – in qualsiasi forma [orale, scritta, per immagini, su supporto analogico od informatico, ecc.] e con qualsiasi mezzo [posta elettronica ordinaria o certificata, posta ordinaria, fax, consegna a mano, esibizione, c.d. “data room”, banche dati, strumenti elettronici in genere, ecc.] – all’altra anche in occasione di contatti, incontri, riunioni durante le quali siano discusse, esaminate o soltanto apprese, pur incidentalmente od in modo non programmato, vicende, tematiche o questioni direttamente od indirettamente collegate, connesse o comunque funzionali al Contratto. Non rientrano invece nella nozione e nel novero delle Informazioni Confidenziali dati e/o informazioni: (a) conosciuti autonomamente prima della conclusione dell’Accordo; (b) per i quali la Parte dia prova che siano state ricevuti da terzi non tenuti all’osservanza dell’Accordo né vincolati da altro accordo di riservatezza;
(c) elaborati autonomamente e senza l’utilizzo di dati e/o informazioni riservate riguardanti la Parte loro proprietaria o titolare; (d) divulgati, senza preesistenti vincoli di riservatezza, dalla Parte loro proprietaria o titolare; (e) di pubblico dominio; (f) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dalla Parte loro proprietaria o titolare; (g) che la Parte loro proprietaria o titolare dichiari espressamente ed in forma scritta non riservati né coperte vincolo di riservatezza; (h) dei quali sia imposta la comunicazione a soggetti determinati o la divulgazione in forza di disposizioni di legge od atti aventi forza di legge.
1.1.15. “Parte”: indica AMIAS o la Cessionaria.
1.1.16. “Parti”: indica AMIAS e la Cessionaria.
1.1.17. “Principi Contabili” indica i vigenti principi contabili Organismo Italiano di Contabilità.
1.1.18. “Situazione Patrimoniale di Riferimento”: indica la situazione economico-patrimoniale del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di aggiornamento alla data del 31/12/2019 dei dati e delle informazioni – rilevanti ai fini del Contratto – dell’ultimo bilancio di esercizio depositato presso il Registro delle Imprese, e allegata al presente Contratto sub Allegato 1.
1.2. Nel Contratto, a meno che il contesto indichi diversamente:
1.2.1. i riferimenti al singolare includono i riferimenti al plurale e viceversa e i riferimenti al maschile includono i riferimenti al femminile e viceversa;
1.2.2. i riferimenti ad una persona o ad una parte includono il rappresentante legale di tale persona o di tale parte e i successori e gli aventi causa;
1.2.3. i riferimenti ad una disposizione di legge includono le disposizioni di legge così come vigenti e/o modificate (anche se già pubblicate ma differite nella loro entrata in vigore) durante la vigenza del Contratto e, parimenti, qualsiasi normativa gerarchicamente subordinata approvata in conformità a tali disposizioni di legge;
1.2.4. con eccezione del titolo del contratto (laddove il termine “cessione” indica e significa il trasferimento della proprietà del ramo aziendale), la rubrica degli articoli è a titolo meramente indicativo e non determina né influenza l’interpretazione del Contratto.
1.3. Le superiori premesse e gli Allegati rappresentano parte integrante e sostanziale del Contratto, costituendone parte normativa.
1.4. Le norme del Contratto (le prime) prevalgono sulle previsioni contenute nelle superiori premesse, negli Allegati, nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara (le seconde):
1.4.1. se e nella misura in cui anche una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde intervengano, in tutto od in parte, sulla medesima fattispecie specifica; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli Allegati e/o nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Xxxx cederà alla norma o parte della norma del Contratto;
1.4.2. fuori dal caso di cui al superiore comma 1.4.1, laddove e nei limiti in cui si determini incompatibilità, e non invece un fenomeno di integrazione o specificazione, anche fra una soltanto delle prime ed anche una soltanto delle seconde; in tal caso, la norma o parte della norma contenuta nelle superiori premesse e/o negli Allegati e/o nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare di Gara ed incompatibile con una norma o parte di una norma del Contratto cederà a quest’ultima.
Articolo 2
Oggetto della Contratto – Efficacia – Esclusioni
2.1. La Cedente cede e vende alla Cessionaria, che accetta ed acquista, il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia, contestualmente alla quale è e comunque deve intendersi trasferito alla Cessionaria anche il possesso del detto ramo.
2.2. Il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA è costituito esclusivamente da:
2.2.1. Il database – rappresentato e descritto nel documento qui accluso quale Allegato 2 - contenente i dati anagrafici, contabili e fiscali dei clienti finali ai quali AMIAS eroga il servizio di maggior tutela nel numero di 3.857 (tremilaottocentocinquantasette) alla data del 31.12.2018 (di seguito identificato, tale numero di clienti finali al 31.12.2018, nel parametro “clienti n2018”), mentre in numero non determinato alla data di pubblicazione del Bando di Gara ma determinabile e da determinare alla Data di Efficacia (di seguito, tale ultimo numero dei clienti finali in maggior tutela, identificato nel parametro “clienti nstar”).
2.2.2. I contratti con relativi allegati sottoscritti da AMIAS con i propri clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e, comunque, pur ove non formalizzati contrattualmente, i rapporti giuridici fra AMIAS e i clienti finali cui quest’ultima eroga il servizio di maggior tutela, elencati nel documento qui accluso quale Allegato 3.
2.2.3. Una liquidità – somma di danaro o strumento equivalente – corrispondente all’importo, come iscritto in bilancio di esercizio o risultante da una relazione economico- patrimoniale infrannuale alla Data di Efficacia, dei depositi cauzionali versati con la stipulazione del contratto di fornitura in maggior tutela dai clienti nstar ai sensi dell’art. 14 della deliberazione Arera n. 200/99 e dell’art. 12 anche del TIV 2019 e che la Cessionaria dovrà restituire ai relativi creditori con la cessazione degli effetti di contratto di fornitura stesso, maggiorati in base al tasso di interesse legale, come identificati nel documento qui accluso quale Allegato 4.
2.2.4. Il “Contratto di cessione di energia elettrica tra Acquirente Unico S.p.A. e le Imprese Esercenti la vendita ai clienti del servizio di Maggior Tutela” sottoscritto da AMIAS ai sensi della deliberazione dell’Arera n. 76/2008.
2.2.5. Il marchio “SELVINO MAGGIOR TUTELA”, riprodotto e descritto nel documento qui accluso quale Allegato 5.
2.2.6. Debiti – in misura corrispondente all’importo di cui al superiore comma 2.2.3. – nei confronti dei clienti nstar per i depositi cauzionali da questi ultimi versati ai sensi dell’art. 14 della deliberazione Arera n. 200/99 e dell’art. 12 (anche) del TIV 2019 con la stipulazione del contratto di fornitura in maggior tutela e da restituire ai relativi creditori con la cessazione degli effetti di tale contratto, maggiorati in base al tasso di interesse legale, come identificati nel documento qui accluso quale Allegato 6.
2.2.7. I “costi di ampliamento iscritti tra le immobilizzazioni immateriali finalizzati alla valorizzazione del ramo di vendita dell’energia elettrica ai clienti in maggior tutela” di cui al punto (xiv.b) delle superiori premesse (si ripete, per brevità, denominati anche i “costi di ampliamento”).
2.2.8. L’avviamento del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA cui opera riferimento la deliberazione del Consiglio Comunale di Selvino n. 40 del 18.10.2019 al punto 6., lettera q) e di cui al punto ii. del paragrafo 3.2 del Disciplinare di Gara.
2.3. Errori nella identificazione dei clienti finali di AMIAS di cui al superiore comma 2.2.1. ovvero nel numero del clienti n2018 – rispettivamente nel caso in cui alla Data di Efficacia tali clienti siano diversi ovvero il numero dei clienti nstar sia non inferiore del -5% o non superiore al +5% rispetto al numero dei clienti n2018 – non determinano cause, ragioni né motivi di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del Contratto, né rispettivamente ragione od occasione di proporzionale riduzione o revisione in aumento10 del corrispettivo di acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, denominato “corrispettivo CGARA”); mentre invece se il numero dei clienti nstar sia inferiore al -5% o superiore al +5% rispetto al numero dei clienti n2018 , una tale differenza costituirebbe ragione rispettivamente di proporzionale riduzione o revisione in aumento del corrispettivo CGARA, dovendo in tale unico ed esclusivo caso le Parti procedere al relativo conguaglio in riduzione o maggiorazione (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.3. è denominato “corrispettivo CGARArev1”) secondo il seguente criterio:
𝑪𝑮𝑨𝑹𝑨𝒓𝒆𝒗𝟏
= 𝑪
𝑮𝑨𝑹𝑨
𝒏𝒔𝒕𝒂𝒓
∗
𝒏𝟐𝟎𝟏𝟖
2.4. Differenze di importo nei – o rispetto ai – depositi cauzionali di cui al superiore comma 2.2.3., pur se derivanti da mancata rivalutazione monetaria, non determinano causa, ragione né motivo di annullamento, risoluzione, recesso dal – o comunque di inefficacia del – Contratto, né presupposti e/o elementi legittimanti eccezioni ex art. 1460 c.c..
2.4.bis Se (a) il termine del 1° luglio 2020 di cui all’art. 1 co. 60 della L. n. 124/2017, dopo la pubblicazione del Bando di gara e prima della abrogazione del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, fosse prorogato o differito per un periodo superiore a 6 (sei) mesi ovvero comunque (b) il servizio di maggior tutela – ovvero un regime o servizio ad esso simile od equiparabile (in quanto ancora legato anche indirettamente ad una tutela di prezzo a favore di soggetti inerti o comunque incapaci di orientarsi nel mercato e non invece finalizzato esclusivamente alla sola garanzia di continuità della fornitura) purché diverso da quello identificato al secondo periodo del comma 1 dell’art. 60 della L. n. 124/2017 e consentito all’impresa distributrice senza il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica – dovesse o potesse essere proseguito per un periodo superiore a sei mesi rispetto alla data del 1° luglio 2020, ovvero infine (b.1) fosse ripristinato entro tre mesi dalla abrogazione del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, uno di tali eventi non costituirebbe causa, ragione né motivo di annullamento, risoluzione, recesso o comunque inefficacia del Contratto ma, al contrario, costituirebbe causa di automatica revisione in aumento – ovvero di dovuta integrazione o dovuto conguaglio – del corrispettivo di acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di cui al successivo art. 3 (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, il corrispettivo conguagliato secondo il presente comma 2.4.bis è denominato “corrispettivo CGARArev2”).
10 Esemplificativamente, se il numero n2018 fosse di 100 clienti finali, l’intervallo “non rilevante contrattualmente” avrebbe un range da 95 a 105 clienti finali, valori limite (cioè 95 e 105) ricompresi.
Nei detti casi di proroga o comunque di prosecuzione del servizio di maggior tutela o di un servizio ad esso equiparabile, tale corrispettivo, eventualmente conguagliato secondo il superiore comma 2.3., è da intendersi aumentato di un importo di euro 44.000,00 (di seguito, tale ammontare aggiuntivo, è denominato anche “lump sum”) da moltiplicare per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di mesi di proroga, differimento o prosecuzione, successivi al sesto (di seguito, ai fini delle successive formule algebriche, tale numero è identificato con la lettera “m”), e il numero convenzionale di diciotto mesi, convenzionalmente assunto in termini fissi, detratto il primo semestre di proroga, differimento o prosecuzione. In formula:
𝑚
𝐶𝐺𝐴𝑅𝐴𝑟𝑒𝑣2 = 𝐶𝐺𝐴𝑅𝐴 + (𝑙𝑢𝑚𝑝 𝑠𝑢𝑚) ∗ 12
[𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝒏𝒐𝒏 𝑠𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 2.3. . , 𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎
𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒏𝒔𝒕𝒂𝒓 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙 − 5% 𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙 + 5% ]
𝑚
𝐶𝐺𝐴𝑅𝐴𝑟𝑒𝑣2 = 𝐶𝐺𝐴𝑅𝐴𝑟𝑒𝑣1 + (𝑙𝑢𝑚𝑝 𝑠𝑢𝑚) ∗ 12
[𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝒔𝒊 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎 2.3. , 𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎
𝑢𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒏𝒔𝒕𝒂𝒓 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙 − 5% 𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑙 + 5%]
2.5. La cessione non comprende altre attività e passività, crediti e debiti, rapporti contrattuali (nemmeno di garanzia, quali quelli di cui al successivo art. 6.1.10) facenti capo alla Cedente non espressamente menzionati nel Contratto, che rimangono pertanto completamente a favore o a carico della Cedente ed esclusi dalla Cessione di Ramo di Azienda, in particolare quanto descritto ai punti (xv.a), (xv.b) e (xv.c) delle superiori premesse.
Articolo 3
Prezzo e modalità di pagamento
3.1. Il corrispettivo che la Cessionaria – ricevuta, dopo la comunicazione della pronuncia dell’Amministratore Unico di AMIAS circa l’aggiudicazione definitiva della Gara, l’ulteriore e successiva comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva – deve pagare alla Cedente per l’acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di cui al superiore art. 2 è determinato nella misura corrispondente al prezzo offerto in Gara dal concorrente secondo il paragrafo 7.2. BUSTA B, lettera a., del Disciplinare di Xxxx, ossia nella misura corrispondente al corrispettivo CGARA.
3.2. Il corrispettivo per l’acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di cui al superiore comma 3.1. deve essere integrato o comunque conguagliato dalla Cessionaria alla ricorrenza delle condizioni e nei limiti di cui al superiore art. 2, commi 2.3 e/o 2.4.bis.
3.3. Il corrispettivo per l’acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA non si intende comprensivo dell’imposta dovuta, la quale è da addebitare alla Cessionaria anche allorché – e nella misura in cui – dovesse essere rideterminata per riqualificazione dell’operazione da parte di un’Autorità.
3.4. Sono a carico della Cessionaria, oltre al corrispettivo per l’acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, le spese di vendita di cui all’art. 1475 c.c., da intendersi
tutte quelle che siano necessarie per la conclusione del Contratto e che comunque siano con questo in rapporto di causalità, efficienza e strumentalità; in tali spese debbono ricomprendersi anche le spese per i compensi ed i rimborsi nei confronti del Pubblico Ufficiale incaricato da AMIAS per il rogito o l’autenticazione di cui all’art. 2556 co. 2 c.c. e – corrispondentemente alla previsione di cui al paragrafo 12.2 STIPULA DEL CONTRATTO del Disciplinare di Gara
– anche gli oneri fiscali, quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – dovute sul presupposto o comunque con riferimento al Contratto, alla sua stipulazione ed anche alla corresponsione che fosse dovuta dalla Cessionaria alla Cedente secondo il superiore art. 2.4.bis..
3.5. Sono a carico della Cessionaria anche le eventuali spese rientranti nel novero di cui all’art. 1196 c.c., incluse quelle che fossero o si rivelassero necessarie per la consegna, l’utilizzazione e/o lo sfruttamento del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, e quindi dei beni e diritti che la compongono, nonché quelle per l’ottenimento ed il rilascio di una qualsiasi Autorizzazione e la conclusione di – o la successione in – qualsiasi rapporto contrattuale.
3.6. Il corrispettivo per l’acquisto del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA deve essere versato dalla Cessionaria alla Cedente alla Data di Esecuzione, mediante uno o più assegni circolari tratti su istituto di credito di primaria rilevanza e perfettamente conforme/i alle previsioni di cui agli artt. 82 ed 83 del R.D. 21/12/1933 n. 1736, ovvero mediante uno o più bonifici bancari non revocabile/i che consenta/no un immediato – o pressoché immediato – accredito del relativo importo sul conto corrente bancario indicato dalla Cedente per il pagamento, a condizione – nell’eventualità di adozione di tale ultima modalità di pagamento – che la Cessionaria fornisca alla Cedente, prima dell’atto di sottoscrizione del Contratto di fronte del Pubblico Ufficiale, adeguata prova documentale dell’esecuzione del detto bonifico.
Articolo 4
Passività ed Attività sorte prima della Data di Efficacia
4.1. Passività
(A) Con eccezione dei debiti di cui al superiore art. 2.2.6., di cui la Cedente si libera nei confronti della Cessionaria con il trasferimento – salva la ritenuta in garanzia di cui al successivo comma
4.2 lettera (C.2) – della liquidità di cui al superiore art. 2.2.3. e per i quali la Cessionaria si obbliga a manlevare e tenere relativamente indenne la Cedente nei limiti del relativo importo maggiorato dei dovuti interessi, nonché con eccezione di quei particolari debiti – se e come individuati partitamente dalla Situazione Patrimoniale di Riferimento, costituente l’Allegato 1 – che derivassero dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2 interamente eseguiti dai clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e non ancora dalla Cedente alla Data di Efficacia, che la Cedente cede alla Cessionaria e per cui quest’ultima si obbliga a manlevare e tenere relativamente indenne la prima fino al limite del doppio del valore della prestazione ancora dovuta da quest’ultima alla Data di Efficacia, la Cedente si obbliga nei confronti della Cessionaria, xxxxx i diritti dei creditori ex art. 2560 co. 1 c.c. nei confronti della Cedente, a
pagare i debiti discendenti da fatto proprio ed inerenti all’esercizio del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, sorti per titolo o causa fino e non oltre alla Data di Efficacia, inclusi i costi di ampliamento se pur soltanto limitatamente a quelli da versare al relativo creditore per “la definizione della procedura ad evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda: avviso, disciplinare, modulistica, contratto di cessione” (pur se alla Data di Efficacia ancora non interamente eseguiti dal terzo contraente), anche se manifestatesi successivamente, salvo che:
(A.1) la manifestazione, anche stragiudiziale, dei detti debiti si abbia, per quelli di rilievo civilistico, successivamente alla scadenza del terzo anno dalla Data di Efficacia, mentre per quelli di natura fiscale o tributaria successivamente alla scadenza del quinto anno da tale ultima data, termini ritenuti dalla Cessionaria entrambi congrui anche rispetto alla previsione di cui all’art. 2965 c.c. e trascorsi i quali, rispetto ai debiti non manifestatisi prima, la Cessionaria dichiara di rinunciare a far valere nei confronti della Cedente qualunque regime di solidarietà obbligandosi altresì al tenerla relativamente indenne; ovvero
A.2) sia intervenuto od intervenga il consenso dei creditori alla relativa liberazione.
(B) Con particolare riferimento alle passività tributarie di cui all’art. 14. Co. 1 del d.l.vo n. 472/97, le Parti si danno atto che, se dal Certificato ex art. 14 rilasciato con riferimento alla richiesta presentata dalla Cedente il [•] risultassero carichi pendenti da imputare al ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA per un determinato importo – l’ emergenza dei quali e quella del relativo debito non costituirebbe comunque causa, ragione o motivo di annullamento, risoluzione, recesso dal (o comunque inefficacia del) Contratto né presupposto e/o elemento legittimanti eccezioni da parte della Cessionaria ex art. 1460 e/o 1461 c.c. – la Cedente dovrà manlevare e tenere indenne la Cessionaria rispetto a tale importo ed a quello per relative eventuali sanzioni amministrative. La Cedente si obbliga, a richiesta della Cessionaria, a rilasciare apposita delega ed autorizzazione alla Cessionaria affinché quest’ultima possa richiedere un Certificato ex art. 14 aggiornato alla Data di Efficacia od a data immediatamente successiva.
4.2. Attività
(A) La Cessionaria non acquista, per effetto del Contratto, alcuno dei crediti, inclusi quelli relativi alla morosità dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1., relativi al ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA generatisi per titolo o causa anteriormente alla Data di Efficacia, anche se manifestati e/o conosciuti dopo tale data.
(A.1) La Cedente potrà riscuotere direttamente gli importi dei crediti di cui alla superiore lettera (A)
(B) Eventuali importi che, dopo la Data di Efficacia, non siano per una qualunque ragione riscossi dalla Cedente e siano versati alla – ed incassati dalla – Cessionaria, anche con modi di estinzione diversi dall’adempimento, in ragione dei crediti di cui alla superiore lettera (A), dovranno essere restituiti dalla Cessionaria alla Cedente, con pagamento da eseguire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla verifica di cui alla successiva lettera (C.1) e comunque entro e
non oltre 90 (novanta) giorni dal relativo incasso da parte della Cessionaria, maggiorati, nel caso di ritardo, di interessi di mora convenzionalmente stabiliti in misura superiore al saggio di cui all’art. 1284 c.c. e, precisamente, in misura corrispondente a quella di cui all’art. 27.11, lettera a), del TIV 2019.
(C) Con riferimento (i) agli importi a titolo di corrispettivi, componenti, contributi, oneri ed eventuali interessi di mora dovuti dai clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. per l’energia elettrica fornita in maggior tutela da AMIAS fino alla Data di Efficacia ed a tale data ancora non determinati (perché i relativi consumi di energia fornita non siano stati letti, comunicati o comunque acquisiti in via non estimativa bensì effettiva e definitiva) e/o non esigibili ovvero infine determinati ma ancora non corrisposti dai suddetti clienti finali e comunque (ii) a qualunque importo di cui superiore paragrafo “Attività”, lettera (B):
(C.1) le Parti dovranno incontrarsi o comunque formalmente confrontarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Data di Efficacia e, successivamente, di 60 (sessanta) giorni in 60 (sessanta) giorni fino al termine del secondo anno successivo alla cessazione ex lege del regime del servizio di maggior tutela, onde verificare quale sia l’ammontare dei crediti di AMIAS relativamente agli importi di cui al superiore paragrafo “Attività”, lettera (C), i quali – se non da compensare con quanto dovuto ai clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. per rettifiche operate dalla Concessionaria dopo la Data di Efficacia in ragione dell’esigenza di rideterminazione in riduzione dei consumi di energia fornita ai suddetti clienti fino alla Data di Efficacia ovvero con i debiti di cui al superiore comma
4.1 punto (A), nonché se non riscossi dalla Cedente ed invece versati alla, ed incassati dalla, Cessionaria – dovranno da quest’ultima essere restituiti o comunque pagati alla Cedente entro il termine di cui al superiore paragrafo “Attività”, lettera (B);
(C.2) la Cedente, a garanzia della loro restituzione o comunque del loro relativo pagamento alla Cedente allorché versati alla – ed incassati dalla – Cessionaria, ritiene la somma corrispondente al 20% della liquidità di cui al superiore art. 0.0.0.:
(C.2.1) della quale la Cedente stessa, senza che siano dovuti interessi, è tenuta a restituire il tantumdem entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla scadenza del ventiquattresimo mese successivo alla cessazione ex lege del regime del servizio di maggior tutela, nel caso e nella misura in cui la Cessionaria dimostri di aver adempiuto a ciascuna delle proprie obbligazioni di restituzione o comunque di pagamento, ovvero, antecedentemente a tale scadenza, nel caso in cui le Parti convengano sul fatto che dette obbligazioni siano state interamente estinte a beneficio della Cedente – direttamente dalla Cessionaria ovvero, purché senza rischi di ripetizione e senza costi non rimborsabili, tramite il riconoscimento alla Cedente di ammontari erogati in esecuzione dei meccanismi compensazione di cui agli artt. 16.bis e 16-ter del TIV 2019 – e non esista possibilità che ne insorgano di ulteriori o di nuove;
(C.2.2.) che la Cedente potrà in tutto od in parte, più volte e fino alla sua concorrenza, trattenere e definitivamente incassare, realizzando così la garanzia, nel caso di mancato adempimento da parte della Cessionaria alla sua obbligazione di restituzione o
comunque di pagamento entro e non oltre ciascuna delle relative scadenze come insorgenti secondo il superiore paragrafo “Attività”, lettera (B), ed a condizione che, scaduto il termine di riferimento senza che sia intervenuta per intero la relativa restituzione od il relativo pagamento, l’incasso da parte della Cedente sia preceduto da una sua comunicazione con la quale avverta la Cessionaria che, non restituendo o pagando il dovuto nei tre Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, la Cedente stessa realizzerà la garanzia nei limiti di quanto dovuto e non tempestivamente restituito o pagato.
Articolo 5
Contratti di trasporto e per l’acquisto dell’energia elettrica oggetto del servizio dall’Acquirente unico S.p.a.
5.1. La Cessionaria si obbliga a concludere con la Cedente, contestualmente alla Data di Esecuzione, con effetto dalla Data di Efficacia, il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica e indirettamente di trasmissione di cui all’art. 1.1 del TIV 2019, secondo le condizioni del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, Allegati A e B, nella versione valida dall’11 dicembre 2018, di cui alla deliberazione Arera 268/2015/R/eel, convenendo la Cessionaria sulle situazioni per cui:
5.1.2. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA e comunque nel servizio di maggior tutela, l’esercente la maggior tutela è – secondo l’art. 4.1 lettera a) del TIV 2019 – il titolare del contratto di trasporto ed assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione e di distribuzione;
5.1.3. la Cessionaria è, per effetto del Contratto e dalla Data di Efficacia, l’esercente la maggior tutela operante nell’ambito territoriale della Cedente, quale impresa distributrice esercente in forza della concessione AMIAS ed alle cui reti sono connessi i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto, nel detto ambito territoriale, al servizio di maggior tutela;
5.1.4. il servizio di maggior tutela è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzioni di continuità.
5.2. La Cessionaria si obbliga a concludere, o – se già ne disponesse di uno per la sua condizione di esercente la maggior tutela di energia nel proprio ambito territoriale – integrare, con l’Acquirente Unico S.p.a., contestualmente alla Data di Esecuzione, con effetto dalla Data di Efficacia, il contratto di cui all’art. 17 del TIV 2019 per l’acquisto dell’energia elettrica oggetto del servizio dall’Acquirente unico stesso, secondo le condizioni stabilite nella Sezione 2 del TIV 2019, nonché per le condizioni compatibili con il TIV 2019, nel contratto approvato ai sensi della deliberazione Arera ARG/elt 76/08, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 208/10, convenendo la Cessionaria sulle situazioni per cui:
5.2.1. con riferimento a tutti i punti di prelievo serviti con il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA e comunque nel servizio di maggior tutela nell’ambito
territoriale della Cedente, l’Acquirente unico S.p.A. – secondo l’art. 4.1 lettera b) del
TIV 2019 – assume la qualifica di utente del dispacciamento;
5.2.2. sostituendosi con il Contratto, dalla Data di Efficacia, la Cessionaria alla Cedente nell’esercizio del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA ed acquisendo per l’effetto la prima la qualità e la funzione di esercente la maggior tutela nell’ambito territoriale della Cedente – alle reti di distribuzione della quale sono connessi i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque tutti gli aventi diritto nel detto ambito territoriale al servizio di maggior tutela –, il contratto per l’acquisto dell’energia elettrica di cui all’art. 17 del TIV 2019 fra la Cedente e l’Acquirente unico S.p.A. non rientra nel fenomeno successorio di cui all’art. 2558 c.c.;
5.2.3. il servizio di maggior tutela è un servizio pubblico essenziale da fornire senza soluzioni di continuità.
5.3. Qualora l’Acquirente unico S.p.A. comunichi di non recedere, per effetto del Contratto, dal contratto per l’acquisto dell’energia elettrica con la Cedente ritenendo che il contratto per l’acquisto dell’energia elettrica di cui all’art. 17 del TIV 2019 non abbia carattere personale o che comunque la Cessionaria sia legittimata a subentrare nel contratto per l’acquisto dell’energia elettrica fra l’Acquirente unico stesso e la Cedente, anche tale ultimo contratto, in deroga a quanto stabilito dal superiore art. 5.2., deve ritenersi rientrare nel fenomeno successorio di cui all’art. 2558 c.c..
5.4. Qualora la Cessionaria non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.1 e la Cedente si trovasse costretta, per legge o per provvedimento di Autorità o dell’Arera ovvero per scongiurare soluzioni di continuità nell’erogazione del servizio di maggior tutela nel proprio ambito territoriale, a doverle fornire il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato per conto di Terna S.p.a.., la Cessionaria, sin dal momento in cui tali servizi siano erogati, deve prestare alla Cedente, a scelta di quest’ultima, una delle forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica, Allegati A e B, nella versione valida dall’11 dicembre 2018 e xx.xx., di cui alla deliberazione Arera 268/2015/R/eel, nonché deve, fino a quando tali servizi siano erogati, pagare senza ritardo alla Cedente le relative fatture da quest’ultima emesse, rinunciando secondo l’art. 1462 c.c. a qualsiasi eccezione in ordine al c.d. “an” degli importi fatturati e salva la sola facoltà di contestare specificamente e con motivazione rigorosa e puntuale la loro correttezza sotto il profilo del c.d. “quantum”, sempreché una tale contestazione non riceva dalla Cedente risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione, data a decorrere dalla quale la fattura della Cedente contestata dalla Concessionaria dovrà comunque essere pagata, avendo il relativo importo acquisito – con la tempestiva risposta motivata della Cedente ed ai fini del relativo pagamento – i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.
5.5. Qualora non adempia al proprio obbligo di cui al superiore comma 5.2 o vi adempia ma violando norme di legge o regolamentari, la Cessionaria deve – in tal senso obbligandosi – manlevare e tenere indenne la Cedente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole di rilievo
patrimoniale o comunque di incidenza economica derivante, in ragione del suddetto inadempimento o di una delle suddetta violazioni, da – e/o connessa a – (i) ogni e qualsiasi azione, anche di risarcimento di danni o per il versamento di indennizzi in via parziaria o solidale, che i clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque gli aventi diritto al servizio di maggior tutela nel Comune di Selvino avviassero nei confronti della Cedente stessa e (ii) sanzioni amministrative pecuniarie, anche se con unico o prevalente carattere e/o scopo indennitario, che fossero applicate, a conclusione di procedimenti od anche nel corso di essi e pur se di natura cautelare, da Autorità (fra cui, a titolo di esempio, anche la Cassa per i servizi energetici ed ambientali od il Gestore per i servizi energetici s.p.a.) o dall’Arera nei confronti della Cedente. L’obbligazione di manleva di cui al presente comma dovrà intendersi in ogni caso contenuta nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dalla Cedente, per un importo complessivo comunque non superiore al valore costituito dell’importo corrispondente al 10% (dieci per cento) del fatturato di AMIES risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.
Articolo 6
Dichiarazioni e garanzie della Cedente
6.1. La Cedente dichiara e garantisce alla Cessionaria quanto segue: Profili riguardanti la Cedente
6.1.1. La Cedente è una società validamente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, e:
(i) non versa in stato di scioglimento o di liquidazione;
(ii) non è stata dichiarata fallita né è assoggettata ad una qualsiasi altra procedura concorsuale o amministrazione straordinaria o analogo procedimento previsto dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, né ha presentato istanza di ammissione ad alcuna procedura concorsuale o analogo procedimento e non è oggetto di istanze di terzi in tal senso;
6.1.2. La Cedente ha la piena ed esclusiva proprietà ed il possesso del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA. Non esistono soggetti terzi che, in quanto titolari di validi accordi o in forza di altri diritti (fondati su legge o su fonte contrattuale), possono attualmente vantare diritti sul ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA.
Profili generali
Attività e Autorizzazioni
6.1.3. Attività. Tutti i beni materiali e immateriali che compongono il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA e che sono utilizzati nell’espletamento della sua attività sono liberi ed esenti da Gravami.
6.1.4. Autorizzazioni. Il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA ha svolto le proprie attività, sino alla Data di Efficacia, in virtù di valide Autorizzazioni; in relazione alle dette Autorizzazioni, non sussistono contestazioni scritte o notifiche di inadempimento.
Conformità alle Leggi
6.1.5. Non sussistono comunicazioni scritte o provvedimenti formali riguardanti asseriti o effettivi inadempimenti o violazioni di leggi o od atti equivalenti relativamente alla proprietà del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA e/o alle attività svolte attraverso di esso.
Contenziosi
6.1.6. Salvo quanto indicato al superiore art. 4.1 lettera (B), non pende alcun contenzioso od accertamento – sia innanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria ovvero amministrativa che altre autorità giurisdizionali anche speciali o collegi arbitrali – avente ad oggetto il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA.
Contestazioni di terzi
6.1.7. La sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto non darà diritto a terzi aventi rapporti inerenti al ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA di domandare il pagamento anticipato di crediti né di far valere garanzie che ritenessero essere state concesse.
Contratti
6.1.8 I contratti di cui è parte la Cedente e dei quali il Contratto non dispone espressamente la successione a favore della Cessionaria in quanto facenti parte del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA sono esclusi dal novero dei contratti di cui all’art. 2558 c.c. e comunque non sono, né possono intendersi, trasferiti alla Cessionaria, né in essi quest’ultima subentra.
6.1.9. I diritti dei clienti finali di cui al superiore comma 2.2.1. e comunque di tutti gli aventi diritto nell’ambito territoriale di riferimento al servizio di maggior tutela sono definiti dai contratti di cui al superiore art. 2.2.2., dalle disposizioni di legge di cui ai punti da
(iii) a (v) delle superiori premesse, dal TIV 2019 e, in specie, dalle sue relative condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, dalle quali sono disciplinate, aldilà della previsione del secondo comma dell’art. 2558 c.c., anche le fattispecie di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale e di risoluzione per cambio venditore.
Garanzie
6.1.10. Non sono trasferite garanzie (di qualsiasi carattere esse siano, reali o personali, fideiussioni, cauzioni, garanzie autonome, lettere di patronage e qualsiasi altro impegno di garanzia, anche di natura atipica direttamente) esistenti ed aventi ad oggetto o comunque connesse al ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA od a beni comunque appartenenti allo stesso.
Marchio
6.1.11. Il marchio “SELVINO MAGGIOR TUTELA”, riprodotto e descritto nel documento qui accluso quale Allegato 5, non è stato ancora registrato o protetto, ma, fino ad ora, da nessuno sono state avanzate pretese di alcun tipo rispetto ad esso, alla sua proprietà od a diritti sul suo utilizzo.
Temi ambientali e della sicurezza sul lavoro
6.1.12. La Cedente, in relazione ad ogni e qualsivoglia attività esercitata attraverso il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA, rispetta le leggi in materia di tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza sul lavoro.
Articolo 7
Dichiarazioni e garanzie della Cessionaria
7.1 La Cessionaria:
7.1.1. dichiara e garantisce alla Cedente di essere una società regolarmente costituita e operante secondo il diritto italiano e che è - e sarà – alla Data di Efficacia pienamente legittimata al perseguimento dell’oggetto sociale indicato nel proprio statuto ed all’esercizio del ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA;
7.1.2. dichiara e garantisce alla Cedente che la stipula e l'esecuzione del Contratto, nella regolamentazione così come contenuta nel documento di cui all’art. 2.1 numero 6) del Disciplinare di Gara, sono stati regolarmente autorizzati da parte degli organi sociali della Cessionaria per ciascuno dei relativi atti e/o azioni;
7.1.3. dichiara e garantisce alla Cedente di avere tutti i poteri, la capacità giuridica, le facoltà e l’autorità necessari, essendo in possesso al riguardo delle Autorizzazioni per concludere il Contratto e per adempiere a tutte le obbligazioni che esso prevede a proprio carico;
7.1.4. dichiara e garantisce alla Cedente di non versare in stato di scioglimento o liquidazione, di non trovarsi in stato di insolvenza, di non di essere fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale, di non aver chiesto di venirvi ammessa, e che tali istanze non sono state presentate da terzi, né sussistono situazioni che possano comportare la presentazione di tali istanze. Tutte queste condizioni devono permanere, anche rispetto alla insussistenza dei relativi presupposti, alla Data di Efficacia;
7.1.5. dichiara e garantisce alla Cedente che il soggetto od i soggetti firmatari del Contratto per conto della Cessionaria è/sono dotato/i dei pieni poteri di rappresentanza, senza che sotto alcun aspetto e profilo possa porsi od eccepirsi alcun vizio o difetto a riguardo;
7.1.6. dichiara e garantisce alla Cedente che la sottoscrizione del Contratto ed il compimento da parte della Cessionaria delle attività nello stesso previste non comporta violazioni di alcuna norma statutaria o di alcuna delibera assunta dagli organi sociali della Cessionaria stessa, né violazione di un qualsiasi impegno, sentenza, provvedimento, accordo, contratto o clausola contrattuale da cui la Cessionaria sia vincolata e che siano in conflitto con – o impediscano la, o risultino inadempiuti in qualsiasi modo da – la sottoscrizione e/o dalla esecuzione del Contratto;
7.1.7. riconosce e dichiara alla Cedente che il ramo di azienda SELVINO MAGGIOR TUTELA è un’entità economica organizzata, funzionalmente autonoma e preesistente al suo trasferimento secondo il Contratto, secondo quanto specificato ai punti da (xiii) a
(xv) nelle superiori premesse;
7.1.8. riconosce e dichiara alla Cedente che la conclusione e l’esecuzione delle operazioni previste dal Contratto non integrano violazione di alcuna norma avente forza di legge, di regolamenti, deliberazioni, provvedimenti, autorizzazioni, circolari di alcuna delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5 comma 5.
Articolo 8 Riservatezza
8.1. Le Parti si obbligano a mantenere strettamente riservati e confidenziali qualsiasi dato od informazione rientranti, o che possano ritenersi rientrare, nella nozione e nel novero delle Informazioni Confidenziali.
8.2. Nel caso in cui una Parte si determinasse a far conoscere ad uno o più terzi un dato od un’informazione rispetto a cui essa non sia tuttavia certa sul fatto che non rientri nel novero delle Informazioni Confidenziali, tale Parte deve prima confrontarsi con l’altra al riguardo, comunicandole quali siano esattamente i dati e/o le informazioni che intende utilizzare facendoli conoscere a terzi e richiedendole, al ricorrere in modo evidente dei relativi presupposti, di dichiarare espressamente ed in forma scritta alla Parte richiedente quali siano, rispetto a quelli previamente comunicati, i dati e/o le informazioni da intendersi non riservate né coperte da segreto o vincolo di riservatezza.
8.3. La Cessionaria può mettere a disposizione una copia del Contratto sottoscritto dalle Parti ed i relativi Allegati a società che la controllino o da cui sia controllata od alle quali sia collegata secondo i criteri di cui all’art. 2359 commi 1 e 2 c.c., obbligandosi, tuttavia, sin d’ora rispetto al momento in cui lo faccia e per ciascuna occasione in cui lo faccia, a garantire che ciascuna delle società destinatarie di uno o più dei documenti rimessile a disposizione (di seguito, per brevità, le “società destinatarie”) osservi le norme di cui ai superiori commi 1 e 2, senza violare né pregiudicare in alcun modo e misura la segretezza o il vincolo di riservatezza delle Informazioni Confidenziali, e, comunque, a rispondere nei confronti della Cedente, con tutti i propri beni presenti e futuri ed anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e/o futuri, delle condotte inosservanti assunte dalle società destinatarie.
8.4. La comunicazione di Informazioni Confidenziali a terzi è comunque consentita nella misura in cui il dato e/o l’informazione oggetto della comunicazione sia necessario per l'adempimento del Contratto e/o l’esercizio dei diritti di cui al Contratto e/o l’esecuzione delle operazioni da esso previste, nonché per adempiere ad obblighi legali o regolamentari imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5 comma 5, a cui sono soggette le Parti.
8.5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 rimarranno in capo alle Parti per un periodo non inferiore a 2 (due) anni decorrente dalla Data di Esecuzione e, in caso di scioglimento o cessazione della sua efficacia, comunque per i 2 (due) anni successivi.
8.6. Le Parti dovranno, per quanto consentito e possibile, concordare preventivamente qualsiasi comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa relativo alla conclusione del presente
Contratto nel rispetto degli obblighi di norme avente forza di legge ovvero imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5.5.
8.7. Con riferimento ai doveri di cui ai superiori commi, ciascuna Parte si obbliga inoltre a:
8.7.1. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari affinché essi si impegnino a trattare con riservatezza, con divieto di comunicazione terzi ed ovviamente di diffusione, le Informazioni Confidenziali di cui vengano comunque a conoscenza;
8.7.2. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari sulle responsabilità, nei confronti anche dell’altra Parte, derivanti dalla comunicazione a terzi o dalla diffusione di Informazioni Confidenziali;
8.7.3. impedire a terzi di avere accesso alle – e comunque conoscere le – Informazioni Confidenziali, rispetto a cui adottare misure idonee a garantirne la protezione e la riservatezza, nonché a prevenire la loro eventuale conoscibilità, acquisizione e/o utilizzazione da parte di terzi;
8.7.4. non effettuare alcun tipo di trattamento sulle Informazioni Confidenziali in modo contrario al dovere di lealtà e buona fede, né comunque con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio alla Impresa aderente loro titolare.
Articolo 9 Disposizioni generali
9.1 Accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è da intendersi, in quanto costituente il documento di cui all’art. 2.1 del Disciplinare di Gara (Allegato 6 al Bando di Gara) e per effetto della presentazione dell’offerta e dei documenti di cui agli artt. 6 e 7 (7.1 e 7.2) del Disciplinare di Xxxx ed alle condizioni da esso previste, un regolamento definito ed accettato dalle Parti stesse nel pieno esercizio della loro autonomia negoziale privata ex art. 1322 c.c. e che non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., l’osservanza della cui disciplina, nel caso di specie, avrebbe unicamente la funzione di disincentivare, prevenire e neutralizzare eccezioni pretestuose da chiunque provenienti sul punto della presunta non realtà e/o non effettività della riconosciuta circostanza che il Contratto costituisce libera ed integrale manifestazione della volontà delle Parti.
9.2 Modifica al Contratto.
Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida né vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
9.3 Divieto di cessione del Contratto.
Salvo consenso espresso dall’altra in forma scritta, nessuna delle Parti può cedere, in parte od in tutto, la propria posizione, con il complesso diritti e gli obblighi ad essa relativi, nel – e
rinveniente dal – Contratto. Gli atti rientranti nell’area di tale divieto, che le Parti compiessero in sua violazione, sono inefficaci.
9.4 Tolleranza.
In nessun caso l’eventuale temporaneo mancato esercizio di un qualsiasi diritto o facoltà che ciascuna Parte può far valere secondo il – ovvero la temporanea mancata pretesa della tempestiva e/o esatta osservanza delle disposizioni contenute nel – Contratto costituisce od integra rinuncia all’esercizio del diritto ed alla facoltà di chiedere il tempestivo o l’esatto adempimento, dovendosi qualificare il contegno di ritardo o di temporanea omissione, tutt’al più come mero atto di tolleranza.
9.5 Invalidità.
Nei più ampi limiti consentiti dall’art. 1419 c.c. e tenuto conto del presupposto di cui al punto
(xix) nelle superiori premesse, l’accertamento della nullità, della annullabilità e/o dell’inefficacia di singole disposizioni contenute nel Contratto non determina la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia delle rimanenti disposizioni. Nel caso, le Parti devono confrontarsi in buona fede al fine di risolvere le problematiche che hanno condotto all’eventuale accertamento di nullità, annullabilità o inefficacia di singole disposizioni, introducendo nuove clausole (aventi comunque significato ed effetti quanto più possibile prossimi alle disposizioni eventualmente nulle o comunque inefficaci) anche per il tramite di un addendum al Contratto che disciplini le ipotesi regolate dalle disposizioni nulle o comunque inefficaci. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo scritto in ordine al contenuto delle clausole sostitutive entro e non oltre 30 giorni dal suddetto accertamento di nullità, annullabilità e/o inefficacia, il Contratto dovrà intendersi integrato dalle norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci. Laddove nel medesimo termine le Parti si diano atto che nemmeno l’integrazione sia possibile per insussistenza norme di legge applicabili alle fattispecie oggetto delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, il Contratto, a condizione che le disposizioni accertate come nulle od inefficaci siano accertate come essenziali e salvo che la sua esecuzione sia comunque possibile ed utile anche senza l’accordo sulla sostituzione - o l’integrazione automatica - delle disposizioni accertate come nulle o comunque inefficaci, dovrà intendersi risolto per mutuo consenso.
9.6 Privacy.
Con la firma del Contratto, ciascuna Parte rilascia all’altra il consenso al trattamento dei propri dati, in conformità alle disposizione stabilite dal d.l.vo n. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come successivamente modificati ed integrati. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – ciascuna per le proprie e prima della sottoscrizione del Contratto – e di aver comunicato – ciascuna ai propri rappresentanti – le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la formazione del Contratto e di essere a conoscenza – nonché di aver reso edotti i propri rappresentanti – dei diritti che spettano agli interessati secondo gli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna Parte si obbliga a fornire le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 ed a comunicare i diritti spettanti secondo i suoi artt. da 15 a 22 anche al proprio personale e/o ai proprio ausiliari rientranti nella nozione di cui all’art. 1228 c.c. che comunque si occuperanno di dare esecuzione al Contratto. Siccome l’esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali, le Parti si obbligano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e per la durata del medesimo.
Art. 10 Comunicazioni
10.1. Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte dovrà trasmettere o spedire, ovvero potrà o riterrà di trasmettere o spedire, all’altra in forma scritta:
(i) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria della Cedente dovrà essere rispettivamente recapitata all’indirizzo di p.e.c.- xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx di p.e. xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
(ii) se spedita alla posta elettronica certificata od alla posta elettronica ordinaria od al fax della Cessionaria dovrà essere rispettivamente recapitata all’indirizzo di p.e.c. [•] e di
p.e.o. [•].
10.2. I recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno essere mantenuti attivi e perfettamente funzionanti fino a quando il Contratto possa trovare una qualsiasi attuazione od esecuzione e:
(i) se modificati, anche uno soltanto, la Parte che li avesse mutati dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all’altra, con l’identificazione del nuovo o dei nuovi equivalenti recapiti e riferimenti;
(ii) se invece temporaneamente non attivi o funzionanti, anche uno soltanto, la Parte che incorresse in tale disfunzione dovrà darne immediata ed efficace comunicazione scritta all’altra, indicando altresì un diverso, valido e funzionante recapito o riferimento cui poter trasmettere comunicazioni fino al ripristino del recapito o riferimento o dei recapiti o riferimenti originari o mutati.
10.3. Qualora i recapiti o riferimenti siano mutati o risultino non attivi o non funzionanti e la Parte cui essi si riferiscano non ne abbia dato immediata comunicazione all’altra, prescindendosi dal comportamento diligente o meno di quest’ultima, le comunicazioni spedite ai recapiti e riferimenti di cui al superiore comma 1 dovranno, per espressa e consapevole volontà delle Parti, intendersi ricevute e conosciute ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1335 c.c..
10.4. Qualora una comunicazione di una Parte all’altra, di qualunque natura, funzione e/o contenuto, sia da trasmettere o spedire con raccomanda semplice o con avviso di ricevimento, anche in osservanza di applicabili disposizioni aventi forza di legge, la trasmissione o spedizione di essa tramite posta elettronica certificata avrà e dovrà intendersi avere funzione, valore ed effetti equivalenti.
Articolo 11
Legge applicabile - Foro competente
11.1 Legge applicabile.
Il Contratto, inclusi tutti gli Allegati, e comunque gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi del diritto sostanziale italiano, con l’esclusione di qualsiasi norma di diritto internazionale privato
11.2 Foro Competente.
Per tutte le controversie dipendenti, inerenti e/o comunque connesse al Contratto, comprese quelle relative all’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti, alla sua esecuzione, alla sua validità, nullità, annullamento, alle cause di suo scioglimento o comunque cessazione della sua efficacia, salvo i casi di inderogabilità di cui all’art. 28 c.p.c., sarà competente il Foro di Bergamo, che le parti identificano in via esclusiva rispetto a quelli previsti dalla legge anche in via alternativa.
Articolo 12 Allegati
12.1 Nei limiti in cui disponibili alla Data di Esecuzione, si allegano al Contratto i seguenti documenti:
(i) Allegato n. 1, riguardante la situazione patrimoniale del ramo e di cui all’art. 1.1.18 del
Contratto;
(ii) Allegato n. 2, riguardante Il database e di cui all’art. 2.2.1 del Contratto;
(iii) Allegato n. 3, riguardante l’elenco dei contratti e rapporti e di cui all’art.2.2.2 del
Contratto;
(iv) Allegato n. 4, riguardante i depositi cauzionali e di cui all’art.2.2.3 del Contratto;
(v) Allegato n. 5 riguardante il marchio e di cui all’art.2.2.5 del Contratto;
(vi) Allegato n. 6 riguardante i debiti e di cui all’art.2.2.6 del Contratto;
12.2 I documenti di cui al superiore comma 1 saranno resi disponibili dalla Cedente alla Cessionaria
entro il [*], salvo quelli di cui ai punti [*] che, invece, saranno resi disponibili non oltre il [*].
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
AMIAS Servizi s.r.l. [●]
, n.q. , n.q.