COMUNE DI MODUGNO
COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
COMUNE DI MODUGNO
( Provincia di Bari ) ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E PULIZIA
DEI BAGNI COMUNALI DI PIAZZA GARIBALDI E PIAZZA PLEBISCITO
INDICE
Premessa
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Prezzo base d’asta Art. 3 – Modifiche
Art. 4 – Caratteristiche degli interventi
Art. 5 – Pulizie straordinarie (o a chiamata) e Compensi
Art. 6 – Materiali d’uso, attrezzature e utilizzo proprio personale Art. 7 – Oneri a carico del Committente
Art. 8 – Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore Art. 9 – Subentro alla Ditta cessante
Art. 10 – Condizioni normative e retributive – norme igienico sanitarie Art. 11 – Personale Dipendente
Art. 12 – Orario di servizio Art. 13 – Subappalto
Art. 14 – Assenze del personale
Art. 15 – Personale responsabile del servizio Art. 16 – Sistema di autocontrollo
Art. 17 – Accertamento danni e Assicurazioni Art 18 – Inadempienze e penalità.
Art. 19 – Condizioni di pagamento Art. 20 – Risoluzioni del contratto
Art. 21 – Deposito cauzionale definitivo Art. 22 – Contratto
Art. 23 – Aggiornamento dei prezzi Art. 24 – Durata dell’appalto
Art. 25 – Proroga del contratto Art. 26 – Recesso
Art. 27 - Trattamento dati personale
Art. 28 – Legge applicabile e controversie
PREMESSA
Nel presente capitolato d’appalto, le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate per brevità come segue:
Amministrazione Comunale di MODUGNO - Committente, Affidatario del presente appalto - Appaltatore,
Responsabile dell’appalto per il Committente - Referente unico,
Responsabile dell’appalto per l’Appaltatore - Responsabile di servizio.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia locali con apertura e chiusura per almeno n 08 ore giornaliere, di pulizia giornaliera e sanificazione integrato da lavori costanti e continui di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento negli edifici di seguito riportati e di proprietà del Committente nonché il servizio di custodia, manutenzione e pulizia delle aree a verde adiacenti e circostanti i locali oggetto dell’appalto:
- bagno pubblico di piazza Garibaldi;
- bagno pubblico di piazza Plebiscito
Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative, da eseguirsi nei locali prima dettagliatamente descritti ed individuati e per i seguenti orari:
per tutti i giorni dell’anno, compreso i festivi, dalle ore 8,00 alla 12,00 e dalle ore 16,00 alle 20.00 nel periodo Ottobre – Marzo e dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 21,30 nel periodo Aprile - Settembre, in occasione di manifestazioni pubbliche in genere l’orario di chiusura dovrà essere prolungato fino alle ore 24.00. In occasione dei Xxxxx Xxxxxxx e SS Addolorata l’orario dovrà essere dalle 8.00 alle 24.00.
L’offerta per il servizio in appalto si intenderà riferita complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.
ART.2 – PREZZO BASE D'ASTA
Il corrispettivo base d’asta per l’intero periodo dell’appalto per la custodia e pulizia dei locali prima individuati, ad esclusione delle altre pulizie a chiamata, è fissato nei seguenti importi oltre l’IVA nella misura di Legge: € 103.135,60 oltre I.V.A.
ART. 3 - MODIFICHE
Il Committente si riserva la facoltà di modificare l’entità delle superfici qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:
- estendere il servizio di custodia, pulizia e sanificazione anche in locali/edifici/reparti
- diminuire le superfici
- variare la destinazione d’uso dei locali,
- revocare temporaneamente o definitivamente i servizi di custodia, pulizia e sanificazione dei locali
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l’Appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto.
Tutte le variazioni delle superfici contrattuali, sia con carattere definitivo che temporaneo, formano oggetto di atto aggiuntivo al contratto d’appalto se comportano un incremento o decremento di spesa.
Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente esclusivamente nella persona del Referente unico ovvero dal Dirigente del Settore o dal Segretario Generale.
ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI:
CUSTODIA: La custodia, non armata, avverrà con la presenza continua di una persona all’interno di ogni immobile, compostamente seduta vicino ad un tavolo nel vano ingresso del detto immobile.
PULIZIA:
Le operazioni di pulizia riportate dal presente capitolato sono così suddivise :
1) PULIZIE GIORNALIERE:
Interventi di carattere continuativo e ripetitivo da fornire:
- svuotatura dei cestini e posacenere da effettuarsi con continuità nella giornata;.
- Scopatura della pavimentazione da effettuarsi con continuità nella giornata;
- Lavaggio e disinfezione di tutta la pavimentazione e davanzali, di tutti i muri piastrellati e di tutti gli apparecchi igienico-sanitari da effettuarsi con continuità nella giornata;
- Lucidatura di tutti gli specchi e ripristino dei materiali di consumo ( sapone , asciugamani e carta igienica). Tale ultima operazione dovrà avvenire anche più volte al giorno secondo la necessità.
- Pulizia accurata ed eliminazione di impronte da ambo le facciate di porte e finestre e dalle maniglie e di tutte le parti cromati esistenti.
Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche.
Al termine di ogni mese, il Responsabile del servizio dovrà sottoporre alla firma del Referente unico un attestato di regolare esecuzione relativamente alla custodia ed alle pulizie ordinarie.
Le attestazioni di cui sopra dovranno essere allegate, a cura dell'Appaltatore, alle relative fatture.
2) PULIZIE MENSILI
Interventi periodici di risanamento dei locali e lavaggio delle superfici vetrose (infissi esterni e pareti a vetro), con prodotti anche disinfettanti.
Ad aggiudicazione avvenuta il Committente, per motivi di opportunità o di esigenze sopravvenute, potrà concordare con l'Appaltatore eventuali modifiche.
Almeno una settimana prima del giorno stabilito dalla programmazione, l'Appaltatore dovrà dare il preavviso anche in forma verbale al Responsabile con l'indicazione del tempo presunto necessario per esplicitare il servizio onde permettere l'adeguata predisposizione dei locali.
Le pulizie di carattere periodico dovranno sempre essere eseguite fuori dalle fasce orarie di normale svolgimento del servizio, previa comunicazione al Responsabile.
Al termine dell'esecuzione delle operazioni di carattere periodico il Responsabile del servizio dovrà sottoporre alla firma del Referente unico un attestato di regolare esecuzione del servizio, che dovrà essere allegato, a cura dell’Appaltatore, alle relative fatture.
ART 5) PULIZIE STRAORDINARIE (o a chiamata) E COMPENSI
Si identificano come prestazioni straordinarie le seguenti ipotesi:
- dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dal Referente unico,
- dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi,
oppure
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza
Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Referente unico, al Responsabile del servizio, sulla base di idoneo preventivo concordato, contenente la quantificazione oraria dei lavori, le modalità ed i tempi di esecuzione.
Il compenso per dette prestazioni indicato come valore unitario in offerta, ma non compreso nel corrispettivo del presente appalto, deve essere quantificato sulla base delle ore lavorate e della tariffa oraria indicata in offerta.
Pertanto nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso il cui il Committente richieda l’esecuzione delle prestazioni con utilizzo di particolari attrezzature (ponteggi, autogrù), nonché l’utilizzo di materiali specifici: in tal caso il relativo compenso potrà essere integrato dai relativi costi con presentazione di idoneo preventivo preventivamente accettato dal Committente stesso.
ART .6 - MATERIALE D'USO, ATTREZZATURE IMPIEGATE E UTILIZZO DEL PROPRIO PERSONALE
I materiali impiegati occorrenti per il servizio di pulizia dei locali (quali detergenti deodoranti, disinfettanti etc.), saranno acquistati e forniti dall’appaltatore e devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dal presente Capitolato nonché con quanto deliberato dalla Giunta Comunale in data 7.06.07 ( Delibera di G.C. n.67 – Acquisti verdi ).
L’Appaltatore deve sottoporre al Referente unico, prima dell’inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l’esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti ( detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, comprendenti:
- il nome del produttore,
- le caratteristiche del prodotto,
- il contenuto in percentuale dei principi attivi,
- il dosaggio di utilizzo,
- il pH della soluzione in uso,
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento, i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.
Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.
Le concentrazioni d’uso devono quindi garantire l’efficacia antibatterica indicata da detta documentazione. E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:
- acido cloridrico
- ammoniaca.
I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati “di fresco”.
Dopo l’uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
Il Committente si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte
per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
E’ vietato l’uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
I rifiuti solidi, derivanti dall’utilizzo dei prodotti di pulizia impiegati, dovranno essere allontanati dal fabbricato in sacchi impermeabili chiusi sistemati in area apposita, a cura dell’appaltatore, per essere poi avviati allo smaltimento differenziato secondo corrette regole igieniche.
L’Appaltatore dovrà utilizzare nell’espletamento del servizio macchine, utensili, materiali ed attrezzature di sua proprietà (aspirapolvere, lucidatrici, macchine lava pavimenti, scale, trabattelli, scope, stracci etc) e prima dell’inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 ( S.O.- G.U. 6 settembre 1996, n. 209).
Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs 15 agosto 1991 n. 277 ( S.O. – G.U. 27 agosto, n. 200).
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche.
Il Committente non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.
A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall’Appaltatore per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore stesso.
Rimane a carico dell’appaltatore per tutta la durata dell’appalto, anche la fornitura di materiale igienico, quale carta igienica, asciugamani, saponi liquidi etc, in numero sufficiente alle necessità giornaliere.
Al fine di consentire alla Committente un adeguato controllo sugli obblighi contrattuali di cui ai precedenti paragrafi del seguente articolo, l’appaltatore entro 10 gg. di ogni mese, consegna al committente l’elenco del personale impiegato presso la struttura, con l’indicazione degli orari di presenza previsti per il mese in corso nonché il totale delle ore impiegate.
Il controllo sulle presenze del personale impiegato dall’appaltatore, potrà essere eseguito dal Referente Unico, il quale con l’ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l’ausilio di Responsabili di altri Servizi potrà effettuare sopralluoghi. Per la data e l’ora dei sopralluoghi faranno fede le timbrature.
ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione gratuitamente per l’espletamento del servizio:
- acqua ed elettricità necessarie, (l’appaltatore si impegna a consumare solamente le quantità necessarie per il regolare svolgimento del servizio)
- locali adibiti a ripostiglio per la custodia di minute attrezzature e di modiche quantità di prodotti necessari per lo svolgimento delle pulizie giornaliere.
Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, al Committente in quanto il personale comunale autorizzato potrà accedere nei locali a lui affidati, per esigenze d’Ufficio nonché per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia.
ART. 8 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’ APPALTATORE
Entro trenta giorni dall’avvio dell’appalto, l’Appaltatore provvederà alla presentazione al Referente unico del proprio Piano di Sicurezza d’implementazione nei locali del committente anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.
In particolare l’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull’impiego dei prodotti chimici non nocivi. L’Appaltatore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 626/94, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità
delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’impegno di:
- divise per il personale impiegato, con scritte concordate col Committente;
- tessere di riconoscimento e distintivi;
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani;
- fornitura di carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido lavamani, utilizzando i contenitori già installati, fornendo quelli mancanti e provvedendo alla sostituzione dei medesimi in caso di deterioramento;
- fornitura di igienizzanti per i WC;
- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
- ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
L’Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno a:
- montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili all’interno.
- fornitura al proprio personale dipendente di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 626/94, al fine di poter operare secondo ogni precauzione.
ART. 9 – SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE
Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
ART. 10 – CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE – NORME IGIENICO SANITARIE.
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
Inoltre l’appaltatore si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, etc, in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultima della documentazione ufficiale attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci
– lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, e previa attestazione da parte dell’Appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
Qualora, per accertamento del Committente, o dietro segnalazione degli Organi di vigilanza, l’Appaltatore risulti inadempiente, con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Committente procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà
all’Appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Qualora l’Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, il Committente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge , di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
L’Appaltatore dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Leg.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche ed, in particolare, il disposto dell’articolo 4, comma 2, lettera a, b e c, nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 (S.O. – G.U. 30 aprile 1956 n. 102 e al D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 ( S.O. 27 agosto 1991, n. 200).
L’Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
ART. 11 – PERSONALE DIPENDENTE
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore, che si obbliga a prendere in carico tutto il personale della ditta cessante assumendolo, considerata la fattispecie dei servizi da eseguire, a tempo pieno. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento, e dovrà essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio .
Nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Referente unico l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), la qualifica ed il numero delle ore giornaliere di lavoro.
Dovrà essere altresì comunicato il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a, del D. L.vo 626/94 e del medico competente.
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Referente unico entro 5 giorni.
Entro 30 giorni dall’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.
Analogamente l’Appaltatore dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di Euro 250,00= che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.
L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il libro di matricola, il libro di paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
Il personale addetto al servizio dovrà essere esperto e fidato sotto il profilo della diligenza e della riservatezza e dovrà, oltre che eseguire il servizio a perfetta regola d’arte, assicurando la chiusura degli accessi di loro competenza nonché all’attivazione degli allarmi dove previsti.
Durante l’esecuzione del servizio il personale dovrà, quanto è possibile, provvedere all’aerazione dei locali e alla successiva chiusura di porte e finestre al termine dello svolgimento delle operazioni di pulizia
Dovrà altresì essere segnalato all’Ente con tempestività il riscontro di anomalie, guasti danneggiamenti dei locali e degli impianti anche se verificatesi indipendentemente dal servizio di pulizia e conseguenti a fatti incidentali o causati da ignoti in modo da evitare che dagli stessi conseguano maggior danno per l’Ente, nonché disagi all’utenza.
Il personale consegnerà al proprio superiore ogni oggetto smarrito che risulti rinvenuto nell’espletamento del servizio, affinché sia tempestivamente consegnato all’Ufficio competente.
Il personale impiegato dovrà mantenere sempre un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto durante l’espletamento del servizio, e con il personale comunale autorizzato ad espletare il lavoro di supervisione delle operazioni di pulizia.
ART. 12 – ORARIO DI SERVIZIO .
La pulizia dei locali deve essere effettuata in orari tali da non ostacolare o arrecare incomodo o molestia al pubblico.
Pertanto l’appaltatore dovrà concordare con il Responsabile competente le fasce orarie relative al servizio di pulizia.
Entro gg.15 dall’inizio del servizio l’appaltatore dovrà inviare al Responsabile competente le fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia.
Tale obbligo sussisterà anche in caso di eventuali modifiche.
E’ vietato modificare la programmazione del servizio salvo accordi diversi con il Committente.
ART. 13 - SUBAPPALTO
L’Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto del Committente. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
Qualora formalmente richiesto dall’Appaltatore, il Committente può, a sua esclusiva discrezione, autorizzare il subappalto per una quota del servizio non superiore al 30% del servizio complessivo e comunque esclusivamente qualora si tratti di prestazioni specialistiche. In tal caso l’Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente dei lavori subappaltati.
L’Appaltatore è comunque tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.
I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.
ART. 14 – ASSENZE DEL PERSONALE
In caso di scioperi del personale dell’Appaltatore o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’Appaltatore e il Committente.
Le mancate prestazioni contrattuali saranno quindi quantificate dal Referente unico che provvederà alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza.
ART. 15 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
L’Appaltatore deve indicare il Responsabile di servizio e dovrà essere notificato al Referente unico. Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Il Responsabile di servizio concorda con il Referente unico le fasce orarie definitive relative al servizio di pulizia. Entro 15 giorni dall'inizio del servizio lo stesso deve notificare al Referente unico, le fasce orarie in cui verrà svolto il servizio di pulizia; tale obbligo sussiste anche in caso di eventuali modifiche, nonché comunicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dove far pervenire le eventuali contestazioni pertinenti al servizio reso.
Il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile ogni giorno e negli orari durante i quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a proprie spese dall’Appaltatore.
ART. 16 – SISTEMA DI AUTOCONTROLLO
Entro 15 gg. dall’inizio del servizio l’Appaltatore deve presentare il proprio sistema di autocontrollo sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e piani di lavoro da applicare all’appalto oggetto del contratto.
Detto piano dovrà essere convalidato dal Committente che può chiedere eventuali integrazioni coerenti con il piano senza incremento del corrispettivo di contratto.
Il sistema di autocontrollo deve indicare almeno:
- la descrizione delle procedure di sanificazione,
- i metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte,
- i metodi di rilevazione scritta delle difformità, riscontrate in corso d’opera,
- le azioni correttive adottate.
Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e visionabili in ogni momento dal personale del Referente unico o da suo incaricato al controllo.
ART. 17 – ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Committente ed a terzi dall’adempimento del servizio di pulizia.
L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
A tale riguardo l’Appaltatore deve presentare, all’atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell’espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a € 750.000,00, per sinistro, per persona e per animali o cose.
Viceversa la Committente non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti di qualsiasi natura e per qualsiasi causa del materiale dell’appaltatore.
ART. 18 - INADEMPIENZE E PENALITA'
Il Committente verificherà con proprio personale incaricato le prestazioni eseguite dall’appaltatore, e qualora riscontrasse inadempienze o incomplete esecuzioni, farà rilevare al Responsabile di Servizio dell’impresa la mancata o imperfetta esecuzione che dovrà predisporre immediatamente il necessario reintervento.
Nell’eventualità che il reintervento richiesto non venga immediatamente effettuato, si provvederà a darne incarico ad altra impresa, il cui costo sarà interamente addebitato all’appaltatore inadempiente.
Al fine di consentire il controllo sull’esecuzione del presente capitolato vengono riconosciute dal Committente al Referente Unico, poteri ispettivi, pertanto in proprio o con l’ausilio del personale dipendente comunale incaricato o con l’ausilio di Responsabili di altri servizi potrà effettuare appropriati sopralluoghi.
Qualora il Committente riscontri violazioni del presente capitolato e dopo la terza violazione formalizzata per iscritto e fatta pervenire a mezzo fax, posta elettronica o lettera, si procederà all’applicazione delle seguenti penali oltre a quelle previste da altri articoli del presente capitolato:
1. PULIZIE ORDINARIE: per ogni inosservanza nelle modalità di esecuzione Euro 250,00.
2. PULIZIE PERIODICHE: ritardo immotivato di oltre 7 giorni sulla programmazione: Euro 150,00.
3. PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA: ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore: da Euro 50,00 a Euro 250,00 per giorno, a seconda della gravità dell’omissione.
4. NEGLIGENTE PULIZIA - se il Referente unico accerta il precario stato di pulizia all’edificio derivante da inadeguata esecuzione delle pulizie ordinarie, ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e
rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica della richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso in quanto fornite a compensazione di negligente servizio di pulizia.
5. Qualora dovessero essere riscontrate negligenze sul servizio di pulizia per più di tre volte sarà applicata una penale pari a Euro 200,00=.
6. ASSENZA ingiustificata degli addetti alle pulizie e/o custodia negli orari concordati: Euro 50,00.
Le penali dovranno essere versate alla Tesoreria Comunale entro gg.10 dalla data di ricevimento dell’intimazione al pagamento della sanzione.
Xxx l’appaltatore non provveda al pagamento nel termine anzidetto, la penale dovuta verrà detratta dai corrispettivi fatturati; e se questi non saranno sufficienti, gli importi differenziali verranno riscossi coattivamente ai sensi delle norme vigenti. La penale sarà comunque applicata, anche se l’impresa provvede ad eliminare la violazione contestata.
Alla terza contestazione l’Amministrazione Committente, si riserva il diritto di risolvere il contratto, trattenendo dalla cauzione l’importo dei danni subiti.
ART. 19 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’importo annuale di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata.
La fatturazione del servizio deve essere emessa dalla Sede dell’Appaltatore, con specifica degli importi . Unitamente alla fattura mensile l’Appaltatore trasmetterà inoltre un prospetto analitico individuale degli orari effettuati giornalmente da ciascun dipendente nell’arco del mese, con i relativi totali settimanali e mensili. I dati esposti in tale prospetto dovranno trovare corrispondenza con quelli comunicati dalla Ditta stessa entro 5 gg. dall’inizio del servizio appaltato (ART.11 del presente capitolato – personale dipendente). L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie sarà fatturata a parte, previo accompagnamento dell’attestato di regolare esecuzione.
Le fatture verranno sottoposte al visto del Responsabile del Servizio preposto al controllo del servizio e verranno liquidate solo se attesterà la regolare effettuazione delle prestazioni dovute.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato previa presentazione da parte dell’Appaltatore, della documentazione prevista dall’art. 5, 2° comma L. 25 gennaio 1994 n. 82.
Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, viene effettuato tramite il Tesoriere del Committente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di dette fatture presso l’Ufficio Protocollo.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi. Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale.
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà procedere inoltre, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :
a) mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
b) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,
c) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria,
d) subappalto non espressamente indicato in sede di presentazione dell’offerta e non espressamente autorizzato dal Committente,
e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore,
f) tre contestazioni scritte di cui ai precedenti articoli.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
In tutti i casi l’appaltatore non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.
In caso di risoluzione del contratto il Committente potrà con apposito provvedimento espresso, previa consultazione della controparte, far scorrere la graduatoria stilata in sede di gara a seguito della valutazione delle offerte.
ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore dovrà versare all’atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dalla Legge n.348 10/06/1982 nella misura del 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA, arrotondato alle Euro50,00=, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Committente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’appaltatore, in caso di riscossione delle penali, risoluzione del contratto stesso per inadempienza dell’appaltatore.
Detta cauzione se prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa.
La cauzione dovrà essere reintegrata immediatamente in caso di escussione.
La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
In caso di rinnovo del contratto la fidejussione dovrà essere ripristinata nell’importo e con le modalità specificate nei commi precedenti.
ART. 22 - CONTRATTO
L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro il termine che verrà definito dal Committente, i documenti necessari alla stipula del contratto e indicati nel Bando di Gara, provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l’importo per i diritti di segreteria. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell’I.V.A., saranno a carico dell’Appaltatore.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata all’accertamento da parte degli organi competenti dell’insussistenza di cause ostative in capo all’appaltatore.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza anche di una sola causa ostativa prevista dalla Legge il Committente provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria.
ART. 23 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
La revisione dei prezzi non è ammessa. I prezzi di contratto si intendono fissi ed invariabili.
ART. 24 – DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto è fissata per anni uno, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente e di risoluzione anticipata del contratto qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera non soddisfacente.
ART. 25 - PROROGA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui al termine del contratto il Committente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione, l’Appaltatore sarà obbligato a continuare il servizio per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento; in ogni caso, per un periodo non superiore al semestre alle stesse condizioni contrattuali previste per l’anno precedente.
ART. 26 – RECESSO
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
Il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
per motivi di pubblico interesse,
in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
In tutti i casi dei presenti commi, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.) Qualora l’Appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente tratterrà a titolo di penale tutto il deposito cauzionale definitivo, addebitando le maggiori spese emergenti per l’assegnazione del servizio di pulizia ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.
In caso di risoluzione del contratto il Committente potrà con apposito provvedimento espresso, previa consultazione della controparte, far scorrere la graduatoria stilata in sede di gara a seguito della valutazione delle offerte.
ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, (Privacy) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti ai fini del presente procedimento instaurato con la partecipazione all’appalto e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
ART 28 – LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Per quanto non convenuto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia. Qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Foro competente Bari.
Responsabile del procedimento X.xx Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxx