SOMMARIO
REGOLAMENTO
DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Approvato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 3 ottobre 2022
SOMMARIO
CAPO I - Dell’accordo compromissorio 4
ART.1 – Accordo compromissorio 4
CAPO II – Disposizioni generali 4
ART. 2 – Qualificazione dell’arbitrato 4
ART. 4 – Comunicazioni della Segreteria Arbitrale 4
CAPO III – Degli atti di parte 5
ART. 7 – Memoria di risposta del convenuto 6
ART. 8 – Deposito di atti e documenti 6
ART. 9 – Connessione di cause 6
ART.10 – Nomina degli arbitri 7
ART 13 – Arbitrato con pluralità di parti 7
ART. 14 – Comunicazione della nomina degli arbitri 8
ART. 15 – Cause di incompatibilità degli arbitri 8
ART. 16 – Dichiarazione di indipendenza dell’arbitro 8
ART. 17 – Accettazione della nomina 8
ART. 18 – Ricusazione degli arbitri 8
ART. 19 – Sostituzione e rinuncia degli arbitri 9
ART. 20 – Sede dell’arbitrato 9
ART. 21 – Costituzione del Collegio Arbitrale 9
ART. 22 – Incompetenza del Collegio Arbitrale 10
ART. 23 – Direzione del procedimento 10
ART. 25 – Forma dei provvedimenti 11
ART. 26 – Questioni incidentali 11
ART. 27 – Istruzione della causa 11
ART. 28 – La consulenza tecnica 11
ART. 29 – Udienza di discussione e scritti conclusionali 12
ART. 30 – Rinuncia agli atti 12
ART. 31 – Provvedimenti cautelari 12
ART. 32 – Termine per la decisione 12
ART. 33 – Norme per la deliberazione 13
ART. 34 – Contenuto del lodo 13
ART. 35 – Lodo parziale e lodo non definitivo 13
ART. 36 – Correzione del lodo 13
CAPO VII – Delle spese di procedimento 13
ART. 37 – Valore della controversia 13
ART. 38 – Spese del procedimento 14
ART. 39 – Fondo iniziale a copertura delle spese 14
ART. 40 – Mancato pagamento 14
CAPO VIII – Disposizioni finali 15
ART. 41 – Restituzione degli atti 15
ART. 42 – Obbligo di riservatezza 15
ART. 43 – Entrata in vigore 15
Spese per i servizi arbitrali 16
Modelli di convenzione arbitrale 17
Clausola per Collegio Arbitrale 17
Clausola per arbitrato con pluralità di parti 17
Clausola arbitrale societaria 17
Codice deontologico dell’arbitrato 18
ART. 1 – Accettazione del codice deontologico 18
ART. 2 – Arbitro nominato dalla parte 18
ART. 3 – Imparzialità ed indipendenza 18
ART. 4 – Svolgimento del procedimento 18
ART. 5 – Deliberazione del lodo 18
ART. 7 – Violazione del codice deontologico 18
CAPO I - DELL’ACCORDO COMPROMISSORIO
ART.1 – Accordo compromissorio
1. Il procedimento arbitrale disciplinato nel presente Regolamento si applica quando le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola arbitrale o compromesso arbitrale) che fa riferimento alla Camera di Commercio di Foggia o alla Camera Arbitrale di Foggia o al suo Regolamento ovvero intendano, comunque, avvalersi dei servizi della Camera Arbitrale.
2. Qualora le previsioni contenute nell’accordo compromissorio contrastino con quelle di cui al presente Regolamento, la Camera Arbitrale potrà rifiutarsi di amministrare l’arbitrato.
3. Nel caso in cui manchi l’accordo compromissorio oppure esso non contenga anche uno solo dei riferimenti indicati al comma 1 del presente articolo, la parte che intenda, in ogni caso, instaurare un procedimento arbitrale sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale di Foggia può farne richiesta tramite la domanda di arbitrato da depositare presso la Camera Arbitrale in base all’art. 6 del Regolamento. In caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro venti giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato, il Consiglio Direttivo delibera l’improcedibilità dell’arbitrato e la Segreteria Arbitrale ne dà comunicazione alla parte richiedente.
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 2 – Qualificazione dell’arbitrato
1. Nel caso in cui nell’accordo compromissorio le parti non abbiano espressamente stabilito di far decidere la controversia mediante determinazione contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., l’arbitrato si considera rituale.
ART. 3 – Norme applicabili
1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. Per quanto non diversamente regolato si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
2. In caso di arbitrato irrituale, gli arbitri sono dispensati dall’osservanza di formalità di procedura, fatta eccezione per quelle il cui mancato rispetto è sanzionato con l’annullamento a norma dell’art. 808-ter c.p.c. e decidono secondo le norme di diritto sostanziale, salvo che le parti abbiano espressamente richiesto una pronuncia secondo equità. Le norme di cui al presente Regolamento sono applicabili anche all’arbitrato irrituale in quanto compatibili con la sua natura contrattuale.
ART. 4 – Comunicazioni della Segreteria Arbitrale
1. Se non diversamente disposto nel presente Regolamento, le comunicazioni devono essere trasmesse dalla Segreteria Arbitrale a mezzo posta elettronica certificata nei confronti di tutti i destinatari dotati di domicilio digitale e, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei confronti dei destinatari sprovvisti di domicilio digitale o con indirizzo non valido.
2. Il domicilio digitale della Segreteria della Camera Arbitrale, da utilizzare per qualunque comunicazione o deposito a mezzo pec ai sensi del presente Regolamento, è xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
ART. 5 – Termini
1. I termini previsti dal presente Regolamento o fissati dal Consiglio Direttivo, dalla Segreteria Arbitrale o dagli arbitri non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Direttivo Arbitrale, la Segreteria Arbitrale e gli arbitri possono prorogare, prima della loro
scadenza, i termini da essi fissati.
3. I termini sono disciplinati in conformità agli articoli da 152 a 155 del codice di procedura civile.
CAPO III – DEGLI ATTI DI PARTE
ART. 6 – Domanda arbitrale
1. La parte che intende promuovere il procedimento arbitrale deve notificare telematicamente la domanda arbitrale al convenuto e alla Segreteria della Camera Arbitrale e, nei successivi cinque giorni, trasmettere a mezzo pec al convenuto e alla Segreteria i documenti offerti in comunicazione. La domanda di arbitrato deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo difensore e indicare:
a) il nome, il cognome e la residenza delle parti, l’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale andranno inviate le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento; in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, la denominazione o la ditta, la sede, il nome del legale rappresentante, l’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale andranno inviate le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento;
b) l’atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel caso indicato al comma 2 dell’art.1 del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all’arbitrato della Camera Arbitrale di Foggia;
c) la determinazione della cosa, oggetto della domanda, con l’eventuale indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
d) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
e) i mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
f) la nomina dell’arbitro, nel caso in cui l’accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un collegio arbitrale;
g) il nome e il domicilio del proprio difensore, se nominato;
h) l’invito al convenuto a rispondere nel termine di venti giorni dalla notificazione della domanda nelle forme di cui all’art. 7 del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, con l’avvertimento che in mancanza, se la convenzione di arbitrato preveda che ciascuna parte nomini uno dei componenti del collegio arbitrale, la nomina dell’arbitro avverrà da parte del ConsiglioArbitrale.
2. Se l’attore o il convenuto è sprovvisto di casella di posta elettronica certificata la domanda è notificata in formato cartaceo nelle forme di legge al convenuto e alla Segreteria della Camera Arbitrale. In tal caso, entro cinque giorni dalla notificazione, l’attore deve trasmettere con raccomandata A/R al convenuto e alla Segreteria i documenti offerti in comunicazione. I documenti possono essere depositati in formato cartaceo direttamente presso la Segreteria. Sia in caso di trasmissione a mezzo raccomandata A/R, sia in caso di deposito diretto, i documenti vanno depositati presso la Segreteria della Camera Arbitrale in un numero di copie pari al numero degli arbitri e una per la Segreteria, tutte in regola con l’imposta di bollo.
3. Nel caso di invio della domanda a mezzo pec, la Segreteria emetterà un avviso pagoPA per il pagamento del bollo virtuale. La stessa modalità dovrà essere utilizzata per il pagamento dei diritti di registrazione e delle spese arbitrali indicati nella tariffa allegata.
4. La mancata produzione dell’atto indicato alla lettera b) del primo comma, l’inosservanza delle norme in materia di imposta di bollo o il rifiuto della controparte ad aderire all’arbitrato nell’ipotesi indicata al terzo comma dell’art. 1 del Regolamento determinano l’irricevibilità dell’arbitrato. La decisione è resa dal Consiglio Direttivo e viene comunicata alla parte attrice da parte della Segreteria.
5. Al momento del deposito della domanda e del fascicolo di parte, la Segreteria provvede alla formazione del fascicolo di ufficio, nel quale saranno poi inseriti il fascicolo del convenuto e i
verbali delle adunanze, nonché tutta la documentazione prodotta in seguito.
6. La notifica della domanda di arbitrato determina la pendenza della lite.
ART. 7 – Memoria di risposta del convenuto
1. Il convenuto, entro venti giorni dalla notificazione della domanda, deve notificare la memoria di risposta all’attore e alla Segreteria della Camera Arbitrale e, nei successivi cinque giorni, trasmettere a mezzo pec all’attore e alla Segreteria i documenti offerti in comunicazione. La memoria di risposta deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore e indicare:
a) il nome, il cognome e la residenza delle parti, l’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale andranno inviate le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento; in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, la denominazione o la ditta, la sede, il nome del legale rappresentante, l’elezione di domicilio, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale andranno inviate le comunicazioni e le notificazioni inerenti al procedimento;
b) la difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale, con l’indicazione, anche sommaria, del relativo valore economico;
c) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
d) la nomina dell’arbitro, nel caso in cui l’accordo compromissorio preveda la decisione da parte di un collegio arbitrale;
e) il nome e il domicilio del proprio difensore, se nominato.
2. Nel caso di invio della memoria a mezzo pec la Segreteria emetterà un avviso pagoPA per il pagamento del bollo virtuale. Stessa modalità dovrà essere utilizzata per il pagamento dei diritti di registrazione e delle spese arbitrali indicati nella tariffa allegata.
3. Il convenuto sprovvisto di casella di posta elettronica certificata può, nelle forme di legge, notificare la memoria di risposta in formato cartaceo all’attore e alla Segreteria della Camera Arbitrale. In tal caso, entro cinque giorni dalla notificazione, deve trasmettere con raccomandata A/R all’attore e alla Segreteria i documenti offerti in comunicazione. I documenti possono essere depositati in formato cartaceo direttamente presso la Segreteria. Sia in caso di trasmissione a mezzo raccomandata A/R, sia in caso di deposito diretto, i documenti vanno depositati presso la Segreteria della Camera Arbitrale in un numero di copie pari al numero degli arbitri e una per la Segreteria, tutte in regola con l’imposta di bollo.
ART. 8 – Deposito di atti e documenti
1. Gli atti e i documenti sono depositati con modalità telematiche, salvo che tale forma di deposito sia impossibile.
2. In caso di impossibilità del deposito con modalità telematiche le parti devono depositare, in formato cartaceo, presso la Segreteria Arbitrale una copia degli atti e dei documenti per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna controparte e tante copie quanti sono gli arbitri ed una per la Segreteria.
3. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione della corrispondenza delle copie all’originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali.
4. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti anche per mezzo di copie, che essa attesti conformi all’originale.
5. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
6. Restano salve le disposizioni di legge che attribuiscono agli avvocati il potere di attestare l’autenticità delle copie di atti e documenti.
ART. 9 – Connessione di cause
1. Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie fra loro connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36 c.p.c., il Consiglio Direttivo, anteriormente alla udienza di costituzione dell’organo arbitrale, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione di tutte le cause connesse ad un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo stesso.
2. Se non provvede il Consiglio Direttivo, la riunione può essere disposta dagli arbitri.
CAPO IV – DEGLI ARBITRI
ART.10 – Nomina degli arbitri
1. Le controversie promosse in base al presente Regolamento sono decise da un arbitro unico o da un collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari.
2. In mancanza di una previsione specifica ad opera delle parti sul numero degli arbitri la controversia è decisa da un arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all’elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui l’accordo compromissorio preveda un collegio senza indicare il numero dei componenti, il Collegio si intende composto da tre membri.
4. Qualora la convenzione arbitrale preveda un numero pari di componenti, il collegio è composto da un numero dispari di arbitri superiore di una unità rispetto al numero indicato dalle parti.
5. Nel caso in cui la controversia contrapponga iscritti ad associazioni di categoria rappresentate nella
C.C.I.A.A. di Foggia a terzi e la nomina dell’arbitro unico ovvero del collegio arbitrale o di un suo componente spetti, secondo il presente Regolamento, al Consiglio Direttivo, la nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Foggia, che sceglierà l’arbitro o gli arbitri tra gli iscritti all’elenco di cui all’art. 9 dello Statuto della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Foggia.
6. Possono essere arbitri sia cittadini italiani sia stranieri; non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
ART.11 – Arbitro unico
1. Nel caso in cui la decisione è affidata dalle parti ad un arbitro unico, questi, se non è altrimenti pattuito, è nominato dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notifica della domanda arbitrale. Qualora le parti abbiano previsto di designare di comune accordo l’arbitro unico, tale designazione dovrà essere effettuata entro venti giorni dal deposito della memoria di risposta del convenuto. In mancanza di accordo fra le parti, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo stesso su istanza della parte diligente nei dieci giorni successivi alla richiesta.
ART.12 – Collegio Arbitrale
1. Nel caso in cui le parti convengono che la decisione spetti ad un collegio arbitrale, ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, designa il proprio arbitro; se una parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’altra parte, tra gli iscritti all’elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dal Consiglio Direttivo Arbitrale tra gli iscritti al medesimo elenco. Le parti possono tuttavia stabilire che il terzo arbitro sia designato di comune accordo da loro stesse o dai due arbitri già da loro designati. In tal caso se le parti o i due arbitri non vi provvedono entro il termine convenuto o in mancanza, stabilito dalla Camera Arbitrale, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo su istanza della parte diligente nei dieci giorni successivi alla richiesta tra gli iscritti all’elenco degli arbitri predisposto dal Consiglio Direttivo.
ART 13 – Arbitrato con pluralità di parti
1. Nell’ipotesi di arbitrato con più di due parti aventi interessi contrastanti e non riconducibili ad uno
schema bilaterale, fermo quanto disposto dall’art. 816-quater c.p.c., in assenza di previsioni specifiche nell’accordo compromissorio circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri, la controversia è decisa da un arbitro unico nominato dal Consiglio Direttivo.
2. In presenza, invece, di previsioni specifiche nella clausola arbitrale o di situazioni di fatto che portino ad un collegio di più di tre arbitri, il Consiglio Direttivo provvede a tutte quelle nomine che permettono in ogni caso di pervenire ad un numero dispari di arbitri.
ART. 14 – Comunicazione della nomina degli arbitri
1. La Segreteria Arbitrale comunica senza indugio alle parti la nomina dell’arbitro o degli arbitri effettuata dal Consiglio Direttivo arbitrale a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata A/R.
ART. 15 – Cause di incompatibilità degli arbitri
1. Non possono essere nominati arbitri:
a) i membri del Consiglio Direttivo;
b) i membri della Giunta della Camera di Commercio;
c) i dipendenti assegnati alla Camera Arbitrale;
d) gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a), b), c).
ART. 16 – Dichiarazione di indipendenza dell’arbitro
1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L’arbitro, contestualmente all’accettazione della nomina, deve dichiarare l’insussistenza di fatti e circostanze che possono incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. La mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza, in conformità con il modello predisposto dalla Camera Arbitrale, comporta la sostituzione dell’arbitro.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa incidere sulla sua imparzialità.
ART. 17 – Accettazione della nomina
1. La Segreteria Arbitrale comunica senza indugio all’arbitro, a mezzo posta elettronica certificata, il conferimento dell’incarico. Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione, l’arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la propria accettazione, unitamente alla dichiarazione di indipendenza.
2. La Segreteria Arbitrale comunica senza indugio alle parti l’avvenuta accettazione della nomina.
3. Qualora l’arbitro nominato non accetti o non invii l’accettazione o la dichiarazione di indipendenza, la Segreteria dà comunicazione alla parte che lo ha nominato, che deve provvedere alla sua sostituzione nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione con atto depositato nella Segreteria Arbitrale, la quale deve informare la controparte dell’avvenuta sostituzione. Se la parte non procede alla sostituzione dell’arbitro, provvede su istanza della controparte il Consiglio Direttivo.
4. Se l’arbitro nominato dal Consiglio Xxxxxxxxx non accetta o non invia l’accettazione o la dichiarazione di indipendenza, la Segreteria informa il Consiglio Direttivo, che procede senza indugio alla sostituzione. In questo caso la Segreteria dà comunicazione a tutte le parti dell’avvenuta sostituzione dell’arbitro a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 18 – Ricusazione degli arbitri
1. Un arbitro può essere ricusato per i motivi indicati dall’art. 815 c.p.c. La parte può ricusare l’arbitro che ha nominato o che ha contribuito a nominare soltanto per motivi conosciuti dopo la nomina.
2. La ricusazione è proposta mediante ricorso depositato nella Segreteria Arbitrale entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Copia dell’istanza è comunicata senza indugio dalla Segreteria Arbitrale all’arbitro ricusato e alle altre parti, che possono presentare osservazioni scritte nei cinque giorni successivi alla comunicazione.
4. Xxxx’istanza di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Direttivo della Camera di Commercio di Foggia, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
5. La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il procedimento non venga sospeso e l'istanza di ricusazione sia accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
ART. 19 – Sostituzione e rinuncia degli arbitri
1. L’arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo.
2. L’arbitro è sostituito, oltre che nell’ipotesi di mancata accettazione o di mancata presentazione della dichiarazione di indipendenza di cui all’art. 16 del presente Regolamento, nelle ipotesi di rinuncia, di accoglimento dell’istanza di ricusazione, di morte o di sopravvenuta incapacità.
3. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell’arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo effettua un primo richiamo per iscritto. Se l’arbitro continua a non adempiere puntualmente alla propria funzione il Consiglio Direttivo, dopo averlo sentito, provvede a rimuoverlo.
4. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’arbitro da sostituire. Il Consiglio Direttivo determina il compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e della diligenza tenuta nell’esecuzione dell’incarico.
5. In ogni ipotesi di sostituzione dell’arbitro prevista dal presente articolo, il nuovo arbitro unico o il nuovo collegio arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento.
CAPO V – DEL PROCEDIMENTO
ART. 20 – Sede dell’arbitrato
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nell’accordo compromissorio. In mancanza, la sede dell’arbitrato è fissata in Foggia presso la Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche dell’arbitrato, può fissare, anteriormente all’udienza di costituzione dell’organo arbitrale, una sede diversa.
3. Gli arbitri, inoltre, possono prevedere di svolgere le udienze o singoli atti del procedimento in luogo diverso dalla sede.
ART. 21 – Costituzione del Collegio Arbitrale
1. La Segreteria Arbitrale trasmette agli arbitri la domanda di arbitrato e la memoria di risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati, dopo che le parti hanno pagato i diritti di registrazione e il fondo iniziale di cui all’art. 39 del presente Regolamento.
2. Gli arbitri si costituiscono in collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Il Consiglio Direttivo può prorogare tale termine
solo per giustificati motivi.
3. Il collegio arbitrale si riunisce in conferenza personale o a distanza, con modalità telematiche idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
4. La costituzione del collegio risulta da verbale sottoscritto da tutti gli arbitri. Nel verbale di costituzione gli arbitri fissano le modalità ed i termini relativi allo svolgimento delprocedimento. I verbali possono essere sottoscritti anche digitalmente.
5. In caso di sostituzione di arbitro dopo la costituzione del collegio arbitrale, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo arbitro la domanda di arbitrato e la risposta del convenuto, con tutti i documenti allegati e copia degli atti del procedimento. Nei dieci giorni successivi deve avvenire la costituzione del nuovo collegio arbitrale.
ART. 22 – Incompetenza del Collegio Arbitrale
1. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia dell’accordo compromissorio ovvero per irregolarità nella formazione del collegio Arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
2. La parte deve eccepire, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce, che la domanda dell’altra parte esorbita dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria. In mancanza non può per questo motivo impugnare di nullità il lodo.
3. Si applica l’art. 819-ter del codice di procedura civile.
ART. 23 – Direzione del procedimento
1. Gli arbitri esercitano tutti i poteri diretti al più sollecito svolgimento del procedimento. Essi garantiscono in ogni momento la piena realizzazione del contraddittorio tra le parti, assicurando loro ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Gli arbitri fissano le udienze e i termini entro i quali le parti devono compiere gli atti del procedimento. Se le udienze vengono fissate fuori udienza sono comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. In qualsiasi momento del procedimento gli arbitri possono tentare la conciliazione delle parti.
3. Gli arbitri verificano anche d’ufficio la regolarità della rappresentanza o assistenza delle parti e, quando occorre, le invitano a regolarizzarla.
ART. 24 – Udienze
1. Le parti possono stare in arbitrato personalmente o per mezzo di difensori muniti di procura. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore è destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
2. Le parti possono comparire alle udienze di persona o per il tramite del difensore o di altro rappresentante munito di procura conferita per iscritto.
3. Le udienze si svolgono con modalità telematiche, salvo che una delle parti chieda, motivatamente, che l’udienza si svolga in presenza. Gli arbitri possono in ogni caso disporre che una o più udienze si svolgano in presenza.
4. Anche quando l’udienza deve tenersi in presenza, ciascuna parte, sussistendo un impedimento legittimo, può chiedere di partecipare con modalità telematiche.
5. Le modalità tecniche per la partecipazione alle udienze a distanza sono stabilite dalla Segreteria e sono comunicate alle parti. In ogni caso, il collegamento telematico deve assicurare la riservatezza delle comunicazioni e garantire la effettiva partecipazione degli arbitri e delle parti.
6. Se una parte non si presenta all’udienza, l’arbitro deve verificare la regolarità della convocazione. In caso di irregolarità della convocazione, gli arbitri provvedono a una nuova convocazione.
7. Gli arbitri sono tenuti a disporre il rinvio dell’udienza quando tutte le parti costituite ne fanno
richiesta. In caso di legittimo e documentato impedimento a comparire di una delle parti o del suo difensore, gli arbitri rinviano l’udienza. In entrambi i casi, il termine per il deposito del lodo è sospeso dalla data del provvedimento di rinvio sino all’udienza successiva.
8. Di ogni udienza e di tutte le attività compiute viene redatto verbale che la Segreteria trasmette alle parti. Gli arbitri possono autorizzare la registrazione.
ART. 25 – Forma dei provvedimenti
1. Gli arbitri decidono con ordinanza le questioni sorte nel corso del procedimento che non devono essere decise con lodo.
2. Gli arbitri decidono con lodo, anche parziale o non definitivo, sulle domande e sulle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito idonee a definire il giudizio.
3. Le ordinanze sono decise a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
4. Le ordinanze sono redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del collegio arbitrale.
5. Le ordinanze sono revocabili e modificabili e non pregiudicano il merito della controversia.
6. Il lodo è pronunciato con l’osservanza delle forme stabilite dall’articolo 32.
ART. 26 – Questioni incidentali
1. Gli arbitri conoscono, con effetti limitati al giudizio arbitrale, tutte le questioni di merito sorte nel corso del procedimento, anche se vertono su materie che non possono costituire oggetto di arbitrato, salvo che per legge debbano essere decise con efficacia di giudicato.
ART. 27 – Istruzione della causa
1. Gli arbitri possono disporre l’interrogatorio non formale delle parti ai sensi dell’art. 117 c.p.c. in qualsiasi stato del procedimento.
2. Gli arbitri possono altresì ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Possono ammettere di ufficio i mezzi di prova nei casi in cui il codice di procedura civile prevede analogo potere per il giudice ordinario.
3. Gli arbitri possono assumere direttamente presso di loro la testimonianza ovvero assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.
4. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissati per l’audizione in udienza. L’assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, gli arbitri lo consentano.
5. Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, qualora lo ritengano opportuno, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell’arbitrato di ordinarne la comparizione dinanzi a loro. In tal caso, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell’ordinanza alla data fissata per l’assunzione della prova testimoniale.
6. Il collegio arbitrale può delegare a un suo componente l’assunzione delle prove ammesse.
ART. 28 – La consulenza tecnica
1. Gli arbitri possono nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.
2. Le parti possono nominare propri consulenti, i quali hanno diritto di assistere alle operazioni di consulenza tecnica.
3. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nel presente
regolamento riguardo all’arbitro.
4. La Camera Arbitrale verifica che il consulente tecnico d’ufficio, nella definizione dei suoi onorari, applichi le tariffe previste dalla Legge per la liquidazione dei compensi ai CCTTU in sede giudiziaria, e provvede direttamente al conferimento dell’incarico.
ART. 29 – Udienza di discussione e scritti conclusionali
1. Gli arbitri, quando ritengono la causa matura per la pronuncia del lodo ovvero lo richiedono tutte le parti costituite, dichiarano chiusa l’istruzione e fissano l’udienza di discussione.
2. Gli arbitri, se lo ritengono opportuno o una delle parti lo richiede, fissano un termine per il deposito delle comparse conclusionali ed un altro termine per le memorie di replica, con scadenza anteriore all’udienza fissata per la discussione orale.
ART. 30 – Rinuncia agli atti
1. Le parti possono rinunciare agli atti del procedimento, dandone comunicazione alla Segreteria Arbitrale, prima della costituzione del collegio arbitrale o all’accettazione dell’arbitro unico, ovvero agli arbitri in caso contrario. In quest’ultimo caso la rinuncia agli atti esonera gli arbitri dall’obbligo di pronunciare il lodo.
ART. 31 – Provvedimenti cautelari
1. Gli arbitri possono pronunciare provvedimenti cautelari secondo le disposizioni previste dal codice di procedura civile.
2. Se l’arbitrato ha per oggetto la validità di un atto o di una deliberazione, agli arbitri compete in ogni caso il potere di disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto o della deliberazione.
CAPO VI – DEL LODO
ART. 32 – Termine per la decisione
1. Salvo che la convenzione di arbitrato non disponga diversamente, il lodo in formato digitale deve essere trasmesso dagli arbitri alla Segreteria della Camera Arbitrale entro novanta giorni dall’accettazione della nomina dell’arbitro unico e centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale; il lodo viene successivamente acquisito al protocollo generale in modalità “riservata” e assegnato alla Segreteria Arbitrale.
2. La Segreteria Arbitrale, previa corresponsione integrale delle spese per i servizi arbitrali nonché dell’onorario e dei rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio, trasmette il lodo a ciascuna parte a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto dagli artt. 816-sexies e 819-bis c.p.c., può decidere d’ufficio o su istanza della parte o degli arbitri la sospensione del procedimento, in presenza di un grave e giustificato motivo.
4. Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine per il deposito del lodo è prorogato di novanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:
a) se debbano essere assunti mezzi di prova;
b) se sia disposta consulenza tecnica d’ufficio;
c) se sia stato pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se sia modificata la composizione del collegio arbitrale o sia stato sostituito l’arbitro unico.
5. Le parti possono comunque, d’accordo, consentire con atto scritto la proroga del termine, anche più volte.
ART. 33 – Norme per la deliberazione
1. Gli arbitri pronunciano il lodo secondo diritto a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che gli arbitri decidano secondo equità.
2. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri e viene redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo o una parte di esso sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale anche in luogo diverso dalla sede dell’arbitrato.
3. Il lodo è scritto e firmato digitalmente.
4. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese e l'anno in cui è apposta.
5. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
6. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta con la partecipazione di tutti e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo. In tal caso, l’arbitro dissenziente può far risultare dal lodo la propria opinione.
ART. 34 – Contenuto del lodo
1. Il lodo, anche se irrituale, deve motivatamente pronunciare su tutte le domande e le eccezioni.
2. Il lodo deve contenere i requisiti previsti dall’art. 823 c.p.c. e deve riportare o richiamare le spese di procedimento indicate nell’articolo 38 del presente Regolamento e determinate dal Consiglio Direttivo della Camera.
3. Gli arbitri stabiliscono nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di quelle di difesa.
ART. 35 – Lodo parziale e lodo non definitivo
1. Gli arbitri possono pronunciare un lodo parziale quando decidono solo una o alcune delle domande proposte, senza definire il giudizio.
2. Gli arbitri pronunciano lodo non definitivo quando decidono una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, senza definire il procedimento.
3. In caso di lodo parziale o non definitivo, gli arbitri pronunciano separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo non definitivo non statuisce sulle spese del procedimento e di difesa; il lodo parziale statuisce sulle spese quando definisce il giudizio nei confronti di una o più parti.
ART. 36 – Correzione del lodo
1. Il lodo può essere corretto in ogni tempo secondo quanto disposto dall’art. 826c.p.c.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Arbitrale, che la trasmette senza indugio agli stessi arbitri che hanno pronunciato il lodo.
3. Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni.
CAPO VII – DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
ART. 37 – Valore della controversia
1. Il valore della controversia, ai fini della determinazione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti negli atti introduttivi, comprese le domande riconvenzionali, con le seguenti precisazioni:
a) se la parte formula domande in xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx, xx considera, ai fini del valore della controversia, la sola domanda proposta in via principale;
b) se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa di
condanna o costitutiva, in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento;
c) il valore della controversia non muta in caso di riduzione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni;
d) se il valore della controversia non è determinato né determinabile, il Consiglio Direttivo lo stabilisce con equo apprezzamento.
2. Il valore della controversia è determinato in via provvisoria dal Consiglio Direttivo prima della costituzione del collegio arbitrale o dell’accettazione dell’arbitro unico.
ART. 38 – Spese del procedimento
1. La liquidazione delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Direttivo, prima del deposito del lodo, su richiesta degli arbitri.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo è quindi comunicato agli arbitri, che lo menzionano nel lodo.
3. La ripartizione delle spese tra le parti spetta in ogni caso agli arbitri.
4. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del collegio arbitrale o dell’accettazione dell’arbitro unico, il Consiglio Direttivo provvede sia alla liquidazione delle spese del procedimento sia alla ripartizione delle stesse spese fra le parti.
5. Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a) spese per i servizi arbitrali (tabella “A”);
b) onorari degli arbitri (tabella “B”) e rimborsi spese degli arbitri;
c) onorari dei consulenti tecnici d’ufficio e rimborsi spese deiconsulenti tecnici d’ufficio.
6. Gli onorari degli arbitri sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari degli arbitri il Consiglio Direttivo tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. In caso di collegio arbitrale il Consiglio Direttivo può stabilire onorari differenziati per ciascun arbitro, in particolare per il presidente rispetto agli altrimembri.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
ART. 39 – Fondo iniziale a copertura delle spese
1. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della comparsa di risposta, le parti versano alla Segreteria Arbitrale i diritti di registrazione per i servizi camerali stabiliti nell’allegata tabella.
2. Dopo il deposito degli atti introduttivi, il Consiglio Direttivo, determinato il valore della controversia, quantifica un fondo iniziale a copertura delle spese di procedimento, fissando il termine per i relativi versamenti. La Segreteria Arbitrale provvede a richiedere alle parti, in eguale misura, il versamento del suddetto fondo.
3. Il Consiglio Direttivo può richiedere alle parti, in eguale misura, successive integrazioni del fondo iniziale, in relazione all’attività svolta, fissando il termine per i versamenti. La Segreteria Arbitrale provvede a richiedere alle parti in eguale misura, il versamento delle suddette integrazioni.
4. La Segreteria Arbitrale, prima del deposito del lodo, richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale delle spese, deliberata dal Consiglio Direttivo, tenendo presente la ripartizione delle spese tra le parti decisa dagli arbitri, e fissa il termine per i versamenti.
ART. 40 – Mancato pagamento
1. Qualora una parte non provveda al pagamento nei termini assegnati, la Segreteria Arbitrale può richiederlo all’altra parte, fissando il termine per provvedervi. In tal caso l’importo sarà indicato nel lodo quale credito a favore della parteadempiente. In mancanza, si applica l’articolo 36.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Arbitrale ne dà notizia agli arbitri o al Consiglio Direttivo, se il collegio non è stato ancora costituito o l’arbitro unico non ha ancora accettato. Gli arbitri o il Consiglio Direttivo possono sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dagli stessi organi, verificato l’adempimento. Il termine per il deposito del lodo non decorre fino al provvedimento di revoca della sospensione.
3. Nel caso in cui l’inadempimento si protragga per almeno due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, l’organo che ha disposto la sospensione può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
4. Gli arbitri ed i consulenti tecnici di ufficio sono creditori degli onorari, maturati nelle procedure arbitrali, esclusivamente nei confronti delle parti del procedimento arbitrale, non gravando tali oneri sulla Camera Arbitrale.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 41 – Restituzione degli atti
1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d’ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.
ART. 42 – Obbligo di riservatezza
1. La Camera Arbitrale, gli arbitri e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all’esito delle procedurearbitrali.
2. Le parti possono autorizzare espressamente per iscritto la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi.
ART. 43 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo della Camera di Commercio di Foggia.
TABELLA A
SPESE PER I SERVIZI ARBITRALI
DIRITTI DI REGISTRAZIONE € 40,00 + IVA
Spese per i servizi arbitrali
Valore della controversia | Spese |
Fino a € 5.200,00 | gratuito |
Da € 5.201,00 a € 26.000,00 | € 30,00 + IVA |
Da € 26.001,00 a € 52.000,00 | € 50,00 + IVA |
Da € 52.001,00 a € 260.000,00 | € 70,00 + IVA |
Da € 260.001,00 a € 520.000,00 | € 100,00 + IVA |
Da € 520.001,00 a € 1.000.000,00 | € 150,00 + IVA |
Oltre € 1.000.001,00 | € 200,00 + IVA |
Sono comprese nelle spese per i servizi della Camera Arbitrale le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
Sono escluse dalle spese per i servizi della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza.
Onorari dell’Arbitro
Gli onorari dell’arbitro sono determinati in base alle tariffe di legge vigenti al momento del deposito del lodo.
I compensi suddetti, in caso di collegio arbitrale, spettano ad ognuno dei componenti del collegio. Nel caso di conciliazione definita nella prima udienza, gli onorari ed i compensi spettanti agli arbitri ed ai difensori sono ridotti alla metà; nel caso di conciliazione definita nelle udienze successive detti compensi ed onorari sono ridotti del 20%.
All’arbitro che deve trasferirsi fuori dalla propria residenza, per incombenze comunque connesse al procedimento arbitrale, spetta il rimborso delle spese a piè di lista ed un’indennità che sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, con un minimo di € 100,00 per ogni giornata o frazione di giornata, qualunque sia il valore della causa.
MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE
Clausola per Arbitro Unico
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico nominato in conformità al predetto Regolamento.
L’arbitrato sarà rituale e sarà deciso secondo diritto.
Clausola per Collegio Arbitrale
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.
L’arbitrato sarà rituale e sarà deciso secondo diritto.
Clausola per arbitrato con pluralità di parti
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale / collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale.
L’arbitrato sarà rituale e sarà deciso secondo diritto.
Clausola arbitrale societaria
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale / collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale.
L’arbitrato sarà rituale e sarà deciso secondo diritto.
Compromesso arbitrale
I sottoscritti , nato/a a il , c.f.
, e ................................................., nato/a a il
, c.f. , premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto
convengono che tale
controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia. Il procedimento si svolgerà dinanzi ad un arbitro unico/ ad un Collegio composto da tre arbitri, nominato/i in conformità al predetto Regolamento.
L’arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRATO
ART. 1 – Accettazione del codice deontologico
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, sia se nominato dalla parte o dagli altri arbitri, sia se nominato alla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 – Arbitro nominato dalla parte
L’arbitro nominato dalla parte non è vincolato alle indicazioni fornite dalla parte.
ART. 3 – Imparzialità ed indipendenza
1. L’arbitro deve essere imparziale ed in una situazione di assoluta indipendenza. Al momento dell’accettazione l’arbitro deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 4 – Svolgimento del procedimento
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve sempre assicurare che nel procedimento le parti partecipino su un piano di totale parità e vi sia un assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 5 – Deliberazione del lodo
L’arbitro deve assicurare un’effettiva partecipazione alla deliberazione del lodo, evitando qualunque atteggiamento ostruzionistico, salva la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza.
ART. 6 - Spese
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese, essendo questi determinati esclusivamente dalla Camera Arbitrale, secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
2. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare i costi della procedura.
ART. 7 – Violazione del codice deontologico
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche disporre la cancellazione dall’Elenco degli arbitri.