ACCORDO QUADRO CAPITOLATO
CAPITOLATO
DOMICILIARE:
SPECIALEPER
LA GESTIONE DEI
SERVIZI ASSISTENZA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRASESSANTACINQUENNI.
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DI ETA’
COMPRESA TRA 0 E 64 ANNI.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: 36 mesi
ART. 1 - OGGETTO DEGLI ACCORDO QUADRO
1. Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i per l’affidamento della gestione di servizi di assistenza domiciliare di tipo socio assistenziale di competenza esclusiva dell’Ambito di Altamura (di seguito SAD), del servizio di assistenza integrata (di seguito ADI), limitatamente alle prestazioni di assistenza domiciliare (secondo quanto previsto dagli artt.87 e 88 del RR 4/2007) da erogare in favore di persone anziane (65 anni e oltre), di persone diversamente abili di età compresa tra 0-64 anni e Tali interventi vengono attuati secondo i progetti contenuti nel Piano sociale di zona
2. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli indicati nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016.
Si applicano, pertanto, gli artt. 140, 142, del D.Lgs. 50/2016;
:Assistenza domiciliare Sad e Xxx in favore di persone anziane ultra65enni
CPV 85311100-3
Assistenza domiciliare Sad e Xxx in favore di persone diversamente abili (0 -64 anni)
CPV 85311200-4
3. Il presente capitolato speciale reca, pertanto, la disciplina dell’ accordo quadro, definendo le clausole fondamentali dei contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in modo particolare il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, la tipologia delle prestazioni affidabili e le relative specifiche tecniche di esecuzione;
4. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno dettagliatamente indicate, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità del medesimo accordo ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato;
5. La sottoscrizione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad affidare prestazioni nei limiti di importi definiti dall’accordo stesso e le stesse potranno essere commissionateattraverso appalti specifici ed importi variabili anche minimi;
6. Nell’ambito del presente capitolato si intende per:
a) Accordo quadro: l’accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Altamura-capofila e l’Operatore economico risultato aggiudicatario, che stabilisce le clausole relative ai contratti che saranno stipulati per tutta la durata dell’accordo quadro;
b) Capitolato speciale : il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di erogazione del servizio oggetto dell’accordo quadro;
c) Contratto attuativo: contratto d’appalto specifico sottoscritto dall’Amministrazione richiedente e dall’Aggiudicatario che dettaglia in particolare:
• la tipologia e quantità delle prestazioni
• il periodo di esecuzione
• il luogo di esecuzione
ART.2 - IMPORTO XXXXXXX XXXXXXX DEGLI ACCORDI QUADRO
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, l’importo massimo stimato per la conclusione degli accordi quadro ammonta a € 2.649.300,00 compreso Iva, se ed in quanto dovuta, comprensivo del costo del personale impiegato, della fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonchè ogni altro onere inerente le attività/prestazioni oggetto dell’appalto, per un costo orario di € 20,76 compreso iva (se e in quanto dovuta) e per un monte di 127.608 ore di servizio ore per 36 mesi ( periodo di attuazione del V PSZ) | N.ORE DI INTERVENTO nei 36 mesi | IMPORTO € compreso iva |
Servizio Assistenza domiciliare Sad e Xxx in favore di persone anziane ultra65enni- Assistenza domiciliare Sad e Adi in favore di persone diversamente abili (0 -64 anni | 127608 | 2.649.300,00 |
1. Il fabbisogno è stato stimato sulla base della domanda attualmente soddisfatta, quantificate in base al monte ore medio attuale; la stipula dei contratti ordinativi attuativi è subordinata al reperimento delle provviste
finanziarie, provvedendosi in caso contrario al soddisfacimento delle domande a sportello in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande o sulla base di graduatorie degli utenti secondo il criterio di urgenza definito dal servizio sociale professionale. Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a 0,00 (zero) in quanto trattasi di interventi a domicilio e non ci sono interferenze.
2. CLAUSOLAREVISIONE PREZZI (art. 28 D.L. 4/2022, Ln. 25/2022)
La Stazione appaltante a partire dal secondo anno di vigore dell’ Accordo Quadro, su richiesta scritta dell’ operatore economico individuato, con la quale vengono dettagliatamente motivati e comprovati gli eventuali aumenti dei costi sopportati ( con particolare riferimento al costo del personale), potrà procedere alla revisione del costo orario , a seguito di istruttoria del RUP, sul limite massimo del 75% della variazione dell’indice iSTAT FOI. La richiesta può essere presentata una sola volta per anno di vigenza dell’Accordo Quadro e il RUP dovrà pronunciarsi in merito all’accoglimento della stessa entro 15 giorni dalla data della richiesta completa di tutti i documenti necessari. La variazione avrà effetto sui contratti attuativi stipulati successivamente all’approvazione della revisione.
3. Ai sensi dell’art.23, co.16, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016, si precisa che il costo annuo stimato della manodopera a base di gara è: € 831.826,32
4. Trattandosi di accordo quadro, la Stazione appaltante potrà ordinare la quantità di servizi identificati nel presente capitolato di volta in volta necessari, sulla base delle necessità della medesima; gli operatori affidatari non potranno richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cuil’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure proceda ad indire una nuova gara;
5. I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi, stipulati in esecuzione degli accordi quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerte in sede di gara; l'importo massimo stimato deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell’amministrazione degli accordi quadro;
6. L’amministrazione si riserva ai sensi dell’art 106 co.1 lett.a) di apportare varianti non essenziali al presente
appalto, ad invarianza dell’importo di aggiudicazione in base all’andamento sopravvenuto della domanda di servizio.
ART. 3 - DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO
1. L’accordo quadro, avrà la durata di 36 mesi , (a decorrere dalla firma dell’accordo e con esonero, per le parti, dell’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso) durante i quali potranno essere attivati i singoli contratti di appalto attuativi;
2. Per il periodo di validità dell’accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i
singoli contratti per i servizi oggetto del presente capitolato;
3. E’ vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.
4. Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Affidatario di Accordo Quadro, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione
ART. 4 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt.3 comma 1 lett.p , 45 e
48 del D.Lgs. 50/2016;
2. Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art.45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati;
3. Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 concorrono per tutte le
consorziate;
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
5. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione degli organismi che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza o in cui la stessa persona sia titolare della direzione tecnica.
6. Le condizioni minime per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, sono le seguenti: a. Requisiti di carattere generale
a.1) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016, in capo a soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 o della condizione di essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; b. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica - per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; laddovela citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica o dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto;
Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito,
nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04.
Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ed
all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).
Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di cui ai punti a.1 e a.2 devono essere posseduti da tutti i partecipanti, a prescindere dalla modalità di partecipazione.
I requisiti di cui ai punti b.1, b.2, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario diconcorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata e nel caso di consorzi di cui alle lettere
b) e c) dell’art.45 co.2 del D.Lgs n.50/2016 dagli stessi o dalle consorziate esecutrici del servizio.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa i requisiti di cui ai punti b.1, b.2 non sono richiesti in considerazione della loro natura giuridica; resta fermo il possesso dei requisiti di cui ai punti a.1 e a.2, richiesto a tutti i partecipanti, in qualsiasi forma concorrano.
c. Requisiti di capacità economica - finanziaria, ai sensi dell’art.83, comma 1, lettera b), comma 4 e comma 5 del D.Lgs 50/2016:
c1 I concorrenti dovranno aver svolto, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di cui all’art. 46 della L.R. Puglia n. 19/06 per un importo non inferiore a quello del presente appalto e produrre idonea dichiarazione bancaria attestante la disponibilità in capo al concorrente di risorse atte al prefinanziamento dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal concorrente.
Per la qualificazione dei consorzi ex art.45, comma 2, lettere b) e c) si applica l’art. 47, commi 2 e 2 bis D.Lgs 50/016 come modificato dal D.L. 32/2019. Per l’effetto il requisito di cui al punto c.1 deve essere posseduto dalle consorziate.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica.
d) requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art.83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D.Lgs 50/2016:
d.1) esperienza comprovabile di almeno tre anni anche se non consecutivi, maturata nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, nella gestione di servizi rivolti a persone anziane o diversamente abili, in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o privati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata.
Per l’effetto, in applicazione dell’art. 47 comma 2 bis, D.lgs 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del presente requisito è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza del requisito in questione, in capo ai singoli consorziati.
Per l’effetto, i predetti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
ART. 5 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; si precisa che l’Amministrazione procederà, in corso
di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.
ART.6 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art.81 del D.Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. I concorrenti, pertanto, dovranno registrarsi sul servizio AVCPass ed ottenere un PASSoe da produrre in fase di gara, come prescritto nel paragrafo “Documentazione” del bando di gara.
La stazione appaltante può altresì chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare i documenti ritenuti necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del
concorrente dalla stessa.
ART. 7 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’ accordo quadro si concluderà a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt.3 co.1.sss), 60 co.1 e 142 co.1 sub.a) del D.Lgs 50/2016.
2. La migliore offerta - - sarà individuata ai sensi dell’art. 95 c.3 sub. a) D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi degli artt. 77 e 216 c.12 D. Lgs. 50/2016, che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati:
A) OFFERTA ECONOMICA | MAX PUNTI 10/100 |
B) OFFERTA TECNICA | MAX PUNTI 90/100 |
7.1 Offerta economica
L’offerta economica, unica ed incondizionata ,redatta in competente bollo, dovrà essere formulata da ciascun concorrente e dovrà recare, a pena d’esclusione:
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto da applicarsi sui costi unitari posti a base di gara, come di seguito riportati:
N. | TIPOLOGIA SERVIZIO/ ATTIVITÀ | UNITÀ DI MISURA DELLA PRESTAZIONE | COSTO UNITARIO IN EURO |
1 | Servizio SAD ADI | Costo orario | 20,76 |
Max 127.608. ore nel triennio |
- dovrà recare l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.95,
comma 10 del D.Lgs 50/2016;
I 10 punti relativi all’offerta economica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice applicando la seguente formula:
RIBASSO OFFERTO DAL CONCORRENTE X 10
RIBASSO DELL’OFFERTA PIÙ CONVENIENTE
Non sono ammesse offerte economiche in aumento.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
7.2 Offerta tecnico- qualitativa
L’offerta tecnico-qualitativa dovrà consistere nel progetto tecnico organizzativo redatto seguendo l’articolazione dei parametri e subparametri di valutazione di seguito indicati, in un numero massimo di 10 pagine formato A4 con max 35 righe a carattere Arial non inferiore a 12 . L’offerta sarà sottoscritta digitalmente, atteso che la gestione della presente procedura sarà di tipo informatico. Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti parametri:
PARAMETRI DI VALUTAZIONE Assistenza domiciliare SAD e ADI | PUNTEGGIO MASSIMO |
A)Capacità progettuale (in base anche alla descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire) con riferimento alla completezza e coerenza interna del progetto, alla metodologia d’intervento finalizzata al raggiungimento degli obiettivi specifici dei sevizi in appalto, alla modalità della presa in carico, alle ricadutesugli utenti e le loro famiglie, alla conoscenza dei bisogni sociali dei territori interessati riferita in particolare alle aree di utenza del servizio oggetto d’appalto - Insufficiente da 1 a 7 - Sufficiente da 8 a 14 - Buono da 15 a 21 - Ottimo da 22 a 28 | Punti 28 |
B) Piano di formazione/aggiornamento professionale, che il concorrente si impegna ad assicurareconcretamente al personale destinato alla gestione dei servizi, - Insufficiente da 1 a 2 - Sufficiente da 3 a 4 - Buono da 5 a 6 Ottimo da 7 a 8 | Punti 8 |
C) Capacità di interagire con la rete territoriale e coinvolgimento operativo del volontariato (la collaborazione ad operare in rete deve risultare da protocolli, accordi di programmi operativi, che indichino come opererannoi soggetti della rete, con quale personale e quali risorse saranno messe a disposizione e i risultati che si intendono raggiungere) iniziative di sensibilizzazione sui temi della disabilità, non autosufficienza e condizione dell’anziano ; - Insufficiente da 1 a 2 - Sufficiente da 3 a 4 - Buono da 5 a 6 Ottimo da 7 a 8i operatori alla massima riservatezza; | Punti 10 |
D) Ulteriori servizi collegati all’oggetto dell’appalto e migliorie a carico dell’aggiudicatario - Insufficiente da 1 a 2 - Sufficiente da 3 a 6 - Buono da 7 a 8 Ottimo da 9 a 10; | Punti 10 |
E) Organizzazione e organigramma aziendale che il concorrente si impegna a mettere a disposizione per il servizio oggetto di gara, oltre le figure minime necessarie; - Insufficiente da 1 a 3 - Sufficiente da 4 a 6 - Buono da 7 a 9 Ottimo da 10 a 12 | Punti 12 |
F) Qualificazione organizzativa del lavoro e modalità di contenimento del turn-over degli operatori - Insufficiente da 1 a 2 - Sufficiente da 3 a 6 - Buono da 7 a 8 Ottimo da 9 a 10 | Punti 10 |
G) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione: Modalità e strumenti per la verifica periodica del PAI con riferimento al rispetto dell’orario, allo stile di lavoro più consono, alla completezza dell’esecuzione - Insufficiente da 1 a 3 - Sufficiente da 4 a 6 - Buono da 7 a 9 - Ottimo da 10 a 12 | PUNTI 12 |
L’Accordo Quadro sarà concluso con il concorrente che avranno ottenuto il miglio punteggio totale.
La modalità di presentazione dell’offerta saranno precisate nel Bando di gara. Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro, anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua,adeguata e conforme ai principi di cui all’art.94 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art.95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, si precisa, inoltre, che non si procederà alla conclusione
dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’accordo, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria/ indennitaria da parte dei concorrenti.
Si procederà alla verifica delle anomalie ai sensi dell’art.97, comma 3 e seguenti del D.Lgs 50/2016.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e
sarà poi regolarizzata ai sensi dell’art.16 del DPR n.955/82 e s.m.i.
Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art.93, co.5, del D.Lgs.n.50/2016 per ulteriori 180 giorni.
ART. 8 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE
Le prestazioni domiciliari di cui al presente Capitolato vengono specificate come di seguito:
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE ULTRASESSANTACINQUENNI
8a.1) Destinatari e prestazioni
Le prestazioni di assistenza domiciliare sociale (Sad) ed integrata (Adi) sono rivolte a persone anziane ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio del Comune di Altamura capofila, in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio - sanitario o patologiche.
Entrambe le tipologie di assistenza sono fondate sul modello della domiciliarizzazione delle cure e delle prestazioni, intendendo per domicilio l'abituale ambiente di vita della persona, e si connotano per la forte valenza integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura e alla complessità dei bisogni a cui si rivolge.
I servizi di assistenza, disciplinati agli artt.87 e 88 del RR 4/2007, costituiscono una valida alternativa alla istituzionalizzazione garantendo ai cittadini anziani ultrassessantacinquenni una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie nel loro ambiente di vita.
L’assistenza domiciliare Sad, di competenza del Comune di Altamura capofila, comprende esclusivamente prestazioni ditipo socio-assistenziale di aiuto alla persona nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, di sostegno alla mobilità personale (attività di trasporto e di accompagnamento), in favore di quei soggetti che per età e/o patologie invalidanti accusano scarsa o ridotta mobilità personale, che si ripercuote sulla qualità della lorovita.
L’assistenza domiciliare integrata Xxx assicura invece prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, associate a prestazioni socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.
I servizi di assistenza domiciliare dovranno pertanto essere organizzati nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida Regionali per le cure domiciliari, giusta Delibera di G.R. 630 e 750/2015 e dall’Accordo di
programma integrativo per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI), sottoscritto con la ASL/Ba ;
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ED ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)
IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, DI ETA’ COMPRESA TRA 0 e
64 anni.
8a.2) Destinatari e prestazioni
Le prestazioni di assistenza domiciliare sociale (Sad) ed integrata (Adi) sono rivolte a persone diversamente abili, di età compresa tra 0 e 64 anni, residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale , in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno socio - sanitario o patologiche.
Entrambe le tipologie di assistenza sono fondate sul modello della domiciliarizzazione delle cure e delle prestazioni, intendendo per domicilio l'abituale ambiente di vita della persona, e si connotano per la forte valenza integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura e alla complessità dei bisogni a cui si rivolge.
I servizi di assistenza, disciplinati agli artt.87 e 88 del RR 4/2007, costituiscono una valida alternativa alla istituzionalizzazione garantendo ai cittadini diversamente abili una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie nel loro ambiente di vita.
L’assistenza domiciliare Sad, di competenza del Comune/Ambitocomprende esclusivamente prestazioni di tipo socio-assistenziale di aiuto alla persona nello svolgimento delle comuni attività quotidiane, di sostegno alla mobilità personale (attività di trasporto e di accompagnamento), in favore di quei soggetti che per età e/o patologie invalidanti accusano scarsa o ridotta mobilità personale, che si ripercuote sulla qualità della loro vita.
L’assistenza domiciliare integrata Xxx assicura invece prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative (a carico della ASL), associate a prestazioni socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.
I servizi di assistenza domiciliare dovranno pertanto essere organizzati nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida Regionali per le cure domiciliari
Relativamente al servizio di assistenza domiciliare sociale (Sad) :
- L’Ambito provvederà a fornire l’elenco dei cittadini aventi diritto, individuati attraverso le ordinarie procedure di presa in carico,
- la durata dell’assistenza ha carattere di temporaneità, complementarietà e specificità, nel senso che deve soddisfare la necessità del richiedente per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la durata massima di n.12 mesi; il rinnovo è soggetto alla presentazione di una nuova istanza avanzata allo stesso titolo, motivata e validato in sede di UVM, in caso di Adi e dal Servizio Sociale in caso di Sad.
Relativamente al servizio di assistenza domiciliare integrata (Adi):
- l’individuazione dei cittadini aventi diritto è in funzione della specifica modalità di accesso al servizio e valutazione del bisogno;
- l’accesso al servizio è riservato ai soggetti che hanno presentato istanza, corredata della documentazione richiesta, di assistenza socio sanitaria alla Porta Unica di Accesso, considerata ammissibile dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), ovvero dall’equipe professionale con competenze multidisciplinari,
che rileva i bisogni sanitari e socio sanitari complessi e costituisce l’anello operativo strategico in sede locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali; l’UVM effettua la valutazione multidimensionale dei bisogni essenziali degli utenti e verifica le condizioni di eleggibilità; elabora il piano assistenziale personalizzato (obiettivi e tipologia, frequenza e durata degli interventi), condiviso con l’utente e la sua famiglia e da essi sottoscritto; verifica e aggiorna l’andamento del piano di assistenza individualizzato, procede alla dimissione concordata;
- l’Organismo aggiudicatario dovrà pertanto garantire l’attivazione del piano di assistenza individualizzato, definito in sede di UVM, per la parte socio assistenziale e per le prestazioni oggetto d’appalto, entro un massimo di sette giorni dalla comunicazione da parte del Comune, della richiesta di intervento a favore dell’utente. Dovrà inoltre concordare con il referente dell’Area di riferimento e con il responsabile del caso le procedure necessarie per l’avvio della prestazione e delle modalità di attuazione per ogni singolo caso;
- la durata della prestazione è definita nel progetto personalizzato elaborato, per il Sad, dal Servizio Sociale professionale di ciascun comune componente l’Ambito e per l’Adi, dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), ed è in funzione del grado di non autosufficienza del diversamente abile e delle risorse familiari e comunitarie presenti.
Le principali prestazioni richieste, comuni ad entrambi i servizi di assistenza sono le seguenti:
a) aiuto e coinvolgimento per il governo della casa:
- cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona (camera da letto, cucina, bagno)
- preparazione del letto
- piccolo bucato e stiratura
- preparazione dei pasti
- assistenza nell’organizzazione dell’attività domestica
- spesa e commissioni varie
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, di elettrodomestici, ecc…)
- aiuto per ogni necessità di tipo domestico
b) supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico:
- igiene personale o totale della persona a letto e non
- ausilio alla mobilizzazione della persona costretta a letto
- vestizione dell’utente
- indicazione dell’applicazione di corrette norme igienico – sanitarie
- aiuto ad una corretta assunzione dei pasti
- alimentazione a letto
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di problematiche che potrebbero insorgere nell’attività
lavorativa
- attività di promozione e attuazione della rete familiare e sociale a favore dell’utente in collaborazione con gli
altri servizi del territorio
c) prestazioni di segretariato sociale:
- informazioni sui diritti e servizi;
- aiuto nell’istruttoria di istanze per l’accesso alle prestazioni di competenza dei servizi socio -assistenziali del Comune e socio - sanitari della Asl;
In caso di trasferimento temporaneo dell’utente presso altra abitazione o in stuttura ospedaliera, in mancanza di risorse familiari, su richiesta dell’interessato o di chi ne fa le veci e previa valutazione del Servizio Sociale Professionale, le prestazioni di natura socio - assistenziali potranno essere garantite presso le medesime sedi.
8a.2) Finalità
I servizi di assistenza domiciliare per prestazioni sociali (Sad) e di assistenza domiciliare integrata (Adi) condividono le finalità e gli obiettivi generali previsti dal Regolamento Regionale n.4/2007 , quali ad esempio:
• mantenere la persona anziana nel proprio contesto di vita attraverso interventi a sostegno della famiglia e della persona anziana mediante prestazioni sociali e sanitarie svolte a domicilio;
• sostenere e sviluppare tutta l’autonomia e le capacità residue della persona anziana per permettere il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale;
• mettere in atto modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e di relazione dell'utente;
• ricorrere ai servizi residenziali in via subordinata, privilegiando prestazioni domiciliari sulla base di un piano di intervento ben definito;
In particolare il servizio di assistenza integrata Adi mira a:
• ridurre la permanenza in ospedale e favorire la de-ospedalizzazione, attraverso l’istituto della dimissione socio-sanitaria protetta;
• sviluppare modalità d'intervento incentrate sul lavoro d'équipe al fine di realizzare l'effettiva integrazione delle prestazioni;
• sostenere la famiglia e coinvolgerla in una collaborazione solidale e partecipata ai piani di assistenza .
8a.3) Organizzazione dei servizi
I servizi di assistenza Sad e Adi da realizzare in tutto il territorio urbano, dovranno essere organizzati avvalendosi dell’ausilio del servizio sociale professionale di ogni comune componente l’Ambito
L’Organismo aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà impiegare personale in possesso delle seguenti qualifiche professionali che abbiano competenze specifiche per la tipologia delle prestazioni richieste:
• Coordinatore tecnico del servizio (D2/3)
• Operatori socio sanitari (OSS – C2)
• Personale OSA/OTA o figure assimilate (dotate di titolo professionale specifico -C1)
• Assistente domiciliare, assistente familiare o figure assimilate – CCNL Cooperative - B1)
E’ fatto salvo l’apporto di ulteriori figure, anche attraverso il ricorso a volontari o addetti non professionali o
figure diverse dalle suddette, per attività complementari alla domiciliarità finalizzate alla socializzazione La figura del Coordinatore tecnico del servizio dovrà essere in possesso:
a) dei titoli previsti dall’art.46 del RR 4/2007 e s.m.i., se educatore, e di titolo di laurea socio-psico- pedagogico in tutti gli altri casi;
b) ovvero di esperienza comprovabile di almeno tre anni, anche non consecutivi, nel quinquiennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, come coordinatore di servizi socio assistenziali o socio sanitari rivolti ad adulti in situazioni di disagio.
Al Coordinatore compete:
a) organizzare e coordinare gli interventi socio assistenziali, essere responsabile delle attività domiciliari;
b) attivare le risorse del servizio al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato definito
dall’Assistente Sociale referente del caso, oppure in caso di ADI, dall’UVM;
c) effettuare visite domiciliari con l’Assistente Sociale referente del caso;
d) presentare gli operatori domiciliari;
e) coordinare le prestazioni socio assistenziali del servizio con le prestazioni sanitarie della Asl/Ba , per
un’attuazione ottimale del progetto individualizzato;
f) verificare la corretta realizzazione del Progetto individualizzato;
g) coordinare il lavoro svolto dagli operatori domiciliari;
h) curare il rapporto con gli operatori per favorire un corretto approccio con gli utenti;
i) attuare continua vigilanza sull’andamento generale del servizio;
k) aggiornare periodicamente il Servizio Sociale del Comune sull’andamento del servizio e proporre eventuali
modifiche da apportare al progetto individualizzato motivandone la necessità e l’opportunità;
l) informare tempestivamente il Servizio Sociale del Comune di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, ecc.) nonché delle eventuali difficoltà di rapporti tra gli operatori/utente/famiglia;
m) svolgere attività di segretariato sociale;
n) compilare il diario giornaliero sul servizio socio-assistenziale;
o) svolgere un’attenta analisi del territorio ed instaurare contatti con le altre strutture;
Il Coordinatore tecnico dovrà incontrare periodicamente, (con cadenza trimestrale) l’area dei Servizi Sociali per l’assistenza sociale Sad e l’interfaccia con i referenti del Distretto socio sanitario nel caso di assistenza integrata Adi al fine di valutare l’andamento effettivo del servizio e la sua qualità. Ad ogni incontro dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti che costituirà strumento di monitoraggio e di controllo.
L’ Organismo aggiudicatario, attraverso la figura del Coordinatore, dovrà garantire la supervisione agli operatori domiciliari per monitorare costantemente le dinamiche che si instaurano con ciascun nucleofamiliare e per sostenerli in ogni eventuale difficoltà che si dovesse verificare nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
8a.4) Tempi di svolgimento dei servizi
I servizi di assistenza domiciliare Sad e Xxx dovranno essere articolati sei giorni su sette giorni alla settimana e dovranno svolgersi, per le ore previste, nell’arco orario compreso tra le 7,30 e le 20,00.Sono da ritenersi
esclusi dal monte ore attribuito a ciascun utente gli incontri di verifica, di supervisione, di formazione ed aggiornamento dell'operatore, che non si svolgono al domicilio dell’utente e che comunque devono essere assicurate dall’ente gestore nel costo orario dell’appalto .L’intervento giornaliero potrà essere reso nello stesso nucleo sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano e dovrà essere garantita la massima flessibilità, in particolar modo per le situazioni particolari e urgenti.
In considerazione della particolarità del servizio dovrà essere garantita la copertura dello stesso anche nei momenti critici prevedendo:
a) l’ordinaria organizzazione del servizio in estate e nei periodo festivi;
b) l’organizzazione straordinaria nel caso di eventi imprevedibili (malattia degli operatori, dimissione degli stessi, ecc).
I servizi dovranno essere garantiti in tutto il periodo di affidamento.
Gli operatori durante lo svolgimento, a cura e spese dell’Organismo aggiudicatario del servizio dovranno essere muniti di un tesserino di riconoscimento, contenente nome, cognome, azienda di appartenenza, logo del l’Ambito appuntato in maniera visibile, in base alle prestazioni, dovranno altresì essere muniti di camici e di guanti monouso.
Il gestore dovrà garantire il massimo rispetto degli orari stabiliti e della durata dell’intervento così come richiesto dagli uffici comunali di riferimento.
Tutto il personale addetto all’assistenza deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e attenersi al segreto d’ufficio. E’ fatto divieto assoluto al personale dipendente dell’Organismo aggiudicatario, pena l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. e delle penali pecuniarie a carico del medesimo , accettare qualsiasi forma di compenso da parte dei familiari dell’utente.
Gli operatori, inoltre, nello svolgimento dei servizi dovranno compilare per ogni utente, sia in versione cartacea, che informatica, apposita scheda mensile per la rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate e dei relativi orari.
La scheda in questione deve essere debitamente controfirmata dall’utente o da un suo familiare nel luogo in cui viene effettuata la prestazione e deve essere vistata dal Coordinatore del servizio che si assumerà l’onere del controllo.
Infine, tutto il personale addetto all’assistenza dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, in conformità alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/ 08).
ART. 9 –OBBLIGHI DEL PERSONALE
Obblighi del personale:
• osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal contratto;
• avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del servizio;
• osservare il segreto professionale attuare i programmi e gli indirizzi dei servizi;
• rispettare gli orari di lavoro
ART.10 OSSERVANZA DEI PROGETTI E DELLE PRESTAZIONI DA GARANTIRE
Eventuali modifiche rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l’impostazione e le finalità, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Ammnistrazione Servizi alla Persona.
ART.11 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario/Affidatari sono obbligati a :
1) garantire l’applicazione integrale dei vigenti CCNL con riferimento all’oggetto dell’appalto che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; lo stesso dovrà, altresì, provvedere al regolare e puntuale pagamento delle spettanze maturate dal personale medesimo;
2) osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
3) effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al
lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
4) continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla lorosostituzione;
5) ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L’Affidatario/Affidatari sono responsabili per il personale dipendente e non, utilizzato nella realizzazione del progetto, non configurandosi alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere fra quest’ultimo e il Comune di Altamura capofila. Ricade su di essi, quindi, la responsabilità per la mancata applicazione dei contratti di lavoro e per il mancato assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavoro.
Rientra nei loro obblighi fornire, prima dell’inizio delle attività, l’elenco nominativo dei soggetti che saranno impiegati nel servizio, specificando, per ciascuno, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e qualifica professionale posseduta.
In caso di sostituzioni, in pendenza dell’espletamento del servizio, di alcune unità del personale impegnato per giustificati motivi, l’Affidatario dovrà far pervenire, almeno 10 gg. prima dell’effettiva sostituzione - salvo per casi di forza maggiore - apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire, il nuovo elenco del personale da impiegare per l’espletamento del servizio ed i documenti di cui al capoverso precedente.
Tale sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dall’Amministrazione comunale, salvo i casi di urgenza (malattia o grave impedimento dell’operatore) nei quali l’affidatario dovrà tempestivamente comunicare la temporanea sostituzione a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dalla Ammnistrazione.
Qualora l’Amministrazione ravvisi motivi ostativi alla sostituzione potrà negarne il consenso. Nel caso di sostituzione effettuata senza il detto consenso, la stessa dovrà essere revocata con l’eventuale applicazione di una penale di cui all’art. 19 del presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al/ai soggetti affidatari la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’ente provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.
Il /I soggetti affidatari sono tenuti, altresì, ad osservare le disposizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, in
materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
ART. 12 CLAUSOLE SOCIALI
i concorrenti si impegnano prioritariamente ad utilizzare gli stessi operatori del/dei precedenti soggetti aggiudicatari dei servizi di assistenza domiciliare, scaduti o in scadenza durante la vigenza dell’accordo quadro, impiegati da almeno tre mesi nei servizi di cui trattasi, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa del/dei nuovi soggetti aggiudicatari e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione dei servizi.
Per l’individuazione dei contratti di lavoro da applicare, si richiama quanto disposto dall’art. 30 co. 4 del D. Lgs. 50/2016.
A tal fine si precisa che il CCNL, il profilo professionale, il livello contrattuale, la data di assunzione, gli scatti d’anzianità maturati alla data della pubblicazione del bando di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi in prossima scadenza (comprensivo di figure professionali non espressamente previste all’interno del presente capitolato) sono indicati nella tabella n. 1 allegata al presente capitolato.
ART. 13 ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Il /I soggetti aggiudicatari del servizio dovranno garantire, senza eccezione alcuna, l’osservanza:
• di tutte le norme riportate nel presente capitolato che attengono al servizio;
• l’effettiva esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato;
• la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio da qualsiasi fonte provengano;
Dovranno provvedere alla copertura assicurativa per gli eventuali danni subiti o causati dagli utenti nel corso
delle prestazioni, per le ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando il Comune di Altamura capofila da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso, risponderanno direttamente dei danni provocati alle persone e/o alle cose, qualunque ne sia la loro natura e/o causa e del relativo risarcimento, impegnandosi, altresì, ad effettuare il/i servizi in base alle condizioni sopracitate, curando che i singoli autisti rispettino, di fatto, le modalità e le condizioni previste dal presente capitolato, fatta salva la responsabilità dei singoli tassisti.
Il/I soggetti affidatari si impegnano:
• ad assumere il compimento dei servizi/prestazioni per anni tre o comunque fino ad esaurimento dell’importo contrattuale con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
• a garantire che l’organico, per tutta la durata del contratto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di
offerta;
• in caso di sostituzioni, nel corso dell’operatività del servizio, di alcune unità del personale impegnato, dovuto a giustificati motivi, a far pervenire almeno 10 gg prima della effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione alla Amministrazione, indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque
avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. La comunicazione di cui sopra dovrà essere
corredata dall’elenco aggiornato del personale impiegato.
• a vigilare sullo svolgimento dei servizi avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le prestazioni siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
L’affidatario si obbliga, inoltre, a:
• osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
• effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
• continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
• ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
Ogni rapporto con il personale, dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi è a totale carico e responsabilità dell’ente aggiudicatario e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere con l’Ambito Territoriale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’impresa aggiudicataria la sostituzione del personale
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’ente aggiudicatario provvederà aquanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere nel corso dell’esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici competenti.
Sono a carico del/dei soggetti aggiudicatari tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
Dovranno pertanto provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento della somma che sarà
all’uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali. Sono a loro carico:
• tutte le spese relative e conseguenti all’accordo quadro e ai contratti attuativi al contratto, nessuna
esclusa o eccettuata, xxx comprese quelle di xxxxx e registrazione, nonché il versamento dei diritti disegreteria;
• qualunque altro onere connesso alla gestione del servizio. Si impegnano, altresì:
• a procedere all’esecuzione dei contratti attuativi per l’intera durata dell’accordo quadro con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
• a garantire che l’organico, per tutta la durata dell’accordo quadro, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
• a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
• a tenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, fatto salvo il rinnovo per ulteriori 180 giorni, ai sensi dell’art. 93, co. 5, D.lgs. n. 50/2016;
• a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli
assetti e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
• a stipulare polizze assicurative, che dovrà fornire prima dell’inizio dell’appalto, che coprano i seguenti
rischi:
1) Responsabilità civile verso terzi (RCT) corredata della Garanzia di “Rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Altamura capofila, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio per un massimale non inferiore a:
€ 2.500.000
Tale polizza dovrà coprire:
• la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa/soci lavoratori, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
• la responsabilità civile incombente sull’appaltatore per danni indiretti.
2) Polizza responsabilità civile verso i prestatori di lavoro/soci lavoratori (RCO), corredata della Garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del comune di Altamura- capofila dell’ambito Territoriale , con un massimale di garanzia non inferiore a:€ 2.500.000
a copertura della responsabilità civile prestatori d’opera personale dei dipendenti dell’impresa/soci lavoratori; in alternativa alla stipula delle polizze assicurative RC sopra riportate, la ditta affidataria potrà dimostrare il possesso di polizze RC già attivate, aventi le stesse caratteristiche qui richieste. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alle stesse polizze, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche lo specifico servizio svolto per conto del Comune di Altamura capofila.
ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI
E’ previsto il controllo sul regolare svolgimento del servizio sia in itinere, che al termine, al fine di verificare i
risultati conseguiti durante tutte le fasi dei progetti presentati in sede di gara
Il gestore affidatario dovrà trasmettere all’Ambito una relazione trimestrale sull’andamento del servizio,
precisando il numero di utenti in carico con la descrizione degli interventi effettuati per ciascuno di essi.
L’Ente gestore dovrà, altresì, predisporre un sistema di rilevazione periodica delle prestazioni svolte e dei risultati raggiunti anche al fine di consentire la somministrazione di questionari per la customersatisfaction e la Job satisfaction, rispetto all’adeguatezza organizzativa-funzionale di ogni singolo servizio.
Il Gestore è tenuto a fornire, per ogni utente in carico, un diario giornaliero delle prestazioni e dell’orario da compilarsi da parte dell’operatore socio assistenziale che rimarrà presso il domicilio dell’utente e da questi controfirmato.
Dovranno essere altresì utilizzate schede per registrare giornalmente le prestazioni.
Questo insieme di registrazioni avrà anche lo scopo di garantire che il servizio venga regolarmente svolto, mentre il Coordinatore dell’appalto curerà la predisposizione e la regolare compilazione delle schede lavoro da parte degli operatori.
Qualora dalle verifiche del servizio vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi , e queste siano contestate dall’ Ambito con lettera di invito a rimuoverle immediatamente, l’Affidatario dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste dal presente capitolato e nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, per la terza volta, a risolvere il contratto, e quindi, a sospendere il pagamento.
ART.16 CONCLUSIONE DELL’ ACCORDO QUADRO E STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI
Prima della conclusione dell’accordo quadro o, in conformità a quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento procederà -relativamente ai costi della
manodopera indicati dall’offerente classificatosi primo in graduatoria - alla verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto.
L'Amministrazione procederà alla conclusione dell’accordo quadro ed allastipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
Faranno parte integrante dei suddetti contratti i seguenti elaborati:
il prezzo unitario posto a base di gara
l’offerta economica
il presente capitolato speciale
ART.17 CONTRATTI ATTUATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
I Contratti Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec
all’appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:
• al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. 642/1972;
• alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
• all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo
I Contratti attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall’appaltatore per accettazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato “a misura”, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando all’ unità di misura del servizio, il prezzo unitario dedotto in contratto.
Le prestazioni complementari alla domiciliarità dettagliate nell’offerta tecnica saranno realizzate in proporzione al numero di ore prestazionali autorizzate di volta in volta nei contratti attuativi.
ART. 18 CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA
18.1 Cauzione provvisoria
I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro per il quale partecipano. La garanzia deve avere efficacia per almeno duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, quindi, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
18.2 Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, l’affidatario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria commisurata all’importo massimo stimato dello stesso, a garanzia dell’impegno all’esecuzione dell’accordo quadro per tutta la sua durata, in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 103, D.lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.
93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
La garanzia fidejussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione derivante dai contratti attuativi, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata da questo Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all’appaltatore e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 19 SUBAPPALTO
In relazione ai contratti attuativi degli accordi quadro, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. , previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 ;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e ele forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
ART. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Ambito corrisponderà all’Affidatario l’importo fissato nei contratti attuativi su presentazionedi regolare fattura che indichi il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva alle commessepubbliche.
Il detto importo sarà liquidato in ratei bimestrali costanti posticipate entro 60 giorni dalla verifica della regolare esecuzione con redazione di una relazione sintetica di positiva valutazione del servizio
a seguito del ricevimento della documentazione richiesta di seguito, purché completa. Alla fattura/ricevuta va allegata:
a) elenco cittadini fruitori delle prestazioni (assistenza domiciliare diversamente abili/assistenza domiciliare over65) ;
b) la dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. i. nella
quale lo stesso dichiari che nei confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste nel progetto;
d) la relazione finale relativa a tutto il periodo del contratto attuativo con numeri complessivi di utenti fruitori eventuali criticità riscontrate.
La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell’Ente aggiudicatario comporterà l’impossibilità da parte dell’Amministrazione ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all’ Ente aggiudicatario che non avrà nulla a che pretendere dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la spesa venisse finanziata attraverso Fondi comunitari, statali o regionali, il gestore di ogni singolo servizio si impegna altresì di fornire tutta la documentazione prevista per la rendicontazione dei suddetti finanziamenti.
ART. 21 PENALI
L’eventuale ritardo rispetto al termine di avvio del Servizio, per fatti non imputabili all’Amministrazione o non dipendenti da cause di forza maggiore, comporterà, a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 bis, c.4 del D.lgs 50/2016 , per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 0,5 per mille del valore del contratto attuativo.
Per ottenere il pagamento della penalità l’Ambito potrà rivalersi mediante trattenuta sulla prima liquidazione e/o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.
L’Amministrazione applicherà, per ogni inadempienza o disservizio contestati, a cui l’Ente aggiudicatario non
abbia ottemperato nei termini stabiliti, una penale pari al 2% dell’importo complessivo del servizio.
ART.22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida adadempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
- mancata acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’utenza);
- utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’Affidatario è venuto a conoscenza nell’esercizio dei
compiti affidati;
- violazione dei diritti degli utenti;
- impossibilità di effettuare verifiche di cui all’art. 9, paragrafo “Valutazione e Verifica del servizio” del presente
capitolato per cause imputabili all’Affidatario;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L.136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- reiterazione per tre volte della medesima inadempienza.
L’Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto relativo , dandone comunicazione scritta all’affidatario, trattenendo la cauzione definitiva, quale penale, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:
- utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato;
- mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato rispetto del C. C. N .L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- gravi inadempienze e/o disservizi;
- mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- non conformità del servizio a quanto previsto dalla proposta progettuale e dal presente capitolato, rilevata dalle verifiche effettuate dai referenti della Amministrazione Servizi alla Persona.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica
Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto nei seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).
Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.
ART.23 ESECUZIONE IN DANNO
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo supportato e degli eventuali danni.
ART.24 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla gara, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi la concessione, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- l’eventuale rifiuto di fornire quanto richiesto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell'Amministrazione interessato nel procedimento e gli eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice della gara;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Si precisa, altresì, che, ai sensi e per gli effetti della citata normativa:
- i dati forniti dai concorrenti e dall’Affidatario non rientrano tra le "categorie di dati particolari”
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Altamura-capofila. Il Responsabile interno del trattamento dei dati, nell’ambito del procedimento amministrativo cui il presente capitolato si riferisce, è il Direttore della Amministrazione Servizi alla Persona, all’uopo nominato dal Sindaco.
Il Comune di Altamura capofila, ai sensi e per effetto dell'art. 28 del GDPR, considera l’organismo affidatario - nella persona del legale rappresentante - responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuatonell’ambito del servizio di cui trattasi.
Il Responsabile esterno per il corretto trattamento dei dati del trattamento si impegna a:
rispettare del GDPR ed in particolare di quanto disposto dagli art. 28 nella sua integralità ad adottare tutte le misure di sicurezza così come previsto dall'art.32 del GDPR.
L’ente affidatario dovrà dimostrare nel corso della concessione il rispetto della suddetta normativa.
ART.25 DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve, per tutta la durata del contratto, eleggere il proprio domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel comune di Altamura- capofila
ART. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, fra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Xxxxxxxx xxxxxxxx.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che l’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi
non conterranno la clausola compromissoria.
ART. 27 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 28 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
L’Affidatario è obbligato a:
- predisporre il Piano di comunicazione sociale (comunicati stampa o altre iniziative di pubblicizzazione del servizio) di concerto con l’Amministrazione; - inserire su qualsiasi documentazione attinente il servizio (carta intestata, depliants, comunicati stampa ecc,) il logo dell’Ambito.