CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL
Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL
servizio di progettazione, realizzazione e applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la
Norma ISO/IEC 17025 ai fini dell’Accreditamento delle prove della U.O.S. “Laboratorio di
Farmacotossicologia e Qualità Analitica” del P.O. di Pescara.
PARTE PRIMA – OGGETTO E CLAUSOLE DELL’APPALTO
1 - Oggetto del contratto
Il seguente capitolato tecnico ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la Norma ISO/IEC 17025 ai fini dell’Accreditamento delle prove riportate in allegato e per il mantenimento dello stesso per i tre anni successivi (1+3) al rilascio (4 Audit di Accredia).
Tale Xxxxx esprime i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" ed è basata sulla ISO 9001:2008 della quale riprende l'impostazione generale ponendo maggiore enfasi sulla competenza del personale e sull'affidabilità del dato analitico.
Il processo di Accreditamento prevede una prima fase, della durata massima di un anno, di implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità che soddisfi i requisiti gestionali e tecnici previsti dalla ISO/IEC 17025, di formazione del personale e di avvio all’applicazione; al termine di questa fase, la Ditta dovrà assistere e supportate il percorso di mantenimento, consistente nel primo Audit che porterà all’Accreditamento delle analisi; ottenuto l’Accreditamento, questo è sottoposto a revisione periodica che, per il primo anno, cade a sei mesi dal rilascio e per gli anni successivi è annuale.
Per tali attività, è indispensabile poter usufruire del supporto di una società di consulenza che abbia maturato esperienza nel campo dei Sistemi di Gestione per la Qualità e, nello specifico, nel campo dell’Accreditamento secondo la ISO/IEC 17025.
2. Elenco delle prove da accreditare
1. Esame CDT in HPLC
2. Esame in LC/MS per conferma droghe urine Amfetamine.
3. Esame in LC/MS per conferma droghe urine Cocaina.
4. Esame in LC/MS per conferma droghe urine THC.
5. Esame in LC/MS per conferma droghe urine Oppiacei.
6. Esame screening droghe su matrice cheratinica con immunodosaggio enzimatico omogeneo per (Amfetamine, Cocaina, THC, Oppiacei, Metadone)
3- Modalità di esecuzione delle prestazioni, valutazione degli operatori e facoltà di richiederne la sostituzione
La ASL di Pescara, in considerazione della particolarità e delicatezza del servizio, in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere il proprio giudizio in ordine alle capacità tecnico-professionali del personale designato dalla ditta aggiudicataria nonché alla idoneità e correttezza
del comportamento da esso tenuto in occasione dello svolgimento dell’attività all’interno dell’azienda, ed eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 30 giorni dalla richiesta.
La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 30 giorni sopra indicato, integra fattispecie di “grave inadempimento” agli effetti di quanto previsto al successivo art. 9.
4- Referenti dell’appalto
Per la ASL di Pescara:
D irettore dell’esecuzione del contratto: è individuato dalla ASL; ha il compito di verificare il perfetto
svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell’appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il responsabile aziendale dell’appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l’appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.
Per l’appaltatore:
Responsabile della commessa: è nominato dall’appaltatore e munito di delega piena ed espressa, è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell’appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l’organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l’applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. L’appaltatore dovrà indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il responsabile della commessa.
5 – Interruzione del servizio da parte del contraente
5.1. La ditta aggiudicataria s’impegna a garantire l’erogazione del servizio con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Nel caso di sospensione/ interruzione del servizio - senza alcuna giusta motivazione, la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all’appaltatore la spesa relativa, fatta salva ogni altra azione.
6 - Osservanza degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.
II personale addetto al servizio deve essere regolarmente assunto dall’aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa specifica vigente richiamata all’articolo precedente.
Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L’aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell’Azienda Sanitaria la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Nel redigere l’offerta la Ditta dovrà tenere conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.
7 - Norme di comportamento e riservatezza.
L’appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolta dall’Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.
L’ appaltatore dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale, a seguito di segnalazioni scritte, allo stesso riferite, da parte dell’Azienda Sanitaria.
Il personale dell’appaltatore, che presterà servizio nei settori e nelle strutture della Azienda Sanitaria, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.
L’appaltatore inoltre si impegna ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell’Azienda Sanitaria, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte della Azienda stessa.
L’appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’Azienda Sanitaria, da comportamenti imputabili al proprio personale.
8 – Comunicazioni formali.
In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra il Direttore dell’esecuzione e/o altro personale della Azienda Sanitaria e l’appaltatore deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.
L’Appaltatore, tramite il Referente/Responsabile per l’esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (anche via Fax e/o e-mail) ogni sua comunicazione.
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.
L’Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione.
9 - Adempimenti relativi alla sicurezza.
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Copia degli attestati, del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti alla sicurezza, dovrà essere prodotta alla stazione appaltante che provvederà ad inoltrarli, al Responsabile della Prevenzione e Protezione aziendale.
Dovrà essere altresì indicato all’azienda sanitaria il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all’azienda sanitaria che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
L’azienda sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell’azienda sanitaria che delle autorità presso ciascuna struttura in appalto.
10 - periodo di prova.
La Ditta appaltatrice sarà soggetta ad un periodo di prova di 4 (quattro) mesi dall’avvio a regime del servizio, al fine di consentire all’Azienda USL una valutazione ampia e complessiva del servizio che verterà precipuamente sui seguenti aspetti:
1. Verifica della presentazione dell’elenco nominativo del personale utilizzato, mediante presentazione di estratto in copia conforme notarile, del libro unico del lavoro;
2. Verifica della funzionalità dell’organizzazione del servizio in base a quanto richiesto nel Capitolato ed offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta;
Alla scadenza del periodo di prova si procederà, in contraddittorio tra l’appaltatore ed il Direttore dell’esecuzione, alla verifica dell’esito di tale periodo; l’esito di tale verifica dovrà essere trasmesso alla UO Acquisizione Beni e Servizi, senza necessità di ulteriori formalità e alla U.O. individuata per il pagamento.
Qualora il risultato del periodo di prova risulti negativo, ad insindacabile giudizio di questa Azienda, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 9.
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1 - Clausola di salvaguardia
1.1. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio oggetto del presente capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (alla Ditta, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.
1.2. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì, qualora Consip attivasse una convenzione in merito all’erogazione di servizio comparabile a quello oggetto del presente capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.
1.3. Qualora dalla verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, la ASL si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione. In caso di diniego la ASL si riserva la facoltà di aderire alla convenzione e a sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
2– Responsabilità civile, copertura assicurativa
La ditta appaltatrice risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento del servizio, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. La ditta appaltatrice dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro) per sinistro. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’Azienda Sanitaria a semplice richiesta. L’Azienda Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’Azienda Sanitaria, in particolare, in conseguenza di furti.
3 – Deposito cauzionale
3.1 - Ai sensi dell’art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale (iva esclusa). La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia entro 15gg, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale.
3.2 - A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Acquisizione beni e servizi riilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.
3.3 - Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’Azienda Sanitaria delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
4 – Cessione del contratto, del credito e subappalto
4.1 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta
ricezione ditale comunicazione.
La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti.
Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006);
l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006);
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006).
4.2 - Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
4.3 - L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs.
n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006).
L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva.
L’Azienda sanitaria provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto obbligo al fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006).
L’Azienda sanitaria provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 14 del presente Capitolato.
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori.
L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006).
5- – Fatturazione, tempi e modalità di pagamento
5.1 L’ Azienda aggiudicataria provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo al mese preso in considerazione.
5.2 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, si stabilisce che:
• Al pagamento delle fatture potrà procedersi previa verifica della regolarità e correttezza del servizio svolto;
• la verifica di regolarità e correttezza sarà effettuata dal DEC entro 30 gg dalla fine del mese di riferimento;
• Il pagamento sarà effettuato entro i successivi 60 gg., salvo motivi ostativi.
5.3 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, si applicherà la normativa in vigore. Si precisa che, in ogni caso, l’eventuale ritardato pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte del contraente, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
5.4 La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Sanitaria, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
5.5 Il pagemento resta, comunque, subordinato alla verifica della regolarità del documento
rilasciato dagli enti previdenziali ed assicurativi (DURC), attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.
6 – Revisione prezzi
Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L’imposta sul valore aggiunto è a carico dell’Azienda Sanitaria. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primidodici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese successivamente a tale data. Sarà, pertanto, onere dell’appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati – ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett.
c) del D.Lgs. n. 163/2006 – dall’ “Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanande nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI senza tabacchi), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell’esecuzione del servizio.
7– Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza“ (GU n. 64 / 15.03.2008) si dà atto che nell’ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori nonché con la stessa Azienda Sanitaria che dovranno essere opportunamente al momento valutate.
L’assenza di interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata anche in sede di riunione iniziale tra il Fornitore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dal Fornitore al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente; parimenti, ove i rischi interferenziali venissero a conoscenza direttamente all’Azienda Sanitaria ovvero fossero dalla stessa generati, quest’ultima provvederà – per il tramite del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria medesima – a renderne edotto il fornitore mediante tempestiva consegna del D.U.V.R.I.
8 - CONTESTAZIONI E PENALITA’
1. Nel corso della vigenza contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
2. L’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti della ASL, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
A. violazione degli obblighi contrattuali;
B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
3. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. In caso di servizio non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente agli impegni assunti nell’offerta, inclusi quelli risultanti dalle lettere precedenti, la ditta, a proprie spese, dovrà attivarsi affinché, entro il termine perentorio assegnatole, sia eliminata la carenza riscontrata. Qualora ciò non accada, vi potrà provvedere la ASL, anche rivolgendosi al libero mercato ed addebitando all’Impresa l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri, anche di natura organizzativa.
In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell’infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l’1 per mille (giornalmente) dell’importo netto contrattuale. In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine assegnato per eliminare la carenza riscontrata, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (Xxxxxxxx risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
B. Qualora le carenze di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità:
3 contestazioni nel corso del 1° anno;
4 contestazioni nell’arco di un biennio;
5 contestazioni nel corso di un triennio;
6 contestazioni nell’arco di un quadriennio,
4. Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo (ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 207/2010).
5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far
fronte all’inadempimento, ecc.);
danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
minori introiti.
6. In caso di interruzione del servizio per oltre 24 ore la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell’eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.
7. NeI caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio.
8. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell’esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l’affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.
9. Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.
10, L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.
9 - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
P. Subappalto non autorizzato;
Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di falliento;
X. Xxxxx del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
X. Xxxxxxx in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
W. Forza maggiore,
X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l’originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall’amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);
B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
A. giusta causa,
B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio
6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.
In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
16.1. La ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
16.2. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.
16.3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di
gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
16.4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.
16.5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
16.6. La ditta aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla ASL contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pescara.
11- Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’IVA che è a carico dell’Azienda Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta dell’U.O. Provveditorato- Economato.
12 – Forza maggiore
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se
la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
13 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
B. artt 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;
- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.
14 - NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.
(Luogo,
data) Firma per accettazione
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. specificamente si approva il contenuto degli artt. ………………….
(Luogo, data)
Firma per accettazione