FOGLIO INFORMATIVO per GARANZIE RILASCIATE su CONTRATTI di LOCAZIONE FINANZIARIA e di FINANZIAMENTO
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Foglio informativo n. 1 IN VIGORE DAL 01/01/2020
XXXXXX INFORMATIVO per GARANZIE RILASCIATE su CONTRATTI di LOCAZIONE FINANZIARIA e di FINANZIAMENTO
1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO: BNL LEASING S.P.A.
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(N.B.: Tali informazioni devono essere inserite nel caso in cui BNL Leasing S.p.A. offra fuori sede i propri prodotti e si avvalga a tal fine di soggetti terzi.)
Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente / Ragione Sociale: Codice Fiscale: Residenza Anagrafica / Sede legale ed amministrativa: _
Qualifica Estremi iscrizione in Albi Elenchi/ R.E.A Capitale sociale:
(N.B.:indicare dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente, ad esempio dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria, e iscrizione nell'albo degli agenti in attività finanziaria)
Numero di telefono:
Il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato compensi, costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
2. CHE COSA E’ UNA GARANZIA
La Garanzia è un atto con il quale un soggetto (“Garante”), eventualmente in solido con altre persone, si impegna a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui nei confronti del creditore.
Le Garanzie possono essere Personali o Reali, e vengono normalmente regolate sulla base di formulari predisposti dall’Intermediario/Banca (“Creditore”), o sulla base di testi negoziati direttamente tra il Creditore ed il Garante e/o il Debitore-Cliente.
La Garanzia Personale è un atto con il quale una persona o una società (detta “Garante”) si obbliga a pagare al Creditore quanto dovuto dal Debitore-Cliente se quest’ultimo non paga.
La Garanzia Reale si realizza, invece, attraverso l’individuazione di beni mobili o immobili che il Garante mette a disposizione del Creditore, il quale - se il Debitore-Cliente non paga - può soddisfare il suo credito attraverso la loro vendita a terzi. Così, se i beni offerti in Garanzia sono mobili si ha il Pegno; se invece si tratta di immobili o di c.d. beni mobili registrati (come le auto, le navi e gli aeromobili) su questi va iscritta l’Ipoteca. Se ad essere concesso in garanzia è un Credito vantato dal Cliente o dal Garante verso terzi, si ha la Cessione del Credito. A seconda della tipologia del contratto di Finanziamento e della sua durata, può altresì concedersi in garanzia l’iscrizione, su particolari categorie di beni, di un Privilegio ai sensi degli artt. 44 e 46 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss. mm. & ii.).
Poiché le Garanzie vengono prestate a favore di un contratto di Locazione Finanziaria o di Finanziamento (“Contratto Garantito”), è necessario che il Garante prenda visione anche del
Foglio Informativo del Contratto Garantito. I TIPI DI GARANZIE ED I LORO RISCHI
Le Garanzie Personali.
Le Garanzie Personali che l’Intermediario/Banca può chiedere a fronte di un Contratto Garantito sono: la Coobbligazione in solido, la Fideiussione, l’Impegno all’Acquisto, l’Impegno al Subentro e la Lettera di Patronage, l’Avallo cambiario.
La Coobbligazione in solido consiste in un obbligo, assunto dal Garante (c.d.”Coobbligato”) mediante la contestuale sottoscrizione del Contratto Garantito con il Debitore-Cliente, ovvero di un suo atto modificativo/integrativo/conseguente, a pagare al Creditore tutto quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito. In caso di inadempimento da parte del Debitore-Cliente, il Creditore può così agire per l’intera somma dovuta, nei confronti del Coobbligato, senza la preventiva escussione del Debitore-Cliente. Se ci sono più Coobbligati, il Creditore può pretendere il pagamento dell’intero debito anche solo da uno di essi. Dopo aver pagato, il Coobbligato può pretendere che il Debitore-Cliente gli versi quanto è stato costretto a pagare al Creditore, potendo esercitare i diritti che quest’ultimo aveva nei confronti del Debitore-Cliente; se ci sono altri Coobbligati, può pretendere da costoro il pagamento delle rispettive quote di debito. Il rischio è rappresentato dall’incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri Coobbligati di indennizzare il Coobbligato in solido che ha pagato.
La Fideiussione è l'atto con il quale un terzo Garante (c.d. “Fideiussore”) si obbliga a pagare al Creditore quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito, entro il limite dell’importo massimo garantito. Se ci sono più Fideiussori, il Creditore può pretendere il pagamento dell’intero debito anche solo da uno di essi. Dopo aver pagato, il Fideiussore può pretendere che il Debitore-Cliente gli versi quanto è stato costretto a pagare al Creditore, potendo esercitare i diritti che quest’ultimo aveva nei confronti del Debitore-Cliente; se ci sono altri Fideiussori può pretendere il pagamento delle rispettive quote di debito. Il rischio è rappresentato dall’incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri Fideiussori di indennizzare il Fideiussore che ha pagato.
La Fideiussione può assumere la forma della Garanzia Autonoma a prima richiesta se il Garante, rinunciando al diritto di opporre eccezioni, si impegna a pagare una determinata somma di denaro in favore del Creditore per il solo fatto che questi, comunicando l'inadempimento del Debitore-Cliente, ne faccia richiesta per iscritto. Anche in questo caso, il rischio è rappresentato dall’incapacità del Debitore-Cliente e/o degli altri eventuali Garanti sul Contratto Garantito di indennizzare il Garante che ha pagato.
La Lettera di Patronage è una Garanzia, rilasciata da una società che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del Debitore-Cliente; con questa il Garante si impegna a dotare il Debitore-Cliente del capitale necessario per fare fronte alle obbligazioni derivanti dal Contratto Garantito, oppure ad estinguere direttamente il debito, in caso di inadempimento. Al Garante possono essere altresì richiesti ulteriori impegni, quali, a mero titolo esemplificativo: di non ridurre la propria partecipazione nel capitale del Debitore-Cliente, senza il preventivo consenso da parte del Creditore; di prestare un diverso tipo di Garanzia nel caso decida di cedere a terzi la propria quota di partecipazione; di vigilare ed intervenire sulla gestione patrimoniale del Debitore-Cliente, affinché lo stesso mantenga una solvibilità tale da assicurare il buon esito del Contratto Garantito; di fare in modo che il Debitore-Cliente sia in grado di far sempre fronte agli impegni assunti fornendo a questo direttamente i mezzi finanziari necessari; di provvedere al rimborso anticipato del Contratto Garantito, in caso di cessione della partecipazione. Il rischio è rappresentato dal fatto che, in caso di inadempimento da parte del Debitore-Cliente, il Garante debba sopportare integralmente la perdita subita a causa dell’inadempimento della propria controllata o partecipata.
L’Impegno all’Acquisto (solo per i contratti di Locazione Finanziaria) è un atto unilaterale con cui il Fornitore del bene o un terzo Garante, in caso di scioglimento del contratto di Locazione Finanziaria per l’inadempimento del Debitore-Cliente Utilizzatore, si impegna a riacquisire la titolarità del bene (nel caso del Fornitore) o ad acquistarlo (nel caso di un terzo Garante) pagando un prezzo pattuito. Il prezzo dell’acquisto può essere uguale all’intero debito dell’Utilizzatore o essere determinato sulla base di un’apposita tabella a valori decrescenti del bene in funzione del momento in cui si è avuta la risoluzione del contratto di Locazione Finanziaria. Il rischio per il Garante terzo o Fornitore è che il bene da acquistare non si trovi, sia danneggiato, ovvero sia inservibile.
L'Impegno di Xxxxxxxx (solo per i contratti di Locazione Finanziaria) è un atto unilaterale con il quale il terzo Garante si impegna a subentrare nel contratto di Locazione Finanziaria a seguito dell'inadempimento del Debitore-Cliente Utilizzatore, accollandosi l’obbligo di pagamento di tutti i debiti scaduti e dei canoni futuri ed accettando di utilizzare il bene così come si trova. Il rischio, in questo caso è rappresentato dall’assunzione di obblighi di natura pecuniaria e non, contemplati dal Contratto Garantito, ma non contemperati dalle perfette condizioni d’uso del bene oggetto del Contratto Garantito.
A garanzia del rimborso degli obblighi nascenti dal Contratto Garantito, il Creditore può accettare altresì Effetti Cambiari a firma, oltre che del Debitore-Cliente, anche di un terzo Avallante. L’Avallante garantisce, con tutti il proprio patrimonio, il pagamento dell’effetto cambiario per conto del Debitore-Cliente. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, il Creditore può far elevare protesto e agire con azione diretta esecutivamente nei confronti anche dell’Avallante. Il rischio, anche in questo caso è dato dall’impossibilità per l’Avallante che ha pagato, di vedersi indennizzato dal Debitore-Cliente.
Le Garanzie Reali
Il Pegno è l'atto con il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante consegna al Creditore o ad una banca custode, che li detiene in nome e per conto del Creditore, dei eni mobili sui quali quest’ultimo potrà soddisfarsi in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito. Tra i beni mobili rientrano sia il denaro contante che i titoli di credito o di partecipazione, come le azioni, le obbligazioni e i titoli di investimenti finanziari sia pubblici che privati.
Un particolare tipo di Pegno è il Deposito Cauzionale (Pegno Irregolare) di una somma di denaro versata dal Debitore-Cliente o da un terzo Garante, a garanzia del’adempimento da parte del Debitore-Cliente agli obblighi nascenti dal Contratto Garantito, oppure da restituire al termine del Contratto Garantito. Il Deposito Cauzionale può essere infruttifero o fruttifero, a seconda che il Creditore alla scadenza, debba restituire il solo il capitale o anche gli interessi.
L'Ipoteca si costituisce attraverso la sua iscrizione nello stesso registro in cui è iscritto il bene immobile o mobile registrato offerto in Garanzia. Come il Pegno, l'Ipoteca consente al Creditore, se il Debitore-Cliente non adempie alle sue obbligazioni, di soddisfare il proprio credito vendendo il bene ipotecato.
La Cessione del Credito, è l’atto mediante il quale il Debitore-Cliente o un terzo Garante (“Cedente”), a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto Garantito nei confronti del Creditore (“Cessionario”), cede a quest’ultimo un credito vantato a sua volta nei confronti di un terzo (“Ceduto”), il quale dovrà, in luogo del Debitore-Cliente, adempiere al Cessionario non appena l’atto di cessione gli verrà notificato.
Il Privilegio Legale o Speciale, apposto dal Creditore, ai sensi rispettivamente degli artt. 44 e 46 del Testo Unico Bancario, sui beni mobili aziendali, o su quelli comunque acquistati con il finanziamento concesso dal Creditore, attribuisce a quest’ultimo il diritto di espropriare i beni del Debitore-Cliente, vincolati a garanzia del suo credito, e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori sul prezzo ricavato dall’espropriazione, in caso di inadempimenti sul Contratto Garantito.
In tutti questi casi il rischio per il Garante e/o il Debitore-Cliente, è quello della perdita del bene o della definitiva disponibilità del credito concesso in Garanzia, a seguito della vendita del bene o della notifica al terzo ceduto dell’intervenuta cessione del Credito da parte del Creditore, per soddisfare le proprie ragioni creditorie.
3. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Per il rilascio di Xxxxxxxx a favore del Creditore non è previsto alcun corrispettivo, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per la loro formalizzazione ai fini dell’opponibilità a terzi; resta inteso che in caso di Pegno, di Ipoteca, di apposizione di Privilegio o di Cessione del credito, essendo previsto l'intervento di altri soggetti (banche, notai, ecc.), è dovuto il pagamento del loro compenso da parte del Garante o del Debitore-Cliente, nella misura di volta in volta definita.
L’Intermediario/Banca fornisce al Garante almeno una volta l’anno, in forma cartacea la comunicazione periodica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del Contratto Garantito.
4. RECLAMI
RECLAMI – I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Società (n. tel.: 00.00000000) [modalità d'invio: xxx xxxxx (Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, c.a. Servizio Clienti), via mail (xxxx_xx_xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx), oppure via fax (n. fax: 00.00000000)]. La Società risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto (perché la risposta è stata -in tutto o in parte- negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, il Cliente può: consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; oppure consultare la Guida contenente le procedure e le condizioni concernenti il ricorso, disponibile presso la Società. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'ABF non priva in ogni caso il Cliente del diritto di investire della controversia in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria o un Organismo Conciliativo: a tal fine, in caso di controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Società circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto, ovvero avente con lo stesso attinenza qualsiasi, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 171/2003 n. 5. A questo riguardo, la Società aderisce al “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR” con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 00 (telefono 00000000 – Fax 0000000000 – e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) . Qualora sia previsto per legge quale condizione di procedibilità di una azione giudiziale il preventivo esperimento di una mediazione, la Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che in relazione al presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione avverrà dinanzi al Conciliatore Bancario
. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Legenda
- Debitore-Cliente: è il soggetto sottoscrittore del Contratto Garantito, chiamato ad adempiere in via principale a tutti gli obblighi di natura pecuniaria da questo derivanti.
- Contratto Garantito: contratto di Locazione Finanziaria o di Finanziamento stipulato con l’Intermediario/Banca, e da cui nascono le obbligazioni a carico del Debitore- Cliente e coperte da Garanzia.
- Garante: è il soggetto che rilascia, sull’esatto adempimento da parte del Debitore-Cliente, degli obblighi derivanti dal Contratto Garantito, una Garanzia in favore del Creditore.
- Creditore: l’Intermediario Finanziario/Banca che provvede all’erogazione del finanziamento al Debitore-Cliente mediante la stipula, con quest’ultimo, di un Contratto Garantito.
- Garanzie Personali: si tratta (in xxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx variamente impegnativo, con le quali il Garante offre al Creditore tutti i propri beni presenti e futuri a garanzia di quanto dovuto dal Debitore-Cliente in forza del Contratto Garantito.
- Garanzie Reali: si tratta di vincoli formali, apposti dal Garante o dal Debitore-Cliente su propri beni (mobili o immobili), in favore del Creditore, e che consentono a quest'ultimo di essere preferito rispetto ad altri creditori sul ricavato dell'eventuale vendita forzosa dei beni stessi, in caso di inadempimento alle obbligazioni nascenti dal Contratto Garantito.
- Importo xxxxxxx xxxxxxxxx: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi, oneri e spese di qualsivoglia natura) che il Garante si impegna a pagare al Creditore in caso di inadempimento del Debitore-Cliente agli obblighi derivanti dal Contratto Garantito.
- Strumenti finanziari: azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni; titoli di stato; certificati di deposito; quote di fondi comuni di investimento; polizze assicurative, ed altri titoli di debito che possono formare oggetto di vincolo a favore del Creditore in ragione della stipula del Contratto Garantito.