AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ DI
N. 0000242054 iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ DI
MONTICIANO, DEL CENTRO DIREZIONALE EDUCATIVO E DEL FABBRICATO DENOMINATO GONNA II A FRONTE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE CIG 7594323996
All'Impresa
……………………………… PEC:
………………………………
LETTERA/DISCIPLINARE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
A seguito della ammissione conseguente alla manifestazione di interesse presentata, Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, alle condizioni che seguono. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48 comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sm, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
Art. 1
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
1. Amministrazione Provinciale di Siena;
Indirizzo: Piazza Duomo n. 9 – Siena ; Italia; tel. +390577/241329-827; pec : xxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Responsabile del procedimento: Xxxxxx Xxxxx, Referente: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 0577/241329 – 827; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx .
La procedura di Gara è espletata dall’Amministrazione Provinciale di Siena, che agisce come Centrale di Committenza.
Art. 2
OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE DEL CENTRO DIREZIONALE
1. La presente concessione ha per oggetto la concessione della gestione del Museo della Biodiversità, del Centro Direzionale Educativo e del fabbricato denominato Gonna II ( quest’ultimo in sub concessione) , beni tutti siti e localizzati nel Comune di Monticiano, mediante la presentazione di progetti di valorizzazione e di gestione integrata e sinergica dei due beni immobili, che ne assicurino migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività.
2. La Stazione Appaltante è l’Amministrazione Provinciale di Siena (da ora in poi abbreviato in “Provincia” o indicato come “Stazione appaltante”); l’aggiudicatario è di seguito denominato anche “concessionario”.
3. Sono oggetto della presente concessione le prestazioni previste al Capitolato di Concessione ed in particolare :
a) apertura e chiusura dei locali e degli spazi;
b) custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali;
c) biglietteria, prenotazione e prevendita;
d) reception, accoglienza e informazioni al pubblico;
e) realizzazione di materiale promozionale, divulgativo, informativo;
f) pulizia dei locali, dei beni museali e delle pertinenze, compresa la manutenzione delle aiuole tematiche poste a margine del Museo,il monitoraggio sullo stato di conservazione, pulizia dei locali e dei beni museali ;
g) gestione del bookshop,gestione dei locali di deposito e di magazzino;
h) visite guidate e attività didattiche;
i) attività di valorizzazione e promozione degli spazi;
l) attività di valorizzazione/creazione di percorsi naturalistici dedicati, anche con apposita segnaletica ;
m) attivazione e gestione della struttura ricettiva “extra-alberghiera” Gonna II ( circa 48 posti letto)
4. L’affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata di cui agli art.35 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri dettagliati dalla Lettera di Gara.
5. La tipologia di affidamento rientra nella categoria 26 codice CPV 92000000-1 prevista nel Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007 denominata “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”.
6. La concessione avrà la durata di anni cinque, a decorrere dalla stipula del contratto.
7. Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e sm, la Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo del contratto di concessione alle medesime condizioni economico-gestionali presentate dall’aggiudicatario per un ulteriore periodo di 4 anni. In caso di rinnovo non sono da prevedersi, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di concessione, somme a carico della
Provincia.
Art. 3
CANONE DI CONCESSIONE E PREZZO DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario dovrà versare alla Provincia un canone di concessione annuo pari ad un minimo di euro 180,00 annui (destinati alla copertura dei costi della sub concessione dell’immobile Gonna II ed eventuali valori in aumento sono destinati all’utilizzo dei locali adibiti a Centro Direzionale), per complessivi € 900,00 oltre Iva per l’intera durata della concessione quinquennale. Il suddetto canone sarà oggetto di valutazione dell’offerta economica in sede di gara.
2. La Stazione appaltante concedente riconosce, ai sensi dell’articolo 165 comma 2 un prezzo consistente in un contributo complessivo (nei cinque anni di concessione) pari ad € 100.000,00 (centomila) iva inclusa, oggetto di valutazione dell’offerta economica in sede di gara, al fine della sostenibilità della gestione e mantenere l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
3. Per il fabbricato Gonna II, considerato lo stato attuale dei luoghi , la stazione Appaltante corrisponderà un contributo straordinario, pari ad € 50.000,00 Iva inclusa da erogarsi secondo le modalità esplicitate all’articolo 20 del Capitolato Speciale di Concessione.
4. Ai fini della formulazione dell’offerta economica, si dovrà tenere conto esclusivamente del canone di concessione annuo a base di gara.
5. Il valore complessivo presunto della concessione (che tiene conto dei ricavi potenzialmente stimati nel quinquennio) è pari a € 401.000,00 ( € 629.000,00 in caso di rinnovo in quanto non è prevista la corresponsione di alcun contributo da parte dell’Amministrazione Provinciale).
Art. 4 DOCUMENTAZIONE DI GARA
1. Gli elaborati di gara consistono nella Lettera/Disciplinare e nel Capitolato speciale e nei loro rispettivi Allegati.
2. Gli Allegati alla presente Lettera/ Disciplinare sono i seguenti:
1) Allegato A) Capitolato Speciale di Concessione;
2) Allegato B) Modulo domanda di partecipazione alla gara;
3) Allegato C) Dichiarazione sostitutiva conferma dei requisiti concorrente;
4) Allegato D) Dichiarazione sostitutiva requisiti singoli soggetti;
5) Allegato E) Schema impegno RTI;
6) Allegato F) Modulo offerta economica;
7) Allegato G) Modulo avvalimento.
3. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Siena al link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/Xxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxx/Xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx- avvisi-diversi/Bandi-Manifestazioni-di-interesse-Avvisi?a=711 .
4. Si rende noto ai concorrenti che eventuali risposte a richieste di chiarimenti formulati nel corso della procedura di gara, ovvero notizie o comunicati della stazione appaltante, saranno pubblicati sul sito Internet al suddetto indirizzo.
5. Si invitano pertanto i concorrenti a consultare il predetto sito per verificare la pubblicazione dei
predetti chiarimenti o comunicati.
6. Termine ultimo per richieste chiarimenti : 10 SETTEMBRE 2018.
Art. 5
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
1. Cauzione provvisoria. All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 8.020,00 ( euro ottomilaventi ) pari al 2% del valore complessivo della concessione quinquennale (art. 93 del D.Lgs. 50 2016) alternativamente con le seguenti modalità:
a) versamento mediante bonifico bancario da effettuarsi alla Tesoreria della provincia di Siena codice IBAN: IT 56 I 01030 14217 000063270393 Xxxxxxx 00 Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 Xxxxx XXX 00000;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e sm, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2. In particolare, si richiede che la garanzia:
a) indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
b) risulti operativa entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
c) preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
d) preveda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile.
3. In caso di RTI, dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento stesso.
4. L’importo della garanzia può essere ridotto secondo le modalità di cui all’art.93 del D. Lgs 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso di tale requisito allegando la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che, in caso di raggruppamento, la riduzione è consentita solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
5. La cauzione provvisoria (anche qualora costituita in contanti o con assegno circolare) dovrà essere corredata dell’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.
6. All’aggiudicatario sarà richiesta Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.26 del Capitolato.
7. All’aggiudicatario saranno richieste le Coperture assicurative di cui all’art. 28 del Capitolato.
Art. 6
PROCEDURA DI GARA / AGGIUDICAZIONE/SOCCORSO ISTRUTTORIO
1. L’affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata di cui agli art.35 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri dettagliati dalla presente Lettera Invito.
2. L’aggiudicazione della concessione avverrà, in base ai criteri e alle modalità stabilite dalla presente Lettera-Disciplinare, a favore dell’Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
3. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Successivamente la Provincia provvederà all’approvazione della graduatoria e all’aggiudicazione definitiva.
4. La stazione appaltante si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
5. L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge in capo all’aggiudicatario. Le verifiche verranno svolte anche sul secondo concorrente in graduatoria. Nel caso tali verifiche diano esito negativo, la Provincia procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
6. Le offerte dei concorrenti saranno immediatamente impegnative per gli stessi e avranno validità per
180 giorni dalla presentazione.
7. Qualora, per qualsiasi circostanza, la concessione non potesse essere aggiudicata al primo classificato, la Provincia si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
8. L’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ha previsto nuove modalità di esercizio del cosiddetto “soccorso istruttorio”. Esso recita:
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :
Il Paragrafo denominato - Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni e documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio
In caso di soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara.
In caso di irregolarità essenziali non sanabili ( carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all’esclusione dalla gara.
Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.16/2014 :
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Si terrà altresì conto della delle Linee Guida A.N.A.C n.1 ( Delibera 973 del 14 settembre 2016) e della Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015.
Art. 7
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall’art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs.
n. 50/2016 e sm, come sintetizzati all’art.45 del D.Lgs 50/2016, iscritti alla camera di commercio per le attività attinenti alla concessione, ovvero, qualora associazione o ente non iscritti alla Camera di Commercio, in possesso di Statuto dal quale si evinca l’oggetto sociale, compatibile con la natura dei servizi in gara.
I. In caso di Raggruppamento temporaneo di i mprese già costituito, deve essere inserito nel plico un atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da Xxxxxx, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti; in tal caso, le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese impegnate a costituire il Raggruppamento. Dovranno essere indicate le imprese che costituiranno il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, con specificazione di quella individuata come capogruppo e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi conformandosi alla disciplina prevista dal richiamato art. 48 del D.Lgs. n.50/2016. In ogni caso, l'impegno a costituire il Raggruppamento in caso dì aggiudicazione dovrà essere sottoscritto congiuntamente, in un unico documento, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa del Raggruppamento.
L'offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
Le singole imprese, facenti parte del Raggruppamento risultato aggiudicatario, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui agli articoli soprarichiamati e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, fatte salve le previsioni dell’art.48 del D.Lgs 50/2016.
Qualora il concorrente abbia natura consortile (Consorzio di cooperative, società consortile, ecc.), deve indicare, in sede di offerta, le imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto e la relativa quota di spettanza.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
xxxxxxx abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L’aggiudicatario ha facoltà di costituire società di progetto ai sensi del combinato disposto dell’ articolo 184 del D.Lgs 50/2016. L'ammontare minimo del capitale sociale della società deve essere pari almeno a 50.000,00 € . In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Art. 8 REQUISITI
1. Le imprese concorrenti dovranno confermare i seguenti requisiti dichiarati in fase di manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla gara:
• per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
• per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• per i quali non sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
• operatori economici o associazioni che svolgano attività di produzione e/o distribuzione e/o progettazione e/o realizzazione di progetti gestionali e di valorizzazioni di strutture simili a quelle oggetto del presente avviso, come dimostrato da statuto o da iscrizione alla Camera di Commercio.
2. In caso di RTI, poiché l’avviso di Manifestazione di interesse non prevedeva particolari requisiti di capacità tecnica e finanziaria, è sufficiente che l’operatore economico indicato come mandatario esegua le prestazioni in misura maggioritaria.
3. La conferma dei requisiti riferiti ai servizi in concessione di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato tramite autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 ss. mm. ii. sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, anche utilizzando il modulo in Allegato C al presente Disciplinare.
Art. 9 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara/manifestazione di interesse medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
2. In sede di offerta, l’impresa capogruppo deve dichiarare le prestazioni o le parti di prestazione che ciascuna impresa raggruppata provvederà ad eseguire (da esprimersi anche in percentuale), il ruolo e le generalità identificative delle stesse singole imprese.
3. Nel caso in cui il mandato collettivo non sia stato conferito precedentemente alla presentazione dell’offerta, la stessa dovrà essere presentata come offerta congiunta e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.
4. Le singole imprese facenti parte del R.T.I. non ancora costituito risultato aggiudicatario, dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza all’impresa designata quale capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni normative in vigore e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto (la procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo).
5. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della Provincia di tutte le imprese raggruppate.
Art. 10 SOPRALLUOGO
1. E’ necessaria, ai fini della formulazione dell’offerta, una nuova visita dei luoghi. Essa dovrà essere eseguita dal legale rappresentante ovvero da incaricati muniti di apposita delega, del soggetto interessato a partecipare alla presenza di un incaricato della Provincia. A seguito del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi.
2. Gli operatori dovranno concordare giorno e data, che sarà comunque nei giorni di martedì e giovedì, del sopralluogo inoltrando apposita richiesta via e-mail all'indirizzo xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx (telefono 0577/241809), indicando nome e cognome delle persone delegate ad effettuare il sopralluogo e specificando indirizzo, numeri di telefono e di fax per la comunicazione della data individuata dall’Amministrazione.
3. Ai fini del sopralluogo ciascun soggetto interessato può indicare fino ad un massimo di tre persone.
4. Non è consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più soggetti interessati e/o raggruppamenti; in tal caso le ulteriori indicazioni rispetto alla prima non saranno prese in
considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il soggetto interessato. In caso di soggetti raggruppati o consorziati il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio. Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega del soggetto interessato in carta semplice e provviste di un documento di riconoscimento in corso di validità .
Art. 11
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50 2016 e sm , nonché dalle disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nella presente Lettera-Disciplinare, in base ai criteri e alle modalità di seguito stabilite.
I. All’Offerta tecnica verranno attribuiti massimo 80 punti su 100 e all’Offerta economica massimo 20 punti su 100 ( vedasi punto H) .
II. Offerta tecnica. Il punteggio relativo alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta tecnico- qualitativa) è pari alla somma dei punti ottenuti per ogni sub-criterio fino ad un massimo di punti 80, attribuibili come di seguito specificato nel presente articolo. La valutazione e conseguente attribuzione del punteggio della componente qualitativa dell’offerta verrà espletata dalla Commissione di gara in seduta/e riservata/e. Nessun compenso spetterà ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione dei progetti inseriti nell’offerta tecnica, i quali non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Provincia.
III. L’Offerta tecnica verrà selezionata mediante i criteri di valutazione e ponderazione di punteggio indicati nella tabella seguente.
Tabella criteri di valutazione e ponderazione di punteggio dell’Offerta tecnica
A - QUALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO | punti | totale |
A1 numero complessivo degli addetti | 7 | 14 |
A2 qualificazione degli addetti | 3 | |
A3 piano formativo degli addetti | 2 | |
A4 gestione delle assenze, criticità gestionali, imprevisti | 2 | |
B - QUALITA' DEL SERVIZIO ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO | ||
B1 realizzazione di attività di valorizzazione del Museo | 10 | 20 |
B2 realizzazione di attività promozionali per il Museo | 10 | |
C – INTEGRAZIONE DEI SERVIZI RICETTIVI DEL GONNA 2 CON L’ATTIVITA’ DEL MUSEO | ||
C1 - modalità di svolgimento del servizio ricettivo in funzione delle attività del Museo | 5 | 5 |
D - QUALITA' DEL SERVIZIO RICETTIVO | ||
D1 realizzazione di autonoma attività ricettiva | 10 | 10 |
E - INVESTIMENTI SULLA STRUTTURA | ||
E 1 interventi di manutenzione e miglioramento richiesti dal Capitolato Speciale | 16 | 16 |
F - VARIANTI MIGLIORATIVE | ||
F1 comprovata attivazione di collaborazioni continuative con istituti/enti/associazioni scientifici e culturali di rilevanza, ripristino delle aiuole tematiche di pertinenza del museo ,nuovi servizi | 10 | 10 |
G –Numero di giornate di utilizzo gratuito da parte di Provincia e Comune per iniziative di interesse pubblico ed istituzionale | 5 | 5 |
IV. SOGLIA DI SBARRAMENTO: Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti che non abbiano raggiunto almeno 45 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica
Descrizione dei criteri motivazionali e delle ponderazioni di punteggio dell’Offerta tecnica
A - QUALITA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI
1) Punteggio massimo attribuibile: 14
A1 - Numero complessivo degli addetti: punti da 0 a 7
1) Il punteggio sarà attribuito in base al numero complessivo di addetti che il concorrente intende impiegare in servizio all’interno del Museo e della struttura ricettiva Gonna II durante il periodo di apertura al pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 7 e 10 del Capitolato.
2) In una relazione, della lunghezza massima di n. 1 pagina, il concorrente dovrà fornire l’indicazione del monte ore annuo complessivo prestato dagli addetti in servizio all’interno delle due strutture, durante il periodo di apertura al pubblico.
3) L’attribuzione del punteggio complessivo avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 7 punti, all’impresa che presenta il progetto con il maggior numero di ore annuali complessive. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale derivante dall’applicazione della seguente formula: Xi = M.ore.i x (7:M.ore max)
dove:
Xi = punteggio attribuito al concorrente esimo M.ore.i = monte ore del concorrente esimo M.ore max = monte ore massimo proposto
A2 - Qualificazione degli addetti: punti da 0 a 3
1) Il punteggio sarà attribuito in base alla qualificazione professionale dei singoli addetti che il concessionario intende impiegare nel servizio, nel rispetto dei requisiti minimi di qualificazione di cui all’art. 10 del Capitolato.
2) In una relazione, della lunghezza massima di n. 2 pagine, il concorrente dovrà fornire una puntuale
descrizione della qualifica professionale dei propri addetti, indicando, per ciascuno di essi, i seguenti parametri che costituiranno oggetto di valutazione:
a) frequenza di corsi di formazione o di specializzazione in materie attinenti ai servizi museali/ricettivi da svolgere;
b) esperienza lavorativa comprovata di almeno sei mesi in servizi analoghi a quello oggetto della concessione.
3) L’attribuzione del punteggio per ciascun concorrente sarà la seguente:
a) punti 0,5, per ogni singolo addetto, per il possesso di un attestato di frequenza di corsi di formazione o di specializzazione, per un totale massimo di punti 2;
b) punti 0,5, per ogni singolo addetto, per l’esperienza lavorativa comprovata in servizi analoghi, per un totale massimo di punti 1.
A3 - Piano formativo degli addetti: punti da 0 a 2
1) Il punteggio sarà attribuito in base all’entità della formazione proposta per il personale impiegato nei servizi. La sola attività di formazione permanente obbligatoria per legge non sarà oggetto di valutazione.
2) In una relazione, della lunghezza massima di n. 2 pagine, il concorrente dovrà fornire una puntuale descrizione dell’attività di formazione programmata (contenuti modalità di realizzazione), indicando il monte ore complessivo annuale delle attività di formazione.
3) L’attribuzione del punteggio complessivo avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 2 punti, all’impresa che presenterà il progetto formativo con il maggior numero di ore annuali complessivo.
4) Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionale derivante dall’applicazione della seguente formula: Xi = M.ore.i x (2:M.ore max)
dove:
Xi = punteggio attribuito al concorrente iesimo M.ore.i = monte ore del concorrente iesimo M.ore max = monte ore massimo proposto
A4 - Gestione delle assenze, criticità gestionali, imprevisti: punti da 0 a 2
1) Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente sul fattore ponderale in oggetto, della lunghezza massima di n. 3 pagine, con particolare riferimento alla proposta globale di organizzazione aziendale e alle soluzioni specifiche previste per una efficace gestione delle assenze (programmate e non) e delle situazioni di emergenza (richieste urgenti della Provincia, scioperi, ecc.) che possano emergere nell’ambito del servizio, oltre a quanto previsto all’art. 10 del Capitolato.
B - QUALITÀ DEL SERVIZIO “ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO”
1) Punteggio massimo attribuibile: 20
B1 - Realizzazione di attività di valorizzazione del Museo e del patrimonio naturalistico/culturale: punti da 0 a 10
1) Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di n. 5 pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, anche con la produzione di apposito cronoprogramma, tipologia, caratteristiche, numero, modalità di realizzazione, modalità di fruizione da parte del pubblico,destinatari e risultati attesi delle attività di valorizzazione di cui all’Art. 6 del Capitolato (attività espositive temporanee, incontri con artisti e critici, conferenze, concerti, aperture straordinarie, eventi ricreativi, ecc.) che intende realizzare nell’ambito del servizio in oggetto. L’articolazione del programma deve essere almeno triennale, pur potendo il concorrente optare anche per una programmazione quinquennale.
2) Xxxxxxx particolarmente apprezzate proposte che prevedano:
a) l’ideazione, organizzazione, realizzazione e promozione di mostre o progetti culturali di comprovabile rilievo artistico o culturale o ricreativo e di forte impatto promozionale sull’utenza, fra cui mostre e iniziative tese alla valorizzazione delle eccellenze del patrimonio naturalistico del territorio nel suo complesso;
b) iniziative culturali in grado di coinvolgere altre qualificate istituzioni museali o culturali, tramite varie forme di sinergia con altri musei o soggetti operanti in ambito culturale/naturalistico/turistico che possano tradursi in maggiori afflussi di pubblico ed in un positivo “ritorno di immagine” per il Museo ed il territorio;
c) iniziative promosse in collaborazione con soggetti vari, anche di estrazione locale (quali operatori culturali e turistici e soggetti economici del territorio provinciale), finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze naturalistiche produttive ed artigianali del territorio, onde pervenire ad una sempre più articolata partecipazione al museo, la quale possa tradursi anche in un volano per l’economia turistica locale (ristorazione, pernottamenti, ecc.).
3) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
4) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 10 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 7,5 punti;
ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.
B2 - Realizzazione di attività promozionali dei servizi museali: punti da 0 a 10
1) Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di n. 5 pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, tipologia, caratteristiche, numero, modalità di realizzazione e risultati attesi delle attività promozionali del Museo e dei relativi beni culturali/naturalistici che intende realizzare nell’ambito del servizio in oggetto.
2) Xxxxxxx particolarmente apprezzate proposte che prevedano:
a) un progetto complessivo per la promozione dell’immagine del Museo e dell’attività ricettiva, con eventuale ideazione di uno specifico marchio o logo, articolato per tempi e modalità di estrinsecazione;
b) la realizzazione di un sito web e/o l’utilizzo di siti web specifici e di altri strumenti e/o sistemi di comunicazione (social network, mailing list etc.) tesi alla massima divulgazione dei servizi ;
c) la progettazione grafica e la realizzazione di depliant, brochure ed altri apparati didascalici e promozionali dei servizi museali e di accoglienza/ricettività;
d) la progettazione e realizzazione di supporti e strumenti promozionali (pannelli, totem, maxiposter, touch screen, ecc.) sul territorio provinciale per la più capillare e attraente divulgazione dei contenuti del museo stesso e dell’attività di ricettività
3) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
4) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 10 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 7,5 punti; ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.
C - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI RICETTIVI DEL GONNA 2 CON L’ATTIVITA’ DEL
MUSEO
1) Punteggio massimo attribuibile: 5
C1 - Modalità di integrazione dei servizi museali e ricettivi: punti da 0 a 5.
1) Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di n. 3 pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, la proposta di organizzazione aziendale complessiva per la gestione del museo e le soluzioni specifiche proposte per favorire la permanenza da parte del pubblico, sia tramite prenotazione e prevendita dei biglietti o di altri titoli (tipologia e caratteristiche tecniche delle attrezzature; potenzialità del software e/o degli strumenti informatici da utilizzare; numero delle dotazioni strumentali previste fra computer, video, stampanti, ecc.; destinatari e risultati attesi).
2) Saranno particolarmente apprezzate proposte che prevedono la realizzazione di pacchetti articolati sulla possibile fruizione museale da parte del pubblico finalizzata alla permanenza e soggiorno sul territorio.
3) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
4) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 5 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 3,75 punti; ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 1,25 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.
D - QUALITA' DEL SERVIZIO RICETTIVO
1) Punteggio massimo attribuibile: 10
D1 - Realizzazione di autonome iniziative finalizzate a garantire una offerta ricettiva significativa e costante: punti da 0 a 10
1) Il punteggio sarà attribuito in base agli elementi contenuti in una relazione del concorrente, della lunghezza massima di n. 3 pagine, tesa a descrivere, più dettagliatamente possibile, la tipologia della promozione del servizio ricettivo, le modalità di fruizione da parte del pubblico, proposte ai visitatori e e turisti.
2) Xxxxxxx particolarmente apprezzate proposte che prevedano:
1) il più ampio spettro di tipologie di attività, rivolte ad una pluralità di soggetti ( scuole, visitatori ) da estrinsecarsi all’interno del servizio;
2) progetti volti alla visita ed alla riscoperta di siti e beni culturali presenti sul territorio meno conosciuti dal pubblico, fino alla delineazione di un vero e proprio percorso culturale e turistico comprensivo di possibilità di ristorazione e pernottamenti;
3) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
4) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 10 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 7,5 punti; ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 5 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 2,5 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0 punti.
E – INVESTIMENTI SULLA STRUTTURA
E1 Punteggio massimo attribuibile: 16
1) Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità e all’entità complessiva delle ipotesi di intervento sugli spazi in concessione proposti, in particolare su quelli del Gonna 2 .
2) In una Relazione Tecnica della lunghezza massima di n. 10 pagine, il concorrente dovrà descrivere più dettagliatamente possibile, la tipologia, le caratteristiche, degli investimenti previsti sul Gonna 2 rispetto a quanto previsto dal Capitolato. La Relazione Tecnica dovrà essere corredata da apposito computo metrico-estimativo e da cronoprogramma degli interventi sottoscritto da professionista abilitato all’esercizio della professione ;
3) Saranno in particolar modo apprezzate:
a) Analisi approfondita dello stato attuale;
b) Correttezza sulla quantificazione dei costi ;
c) Completezza ed adeguatezza del cronoprogramma.
4) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro in questione. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx ; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
5) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare, sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 16,00 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 12 punti; ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 8 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 4 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0,0 punti.
F – VARIANTI MIGLIORATIVE
F1 Punteggio massimo attribuibile: 10
1) Il punteggio sarà attribuito in base alla qualità e all’entità complessiva delle varianti migliorative ai servizi in concessione proposte.
2) In una relazione, della lunghezza massima di n. 4 pagine, il concorrente dovrà descrivere più dettagliatamente possibile, tipologia, caratteristiche, modalità di realizzazione, modalità di fruizione da parte del pubblico e destinatari delle forme di implementazione e/o miglioramento dei servizi oggetto della concessione rispetto a quanto previsto dal Capitolato con particolare riferimento a:
a) comprovata attivazione di collaborazioni continuative con istituti/enti/associazioni scientifici e culturali di rilevanza;
b) ripristino delle aiuole tematiche poste nelle pertinenze del Museo;
c) introduzione di nuovi servizi per il pubblico rispetto a quelli previsti (a mero titolo esemplificativo: numero verde per info e/o emergenze, infopoint per tutte le attività promosse sul territorio, ecc.).
3) La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro in questione. La Commissione di gara assegnerà alla relazione presentata dal concorrente un motivato giudizio di valutazione complessivo, al quale corrisponderà l’assegnazione di un punteggio corrispondente alla relativa percentuale del punteggio massimo previsto per il parametro. Sulla base della propria discrezionalità tecnica dovrà essere individuata la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Xxxxxxxxxx; gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, sulla base
di una complessiva logica comparativa.
4) I giudizi e le corrispondenti percentuali dei punti da assegnare, sono:
ECCELLENTE 100% punteggio corrispondente pari a 10,00 punti; OTTIMO 75% punteggio corrispondente pari a 7,50 punti; ADEGUATO 50% punteggio corrispondente pari a 5,00 punti;
PARZIALMENTE ADEGUATO 25% punteggio corrispondente pari a 2,50 punti; INADEGUATO 0% punteggio corrispondente pari a 0,0 punti.
G –NUMERO DI GIORNATE DI UTILIZZO GRATUITO DA PARTE DI PROVINCIA E COMUNE PER INIZIATIVE DI INTERESSE PUBBLICO ED ISTITUZIONALE
G1 Punteggio massimo attribuibile: 5 punti
All’operatore che dichiarerà la disponibilità a garantire per complessive 52 giornate/anno l’utilizzo gratuito da parte di Provincia e Comune per iniziative di interesse pubblico ed istituzionale saranno attribuiti 5 punti. Agli operatori che esprimeranno indicazioni su un numero di giornate inferiori a 52, il punteggio sarà ridotto di 0,40 punti per ogni giorno in meno rispetto alla indicazione massima ( ad esempio in caso di indicazione per 40 giorni di utilizzo a favore di Provincia e Comune la riduzione sarà di 0,40 x12 = 4,8 e dunque il punteggio attribuito per il criterio G sarà di 0,2) .
5) PRECISAZIONE IN ORDINE ALLA DOPPIA RIPARAMETRAZIONE DEI CRITERI QUALITATIVI
1) Si precisa che l’Elemento Offerta Tecnica-Max 80 punti, è suddiviso in sub elementi A-B-C-D- E-F-G
2) Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i sub elementi qualitativi A-B-C-D-E-F-G, si procederà secondo quanto sopra previsto, effettuando la successiva riparametrazione.
3) Per i sotto criteri in cui sono suddivisi i sub elementi A e B, pertanto, si effettua un primo procedimento di normalizzazione. Per cui sommati i punteggi “interni” ai sub Elementi A e B , al punteggio più alto viene attribuito il massimo punteggio previsto per il sub elemento A.
Si effettua identica parametrazione per il sub elemento B). Agli altri concorrenti il punteggio è attribuito in maniera strettamente proporzionale.
4) Successivamente, effettuate le previste attribuzioni di punteggi, si sommano i valori attribuiti per i sub elementi A,B,C,D,E,F,G determinando un totale provvisorio “Offerta Tecnica”.
5) Il totale dei punteggi “OFFERTA TECNICA”, viene nuovamente riparametrato con riferimento al punteggio massimo di 80 punti (nel senso che al punteggio più alto vengono attribuiti 80 punti, ed agli altri concorrenti in maniera strettamente proporzionale), in modo da non alterare i rapporti stabiliti nella Lettera di Gara tra i punteggi dei criteri qualitativi e quelli di natura quantitativa.
I suddetti punteggi “riparametrati” determinano, per ciascun concorrente, il punteggio totale attribuito l’Offerta Tecnica , ed ai fini della verifica sul superamento della “Soglia di sbarramento” si prende in considerazione il punteggio totale così determinato.
H OFFERTA ECONOMICA: (MAX 20 punti) così attribuiti
H1 - Aumento del canone ………………………….…………………….. punti 20
1) I punteggi saranno calcolati assegnando il punteggio previsto per il singolo requisito al concorrente che ne risulti in possesso.
2) I criteri secondo cui essi saranno attribuiti sono i seguenti:
Dove:
Il punteggio sarà calcolato sulle offerte che riporteranno il maggior aumento rispetto al Canone annuo posto a base di gara, determinata assegnando il punteggio massimo (20 punti) all’aumento annuo maggiore (espresso in percentuale di rialzo) e attribuendo i punteggi alle altre offerte secondo la seguente formula:
Xn = Xxx x 00
Xxxx
Xx = punteggio attribuito al concorrente ennesimo C max = Percentuale di Aumento annuo più alta
Cmi = Percentuale di Aumento annuo di ciascuna offerta,
3) I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.. Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti. L’amministrazione aggiudicatrice prevede di attuare la facoltà di cui al comma 3, art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di gara.
4) Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il punteggio attribuito all’Offerta tecnica con quello relativo all’Offerta economica: risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto non anomalo.
5) La concessione verrà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio; in caso di parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente che ha presentato il punteggio più alto nell’Offerta tecnica.
6) Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti che non abbiano raggiunto almeno 45 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica.
Art. 12
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
1. I concorrenti dovranno presentare un plico con i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una sigla autografa, sul quale dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura “Gara per l’affidamento in concessione del Museo della Biodiversità”.
2. Il plico dovrà essere consegnato direttamente o tramite corriere, oppure spedito per Racc. A.R. tramite servizio postale, e dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2018 presso l'ufficio protocollo della Provincia di Siena , Xxxxxx Xxxxx, 0, Xxxxx. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 limitatamente al Martedì ed al Giovedì.
3. Ai fini dell’accertamento del rispetto del suddetto termine, faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti dal Servizio Protocollo della Provincia. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
4. All’uopo si avverte che, oltre il termine suindicato, non potranno essere presentate ulteriori domande di partecipazione, anche se sostitutive o aggiuntive della domanda presentata nei termini.
5. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro vettore, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati; potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta e facendosi carico delle relative spese.
6. Il plico dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione dalla gara (non è possibile soccorso istruttorio) le seguenti buste separate:
I. “Busta A – Documentazione amministrativa”;
II. “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa”;
III. “Busta C – Offerta economica”.
BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
I - La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una sigla autografa e indicare i dati del mittente e la dicitura: “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara redatta in conformità al modulo in Allegato B al presente Disciplinare. I concorrenti dovranno produrre tale domanda, su carta resa legale mediante una marca da bollo da € 16,00, resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca l’autenticità della firma.
2) Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, attestante l’assenza delle cause di
esclusione e di incapacità a contrattare previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ed il possesso dei requisiti di partecipazione, conformemente alle indicazioni riportate nell’apposito modulo in Allegato C al presente Disciplinare.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca l’autenticità della firma.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate (o consorziate o da raggrupparsi o consorziarsi), le dichiarazioni di cui al presente punto, a pena di esclusione, devono essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.
3) Dichiarazione sostitutiva, resa utilizzando l’Allegato D, con la quale il titolare (in caso di impresa individuale); i soci (in caso di società in nome collettivo); i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice); i soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di qualsiasi altro tipo di società o di consorzio) attestano:
a) che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D.Lgs. 159/2011 e sm);
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 D.Lgs. 159/2011 e sm );
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
La dichiarazione in questione, resa dai diretti interessati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garantisca l’autenticità della firma, deve contenere tutte le indicazioni riportate nell’apposito modulo in Allegato D al presente Disciplinare.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono essere presentate autonomamente da tutte le imprese raggruppate e dai rispettivi soggetti tenuti alle dichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara.
4) Capitolato, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente. In caso di raggruppamento, il Capitolato deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
5) Ricevuta di versamento del contributo di gara all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 7594323996 della gara alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video; a riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
A comprova dell’avvenuto pagamento il concorrente deve allegare alla documentazione:
i. nel caso 1 (versamento on-line), ricevuta di pagamento generata dal “Servizio Riscossione”;
ii. nel caso 2 (pagamento mediante Lottomatica servizi), lo scontrino rilasciato dal punto vendita, in originale.
Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita e consorzi, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo o dal consorzio.
6) Avvalimento. Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016, l’impresa concorrente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico-finanziario tecnico organizzativo di altri soggetti (avvalimento), dovrà produrre:
a) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal rappresentante, munito dei poteri necessari a impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara, autenticata mediante allegazione di fotocopia di un valido documento di identità, nella quale si indichi la ragione sociale dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi e i requisiti necessari per la partecipazione alla gara ad essa riferiti;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal rappresentante dell’impresa ausiliaria, munito dei poteri necessari a impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente gara, autenticata mediante allegazione di fotocopia di un valido documento di identità, nella quale, si attesti quanto segue:
i. il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
ii. l’obbligo verso l’offerente e verso la Provincia a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
iii. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 comma 7 D.lgs 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 80 comma 5 lett.m) del D.lgs 50/2016 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a porre a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.
Il contratto di avvalimento dovrà riportare, ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata, pari a quella della concessione (quinquennale); c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Si precisa che nel caso di avvalimento che eventualmente si configuri come subappalto, si applicano le norme dell’art.174 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016.
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere prodotte tramite modulo in Allegato G al presente Disciplinare.
In caso di sottoscrizione della documentazione o dell’offerta tecnico-economica da parte di procuratore, l’originale o la copia resa autentica nelle forme previste dalla legge della procura notarile.
7) Raggruppamenti temporanei. Per i Raggruppamenti di imprese non ancora costituite, deve essere prodotto l’impegno, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016. L’impegno deve essere redatto in conformità al modulo in Allegato E al presente Disciplinare.
8) Per consorzi, GEIE e raggruppamenti di imprese costituiti:
a) in caso di raggruppamento di imprese: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
b) in caso di GEIE: copia conforme del contratto di costituzione del gruppo europeo di interesse economico;
c) in caso di consorzio di cui alla lettera e) dell’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016: copia
conforme all’originale dell’atto costitutivo, con indicazione della capogruppo.
9) Cauzione provvisoria. A garanzia della stipula del contratto, l’impresa concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria dell’importo di € 8.020,00, pari al 2% dell'importo a base di gara. La cauzione provvisoria potrà essere costituita con le modalità indicate all’art. 5 del presente Disciplinare. La cauzione provvisoria dovrà essere corredata dell’impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria.
10) Certificazioni ISO/EMAS (in originale o copia conforme all’originale) ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi del comma 7 dell’art.93 del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che, in caso di raggruppamento, la riduzione è consentita solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
11) PASSOE- AVCPASS. L’operatore economico, dopo la registrazione su AVCPASS indica a sistema il CIG 7594323996 della presente gara. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste nell’Allegato 2 in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante tramite sistema AVCPASS. In caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante.
12) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO. E’ necessaria, ai fini della formulazione dell’offerta, una nuova visita dei luoghi , ai sensi dell’articolo 10 della presente lettera-invito.
BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”
I. La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una sigla autografa e indicare all’esterno i dati del mittente e la dicitura: “Busta B – Offerta tecnico qualitativa”, dovrà contenere la documentazione dalla quale si possa inequivocabilmente desumere la proposta offerta dal concorrente al fine di consentire la valutazione degli aspetti indicati all’art.11 del presente Disciplinare, nell’ambito dei criteri di valutazione di natura qualitativa.
II. A tale fine, il concorrente dovrà presentare una relazione per ognuno dei criteri di valutazione riportati all’art. 11 del presente Disciplinare; ogni relazione dovrà essere articolata in tanti punti quanti sono i sub criteri indicati per ogni criterio al predetto art. 11. La lunghezza massima dovrà essere quella disposta nel detto art. 11 per ciascun sub criterio.
Per quanto attiene l’indicazione sul numero di giornate di utilizzo gratuito dei locali a favore di Comune e Provincia è possibile presentare apposita dichiarazione di impegno , riportante il numero di giornate che l’operatore si dichiara disponibile ad offrire.
Si precisa che per “pagina” si intende una singola facciata (non stampata nel retro) in
formato A4, contenente preferibilmente un massimo di 40 righe scritte con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola. Qualora il concorrente presenti documentazione con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche o schede tecniche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di pagine richieste. Le relazioni potranno essere legate in un unico fascicolo.
III. Tutta la documentazione relativa all’Offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell’ultima pagina dal legale rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile
In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
I. Non sarà presa in considerazione, ai fini della valutazione dei diversi elementi, altra documentazione eventualmente allegata all’offerta diversa da quanto sopra richiesto.
II. La documentazione inserita nella “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa” prevede una quantificazione dei costi degli interventi di manutenzione sugli edifici a carico del concessionario. Al di fuori di questa stima di spesa non sono ammesse ulteriori indicazioni economiche.
III. Il concorrente è tenuto a indicare, ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell’Offerta tecnico-qualitativa che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali, pertanto esclusi dall’accesso agli atti e dalla divulgazione.
BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”
1) La busta, che dovrà avere i lembi di chiusura incollati e sigillati e riportare almeno una firma o una sigla autografa e indicare all’esterno i dati del mittente e la dicitura “Busta C – Offerta economica”, dovrà contenere a pena di esclusione l’offerta economica, redatta secondo il modello Allegato F , il Piano Economico Finanziario di cui al successivo punto c) e la dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori interessati a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario
2) L’offerta economica dovrà dunque contenere a pena di esclusione quanto segue:
a) indicazione della percentuale di aumento del canone annuo rispetto all’importo indicato quale base di gara;
b) indicazione dei costi della manodopera e dei costi interni della sicurezza (oneri della sicurezza aziendali) sostenuti dal concorrente per gli addetti impiegati nella gestione dei servizi, come previsto dall’art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016 e sm; si precisa che i predetti costi devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di concessione ;
c) piano economico-finanziario di gestione dei servizi e copertura degli investimenti e della
connessa gestione per tutto l’arco temporale della concessione riferito alla durata quinquennale certa (da allegare a corredo dell’Offerta economica) . Il piano dovrà contenere a pena di esclusione specifica indicazione sulle tariffe praticate all’utenza per i servizi oggetto di concessione (la Provincia si riserva comunque di indicare nel corso del periodo di concessione, all'interno del tariffario proposto, un'ulteriore tariffa, concordata con il Comune, il concessionario e la FMS, all'interno del progetto di una card integrata di accesso facilitato ai musei della provincia di Siena) . Il piano dovrà essere corredato , a pena di esclusione, dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori ,di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
d) L’offerta potrà essere formulata utilizzando preferibilmente il modulo in Allegato F al presente Disciplinare e comunque contenere quanto ivi previsto. Il piano economico-finanziario di cui alla precedente lettera c) e la dichiarazione di istituti finanziatori dovranno essere allegati a corredo del modulo in Allegato F).
e) L’Offerta economica ed i documenti di cui al punto c) dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal titolare del potere di impegnare l‘impresa. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile. In caso di raggruppamento di imprese già costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta ed i documenti di cui al punto c) dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
f) Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica sarà di 20 punti.
Art. 13
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
1. Le operazioni di gara saranno comunicate tramite PEC con congruo anticipo e si svolgeranno come di seguito illustrato.
I. Il Presidente della Commissione aggiudicatrice dispone l’apertura, in seduta pubblica, delle sole offerte pervenute in tempo utile e sulla base della documentazione contenuta nella “Busta A – Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) ad aprire la “Busta B – Offerta tecnico-qualitativa” dei concorrenti ammessi al fine di verificare la regolarità formale dei documenti presentati.
II. Terminata la prima fase di seduta pubblica, la Commissione, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta “B – Offerta tecnico-qualitativa”, valuterà le
offerte tecniche, procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi.
III. Successivamente, in seduta pubblica presso la sede suddetta, in data da comunicare, con preavviso di almeno 48 ore, a mezzo posta elettronica certificata, il Presidente della Commissione:
a) darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) procederà:
i. all’apertura della “Busta C – Offerta economica” e all’assegnazione dei relativi punteggi;
ii. alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri menzionati nel presente Disciplinare;
iii. all’individuazione delle eventuali offerte anomale.
IV. Alle sedute pubbliche possono presenziare i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti titolari o legali rappresentanti.
2. Si precisa che:
a) la gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida, se ritenuta idonea e conveniente;
b) il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con determinazione del Responsabile preposto;
c) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e dei controlli sul primo e il secondo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti e della veridicità delle dichiarazioni rese;
d) mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta,l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la Provincia se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara da parte dell’aggiudicatario, si procederà a dichiararne la decadenza, con facoltà della Provincia di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La stazione appaltante si riserva la facoltà, anche in caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto;
f) se aggiudicatario risulterà un raggruppamento di imprese da costituirsi, questo dovrà produrre la scrittura privata autenticata di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo entro i termini richiesti dalla Provincia per consentire l’avvio del servizio nei termini previsti nel Capitolato;
g) il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa; sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.
3. Nel caso le verifiche effettuate (quindi in caso di requisiti generali e speciali accertati come non conformi a quanto dichiarato/presentato) non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara dalla prima o dalla seconda migliore offerta, si provvederà all’esclusione delle imprese, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà all’esclusione dalla gara del concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché,in applicazione del generale principio di cui al comma 15 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”) allo scorrimento della graduatoria in apposita seduta pubblica (Consiglio di Stato Sez. III 08/09/2015 n. 4209). Sarà data informazione sulla data della seduta con pec o fax inviata con almeno due giorni di anticipo sul suo svolgimento.
Art. 14
CAUSE DI ESCLUSIONE
1. La stazione Appaltante concedente escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice appalti e dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
I - Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
1) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile (Non è possibile soccorso istruttorio);
2) i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (Non è possibile soccorso istruttorio);
3) mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato concretamente violato il principio di segretezza dell’offerta (non è possibile soccorso istruttorio);
4) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente, di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né comprendere il contenuto dello stesso;
5) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza (Non è possibile soccorso istruttorio);
6) degli operatori economici che non abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dalle Norme di Gara.
II - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART. 83 del D.Lgs 50/2016
1) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del plico principale le buste richieste dalla lettera/Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti non siano sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
2) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni richieste nella Busta A (mancanza assoluta). Questo quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo. È ammessa a soccorso istruttorio, in questo senso, l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa procura.
3) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino dichiarazioni carenti e non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, circostanze e requisiti per i quali sono state richieste;
4) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino dichiarazioni carenti delle indicazioni su opzioni alternative contenute negli Allegati. Infatti, dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà ammessa a soccorso.
5) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del sottoscrittore .Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di identità il concorrente è escluso (E’ stato affermato che “in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione, essendo requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza ritenersi regolarizzabile proprio perché l’allegazione di copia del documento di identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti” (Cons. Stato, sez. V, 1.10.2003, n. 5677; conformi sono anche TAR Lazio, sez. II ter, 24.1.2007, n. 5677; TAR Umbria, 3.5.2004, n. 212; TAR Basilicata, 26.6.2007, n. 476). In altri termini, nell’ambito di una gara pubblica “una dichiarazione o un’istanza non specificamente corredata dalla fotocopia del documento di identità è strutturalmente carente, nel senso che non offre alcuna garanzia legale in ordine all’autenticità della sua sottoscrizione e quindi
alla provenienza e paternità della sottoscrizione da parte del soggetto che assume di esserne l’autore” ( TAR LAZIO ROMA Sez I quater 4 10 2017 n. 10031 , T.A.R. Toscana-Firenze, 16.09.2016 n. 1364; TAR Liguria, sez. II, 11.5.2006, n. 461; nello stesso senso, TAR Puglia-Bari, sez. I, 9.1.2004, n. 29; TAR Lazio-Latina, 10.4.2006, n. 242; TAR Campania-Napoli, sez. I, 19.5.2004, n. 8809).. .
Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (sia per il legale rappresentante che rilascia la dichiarazione sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l’assenza di condanne), si procede all’esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133).
L’esclusione opera anche qualora, in caso di avvalimento, risulti la genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario all’espletamento dei lavori (tale carenza del contratto di avvalimento non è emendabile mediante il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 46, 1-bis, del codice degli appalti, data la mancanza nella specie di un elemento essenziale per la partecipazione alla gara (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. I, 29 aprile 2015, n. 2430 e sez. II, 27 febbraio 2013, n. 1155-
T.A.R. Abruzzo Pescara sez. I 14/7/2015 n. 307);
6) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
7) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino irregolarità formali, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali;
8) non sono ammesse a soccorso istruttorio, le offerte che presentino irregolarità essenziali ovvero carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
9) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
10) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti della cauzione provvisoria, con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o cauzione definitiva, nei casi di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac);
11) sono escluse le imprese non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
12) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 che non presenti la apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie, secondo quanto specificato nella Lettera/Disciplinare (qualora invece l’Intermediario finanziario non sia iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107si
riterrà la cauzione provvisoria come non presentata, e dunque con attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del punto 10);
13) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazione temporanea da costituirsi, qualora non sia presentata la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che intendono associarsi;
14) sono ammesse a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi;
15) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara, anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
16) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. m del D.Lgs. 50/2016; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio);
17) sono esclusi i concorrenti prima migliore offerta o seconda migliore offerta che non forniscano le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
18) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
19) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l’applicazione dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
20) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
21) si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
III - Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:
1) carenti di una o più di una delle documentazioni richieste (non è possibile soccorso istruttorio);
2) che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dalla Lettera/Disciplinare;
3) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili all’offerta da presentare in fase di gara nella Busta C.
IV - Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte:
1) carenti della Offerta Economica, del Piano Economico Finanziario , delle Tariffe praticate all’utenza e della Dichiarazione richiesta da parte di un istituto finanziatore interessato . In questo caso non è possibile soccorso istruttorio in quanto la presenza dei documenti è richiesta a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante;
2) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
3) che rechino l’indicazione di offerta in contrasto con le condizioni economiche richieste dalla Lettera Disciplinare (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
4) che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che riportino un’offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
5) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
6) che non riportino il costo del personale e dei costi interni di sicurezza,
7) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto legislativo 50/2016 e dalla Lettera/Disciplinare (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
V - Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
2) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
3) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (Decreto Legislativo 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
5) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
6) dei concorrenti prima, seconda migliore offerta che non forniscano le documentazioni richieste dalla
stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
7) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
8) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della “Tassa sulle Gare”;
9) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
Art. 15
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
1. L’aggiudicazione disposta dalla commissione giudicatrice ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione da parte del competente organo della stazione appaltante.
2. La Provincia si riserva di differire o revocare motivatamente il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
3. L’aggiudicatario è obbligato:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
b) a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto come risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario, come previsto all’art. 26 del Capitolato;
c) a costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal Capitolato;
d) ad iniziare il servizio entro il termine prescritto dal Capitolato o comunque indicato dalla stazione appaltante;
e) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale;
f) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Provincia potrà procedere alla decadenza dall’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI
1. In caso di contrasto tra la presente Lettera/Disciplinare ed il Capitolato di Concessione si applicano le norme della presente Lettera.
I. Trattamento dati personali. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso la Provincia di Siena per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare o aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia.
II. Responsabile del trattamento dei dati: Xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
Il Responsabile del procedimento Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
ALLEGATO A- CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
PARTE PRIMA- INDICAZIONI GENERALI-MUSEO DELLA BIODIVESITA’
Art. 1
OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’AFFIDAMENTO
1. La presente concessione ha come oggetto la gestione integrata del Museo della Biodiversità , del Centro Direzionale Educativo ( di seguito indicati unitariamente come Museo ) e del fabbricato denominato Gonna II ( quest’ultimo in sub concessione in quanto messo a disposizione dell’ Amministrazione Provinciale di Siena in forza di specifico disciplinare di concessione ) , beni tutti siti e localizzati nel Comune di Monticiano, a seguito di presentazione di progetti di valorizzazione e di gestione integrata e sinergica dei due beni immobili, che ne assicurino migliori condizioni di fruizione pubblica, utilizzazione e redditività. L’affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato, si configura come una concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sm, meglio noto come “Nuovo codice degli appalti”.
2. Il fabbricato Gonna II” è una struttura ricettiva “extra-alberghiera” di cui alla Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86, come modificata dalla LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n.24 , ed è destinata ad accogliere gli escursionisti, studenti di ogni ordine e grado (che potranno far visita al Museo e Laboratorio della Biodiversità), i fruitori, più in generale, delle varie attività legate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del complesso agricolo forestale regionale “La Merse” e del sistema delle Riserve naturale della Provincia di Siena . La Parte Seconda del presente capitolato disciplina la gestione dell’immobile Gonna II .
3. I servizi oggetto della concessione sono pertanto complessivamente riferiti
a) apertura e chiusura dei locali e degli spazi;
b) custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali;
c) biglietteria, prenotazione e prevendita;
d) reception, accoglienza e informazioni al pubblico;
e) realizzazione di materiale promozionale, divulgativo, informativo;
f) pulizia dei locali, dei beni museali e delle pertinenze, compresa la manutenzione delle aiuole tematiche poste a margine del Museo,il monitoraggio sullo stato di conservazione, pulizia dei locali e dei beni museali ;
g) gestione del bookshop,gestione dei locali di deposito e di magazzino;
h) visite guidate e attività didattiche;
i) attività di valorizzazione e promozione degli spazi;
l) attività di valorizzazione/creazione di percorsi naturalistici dedicati, anche con apposita segnaletica ;
m) attivazione e gestione della struttura ricettiva “extra-alberghiera” Gonna II ( circa 48 posti letto).
4. La gestione dei servizi dovrà essere volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale del Museo e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del medesimo, con
una gestione integrata e sinergica con la struttura denominata Gonna II.
5. Per la gestione integrata dei suddetti servizi, l’Amministrazione Provinciale di Siena (da ora in poi abbreviata in: Provincia o Amministrazione Provinciale), titolare dei servizi medesimi, affida all’impresa aggiudicataria della concessione (da ora in poi abbreviata in: concessionario) gli edifici di cui al comma 1 ed i relativi arredi, impianti, attrezzature e beni mobili specificamente individuati in apposito inventario che costituirà parte integrante del Verbale di consegna dei beni, redatto e controfirmato dalle parti a seguito della stipula del contratto di concessione, i quali rimangono di esclusiva proprietà della Provincia.
6. La Provincia affida al concessionario i beni di cui sopra nello stato di fatto in cui si trovano all’atto della firma del verbale di consegna.
7. A tale scopo si precisa come, esclusivamente rispetto al fabbricato Gonna II, visti lo stato attuale dei luoghi e la documentazione tecnica agli atti, sia necessario provvedere alla esecuzione di vari lavori di manutenzione e ove possibile alla realizzazione di opere di miglioria, meglio dettagliate nella Parte II del presente Capitolato
8. Gli immobili oggetto di concessione/sub concessione sono evidenziati nelle planimetrie/elaborati allegati al presente Capitolato.
Art. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà la durata di anni cinque, a decorrere dalla stipula del contratto (salvo limitato differimento del termine disposto dalla Provincia per motivate ragioni).
2. Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e sm , la Provincia si riserva inoltre la facoltà di procedere al rinnovo del contratto di concessione per un ulteriore periodo di 4 anni . Il rinnovo avverrà ,per quel che attiene al concessionario, alle medesime condizioni economico-gestionali risultanti dalla presente procedura di gara, mentre per quel che attiene la Provincia non è da prevedersi alcun impegno economico a suo carico in caso di rinnovo.
3. Tenuto conto della particolarità della destinazione d’uso ricettiva dei locali dell’immobile denominato Gonna II è ammessa , dopo i primi due anni di concessione, decorrenti dalla stipula dell’atto , la cessione del solo contratto di subconcessione del Gonna II, ai sensi degli artt.1406 e seguenti del Codice Civile.
4. La Provincia si riserva infine la facoltà di modificare la durata finale della concessione, in corso di esecuzione, optando della proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo concessionario. In tal caso il
concessionario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nella contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevole per la stazione appaltante.
Art. 3 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
1. Fatte salve le facoltà di indirizzo, coordinamento e controllo dell’Amministrazione concedente, è affidata al Concessionario la gestione integrata dei servizi di cui ai seguenti commi.
2. Il servizio di “apertura e chiusura dei locali del Museo” consiste nella regolare e costante apertura e chiusura dei locali con particolare attenzione all’inserimento e al disinserimento dei sistemi di allarme, ai fini di un puntuale rispetto degli orari di apertura al pubblico.
3. Il servizio di “custodia, sorveglianza e controllo degli accessi e dei locali” consiste nella presenza costante, durante gli orari di apertura del Museo, di personale nei luoghi accessibili ai visitatori. E’ richiesto al personale di custodia nelle sale, in particolar modo, di svolgere un attivo controllo sui visitatori per prevenire e scoraggiare eventuali atti vandalici, tenendo un atteggiamento discreto ed attento alle loro esigenze. Il servizio in oggetto, unitamente a quello di cui al comma precedente, prevede il puntuale azionamento e controllo, durante tutto il periodo di funzionamento del Museo, degli impianti di antintrusione, antincendio, videosorveglianza, rilevazione delle condizioni climatiche e di tutti gli altri impianti e attrezzature museali presenti o comunque necessari alla gestione museale, previa necessaria acquisizione, da parte del personale, delle competenze necessarie ed una costante attività di formazione ad esse relativa.
4. Il servizio di “biglietteria, prenotazione e prevendita” dovrà essere prestato secondo modi e termini di cui al successivo art. 4.
5. Il servizio di “reception, accoglienza e informazioni al pubblico” prevede la capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori, fornendo notizie e informazioni in merito alle raccolte esposte e alle attività del Museo, al fine di garantire la migliore valorizzazione del patrimonio museale. Il concessionario si impegna a utilizzare mezzi di comunicazione (cartellonistica, brochure ed altri materiali cartacei, strumenti tecnologici, ecc.), in lingua italiana e inglese (oltreché in eventuali altre lingue straniere), tali da rendere chiara, efficace e aggiornata la veicolazione del contenuto informativo.
6. Il servizio di “realizzazione di materiale promozionale, divulgativo, informativo” prevede la possibile realizzazione, da parte del concessionario, di audio guide, brochures, o app , game o ebook e/o altri analoghi strumenti di trasmissione multimediale di testi, suoni, immagini relativi al Museo e ai relativi beni culturali ed al patrimonio culturale naturalistico di Monticiano e della Val di Merse nel suo complesso, ai fini di una loro efficace ed articolata divulgazione, da
rendere disponibili ai visitatori tramite noleggio od altre forme di utilizzo. Per detti materiali si raccomanda al concessionario di avvalersi della collaborazione e consulenza di Fondazione Musei Senesi, che già ha attive piattaforme utili e modulari da poter declinare sul Museo stesso. Tutti i materiali prodotti devono essere coerenti con la grafica realizzata all’interno del museo.
7. Il servizio di “pulizia dei locali e delle pertinenze”, da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del Museo , consiste nella regolare pulizia dei locali, degli spazi e dei beni in concessione allo scopo di offrire ai visitatori garanzie in termini di igienicità e decoro. Le pulizie nelle pertinenze esterne riguardano anche le aiuole tematiche,i vialetti ,gli spazi a verde . Il servizio contempla, tra le altre mansioni, una accurata pulizia dei pavimenti e arredi vari, dei beni e materiali esposti, avendo particolare cura di adottare, nei confronti di questi ultimi, gli opportuni strumenti e modi di intervento del caso in relazione alla tipologia specifica dei beni stessi. Le mansioni di pulizia comprendono anche i servizi igienici, per i quali dovrà essere prevista un’adeguata e costante fornitura di carta igienica ed altri materiali d’uso a disposizione dell’utenza. Ai fini di un puntuale espletamento del servizio in oggetto, gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati secondo un prestabilito piano che contempli regolari cadenze (giornaliere, settimanali, mensili) adeguate alla specifica tipologia dei beni oggetto degli interventi. Le caratteristiche dei locali (articolazione architettonica, numero e dimensioni dei servizi igienici, porte, finestre ed altri infissi, pavimenti, ecc.) dovranno essere accuratamente rilevati dal concessionario mediante Sopralluogo preventivo alla presentazione dell’offerta. Saranno oggetto di apposite pulizie anche gli spazi esterni di pertinenza del Museo, con particolare riguardo agli accessi
8. Il servizio di “visite guidate e attività didattiche” consiste nella:
a) progettazione e realizzazione di visite guidate al museo, per singoli o in gruppo, volte ad una migliore comprensione e valorizzazione del museo stesso e dei relativi beni culturali, le quali dovranno essere garantite durante tutto l’arco dell’anno secondo xxxx e termini preventivamente stabiliti dal concessionario e resi noti al pubblico on line e presso le biglietterie;
b) presentazione di un “Piano di promozione turistica” finalizzato alla crescita del numero dei visitatori legati al turismo organizzato e individuale che costituirà elemento di valutazione. La proposta del concorrente deve concentrarsi soprattutto sulle possibilità offerte da “pacchetti”e da accordi specifici stipulati con operatori professionali del settore che favoriscano una maggior permanenza nella città e nel territorio, sia gli itinerari integrati promossi dalla Fondazione Musei Senesi, privilegiando la rete con le altre evidenze museali e monumentali del territorio senese ;
c) progettazione e realizzazione di laboratori didattici, percorsi di visita specifici ed altre attività di carattere educativo e formativo finalizzate alla divulgazione e valorizzazione del
Museo e dei relativi beni culturali, rivolte prioritariamente alle scuole presenti sul territorio provinciale, nonché ad ogni categoria di pubblico (adulti, famiglie, anziani, pubblici fragili e/o non convenzionali, ecc.) diversificati per fasce di utenza. Il concessionario è caldamente invitato a sviluppare un piano di audience development che, nel corso dell'incarico, permetta di migliorare il coinvolgimento dei pubblici e le presenze in museo e sul territorio;
9. Il servizio “attività di valorizzazione e promozione del museo” consiste:
a) nell’ideazione, organizzazione e promozione di attività , anche espositive, ed altre iniziative culturali da svolgersi secondo uno specifico “Progetto di valorizzazione e promozione del museo” presentato dal concessionario secondo modalità di cui al successivo art. 6 co.6 e seguenti;
b) nella divulgazione e promozione dell’immagine e dell’attività del museo, nonché del patrimonio culturale /naturalistico di Monticiano ,della Val di Merse, della Provincia di Siena, in tutte le varie forme possibili (depliant, brochures, pubblicazioni, inviti, spedizioni, volantinaggi, Internet, sms e altri supporti multimediali), sia tramite strumenti appositamente prodotti dal concessionario, sia tramite materiali forniti dalla Provincia o da soggetti operanti in collaborazione con quest’ultimo, sia tramite contatti o agenzie di settore od altre modalità ritenute efficaci.
ART. 4
BIGLIETTERIA, PRENOTAZIONE E PREVENDITA
1. I biglietti di ingresso potranno essere interi, ridotti o gratuiti. Ai fini statistici, deve essere possibile qualificare i visitatori per nazionalità o per altre eventuali categorie utili alle rilevazioni statistiche richiesta da Regione Toscana e dovranno essere distribuiti e raccolti i modelli statistici di valutazione e customer satisfaction predisposti da Regione Toscana.
2. La gestione del servizio di “biglietteria, prenotazione e prevendita” prevede lo svolgimento di tutte le mansioni necessarie a garantire un regolare ed agevole accesso al museo, ai servizi museali da parte di tutte le potenziali fasce di utenza, tra cui:
a) vendita e distribuzione (fisica e virtuale) dei biglietti e controllo dei medesimi per l’accesso al museo, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali e inserimento dei dati sui visitatori sul portale della Regione Toscana;
b) prenotazione e prevendita (fisica e virtuale) dei biglietti non contestuale all’accesso al museo, anche in occasione di mostre od altri eventi culturali;
c) custodia di xxxxx, xxxxxxxx, zaini ed eventuali indumenti dei visitatori, compatibilmente con
gli spazi e gli arredi disponibili;
d) elaborazione informatica di statistiche periodiche mensili utili alla conoscenza dell’entità e della tipologia del pubblico;
e) realizzazione di questionari per il pubblico e raccolta di feedback on line da parte dell’utenza sulla qualità dei servizi resi, inserimento dati sul portale della Regione Toscana.
f) gestione di sistemi di bigliettazione integrata nell'ambito della rete di Fondazione Musei Senesi;
3. La gestione delle biglietterie museali dovrà essere espletata tramite sistemi e strumenti operativi tecnologicamente avanzati ai fini di una efficace estrinsecazione del servizio che consenta di poter procedere all’emissione dei biglietti ed alla prenotazione e prevendita degli stessi on line e secondo le più agevoli modalità attualmente offerte dal mercato.
4. La vendita dei biglietti d’ingresso al Museo dovrà avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria.
5. Presso la biglietteria, all’ingresso del Museo dovranno essere collocati, in modo visibile, i prezzi dei biglietti, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali orari delle visite guidate e di altri eventuali servizi erogati; l’esecuzione del servizio di biglietteria implica il maneggio del denaro da parte del personale addetto, di cui il concessionario rimane unico responsabile.
6. Il concessionario si impegna a garantire l’ingresso a coloro che ne facciano richiesta purché in possesso di regolare biglietto, oppure si trovino nelle situazioni di cui ai successivi comma 9 e 10.
7. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all’emissione dei biglietti, tramite modalità e strumenti operativi concordati con la Provincia e la Fondazione Musei Senesi che consentano una puntuale e sistematica rendicontazione (numero di biglietti emessi e venduti suddivisi per tipologia, incassi registrati, ecc.), da effettuarsi secondo modi e termini di cui al successivo art. 18.
8. Il Concessionario è tenuto ad attrezzare la biglietteria munendola dei necessari dispositivi atti allo svolgimento del servizio così come indicato nel presente articolo.
9. Avranno diritto all’ingresso gratuito nel museo, senza emissione di biglietto, a) minori sotto 6 anni di età; b) soggetti con disabilità certificata (e relativo accompagnatore in caso di disabilità che comporti l’ausilio certificato di quest’ultimo); c) guide turistiche; d) titolari della tessera
I.C.O.M. (International Council of Museums); e) soggetti, singoli o in gruppo, individuati dall’Amministrazione e di volta in volta comunicati al concessionario o soggetti partecipanti alle iniziative promosse dall’Amministrazione all’interno del Parco, se previsto
dall’Amministrazione stessa; f) eventuali aventi diritto ai sensi delle normative vigenti. Avranno altresì diritto all’ingresso gratuito coloro che hanno rapporti di lavoro o comunque interagiscano con la Provincia per finalità istituzionali (a mero titolo esemplificativo: soggetti autorizzati dagli organi provincia, curatori dell’allestimento di mostre e iniziative varie, soggetti che effettuino rilievi e sopralluoghi per attività di progettazione o riprese televisive, personale tecnico-manutentivo in servizio, soggetti con mansioni di verifica sull’attività del concessionario).
10. La Provincia potrà inoltre disporre l’ingresso gratuito al Museo per tutti i visitatori in alcuni giorni dell’anno, in concomitanza di pubbliche iniziative di particolare rilievo (quali, a titolo meramente esemplificativo, le “Giornate Europee del Patrimonio”, i progetti regionali “Amico Museo” e “Le Notti dell’Archeologia”), comunicando preventivamente le relative date al concessionario.
11. Il concessionario dovrà presentare in sede di gara una proposta per la tariffazione dei biglietti con indicazioni delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni da applicare.
Art. 5 BOOKSHOP
1. Il servizio di “bookshop” prevede lo svolgimento, a cura e spese del concessionario, delle seguenti attività:
a) Attivazione e gestione del bookshop all’interno del museo volta all’esposizione e alla vendita di libri, video, materiali informativi ed altri prodotti editoriali, gadget ed oggettistica prioritariamente inerenti i beni culturali ,naturalistici, la storia, il turismo, l’arte, la natura e l’ambiente di Monticiano e del territorio circostante; tematiche afferenti alle discipline artistiche e ai beni culturali in genere.
b) I prodotti messi in vendita dovranno essere di standard adeguato alle tipologie del museo oggetto della presente Concessione, nonché pubblicazioni di particolare interesse relativi al territorio, estesi al panorama nazionale ed internazionale;
2. Il servizio di bookshop dovrà essere sempre assicurato dal concessionario almeno nei giorni e negli orari di apertura del museo.
3. I proventi derivanti dall’attività di bookshop saranno ad esclusivo beneficio del concessionario.
4. La Provincia avrà la facoltà di affidare al concessionario pubblicazioni e articoli vari direttamente realizzati, o comunque ritenuti di particolare interesse, da porre in vendita presso il
bookshop, oggetto di vendita dalla Provincia al concessionario (o di “conto-deposito”) e successiva rivendita al pubblico da parte di quest’ultimo, a prezzi e condizioni da pattuire di volta in volta.
5. Il concessionario è tenuto a richiedere tutte le autorizzazioni relative alla commercializzazione in quanto necessarie e al rispetto, con spese e oneri a proprio carico, di ogni adempimento e prescrizione previsti dalle normative vigenti, a cominciare da quelle in materia fiscale.
6. Tutti i costi relativi al reperimento degli articoli destinati alla vendita, così come di ulteriori eventuali arredi o strutture di vendita oltre a quelli forniti dal concessionario all’atto della sottoscrizione del Verbale di consegna dei beni, saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Eventuali nuovi arredi o attrezzature introdotti dal concessionario essere decorosi e intonati con l’ambiente; a tal fine, prima della loro installazione, il concessionario dovrà fornire alla Provincia la documentazione dei beni che intende utilizzare e ottenere il nullaosta della Provincia alla loro installazione.
Art. 6
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ
1. I servizi museali oggetto della concessione dovranno essere prestati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii., dal D.M. 10.05.2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150, c. 6 del D.Lgs. 112/1998), dal Decreto sul Sistema Museale Nazionale, DM 113 del 21/02/2018, allegato Livelli Uniformi di Qualità, e il relativo DM n. 542 del 20/06/2018 "Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema Museale Nazionale, dagli artt. 10 e sgg. della L.R.T. 25 febbraio 2010, n. 21 e sm “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” e del relativo Regolamento di attuazione approvato con deliberazione G.R.T. 30.05.2011, n. 437 e di tutte le altre normative, disposizioni e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti e di quanto sancito dal “Codice etico dell’ICOM per i musei” in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché dal presente Capitolato, dai Regolamenti del museo e sulla base delle convenzioni/accordi stipulati dalla Provincia relativamente agli immobili in questione. Si richiede al concessionario di sviluppare il progetto di cui al successivo comma 6 massimizzando l'impegno per il riconoscimento di “Museo di rilevanza regionale” ai sensi dell’art. 20 della
L.R. 21/2010. A tal fine , in accordo con il Comune e la Provincia , entro 18 mesi dall’avvio della gestione, dovrà essere predisposto il regolamento del museo e la carta dei servizi.
2. L’attività gestionale dovrà essere prestata costantemente con precisione, impegno, professionalità tali da garantire l’ottemperanza delle procedure di sicurezza, valorizzare al
massimo la fruibilità e l’immagine del Museo nei confronti dei visitatori e mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi di base e dei servizi collaterali.
3. Il concessionario dovrà svolgere i servizi museali in sintonia con gli indirizzi di politica culturale stabiliti dalla Provincia anche grazie al proprio strumento operativo di pertinenza museale ovvero Fondazione Musei Senesi.
4. In qualità di soggetto titolare della proprietà/o disponibilità dei locali, la Provincia si riserva la competenza esclusiva della formale adesione del Museo ad altri enti o soggetti giuridici operanti nell’ambito della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali (enti pubblici, fondazioni, associazioni, ecc.), così come della denominazione del Museo, la quale potrà essere eventualmente modificata solo dalla Provincia stessa.
5. Il Museo della Biodiversità aderisce al Sistema dei Musei Senesi coordinato dalla Fondazione Musei Senesi. Pertanto, il Comune di Monticiano è tenuto ad approvarne lo Statuto e, conseguentemente, a godere dei diritti e ad ottemperare agli obblighi da esso derivanti compreso il versamento della quota di partecipazione annuale.
6. Nel periodo di vigenza contrattuale, il concessionario dovrà attuare un “Progetto di valorizzazione e promozione del Museo”, presentato in sede di gara ai fini dell’aggiudicazione della concessione, consistente in attività di valorizzazione e promozione da svolgersi annualmente, in base ad una pianificazione almeno triennale, e così strutturata:
A. Programmazione almeno triennale ( in fase di gara sarà comunque possibile presentare anche programmazione quinquennale ) che deve contenere:
1) organizzazione di manifestazioni ed eventi nonché attività con gli istituti scolastici del territorio;
2) cronoprogramma delle iniziative ;
3) organizzazione di iniziative promozionali e di sviluppo del sito museale in concessione, compresa la predisposizione di itinerari turistico - culturali –naturalistici per diverse tipologie di pubblico;
4) eventuali servizi migliorativi (esempio e-commerce, editoria digitale, biglietteria on line, nuovi allestimenti degli spazi,ecc.)
5) Percorso per il riconoscimento della qualifica di museo / ecomuseo di rilevanza regionale ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali".
B. Progettazione annuale.
1) In attuazione della programmazione triennale, il Concessionario predispone un piano annuale, corredato di piano economico-finanziario, degli eventi, delle attività con le scuole e delle altre attività promozionali da realizzare. In tale fase il Concessionario deve dare dimostrazione degli impegni assunti da eventuali sponsor per la copertura dei costi delle iniziative. Nella progettazione annuale è altresì indicato, per ogni singola iniziativa, l’eventuale aumento del costo del biglietto ordinario d’ingresso in concomitanza con l’allestimento di iniziative/mostre/ ovvero il costo del biglietto specifico per le manifestazioni culturali o le altre iniziative.
7. Le attività di valorizzazione e promozione di cui al comma precedente comprendono attività anche espositive temporanee, incontri con scrittori, artisti , critici, conferenze, concerti, aperture straordinarie, eventi ricreativi ed altre iniziative di vario tenore volte alla divulgazione della conoscenza del museo, e dei beni culturali –naturalistici di Monticiano e della Val di Merse nel suo complesso.
8. L’organizzazione degli eventi contempla, oltreché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni e nullaosta necessari da parte dei soggetti e degli organi competenti (prestatori, Soprintendenze, titolari di diritti sulle opere o sulle immagini, ecc.), l’allestimento (comprensivo del reperimento di eventuali specifici beni e attrezzature) e lo spostamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione delle iniziative, e il successivo ripristino e riallestimento delle sale. .
9. Il concessionario dovrà svolgere le attività di valorizzazione e promozione del museo impegnandosi a mantenere rapporti di costante collaborazione con associazioni ed altri soggetti, locali e non, che espletano attività di promozione culturale e turistica del museo e del patrimonio culturale naturalistico del territorio.
Art. 7
CALENDARIO DI APERTURA DEL MUSEO
1. Il concessionario dovrà assicurare l’apertura al pubblico del Museo almeno dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, per le festività pasquali e quelle Natalizie, con monte ore complessivo, in linea con gli standard dei Musei di Rilevanza Regionale pari almeno a 1248 ore annue ore ,in linea con quanto indicato dalla L.R.T. 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali” e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con deliberazione G.R.T. 30.05.2011, n. 437.
2. Il concessionario, su richiesta motivata della Provincia, deve assicurare eventuali aperture nei giorni di chiusura e/o garantire il servizio oltre l’orario in caso di iniziative speciali e/o straordinarie.
3. La specifica articolazione dell’orario di apertura del Museo è demandata alla proposta del concessionario in sede di gara.
4. Il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di volta in volta eventuali variazioni del calendario di apertura di cui al comma 1 con un congruo preavviso. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, secondo le novazioni introdotte dall’art. 1 del decreto legge 20/09/2015, n. 146, convertito, con modificazione, dalla legge 12/11/2015, n. 182, l’apertura al pubblico dei musei e luoghi della cultura è definita servizio pubblico essenziale.
Art. 8
AUTORIZZAZIONI ED OBBLIGHI NORMATIVI
1. Il concessionario è tenuto all’esercizio dell’attività gestionale nel rispetto di tutte le normative e regolamenti vigenti in materia della concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico della Provincia.
2. Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell’attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l’espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto.
3. Il concessionario dovrà, a semplice richiesta della Provincia, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.
Art. 9
ONERI DEL CONCESSIONARIO (manutenzioni ed utenze)
1. Il concessionario si obbliga ad espletare i servizi oggetto dell’affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni ottenuti in concessione .
2. Sono in particolare a cura e spese del concessionario:
a) manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi museali, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.);
b) interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento degli
impianti museali (impianti elettrico, termico, idraulico, antintrusione, antincendio, videosorveglianza, rilevazione delle condizioni climatiche, computer, apparati multimediali diversi, strumentazioni per le casse e la biglietteria, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell’attività da parte del concessionario;
c) intestazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie al funzionamento del museo/auditorium e dei relativi impianti, attrezzature e beni mobili (energia elettrica, acqua, gas, utenze telefoniche, ecc.). Si precisa a tale scopo che, per quel che attiene al riscaldamento del Museo e dell’Auditorium lo stesso viene fornito da una centrale a cippato di proprietà del Comune di Monticiano con una spesa annua per i due immobili di circa 6.000,00 € annui . La spesa per il riscaldamento è a carico del gestore che corrisponderà al Comune di Monticiano il relativo importo previa definizione di apposito sistema di misurazione dei consumi.
d) intestazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie al funzionamento della struttura ricettiva del Gonna II e dei relativi impianti, attrezzature e beni mobili (energia elettrica, acqua, gas, utenze telefoniche, ecc.
Art. 10
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario deve comunicare alla Provincia, prima dell’attivazione dei servizi (gestione del Museo e gestione dell’attiità ricettiva) , l’elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale elenco dovranno essere specificati i relativi titoli e qualifiche professionali e il possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 8 e 9; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee.
2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dal concessionario.
3. Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del Museo e della struttura ricettiva Gonna II tramite una dotazione di personale in grado di assicurare sia il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sia il rispetto delle norme in materia di gestione delle strutture ricettive.
4. Per l’intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all’entità dei beni culturali oggetto dei servizi erogati, al flusso dei visitatori presenti nel museo, al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all’interno delle strutture e a qualunque altra variabile possa incidere sul perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il numero minimo di addetti in servizio
all’interno del plesso museale, durante tutto il periodo di apertura al pubblico, dovrà essere quello derivante dall’attuazione delle norme e disposizioni in materia di sicurezza da adottare all’interno del Museo. Il Concessionario provvederà all’elaborazione del documento di valutazione del rischio e al piano di emergenza così come previsto al successivo art. 21 co. 2.
6. Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere eseguite dal concessionario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio.
7. La Provincia non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, fatto salvo quanto previsto ai commi 10,11 e 17 dell’articolo 105 del Codice in combinato disposto con le previsioni dell’articolo 174 comma 8 del Codice. La Provincia non sarà responsabile per infortuni relativi ai dipendenti e collaboratori del concessionario.
8. Il personale addetto ai servizi dovrà essere, per quantità e qualità professionale, quello dichiarato dal concessionario in sede di offerta tecnica in osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
9. Il personale in servizio da parte del concessionario dovrà essere preferibilmente in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) uso corrente della lingua italiana e della lingua inglese o francese;
b) diploma di maturità in materie attinenti i servizi da svolgere. Tali requisiti non sono richiesti per il personale adibito unicamente a servizi di pulizia e di manutenzione dei locali, impianti e beni museali (da prestarsi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico del museo).
10. Il personale addetto ai servizi dovrà essere ben addestrato in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, avere una buona conoscenza del territorio e della sua storia, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni del presente Capitolato ed eventuali atti successivi disciplinanti il rapporto tra le parti.
11. Il personale dovrà tenere un comportamento professionalmente corretto e diligente nei confronti degli utenti e di coloro che possano accedere alle strutture.
12. Il concessionario è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.
13. Il concessionario dovrà:
a) nominare un proprio Responsabile del servizio, in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente comma 9, il quale sarà il referente unico con il quale La Provincia si rapporterà
per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. II Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dalla Provincia e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte della Provincia stessa;
b) rapportarsi costantemente, tramite la suddetta figura del Responsabile del servizio, con il Direttore del Museo ove nominato e con il Responsabile del competente Servizio della Provincia;
c) garantire sempre la disponibilità, per l’intera durata del contratto, negli orari e nei giorni di chiusura del Museo, di almeno un addetto, reperibile tramite cellulare, per la gestione di tutte le emergenze correlate al funzionamento del museo (eventi di allarme, controllo impianti, aperture straordinarie, eventuali interventi di piccola manutenzione, ecc.), il quale possa, in caso di necessità, da chiunque rilevata, raggiungere il museo al massimo in sessanta minuti per far fronte alle necessità del caso;
d) procedere all’immediata sostituzione del personale assente, nonché del personale che si sia dimostrato inidoneo alle mansioni da svolgere, con personale di pari qualifica e formazione, ivi compreso il Responsabile del servizio;
e) fornire il personale addetto ai rapporti col pubblico di cartellino nominale di riconoscimento.
14. La Provincia si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo al servizio per seri e comprovati motivi; in tal caso, il concessionario dovrà provvedere a quanto richiesto entro un congruo termine stabilito dalla Provincia, senza alcun onere economico a carico di quest’ultimo.
Art. 11
RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI E TUTELA DEL LAVORO
1. Il concessionario dovrà attuare l’osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso della presente concessione per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il concessionario sarà tenuto:
a) al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti
dalla normativa di legge e contrattuale applicabile;
b) a perseguire l’obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste;
c) ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili;
d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria interessata; tutto ciò anche nel caso in cui il concessionario non aderisca ad associazioni sindacali di categoria;
e) ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta della Provincia, la documentazione da quest’ultimo ritenuta idonea a comprovare l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
3. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano riscontrate altre irregolarità, La Provincia segnalerà la situazione agli enti competenti, riservandosi la facoltà di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti del caso.
4. Il costo del lavoro, sulla base delle Tabelle di cui all’articolo 23 comma 16 del D.lgs 50/2016 , è da stimarsi in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino ai servizi in concessione, ossia quello dei Lavoratori dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi di cui al DM 18.10.2010 ( in GU del 29.12.2010).
Art. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE
1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un’adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.
2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di esecuzione.
3. Al termine di ogni corso, il concessionario dovrà trasmettere alla Provincia una relazione dei
corsi effettuati, comprensiva dell’elenco delle presenze e degli attestati rilasciati.
Art. 13
INTEGRAZIONE CON LA STRUTTURA RICETTIVA GONNA II
1. Il Concessionario potrà utilizzare il personale impiegato presso il “Museo” per la gestione della struttura ricettiva Gonna II.
Art. 14 DIREZIONE DEL MUSEO
1. Il concessionario dovrà espletare i servizi oggetto della concessione rapportandosi costantemente, tramite il proprio Responsabile del servizio, con la collaborazione del Direttore del museo, ove nominato, e del supporto scientifico e operativo della Fondazione Musei Senesi
Art. 15
ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA PROVINCIA E DAL COMUNE DI MONTICIANO
1. Il concessionario dovrà consentire che la Provincia di Siena ed il Comune di Monticiano possano utilizzare gratuitamente il Centro Direzionale per iniziative di interesse pubblico ed istituzionale, previo congruo preavviso al soggetto gestore e comunque nel limite massimo complessivo annuo di n. 52 giornate.
2. La Provincia di Siena ed il Comune di Monticiano, in tal senso, stabiliranno di comune accordo il calendario di iniziative , tenendo comunque conto delle esigenze gestionali ed organizzative del concessionario.
3. In fase di gara il concorrente è tenuto ad indicare esplicitamente il numero di giornate attribuite alla Provincia ed al Comune per iniziative di interesse pubblico.
4. Il Concessionario dovrà favorire la collaborazione con le Associazioni del territorio che l’Amministrazione Comunale e la Provincia intenderanno coinvolgere nel progetto gestionale e la presenza di volontari formati che possano svolgere particolari e limitati compiti. E'auspicabile anzi doveroso che si proceda all'iscrizione del Museo tra le sedi accreditate per il Servizio Civile Regionale tramite la Fondazione Musei Senesi. Limitatamente ai locali dell'auditorium, sempre su progetto gestionale dell'amministrazione comunale, previa verifica di tutte le condizioni abilitative e dei titoli autorizzatori necessari, potrà essere installata una pedana, con oneri a carico del Comune o di Associazione coinvolta, per la pratica sportiva di attività schermistica.
5. In concomitanza di tutte le iniziative di cui ai precedenti commi, il concessionario sarà tenuto a garantire alla Provincia la propria collaborazione operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di supporto necessarie al buon esito di tali eventi, nonché l’ordinario espletamento di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, senza alcun onere economico.
Art. 16 PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE
0.Xx Concessionario dovrà tener conto del “Programma di organizzazione scientifico/museale del Museo e Centro Direzionale ed Educativo del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena”, un programma scientifico e metodologico per il funzionamento del complesso che tiene conto delle esigenze di polifunzionalità del Centro e che contiene le linee guida, gli obiettivi e i parametri per l’allestimento scientifico/museale.
Art. 17
ONERI DELLA PROVINCIA
1. Sono a cura e spese della Provincia:
a) la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature museali concessi per lo svolgimento dei servizi;
b) il concessionario sarà comunque tenuto a prestare la propria collaborazione alla Provincia per la ricerca dei fondi, presso soggetti pubblici e privati, volti al restauro dei beni e alla successiva valorizzazione dei medesimi;
2. L’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all’attività del concessionario; nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevisti ed imprevedibili, l’esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione (anche prolungata) della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, ed in una consequenziale riduzione del numero dei visitatori del museo, nulla sarà comunque dovuto a quest’ultimo da parte della Provincia.
Art. 18
ACCETTAZIONE ONERI E CORRISPETTIVI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario si impegna a non chiedere niente altro alla Provincia oltre ai corrispettivi previsti a favore dello stesso ai sensi dagli artt. 19 e 20 del presente capitolato.
Art. 19
CONDIZIONI ECONOMICHE E DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. Il concessionario introita i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dalla gestione del bookshop e dallo svolgimento degli altri servizi oggetto della concessione di cui all’art. 1, comma 3, ( tra cui quelli della gestione dell’edificio Gonna II ) applicando tariffe e prezzi preventivamente approvati dalla Provincia. La Provincia si riserva comunque di indicare nel corso del periodo di concessione, all'interno del tariffario proposto in gara, un'ulteriore tariffa, concordata con il Comune, il concessionario e la FMS, all'interno del progetto di una card integrata di accesso facilitato ai musei della provincia di Siena .
2. Per l’esecuzione del contratto, il concessionario fruirà del 100% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo , dalla gestione del bookshop e dallo svolgimento degli altri servizi oggetto della concessione.
3. Ai fini della valutazione in itinere dei suddetti importi, il concessionario dovrà fornire alla Provincia i dati contabili inerenti agli incassi registrati nel corso del periodo di riferimento nonché di tutti gli altri introiti.
4. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il concessionario dovrà fornire alla Provincia, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull’andamento della gestione nell’anno precedente, nella quale siano indicati:
a) il numero complessivo e mensile di biglietti staccati, distinti per categoria e prezzo (compresi i gratuiti) e l’importo dei relativi incassi, annuali e mensili, con specifica di eventuali eventi a tariffa diversa da quella ordinaria;
b) gli introiti complessivi e mensili derivati dalla gestione di tutti i servizi in concessione, distinti per tipologia di servizio.
5. Oltre agli introiti di cui ai commi precedenti la Provincia concedente riconosce, ai sensi dell’articolo 165 comma 2 del Codice un prezzo consistente in un contributo complessivo (nei cinque anni di concessione) pari ad € 100.000,00 (centomila) iva inclusa, al fine della sostenibilità della gestione e mantenere l’equilibrio economico-finanziario della concessione, nonché per il fabbricato Gonna II, considerato lo stato attuale dei luoghi , un contributo straordinario in conto investimento, pari ad € 50.000,00 Iva inclusa.
6. Le somme di cui al comma 5 vengono erogate secondo quanto previsto al successivo articolo 20.
Art. 20
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE E “PREZZO” PER IL GESTORE
1. Il valore complessivo presunto della concessione (che tiene conto del prezzo della Provincia , del contributo straordinario in conto investimenti e dei ricavi potenzialmente stimati nel quinquennio come da tabella di stima dei costi e dei ricavi) è pari a € 401.000,00 (euro quattrocentounomila/00) ai sensi dell’art. 167 del DLgs 50/2016. In caso di rinnovo il valore della concessione è stimato pari a € 629.000,00 in quanto non è prevista la corresponsione di alcun contributo da parte dell’Amministrazione Provinciale.
2. Il valore è stimato sulla base di analisi di massima derivanti dai dati delle medie delle presenze e degli incassi nell’anno 2014 dei musei aderenti alla Fond. Musei Senesi; tali stime sono puramente indicative e nessuna pretesa potrà essere accampata da eventuali partecipanti alla procedura di concessione in caso di non realizzazione dei citati obiettivi economici;
3. L’elaborato “Stima del Valore della Concessione” indica le stime di ricavi e costi della gestione degli immobili di cui al presente Capitolato.
4. La Provincia concedente riconosce un prezzo di € 100.000,00 Iva inclusa - che ai sensi dell’art. 165 co. 2 D.Lgs 50/2016 è inferiore al 49% del valore di stima della concessione, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del Concessionario. Il contributo sarà erogato a consuntivo, sulla base della accertata regolarità dei servizi effettuati, secondo le seguenti modalità ( ipotesi di avvio della gestione dal 1 gennaio 2019 ) :
a) € 20.000,00 (ventimila /00) all’avvio della gestione del Museo della Biodiversità/Centro direzionale;
b) € 10.000,00 (diecimila /00) entro il 30 settembre 2019;
c) € 20.000,00 (diecimila/00) entro il 31 gennaio 2020 ;
d) € 20.000 (ventimila/00) entro il 31 gennaio 2021;
e) € 10.000,00 ( diecimila ) entro il 31 gennaio 2022
f) € 10.000,00 ( diecimila ) entro il 31 gennaio 2023
g) € 10.000,00 ( diecimila ) entro il 31 gennaio 2024 ( a conclusione del servizio ).
5. Per il fabbricato Gonna II, considerato lo stato attuale dei luoghi , la stazione Appaltante
corrisponderà un contributo straordinario, pari ad € 50.000,00 Iva inclusa da erogarsi entro 30 giorni dal collaudo/regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti .
Art. 21
CANONE DI CONCESSIONE
1. Il Concessionario dovrà versare all’Amministrazione Provinciale un canone di concessione che viene stabilito come base d’asta in € 180,00/anno per complessivi € 900,00 oltre Iva , ed oggetto di valutazione dell’offerta economica in sede di gara.
Art. 22
MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BENI
1. Gli immobili oggetto della concessione e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili saranno consegnati al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano all’atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna, con la firma del quale il concessionario dichiarerà di averne constatata la consistenza e lo stato di funzionamento e conservazione.
2. Gli immobili affidati al concessionario dovranno essere utilizzati, secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità museali di cui al presente Capitolato o per iniziative affini a tali finalità comunque compatibili con le strutture, nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolar modo quelle relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
3. L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sugli impianti museali a carico del concessionario dovrà essere prestata in esecuzione di apposito piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza da adottare in ottemperanza alle normative vigenti, il quale dovrà essere reso noto alla Provincia in qualsiasi momento in caso di specifica richiesta.
4. Non sono in alcun modo consentiti al concessionario interventi di modifica dei locali, degli impianti, degli arredi, delle strutture tecniche, nonché dell’allestimento dei locali, salva formale autorizzazione preventiva della Provincia.
5. La Provincia, per motivate esigenze connesse al miglioramento dei servizi, si riserva la facoltà di modificare l’articolazione e la dimensione dei locali e degli spazi museali concessi.
6. Il concessionario è tenuto all’utilizzo dei beni concessi dalla Provincia per l’esercizio della propria attività gestionale. Eventuali sostituzioni, permute o dismissioni di tali beni, così come l’introduzione di nuovi beni aventi carattere di miglioria, dovranno essere necessariamente
autorizzate in via preventiva; in tal caso il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a sostituire, rimpiazzare o introdurre ex novo i beni in oggetto, provvedendo al loro uso e alla loro manutenzione negli stessi modi e termini dei beni concessi, e tali nuovi beni resteranno comunque di proprietà della Provincia, al quale dovranno essere riconsegnati alla scadenza del contratto, senza alcuna forma di rimborso od indennizzo appannaggio del concessionario, se non diversamente pattuito fra le parti al momento dell’assenso per dette migliorie.
7. L’eventuale introduzione nei locali e negli spazi oggetto della concessione di insegne, marchi o loghi diversi da quelli della Provincia o del concessionario, ivi compresi quelli di eventuali sponsor per lo svolgimento dei servizi, dovrà essere preventivamente concordata con La Provincia.
8. Il concessionario dovrà provvedere alla segnalazione alla Provincia di tutti i danni, guasti, deterioramenti che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature, i beni mobili e i beni del museo onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di conservazione, nonché fornire il necessario supporto tecnico ed operativo per gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dalla Provincia.
9. Per quanto attiene all’uso delle risorse e alla gestione dei rifiuti solidi urbani inerenti alla conduzione dei locali nell’esercizio dell’attività gestionale, il concessionario dovrà adottare criteri ispirati al rigore e al risparmio energetico nell’uso delle utenze museali, nonché attivare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con La Provincia.
Art. 23
NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Il concessionario assume l’obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente La Provincia da qualsiasi coinvolgimento in merito.
2. Il concessionario dovrà predisporre ogni pianificata azione finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, il concessionario dovrà predisporre ed attuare un documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da svolgere nell’ambito dei servizi in concessione, secondo le previsioni del T.U. sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
3. Sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l’uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l’applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza.
4. L’Amministrazione fornirà al concessionario tutte le certificazioni degli impianti al momento della consegna delle strutture. Sarà successivamente obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà della Provincia sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.
5. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.
Art. 24
STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO E VARIANTI
1. Gli standard minimi di qualità dei servizi oggetto della concessione sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato e potranno essere integrati solo in senso migliorativo sulla base dell’offerta presentata dal concessionario, nonché su richiesta della Provincia in esito alle attività di verifica e controllo effettuate nel corso del servizio.
2. Eventuali varianti migliorative rispetto agli standard qualitativi fissati dal Capitolato presentate in sede di offerta che comportino attribuzione di punteggio saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico dell’offerente.
3. Durante l’esecuzione del contratto, La Provincia si riserva di apportare eventuali migliorie alle modalità di espletamento dei servizi affidati senza che il concessionario possa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali migliorie non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi produttivi delle prestazioni; in tal caso, queste potranno essere pattuite secondo modi e termini da concertarsi di volta in volta fra le parti.
Art. 25 RESTITUZIONE DEI BENI
1. Alla scadenza del contratto di servizio, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione dello
stesso, gli immobili affidati al concessionario per lo svolgimento dei servizi dovranno essere lasciati liberi da cose e persone entro il termine di trenta giorni e riconsegnati alla Provincia, unitamente agli impianti e i beni mobili, in normale stato d’uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta all’ordinario utilizzo nell’espletamento degli adempimenti stabiliti.
2. Tutte le migliorie eventualmente apportate dal concessionario saranno acquisite a patrimonio provinciale senza che il concessionario possa accampare alcuna pretesa..
Art. 26 CAUZIONI
1. All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di importo e secondo modalità indicate nel Disciplinare di gara.
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale ( inteso come dieci per cento del valore complessivo della concessione determinato ai sensi dell’articolo 20).
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia.
4. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’adempimento di tutti gli obblighi a carico del concessionario.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria della Provincia ed è presentata in originale a quest’ultimo prima della formale sottoscrizione del contratto.
7. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per:
a) l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;
b) provvedere al pagamento di quanto dovuto al concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi ove vengono prestati i servizi.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Provincia; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi successivi da corrispondere al concessionario.
Art. 27
RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’importo della garanzia fideiussoria definitiva di cui al comma precedente è ridotto per il concessionario in possesso delle certificazioni di qualità conformi alle norme europee, ai sensi dell’art. 93, co 7, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 28
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
1. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato, nonché alla corretta esecuzione del contratto e di tutte le norme e disposizioni a questo applicabili.
2. Il concessionario sarà direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, immobili, opere, beni culturali in genere, arredi e attrezzature che, a giudizio della Provincia, risultassero causati dal personale dipendente del concessionario medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi oggetto della presente concessione.
3. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento dei suddetti danni e, se possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti distrutte o deteriorate.
4. A garanzia delle responsabilità di cui sopra, il concessionario si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, presso una Compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa
a) Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi (RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:
- RCT Massimale unico per sinistro di Euro 500.000,00.
Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività
(fornitori, tecnici, ecc.), nonché gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie:
• Responsabilità civile per cose consegnate (artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.);
• Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività;
• Danni a terzi (cose o persone, dell'assicurato e/o di terzi) da incendio;
• Responsabilità personale dei dipendenti (compreso il responsabile della sicurezza - D.lgs 81/2008), dei lavoratori parasubordinati, del personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali;
• Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) RCO Massimale per sinistro Euro 500.000,00 con il limite di Euro 250.000,00 per ogni dipendente infortunato.
La garanzia deve essere estesa ai lavoratori parasubordinati, al personale che presta comunque servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, occasionale e con convenzioni di qualunque natura, ivi compreso l'utilizzo di lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. "Danno Biologico".
La copertura assicurativa è relativa a tutti gli immobili ed attività effettuate dal concessionario, e dunque è riferita anche alla gestione dell’immobile denominato Gonna II. Essa dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale, e dovrà essere esibita al concedente prima della stipulazione del contratto. Copia conforme di tale polizza dovrà essere presentata alla Provincia prima dell’attivazione del servizio.
0.Xx Provincia, accertata in qualunque forma una responsabilità per dolo o colpa del concessionario per danni e/o furti a opere, beni e arredi, potrà risolvere il contratto con diritto all’escussione della cauzione definitiva e al maggior danno.
6.Qualora nel corso della concessione si rivelassero irregolarità, problematiche o altri inconvenienti di qualsiasi natura che potessero incidere negativamente sullo svolgimento del servizio, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Responsabile della Provincia e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.
Art. 29
CONTROLLO SUI BENI CONCESSI E VERIFICHE SUL SERVIZIO
1. La Provincia si riserva, tramite i propri dipendenti o incaricati, di comunicare al concessionario specifiche indicazioni e prescrizioni in ordine alla corretta manutenzione degli immobili e degli altri beni affidati per lo svolgimento dei servizi, oltre a quelle specificamente previste dalle normative tecniche vigenti in materia, alle quali il concessionario ha sempre e comunque l’obbligo di attenersi anche senza preventiva comunicazione da parte della Provincia.
2. La Provincia ha piena facoltà di vigilare sull’utilizzo e la gestione dei beni concessi e di accedere liberamente ai medesimi allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione degli immobili e delle relative pertinenze e beni mobili.
3. La Provincia procederà a valutazioni sul numero, sull’idoneità e la professionalità degli addetti in servizio, sulla corretta gestione dei beni concessi e su tutte le modalità di esecuzione dei servizi da parte del concessionario per accertarsi che questi ultimi vengano svolti costantemente con la massima diligenza ed efficacia e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente Capitolato.
4. Per le verifiche di cui al comma precedente, la Provincia si riserva il diritto di compiere ogni controllo che ritenga opportuno, attraverso il competente Responsabile dei Servizi della Provincia ed altri eventuali soggetti.
Art. 30
CESSIONE A TERZI, SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE
1. Il concessionario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del presente contratto, non può disporne la cessione, anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Tenuto conto della particolarità della destinazione d’uso ricettiva dei locali dell’immobile denominato Gonna II è infatti ammessa , dopo i primi due anni di concessione, decorrenti dalla stipula dell’atto , la cessione del contratto di subconcessione del Gonna II, ai sensi degli artt.1406 e seguenti del Codice Civile.
3. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dalla Provincia, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
4. In ragione della peculiare natura dei servizi oggetto della concessione, da prestare in forma integrata, è vietata qualsiasi forma di subconcessione dei servizi oggetto del contratto, sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
5. In sede di offerta il concorrente indica le parti del contratto che si intendano subappaltare a terzi ai sensi dell’art. 174 D.Lgs. 50/2016. Il concessionario è comunque responsabile della corretta esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 174 D.Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell’articolo 177 comma 1 del D.Lgs 50/2016 , poiché la presente concessione ha avuto
una procedura di evidenza pubblica, consistente nella fase di pubblicazione dell’Avviso a manifestare interesse, il concessionario non è a sua volta obbligato ad affidare a terzi una quota dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica ( vedasi Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2017, n. 3708).
Art. 31 INADEMPIENZE E PENALI
1. In caso di mancata conformità delle prestazioni rese dal concessionario al presente Capitolato ed a tutte le prescrizioni normative applicabili ai servizi concessi, la Provincia procederà in forma scritta:
a) alla contestazione dell’inadempimento riscontrato;
b) alla comunicazione della penale ritenuta applicabile, secondo quanto previsto al successivo comma 6;
c) all’assegnazione di un termine congruo per adempiere, tenuto conto dell’entità e della gravità dell’inadempimento.
2. Il concessionario, entro il termine assegnato per rimuovere la causa della contestazione di cui al precedente comma, potrà far pervenire alla Provincia una comunicazione con cui:
a) riconosce la fondatezza della contestazione ed accetta la penale comunicata;
b) contesta la fondatezza della comunicazione producendo giustificazioni e/o controdeduzioni, potendo richiedere una riduzione della stessa rispetto all’entità comunicata, adducendo motivazioni congrue ed oggettive.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il concessionario dovrà, entro il termine assegnato o entro altro termine concordato con La Provincia, rimuovere la causa della contestazione e ripristinare il regolare servizio.
4. La Provincia, esaurita la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2, decide in modo definitivo applicando la penale e comunicando la decisione al concessionario; resta impregiudicato per la Provincia il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso.
5. Qualora l’infrazione violi la legge penale, La Provincia effettua le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali; in questo caso si sospenderà il procedimento amministrativo fino alla conclusione di quello penale.
6. In caso di infrazioni accertate, La Provincia addebiterà al concessionario una sanzione di €
150,00 per ogni infrazione ritenuta lieve e di € 300,00 per ogni infrazione grave o reiterata; per infrazioni di particolare gravità, o a seguito di ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio (tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata o parziale o inadeguata realizzazione di progetti o iniziative proposte e valutate nell’Offerta tecnica), La Provincia potrà applicare una penalità fino ad € 10.000,00.
7. La Provincia procederà all’applicazione delle penali tramite emissione di fatture che il concessionario dovrà liquidare entro sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine concordato con La Provincia.
8. Per il pagamento di penalità e la rifusione dei danni, La Provincia potrà anche rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del concessionario, ovvero, in mancanza dei crediti, sul deposito cauzionale ( cauzione definitiva ) , che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il diritto per la Provincia al risarcimento dei maggiori danni.
9. Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, ovvero non la esegua con le modalità ed entro i termini previsti, la Provincia potrà ordinare ad altra impresa, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal concessionario, a cui saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati alla Provincia.
10. Dopo tre contestazioni gravi che risultino fondate, o a seguito di infrazione di particolare gravità, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno.
Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie:
a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
b) interruzione o abbandono non motivati del servizio;
c) impiego di personale inferiore o inadeguato a quanto previsto nel Capitolato e nell’offerta tecnica e comunque non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza della gestione, assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara; mancato rispetto dell’indicazione della Provincia di sostituire personale ritenuto inidoneo;
d) mancata applicazione dei CCNL o territoriali e qualunque altra grave inosservanza delle norme di legge e/o disposizioni del Capitolato relative al personale;
e) verifica di responsabilità, con dolo o colpa a carico del personale o degli incaricati del concessionario, per danni alla struttura, agli impianti, ai beni di proprietà provinciale e di terzi;
f) inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza;
g) cessione o subconcessione del contratto a terzi;
h) perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici si applica l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm;
i) mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
j) interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
k) mancata esibizione o produzione di documenti richiesti dalla Provincia in sede di controllo ai sensi degli atti di gara;
l) mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
m) altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in gara;
n) sopravvenute cause ex art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dalla Provincia al rappresentante legale del concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine, La Provincia adotterà le determinazioni di sua competenza.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione della Provincia, in forma di Racc. A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra:
a) non spetterà al concessionario alcun indennizzo e la Provincia avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essergli
derivato;
b) al concessionario verrà consentita la fruizione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni;
c) al fine di garantire continuità al servizio ed evitare pregiudizi all’utenza, il concessionario sarà obbligato comunque a proseguire il servizio per il tempo necessario ad assicurare l’inizio delle prestazioni in esecuzione della nuova gestione, secondo quanto indicato dalla Provincia;
d) La Provincia potrà rivolgersi alle altre imprese secondo la graduatoria, ricorrendone i presupposti di legge e gli eventuali maggiori costi del nuovo affidamento saranno addebitati all’impresa inadempiente del contratto risolto; in assenza di imprese disponibili, La Provincia potrà temporaneamente assegnare il servizio direttamente ad una impresa, nelle more di effettuazione di una gara ad evidenza pubblica.
Art. 33
RECESSO DAL CONTRATTO
1. La Provincia si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di sessanta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:
a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
c) cessazione dell’attività da parte del concessionario e, per cooperative sociali e consorzi, cancellazione dall’Albo regionale vigente.
2. In caso di recesso unilaterale della Provincia, saranno riconosciute al concessionario le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.
PARTE SECONDA
GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA GONNA 2
Art. 34 IMMOBILE GONNA II
La presente parte di capitolato disciplina la gestione dell’immobile Gonna II destinato a struttura ricettiva extra-alberghiera, di cui alla Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86, come modificata dalla LEGGE REGIONALE 18 maggio 2018, n.24.
La destinazione d’uso è vincolata , pertanto è vietata qualsiasi modificazione di destinazione non autorizzata, pena l’immediata decadenza del pieno diritto dell’affidamento della gestione.
Scopi principali dell'attività sono:
• mettere a disposizione una struttura nel campo del turismo ,anche giovanile, per il conseguimento di finalità sociali e culturali;
• offrire ad un pubblico prevalentemente giovanile ( ma non solo ) una struttura ricettiva a costi contenuti;
• promuovere il territorio comunale e provinciale favorendo il turismo in generale, scolastico, culturale, religioso, sportivo, escursionistico attraverso una struttura ricettiva ad un prezzo equo e accessibile;
• valorizzare la struttura ricettiva mantenendone nel tempo inalterato il valore mediante la sistematica cura e manutenzione.
Art. 35
CONSEGNA DELLE STRUTTURE E LORO ATTIVAZIONE
L’immissione nel possesso della struttura avverrà , accettando lo stato di fatto dell’immobile, entro quindici giorni dalla stipula del contratto con la consegna delle chiavi per l’accesso ai locali al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questi formalmente delegata, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono affidati nonché sul loro stato di conservazione. Dal giorno della consegna l'affidatario è quindi istituito "custode" del bene .
Con la sottoscrizione di detto verbale, il concessionario subentra nella concessione della struttura con l’assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità, esentando La Provincia da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso o che possano derivare dal fatto od omissione di terzi.
Al termine del contratto, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura,
l'affidatario avrà l'obbligo di restituire quanto consegnato in perfetto stato manutentivo. Contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall'uso e dalla vetustà della struttura.
L'affidatario dovrà attivare la gestione della struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, arredi ed attrezzature comprese, con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale.
All'affidatario è fatto obbligo di munirsi di tutti gli atti abilitativi necessari per poter svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa vigente.
Art. 36
ACCETTAZIONE DELLO STATO DI FATTO
L'affidamento della gestione della struttura ricettiva avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni che lo costituiscono e l'affidatario nulla avrà da pretendere dalla Provincia.
Rispetto al fabbricato Gonna II, visti lo stato attuale dei luoghi e la documentazione tecnica agli atti, è necessario provvedere alla esecuzione di vari lavori di manutenzione e ove possibile alla realizzazione di opere di miglioria.
In particolare il soggetto affidatario, dovrà eseguire a proprie cure e spese:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e della relativa area esterna di pertinenza quali (elenco indicativo e non esaustivo): la manutenzione degli infissi, l'imbiancatura delle pareti interne, la manutenzione dell'impianto elettrico e idro-termo sanitario, la manutenzione dell'impianto di produzione calore, la manutenzione periodica dell'impianto di potabilizzazione dell'acqua e dell'impianto interno di sollevamento, la manutenzione al manto di copertura, la verniciatura ed il mantenimento degli arredi esterni, lo sfalcio dell'erba, il taglio di arbusti, etc., la manutenzione, sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura, al fine di mantenerle in perfetta efficienza, (art. 5 comma 1 del disciplinare di concessione di cui all’allegato A all’avviso di manifestazione di interesse);
- la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue, bianche e nere con depurazione;
- la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di riscaldamento termico ed idrico con caldaia a "cippato”;
- la messa in funzione di avvio gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di adduzione idrica proveniente da sorgente, con filtraggio e potabilizzazione dell'acqua agli infrarossi;
- la messa in funzione di avvio, gestione, eventuale rettifica, adeguamento e/o manutenzione dell'impianto di sollevamento con ascensore, mai utilizzato e soggetto a collaudo;
- verifica eventuale dell'impianto elettrico e d'emergenza;
- messa in funzione di avvio delle dotazioni della cucina: aspirazione, fuochi, forni, friggitrici, celle frigorifere e quant’altro presente;
- la manutenzione del sentiero naturalistico-escursionistico denominato "Sentiero del Gonna" lungo circa 2.200 metri lineari;
- manutenzione straordinaria dei beni danneggiati per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
Per quanto non espressamente riportato valgono le norme previste in legislazione (L.R. 77/04 e Regolamento attuativo D.P.G.R. 61/R 2005.
Le messe in funzioni degli impianti e dei sistemi di cui alle lettere a., b., c., d., e., f. del disciplinare di concessione di cui all’allegato A all’avviso di manifestazione di interesse potranno essere effettuate soltanto quando nell'immobile verrà intrapresa un'attività concreta e continuativa, ovvero quando la struttura sarà utilizzata secondo le finalità previste.
Per la realizzazione di detti lavori, opere ed interventi, l’ Unione dei Comuni della Val di Merse ed Ente Terre Regionali Toscane, per il tramite della Provincia di Siena, mettono a disposizione la somma di. € 50.000,00 Iva inclusa .
Il gestore dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni pareri e nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori. Sono a suo completo carico anche le spese progettuali e di realizzazione delle opere, nonché i rischi connessi a queste fasi operative e le operazioni di reperimento delle risorse finanziarie .
Art. 37
- Autorizzazioni amministrative.
Tutte le autorizzazioni, dirette, aggiuntive, complementari o funzionali alla ricettività sono costituite in capo al gestore per il periodo di affidamento.
Eventuali interventi di modifica alle strutture (murarie, impiantistiche ed altro) dovranno essere
preventivamente autorizzate per iscritto dalla Provincia.
Art. 38 –
Durata della gestione.
La concessione avrà la durata di cui all’articolo 2 del Capitolato.
Tenuto conto della particolarità della destinazione d’uso ricettiva dei locali dell’immobile denominato Gonna II è ammessa , dopo i primi due anni di concessione, decorrenti dalla stipula dell’atto , la cessione del contratto di subconcessione del Gonna II, ai sensi degli artt.1406 e seguenti del Codice Civile.
Art. 39 –
Gestione della struttura.
L'affidatario ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura (ed i beni relativi) e di utilizzarla secondo la loro specifica destinazione, con proprio personale e sotto le propria direzione, sorveglianza e responsabilità.
Tutti i proventi derivanti dalla gestione competono al concessionario.
L'affidatario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento della struttura alle condizioni stabilite nel presente Capitolato tecnico.
E' a carico dell'affidatario quanto necessario ed indispensabile a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, con oneri a suo completo carico, nella dinamica evolutiva della normativa stessa.
L’ulteriore arredamento che fosse necessario per lo svolgimento dell’attività dovrà essere fornito dal concessionario e resterà di proprietà della Provincia al termine della concessione.
E’ escluso qualsiasi diritto di rivalsa.
Eventuale ulteriore attrezzatura necessaria dovrà essere dotata a cura e spese del concessionario. Anche in questo caso gli arredi resteranno di proprietà provinciale al termine della concessione, senza alcun diritto di rivalsa.
L'avvio dell'attività ricettiva è subordinata alle comunicazioni di legge ,ed eventuale Notifica Sanitaria attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia turistico- ricettiva, di igiene e sanità pubblica nonché di igiene in materia di alimenti e bevande ;
E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, della gestione dell'attività ricettiva, a pena di decadenza dalla gestione dell'attività.
In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionata la Provincia di Siena , la quale pertanto è esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.
L'affidatario dovrà inoltre dotarsi di tutte le attrezzature, arredi e quant'altro occorra per l'esercizio dell'attività in aggiunta alle dotazioni iniziali. Al termine del rapporto contrattuale la struttura dovrà
essere riconsegnata alla Provincia in perfette condizioni di agibilità e di funzionamento.
La consegna dell’immobile e la restituzione finale dello stesso saranno precedute dalla sottoscrizione di un apposito verbale di consegna/restituzione.
Art. 40 -
Servizi offerti
La gestione è finalizzata alla fornitura dei seguenti servizi essenziali: “standard obbligatori minimi”:
- gestione dei posti letto;
- servizi di ristorazione per gli ospiti;
- pulizia giornaliera dei locali;
- cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- portineria attiva per un adeguato monte ore giornaliero, con la presenza di almeno un addetto negli orari di apertura e reperibilità costante e continuativa per tutto il giorno mediante recapito telefonico adeguatamente segnalato sia all’interno che all’esterno della struttura in maniera ben visibile;
- conoscenza di almeno lingua inglese da parte del personale di ricevimento;
- pernottamento in camere a più letti munite di bagno e doccia ad uso esclusivo di ogni camera;
- materiale di primo soccorso;
in particolare il gestore della struttura dovrà provvedere:
- a mantenere l’immobile e le relative dotazioni in perfetto stato, eseguendo direttamente e a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria e comunque tutte le riparazioni di modesta entità, segnalando tempestivamente alla Provincia malfunzionamenti, guasti o danni,;
- a comunicare alla Provincia eventuali interventi necessari per risanamento di parti strutturali degli edifici o qualificabili come interventi di restauro e/o ristrutturazione edilizia;
- a dotarsi dei materiali di consumo necessari per i servizi di pulizia e di lavanderia;
- ad effettuare servizi di custodia, accoglienza degli ospiti, pulizia giornaliera dei locali e delle attrezzature in uso.
- ad adempiere a tutte le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza.
- al pagamento delle tasse e dei tributi dovuti;
Inoltre il soggetto gestore:
a) si rende disponibile a coadiuvare e facilitare l'Amministrazione concedente nell'organizzazione dell'accoglienza in occasione di iniziative di interesse turistico, culturale, scolastico, scientifico e sportivo da questa organizzate in proprio;
b) potrà utilizzare gli spazi disponibili nell’immobile e le aree esterne pertinenziali per attività annesse e strumentali a quelle principali senza, tuttavia, modificare in modo alcuno la destinazione d’uso. A titolo prettamente indicativo e non esaustivo potranno essere realizzati presso la struttura eventi culturali e conviviali, mostre, incontri, seminari, ecc. i quali dovranno comunque essere preventivamente comunicati alla Provincia ai fini del rilascio del nulla osta allo svolgimento degli eventi, in relazione al vincolo di destinazione gravante sull’immobile;
Art. 41 –
Tariffe
Le tariffe dovranno tenere conto dei prezzi praticati da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio del Comune o/e, in mancanza di questi, a quelli praticati da altre strutture nella Provincia, con un aumento massimo non superiore di norma al 10%.
Il piano tariffario dovrà quindi indicare il prezzo massimo giornaliero che s’intende applicare per il pernottamento per posto letto comprensivo di fornitura biancheria.
Tale prezzo massimo potrà essere aggiornato - in caso di eventuale proroga della gestione entro i limiti stabiliti in sede di disciplinare di gara - in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Gli altri servizi offerti saranno erogati a fronte di corrispettivi tariffari liberamente determinati dal gestore.
Il piano tariffario proposto in fase di gara dovrà essere comunque soggetto all’approvazione della Provincia. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti ed in ciascuna camera.
I prezzi si intendono comprensivi di riscaldamento, uso dei servizi e dei bagni, iva e imposte, la biancheria da camera e da bagno.
Art. 42 –
Prezzi dei Servizi aggiuntivi
I servizi aggiuntivi eventualmente offerti sono erogati a fronte di corrispettivi tariffari liberamente determinati in linea con i correnti prezzi delle strutture di tale tipo dal gestore.
Art. 43 –
Periodi e orario di apertura
L’apertura della struttura deve essere assicurata per almeno 6 (sei ) mesi all’anno con orario di apertura giornaliero dalle ore 07:00 alle ore 24:00 e il servizio di portineria e segreteria attivo per un numero adeguato di ore al giorno con la presenza di almeno un addetto nelle ore di apertura e per i restanti periodi dovrà essere garantita la reperibilità con recapito telefonico i cui riferimenti dovranno essere segnalati in maniera ben visibile sia all’interno che all’esterno della struttura.
In occasione di particolari eventi e su richiesta degli ospiti il soggetto gestore dovrà consentire il rientro posticipato per la notte.
Eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi in cui minore è l'afflusso turistico e, comunque, previo accordo con l'Amministrazione concedente.
Art. 44 –
Regolamento interno per l’uso della struttura
Il concessionario dovrà provvedere ad esporre negli spazi “comuni” il regolamento interno per l’uso della struttura, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni avanzate dalla Provincia.
Il concessionario si impegna a far prendere visione agli ospiti della struttura del Regolamento interno per l’uso della struttura, dando atto che l’ingresso presso la struttura comporta la piena accettazione e la conseguente osservanza dello stesso, e che l’eventuale mancata osservanza delle prescrizioni date comporterà l'immediata diffida all’allontanamento dalla struttura.
Art. 45 –
Approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
Nel caso dei lavori di manutenzione straordinaria obbligatori al fine di garantire la funzionalità dell'immobile per la destinazione impressagli, il concessionario, anche in relazione alla necessità prevista dal precedente art. 36, dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione paesaggistica (qualora necessaria in relazione agli interventi da effettuare) ed i conseguenti titoli edilizi, ed in ogni caso conseguire la preliminare approvazione del progetto da parte dei competenti organi provinciali dando atto che tale approvazione, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 380 del 6/06/2001, ha i medesimi effetti del permesso di costruire in quanto opera pubblica assistita dalla validazione del progetto.
Art. 46 –
Indennità di avviamento commerciale.
L'affidatario non ha diritto in nessun caso e qualunque sia il motivo dell'interruzione della concessione ad una indennità per la perdita dell'avviamento.
L'affidatario non ha comunque diritto ad una indennità per la perdita dell’ avviamento commerciale anche alla conclusione della concessione.
Art. 47 –
Coperture assicurative.
L'Amministrazione provinciale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta affidataria, a terzi ed agli ospiti della struttura ricettiva.
L'affidatario si impegna, altresì, a tenere indenne la Provincia da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione dei locali, dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
L'affidatario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.
L'affidatario deve stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, le coperture assicurative di cui all’articolo 28.
Art. 48.
Controlli, vigilanza e rendicontazione.
L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute in questo Capitolato, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici provinciali i quali avranno pertanto facoltà di libero accesso alla struttura in qualsiasi momento.
La Provincia vigilerà, attraverso i propri uffici, affinché la gestione della struttura sia svolta correttamente e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato, senza con ciò escludere la responsabilità dell'affidatario circa il funzionamento ed il perfetto stato d'uso degli immobili, accessori e servizi. I dipendenti provinciali incaricati della vigilanza avranno facoltà di visitare i locali, gli spazi e le attrezzature, mentre l'affidatario dovrà fornire tutti i chiarimenti ed i mezzi occorrenti a tale scopo.
L'affidatario è tenuto a produrre alla Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente
documentazione:
a) relazione sull'attività svolta con particolare riferimento agli arrivi e alle presenze della struttura ricettiva con scomposizione di tali dati tra italiani e stranieri distinti per sesso ed età;
b) presentare un piano di marketing territoriale, per l'anno in corso, per la promozione dell'ostello con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche e promuovere le tipicità della zona;
c) presentare la rendicontazione della gestione dell’anno precedente.
Art. 49
Clausola risolutiva espressa.
Il contratto s'intenderà risolto di diritto,in aggiunta alle previsioni di cui al precedente articolo 32, qualora l'affidatario:
- rifiuti di prendere in consegna la struttura;
- non adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria della struttura o delle sue parti;
- non ottemperi a quanto stabilito nelle clausole capitolari e/o contrattuali;
- sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento processuale;
- abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità;
- non ricostituisca, nei casi di escussione, la cauzione definitiva nel rispetto del termine di ricostituzione stabilito nel Capitolato;
- non rispetti le prescrizioni della legge 136/2010 “antimafia”;
- non rispetti le disposizioni normative vigenti in materia di contratti collettivi nazionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, adempimenti contributivi e previdenziali;
L'Amministrazione provinciale comunicherà l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante PEC.
In tal caso la struttura dovrà essere riconsegnata alla Provincia entro i successivi 45 giorni, ferma restando la possibilità di intraprendere azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell'intero deposito cauzionale
Art. 50.
Oneri e obblighi di gestione. ONERI
Tutti gli oneri inerenti e connessi alla gestione delle strutture saranno a carico dell'affidatario. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti:
a) spese per il personale;
b) spese per l'acquisto di ulteriori attrezzature, oltre a quelle in dotazione, ritenute necessarie all'esercizio dell'attività;
c) spese per le utenze -comprese le attivazioni- (servizi idrici, energia elettrica, gas, telefono
ecc.); entro quindici giorni dalla data di consegna della struttura tutte le utenze ed i contratti di somministrazione afferenti la gestione della struttura stessa dovranno essere intestati al nuovo affidatario;
d) tasse, imposte, tributi, registrazioni e in generale ogni onere derivante dalla gestione della struttura ricettiva e connesse all'esercizio dell'attività;
e) spese per la conduzione delle strutture con pulizia generale delle stesse, disinfestazioni, disinfezioni periodiche dei servizi igienici e delle aree di pertinenza ecc.;
f) spese di custodia e vigilanza delle aree e delle strutture ricettive;
g) l'acquisto, la corretta conservazione e l'integrazione del materiale occorrente per interventi di pronto soccorso;
h) spese di pulizia dell'intera struttura e dell'area esterna di pertinenza, provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti;
i) la manutenzione ordinaria dell'intera struttura ricettiva ai fini di garantirne il funzionamento e la conservazione;
Con riferimento alla manutenzione ordinaria punto (i) che precede si specifica che per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti (elettrico, idraulico, termico, antincendio ecc.) nonché la cura del verde, degli spazi liberi, dei servizi igienici di uso Provincia, delle attrezzature, delle infrastrutture a rete e degli altri beni costituenti le strutture ricettive, la realizzazione degli adempimenti in materia di sicurezza con comunicazione del relativo responsabile e le verifiche periodiche degli impianti (ad esempio C.P.I., messa a terra, ISPESL, ecc.) e delle attrezzature.
Art. 51.
Oneri ed obblighi in materia di sicurezza.
L'affidatario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza sul lavoro.
Dovrà, assumere gli oneri previsti relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio previsti dalla legge. Il gestore a propria cura e spese dovrà adempiere a quanto previsto in relazione all'esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi.
Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici, termici e di illuminazione facendo riferimento alle norme di settore.
E’ a carico dell’affidatario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
L'affidatario si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza con riferimento anche al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 - l'affidatario dovrà:
- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
Il concessionario è tenuto altresì:
⮚ a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dal D.P.R. 151/2011;
⮚ ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Art. 52.
Responsabilità dell'affidatario.
L'affidatario si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sull'affidatario, il quale si impegna a stipulare la polizza di assicurazione, come previsto dall'art. 47.
Art. 53
Direttore di esecuzione - Referente tecnico.
L'affidatario dovrà nominare un soggetto responsabile (referente tecnico) della gestione del servizio munito di cellulare per pronta disponibilità.
Le generalità del suddetto responsabile saranno comunicate alla Provincia in forma scritta.
PARTE TERZA- NORME FINALI
Art. 54 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Relativamente ai dati personali e alle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, il concessionario è responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016.
2. Nell’applicazione della succitata normativa, il concessionario dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando La Provincia da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
3. Il concessionario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza del contratto; tutti i documenti e gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza contrattuale.
4. La Provincia non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.
5. Il concessionario comunicherà il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, che risponde nei confronti della Provincia e degli utenti ed a cui viene demandato il compito di richiedere dati sensibili qualora strettamente necessari per l’espletamento dei servizi.
Art. 55
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii., le parti contrattuali dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell’art 3, comma 9 della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.
3. Il concessionario e i subcontraenti comunicano alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Provincia, il Codice Identificativo di
gara (CIG).
5. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 56
SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, compresi i diritti di segreteria, le spese di registrazione del contratto, gli oneri fiscali, nonché quelle eventuali per la consegna e la riconsegna dei beni oggetto della concessione.
Art. 57
MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI
1. Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse della Provincia, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio della concessione.
Art. 58 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Siena.
2. Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle decisioni della Provincia in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.
Art. 59 PASSAGGIO DI GESTIONE
1. In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, il concessionario che cessa il rapporto contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell’operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un congruo termine stabilito dalla Provincia.
2. L’operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso.
3. Gli adempimenti di cui sopra costituiscono condizione per lo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 60 DOMICILIO
1. Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), il concessionario elegge e mantiene, per tutta la durata del contratto, domicilio legale presso la Provincia di Siena.
2. Il concessionario ha l’obbligo di indicare alla Provincia una propria sede operativa cui quest’ultimo possa fare riferimento per le comunicazioni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione trasmessa all’impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende rivolta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
4. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla Provincia con un congruo preavviso mediante Racc. A.R.. o pec
Art. 61 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 della legge 8/06/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile unico del procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato, è il Dr. Xxxxxx Xxxxx ,Segretario Generale dell’Amministrazione Provinciale, presso il quale può essere presa visione degli atti di gara.
2. Secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento dirige l’esecuzione del contratto.
3. Il procedimento si conclude nei termini previsti dal Capitolato; in caso di inerzia, sono esperibili i rimedi previsti dalla L. 241/90 ss.mm.ii.
Art. 62 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il contratto di concessione conterrà, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, le norme e disposizioni in materia contrattuale relative alla gestione dei servizi .
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente in materia di tutela e conservazione dei beni culturali e di concessioni di servizio, nonché agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.
Art. 63 NORMA TRANSITORIA
1. Il concessionario si impegnerà, in vista dell’apertura delle strutture oggetto di concessione, ad effettuare una puntuale verifica e sistemazione degli arredi e degli spazi esistenti, compreso pulizie straordinarie.
Allegati al presente capitolato:
- “Stima del Valore della Concessione”.
ALLEGATO B - MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
[bollo €. 16,00]
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto rappresentante
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura)
per l’impresa
,
con sede legale in
,
tel.
telefax
indirizzo di posta elettronica
indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al fine della trasmissione di comunicazioni e documenti inerenti la gara e l’eventuale contratto
codice fiscale n.
partita IVA n.
[1] imprenditore individuale, [ ] imprenditore artigiano;
[2] società commerciale;
[3] società cooperativa;
[4] partecipante ad un raggruppamento di concorrenti: [4.1] costituito
[4.2] da costituire
[4.3] in qualità di mandataria o capogruppo [4.4] in qualità di mandante
[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c [5.1] in qualità di capogruppo
[5.2] in qualità di altra consorziata
[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991 [6.1] in qualità di capogruppo
[6.2] in qualità di altro stipulante
[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
[8] consorzio tra imprese artigiane
[9] consorzio stabile
[10] altro ( specificare )……………………………………………
CHIEDE
che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura per l’aggiudicazione della concessione in oggetto:
DICHIARA
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
□ che l’operatore economico che rappresento non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma del D.Lgs. 50/2016
□ che il consorzio □ cooperativo □ artigiano □ stabile
- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede
legale, partita IVA]
che □ il consorzio di concorrenti □ il soggetto GEIE
- è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale e da cui si desumono anche tutte le consorziate (anche non esecutrici)
- partecipa per i seguenti consorziati: [specificare denominazione, sede
legale, partita IVA]
;
- le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono rispettivamente le seguenti:
che □ del raggruppamento di concorrenti, per ora solo costituendo, fanno parte le seguenti imprese :
[specificare denominazione, sede legale, partita
IVA]
,
le quali, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata: ;
che le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese sono rispettivamente le seguenti:
che le percentuali del servizio che saranno eseguite dalle imprese sono rispettivamente le seguenti ( NB la capogruppo esegue le prestazioni in misura maggioritaria ) :
(luogo e data)
( sottoscrizione del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa. Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE. In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi .
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti (in caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi) delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.
Alla domanda deve essere unita, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Allegato C) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti concorrente
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
In qualità di dell’impresa
(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura)
con sede legale in via n.
codice fiscale partita IVA n.
D I C H I A R A
ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni:
A) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)
(per imprese individuali)
che titolare dell'impresa è il sig.: che direttore tecnico dell'impresa è il sig.: (per società in nome collettivo)
che soci dell'impresa sono i signori:
che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:
(per società in accomandita semplice)
che soci accomandatari dell’impresa sono i signori:
che direttore tecnico dell’impresa è il sig.:
(per ogni altro tipo di società o consorzio)
che amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa sono i signori:
che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:
B) che l’impresa è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle imprese o Registro professionale equivalente per le imprese straniere per le attività oggetto della presente concessione, come risulta da:
;
(indicare gli estremi del certificato, numero di iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);
1) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di n. di fax n. tel. ;
Tribunale di Sezione fallimentare fax tel. ;
2) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - ora art. 6 d.lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L.
n. 575/1965, nei confronti dei soggetti di cui al punto 1). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Procura della Repubblica presso il Tribunale di fax
tel ;
3) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1),
(indicare, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Per ciascuna condanna occorre riportare i dati identificativi dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato.
Il concorrente non è tenuto ad indicare le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
4) che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non sono state emesse sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
(In presenza di cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare le generalità dei soggetti cessati e, se questi hanno subito sentenze di condanna, queste vanno necessariamente indicate, così come vanno indicate le misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata)
5) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
6) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa
(riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro commesse
dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo spazio):
7) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati da codesta stazione appaltante e non ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
8) che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di fax tel. ;
9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico presso l’Osservatorio, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa:
(riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo spazio):
10) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene:
INPS: sede di fax n. codice ditta n.
INAIL: sede di fax n. codice ditta n. ;
11) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Provincia di Centro per l’impiego e la formazione fax tel.
;
12) (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Provincia di Centro per l’impiego e la formazione fax tel.
;
13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 14, comma 1 e ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001;
14) che non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
15) che l’impresa, in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016:
□ è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 n. 220;
□ ha inoltrato in data richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220;
□ non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
16) (barrare l’alternativa che interessa)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
17) (Per R.T.I., G.E.I.E. o Consorzi ordinari di concorrenti indicare, in corrispondenza dei membri che compongono il soggetto riunito, il ruolo e le percentuali di apporto requisiti al raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE delle singole imprese facenti parte del soggetto riunito)
che le percentuali di possesso requisiti dei singoli membri facenti parte del soggetto riunito sono le seguenti:
(N.B. Si ricorda che le quote percentuali di apporto requisiti al R.T.I., G.E.I.E. o Consorzio ordinario sopra indicate dovranno corrispondere alle quote percentuali di esecuzione della prestazione/partecipazione al raggruppamento da indicarsi nella domanda di partecipazione)
18) Avvalimento: in relazione ai requisiti ed alle soglie minime di ammissione l’impresa, società o altro soggetto dichiara (barrare la casella pertinente):
□ di non avvalersi di requisiti di altri soggetti;
oppure
□ di avvalersi esclusivamente dei requisiti del soggetto indicato nell’allegato modello G “Modello avvalimento”;
19) di aver preso visione del capitolato speciale, e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale;
20) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
21) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
(luogo e data)
(sottoscrizione del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
Voci precedute dal contrassegno □: barrare esclusivamente la voce che interessa. Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE. In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi ;
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti (in caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi) delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico.
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Allegato D) Dichiarazione sostitutiva requisiti singoli soggetti
Dichiarazione sostitutiva da compilare da parte del titolare (in caso di impresa individuale); dei soci (in caso di società in nome collettivo); dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice); dei soli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di qualsiasi altro tipo di società o di consorzio)
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto
,
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
per l’impresa
,
con sede legale in
,
nella sua qualità di
,
D I C H I A R A
ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni:
- che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 dlgs. 159/2011);
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 dlgs. 159/2011);
- che il sottoscritto non versa in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure finalizzate alla conclusione di contratti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
(luogo e data)
(sottoscrizione del rappresentante)
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Allegato E) Schema impegno RTI
ALLEGATO E - SCHEMA IMPEGNO RTI
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
I sottoscritti in nome e per conto delle seguenti imprese:
1)- con sede in .
quale mandataria capogruppo, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei servizi in concessione
…………………………………..............................................................,
per una quota corrispondente al %;
2)- con sede in .
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei servizi in concessione:
…………………………………………..........................................................................., per una quota
corrispondente al %;
3)- con sede in .
quale mandante, la quale dichiara che, in caso di aggiudicazione della concessione indicata in oggetto, svolgerà le seguenti attività nella gestione dei servizi in concessione:
…………………………………………..........................................................................., per una quota
corrispondente al %;
in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente
DICHIARANO
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della concessione di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1) ,
qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento di concorrenti da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile, nel rispetto del termine indicato dalla Provincia, il relativo mandato, almeno con la forma della scrittura privata autenticata, indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara. Si impegnano a rimanere costituiti in Raggruppamento per un tempo non inferiore a quello di durata della presente concessione.
Per l’impresa n. 1) - (1) (firma)
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro)
Per l’impresa n. 2) - (1) (firma)
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) (2)
Per l’impresa n. 3) - (1) (firma)
in qualità di (titolare, legale rappresentante, altro) (2)
(1) Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma
(2) Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Allegato F) Modulo offerta economica
ALLEGATO F - MODULO OFFERTA ECONOMICA
[bollo €. 16,00]
Spett.le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto
(nome, cognome, luogo e data di nascita)
In qualità di dell’impresa
(nel caso di procuratore è obbligatorio indica re gli estremi della procura)
con sede legale in via n.
codice fiscale partita IVA n.
in riferimento alla domanda di partecipazione alla gara di cui in oggetto,
(in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito i dati sopra riportati dovranno essere forniti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio)
OFFRE/OFFRONO
Un aumento percentuale del
(in cifre ed in lettere) sul Canone annuo a base di gara da corrispondere all’Amministrazione
Provinciale;
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere ed essere formulata con massimo tre cifre decimali; non si terrà alcun conto di cifre decimali eccedenti la seconda che si riterranno come non espresse. Ogni diversa indicazione non darà titolo a punteggio.
DICHIARA
che l’importo complessivo stimato dal soggetto concorrente del “Costo del lavoro” così come definito dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e sm, in relazione ai servizi in concessione è stato determinato nell'importo complessivo di €...........................................................Iva esclusa, determinato dalla somma delle due componenti di costo riportate ai sottostanti punti a) e b) e pertanto :
a) quanto a €. (euro
) I.V.A. esclusa, per “costo del personale” vero e proprio valutato sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (da corrispondere dal concorrente al proprio personale: cd. “costo del lavoro”)
b) quanto ad €. (euro
) I.V.A. esclusa, per “costo aziendale interno della sicurezza” relativo alle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costo relativo alla sicurezza aziendale).
Si dà atto di ben conoscere che detto importo complessivo del “Costo del lavoro ” sarà tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2017.
A corredo della presente offerta, si allega il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale della concessione corredato dalla dichiarazione di interesse di istituto finanziatore.
(luogo e data)
( sottoscrizione del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo, ovvero in caso di consorzio cooperativo, di consorzio artigiano, di consorzio stabile, di consorzio di concorrenti e di soggetto GEIE. In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi;
- per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla indicata capogruppo in un unico plico. . In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi
Allegato G) Modulo avvalimento.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto Codice Fiscale residente in Via Comune C.A.P. Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato
sede legale in: Via Comune C.A.P.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A. n.
Tel. n. Telefax n. , indirizzo e-mail
indirizzo posta elettronica certificata dichiarata ai fini della trasmissione di comunicazioni e/o documenti
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A - che il concorrente , al fine di espletare i servizi prescritti nel Capitolato a base di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto appresso specificato;
B – che i requisiti prescritti nel Capitolato a base di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter gestire i servizi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, sono i seguenti:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
C – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto
Legale Rappresentante
Sede legale in: Via Comune C.A.P.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A. n. ; iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di al n. in data ; Dichiara
□ che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal fatto che:
Ovvero
□ che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento UE , ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo) (data)
timbro e firma leggibile impresa ausiliata
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario .
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore .In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione della dichiarazione da parte di uno solo tra questi;
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
Spett.le Amministrazione Provinciale di Siena
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ E DELL’IMMOBILE DENOMINATO GONNA II.
Il sottoscritto Codice Fiscale residente in Via Comune C.A.P. Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario
sede legale in: Via Comune C.A.P.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A. n. Tel. n. Telefax n. , indirizzo e-mail indirizzo posta elettronica certificata dichiarata ai fini della trasmissione di comunicazioni e/o documenti
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di al n. in data ; con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A – di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti tecnici e le seguenti risorse, prescritti nella Norme di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:
1)
2)
3)
4)
5) B – di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
D – dichiara di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; E – dichiara che: