Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile
Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx -
P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
Prodotto: Powergen – Polizza di Assicurazione All Risks + R.C.T./O./P.
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
È una polizza Incendio All Risks e Guasti Alle Macchine, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati derivanti da un evento non espressamente escluso ai sensi di polizza (c.d. formula All Risks). È inoltre oggetto di copertura la responsabilità civile dell’Assicurato verso terzi, verso prestatori di lavoro e in conseguenza di difetto di prodotto per il quale l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore. La polizza si rivolge specificamente a società operanti nell’ambito della produzione di energia elettrica.
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? |
✓ I danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati presenti nelle ubicazioni assicurate in conseguenza di un evento non escluso ai sensi di polizza (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx) ✓ L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta dall’Assicurato (garanzia RC Terzi, Sezione III – RC Generale) ✓ L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro subordinato da esso dipendenti, inclusi quelli appartenenti all’area dirigenziale, per infortuni sofferti dagli stessi (garanzia RC Prestatori di Lavoro, Sezione III - RC Generale) ✓ L’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati, venduti, distribuiti o commercializzati dall’Assicurato e/o suoi depositari derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale dopo la consegna a terzi dei prodotti o la loro messa in circolazione (garanzia RC Prodotti, Sezione III - RC Generale) | 🗴 Danni diretti causati da o dovuti a furto, rapina, frode, truffa, estorsione, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi 🗴 Danni diretti causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante 🗴 Danni diretti subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno 🗴 Danni diretti derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza 🗴 Danni derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali 🗴 Danni derivanti da furto Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
L’Assicuratore risarcisce il danno fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate e massimali), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore. Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione. | ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia ! La garanzia di RC Prodotti copre le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato durante il periodo assicurativo per prodotti messi in circolazione dopo la data di effetto della polizza (copertura in “claims made” con retroattività limitata) Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione. |
Dove vale la copertura? ✓ Nell’ambito della territorialità concordata, con esclusione di Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Sud, Crimea e Cuba ✓ La copertura RCP è operante in qualsiasi Paese del mondo, con possibilità di includere o escludere USA e Canada seguito accordo con l’Assicuratore |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - Fare quanto possibile per evitare o diminuire ogni danno - Denunciare per iscritto all’Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 5 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza e presentare nei 10 giorni successivi una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento di inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia all’Assicuratore. In relazione alla Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx, notificare all’Assicuratore ogni evento da cui consegua o possa conseguire una interruzione o riduzione dell’attività assicurata ed inviarne conferma scritta entro 48 ore - Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno - Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché - su richiesta dell’Assicuratore - uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo a disposizione i registri, i conti, le fatture o qualsiasi documento richiesto dall’Assicuratore o dai Periti ai fini delle indagini e verifiche. In caso di danno alle merci e qualora l’Assicurato sia tenuto alla redazione delle scritture obbligatorie di magazzino e delle verifiche, mettere tale documentazione a disposizione dell’Assicuratore e, nel caso in cui l’Assicurato sia un’azienda industriale, fornire la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione - In caso di sinistro relativo alla Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx, fornire all’Assicuratore - a proprie spese - una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’interruzione o interferenza dell’attività assicurata, oppure entro l’ulteriore termine concesso dall’Assicuratore per iscritto - Consentire all’Assicuratore e ai suoi incaricati accesso illimitato – previo avviso - alle strutture in cui si siano verificati le perdite o i danni indiretti al fine di stabilirne la possibile causa, l’entità e l’effetto sull’interesse assicurato e di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l’interruzione o l’interferenza con l’attività assicurata; formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza, qualora necessario - Fornire all’Assicuratore, nei casi in cui vi sia obbligo di legge, la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci e, limitatamente alle merci in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti, la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte - In caso di sinistro relativo alla Sezione R.C. Generale, denunciarlo per iscritto all’Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed inviare nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro - In caso di sinistro relativo alla copertura R.C.O., denunciare all’Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni, i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità ed i sinistri per i quali è stata effettuata un’ispezione da parte delle Autorità |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata inviata entro 1 mese dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni. |
Versione Powergen - aggiornato a ottobre 2019
Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Powergen – Polizza di Assicurazione All Risks + R.C.T./O./P.
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2021. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Estensione della copertura RCT all’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) esercitate dall’Assicurato sia in qualità di proprietario che in qualità di esercente, conduttore, gestore o committente (Sezione III - RC Generale)
✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso
deve rispondere (Sezione III - RC Generale)
✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni, incluse le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giungo 1984, n. 222 (Sezione III - RC Generale)
✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni (Sezione III - RC Generale)
✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati. La copertura comprende le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Committenza Auto, Sezione III - RC Generale)
✓ Danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione presso terzi che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse (Lavori presso Terzi/RC Installazione, Sezione III - RC Generale)
✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi da sospensione od interruzione di esercizio (Sezione III - RC Generale)
✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Sezione III - RC Generale)
Che cosa è assicurato?
✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori d’opera non dipendenti dell’Assicurato sia per i danni subiti da questi che per quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell’Assicurato nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell’Assicurato, inclusa l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori d’opera non dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente causati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell’Assicurato (Sezione III - RC Generale) ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell’addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda o dell’unità produttiva di cui al D. Lgs. 81/2008, purché tali mansioni siano svolte dall’Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti e gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (Sezione III - RC Generale) ✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi da inquinamento dell’ambiente conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. La copertura comprende le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, purché l’Assicurato ne dia immediato avviso all’Impresa (Sezione III - RC Generale) ✓ Danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell’azienda esercitata dall’Assicurato (Sezione III - RC Generale) ✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. La copertura comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Sono, inoltre, compresi i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria di fabbricati e/o terreni; la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria; i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture e lucernai; la responsabilità civile derivante all’Assicurato da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi, qualora l’Assicurato utilizzi nell’ambito dell’attività assicurata fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing e locazione (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCO al rischio delle malattie professionali per i soli dipendenti del Contraente (Sezione III - RC Generale) ✓ Danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia (Sezione III - RC Generale) ✓ Danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse (Sezione III - RC Generale) ✓ Danni alle cose sollevate, caricate o scaricate (Sezione III - RC Generale) ✓ Limitatamente alla garanzia RCT, l’importo che l’Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni causati ad altro Assicurato che partecipi all’attività descritta in polizza in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo svolgimento dell’attività assicurata (Sezione III - RC Generale) ✓ Limitatamente alla garanzia RCT, i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato per compiere l’azione delittuosa (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCP ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCP alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto doloso di persone delle quali esso debba rispondere (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCP ai danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti (Sezione III - RC Generale) ✓ Estensione della garanzia RCP alla responsabilità civile del Contraente e/o dell’Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili (Sezione III - RC Generale) L’Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate e massimali), indicati nella proposta formulata dall’Impresa. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione | |
Sezione II – Xxxxx Xxxxxxxxx | I danni indiretti subiti dall’Assicurato, intesi come la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all’aumento dei costi di esercizio, derivanti da interruzione o intralcio all’attività dell’Assicurato in seguito a danni materiali e diretti che abbiano colpito i beni assicurati. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | 🗴 Tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: - malware di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; |
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio e anche se dai suddetti eventi derivi in danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza 🗴 I danni deviranti da malattie trasmissibili; 🗴 I danni materiali verificatisi in occasione di un attacco cyber. In relazione alla Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx sono inoltre esclusi: 🗴 I danni verificatisi in occasione di: - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare, invasione, insurrezione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; - esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; - maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; - inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale; - trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. 🗴 I danni causati o dovuti a: - assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai o di tetti; - interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi; - lavori di montaggio, collaudo, smontaggio di macchinari e/o apparecchiature elettroniche non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e/o revisione; - lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; - deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione; - errori di progettazione, calcolo, lavorazione e/o realizzazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte; - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas; - a meno che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso l’Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; - danni indiretti di qualunque natura; - derivanti da alterazione di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus); - derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; - di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; - derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate; - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - prodotti contenenti amianto, amianto. 🗴 Enti e/o beni in leasing, se ed in quanto assicurate da altre polizze 🗴 Boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza 🗴 Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di Terzi, se assicurati con specifica polizza 🗴 Aeromobili e natanti 🗴 Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, titoli di pegno, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo 🗴 Automezzi iscritti al P.R.A. e loro accessori 🗴 Linee di trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore, traffico telefonico, inclusi i relativi impianti, stazioni, sottostazioni ed apparecchiature ubicate al di fuori dell’area degli stabilimenti 🗴 Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) dalle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l’Impresa non indennizzerà le distruzioni, gusti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo |
🗴 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose: - gru, antenne, insegne; - macchinari e merci posti all’aperto, ad eccezione di macchinari fissi per destinazione; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche e/o costruzioni in legno o plastico, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto; - lastre di cemento-amianto, fibrocemento (compreso eternit) e manufatti di materia plastica per effetto di grandine; - i danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto il tetto dei fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. 🗴 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, l’Impresa non indennizzerà i danni diretti e materiali: - alle merci poste in locali interrati o seminterrati; - alle cose la cui base sia posta ad una altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento; - a cose mobili all’aperto. 🗴 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve l’Impresa non indennizzerà i danni a fabbricati o macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione 🗴 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, l’Impresa non risarcirà i danni causati: - da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; - alle merci poste in locali interrati o seminterrati. 🗴 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da Guasti macchine e/o fenomeni elettrici, si precisa quanto segue: • relativamente ai Macchinari sono esclusi i danni: - dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; - ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori; - a macchinari non collaudati e non pronti per l’uso cui sono destinati; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili. • relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne; • relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono esclusi: - i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; - le spese relative ai danni di origine interna e comunque relative a tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne; - di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili. • relativamente ai Dati si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da: - malware informatici di qualsiasi tipo; - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza. • relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchina, l’Impresa non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione. |
In relazione alla Sezione II - Danni Indiretti, qualora operante, sono inoltre esclusi: 🗴 Danni causati da serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere 🗴 Danni causati da mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività 🗴 Danni causati da difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime, prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto funzionamento, anche se fosse coinvolto nel danno un bene assicurato 🗴 Xxxxx ‘conseguenti a’ e ‘di’ furto, rapina, frode, appropriazione indebita, infedeltà dei dipendenti e saccheggio, da sospensione, scadenza, annullamento e revoca di locazione, licenze, concessioni, commesse o contratti 🗴 Penali o indennità o multe dovute a terzi 🗴 Liquidazioni di personale resosi superfluo 🗴 Giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato 🗴 Divenuti indennizzabili per effetto di estensioni di garanzia apportate alla Sezione – Danni Materiali E Diretti dopo la stipula della polizza 🗴 Perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate 🗴 Perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. 🗴 Perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento In relazione alla garanzia RCT, Sezione III – RC Generale, sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Subiti da: - il Rappresentante Legale dell’Assicurato; - i dipendenti ed i lavoratori non dipendenti temporanei che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. 🗴 Alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell’ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all’Assicurato 🗴 Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori 🗴 Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione 🗴 Cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori 🗴 Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate 🗴 Derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali 🗴 Da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l’assicurazione 🗴 A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati 🗴 Derivanti direttamente o indirettamente da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l’attività svolta via Internet, nonché l’attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica 🗴 Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento 🗴 Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge 🗴 Conseguenti a guerra e terrorismo |
🗴 Derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e delle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari) In relazione alle garanzie RCT e RCO, Sezione III – RC Generale, sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Derivanti da detenzione od impiego di esplosivi 🗴 Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) 🗴 Conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri In relazione alla copertura Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Alle cose trasportate sui mezzi stessi 🗴 Da furto e da incendio 🗴 Conseguenti al mancato uso In relazione alla copertura Lavori presso Terzi/RC Installazione sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo 🗴 Alle cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori In relazione alla copertura Danni Da Incendio sono inoltre esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. In relazione alla copertura RC Personale Dei Prestatori D’Opera Non Dipendenti è inoltre esclusa qualsiasi attività di tipo professionale. In relazione alla copertura RC Degli Addetti Al Servizio Di Tutela Della Salute E Della Sicurezza sono inoltre esclusi: 🗴 Casi in cui il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni 🗴 Danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro In relazione alla copertura Inquinamento Accidentale sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Derivanti da alterazioni di carattere genetico e da rumore 🗴 Provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza 🗴 Cagionati a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo 🗴 Conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. In relazione alla copertura RC Fabbricati sono inoltre esclusi: 🗴 I danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali 🗴 I danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione 🗴 Le infiltrazioni In relazione alla copertura Estensione Malattie Professionali sono inoltre esclusi: 🗴 Le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l’amianto 🗴 I danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti In relazione alla copertura Cose In Consegna E Custodia sono inoltre esclusi i danni: 🗴 Alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza 🗴 Ai beni strumentali utilizzati per l’attività assicurata |
In relazione alla copertura Danni A Cose Trovantisi Nell’Ambito Di Esecuzione Dei Lavori Presso Terzi sono inoltre esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. In relazione alla garanzia RCP, Sezione III – RC Generale, sono inoltre esclusi: 🗴 Subiti dai Legali Rappresentanti dell’Assicurato 🗴 Le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore 🗴 Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti 🗴 I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge 🗴 Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dall’Impresa 🗴 I danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) 🗴 I danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento 🗴 I danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale 🗴 I danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito 🗴 I danni provocati da: - prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell’AIDS; - DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone; - vaccini (anche contro la peste suina) nonché “BSE”, e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; - Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.); - armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche; 🗴 I danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco 🗴 Derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari) 🗴 Qualsiasi danno derivante da software/hardware predisposti per la sicurezza informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l’utilizzo di, un sistema di dati o un programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a virus informatici. Per virus informatico si intende qualunque dato elettronico o programma informatico che si riproduca con la creazione di sue proprie repliche o di sue proprie parti 🗴 I danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto |
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
! È prevista l’applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall’Impresa
! In relazione alla Sezione Xxxxx Xxxxxxx, si specifica quanto segue:
• relativamente a Modelli e Stampi, Archivi, Valori, l’Impresa indennizza le sole spese per la riparazione o la ricostruzione dei beni assicurati sostenute dall’Assicurato entro il termine di 12 mesi dal sinistro, ridotte in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità dei beni stessi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico;
• relativamente alla copertura Danni Materiali e Diretti causati da Guasti Macchine e/o Fenomeni Elettrici, la copertura Danni da fenomeno elettrico è valida purché l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge ed i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
• relativamente alle Apparecchiature Elettroniche, i danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché
l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge e le apparecchiature assicurate siano
Ci sono limiti di copertura?
protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i personal computers, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati, o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
! Assicurazione parziale: in relazione alla Sezione II - Xxxxx Xxxxxxxxx, qualora operante, nel caso in cui risulti che la somma assicurata sia inferiore al momento del sinistro all’importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo al Volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il periodo massimo di indennizzo superi i dodici mesi), l’indennizzo sarà ridotto in proporzione
! La copertura Committenza Auto è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde
! Qualora il premio relativo della garanzia RCO sia calcolato sul parametro delle retribuzioni, l’estensione di copertura Prestatori D’Opera Non Dipendenti (c.d. Lavoratori Temporanei) è valida solo se le retribuzioni corrisposte dall’Assicurato per tali prestatori d’opera vengano comunicate all’Impresa ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell’Assicurato
! La garanzia Inquinamento Accidentale (72h) è operante in tutti i Paesi del Mondo, con esclusione di USA e Canada
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - In caso di sinistro relativo alla estensione di copertura Malattie Professionali, denunciarlo all’Impresa a seguito di formale richiesta danni all’Assicurato da parte del lavoratore e in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell’INAIL, ovvero in caso di corresponsione di risarcimento da parte dell’INAIL a favore del dipendente - L’elenco completo dei documenti da fornire all’Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | La polizza prevede che, dopo aver verificato l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l’Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - La somma assicurata a termini della Sezione II - Danni Indiretti, qualora operante, viene indicata in via preventiva ed è soggetta a conguaglio al termine dell’annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione. A tal fine, l’Assicurato si impegna a dichiarare l’esatto importo della somma assicurata riferita al periodo trascorso entro 60 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa - Nel caso in cui il profitto lordo realizzato durante l’annualità assicurativa sia maggiore dell’importo assicurato, l’Assicurato pagherà all’Impresa sull’eccedenza la parte di premio lordo proporzionale. Il pagamento del conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dell’atto di cui sopra - In relazione alla Sezione RC Generale, il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo calcolato sulla base dell’elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni; fatturato, esclusa I.V.A.; volume di affari; o altri elementi variabili contemplati in polizza), ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo dovuto. A tal fine, l’Assicurato fornisce per iscritto all’Impresa i dati necessari entro 90 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l’Impresa avrà il diritto di modificare quest’ultimo con effetto dall’annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all’80% dell’ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge |
Rimborso | - In relazione alla Sezione II - Danni Indiretti, qualora operante, nel caso in cui il profitto lordo realizzato durante l’annualità assicurativa sia minore dell’importo assicurato, l’Impresa |
rimborserà all’Assicurato la parte di premio netto proporzionale, fermo il premio minimo dovuto pari all’80% del premio versato a deposito |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l’Assicurato possano risolvere il contratto. |
Società operanti nell’ambito della produzione di energia elettrica.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Polizza di Assicurazione All Risks
+ R.C.T./O./P.
Condizioni di Assicurazione
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici di elaborazione dati, relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo, personal computer;
• Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
• Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
• Comunicazioni: quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, email, fax;
• Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
• Dati: insieme di informazioni, elaborabili per mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti;
• Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. Si conviene che l'Assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune;
• Franchigia: l’importo che viene detratto dall’ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato;
• Guasti macchine e/o fenomeno elettrico: tutti i danni materiali e diretti, indipendentemente dal fatto che siano coperti dalla presente Polizza, ai Macchinari derivanti da guasti e/o rotture accidentali di origine meccanica e/o elettrica causati a titolo di esempio da:
- incuria, negligenza, imperizia, atti dolosi di dipendenti;
- difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa od accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo d’ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione);
- caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- gelo;
- effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo od insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica, scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio, fulminazione, scariche;
- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro (equivale a “Risarcimento” se opera la sezione R.C.);
- Intermediario: l’agenzia di Assicurazioni o mediatore di Assicurazione (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della Polizza;
- Macchinari: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti;
- Merci: tutte le materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- Valori: denaro, assegni, buoni del Tesoro, assegni postali, vaglia postali, titoli di credito in genere;
• Partita: l’insieme delle cose Assicurate con un unico capitale così come dettagliato in scheda di Polizza;
• Polizza: il documento che prova l’Assicurazione;
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
• Primo rischio assoluto: l’Assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Per tale forma di Assicurazione:
- lo scoperto/franchigia è l’importo, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento o fisso prestabilito, che rimane a carico dell’Assicurato. Per la determinazione dell’indennizzo/risarcimento spettante, detto importo va in deduzione all’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale scoperto/franchigia non fosse esistita;
- la Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
• Scoperto: la quota in percento dell’ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun Sinistro, che rimane a carico dell’Assicurato;
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa;
• Società: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia;
• Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare i Dati;
• Turbina a gas/turbogruppo: ogni turbina che utilizzi i prodotti gassosi della combustione e tutti i componenti principali ed ausiliari necessari al suo corretto funzionamento. A titolo indicativo ma non esaustivo nella turbina a gas / turbogas sono compresi:
- qualsiasi turbina motrice;
- qualsiasi combustore, pre-cooler, inter-cooler o scambiatore di calore delle predette unità, air intake;
- qualsiasi pompa, compressore, ventilatore, ruota o ingranaggio applicati ad ogni albero che sia connesso alle predette turbine da qualsiasi giunti / dispositivo di accoppiamento;
- qualsiasi meccanismo di comando meccanico o idraulico, insieme a qualsiasi motore elettrico usato solamente per questo scopo;
- qualsiasi apparato ausiliare montato sul telaio o sulla strutture dell’unità;
- qualsiasi pompa di olio lubrificante, del combustibile, unità di compressione o decompressione del gas, qualsiasi pompa per la circolazione del fluido refrigerante, se usata unicamente per l’unità, insieme con ogni macchinario utilizzato per far funzionare tali pompe;
- qualsiasi motore elettrico ausiliare, turbina a vapore o altro apparato usato esclusivamente per far girare l’unità a tale scopo di avviamento o manutenzione;
- qualsiasi apparato usato esclusivamente per espellere gas di scarico o per il lavaggio dell’unità;
- qualsiasi albero che formi parte dell’unità o che connetta parti dell’unità, insieme a qualsiasi giunto, innesto, supporto o ingranaggio relativo a tale albero;
- qualsiasi cablaggio, tubazione o condotto di connessione tra parti dell’unità e che sia montato sull’unità.
Ma il termine non comprende:
- qualsiasi cablaggio, tubazione o condotto in entrata o in uscita dall’unità;
- qualsiasi caldaia che utilizzi gas di scarico da unità di turbina a gas.
• Terrorismo: Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento
non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un’eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l’onere della prova del contrario sarà a carico dell’Assicurato.
Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo , si intendono in ogni caso esclusi:
• la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;
• i danni da interruzione d’esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell’Assicurato;
• i danni da “impedimento d’accesso” a seguito di ordinanza dell’Autorità;
• i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;
• danni a Terzi;
• danni da contaminazione, inquinamento
DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE II – XXXXX XXXXXXXXX
Laddove sia attiva la Sezione II – Danni Indiretti, e ad integrazione di quanto previsto nelle Definizioni di Polizza e ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
• Aggiustamenti: gli aggiustamenti sono quelli da apportare al “volume di affari annuo”, al “volume di affari di riferimento” e al “rapporto di profitto lordo” per tener conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore che influenzi l’attività stessa in modo che essi rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo se il Sinistro non si fosse verificato.
• Costi Fissi: i costi d’esercizio insopprimibili, che necessariamente permangono anche quando si verifica un’interruzione d’esercizio.
• Costi Variabili: i costi d’esercizio non fissi, esclusi dall’Assicurazione.
• Franchigia temporale: l’importo sull’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato in relazione ad un determinato periodo di tempo. Tale franchigia si ottiene dividendo il profitto lordo Assicurato per il numero di giorni del periodo di indennizzo e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di giorni (franchigia temporale) riportato nella scheda di Xxxxxxx. Tale importo rimarrà sempre e comunque a carico dell’Assicurato.
• Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del Sinistro, avente come durata massima quella indicata in Polizza, durante il quale i risultati economici dell’attività dichiarate risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non è interrotto per effetto della scadenza, cessazione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.
• Profitto lordo: la differenza fra il volume di affari aumentato delle rimanenze finali e i costi variabili aumentati delle rimanenze iniziali.
• Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo e il volume di affari relativi all’anno finanziario immediatamente precedente il Sinistro; Sezione di riferimento: la Sezione colpita da Sinistro alla quale questa Assicurazione si riferisce al fine di verificarne l’operatività; Volume d’affari: il totale delle somme pagate o dovute all’Assicurato - al netto di sconti, abbuoni e premi concessi - per prodotti o servizi venduti nell’esercizio dell’attività dichiarata e svolta nel luogo indicato in Polizza; Volume d’affari annuo: il volume di affari maturato nel periodo di 12 mesi avente termine la data precedente quella del Sinistro; il volume d’affari è proporzionalmente aumentato quando il periodo di indennizzo eccede i 12 mesi. Volume d’affari di riferimento: il volume d’affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo calcolato a partire dai 18 (diciotto) mesi immediatamente precedenti la data del Sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
I) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
II) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
III) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
IV) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
V) DIMINUZIONE VALORI - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione dei valori Assicurati o di diminuzione di rischio, la Società a tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile (escluse le imposte) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
VI) RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
VII) TITOLARITÀ’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
VIII) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose Assicurate e il Contraente/Assicurato ha l 'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
IX) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx il contraente o l’Assicurato deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
b. darne avviso alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c. fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose Assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
Laddove attivata la sezione ii di Polizza relativa ai Danni Indiretti, il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
f. eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
g. fornire a proprie spese alla Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
X) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esiste vano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
XI) PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
XII) MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c. verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IX delle Condizioni Generali di Assicurazione;
d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose Assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l’Assicurazione dei danni materiali diretti e, esclusivamente laddove attivata la sezione II di Polizza all’art. 5 delle norme che regolano l’Assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di Xxxxxxxx che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. XII - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
XIII) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
XIV) LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella Assicurata.
Ciascun limite di indennizzo indicato in Polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità Assicurativa.
XV) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse dell’Assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro stesso non sia determinato da dolo dell’Assicurato medesimo o del Contraente.
XVI) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
XVII) FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente Milano.
XVIII) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
XIX) PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta spedita tra le parti, mediante lettera raccomandata, almeno 1 mese prima della scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno.
XX) CLAUSOLA BROKER
L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto alla spett.le
. Di conseguenza tutti i rapporti con la Società inerenti alla presente Polizza saranno svolti dal broker per conto dell'Assicurato, così come tutte le comunicazioni tra le parti avverranno, per il tramite del broker ad eccezione dell’avviso di Sinistro e della disdetta del contratto, che dovranno essere effettuate nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso di CoAssicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dalla clausola di delega relativamente all'esazione dei premi e di importi dovuti alla Società, le coassicuratrici esonerano la delegataria dall'incassare i premi di loro spettanza, la cui rimessa verrà effettuata dal Contraente per il tramite del broker direttamente e separatamente per ognuna delle Società interessate alla Polizza.
XXI) SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
La Società, in qualità di Assicuratore e/o riAssicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
XXII) VALIDITA’ TERRITORIALE
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all’estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.
XXIII) E-RISK
Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
✓ Malware di qualsiasi tipo;
✓ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
✓ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
SEZIONE I - DANNI DIRETTI
ART. 1 RISCHIO ASSICURATO
La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni materiali e diretti causati alle cose Assicurate qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso o delimitato.
L’Assicurazione è prestata per tutti i beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del contraente esistenti nelle ubicazioni indicate in Polizza ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di Xxxxx.
ART. 2 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di:
1) atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare, invasione, insurrezione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte; per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti Assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
2) esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
6) trasporto e/o movimentazione delle cose Assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati da o dovuti a:
1) furto, rapina, frode, truffa, estorsione, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
2) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai o di tetti;
3) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
4) lavori di montaggio, collaudo, smontaggio di Macchinari e/o Apparecchiature elettroniche non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e/o revisione;
5) lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di Fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
6) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
7) errori di progettazione, calcolo, lavorazione e/o realizzazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
8) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas;
9) a meno che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
10) danni indiretti di qualunque natura;
c) causati con xxxx e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
d) derivanti da alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
e) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
f) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
g) di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
h) derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;
i) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose Assicurate;
j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate;
k) prodotti contenenti amianto, amianto.
ART. 3 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE
a) Enti e/o beni in leasing, se ed in quanto Assicurate da altre Polizze.
b) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in Polizza;
c) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di Terzi, se Assicurati con specifica Polizza;
d) aeromobili e xxxxxxx;
e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, titoli di pegno, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
f) automezzi iscritti al P.R.A. e loro accessori;
g) linee di trasmissione e distribuzione di elettricità, gas, vapore, traffico telefonico, inclusi i relativi impianti, stazioni, sottostazioni ed apparecchiature ubicate al di fuori dell’area degli stabilimenti.
ART. 4 DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Ferme le esclusioni di cui agli art. 2 e 3 delle condizioni generali di Polizza – Sezione I si conviene quanto segue:
a) Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose Assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
b) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
− gru, antenne, insegne;
− Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
− fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto;
− lastre di cemento-amianto, fibrocemento (compreso eternit) e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
− I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose Assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
c) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali :
− alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
− alle cose la cui base sia poste ad una altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento;
− a cose mobili all’aperto;
d) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.
e) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose Assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:
− da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
− alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
f) Relativamente a Modelli e stampi, Archivi, Valori, l’Assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto a condizione che, per ciascuno di essi, sia espressamente indicato in scheda di Polizza il relativo limite di indennizzo e fino a concorrenza dello stesso.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese, effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro, per la riparazione o la ricostruzione ridotte in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
g) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da Guasti macchine e/o fenomeni elettrici, si precisa quanto segue:
• relativamente ai Macchinari sono esclusi i danni:
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- a Macchinari non collaudati e non pronti per l’uso cui sono destinati;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili. I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari Assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
relativamente alle componenti elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni:
- di origine interna e comunque tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
• relativamente a Apparecchiature elettroniche sono esclusi :
- i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- le spese relative ai danni di origine interna e comunque relative a tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili.
I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia purché:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- le apparecchiature Assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i personal computers, interruttore differenziale (salvavita) - contro le
sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
h) Relativamente ai Supporti di dati, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza ed a condizione che sia espressamente indicato in scheda di Polizza un limite di indennizzo dedicato ai Supporti di dati, la Società indennizza a primo rischio assoluto, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti.
Relativamente ai Dati si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
- malware informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
i) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il Sinistro.
j) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di Polizza. Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:
• per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
• per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose Assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L'attribuzione del valore che le cose Assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) Fabbricati - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II) Macchinari - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L'ammontare del danno si determina:
1. per i danni ai Macchinari causati da Guasti macchine e/o fenomeni elettrici:
a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).
b) nel caso di danni non suscettibili a riparazione:
1) si stima il valore della cosa Assicurata al momento del Sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diffalcato dell'importo come sub b2).
Una cosa Assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del Sinistro stimato come sub b1).
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
2. per tutti gli altri danni:
- ai Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- ai Macchinari ed alle Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose Assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
ART. 6 SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO (“VALORE A NUOVO”)
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma Assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta Assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente Assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 - Valore delle cose Assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l'Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI
ART. 1 RISCHIO ASSICURATO
La Società si obbliga, a parziale deroga dell’Art. 2.b.10 delle Condizioni Generali – Sezione I a risarcire i danni indiretti derivanti da interruzione o intralcio causati all’attività dichiarata da un Sinistro che abbia colpito le cose Assicurate con la Sezione I sempre ché tale Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I, salvo le esclusioni specifiche della presente Sezione
ART. 2 ESCLUSIONI
La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente Polizza causato da:
a) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
b) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
c) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; carenza, distruzione, deterioramento o danno a materie prime,
prodotti semilavorati o finiti o altri materiali necessari per il corretto funzionamento, anche se fosse coinvolto nel danno un bene Assicurato;
d) ‘conseguenti ‘a’ e ‘di’ furto, rapina, frode, appropriazione indebita, infedeltà dei dipendenti e saccheggio, da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
La Società non risponde inoltre di:
e) penali o indennità o multe dovute a terzi;
f) liquidazioni di personale resosi superfluo;
g) giornate di sospensione dell’attività Assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
h) divenuti indennizzabili per effetto di estensioni di garanzia apportate alla Sezione I – danni materiali e diretti dopo la stipula della presente Xxxxxxx;
i) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell’attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose Assicurate;
La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da:
j) disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
k) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
Sono altresì escluse le perdite conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un Sinistro indennizzabile a termini della Polizza di riferimento.
ART. 3 DELIMITAZIONI E DETRAZIONI
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, degli importi indicati in Scheda di Polizza.
ART. 4 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di indennizzo secondo la presente sezione, si conviene che il Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) notificare tale evento alla Società ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) fornire alla Società a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall’interruzione o interferenza dell’attività Assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Società potrà di volta in volta concedere per iscritto;
d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate;
e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l’obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.
Inoltre:
f) la Società ed i suoi incaricati avranno accesso illimitato alle strutture, previo avviso, in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l’entità della perdita o del danno, il suo effetto sull’interesse Assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l’interruzione o l’interferenza con l’attività Assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza
g) Se l’Assicurato o chiunque operi per suo conto impedirà o ostacolerà la Società in qualsiasi modo ovvero non seguirà le eventuali raccomandazioni formulate dalla Società secondo quanto più sopra riportato, tutti i benefici relativi alla presente sezione decadranno.
h) L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 5 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO
L’Assicurazione è prestata per la perdita dovuta alla riduzione del Volume di affari ed all’aumento dei costi di esercizio. Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) relativamente alla riduzione del volume d’affari, si calcola l’importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all’ammontare della riduzione del volume di affari in conseguenza del Sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
b) relativamente agli eventuali costi supplementari di esercizio, si calcolano i costi necessariamente e ragionevolmente sostenuti per contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del Sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali costi non fossero stati sostenuti; nel limite però dell’importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all’ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quei costi, inclusi nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il periodo di indennizzo.
L’indennizzo sarà pari alla somma degli importi di cui ai punti a) e b), corretti con le modalità previste alla voce Aggiustamenti delle definizioni di Polizza, con l’eventuale applicazione del disposto degli art.8 “Assicurazione Parziale” della presente Sezione.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti.
ART. 6 SOMMA DA ASSICURARE
La somma da assicurare deve corrispondere al profitto lordo che si stima verrà realizzato nel periodo di Assicurazione. Detto importo si determina, in base all’ultimo esercizio finanziario chiuso, alla data della stipulazione dell’Assicurazione e corretto per tenere conto sia delle variazioni intervenute dalla chiusura dell’esercizio al momento della stipulazione, sia delle successive tendenze dell’attività dichiarata per il periodo di Assicurazione in corso.
ART. 7 AGGIORNAMENTI DELLE SOMME ASSICURATE E REGOLAZIONE DEL PREMIO
La somma Assicurata viene indicata in via preventiva e sarà soggetta a conguaglio al termine dell'annualità Assicurativa per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione e cioè in caso che il profitto lordo realizzato durante l'annualità sia:
a) minore dell'importo Assicurato, la Società rimborserà all'Assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio netto proporzionale (escluse le imposte governative). In ogni caso il premio minimo spettante alla Società non potrà essere inferiore all’80% del premio versato a deposito;
b) maggiore dell'importo Assicurato, l'Assicurato pagherà alla Società, sull'eccedenza, la parte di premio lordo proporzionale (incluse le imposte governative).
Pertanto la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza agli importi Assicurati, un ulteriore capitale pari al 20% di quello previsto in Polizza, per cui il disposto dell'art. 8 “Assicurazione Parziale” troverà applicazione soltanto se il valore effettivo eccede, al momento del Sinistro, il capitale così maggiorato.
L'Assicurato si impegna a dichiarare, entro i 60 giorni immediatamente successivi alla fine dell'annualità Assicurativa, l'esatto importo della somma Assicurata riferita al periodo trascorso.
In caso contrario, si procederà al conguaglio del premio applicando il tasso di Polizza, oltre accessori e tasse, all'ulteriore capitale corrispondente al 20% di quello previsto in Polizza.
Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa Sezione che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Fermo, in ogni caso, il diritto della Società al premio.
ART. 8 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se la somma Assicurata al momento del Sinistro è inferiore all’importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo al Volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il periodo massimo di indennizzo superi i dodici mesi), l’indennizzo sarà ridotto in proporzione.
Se uno o più dei costi fissi dell’attività dichiarata non fossero Assicurati con la presente Xxxxxxx (essendo stati detratti nello stabilire il Profitto lordo ai sensi della definizione data) nel calcolo dell’importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il Profitto xxxxx e lo stesso Profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non Assicurati.
ART. 9 ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO
Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato continua l’attività in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tale attività sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.
ART. 10 PERIODO DI INDENNIZZO
L’Assicurazione è convenuta per l’interruzione massima convenuta nella scheda di Polizza, a partire dal momento del Sinistro.
Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall’impossibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti Assicurati, non sarà computato ai fini del calcolo del risarcimento dovuto a termini di Polizza; pertanto in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di Sinistro, potrà eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello Assicurato e per il quale parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.
ART. 11 INOPERATIVITÀ DELLA SEZIONE DI RIFERIMENTO
Se dall’Assicurazione prestata con la sezione di riferimento fossero esclusi:
• i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;
• i beni in leasing e/o locazione in quanto già coperti da apposita Assicurazione,
e per questi soli motivi il Sinistro che avesse colpito detta Xxxxxxx risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Polizza che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della Polizza di riferimento, del danno materiale e diretto.
ART. 12 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
A nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di un periodo di Assicurazione, somma maggiore di quella Assicurata.
DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III – R.C. GENERALE
Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, ai fini della presente sezione si intendono:
• per Retribuzioni: qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di stipendi, mercedi, salari, compensi e canoni di affitto ai Prestatori di Lavoro o ad altri soggetti;
• per Prestatori di Lavoro:
Dipendenti: i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all’Assicurato da un contratto prestazione di lavoro;
Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:
- i prestatori di lavoro temporaneo di cui l’Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
- i prestatori di lavoro come definiti all’art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
- le figure professionali di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
• per Fatturato: l'importo del volume d'affari conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nel periodo di validità dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione fra le parti):
- Fatturazioni tra Assicurati (Intercompany);
- IVA o equivalenti imposte locali.
• per Sinistro R.C.T./O.: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
• per Sinistro R.C.P.:
- Garanzia in base all'accadimento del Sinistro: il manifestarsi del danno;
- Garanzia in base alla richiesta di risarcimento: la richiesta di risarcimento.
• per Subappaltatore: il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori;
• per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
• per Massimale per ogni Sinistro: la massima esposizione della Società in ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
• per danneggiamento a cose: alterazione fisica e/o chimica di cose;
• per Sinistro in serie: una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di Assicurazione.
• per Prodotto:
1. prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile;
2. si considera prodotto anche l'elettricità, l’acqua/vapore e il gas.
• per Messa in circolazione: il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
• per Produttore: il fabbricante del bene o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;
Note sulla qualifica di Assicurato (limitatamente alla garanzia R.C. Prodotti):
Assicurato è colui che, essendo qualificato produttore, o comunque ad esso assimilato, ai sensi di Xxxxx, incluso il D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206, è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Alcuni soggetti che effettuano operazioni complementari alla produzione di Terzi, ad es. produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, sono considerati responsabili dal succitato D.Lgs., limitatamente ai danni imputabili da difettosità della loro produzione e/o fornitura.
CONDIZIONI GENERALI - SEZIONE III – R.C. GENERALE
Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, ai fini della presente sezione si precisa:
ART. 1 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di Assicurazione o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
• delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente;
• del fatturato, escluso I.V.A.;
• del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una
differenza attiva a favore della Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità Assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.
ART. 2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.
L’Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:
a) i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni;
b) i Xxxxxxxx mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
c) i Sinistri per i quali è stata effettuata un’ispezione da parte delle Autorità.
L’inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
ART. 4 PLURALITA' DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
ART. 5 OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA (PRIMARIETA’) – BROAD FORM
A parziale deroga di quanto previsto in Polizza all’art. XIII - Assicurazione presso diversi Assicuratori, delle Condizioni Generali di Assicurazione, d’accordo fra le parti, si prende atto che è data facoltà all’Assicurato di chiedere di essere tenuto indenne unicamente a termini della presente Polizza delle somme che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile; la Società provvederà alla gestione del Sinistro, ed all’eventuale risarcimento al Terzo, indipendentemente
dall’esistenza di altre Assicurazioni eventualmente stipulate da Terzi per il rischio Assicurato e descritto nella SCHEDA DI POLIZZA.
In caso di pagamento del risarcimento la Società esperirà le eventuali azioni di regresso spettantegli nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell’ultimo capoverso dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 6 OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA (PRIMARIETA’) – LIMITED FORM
D’accordo fra le parti, si prende atto che la presente Assicurazione si intenderà operante in primo rischio, e non in Eccesso e/o in 2^ Rischio e/o in contribuzioni con altre Assicurazioni (CoAssicurazione indiretta), qualora esistano per il rischio Assicurato e descritto nella SCHEDA DI POLIZZA altre Assicurazioni stipulate, ed in corso di validità, dagli Assicurati.
GARANZIE R.C. VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.
L'Assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.
L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Si intende operante solo per i dipendenti del Contraente
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
• non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
• Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
L’Assicurazione si intende prestata con l’applicazione della franchigia di € 5.000,00 per ogni persona infortunata.
La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni.
Ciò nei limiti dei massimali previsti in Polizza per Sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
D) BUONA FEDE
La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di
personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
ART. 2 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi del mondo.
ART. 3 NOVERO DEI TERZI
Non sono considerati Terzi:
• il Rappresentante Legale dell'Assicurato.
• I dipendenti ed i lavoratori non dipendenti temporanei che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
ART. 4 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;
b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
d) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
e) da furto;
f) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
i) da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l’Assicurazione;
j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.
k) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l’attività svolta via Internet, nonché l’attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
n) conseguenti a guerra e terrorismo;
o) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).
ART. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.
L'Assicurazione non comprende i danni:
1. detenzione od impiego di esplosivi;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e asbesto e relative fibre e/o polveri.
ART. 6 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
ART. 7 COMMITTENZA AUTO
L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
ART. 8 LAVORI PRESSO TERZI / R.C. INSTALLAZIONE
L’Assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione presso Terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse. Come ambito di esecuzione dei lavori si intende l’area circostante compresa in un raggio di 5 metri dai lavori eseguiti ed interdetta al libero accesso.
Restano comunque esclusi i danni:
• alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
• alle cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il minimo di € 1.000,00, e fino alla concorrenza massima di € 100.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo.
ART. 9 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in Polizza, con il limite per Sinistro indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
ART. 10 DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza con il limite per Sinistro indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
ART. 11 PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)
La garanzia R.C.O., di cui all’art. 1 lett. B della presente Sezione, si estende ai prestatori d'opera non Dipendenti; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato e ciò nei limiti dei massimali previsti per tale
garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell’Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.
Qualora il premio della garanzia R.C.O. sia calcolato sul parametro delle Retribuzioni, la presente estensione è valida solo in quanto le Retribuzioni (vedasi definizione in Polizza) corrisposte dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicate alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'Assicurato.
ART. 12 R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI
La garanzia R.C.T., di cui all’art. 1 lett. A della presente Sezione, si estende alla Responsabilità Civile Personale dei Prestatori d’Opera non Dipendenti, dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell’Assicurato, ferma l’esclusione di qualsiasi attività di tipo professionale.
Ciò nei limiti dei massimali previsti in Polizza per Sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori d’opera con l'Assicurato o fra di loro.
ART. 13 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile Personale del responsabile o dell’addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda o dell’unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008.
La presente estensione:
• vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
• non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.
La Società non eccepirà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il Sinistro sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in Polizza si intende raddoppiata.
ART. 14 INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72H)
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.
Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.
Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:
• l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
• fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.
L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento indicato per la presente estensione, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto per ogni Sinistro ed un massimo risarcimento per uno o più Sinistri verificatisi nello stesso periodo Assicurativo annuo come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
La presente garanzia vale esclusivamente per i danni che avvengono nel Mondo Intero, con esclusione di USA e Canada, e non comprende i danni:
1. derivanti da alterazioni di carattere genetico e da rumore;
2. provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
3. cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
4. conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
ART. 15 COMMITTENZA DI LAVORI DI TRASFORMAZIONE, COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE ED AMPLIAMENTO DI AMBIENTI (ANCHE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008)
Ad integrazione di quanto regolato in Polizza si precisa che l’Assicurazione è operante anche per I danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell’azienda esercitata dall’Assicurato. Nei termini previsti dalla legge, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente Polizza al Contraente/Assicurato che abbia dato specifico e formale incarico al “responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”, nell’ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso. L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del massimale previsto in Polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del Sinistro esistono anche altre Assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dalle altre Assicurazioni.
ART. 16 R.C. FABBBRICATI
Ad integrazione di quanto regolato in Polizza, si precisa che l’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.
L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.
L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria di fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
• da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
• da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’Assicurazione.
La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture e lucernai, ma escluse le infiltrazioni.
Precisazione per BENI IN COMODATO, LEASING E LOCAZIONE
Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi, sempreché gli stessi siano utilizzati nell’ambito dell’attività svolta e ubicata come descritta in Polizza.
ART. 17 ESTENSIONE MALATTIE PROFESSIONALI
1. Oggetto dell’Assicurazione (si intende operante solo per i dipendenti del Contraente)
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse le conseguenze, dirette ed indirette, di silice, amianto e asbesto, e relative polveri e/o fibre e qualunque altra patologia che sia riconosciuta al momento come correlata con l’amianto) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell’Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione del presente documento e/o appendice e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall’Assicurato, o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo di Assicurazione.
L’estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza e/o della presente estensione di garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro, se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta durante il periodo di Xxxxxxx.
Ferme, in quanto compatibili le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a Euro 1.000.000,00 per anno Assicurativo.
2. Manifestazione
La malattia dovrà considerarsi manifesta, ed il contraente/Assicurato avrà l’obbligo di denunciare il Sinistro, nei seguenti casi:
A) a seguito di formale richiesta danni all’Assicurato, da parte del lavoratore;
B) in caso di pretese di risarcimento/rivalsa da parte dell’INAIL, ovvero in caso di corresponsione di risarcimento da parte dell’INAIL e favore del dipendente.
L’Assicurato prende atto che i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile decorrono dalla data del Sinistro per come sopra citato.
L’Assicurato/contraente, anche in ragione di quanto in premessa, riconosce all’Assicuratore il diritto di accedere, a semplice richiesta, all’elenco, ai documenti e ai certificati medici al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso, ai fini di Polizza.
ART. 18 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia. Sono comunque esclusi:
• i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in Polizza;
• i danni ai beni strumentali utilizzati per l'attività Assicurata.
La garanzia è prestata con uno scoperto del per ogni Sinistro con il minimo di € 5.000,00, fermo che la Società non risponde oltre il massimo di € 200.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo.
ART. 19 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI
La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito nella SCHEDA DI POLIZZA per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo e con l’applicazione dello scoperto e/o della franchigia ivi previsti.
ART. 20 COSE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE
La garanzia comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate. Per tali danni, il 20% dell'importo di ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato con il minimo di € 5.000,00, fermo che la Società non risponde oltre il limite di Euro 200.000,00 per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo.
ART. 21 R.C. INCROCIATA
A parziale deroga di quanto indicato in Polizza e limitatamente alle garanzie prestate per la R.C. Verso Xxxxx, si prende atto che la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, ad altro Assicurato che partecipi all'attività descritta in Polizza, sempreché:
a) il danno subito da tale Assicurato sia cagionato da altro Assicurato durante lo svolgimento dell’attività Assicurata;
b) tale Assicurato svolga l’attività per la quale è Assicurato dalla presente Assicurazione.
Si precisa che il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
ART. 22 R.C. DA FURTO
A parziale deroga di quanto indicato in Polizza e limitatamente alle garanzie prestate per la R.C. Verso Terzi, l'Assicurazione comprende i danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
GARANZIA R.C. PRODOTTI
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a Terzi da difetto dei prodotti risultanti in Polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'Assicurato stesso e/o suoi depositari, per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti Assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione, dopo la consegna a Terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.Lgs. del 06/09/2005. n. 206.
L'Assicurazione comprende entro il limite per Sinistro indicato nella SCHEDA DI POLIZZA i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma.
E' compresa la Responsabilità Civile che deriva all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'Assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti scindibili di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti. Agli effetti della presente copertura a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti":
1. gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
2. gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Xxxxx su incarico dell'Assicurato;
3. gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
4. i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.
ART. 2 SONO CONSIDERATI TERZI
Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti.
ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (RICHIESTA DI RISARCIMENTO, CLAIM MADE BASIS)
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa ma per prodotti messi in circolazione in data posteriore alla data di effetto della Polizza. Si conviene inoltre che:
1) il massimale di garanzia previsto dalla presente Polizza, si intende ridotto di un ammontare pari all'importo risarcibile in base ad altre eventuali Polizze a favore dell'Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento. In tali casi questa Assicurazione viene prestata in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto agli importi risarcibili in base ad altre Assicurazioni;
2) ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato - sottoscrivendo la presente Xxxxxxx - dichiara che né lui né un suo legale rappresentante o dirigente o responsabile, sono a conoscenza di circostanze o di situazioni esistenti o di fatti od eventi già accaduti, che possano determinare una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente Polizza stessa.
3) In caso "Sinistro in serie", la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate entro i due anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione.
ART. 4 VALIDITA' TERRITORIALE DELLA GARANZIA
L'Assicurazione vale per i prodotti messi in circolazione nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA e Canada, e per danni ivi verificatisi.
ART. 5 ESCLUSIONI AI FINI DELLA GARANZIA R.C.P.
L'Assicurazione non comprende:
a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
e) i danni che, in relazione ai rischi Assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
h) i danni che i prodotti Assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente od al prodotto finito;
i) i danni provocati da:
• prodotti anticoncezionali, RU 486 ed altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell’AIDS;
• DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
• xxxxxxx (anche contro la peste suina) nonchè “BSE”, e/o TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
• Organismi Geneticamente Modificati (G.M.O.);
• armi da fuoco in genere, sia manuali che automatiche;
j) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti o composti da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri, urea formaldeide, tabacco e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
k) derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari);
l) qualsiasi danno derivante da software/hardware predisposti per la sicurezza Informatica e comunque atti a prevenire un accesso non autorizzato a, o l’utilizzo di, un sistema di Dati o un Programma informatico. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti, direttamente o indirettamente, a virus Informatici. Per virus informatico si intende qualunque dato elettronico o programma informatico che si riproduca con la creazione di sue proprie repliche o di sue proprie parti.
m) i danni cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione eseguiti presso Terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto.
ART. 6 BENI IN COMODATO, LEASING E LOCAZIONE
A parziale deroga di quanto indicato in Polizza e limitatamente alle garanzie prestate per la R.C. Prodotti, l'Assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.
Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:
art.I) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
art.II) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Diritto di recesso della Società trascorso il periodo di mora;
xxx.XX) Recesso in caso di Sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx);
art.IX) Obblighi in caso di Sinistro
art.X) Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
art.XI) Procedura per la determinazione del danno art.XII) Mandato dei Periti;
art.XIII) Assicurazioni presso diversi Assicuratori (Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun Assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri Assicuratori);
art.XV) Pagamento dell'indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria); art.XVII) Foro competente (Deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria); art.XIX) Proroga dell’Assicurazione e delle Condizioni Generali – Sezione II:
art. 7 Aggiornamenti delle somme Assicurate e regolazione del premio e delle Condizioni Generali – Sezione II;
art. 3 Garanzia in base alla richiesta di risarcimento (Claim Made Basis), quando non espressamente derogata
– Sezione III R.C. Prodotti.
Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.
Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.
Norme da seguire in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
❑ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
❑ xxxxx urgente avviso all’Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
❑ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
❑ conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
❑ predisporre un elenco dettagliato dei danni.
Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull’avviso di danno è opportuno precisare:
Data di accadimento del Sinistro: Data di constatazione del Sinistro: | Causa presunta del Sinistro: | |
❑ Incendio ❑ Esplosione ❑ Fenomeno Elettrico ❑ Inondazioni, allagamenti ❑ Danni a proprietà di Xxxxx ❑ Altro (precisare): | ❑ Fulmine ❑ Scoppio ❑ Eventi atmosferici ❑ Acqua condotta ❑ Furto/Rapina |
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta):
Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:
Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:
❑ Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
❑ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell’evento;
❑ Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
❑ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
❑ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.