INDICE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Approvato con deliberazione consiliare dd. 06/02/2018 n. 11
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Oggetto e applicazione Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni Articolo 5 - Vigilanza
Articolo 6 - Sanzioni
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE
Articolo 7 - Comportamenti vietati Articolo 8 - Altre attività vietate
Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato Articolo 10 - Rifiuti
Articolo 11 - Sgombero neve
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Articolo 12 - Manutenzione degli edifici Articolo 13 - Tende su facciate di edifici
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
Articolo 14 - Divieti
Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI
Articolo 16 - Disposizioni generali Articolo 17- Specificazioni
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE
Articolo 18 - Occupazioni per manifestazioni Articolo 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti Articolo 20 - Occupazioni con elementi di arredo Articolo 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
Articolo 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità Articolo 23 - Occupazioni per attività in genere Articolo 24 - Occupazioni per traslochi
Articolo 25 - Occupazioni del soprassuolo Articolo 26 - Occupazioni di altra natura
Articolo 27 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Articolo 28 - Occupazione con palchi o tende
Articoli 29 – Occupazioni per temporanea esposizione Articolo 30 – Occupazioni per esposizioni di merci Articolo 31 – Artisti di Strada e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Articolo 32 - Disposizioni generali Articolo 33 - Lavoro notturno
Articolo 34 - Spettacoli e trattenimenti Articolo 35 - Abitazioni private
Articolo 36 - Strumenti musicali
Articolo 37 - Dispositivi acustici antifurto
Articolo 38 - Accensione di fuochi all’interno del centro abitato
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 39 - Tutela degli animali domestici Articolo 40 - Protezione della fauna selvatica Articolo 41 - Divieti specifici
Articolo 42 - Animali molesti Articolo 43 - Mantenimento dei cani Articolo 44 - Della tenuta dei gatti Articolo 45 - Animali liberi
TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Articolo 46 - Esposizione dei prezzi Articolo 47 - Servizi igienici
TITOLO VII - NORME VARIE
Articolo 48 - Contrassegni del Comune
Articolo 49 – Esposizioni materiali contrari alla pubblica decenza articolo 50 – Ingresso abusivo nelle strutture Comunali
Articolo 51 – Raccolta di materiale e vendita beneficenza
Articolo 52 – Accattonaggio, raccolta questue, fondi ed elemosine Articolo 53 – Divieto di campeggio libero
Articolo 54 – Circolazione e sosta delle auto- caravan
Articolo 55 - Limitazioni al prelievo dell’ Acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati Articolo 56 – Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari
Articolo 57 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 58 – Principio di specialità in ambito normativo locale Articolo 59 – Disposizioni transitorie
Articolo 60 – Entrata in vigore del regolamento Articolo 61– Norma finale
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Finalità
Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità locale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
Art. 2
Oggetto e applicazione
1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
b) occupazione di aree e spazi pubblici;
c) quiete pubblica e privata;
d) protezione, tutela e custodia degli animali;
e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall’Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 3 Definizioni
1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
c) le acque interne;
d) i monumenti e le fontane;
e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, e indirizzata al Sindaco o al Responsabile di Servizio, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno (fatto salvo normative di settore), decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o il Responsabile di Servizio possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
Art. 5 Vigilanza
1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ed al personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli operatori di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime ai sensi del combinato disposto della legge n. 689 del 1981 e legge regionale FVG n. 1 del 1984.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Art. 6 Sanzioni
1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, rispettivamente nei termini di 30 o 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’Ufficio di Polizia Locale o direttamente al Sindaco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti davanti al Sindaco. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell’eventuale reiterazione della violazione.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento e alle ordinanze o alle disposizioni di P.S., ove non sia prevista specifica sanzione nel presente Regolamento, si applica una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500.
8. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Arta Terme per le violazioni contestate da personale comunale o altre Forze di Polizia.
Per le violazioni accertate dalla Polizia Locale il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall’obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale o mediante bonifico postale intestato all’UTI Carnia.
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE
Art. 7 Comportamenti vietati
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell’abitato è vietato:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti e a seguito di istanza agli uffici comunali competenti;
b) imbrattare o danneggiare monumenti, facciate di edifici pubblici o privati;
c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
g) arrecare danni agli impianti o alle attrezzature destinate al gioco dei bambini;
h) salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblica affissione, a tutela della nettezza del suolo, lanciare, anche da veicoli aeromobili, nelle strade delle pubbliche vie o comunque aperte al pubblico, volantini o simili, fatti salvi casi eccezionali relativi a particolari ordinanze sindacali o avvisi di pubblico interesse.
i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
j) scaricare nelle cunette e nei pozzetti di raccolta delle acque piovane, le acque impiegate nei lavaggi delle attrezzature utilizzate nelle attività produttive, e qualsiasi altra sostanza che possa creare inquinamento ambientale;
k) fatte salve le norme del Codice della Strada, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l’utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
l) spostare, manomettere, rompere, insudiciare o utilizzare in modo improprio i contenitori dei rifiuti;
m) accendere fuochi (salvo quelli tradizionali consentiti da disposizione di legge es. fuochi epifanici) o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo delle persone.
2. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.
3. Per la violazione di cui al comma 1 lett. h) la persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante volantinaggio e l’eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore è soggetto alla autonoma sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 8
Altre attività vietate
1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o regolamentati da apposito servizio di ritiro a domicilio ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, xxxxxxx, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 9
Nettezza del suolo e dell'abitato
1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità di almeno 20 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi purché non intralcino il passaggio dei pedoni.
7. In conseguenza del vigente divieto di fumare all’interno dei locali pubblici e per preservare il decoro dell’abitato è fatto obbligo agli stessi titolari degli stessi titolari dei pubblici esercizi operanti nel territorio comunale, di posizionare all’esterno dei locali in cui viene svolta l’attività appositi raccoglitori (posacenere da esterno, vaschette fornite di sabbia, ecc….) nel quale gli avventori possano gettare i mozziconi di sigaretta, curandone poi la gestione, manutenzione ed il successivo smaltimento dei materiali ivi raccolti.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6. e 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
12. Tutti i proprietari e o conduttori dei fondi e fabbricati aventi accesso, carraio o pedonale, sulla pubblica via sono tenuti ad adottare opportuni accorgimenti tecnico costruttivi al fine di evitare che le acque meteoriche o il passaggio di veicoli trasportino detriti terrosi ed altro sulla strada pubblica.
13. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
ART.10
Rifiuti
1. Per quanto riguarda l’igiene e il decoro relativi al deposito di rifiuti urbani, si applicano le disposizioni di cui al vigente “Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate”.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno degli stessi ma conferirli nelle piazzole di raccolta limitrofe.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti nell’apposito centro di raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici: rifiuti sciolti, sostanze liquide, materiali voluminosi non sminuzzati, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, ramaglie e verde che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. E’ vietato abbandonare o depositare i rifiuti al di fuori delle aree specificatamente individuate o degli appositi contenitori.
8. Fatta salvo l’applicazione della normativa statale o regionale in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 11 Sgombero neve
1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Nell’evenienza in cui risulti necessario delimitare l’area pubblica, di un tanto dovrà essere data comunicazione, anche orale-telefonica, all’Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Tecnico, le attività successive di sgombero dovranno concludersi nel più breve tempo possibile.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o
ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da xxxxxxxx, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, la neve rimossa, può essere ammassata ai margini dei marciapiedi o della sede stradale, è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti (ove presenti).
7. L'obbligo stabilito all'art. 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è altresì fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata.
10. Durante le nevicate i cittadini hanno il dovere di agevolare il servizio di pulizia delle strade, evitando dove possibile la sosta ai margini della carreggiata. Nel caso di accertato intralcio il proprietario del veicolo sarà soggetto alle sanzioni di cui al successivo comma.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 12 Manutenzione degli edifici
1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici e di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc… al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi (qualora necessario e previsto) dei relativi titoli autorizzativi. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dai competenti Uffici del Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro. Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione ed in generale alla conservazione del decoro delle aree cortilizie se le stesse sono visibili da spazi pubblici.
2. I soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate, i parapetti (ringhiere) ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
3. I soggetti di cui al comma 1), sono responsabili della pulizia e della conservazione dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.
4. Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1) dovranno provvedere all'eliminazione dei deturpamenti.
5. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, all'interno della proprietà privata attraverso lo smaltimento in fondi persi oppure, qualora ciò non sia possibile, nell'apposita rete fognaria. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario. I soggetti di cui al comma 1) devono mantenere le grondaie degli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.
6. I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc..
7. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti, rettili o animali selvatici e randagi o ad altri inconvenienti di natura igienico – sanitaria quali il proliferare di insetti. In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree, rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori d’acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi. soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla tabella allegata e all'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3), 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa di cui tabella allegata e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
Art. 13
Tende su facciate di edifici
1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
5. Salva l’applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui si rimanda all’allegata tabella.
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 14 Divieti
1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
a) circolare o sostare con qualsiasi veicolo a motore ad esclusione di quelli eventualmente utilizzati per ragioni tecnico e manutentive ed introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione;
b) condurre i cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono raccogliere e rimuovere immediatamente le eventuali deiezioni;
c) calpestare le aiuole danneggiare le siepi e gli alberi;
d) guastare o sporcare i sedili, le panchine, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell’Autorità comunale;
f) abbandonare o gettare rifiuti fuori degli appositi cestini;
g) dedicarsi a giochi ed attività che possano creare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
h) nelle aree verdi di piccole dimensioni, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
i) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l’uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 15 Disposizioni sul verde privato
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità della sede stradale (intesa come superficie entro i confini stradali, compresi la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza), sono presenti alberi, piante, siepi, cespugli, ecc… i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che non siano danneggiati cavi della pubblica illuminazione, delle linee telefoniche ed elettriche e che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. In particolare le siepi e gli arbusti che dalle aree private si protendono sul marciapiede dovranno essere regolarizzate in maniera tale che rimangano entro il confine di proprietà / recinzione.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito possono compromettere la visibilità i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, gli arbusti, le siepi vive ecc., dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro. (Art. 892 C.C.). Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc…
Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell’erba.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l’obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi a carico dei trasgressori.
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI
Art. 16 Disposizioni generali
1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi e aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal vigente “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l’Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
7. La disciplina dettata dal presente Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire concessione o autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 17 Specificazioni
1. Per le tipologie e le modalità di occupazione di suolo pubblico si fa riferimento a quanto previsto con il citato “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”
2. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l’eventuale danneggiamento del suolo pubblico e dell’obbligo di ripristino dei luoghi, fatta salva l’applicazione di norme speciali, la violazione delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE
Art. 18 Occupazioni per manifestazioni
1. Chiunque promuova manifestazioni pubbliche, sagre e similari, per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, tendoni o simili di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare, la richiesta di autorizzazione con allegata la necessaria relativa documentazione telematicamente, direttamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l’applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella a carico del rappresentante dei promotori ed in solido dall’eventuale associazione promotrice della manifestazione.
6. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con un idoneo numero di servizi igienici di uso pubblico gratuito, comprensivi di quelli riservati ai diversamente abili, gestiti dal concessionario del suolo. L’organizzatore dovrà conformarsi a quanto prescritto dall’Autorità di Pubblica sicurezza per la gestione della safety e security.
7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
Art. 19
Occupazioni con spettacoli viaggianti
1. L’occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.
Art. 20
Occupazioni con elementi di arredo
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e
fioriere), a condizione che siano adeguatamente segnalati e che non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l’applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui si rimanda all’allegata tabella nonché l’obbligo di ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.
Art. 21
Occupazioni con strutture pubblicitarie
1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dalle norme che disciplinano la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e tenuto conto del Piano degli impianti Pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale per l’occupazione e per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui all’art. 62, comma 4 del X.X.xx. 15.12.1997 n. 446.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all’ultimo capoverso del comma che precede.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dell’Autorità competente.
Art. 22
Occupazioni per lavori di pubblica utilità
1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, compresi gli interventi che comportino manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve farne richiesta al competente ufficio comunale che provvederà a rilasciare autorizzazione previo parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di
esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell’intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale da parte dell’Ufficio di Polizia Locale.
L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell’effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di urgenza disciplinati dall’art. 30 del Codice della Strada la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni degli specifici regolamenti comunali.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo – per le tipologie escluse dalle procedure sanzionatorie del Codice della Strada – sono soggette a sanzione di cui all’allegata tabella, quando l’intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l’applicazione delle norme specifiche in materia.
Art. 23
Occupazioni per attività in genere
1. Le occupazioni di suolo pubblico diverse dalle occupazioni di cui ai precedenti articoli - anche per esigenze temporanee o per l'esecuzione di lavorazioni o attività a carattere saltuario o occasionale - non sono consentite.
2. Se l'occupazione avviene sulla sede stradale si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale, ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.
3. Chiunque esegue, su spazio pubblico o privato, lavori di qualsiasi genere che producano stillicidio, schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l’area ed adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l’accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area regolamento di polizia urbana circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc. ).
4. In particolare, è vietato gettare dall’alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché nebulizzazioni di polveri.
5. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.
6. Gli accantieramenti devono essere realizzati e recintati come previsto dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dotati di adeguata segnaletica di sicurezza.
7. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un’area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evi tare di creare barriere architettoniche.
8. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
9. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per le aree occupate per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 24 Occupazioni per traslochi
1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni e che possano costituire intralcio alla libera circolazione, deve presentare istanza in bollo, al competente ufficio comunale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L’ufficio comunale provvederà a rilasciare l’autorizzazione, previo parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale, se la richiesta riguarda il sedime stradale. L’istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell’effettuazione dell’occupazione.
2. Accertato che nulla osti, l’ufficio competente restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante provvedendo a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura dei richiedenti. L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 25 Occupazioni del soprassuolo
1. Senza specifico titolo autorizzatorio non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dalle norme sulla Pubblicità, dai diritti sulle pubbliche affissioni e dalle norme del Regolamento edilizio.
Art. 26 Occupazioni di altra natura
1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole della Giunta comunale, previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
Art. 27
Occupazioni per comizi e raccolta di firme
1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 (dieci) giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell’Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Art. 28 Occupazioni con palchi o tende
1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo, purché situata al di fuori della sede stradale così come definita dall’ art 3 del Codice della Strada, in particolare non interessante gli stalli di sosta veicolari; potranno essere concesse, in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx divieto, purché non vi siano altre alternative alla collocazione, e che la stessa non avvenga in una situazione tale da costituire pericolo per gli utenti della strada e dei clienti o in una zona ove vi siano inadeguate e ridotte condizioni di parcheggio, mediante la collocazione di palchi tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti “dehors“) per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alle specifiche disposizioni vigenti, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. potrà essere autorizzata la collocazione di tavoli, sedie, panche, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti “dehors“) sui marciapiedi alla condizione che rimanga uno spazio di transito pedonale libero pari a mt, 1,5.
3. I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante palchi tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti “dehors“) in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l’attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono preventivamente ottenere dall’Amministrazione Comunale l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, e ogni altra autorizzazione necessaria, nonché provvedere al pagamento del relativo canone (qualora dovuto). Le disposizioni di cui ai commi 1. Valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è a carattere temporanea / stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
5. I titolari di pubblici esercizi / concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell’occupazione e le aree contermini, non vengano sporcate o insudiciate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell’immediatezza. Gli spazi e le aree occupati dai “dehors“ devono essere destinati esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri. Tutti gli elementi ed i manufatti costituenti i “dehors“ devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico – sanitario di sicurezza e di decoro.
Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni dovranno essere custoditi mediante strumenti che ne impediscano l’uso oppure ritirati in luogo privato.
6. Fatte salve le specifiche violazioni di altre norme legislative o regolamentari, la violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e il trasgressore è tenuto alla immediata regolarizzazione dell'attività ed all’eventuale rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 29
Occupazioni per temporanea esposizione
1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 120 (centoventi), (fatto salvo normative di settore) e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l’applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
4. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
Art. 30
Occupazioni per esposizione di merci
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 1 (uno) metro dal suolo utilizzando apposite strutture per l'esposizione.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Fatta salva l’applicazione della normativa specifica in materia, la violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
5. Gli esercenti di attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
Art. 31
Artisti di xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
0. Chi esercita un mestiere girovago di artista di strada deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di artisti di strada, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante saltimbanco e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell’orario previsto dall’art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica ovvero dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 19:30.
4. Le attività in questione devono essere svolte nel rispetto integrale delle disposizioni inserite nel Titolo V - Tutela della quiete pubblica e privata del presente Regolamento ed in ogni caso non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale sia pedonale che veicolare.
5. Oltre alla contestazione per l’eventuale violazione di norme del presente articolo, si potrà disporre la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località.
6. La violazione di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art. 32 Disposizioni generali
1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli e delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L’Ufficio Tecnico Comunale, l’Azienda per i Servizi Sanitari o l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell’attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su accertamento tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e motivata proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale o dell’Azienda per i Servizi Sanitari, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 33 Lavoro notturno
1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7 ovvero le ore 8 nelle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell’orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall’Ufficio Tecnico Comunale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 34 Spettacoli e intrattenimenti
1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell’attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 35 Abitazioni private
1. E’ proibito provocare rumori che turbino la quiete pubblica tra le ore 22 e le 7, ovvero le ore 8 nelle giornate festive.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7, ovvero le ore 8 nelle giornate festive e dopo le ore 22.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 36 Strumenti musicali
1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali rumorosi è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 37 Dispositivi acustici antifurto
1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti.
3. Chiunque violi le prescrizioni previste dalle disposizioni al presente articolo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 38
Accensione di fuochi all’interno del centro abitato
1. Salvo quanto previsto in deroga ai sensi dell’art. 7 lettera m), nei centri abitati è consentita l’accensione di fuochi senza autorizzazione dell’Autorità, prima delle ore sette, nei periodi tra il primo di marzo al quindici di maggio e dal primo di ottobre al trenta di
ottobre, per bruciare stoppie, xxxxxxxx, fogliame secco ed altri materiali provenienti dalla lavorazione della terra.
2. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc. ed in vicinanza di materiali infiammabili o di depositi di materiale combustibile, nonché materiale proveniente da cantieri in genere.
3. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
4. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché il fuoco non sia completamente spento.
5. È vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
6. Fuori dei periodi consentiti è fatto obbligo per coloro i quali intendano accendere un fuoco di dotarsi dell’autorizzazione del Sindaco o del Responsabile di Servizio.
7. È vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
8. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui l’accensione dei fuochi, seppur all’interno del territorio comunale avvenga al difuori del centro abitato. In questo caso è fatto obbligo per chi intende accendere un fuoco di dotarsi dell’autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato / Regionale e dei Vigili del Fuoco.
9. Chiunque violi le prescrizioni previste dalle disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 39
Tutela degli animali domestici
1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose ed inoltre, garantire le idonee condizioni igienico - sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali.
5. Chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale mediante investimento durante la guida di un veicolo è obbligato a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario dell'animale. E' altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento sulla sede stradale vengano spostati, a cura del conducente del veicolo investitore, al margine della carreggiata
6. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 40
Protezione della fauna selvatica
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E’ vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche o animali esotici e/o pericolosi proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi. E’ vietato il trasporto o la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.
5. Chiunque violi le prescrizioni previste dalla disposizioni al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 41 Divieti specifici
1. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell’auto o comunque all’interno di contenitori che non assicurino un’adeguata aerazione.
4. Gli animali esposti per la vendita all’interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell’età.
5. E’ vietato introdurre animali di grossa taglia nei parchi giochi e pertinenziali scolastiche di proprietà comunale, fatto salvo il rilascio di apposita deroga per scopi didattici da richiedere al Sindaco o Funzionario delegato in accordo con gli Istituti scolastici interessati. Comunque è fatto d’obbligo la custodia degli animali, anche se di piccola taglia, e la raccolta delle loro deiezioni, all’interno di detti luoghi.
6. E’ vietato lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di animali di qualsiasi genere ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle eventuali deiezioni prodotte dai loro animali.
8. I proprietari di animali di qualsiasi genere, /detentori/accompagnatori o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio ad uso pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all' immediata pulizia del suolo mediante l’asportazione delle deiezioni ed il loro conferimento in idonei contenitori di rifiuti solidi urbani racchiusi in sacchetti atti a detto utilizzo.
11. È vietata l’organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie, È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
12. Oltre alle sanzioni già previste dalla vigente normativa di settore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 42 Animali molesti
1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti previsti dalle leggi penali, gli Operatori di Polizia Locale, in prima istanza procederanno a diffidare formalmente, sia verbalmente che per iscritto, il proprietario o il detentore a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. In caso di inottemperanza si procederà a contestare la violazione della disposizione del comma 1.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 43 Mantenimento dei cani
1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione (microchip).
2. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.
3. I cani vaganti non dotati di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
4. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, per le vie, piazze ed aree pubbliche e nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, al guinzaglio e se trattasi di animale aggressivo o indole mordace con museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:
a) i cani entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
b) i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
c) i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.
6. È fatto assoluto divieto di far vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza a preclusione della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e in modo da non nuocere ai passanti. In particolare i proprietari dovranno verificare costantemente l’efficienza delle recinzioni e di cancelli al fine di impedire che gli animali possano fuggire e vagare sulle pubbliche vie.
7. È fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena per periodi di tempo superiori a otto ore nell'arco della giornata. E’ permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell’acqua e del cibo sempre disponibili.
8. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aree verdi nelle aiuole e nei viali alberati è fatto assoluto divieto di condurre i cani non assicurati da guinzaglio o museruola fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. E’ consentito lasciare liberi i cani, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente individuate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni provocati dai cani al patrimonio pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.
9. Il Sindaco, con propria Ordinanza, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al presente articolo sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.
10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
11. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno tramite cartelli, targhe o simili ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
12. Il proprietario dovrà garantire all’animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti. in terrazzi o balconi relativamente alla razza ed alla mole.
13. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle eventuali deiezioni prodotte dai loro animali.
14. I proprietari di cani, /detentori/accompagnatori o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all' immediata pulizia del suolo mediante l’asportazione delle deiezioni ed il loro conferimento nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
15. È inoltre vietato:
a) impedire agli operatori cinofili l’esercizio delle loro funzioni e favorire la fuga dei cani;
b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
c) introdurre cani negli uffici, sia pubblici che privati, se aperti al pubblico, nei pubblici esercizi e sui mezzi di servizio pubblico (salvo diverse disposizioni di legge o interne emanate dall'azienda che esercita il servizio) se non condotti con guinzaglio e museruola.
16. Tutti i cani di indole mordace e quelli compresi nelle eventuali ordinanze ministeriali emanate a tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani ed eventuali modifiche ed integrazioni, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.
17. Fatta salva l’applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
18. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 5 e 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
19. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 11 e 16 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
20. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 6, 9, 10, 12, 13, 14, e 15 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 44
Della tenuta dei gatti liberi
Per quanto riguarda la tutela dei gatti liberi e delle colonie feline, si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 45 Animali liberi
1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi ed aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nelle aiuole e nei giardini pubblici ai piccioni, ai volatili selvatici o altri animali randagi. L’eventuale distribuzione di cibo dovrà essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all’igiene pubblica.
3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
5. Chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 46 Esposizione dei prezzi
1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 47 Servizi igienici
1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalle leggi vigenti, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
TITOLO VII - NORME VARIE
Art. 48 Contrassegni del Comune
1) E' vietato usare, senza autorizzazione del Comune, lo stemma del Comune stesso, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale.
2) La violazione alle disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, è punito con la sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite nonché di rimuovere cartelli, targhe o insegne e similari eventualmente collocate.
Art. 49
Esposizioni materiali contrari alla pubblica decenza
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è fatto divieto nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali prospicienti luoghi di pubblico passaggio e su tutte le aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, di esporre qualsiasi oggetto o materiali alla pubblica vista che risultino indecorosi, indecenti ed arrecanti molestia ad una pluralità di cittadini.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di rimuovere i materiali di cui sopra o subordinare a particolari prescrizioni impartite dagli accertatori.
Art. 50
Ingresso abusivo nelle strutture comunali
1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, è rigorosamente vietato introdursi nelle strutture di proprietà del Comune (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, eco-piazzole e similari) durante il loro periodo di chiusura all'utenza ed in assenza in loco di addetti o referenti, scavalcando recinzioni o utilizzando varchi ed accessi impropri.
2 ) La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 51
Raccolte di materiali e vendite di beneficenza
1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, può essere disposta esclusivamente da Enti, istituzioni o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS.
Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.
3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie nonché aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli Uffici Comunali preposti (es. autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico).
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.
Art. 52
Accattonaggio raccolta questue, fondi ed elemosine
1. Con esclusione delle attività e iniziative legate alle tradizioni popolari storiche, culturali e religiose locali, è vietato raccogliere questue, fondi ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia o petulanza ed in modo offensivo, con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 60 del presente regolamento. L’adozione di tale provvedimento si rende necessario al fine di contenere il fenomeno, già seguito attentamente dai Servizi Sociali comunali per attivare ogni opportuna iniziativa per aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, ed assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi e che deve essere inoltre oggetto di controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli impiegati nel mendicantato, quali i minori, le donne, gli anziani e i portatori di Handicap. A tal fine, si rende necessario individuare gli ambiti urbani e i siti dove è opportuno impedire l’accattonaggio di cui al successivo comma 2;
2. Con esclusione delle attività e iniziative legate alle tradizioni popolari storiche, culturali e religiose locali, la raccolta di questue, fondi ed elemosine ecc. è vietato nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
a. nei pressi delle scuole;
b. nei pressi dei luoghi di culto e all’esterno ed all'interno dei cimiteri;
c. presso le intersezioni stradali;
d. davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali, uffici pubblici e degli istituti bancari;
e. nelle aree prospicienti la fermata degli autobus di linea, gli ospedali, e le case di cura e di riposo;
f. all’interno e in prossimità dei mercati, fiere, sagre, e manifestazioni pubbliche locali;
3. E' fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio gli animali.
4. Nel caso di impiego di minori nel chiedere elemosina e mendicare - in quanto attività vietata per espressa previsione legislativa - si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.
5. Tutte le attività correlate al chiedere l'elemosina e mendicare non devono costituire pericolo o intralcio alla normale circolazione stradale, sia pedonale che veicolare.
6. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e da altre specifiche norme regolanti, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.
Art. 53
Divieto di campeggio libero
1. In tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, presenti su tutto il territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o
attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale, con l’eccezione del campeggio libero nei luoghi espressamente individuati dal Comune e delle attività per le quali venga rilasciata apposita autorizzazione comunale.
2. Il divieto di cui sopra non si applica ai circhi equestri, ai luna park ed in genere ai mezzi degli spettacoli viaggianti qualora debitamente autorizzati a svolgere la loro attività nel territorio comunale. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale. Con apposita Ordinanza il Sindaco dispone lo sgombero delle aree abusivamente utilizzate e l'allontanamento dei veicoli e delle persone accampate attivando il Comando della Polizia Locale e richiedendo, se del caso, anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi
e le capacità tecniche necessarie allo scopo.
3. Nelle aree private l'effettuazione di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili è ammesso esclusivamente su fondi debitamente chiusi e recintati e nel rispetto delle norme igienico
– sanitarie, di prevenzione incendi ed urbanistico – edilizie. In tal senso è ammessa apposita deroga comunale di natura temporanea in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse o nel caso di eventi particolari.
4. Il proprietario o il soggetto avente la materiale disponibilità delle aree private interessate dal campeggio e/o dall'attendamento è obbligato a conservare costantemente tali aree in condizioni di pulizia e decoro evitando in particolare che all'interno di esse si stabiliscano un numero di mezzi, di strutture e di persone incompatibile con le dimensioni, la superficie disponibile e gli impianti delle aree medesime e tale da non garantire la salubrità dei luoghi.
5. Il Sindaco, in seguito ad accertamenti e verifiche condotte dal personale dell' Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico – sanitari, di inagibilità delle strutture e delle aree, perdurante stato di degrado ambientale, potrà adottare apposita Ordinanza per la limitazione della fruizione di tali aree o per il loro totale sgombero.
6. Per comprovate esigenze e situazioni di emergenza, il Sindaco con apposito provvedimento può attivare campi di sosta temporanei.
7. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e l'applicazione delle violazioni alle norme di settore definite dalle Leggi dello Stato, la violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite, oltre all' obbligo di adempiere integralmente alle Ordinanze Sindacali di cui al comma 1) ed al comma 2).
Art. 54
Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. Ai fini dell’applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
Art. 55
Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati.
1. In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell'Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.
Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune e la definizione delle eventuali sanzioni.
Art. 56
Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari
1. Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati - vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivo atto a non disperderne i liquidi.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all’allegata tabella.
Art. 57
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
1. Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso all’Autorità comunale almeno tre giorni prima della data di svolgimento. Gli organizzatori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dai funzionari della Polizia Locale. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e sottostare alle prescrizioni dettate dal Comando della Polizia Locale al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica.
2. E’ vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 58
Principio di specialità in ambito normativo locale
1. Nel caso in cui una stessa attività, comportamento, situazione, condizione e fattispecie sia normata e regolata dal presente Regolamento ed anche da altri vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 della Legge 4 / 11 / 1981 nr. 689 (principio di specialità) su tutte le aree definite all' Art. 3, si darà applicazione prevalente alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 59 Disposizioni transitorie
1. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Comune di Arta Terme, entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. In ogni caso il Sindaco può derogare, con proprio espresso provvedimento, dall'applicazione delle norme del presente Regolamento qualora le stesse impediscano o limitino l'erogazione di servizi di pubblica utilità.
Art. 60
Entrata in vigore del Regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione di approvazione. Dalla suddetta data è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 22.01.1969.
Art. 61 Norma finale
1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.