Convenzione
BBaacckk
Condizioni di Polizza
Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx N. 3140
Convenzione
Xxxxxxx
Xxxxxxx
N. 3140
AAP 3140 Ed. aggiornata a Gennaio 2017
Condizioni di Polizza
n CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON
CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
n TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
n RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA
(Forma Temporanea, Forma Vita Intera)
n ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
n ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE
E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO
n ASSICURAZIONE PONTE
GARANZIE ASSICURATIVE DELLA CONVENZIONE XXXXXXX XXXXXXX N. 3140
INDICE
ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE
I.DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 9
6.
7.
5.
4.
3.
2.
1. Presta
zioni 9
si
Tas di premio e condizioni 10
Contraente ed assicurati 11
dali
Mo ta’ di pagamento dei contributi 11
Sospensione della copertura 11
Premi aggiuntivi 12
Ripartizione dei contributi 12
8. Competenza dei contributi – loro attribuzione 13
9. Efficacia delle garanzie assicurative 13
10. Modalita’ di ingresso in convenzione per i prosecutori volontari 14
11. Xxxxxxx per gli ex dirigenti (prosecutori volontari) 17
12. Certificato di assicurazione 17
13. Fondo Unico 18
14. Intermediario 19
15. Collegio arbitrale 19
II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 20
1. Rimborso premi 20
2. Retrodatazioni della nomina a dirigente 20
3. Sovrapposizione periodi contributivi 20
4. Scelta della forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Vita Intera” 20
5. Interruzione della garanzia assicurativa di
“Temporanea di gruppo per il caso di morte” 20
6. Sospensione e riattivazione della contribuzione
per i prosecutori volontari 20
7. Interruzione della contribuzione per gli affiliati
in esonero pagamento premi 21
8. “Assicurazione Ponte” - interruzione della contribuzione per gli “Affiliati” che usufruiscono della prestazione della Garanzia - mancato pagamento dei contributi di preavviso o indennità sostitutiva del preavviso dovuto dal datore di
lavoro 21
9. Polizza Cumulativa per l’assicurazione di Invalidità
e Assicurazione Ponte per gli affiliati ex dirigenti 21
10. Prosecuzione del piano assicurativo in caso di Invalidità totale e permanente conseguente
a malattia o infortunio 22
11. Attribuzione della competenza dei premi 22
ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE
I DISCIPLINA DEL CONTRATTO 23
II DEFINIZIONI 24
III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
DELLA POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI
DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO NELLA FORMA COMBINATA: “CAPITALE DIFFERITO
A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE”, “TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO
DI MORTE”, “RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI
DI NON AUTOSUFFICIENZA” (IN FORMA TEMPORANEA E VITA INTERA) E “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO
3
UNICO SENZA CONTRO ASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” 24
1. Obblighi della Societa’ 25
7. Attr
8. Ris
Pre per
Pag
Dic
Ef
sul
3.
4.
5.
6.
2. Atti
vazione della polizza collettiva per l’Assicurazione
la Vita, documentazione relativa e obblighi successivi 25
fetto della polizza – termine del differimento 25
hiarazioni del Contraente e degli Assicurati 25
amento del premio 25
stazioni garantite dalla polizza collettiva l’Assicurazione sulla Vita 26
ibuzione della competenza del sinistro 26
catto totale e riscatto parziale 26
9. Rivalutazione dei capitali garantiti nella forma assicurativa di “Capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale” e della forma assicurativa di “Capitale differito a premio unico senza controassicurazione e con rivalutazione annua
del capitale” 27
10. Determinazione del tasso di rendimento medio
da attribuire agli assicurati 27
11. Estratto conto 27
12. Durata della polizza collettiva 27
13. Cessione – pegno – vincolo 28
14. Beneficiari 28
15. Cessione dei benefici 28
16. Pagamento delle prestazioni 28
17. Liquidazione in caso di decesso per morte presunta 29
18. Imposte 29
19. Foro competente 29
IV CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE
E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE 29
Art. 1 | Prestazioni Assicurate | 29 |
Art. 2 | Riduzione dei tassi di premio di Assicurazione | 29 |
Art. 3 | Rivalutazione annuale del Capitale | 29 |
Art. 4 | Xxxxxxx xx Xxxxx | 00 |
Art. 5 | Riscatto Totale | 30 |
Art. 6 Art. 7 | Riscatto Parziale Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell’Assicurato nel corso del differimento | 30 30 |
Art. 8 | Opzioni | 31 |
CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA | 31 | |
Art. 1 Differimento automatico di scadenza | 31 | |
V CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO MORTE | 31 | |
Art. 1 Definizione dell’Assicurazione di Gruppo - Limiti di età | 31 | |
Art. 2 Capitali assicurati | 32 | |
Art. 3 Premi di assicurazione | 32 | |
Art. 4 Assunzione dei rischi | 32 | |
Art. 5 Abbuono di premio | 32 | |
Art. 6 Abbuono integrativo di premio | 33 | |
Art. 7 Durata del contratto | 33 | |
Art. 8 Xxxxxxx xx Xxxxx | 00 | |
4 |
Art. 9 Sinistro che colpisca più assicurati 33
VI CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI RENDITA COLLEGATA
Art. 4
Art. 5
oli In
1
2
3
Artic Vita
Art. Art. Art.
A PRO
BLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA 34
validi per la forma Temporanea e per la forma
tera 34
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Oggetto dell’Assicurazione 34
Definizione della dipendenza 34
Delegato 34
Rivalutazione delle prestazioni 34
Ammontare della rendita garantita 34
Riconoscimento dello stato di dipendenza
da parte della Società 34
Condizioni di pagamento della rendita 35
Rivedibilità dello stato di dipendenza 35
Rischi esclusi 35
Art. 10 Riscatto - Riduzione 36
Art. 11 Premio di Assicurazione 36
Articoli validi per la forma Temporanea 36
Art. 12 Abbuono di premio 36
Art. 13 Limiti di età dell’Assicurato 36
Articoli validi per la forma Vita Intera 36
Art. 14 Premio di Assicurazione per la forma
Vita Intera 36
VII CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA
CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE 36
Art. 1 Rivalutazione annuale del capitale 36
Art. 2 Riscatto 36
Clausola di Rivalutazione relativa alle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico
con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” e “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione
Annua del Capitale” 36
A Misura della rivalutazione 37
B Rivalutazione del capitale assicurato 37
Clausola di coassicurazione 37
ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE
I DISCIPLINA DEL CONTRATTO 39
II DEFINIZIONI 39
III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA CUMULATIVA PER L’ASSICURAZIONE
DI INVALIDITÀ E ASSICURAZIONE PONTE DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO, NELLA FORMA
5
COMBINATA: “ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA”, “ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE
1.
2.
E
PERMANENTE CONSEGUENTE
A MALATTIA O INFORTUNIO” E “ASSICURAZIONE PONTE” 41
Obblighi della Societa’ 41
Attivazione della polizza cumulativa per l’Assicurazione di Invalidita’ e Assicurazione Ponte, documentazione
relativa e obblighi successivi 41
3. Effetto della polizza 41
4. Prestazioni garantite dalla polizza cumulativa per l’Assicurazione di Invalidita’ e Assicurazione Ponte 41
5. Esclusioni – casi di inassicurabilita’ – delimitazioni 42
6. Cessazione dell’assicurazione relativamente alle forme assicurative di Invalidita’ permanente
conseguente a malattia, Assicurazione di esonero pagamento premi in caso di invalidita’ totale
e permanente conseguente a malattia o infortunio
e Assicurazione Ponte 43
7. Attribuzione della competenza del sinistro 43
8. Abbuono di premio 43
9. Revisione tecnica del premio 44
10. Durata della polizza cumulativa 44
11. Controversie – arbitrato irrituale 44
12. Prova 44
13. Tasse ed imposte 44
14. Validita’ territoriale 44
IV CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE
A MALATTIA 45
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 45
Art. 2 Invalidità Permanente 45
Art. 3 Denuncia della malattia ed obblighi relativi 45
Art. 4 Criteri di indennizzabilità 45
Art. 5 Criteri e termini di liquidazione provvisoria
e definitiva 46
Art. 6 Liquidazione a seguito di Denuncia di Malattia 47
Art. 7 Diritto all’indennità 47
Art. 8 Liquidazione 47
V CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO
DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO 47
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 47
Art. 2 Invalidità totale e permanente 47
Art. 3 Denuncia dell’invalidità ed obblighi relativi 48
Art. 4 Criteri di indennizzabilità 48
Art. 5 Liquidazione 48
VI CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
PER LA FORMA ASSICURATIVA “ASSICURAZIONE PONTE” 48
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione 48
Art. 2 Perdita d’Impiego 49
6
Art 3 Denuncia di perdita di impiego
ed obblighi relativi 49
Art 4 Prestazione assicurata e periodo
di indennizzo 49
Art 5
Liquidazione 50
Art 6 Denunce successive 50
Disposizioni finali per la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte 50
ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE
Documenti da presentare 51
ALLEGATO 5 ALLA CONVENZIONE
Documenti da produrre in caso di 53
X. Xxxxxxxx 53
B. Decesso 53
C. Invalidità permanente conseguente a malattia 54
D. Invalidità totale e permanente conseguente
a malattia o infortunio 54
E. Stato di dipendenza totale e permanente
(non autosufficienza) 54
F. Variazione dei beneficiari 54
G. Variazione del delegato 55
H. Perdita d’impiego 55
ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE
Costituzione dell’Osservatorio 57
1. Premesse 57
2. Costituzione dell’Osservatorio 57
3. Finalità dell’Osservatorio 58
4. Riunioni dell’Osservatorio 58
5. Durata 58
ALLEGATO 7 ALLA CONVENZIONE
Tabelle 60
Tabella n. 1 (1/a) 61
Tabella n. 1 (1/b) 62
Tabella n. 2 (2/a) 63
Tabella n. 2 (2/b) 64
Tabella n. 2 (2/c) 65
Tabella n. 2 (2/d) 66
Tabella n. 2 (2/e) 67
Tabella n. 3 68
Tabella n. 4 69
Tabella n. 5 (abrogata) 70
Tabella n. 6 70
Tabella n. 7 71
Tabella n. 8 72
ALLEGATO 8 ALLA CONVENZIONE
Regolamenti delle gestioni separate che concorrono alla determinazione del rendimento annuo da attribuire agli assicurati 73
PREMESSA 73
7
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”
di Aviva Vita S.p.A. 73
t.1
Ar
Istituzione e denominazione della gestione separata “gestione speciale
riserve polizze vita rivalutabili previr 73
t.2
Ar
Obiettivi e politiche di investimento 73
Art.3 Criteri di investimento nella gestione
separata 74
Art.4 Valore della gestione e spese 74
Art.5 Rendimento medio e periodo di
osservazione 74
Art.6 Certificazione della gestione ed
eventuali modifiche 75
PREMESSA 75
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
“PREVIR” di Generali Italia S.p.A.
(già Assicurazioni Generali S.p.A.) 75
Obiettivi della gestione 75
Tipologie degli investimenti 75
Valore della gestione 76
Rendimento medio e periodo di osservazione 76
Certificazione della gestione ed eventuali modifiche 76
REGOLAMENTO PREVIR dell’Assicuratrice
Italiana Vita S.p.A. 76
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
PREVIR di Zurich Investments Life S.p.A. 77
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI “FONDO PREVIR”
di Fideuram Vita S.p.A. 79
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
GESAV di Generali Italia S.p.A. 80
COSA FARE IN CASO DI... 82
8
ALLEGATO 1
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le prestazioni della Convenzione sono le seguenti:
Con la quale, in caso di vita del Dirigente “Ordinario” al termine del periodo di differimento dei premi, sarà corri- sposto, allo stesso, un capitale garantito dalla forma as- sicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Contro- assicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”; in opzione al suddetto capitale l’”Affiliato” può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile.
In caso di vita del Dirigente di “Prima Nomina” al termine del differimento dei premi, sarà corrisposto, allo stesso, l’eventuale capitale garantito dalla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicura- zione e con Rivalutazione Annua del Capitale” alimenta- ta esclusivamente dai versamenti non utili a garantire le prestazioni previste dalle forme “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte”.
Con la quale, in caso di morte dell’”Affiliato” non oltre il suo 70° anno d’età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale garantito dalla forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, aumentato dell’importo re- sosi disponibile dalla forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivaluta- zione Annua del Capitale”.
c. Rendita collegata a problemi di non autosufficienza
c.1 Nella forma Temporanea: con la quale si garanti- sce all’”Affiliato” che si venga a trovare, durante il periodo contrattuale, ma non oltre il suo 70° anno di età, in uno stato di dipendenza totale e perma- nente, l’erogazione di una rendita mensile;
c.2 Nella forma Vita Intera con pagamento premi fino all’80° anno di età: con la quale si garantisce al- l’”Affiliato”, in qualsiasi momento venga a trovarsi
9
in uno stato di dipendenza totale e permanente, l’erogazione di una rendita mensile.
d. Invalidità permanente conseguente a malattia
Con la quale:
i età, e irrime-
- all’”Affiliato” Dirigente Ordinario o di “Prima Nomina”, in caso d’invalidità conseguente a malattia che si manifesti du- rante il periodo contrattuale ma non oltre il 70° anno d
dalla quale derivi la perdita o la diminuzione definitiva ed diabile della capacità d’esercizio della propria professione;
- all’”Affiliato” Prosecutore Volontario, in caso d’invalidità conseguente a malattia che si manifesti durante il periodo contrattuale ma non oltre il 65° anno di età, e dalla quale de- rivi la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità d’esercizio della propria professione
verrà liquidato un determinato capitale.
Con la quale:
e.1 all’”Affiliato” colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale non oltre il 60° anno di età, si garantisce fino al 65° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Tempora- nea, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
e.2 all’”Affiliato” Dirigente “Ordinario” o di “Prima Nomina” colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il pe- riodo contrattuale oltre il 60° e fino al 70° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capi- tale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” e “Rendita col- legata a problemi di non autosufficienza” nella forma Temporanea, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassi- curazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
e.3 all’”Affiliato” prosecutore volontario colpito da invalidità totale e permanente conseguente a malattia od infor- tunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale oltre il 60° e fino al 65° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alle forme di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Riva- lutazione Annua del Capitale” e “Rendita collegata a blemi di non autosufficienza” nella forma Tempora-
pro nea
, attuata mediante assicurazioni in forma di “Capi- tale Differito a Premio Unico senza Controassicurazio- ne e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
per i Dirigenti di “Prima Nomina” la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alla forma di “Capitale Differi- to a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazio- ne Annua del Capitale” avverrà sulla base della contribuzione prevista per i Dirigenti “Ordinari”.
Con la quale all’Affiliato senza occupazione a seguito di:
- recesso a carattere individuale o collettivo da parte del datore di lavoro;
- dimissioni da parte dell’Affiliato per giusta causa
viene garantita, successivamente alla perdita di occupazione avvenuta nel corso del periodo di assicurazione, la correspon- sione dei contributi di natura previdenziale, assistenziale e formativa previsti dalla contrattazione collettiva di categoria a favore dei seguenti Enti:
- Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dirigenti delle Aziende Commerciali del Trasporto e Spedizione “Xxxxx Xxxxxxx”- FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commer- ciali, Spedizioni e Trasporto “Xxxxx Xxxxx”- FPDAC;
- Centro di Formazione Manageriale del Terziario – CFMT;
- Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx.
2. TASSI DI PREMIO E CONDIZIONI
Le forme assicurative relative alle prestazioni della presente Convenzione sono regolate dalle rispettive Polizze (di cui agli Allegati n. 2 e 3) e sono stipulate applicando i tassi dei pre- mi ed i coefficienti riportati nelle stesse Polizze.
10
Contraente delle Polizze stipulate per usufruire delle pre- stazioni assicurative relative alla presente Convenzione è l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che agisce in nome pro- prio ma per conto degli “Affiliati” (di seguito chiamati anche Assicurati).
Assicurati di dette Polizze, nei limiti contrattuali ivi previsti, sono tutti i Dirigenti “ordinari” e di “Prima Nomina” nonché
rispettive quote. I trimestri sopra citati individuano i “pe- riodi contributivi” a fronte dei quali vengono corrisposti i ratei di premio utilizzati per dare copertura assicurativa ad altrettanti “periodi assicurativi”. Periodi contributivi e periodi assicurativi possono coincidere o meno e posso- no eventualmente riferirsi a frazioni di trimestre, come nel caso di ingresso o uscita dell’”Affiliato” in Convenzione in date diverse dalle decorrenze trimestrali:
a. nel caso d’ingresso
gli Ex Dirigenti affiliati all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Il Contraente assume l’obbligo di consegnare le condizio- ni di polizza all’Affiliato insieme al modulo di Dichiarazione di Adesione alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140”. Il Contraente adempie detto obbligo per il tramite del servizio postale o di corriere privato.
L’anzidetto obbligo di comunicazione del Contraente agli Assicurati è reso anche in caso di cessazione dell’incarico dell’agente Assidir e assegnazione del portafoglio inerente alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140 a nuovo interme- diario, di modifiche statutarie attinenti al cambio di denomi-
a.1
del Dirigente “Ordinario” in Convenzione in date diverse dalle scadenze sopraindicate, sarà versa- to dal Contraente il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione e la data di scadenza del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stes- so; tale rateo di premio verrà utilizzato per dare copertura assicurativa alle garanzie di rischio, secondo le modalità contenute nel successivo punto 7., per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso in Convenzione dell’”Affiliato” ed il ter- mine del secondo periodo contributivo;
nazione sociale o al trasferimento della sede sociale delle imprese di Assicurazioni o in caso di trasferimento del por- tafoglio inerente alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140, di fusione o di scissione delle Imprese di Assicurazioni che prestano le garanzie della presente Convenzione.
4. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
A fronte delle forme assicurative è dovuto:
- per ogni Dirigente “Ordinario” un premio annuo lordo di € 5.267,86;
- per ogni Dirigente di “Prima Nomina” un premio an- nuo lordo, di ammontare variabile in funzione dell’e- tà assicurativa dell’”Affiliato”, calcolato come somma dei premi relativi alle sole forme assicurative “Tem- poranea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Inva- lidità Permanente conseguente a Malattia”, “Eso- nero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte” come riportato nell’allegata Tabella n. 7.
I suddetti premi annui lordi suddivisi in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 Dicembre, il 31 Marzo, il 30 Giugno e il 30 Settembre d’ogni anno, verranno ripartiti tra ciascuna delle “Società Coassicuratrici” secondo le
11
a.2 del Dirigente di “Prima Nomina” in Convenzione in date diverse dalle scadenze sopraindicate, sarà versato dal Contraente il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del- l’”Affiliato” in Convenzione e la data di scadenza del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso e, contestualmente, il contributo relativo al primo trimestre intero successivo.
b. nel caso di uscita dell’”Affiliato” dalla Convenzione sarà versato, dal Contraente, il premio proporzionale al perio- do di permanenza in Convenzione immediatamente suc- cessivo all’ultimo periodo contributivo per il quale è stato versato l’intero premio.
5. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA
A parziale deroga dell’Art. 1901 del C.C., le rate di pre- mio dovranno pervenire al Contraente entro le ore 24 del 70° giorno dalla scadenza della rata; trascorso tale termi- ne le coperture relative alle forme assicurative “Tempora- nea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte”, resteranno sospese fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato al Contraente tutto quanto da lui richiesto.
Il Contraente potrà versare premi aggiuntivi a favore di quegli “Affiliati” che abbiano esercitato l’opzione per desti- nare l’aumento retributivo previsto dai rinnovi della parte economica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, per incrementare il premio relativo alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Pre- mio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”. Inoltre il Contraente potrà versare premi aggiuntivi a fronte di interessi di mora dallo stes- so applicati e riscossi a quegli “Affiliati” in ritardo con il pagamento dei contributi. Tali premi aggiuntivi saranno interamente utilizzati per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
7. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
Per i Dirigenti “Ordinari” il cumulo dei premi pervenuti alle “Società Coassicuratrici” in relazione al periodo intercor- rente fra la data d’ingresso in Convenzione dell’”Affiliato” ed il termine del primo periodo contributivo sarà priorita- riamente ripartito fra le forme assicurative:
- “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”;
- “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”;
ciò al fine di dare copertura, salvo quanto previsto alle lettere b.,c.,d.,e. ed f. del punto 9. e al punto 11. delle presenti “Disposizioni di carattere Generale” al periodo intercorrente fra la data d’ingresso dell’”Affiliato” in Con- venzione ed il termine del secondo periodo contributivo; l’eventuale rimanenza dei premi pervenuti sarà investita nella forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione An- nua del Capitale”.
Nel caso in cui la frazione di premio disponibile non fos- se sufficiente a coprire l’intero premio stabilito per le forme assicurative:
- “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”;
- “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”;
si darà luogo all’integrazione dei premi dovuti sui versa-
menti successivi o, in caso di sinistro, sugli importi da li- quidare.
Pertanto, ciascun importo trimestrale interamente versato di € 1.316,97 pervenuto alle “Società Coassicuratrici” per ogni Dirigente “Ordinario”, sarà ripartito, ferme restando le modalità prioritarie sopra richiamate, come segue:
a. per i Dirigenti “Ordinari” che non abbiano superato il 70° anno d’età al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato:
a.1.per le forme assicurative “Capitale Differito a Pre- mio Unico con Controassicurazione e con Rivaluta- zione Annua del Capitale” e “Temporanea di Grup- po per il caso di Morte”
€ 1.093,73
il premio dovuto a fronte del capitale garantito per tale ultima forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all’Art. 3 delle Condizioni Speciali d’Assicurazione che rego- la la suddetta forma;
a.2.per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, (Temporanea)
€ 51,65
a.3.per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidi- tà Permanente conseguente a Malattia”
€ 156,59
a.4.per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Per- manente conseguente a Malattia o Infortunio”
€ 15,00
a.5. per la forma assicurativa “Capitale Differito a Pre- mio Unico senza Controassicurazione e con Riva- lutazione Annua del Capitale”, gli importi di premio non saranno stabiliti in funzione dei versamenti per- venuti alle “Società Coassicuratrici”, bensì saranno predeterminati e versati in unica soluzione secondo le modalità previste alla lettera x. xxx xxxxx 0 xxx- xx Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita contenuta nell’Allegato 2 alla presente Convenzione; i premi così inizialmente determinati e versati in unica so- luzione resteranno invariati fino al completamento del piano assicurativo.
La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell’e- ventuale esercizio da parte dell’”Affiliato” delle opzioni previste, a partire dal 66° anno di età al punto 4. e a par- tire dal 65° anno di età al punto 5. delle Disposizioni di
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Carattere Particolare del presente Allegato 1.
ue:
po
-
-
b.Ciascun importo trimestrale interamente versato di ammon- tare variabile, pervenuto alle “Società Coassicuratrici” per ogni Dirigente di “Prima Nomina”, sarà ripartito come seg
b.1.per la forma assicurativa “Temporanea di Grup per il caso di Morte” il premio dovuto a fronte del ca pitale garantito per tale forma assicurativa sarà an nualmente determinato a norma di quanto stabilito all’Art. 3 delle Condizioni Speciali d’Assicurazione che regola la suddetta forma;
b.2.per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, (Temporanea)
€ 51,65
b.3.per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”
€ 156,59
b.4.per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Per- manente conseguente a Malattia o Infortunio”
€ 15,00
b.5.per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, gli importi di premio non saranno stabiliti in funzione dei versamenti pervenuti alle “So- cietà Coassicuratrici”, bensì saranno predeterminati e versati in unica soluzione secondo le modalità previste alla lettera c. del punto 6 delle Disposizioni di carat- tere Generale della Polizza Collettiva per l’Assicura- zione sulla Vita contenuta nell’Allegato 2 alla presente Convenzione; i premi così inizialmente determinati e versati in unica soluzione resteranno invariati fino al completamento del piano assicurativo.
Qualsiasi eventuale importo di premio pervenuto alle Società Coassicuratrici per un Dirigente di “Prima No- mina” eccedente i premi destinati alle coperture previste ai punti b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, che precedono, sarà de- stinato alla forma di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” attivata solo a seguito di tale motivazione.
Per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” l’impor- to del premio da corrispondere cumulativamente viene ri- portato al punto 13., 13.2 “Utilizzo del “Fondo Unico” delle presenti Disposizioni di Carattere Generale.
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8. COMPETENZA DEI CONTRIBUTI - LORO ATTRIBUZIONE
Alle scadenze trimestrali di cui al precedente punto 4. saranno di volta in volta attribuiti i versamenti effettuati dal Contraente, senza soluzione di continuità, indipendente- mente dalla data di ricevimento.
Nel caso però che i pagamenti delle rate di premio rimaste insolute siano effettuati:
- nel corso dello stesso esercizio, (1°gennaio / 31 di- cembre), in cui era operante la copertura assicurati- va, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi e pertanto, le coperture riprenderanno vigore dalle ore 24 dell’ultimo giorno in cui sono state efficaci le coperture stesse, ferme restando le successive sca- denze contrattualmente stabilite;
- in un esercizio successivo a quello in cui era operan- te la copertura assicurativa, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi solo per le forme assicurative di “Rendita collegata a Problemi di non Autosuffi- cienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Ma- lattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di In- validità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” e pertanto, le coperture per queste tre forme riprenderanno vigore dalle ore 24 dell’ultimo giorno in cui risultano essere state efficaci le coper- ture assicurative stesse, fermo restando le successi- ve scadenze contrattualmente stabilite. Per la forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, la copertura verrà prestata dal 1° gennaio dell’anno di pagamento delle rate rimaste insolute.
Resta inteso che, qualora il pagamento delle rate di premio avvenga in presenza di sospensione della copertura ed in epo- ca successiva al decesso dell’assicurato, i versamenti in parola non potranno essere attribuiti alle scadenze di cui al preceden- te punto 4. e gli stessi saranno restituiti al Contraente.
9. EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
Relativamente a ciascun premio versato, le garanzie prestate dalle forme assicurative entrano in vigore:
a. per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Pre- mio Unico con Controassicurazione e con Rivaluta- zione Annua del Capitale” nel giorno in cui il Con- traente avrà trasmesso alla Società Delegataria il relativo importo di premio;
b. per la forma assicurativa di “Temporanea di Grup- po per il caso di Morte” alla data d’ingresso del-
lora
ingre in qu sia al ci
l’”Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. Disposizio- ni di Carattere Generale - Allegato 2) sempre che questi abbia maturato, con l’incarico di Dirigente, un’anzianità di servizio di almeno sei mesi e tale in- carico non sia stato interrotto per un periodo supe- riore a sei mesi. In caso contrario, qualora il decesso
condizioni previste dalla forma assicurativa non sia in- sorta nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente dell’”Affiliato” e tale incarico non sia stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi. In caso contrario, qua- la malattia insorga nei primi sei mesi dalla data di sso, o di reingresso in Convenzione dell’”Affiliato”
avvenga prima che siano trascorsi sei mesi
dalla
alità di Dirigente, le somme eventualmente dovute,
data di ingresso, o di reingresso in Convenzione del- l’”Affiliato” in qualità di Dirigente, in luogo del capitale assicurato sarà corrisposta una somma pari all’am- montare dei premi versati, al netto degli accessori; tale limitazione non sarà applicata nel caso in cui il decesso si verifichi a seguito di:
b.1. una delle seguenti malattie infettive acute so- pravvenute dopo l’ingresso o il reingresso del- l’”Affiliato” in Convenzione: tifo, paratifo, difte- rite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, pol- monite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, per- tosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b.2. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’ingresso o il reingresso dell’”Affiliato” in Convenzione;
b.3. infortunio;
c. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Pro- blemi di non Autosufficienza” alla data di ingresso del- l’”Affiliato” in Convenzione, (c.f.r. punto 2. - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 2), salve le limitazioni e le inclusioni disposte dalla lettera b. del presente pun- to 9., relative alla forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” (in relazione alla data di inizio della dipendenza);
d. per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, nel giorno in cui Cargeas Assicura- zioni S.p.A. verserà, per la forma assicurativa “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Perma- nente conseguente a Malattia o Infortunio”, al verificarsi dell’evento garantito, il relativo premio in unica soluzio- ne;
e. per la forma assicurativa di “Invalidità Permanente con- seguente a Malattia” dalla data di ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. – Disposizioni di Carat- tere Generale - Allegato 3) salvo che la malattia che determina l’invalidità permanente indennizzabile alle
a titolo provvisorio che definitivo saranno liquidate nquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbero liquidate nel caso in cui la malattia fosse insorta in un periodo
precedente alla nomina a Dirigente dell’”Affiliato”;
f. per la forma assicurativa di “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” alla data di ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione, (c.f.r. punto 2 – Disposizioni di Carat- tere Generale – Allegato 3), salve le limitazioni e le in- clusioni disposte dalla lettera b. del presente punto 9., relative alla forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
g. per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” alla data di ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione (c.f.r. punto 2. - Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 3), sempre che questi abbia maturato un’anzianità di servizio pari o superiore a trentasei mesi, con l’incarico di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nei trentanove mesi immediatamen- te precedenti:
- la data del recesso esercitato dal Datore di Lavoro, ossia la data in cui il dirigente ha ricevuto la comu- nicazione del licenziamento
oppure:
- la data di presentazione da parte dell’”Affiliato”, delle dimissioni per giusta causa.
10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI
In caso di:
- perdita della qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avan- zato;
- omesse contribuzioni da parte dell’Azienda, dalla qua- le dipende il Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato;
- termine di erogazione della prestazione relativa alla garanzia “Assicurazione Ponte”;
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gli Affiliati che non abbiano riscattato la propria posizione aperta sulla Convenzione possono presentare apposita domanda di prosecuzione - entro 18 mesi dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di pre- avviso o dell’ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall’Azienda dalla quale dipendono, o dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa “As- sicurazione Ponte” - per usufruire delle prestazioni garan- tite dalle forme assicurative:
“Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazio- ne e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Tempora- nea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Ma- lattia o Infortunio” previste dalla presente Convenzione.
La forma assicurativa “Assicurazione Ponte”, sarà ga- rantita solo nel caso di omessa contribuzione da parte dell’Azienda così come descritto al secondo interlinea che precede.
Se la domanda di prosecuzione è presentata:
a. entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso, o dell’ultimo periodo contributivo pagato dall’Azienda dalla quale l’Assicurato dipende o dell’ultimo periodo contributi- vo liquidato dalla forma assicurativa “Assicurazione Ponte”; in tali casi sono pienamente efficaci le forme assicurative: “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Mor- te”, “Rendita collegata a Problemi di non autosufficien- za”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortu- nio”, previste dalla presente Convenzione per le quali l’”Affiliato” contribuiva in qualità di Dirigente, a condi- zione che l’incarico di Dirigente sia stato sostenuto senza interruzioni nei sei mesi precedenti; in caso con- trario verrà applicato un periodo di carenza così come specificato al successivo punto 11.; se l’”Affiliato non corrisponderà il premio entro tre mesi dalla data di sca- denza di pagamento della prima rata di prosecuzione volontaria, la domanda di prosecuzione volontaria sarà considerata nulla e perderà ogni efficacia.
b. trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dal servi- zio comprensivo del periodo di preavviso o dell’ultimo periodo contributivo pagato dall’Azienda dalla quale l’Assicurato dipende o dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa “Assicurazione Pon- te”, l’”Affiliato” dovrà sottoporsi ad accertamenti sani-
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tari per ottenere le prestazioni relative alle forme assi- curative “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed sonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”; lla base del responso medico le “Società Coassi- ratrici” potranno applicare sovrappremi o prevedere
“E
e su cu es
clusioni.
Se l’”Affiliato” prosecutore volontario, non si sottopo- ne agli accertamenti sanitari o se in base agli stessi le “Società Coassicuratrici” non accettino di prestare le garanzie relative alle quattro forme assicurative di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidi- tà Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Per- manente conseguente a Malattia o Infortunio”, l’intero premio assicurativo potrà essere utilizzato per la forma assicurativa di “Capitale differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
Le coperture assicurative resteranno sospese fino a quando l’”Affiliato” non avrà corrisposto il premio rela- tivo al periodo contributivo di prosecuzione volontaria e non avrà presentato gli accertamenti sanitari xxxxxx- sti; questi ultimi dovranno essere consegnati entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine e non venga cor- risposto il premio entro tre mesi dalla data di scadenza di pagamento della prima rata di prosecuzione volon- taria, la domanda di adesione alla prosecuzione volon- taria verrà considerata nulla e perderà ogni efficacia.
I versamenti dovranno comunque essere effettuati sen- za soluzione di continuità a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio comprensivo del perio- do di preavviso o dell’ultimo periodo contributivo pagato dall’Azienda dalla quale l’Assicurato dipende o dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa “As- sicurazione Ponte”.
Entro il 31 dicembre 2005 il Contraente fornirà alla So- cietà Delegataria i nominativi di quegli “Affiliati” che pos- sono continuare la contribuzione secondo capitali assicu- rati e importi trimestrali lordi di premio diversi da quello definito al punto 7. .
È data facoltà all’”Affiliato” prosecutore volontario di ver- sare, per il tramite del Contraente, un importo trimestrale di premio di € 1.316,97, da ripartirsi, per coloro che non abbiano superato il 65° anno di età, fra le diverse garan- zie assicurative, così come previsto alle lettere a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 del precedente punto 7. .
Per gli “Affiliati” prosecutori volontari che al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano superato il 65° anno d’età, l’importo trimestrale di
e non presenta tutta la documentazione richiesta entro tre mesi dalla notifica della richiesta degli accertamenti ai quali deve sottoporsi o, se in base all’analisi degli accer- tamenti stessi, le “Società Coassicuratrici” non accettino
premio di € 1.316,97, sarà ripartito fra le diverse garanzie
di prestare
le garanzie relative alle forme assicurative
assicurative come di seguito indicato:
1.per le forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” e “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”
€ 1.265,32
2.per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Pro- blemi di non Autosufficienza”, (Temporanea)
€ 51,65
La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell’e- ventuale esercizio da parte dell’”Affiliato” delle opzioni previste, a partire dal 66° anno di età al punto 4. e a par- tire dal 65° anno di età al punto 5. delle Disposizioni di Carattere Particolare del presente Allegato 1.
Agli “Affiliati” prosecutori volontari, in alternativa all’im- porto trimestrale di premio di € 1.316,97, è data facoltà di versare un importo trimestrale di premio di € 1.084,56 per coloro che non abbiano superato il 65° anno di età, ferme restando le modalità e le priorità di ripartizione dei premi sulle forme assicurative di cui alle lettere a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 del precedente punto 7., da ripartirsi in base ai seguenti criteri:
- i premi previsti per le forme assicurative di cui alle let- tere a.2, a.3, a.4 e a.5 del punto 7. restano invariati, mentre per le forme assicurative di cui alla lettera a.1 il premio è pari a € 861,32 ;
- per gli “Affiliati” prosecutori volontari che al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considera- to abbiano superato il 65° anno d’età, il premio previsto per la forma assicurativa di cui al precedente punto 2. resta invariato, mentre per le forme assicurative di cui al precedente punto 1. il premio è pari a €1.032,91.
È data facoltà all’”Affiliato” prosecutore volontario di au- mentare il premio corrisposto, adeguandolo agli importi su indicati. Nel caso in cui tale aumento comporti un in- cremento dei capitali assicurati per le forme assicurative di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pa- gamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, l’”Affiliato” dovrà sot- toporsi ad accertamenti sanitari.
Se l’”Affiliato” non si sottopone agli accertamenti sanitari
“Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pa- gamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, l’intero incremento di premio sarà utilizzato per la forma assicurativa di “Ca- pitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”. In caso di in- cremento dei capitali assicurati, l’efficacia della maggio- razione delle coperture assicurative resterà sospesa fino a quando l’”Affiliato” non avrà presentato gli accertamenti sanitari richiesti e le “Società Coassicuratrici” non avranno accettato l’aumento richiesto.
Tutti gli “Affiliati” prosecutori volontari non assicurati per la garanzia di “Rendita collegata a problemi di non Auto- sufficienza”, nella forma Temporanea che ne richiedano l’attivazione, dovranno necessariamente sottoporsi ad ac- certamenti sanitari ed effettuare un’integrazione annua di premio pari a € 206,60, nel caso in cui il contributo trime- strale versato sia inferiore a € 1.084,56; in caso contrario tale importo sarà prelevato dal contributo già corrisposto.
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, nella forma Temporanea, decorre- rà dall’inizio del trimestre, così come definito al punto 4. MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, periodo
nel quale l’”Affiliato” ne abbia fatto richiesta.
Attivata la garanzia di cui sopra, la prestazione di “Eso- nero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Per- manente conseguente a Malattia o Infortunio” prevedrà il completamento del piano assicurativo anche per la sud- detta copertura.
Tutti gli “Affiliati” prosecutori volontari che desiderino at- tivare la forma assicurativa di “Rendita collegata a pro- blemi di non Autosufficienza” in forma Vita Intera devo- no necessariamente sottoporsi ad accertamenti sanitari e provvedere ad un’integrazione di premio adeguandolo all’importo previsto al punto 7. .
Nel caso in cui tale integrazione non fosse sufficiente a garantire le coperture in essere, verrà richiesta un’inte- grazione di premio tale per cui la differenza tra quanto corrisposto ed il premio dovuto per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” in forma Vita Intera, sia pari a € 309,87 annui per ciascuna delle restanti garanzie in essere.
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La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a proble- mi di non Autosufficienza”, nella forma Temporanea o Vita Intera resterà sospesa fino a quando l’”Affiliato” non avrà presentato gli accertamenti sanitari e le “Società Coassi- curatrici” non avranno accettato di prestare la garanzia richiesta. Gli accertamenti dovranno essere consegnati entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine, la domanda per l’attivazione della garanzia di “Rendita collegata a pro- blemi di non Autosufficienza”, verrà considerata nulla e perderà ogni efficacia.
Le eventuali integrazioni di premio già pagate saranno utilizzate per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con Rivalutazio- ne Annua del Capitale”.
È data inoltre facoltà all’”Affiliato” di proseguire volonta- riamente solo per le seguenti forme assicurative:
- “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”;
- “Invalidità permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero pagamento premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”.
La forma assicurativa “Assicurazione Ponte” sarà garan- tita solo nel caso di prosecuzione volontaria per omesse contribuzioni da parte di Azienda, dalla quale dipende il Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, fermo restando quanto indicato nell’ultimo capoverso del punto 7. che precede.
Gli importi trimestrali di premio interamente versati di ammontare variabile, pervenuti alle “Società Coassicura- trici” per ogni “Affiliato” saranno ripartiti, con i criteri previ- sti alla lettera b. di cui al precedente punto 7..
11. CARENZA PER GLI EX DIRIGENTI (PROSECUTORI VOLONTARI)
Per il caso previsto alla lettera a. del punto 10., qualora il decesso dell’”Affiliato” prosecutore volontario avvenga entro i primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, le “Società Coassicuratrici” corrisponderanno, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto degli accessori.
Le “Società Coassicuratrici” non applicheranno la caren- za, liquidando quindi l’intero capitale assicurato, qualora il decesso si verifichi a seguito di uno dei casi previsti ai punti b.1., b.2. e b.3. del punto 9. EFFICACIA DELLE GA- RANZIE ASSICURATIVE.
Per le forme assicurative di “Rendita collegata a proble- mi di non Autosufficienza” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, per il caso previsto alla lettera a. del punto 10, vengono applicate le limitazioni e le inclusio- ni su definite e previste in caso di decesso dell’”Affiliato” prosecutore volontario (in relazione alla data di inizio della dipendenza).
Relativamente alla forma assicurativa di “Invalidità Per- manente conseguente a Malattia”, per il caso previsto alla lettera a. del punto 10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI,
qualora l’invalidità permanente insorga nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, le somme eventualmen- te dovute, sia a titolo provvisorio che a titolo definitivo, saranno liquidate al cinquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbe- ro liquidate nel caso in cui la malattia fosse insorta in un periodo precedente alla nomina a Dirigente dell’”Affiliato”. Qualora la Società Delegataria abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositi- vità e l’”Affiliato” non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso dell’”Affiliato” avvenga nei primi sette anni dalla richiesta di prosecu- zione volontaria e sia dovuto a sindrome da immuno- deficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata, o nel caso in cui lo stato di dipendenza totale e permanente si manifesti nei primi sette anni dalla richiesta di prosecuzione volontaria e sia dovu- to a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata il capitale assicurato e/o la rendita, non saranno pagati e le “So- cietà Coassicuratrici” corrisponderanno una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto degli ac- cessori.
Per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” nel
solo caso di omesse contribuzioni da parte di Azienda insolvente, dalla quale dipende il Dirigente del com- mercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, resta fermo quanto previsto alla lettera g. del punto 9 EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE.
12. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
A conferma delle coperture assicurative sarà emesso dal- le Società Delegatarie, entro tre mesi dalla data di perveni- mento del primo contributo, un Certificato di Assicurazione.
17
Le con
13.1 - Istituzione ed alimento del “Fondo Unico”
Viene istituito un “Fondo Unico” derivante dall’andamen- to tecnico delle garanzie previste nella presente Conven-
l’Assicurazione sulla Vita (Allegato 2), per la garanzia delle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” e “Rendita Collegata a Problemi di non Autosufficienza nella Forma Temporanea”.
xxxxx, gestito nello spirito di quanto previsto nell’ART.8
“Società
Delegatarie” alimentano il “Fondo Unico”
della Convenzione, che dovrà essere utilizzato dal “Con- traente” per incrementare e/o alimentare le prestazioni delle forme assicurative a favore degli “Affiliati”. Il “Fondo Unico” è alimentato per ogni “Esercizio di Riferimento”
- intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione
- dai risultati derivanti:
a. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Art. 5 delle Condizioni Speciali di Assicurazione della for- ma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” (Allegato 2);
b. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Art. 12 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa di “Rendita Collegata a Problemi di non Autosufficienza” (Allegato 2);
c. dall’ “Abbuono di premio” delle garanzie di cui al punto 8.,8.1 “Abbuono di premio relativo alle Forme Assicu- rative di “Invalidità Permanente Conseguente a Malat- tia” e “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio””, delle Disposizioni di Caratte- re Generale della Polizza Cumulativa per l’Assicura- zione di Invalidità e Assicurazione Ponte (Allegato 3); tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
d. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui al punto 8., 8.2, “Abbuono di Premio relativo alla Forma As- sicurativa “Assicurazione Ponte””, delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte (Allegato 3); tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
e. dalla differenza tra i capitali rivalutati, della forma as- sicurativa “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, che giungono a scadenza nell’”Esercizio di Riferimento” ed il premio prelevato, in dipendenza di quanto previsto al punto 6. PRESTAZIONI GARAN- TITE DALLA POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICU- RAZIONE SULLA VITA lettera c., delle Disposizio- ni di Carattere Generale della Polizza Collettiva per
i risultati di cui alle lettere a., b., c., d. ed e. che pre- cedono il 30 settembre dell’esercizio successivo ad ogni “Esercizio di Riferimento”.
Successivamente a tale data, le eventuali variazioni dei risultati (“Variazioni Anni Successivi”) saranno as- segnate al “Fondo Unico” ad ogni 30 settembre suc- cessivo, anche successivamente alla scadenza della Convenzione, fino ad avvenuta liquidazione definitiva del “Fondo Unico” come descritto all’ultimo comma del successivo punto 13.2 .
Il presente “Fondo Unico” verrà ulteriormente alimen- tato, con valuta 1° gennaio 2008, con l’ammontare del risultato dei fondi unici residuali, comprensivi de- gli interessi calcolati secondo le norme in vigore al 31.12.2007, relativi agli esercizi 2006 e 2007 della pre- sente Convenzione e relativi alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx numero 3108.
13.2 - Utilizzo del “Fondo Unico”
Nel periodo di validità della Convenzione, a decorre- re dall’01.01.2008 e così successivamente per ogni esercizio, viene prelevato dal “Fondo Unico” un impor- to di € 2.050.000,00 da utilizzare come premio lordo relativo alla forma assicurativa “Assicurazione Ponte”. Successivamente al prelievo per la forma assicurati- va “Assicurazione Ponte”, e comunque entro la fine di ogni esercizio, il “Contraente” potrà destinare parte dell’ammontare residuo per incrementare le prestazio- ni a favore degli “Affiliati”.
Dopo il periodo di validità della “Convenzione”, suc- cessivamente al 30.09.2019, verrà messo a disposizio- ne, dalle “Società Delegatarie” al “Contraente”, il 50% dell’ammontare del “Fondo Unico”, che risulterà a tale data, sempreché positivo. Il rimanente importo verrà messo a disposizione, dalle “Società Delegatarie” al “Contraente”, al 31.12 dell’esercizio in cui si avrà la riduzione di almeno l’80% delle Riserve Sinistri, com- prensive di eventuali IBNR (Sinistri Accaduti ma non Denunciati), relative alle singole forme assicurative del- la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte, iscritti in bilancio alla scadenza della presente Convenzione (31 dicembre 2018).
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13.3 - Interessi relativi al “Fondo Unico”
Sull’ammontare esistente nel “Fondo Unico” matura- no interessi che vengono calcolati ad ogni esercizio entro il 31.12. La misura degli interessi sarà pari al “Tasso Medio Annuo” ossia alla media del tasso Eu- ribor (365) a tre mesi con osservazioni all’1/1, all’0/0,
Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx avanzato nella forma combinata “Capitale Differi- to a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Rendita colle- gata a problemi di non autosufficienza” (in forma temporanea e vita intera) e “Capitale Differito a premio unico senza Controassicurazione e con
all’1/7 e all’1/10 dello stesso esercizio.
Gli importi di cui al punto 13.1 che precede, lettere a., b., c., d ed e., vengono gravati di interessi pari alla me- dia del tasso Euribor (365) a tre mesi con osservazione all’1/1, all’1/4 e all’1/7 applicata per nove mesi.
Per le “Variazioni Anni Successivi” la misura degli inte- ressi sarà pari, per ogni esercizio precedente all’asse- gnazione, al relativo “Tasso Medio Annuo” e, per l’eser- cizio dell’assegnazione, alla media del tasso Euribor
(365) a tre mesi con osservazione all’1/1, all’1/4 ed all’1/7 applicato per nove mesi.
13.4 Carenza del “Fondo Unico”
Se nel periodo di validità della Convenzione, l’am- montare complessivo del “Fondo Unico” risultasse in- feriore all’importo del premio lordo annuo per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”, le “Società Dele- gatarie” ed il “Contraente” convengono di incontrarsi, con l’ausilio dell’Intermediario, per concordare le op- portune iniziative da intraprendere.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” si è rivolta alla spet-
Rivalutazione annua del capitale” (Allegato 2);
- delle Disposizioni di Carattere Generale della Po- lizza Cumulativa per l’Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato nella forma combinata di “Assicurazione di invali- dità Permanente conseguente a Malattia”, “Assi- curazione di Esonero pagamento Premi in caso di invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o infortunio” e “Assicurazione Ponte” (Al- legato 3);
sarà deferita ad un Collegio di Xxxxxxx che si pronuncerà in modo rituale.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così nominati:
- uno dalla Parte che abbia richiesto la convoca- zione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta ed all’accettazione dell’incarico da parte del proprio Xxxxxxx;
- uno dall’altra Parte, entro 30 giorni dalla comunica- zione della suddetta richiesta, con la contempora- nea accettazione dell’incarico del proprio Xxxxxxx;
tabile “Assidir S.r.l.” – Xxx Xxxxxxxx, 0 – Milano, quale Agente assicurativo, per l’espletamento degli oneri re- lativi alla gestione della presente Convenzione di cui all’ART. 3 della Convenzione.
Ogni controversia che possa insorgere fra le Parti, intendendosi per tali il Contraente, le Società Delega- tarie e la Società Coassicuratrice, in relazione all’inter- pretazione ed all’applicazione operativa:
- delle presenti Disposizioni di carattere Generale;
- delle Disposizioni di carattere particolare;
- delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed ex Dirigenti del Commercio, dei
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- il terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d’accordo tra i due Arbitri di Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.
Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espres- so riferimento alle norme dell’arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così come modificati dalla Legge 25/1994.
Sede dell’Arbitrato: Milano.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE
Nel caso di uscita dell’”Affiliato” dalla Convenzione per perdita della qualifica di Dirigente, gli eventuali ratei di premio corrisposti erroneamente dall’Azienda presso la quale l’”Affiliato” ha prestato servizio, verranno rimborsa- ti integralmente, mentre nel caso di rimborsi di premi da effettuarsi per particolari cause, (quali disconoscimenti da parte dell’I.N.P.S. della qualifica di Dirigente o dell’inqua- dramento dell’Azienda in uno dei settori contrattuali Ma- nageritalia), verranno rimborsati i premi relativi alla sola forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, rivalutati nella misura che si ottiene scontando al tasso del 4% per il periodo di un anno, il tasso di rendi- mento attribuito quale definito nella Clausola di Rivaluta- zione contenuta nell’Allegato 2, diminuito di quattro punti. In ottemperanza a quanto sopra indicato, il Contraente comunicherà alla Società Delegataria le causali/modalità relative al rimborso.
2. RETRODATAZIONI DELLA NOMINA A DIRIGENTE
In caso di comunicazione tardiva di nomina di assunzione di un Dirigente o di un periodo pregresso ove sia stato ac- certato lo svolgimento di attività riconducibile alla qualifica di Dirigente, i premi, incrementati degli interessi di mora, ver- ranno utilizzati per dare copertura assicurativa ai relativi pe- riodi di retrodatazione, seguendo le norme previste ai punti
7. e 8. delle Disposizioni di carattere Generale.
3. SOVRAPPOSIZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI
Nel caso in cui vengano pagati premi in eccedenza ri- spetto a quelli dovuti per lo stesso periodo contributivo, questi saranno utilizzati per la sola forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazio- ne e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
In alternativa alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma
“Temporanea”, l’“Affiliato” può scegliere di destinare parte del suo contributo alla forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” nella forma “Vita Intera”, inviandone richiesta scritta al Contraente o all’Intermediario. L’attivazione di tale garanzia assicurativa può avvenire solo a partire dal 66° anno di età dell’“Affiliato” ed è subordinata ad accertamenti sanitari ai quali l’“Affiliato” dovrà sottoporsi. La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Vita Intera”, decorre dall’ini- zio del trimestre, così come definito al punto 4. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI, nel quale l’”Affiliato” ne abbia fatto richiesta.
In caso di richiesta antecedente al raggiungimento del 66° anno di età la copertura decorrerà dall’inizio del trimestre suc- cessivo al raggiungimento di tale età.
Il premio annuo previsto per la forma assicurativa di “Ren- dita collegata a Problemi di non Autosufficienza” nella forma “Vita Intera” è definito dalla Tabella n. 6 e dovrà essere ver- sato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Speciali per tale forma assicurativa, fino all’80° anno di età dell’”Affiliato”.
5. INTERRUZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA DI “TEMPORANEA
DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE”
È consentito all’”Affiliato” che abbia superato il 65° anno di età, di interrompere la garanzia assicurativa di “Tem- poranea di Gruppo per il caso di Morte”. L’interruzione avverrà a partire dal 1° Gennaio dell’anno successivo alla richiesta che deve essere inoltrata per iscritto al Contra- ente o all’Intermediario.
In tale circostanza, il premio per la garanzia assicurativa di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” interrot- ta, verrà utilizzato per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, in mancanza di essa l’”Affiliato” sarà tenuto al pagamento del premio fino a quel momento corrisposto, al netto della parte preceden- temente destinata alla garanzia interrotta.
6. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI
È consentito all’”Affiliato” Ex Dirigente, prosecutore volon- tario, di sospendere e riattivare successivamente le pre- stazioni dietro richiesta scritta da inoltrare al Contraente o all’Intermediario. Le coperture relative alle forme assicura- tive “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”,“Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Per- manente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguen-
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te a Malattia o infortunio” e “Assicurazione Ponte” (quest’ul- tima presente solo nel caso previsto al secondo interlinea del punto 10. MODALITÀ DI INGRESSO IN CONVENZIO-
La pres dal gior
NE PER I PROSECUTORI VOLONTARI delle Disposizioni di Carattere Generale), resteranno sospese fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato, in caso di riattivazione, il pre- mio al Contraente. La riattivazione avrà l’effetto di ripristina- re le coperture suddette, precedentemente sospese, dietro corresponsione delle rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 8. COM- PETENZA DEI CONTRIBUTI – LORO ATTRIBUZIONE, in
qualsiasi momento avvenga la riattivazione, anche per la forma assicurativa di “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte” si darà continuità ai periodi assicurativi. Nel caso di interruzione per più di sei mesi del pagamento del pre- mio, la riattivazione delle prestazioni potrà avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni, ma solo previa espressa domanda dell’“Affiliato” e accettazione scritta della Società Delegataria, che può chiedere accertamen- ti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. Eventuali rate di premio pagate in maniera discontinua saranno attribuite al periodo contributivo im- mediatamente successivo all’ultimo pagato e non permet- teranno la riattivazione delle prestazioni che rimarranno sospese fino al pagamento di tutte le rate di premio rima- ste insolute.
7. INTERRUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER GLI AFFILIATI IN ESONERO PAGAMENTO PREMI
Gli “Affiliati” ai quali è stata accertata un’Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio e a cui è stato concesso l’esonero del pagamento dei premi non possono proseguire la contribuzione.
I premi eventualmente corrisposti dalla data di accerta- mento dell’Invalidità Totale e Permanente dagli “Affiliati” Ex Dirigenti, o dalla data di cessazione del rapporto di la- voro dagli “Affiliati” Dirigenti, verranno destinati alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Con- troassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
- INTERRUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER GLI “AFFILIATI” CHE USUFRUISCONO DELLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
- MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREAVVISO O INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DOVUTI DAL DATORE
DI LAVORO
Gli “Affiliati” ai quali viene erogata la prestazione della garanzia “Assicurazione Ponte” non possono proseguire la contribuzione. I premi eventualmente corrisposti successivamente alla data di perdita d’impiego o alla conclusione del termine di preavvi- so o di indennità sostitutiva di preavviso, se riconosciuti, ver- ranno destinati alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
tazione della garanzia “Assicurazione Ponte” decorre no successivo alla perdita di impiego esclusivamente
nel caso in cui:
- il Datore di Lavoro non effettui, alle scadenze stabilite, il pagamento dei contributi relativi al periodo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso dovuti all’”Affiliato” ai sensi del CCNL;
ed
- il predetto inadempimento del Datore di Lavoro precluda al- l’”Affiliato” di beneficiare delle prestazioni dovute dagli “Enti”.
Il Contraente, in questo caso, dovrà comunicare alla “Società Delegataria” la durata del periodo di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso dovuti e non corrisposti dal Datore di Lavoro.
Rimane stabilito:
- che la sommatoria del periodo di preavviso o di correspon- sione dell’indennità sostitutiva e del periodo di erogazione della prestazione non potrà superare i diciotto mesi;
- tutto quanto previsto all’Art. 4 PRESTAZIONE ASSICURA- TA E PERIODO DI INDENNIZZO delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa “Assicurazione Ponte” (Allegato 3).
Per gli “Affiliati” Ex Dirigenti, la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e di Assicurazione Ponte nelle forme di: “Assicurazione di Invalidità Permanente conse- guente a Malattia” e “Assicurazione di Esonero Pagamen- to Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conse- guente a Malattia o Infortunio” (Allegato 3) è indipendente dall’eventuale attività professionale svolta.
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Agli “Affiliati” per i quali è stata accertata un’Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio e a cui è stato concesso l’esonero dal pagamento dei premi in rela- zione a sinistri denunciati in un periodo in cui era in vigore la Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, si garantirà il prosegui- mento del piano assicurativo delle garanzie originariamente previste fino al 65° anno di età dell’”Affiliato”, ma con capitali assicurati e premi relativi alla presente Convenzione, a parti- re dalla data di effetto della stessa.
11. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEI PREMI
Per gli “Affiliati” già in garanzia con la precedente Conven- zione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, nel caso in cui le rate di premio insolute pervengano alla Società Delegataria successiva- mente al 01/01/2006, e se riferite ad un periodo assicurativo precedente al 01/01/2006, verranno utilizzati per dare coper- tura a detto periodo assicurativo per le garanzie di “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza”, “Invalidità Per- manente conseguente a Malattia” ed “Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”. I premi relativi a dette garanzie ver- ranno ripartiti in base a quanto previsto dalla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, mentre i premi di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” seguiranno le norme previste dalla pre- sente Convenzione.
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ALLEGATO 2
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
POLIZZA COLLETTIVA PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Il presente contratto di assicurazione sulla vita è discipli- nato, oltre che dalle norme Legislative in materia,
dalle:
DEI DIRIGENTI ED EX DIRIGENTI DEL
- Disposizioni di carattere Generale della Polizza
COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL
TURISMO, DEI SERVIZI, DEL TERZIARIO AVANZATO, NELLA FORMA COMBINATA:
CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE
RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA (Temporanea)
RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA (Vita Intera)
CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
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Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
- Clausola di Differimento Automatico di Scadenza;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” nella forma Temporanea;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” nella forma Vita Intera;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico sen- za Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
- Clausola di Rivalutazione relativa alle forme assicu- rative “Capitale Differito a Premio Unico con Con- troassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” e “Capitale Differito a Premio Unico sen- za Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
- Regolamento Gestione Speciale “PREVIR” relativo alle forme assicurative (Vedi allegato 8);
- “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicu- razione e con Rivalutazione Annua del Capitale”;
- “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassi- curazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”
e dalla:
- Clausola di Coassicurazione.
Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipula- to il contratto e cioè il Dirigente (sia esso “Ordinario” o di “Prima Nomina”) o Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx avanza- to “Affiliato” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” per conto del quale viene sottoscritta la seguente Convenzione dal Contraente;
BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
CARENZA: intervallo di tempo che intercorre tra la data di conclusione del Contratto e la piena efficacia della garanzia;
CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Di- rigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritti da Manageritalia;
CONSUMATORE: Contraente, Beneficiario o chiun- que avanzi un giudizio contro la Società;
CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sti- pula il contratto di assicurazione e cioè l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”;
DELEGATO: la persona designata dall’Assicurato a percepire la rendita erogata dalla Società al verificarsi dell’evento garantito dalla Polizza per la forma assicu- rativa di “Rendita collegata a Problemi di non Autosuf- ficienza”;
ETÀ: per le forme assicurative “Temporanea di Grup- po in caso di Morte” e “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, (Temporanea), l’età si determina per anni interi al 1° Gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore a sei mesi. Per la for- ma di “Rendita collegata a problemi di non Autosuffi- cienza” (Vita Intera) l’età si determina per anni interi alla data di decorrenza della copertura assicurativa, trascu- rando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e compu- tando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Per la forma assicurativa “Capitale differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” l’età si determina per anni e frazioni di anno alla data di effetto della copertura
assicurativa;
PIANO ASSICURATIVO: cumulo dei premi ne- cessari a prestare le garanzie assicurative fino alla loro scadenza;
POLIZZA: documento che prova l’esistenza del Con- tratto di Assicurazione;
PREMIO: l’importo dovuto dal Contraente alle “Socie- tà Coassicuratrici”;
RISERVA MATEMATICA: l’importo accantonato dalle “Società Coassicuratrici” per far fronte in futuro ai loro obblighi contrattuali;
SOCIETÀ: le Società Coassicuratrici;
SOCIETÀ COASSICURATRICI: “Aviva Vita
S.p.A.”, “Generali Italia S.p.A.”;
SOCIETÀ DELEGATARIE: “Aviva Vita S.p.A.”
per la Polizza Collettiva di Assicurazione sulla Vita, “Cargeas Assicurazioni S.p.A.” per la Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazio-ne Ponte;
INTERMEDIARIO: “ASSIDIR S.r.l.” Agente di As-
sicurazione
ANNUA DEL CAPITALE”.
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sa.
stes
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal- la Polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società
NE
2a. L’ attivazione della Polizza Collettiva per l’Assicu- razione sulla Vita per tutti gli “Affiliati” all’Associa- zione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avviene con la nomina a Dirigente;
2b. Obblighi successivi:
- ll Contraente invierà alla Società Delegataria un elenco provvisorio di nominativi da inserire in Convenzione;
- ll Contraente confermerà alla Società Delega- taria l’ingresso definitivo dell’Assicurato in Con- venzione, entro duecento giorni da quando il Contraente ne abbia avuto conoscenza;
- l’Assicurato presenterà all’Associazione “Anto- nio Pastore” gli appositi moduli, l’uno costituito da una scheda anagrafica contenente le ge- neralità dell’Assicurato e la designazione dei Beneficiari cui spettano le somme assicurate in caso di decesso dell’Assicurato stesso, l’altro la designazione del Delegato.
Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente polizza collettiva per l’Assicurazione sulla Vita compresa nella Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, il diritto alle presenti nuove garanzie avviene automaticamente, senza necessità di invio di alcuna ulteriore documentazione.
3. EFFETTO DELLA POLIZZA TERMINE DEL DIFFERIMENTO
La Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita ha ef- fetto dall’ 01/01/2006.
Il termine ordinario del periodo di differimento è fissato per ciascun Assicurato:
a. per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Pre- mio Unico con Controassicurazione e con Rivaluta- zione Annua del Capitale”
a.1. al compimento del 65° anno per gli Assicurati con età, alla data di ingresso in assicurazione, inferiore o uguale a 60 anni;
a.2
. al termine di un periodo di durata quinquennale dalla data di ingresso in assicurazione, per gli as- sicurati con età all’ingresso superiore ai 60 anni;
b. per le forme assicurative di “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e “Rendita collegata a Problemi di non Autosufficienza” in forma Temporanea, al 70° anno di età o, per quest’ultima nella forma Vita Intera, al decesso dell’Assicurato.
In caso di permanenza in Convenzione oltre i termini so- pra fissati, il termine ordinario del periodo di differimento per la forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione An- nua del Capitale” potrà essere prorogato di 5 in 5 anni, ferme restando le modalità previste nella “Clausola di Dif- ferimento Automatico di Scadenza”.
Durante il periodo di proroga del differimento, il versa- mento dei premi prosegue senza soluzione di continuità, determinando, in base all’età raggiunta dall’Assicurato a fronte di ogni versamento, ulteriori prestazioni di capitale assicurato.
4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DEGLI ASSICURATI
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’Assicurazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erro- nee rese dal Contraente e/o dall’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base all’età vera degli assicurati, quando quella denunciata risulti errata.
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei pre- mi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
E’ ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.
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6. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA COLLETTIVA
PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Le prestazioni garantite dalle forme assicurative previste dalla Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita sono le seguenti:
a. in caso di vita dell’Assicurato al termine del differimen- to, sarà liquidato allo stesso il capitale maturato finale pari al totale dei capitali garantiti dalla forma di “Capi- tale Differito a Premio Unico con Controassicurazio- ne e con Rivalutazione Annua del Capitale” ciascuno determinato applicando ai premi versati in relazione a tale forma assicurativa, tenuto conto dell’età dell’ As- sicurato e della durata al momento di ciascun versa- mento, i tassi di premio, come da Tabella n. 1 allegata (Premio per 1.000,00 Euro di capitale iniziale assicu- rato), ed utilizzando, secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione, il rendimento ottenuto dall’apposita Gestione Separata.
L’età dell’Assicurato e la durata sono espressi in anni, mesi e giorni.
In opzione al suddetto capitale, l’Assicurato potrà ri- chiedere la corresponsione di una rendita vitalizia annualmente rivalutabile in base a quanto previsto all’Art. 8 delle Condizioni Speciali di Assicurazione;
b. in caso di morte dell’Assicurato non oltre il suo 70° anno di età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale garantito dalla forma “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e ciò secondo le Condizioni Specia- li di Assicurazione previste per tale forma assicurativa; tale capitale sarà aumentato dell’importo resosi disponi- bile, a tale data, dalla forma “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione An- nua del Capitale”, così come previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione di tale forma assicurativa. Il ca- pitale annualmente garantito dalla forma “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” sarà, per ciascun Assicu- rato, determinato all’inizio di ciascun anno assicurativo in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato stesso a quella data come da apposita Tabella n. 3 che segue (vedi allegato 7);
c. in caso di invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio che si manifesti nei modi e termini previsti alla lettera e. del punto 1 – PRESTAZIONI delle DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – (Alle- gato 1) sarà garantito all’Assicurato, con i capitali resi disponibili dalla forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Ri- valutazione Annua del Capitale”, il completamento del piano assicurativo relativo alle forme assicurative “Ca-
pitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Tempora- nea. I premi per la forma “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale” saranno versati in un’unica soluzio- ne, tenuto conto dell’età dell’Assicurato al momento del versamento in base al tasso di premio come da Tabella
n. 2 allegata, dalla “Società Delegataria” per la forma assicurativa “Esonero Pagamento Premi in caso di In- validità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” all’atto della liquidazione dell’evento garantito da tale forma assicurativa, esonerando pertanto l’Assi- curato da ulteriori versamenti di premio per le forme as- sicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Contro- assicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” in forma Temporanea;
d. nel caso in cui durante il periodo contrattuale ma non oltre il 70° anno di età, o per tutta la durata della vita per gli Assicurati che abbiano fatto richiesta di contri- buzione per la forma assicurativa di “Rendita collega- ta a problemi di non autosufficienza” nella forma Vita Intera, l’Assicurato abbia perso l’autosufficienza nel compimento di almeno 3 dei seguenti atti “elementari” della vita quotidiana quali:
- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi;
- lavarsi;
- muoversi;
- continenza;
- nutrirsi
verrà corrisposta una rendita vitalizia.
7. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEL SINISTRO
Per gli Assicurati già in garanzia con la precedente Con- venzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, nel caso di denuncia di sinistro per la garanzia “Temporanea di gruppo per il caso di morte” con data di accadimento antecedente l’ 01/01/2006, la somma assicurata sarà quella prevista dal- la Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”.
8. RISCATTO TOTALE E RISCATTO PARZIALE
Il riscatto totale o parziale per la forma assicurativa “Ca- pitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione
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e con Rivalutazione Annua del Capitale” potrà essere ri- chiesto da ogni singolo Assicurato tramite il Contraente solo al momento della perdita della qualifica di Dirigen- te, qualunque sia stato il contributo corrisposto sulla sua posizione amministrativa. Il riscatto parziale per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Con- troassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capita- le” può essere richiesto da tutti gli Assicurati prosecutori volontari o dagli Assicurati non prosecutori volontari che abbiano cessato il rapporto di lavoro in qualità di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato.
La rivalutazione annuale delle singole posizioni assi- curative avverrà al 31 Dicembre di ogni anno in base e secondo le norme contenute nella “Clausola di Rivaluta- zione” relativa alle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazio- ne Annua del Capitale” e “Capitale Differito a Premio Uni- co senza Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”.
La rivalutazione sarà applicata:
a. per un anno intero, relativamente al capitale già ac- quisito e rivalutato fino all’anniversario precedente;
b. in pro - rata temporis per i capitali assicurati con i premi versati nel corso dell’anno con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento ed il successivo 31 Dicembre.
All’atto della liquidazione della posizione assicurativa dell’Assicurato, per scadenza, decesso e riscatto, interve- xxxx in data non coincidente con il 31 Dicembre, si proce- derà ad una rivalutazione di raccordo pro – rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima rivalutazione effettuata, alla data di liquidazione.
Il tasso annuo di rivalutazione da applicare a tal fine sarà quello ultimo conosciuto.
Analogamente si procederà per la rivalutazione dei ca- pitali assicurati con i premi versati nel corso dell’anno di liquidazione.
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DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI
Al fine di ottenere un unico Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicurati, le “Società Coassicuratrici” allinee- ranno i propri rendimenti retrocessi relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali.
Tale Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicu- rati sarà determinato dalla “Società Delegataria” raccoglien- do i dati forniti dalla “Società Coassicuratrice” nonché dalle Imprese di assicurazione di cui alle precedenti Convenzioni derivanti da disposizioni previste dal CCNL (“Previr”, “Anto- nio Pastore 3049”, “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”) rapportando la somma dei singoli redditi da queste attribuiti al termine del relativo periodo annuale di gestione dell’esercizio conside- rato alla somma di tali singoli redditi attribuiti, ciascun diviso per il proprio tasso di rendimento retrocesso nel medesimo anno.
Per reddito attribuito è da intendersi quello ottenuto in base alla seguente formula (FORMULA DI XXXXX):
TR (RM1 + RM2) RA = ----------------------------
2 + TR
dove: RA è il Reddito attribuito; TR è il Tasso retrocesso nell’anno di gestione dell’esercizio considerato; RM1 è la Riserva matematica al 30 di Settem- bre dell’anno precedente aumentato o diminuito del conguaglio dell’anno precedente; RM2 è la Riserva matematica al 30 di Settembre dell’anno considerato calcolata al tasso retrocesso.
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno sola- re, verrà inviato per iscritto ad ogni Assicurato un Estrat- to Conto annuale della singola posizione assicurativa redatto nel rispetto e ai sensi di tutto quanto all’uopo previsto dall’Organismo di Vigilanza sulle Assicurazioni Private.
12.DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA
La presente Xxxxxxx collettiva è stipulata fino al 31/12/2018 e, a tale scadenza, prorogata per un anno e così successi- vamente, a meno che non sia disdettata da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera racco- mandata. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal Contraente per le posi-
to, il be
rato stes
zioni che siano in vigore alla data della disdetta rimarranno in essere alle condizioni della presente Polizza Collettiva. Le Parti convengono infine espressamente che, qualora nel periodo di vigore della Polizza le condizioni contrattuali non risultassero più compatibili per sopravvenuta modifica o so- stituzione a seguito di disposizioni dell’organo di controllo o per legge, si procederà ai necessari adeguamenti per quan- to concerne le forme assicurative da prestare in relazione ai premi versati in epoca successiva alla suddetta modifica o sostituzione.
13. CESSIONE – PEGNO – VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società Dele- gataria, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di Polizza o su ap- pendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscat- to o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
cacia esclusiva l’ultima designazione avvenuta.
Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Assicurati alla designazione beneficiaria di cui al precedente punto 14. Pertanto:
a. in caso di vita dell’Assicurato al termine del differimen- neficio del capitale liquidabile spetterà all’Assicu- so;
b. in caso di premorienza dell’Assicurato, il beneficio spet- terà ai Beneficiari indicati dall’Assicurato stesso o, in mancanza di indicazione, agli eredi legittimi o testa- mentari;
c. in caso di invalidità totale e permanente il beneficio dei capitali liquidabili dalla forma “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Rivalu- tazione Annua del Capitale”, sarà reso disponibile dall’ Assicurato al Contraente per il pagamento dei premi
Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi mo- mento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbia- no dichiarato per iscritto alla Società Delegataria, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
b. dopo la morte del Contraente;
c. dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società Delegataria di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vin- colo di Xxxxxxx richiedono l’assenso scritto del Beneficiario. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società Delegataria. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell’Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifi- co riferimento alla polizza vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tale polizza, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
In caso di pluralità di designazioni e/o testamenti, avrà effi-
delle forme assicurative “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma Temporanea;
d. in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato, il be- neficio della rendita erogabile spetterà all’Assicurato stes- so ed in caso di riconoscimento della non autosufficienza in un momento successivo al decesso dell’Assicurato, agli eredi legittimi o testamentari.
16. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per tutti i pagamenti della Società Delegataria debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo al pa- gamento e ad individuare gli aventi diritto.
E’ comunque necessario un documento di riconoscimen- to valido dell’Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto e che, in difetto, verrà richiesto dalla Società Delegataria all’Assicurato suc- cessivamente la stipulazione.
Per i pagamenti conseguenti al riscatto, la Società Delega- taria richiederà tutti i documenti previsti al punto A dell’Alle- gato 5 alla presente Convenzione.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati tutti i documenti previsti al punto B. dell’Allegato 5 alla presente Convenzione.
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Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società Delegataria esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante assegno bancario o bonifico o altra modalità di pagamento concordata con la Società De- legataria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pre- via consegna di tutta la documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSI- CURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIF-
FERITO A PREMIO UNICO CON CONTRO- ASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIO-
termine stesso a favore dei beneficiari.
SSO
17. LIQUIDAZIONE IN CASO DI DECE PER MORTE PRESUNTA
Qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma che sia avvenuto un decesso, la Società De- legataria liquiderà ai beneficiari il capitale predisposto per il caso di morte. La liquidazione potrà avvenire solo dopo che sia stata trasmessa alla Società Delegataria la copia della sentenza di dichiarazione di morte presunta, a termi- ni degli artt. 55 e 58 c.c..
Si conviene che, qualora successivamente al pagamen- to della indennità per morte presunta, l’Assicurato risul- tasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione dell’in- dennizzo erogato.
A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’indennizzo dell’invalidità permanente eventualmente patita.
Le imposte relative alla presente Polizza Collettiva sono a carico del Contraente e degli Assicurati.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle per- sone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto. In caso di controversia è possibile adire l’Auto- xxxx Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligato- rio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4.3.2010, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giusti- zia.
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NE ANNUA DEL CAPITALE
Art.1
In caso di vita dell’Assicurato al termine del periodo di dif- ferimento dei premi, sarà corrisposto allo stesso un capitale rivalutato; in opzione al suddetto capitale, l’Assicurato può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivaluta- bile come disposto dal successivo Art. 8 Opzioni.
Art. 2 RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO DI ASSICURAZIONE
I tassi di premio verranno stabiliti annualmente all’at- to dell’accensione di ciascuna posizione assicurativa in base all’età dei singoli assicurati, alla prestazione da ga- rantire e al differimento, adottando i corrispondenti tassi delle assicurazioni individuali scontati del 2%. E’ previsto l’aumento dello sconto alla misura del 3% allorquando l’importo del premio unico complessivamente dovuto per la collettiva nell’anno raggiunga l’importo di € 258.228,45 ed alla misura del 4% allorquando detto importo raggiun- ga € 516.456,90.
Per le posizioni la cui durata n del differimento sia infe- riore a dieci anni, la misura dello sconto si riduce in pro- porzione agli n decimi.
Art. 3 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
Al 31.12. di ogni anno il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Riva- lutazione.
Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
d. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In questi casi, la Società paga il solo importo della “Ri- serva Matematica” calcolato al momento del decesso.
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differi- mento.
ll valore di riscatto è uguale al valore attuale del capita- le quale risulta rivalutato all’anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 2,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.
Qualora l’importo ottenuto risulti superiore a quello liqui- dabile in caso di morte dell’Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liqui- data al termine del periodo di differimento in caso di so- pravvivenza dell’Assicurato a tale data, rivalutata annual- mente in base a quanto previsto al punto A. della Clausola di Rivalutazione.
Qualora il riscatto si verifichi in conseguenza del venir meno delle condizioni che hanno consentito l’inclusio- ne dell’Assicurato nella Polizza collettiva, verrà adottato come valore di riscatto l’ammontare della “Riserva Mate- matica” con il minimo dei premi corrisposti rivalutati nel- la misura che si ottiene scontando al tasso del 4% per il periodo di un anno il tasso di rendimento attribuito quale definito nella Clausola di Rivalutazione della presente Po- lizza Collettiva diminuito di quattro punti.
In caso di riscatto totale, è concessa facoltà di sceglie- re, a fronte della liquidazione del capitale, la conversione dello stesso in una rendita vitalizia rivalutabile secondo le modalità previste al successivo Art.8 Opzioni.
È data facoltà agli Assicurati prosecutori volontari o agli Assicurati non prosecutori volontari che abbiano cessato il rapporto di lavoro in qualità di Dirigente del Commer- cio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, di riscattare parzialmente la propria posizione assicurativa, comprensiva dell’eventuale posizione assi- curativa in essere sulle precedenti Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108” e “Xxxxxxx Xxxxxxx 3049”, in base alle se- guenti condizioni:
- il valore del riscatto parziale è pari, per ogni contribu- to versato, alla riserva Matematica;
- il riscatto parziale viene effettuato a partire dai contri- buti versati, per ogni Convenzione, presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dai contributi aventi data effetto antece- dente a tutti gli altri, e proseguendo passando ai successivi in ordine temporale dai più vecchi ai più recenti;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente finché non si rag- giunge l’importo richiesto dall’Assicurato, a condi- zione che l’intera ultima Riserva Matematica che concorre al raggiungimento di tale importo venga riscattata per intero;
- l’importo richiesto dall’Assicurato deve intendersi com- prensivo delle imposte;
- deve comunque rimanere un importo di Riserva Ma- tematica pari ad almeno € 5.000,00 sulla Conven- zione in essere o, se non sufficiente, per la restan- te differenza, sulla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108” o, se ancora non sufficiente, per la restante ulteriore differenza sulla Convenzione “Xxxxxxx Xx- store 3049”; in caso contrario verrà riscattata l’intera posizione.
È consentito un solo riscatto parziale in ogni anno solare - periodo 1.1 – 31.12 – per un importo minimo di € 5.000,00.
In caso di morte dell’Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo pari al 100% della “Riserva Matematica”, con il minimo dei premi, maggiora- ti dell’eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, rivalutati nella stessa misura e con le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.
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Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termi- ne di differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell’Assicurato a tale epoca, o il capitale risultante da un’eventuale operazione di riscatto totale nel corso del contratto, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
utabile pa-
a. in una rendita annua vitalizia posticipata rival gabile vita natural durante dell’ Assicurato;
oppure
b. in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile pa- gabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
oppure
c. in una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del so- pravvivente designato (i valori di tale opzione verran- no comunicati a richiesta in base all’età, al sesso ed alla percentuale di reversibilità desiderata dagli inte- ressati).
La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A. del- la Clausola di Rivalutazione.
Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.
I coefficienti per la determinazione delle rendite annue d’opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del capitale in rendita; i coefficienti attual- mente in vigore per la rendita vitalizia di cui alla lettera a. sono quelli riportati nella Tabella n. 4 allegata.
Entro il 1° Gennaio di ogni anno la Società Delegata- ria comunicherà al Contraente i suddetti coefficienti che saranno in vigore nell’anno in corso, se variati rispetto ai precedenti.
CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA
Art. 1 DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA
L’Assicurato, se in vita alla scadenza del contratto, può richiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differita di anno in anno, senza ulteriore corresponsione di premi.
Qualora l’Assicurato non richieda esplicitamente di atti- vare tale differimento, la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del contratto, si intenderà posta automati-
31
camente in differimento per un anno e così al termine di ogni periodo di differimento annuale.
capital niversa
Durante il periodo di differimento automatico, il capitale annualmente assicurato viene calcolato applicando al capitale assicurato all’anniversario precedente le condi- zioni previste dalla “Clausola di Rivalutazione”. L’Assicu- rato può interrompere il differimento automatico ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza della Poliz- za e risolvere il contratto riscuotendo un importo pari al e maturato, nei termini di cui sopra, all’ultimo an-
rio di Polizza che precede la data di risoluzione e rivalutato pro – rata temporis per il periodo intercorrente tra l’ultimo anniversario e la data di richiesta dell’Assi- curato.
È facoltà dell’Assicurato di convertire il suddetto importo in una rendita, applicando le condizioni di cui all’Art. 8 che precede.
Qualora, durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso dell’Assicurato, la Società corri- sponderà agli aventi diritto un importo pari a quello che sarebbe liquidabile a norma del secondo comma prece- dente.
Art. 1 DEFINIZIONE DELL’ASSICURAZIONE DI GRUPPO - LIMITI DI ETÀ
L’Assicurazione di Gruppo per il caso di morte è un’assi- curazione collettiva che garantisce, per la durata della Con- venzione, la copertura del rischio di morte ad un gruppo di persone aventi caratteristiche omogenee. Il premio si deter- mina annualmente in base all’età raggiunta dall’Assicurato. Più precisamente tale Assicurazione presuppone che siano soddisfatte le seguenti 3 condizioni:
1. un unico Contraente che rientri tra i soggetti appresso elencati;
2. un gruppo di almeno 10 teste;
3. la determinazione del capitale assicurato su ogni te- sta in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli.
L’assunzione deve riguardare assicurazioni stipulate in nome proprio:
a. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od
aziendali o a regolamenti aziendali da datori di lavoro per i propri dipendenti;
b. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od aziendali o a regolamenti aziendali da imprese per i propri agenti, rappresentanti, commissionari o con- cessionari o per le persone ad esse legate da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
all’inizio dell’anno assicurativo.
L’importo fisso è pari a € 20,66 per gruppi fino a 25 teste e viene ridotto di € 0,52 per ogni ulteriore 25 teste, non com- putando le frazioni inferiori a 25, con un minimo di € 1,03.
L’Assicurazione di norma si assume in base alle di- chiarazioni rilasciate dagli assicurandi su un apposito
c. in base a contratti od accordi collettivi nazionali od
questionario
fornito dalla Società concernente il loro
aziendali o a regolamenti aziendali da Enti o Casse o Fondi di previdenza aziendale od interaziendale per i soggetti di cui ai precedenti punti a. e b. ad essi iscritti;
d. da imprese per gli acquirenti o utenti di specifici beni o servizi - ad esclusione di quelli assicurativi o di con- sulenza assicurativa - forniti dalle imprese stesse;
e. in base a norme statutarie o di regolamento interno da associazioni sindacali od organizzazioni professionali di categoria per i propri associati, per i bisogni previ- denziali o assistenziali specifici della categoria;
f. in base a norme statutarie o di regolamento inter- no da associazioni legalmente costituite che non abbiano come unica finalità l’assicurazione per il caso di morte e di invalidità permanente dei propri associati.
Sia all’atto della stipulazione del contratto che succes- sivamente possono essere inclusi nell’assicurazione tutti gli appartenenti al Gruppo con età compresa tra i 21 ed i 70 anni di età.
L’Assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli as- sicurati che abbiano superato il 70° anno di età.
I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uni- formi, indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. Agli effetti del calcolo degli abbuoni di premio, di cui ai successivi Art. 5 e Art. 6, non sarà considerata la parte di capitale assicurato su ciascuna testa che superi tre volte la somma assicurata media del gruppo, nonché le corrispondenti quote di premio.
Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all’inizio di ciascun anno di assicura- zione con riferimento all’età raggiunta dall’Assicurato ed al relativo capitale assicurato aggiungendo al valore così ottenuto un importo fisso per ogni testa assicura- ta determinato in funzione della numerosità del gruppo
stato di salute.
Qualora si tratti di lavoratori dipendenti e l’Assicura- zione sia per essi stipulata in base a quanto previsto ai precedenti punti a. e c. dell’Art. 1 il questionario può:
a. non essere richiesto se il numero degli assicu- randi sia almeno pari a 500 o 250 unità a seconda che venga consentita o meno la facoltà di non aderire all’As- sicurazione;
b. essere sostituito da una dichiarazione del da- tore di lavoro attestante che gli assicurandi, negli ultimi sei mesi, non siano stati assenti dal lavoro per malattia od infortunio per più di 20 giorni complessivi anche non consecutivi, se la numerosità è pari ad almeno 100 unità e 50 unità a seconda dei casi di cui al punto precedente. Nei casi diversi da quelli di cui al comma precedente, il questionario potrà non essere richiesto qualora la nume- xxxxxx del gruppo sia almeno pari a 1.000 o a 500 unità a seconda che venga consentita o meno la facoltà di non aderire all’Assicurazione.
La Società si riserva comunque - anche in relazione alle caratteristiche del gruppo, all’entità dei capitali assicurati e, per le assicurazioni ad adesione, alla numerosità degli assicurandi aderenti rispetto all’intero gruppo assicura- bile - il diritto di richiedere particolari documentazioni od accertamenti sanitari da effettuarsi, questi ultimi, presso i propri medici fiduciari. Il costo degli eventuali accertamen- ti è a carico del Contraente.
In favore del Contraente la Società concede un abbuono di premio qualora il numero di teste assicurate in ciascun anno si mantenga non inferiore a 25.
L’abbuono è da liquidare al termine di ogni esercizio di riferimento semprechè il numero di teste - anno, come ap- presso definite, sia nell’anno di almeno 250.
Diversamente l’abbuono verrà determinato alla fine di ogni periodo di riferimento - compreso nella durata della Convenzione o del suo rinnovo - costituito dal periodo di anni interi nel quale vengono raggiunte almeno 250 teste - anno.
Ai fini di cui sopra, per teste - anno s’intende il prodotto
32
del numero delle teste che sono state assicurate nel pe- riodo considerato per la relativa permanenza media pro- capite in Assicurazione nel periodo stesso, espressa in anni e frazioni di anno.
L’abbuono B da calcolare alla fine di ogni periodo di ri- ferimento, oppure al termine del periodo di osservazione di cui sopra se di durata superiore, viene determinato per mezzo della seguente formula:
B = K * (A*P - S) (risultato della garanzia) dove:
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento calcolato in base ai criteri di cui all’Art. 3 e quindi comprensivi degli importi fissi ivi definiti;
S sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto pe- riodo, ancorché denunciati successivamente;
K ed A sono i coefficienti che assumono i valori indicati nella seguente tabella in relazione al numero di Teste - Anno Assicurate nel periodo considerato.
TESTE ANNO ASSICURATE | ALIQUOTA K | ALIQUOTA A |
da 0 fino a 499 | 0.50 | 0.80 |
da 500 fino a 999 | 0.60 | 0.83 |
da 1.000 fino a 1.499 | 0.70 | 0.86 |
da 1.500 fino a 2.499 | 0.80 | 0.87 |
da 2.500 fino a 4.999 | 0.85 | 0.88 |
da 5.000 | 0.90 | 0.90 |
Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 6 ABBUONO INTEGRATIVO DI PREMIO
Alla scadenza della Convenzione o di un suo rinnovo, avente durata inferiore a 5 anni, viene riconosciuto un abbuono inte- grativo di premio calcolato con le stesse modalità di cui all’Art. 5 che precede e con riferimento ad un periodo di osservazione coincidente con la durata della Convenzione o del suo rinnovo, deducendo dal valore così determinato l’importo complessivo considerato.
Ai fini del calcolo dell’abbuono integrativo di premio i valori di P ed S saranno quindi computati in riferimento all’intero periodo di osservazione ed i coefficienti K e A saranno quelli relativi al numero di Teste - Anno Assicurate quale risulta al termine del suddetto periodo di osservazione.
L’abbuono integrativo di premio verrà in ogni caso trasferito al “FONDO UNICO” di cui al punto 13. delle Disposizioni di carattere Generale Allegato 1 alla Convenzione.
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La Convenzione relativa all’Assicurazione di gruppo ha una durata non inferiore a 5 anni e si rinnova automaticamente per periodi di uguale durata, o di diversa durata da convenirsi, salvo disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, di una delle Parti contraenti da comunicarsi almeno sei mesi pri- ma della scadenza.
In caso di sospensione dell’Assicurazione prima della scadenza della Convenzione o di un suo rinnovo, decade il diritto all’abbuono integrativo di premio mentre l’abbuo- no di premio maturato nell’ultimo periodo di osservazione di durata annuale o pluriennale verrà liquidato in contanti alla prevista scadenza della Convenzione o del suo rin- novo.
Resta inteso che eventuali modifiche stabilite dall’Autori- tà di controllo alle presenti Condizioni Speciali, troveranno automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annua- le della data di effetto delle assicurazioni successiva alla data delle modifiche. Peraltro gli abbuoni di premio definiti ai precedenti Art. 5 e Art. 6 in corso di maturazione conti- nueranno ad essere regolati dalle condizioni in vigore re- lativamente ai valori che si riferiscono ai periodi di tempo anteriori alla data di effetto delle modifiche.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cam- biamenti di professione dell’Assicurato.
E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a. dolo del Contraente o del Beneficiario;
b. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, sal- vo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richie- sta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal compe- tente Ministero;
d. incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aero- mobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
Art. 9 SINISTRO CHE COLPISCA PIÙ ASSICURATI
Nel caso in cui un sinistro colpisca più assicurati a seguito dello stesso evento accidentale, non verrà applicato alcun limite all’importo complessivo da liquidare per tale prestazio-
ne caso morte.
E’ fatto però obbligo di preventiva comunicazione via telefax da parte della Federazione di Categoria al Contraente per riunioni e convocazione estese ad oltre 600 partecipanti.
,
zo
ez
Il Contraente ne darà, a sua volta e con lo stesso immediata comunicazione all’ “Intermediario”.
RMA
comunicato per signato.
Articoli validi per la forma Temporanea e per la forma Vita Intera
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente Polizza Collettiva garantisce il pagamento di una rendita vitalizia in rate mensili posticipate nel caso in cui l’Assicurato si trovi nello stato di dipendenza così come descritto all’Art. 2.
Art. 2 DEFINIZIONE DELLA DIPENDENZA
È considerata dipendente la persona che, a seguito di accertamento clinico si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente, derivante da qualsiasi causa, di poter compie- re 3 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana:
Lavarsi: effettuare la propria igiene fisica (intesa come capacità di radersi, pettinarsi o di fare la toilette), senza l’assistenza di una terza persona.
Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona.
Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia,
di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona.
Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti sen- za l’assistenza di una terza persona.
Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali.
Farsi il bagno o la doccia: capacità di compiere tali azio- ni senza l’assistenza di una terza persona.
L’Assicurato designa il Delegato incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza e può in qualsiasi mo- mento revocare o modificare tale designazione anche suc-
cessivamente al verificarsi dell’evento assicurato in Polizza o durante l’erogazione della prestazione di rendita. La designa- zione e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata alla Società De-
Ad ogni pendenza,
taria
4
lega
Art.
, per il tramite della Contraente o dell’Intermediario.
RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
anniversario della data di denuncia dello stato di di- la rendita sarà maggiorata di un tasso pari al 3%. L’aumento della rendita assicurata verrà di volta in volta iscritto all’Assicurato o al Delegato se de-
Art. 5 AMMONTARE DELLA RENDITA GARANTITA
L’Assicurato percepirà, in caso di dipendenza e fintanto che si trovi in tale stato, a decorrere dalla data di denuncia, una rendita vitalizia iniziale di € 2.582,28 mensili, pagabile in rate posticipate.
Art. 6 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DIPENDENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ
Verificatosi lo stato di dipendenza, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Società Delegataria o al Contraente o all’Intermediario.
La data di denuncia coincide con quella risultante dal timbro postale di invio alla Società Delegataria, al Con- traente, o all’Intermediario della lettera raccomandata. La denuncia deve essere accompagnata, da tutta la do- cumentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell’Assicurato e consistente in un certificato redatto dal proprio medico curante o dal medico ospedaliero che at- testi lo stato di dipendenza dell’Assicurato e che riporti la data di inizio della dipendenza, precisando l’origine acci- dentale o patologica dell’affezione o delle affezioni.
La Società potrà richiedere di accertare lo stato di di- pendenza dell’Assicurato da un medico di sua fiducia ed eventualmente far prescrivere tutti gli esami clinici che giudicherà necessari all’accertamento stesso.
L’accertamento dello stato di dipendenza potrà svolgersi presso il domicilio dell’Assicurato o presso l’Ente di cura dove si trova l’Assicurato stesso.
La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
Nel caso di riconoscimento dello stato di dipendenza i premi corrisposti dalla data di denuncia per la forma as-
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sicurativa di “Rendita collegata a problemi di non auto- sufficienza”, verranno utilizzati per la forma di “Capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale” o, in mancanza di essa, verranno rimborsati all’Assicurato.
Art. 7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLA RENDITA
La Società si impegna ad accertare lo stato di dipenden- za dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data della denun- cia, semprechè l’Assicurato abbia ottemperato a quanto richiesto dalla Società ai sensi dell’Art. 6 che precede.
La Società, in ogni caso, erogherà la rendita garantita a partire dal 90° giorno successivo alla data di presenta- zione della denuncia per il riconoscimento dello stato di dipendenza.
Alla prima scadenza di pagamento della rendita suc- cessiva al riconoscimento dello stato di dipendenza, la Società corrisponderà, oltre alla rendita in scadenza, le rate arretrate della stessa, scadute nel periodo intercorso tra la denuncia dello stato di dipendenza ed il 90° giorno successivo alla presentazione della stessa.
Nel caso in cui la Società entro i 180 giorni utili, accer- tasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’ero- gazione della rendita, le rate eventualmente già erogate a favore dell’Assicurato dovranno essere restituite alla Società.
Qualora l’Assicurato intenda insistere nella sua richiesta, potrà ricorrere alla seguente procedura arbitrale, comuni- cando il nome del proprio arbitro.
L’eventuale controversia sull’esistenza della perdita di autosufficienza sarà deferita ad un collegio arbitrale com- posto da tre medici, scelti i primi due dalle parti, uno per ciascuna, e il terzo d’accordo dai due primi nominati. In mancanza di accordo, il terzo medico arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l’Assi- curato risiede, su richiesta della parte più diligente. Il giu- dizio degli arbitri sarà inappellabile. Ciascuna delle parti pagherà le spese e competenze del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.
Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accerta- mento dello stato di dipendenza viene equiparato al rico- noscimento di tale stato. Pertanto la Società, semprechè ricevuta tutta la documentazione sanitaria prevista dall’Art. 6 e avendo effettuato gli accertamenti dovuti conclusisi con accertamento dello stato di dipendenza da parte del medico della Società, paga agli eredi legittimi o testamen- tari dell’Assicurato le rate di rendita intercorrenti dalla data di denuncia del sinistro al decesso dell’Assicurato.
La rendita è pagabile mensilmente e per tutto il periodo in cui perduri lo stato di dipendenza o al massimo fino al decesso dell’Assicurato.
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Il pagamento viene effettuato direttamente sul conto cor- rente dell’Assicurato, oppure se espressamente indicato, sul conto corrente del Delegato.
Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’As- sicurato esce dallo stato di dipendenza é tenuto a darne comunicazione alla Società entro il periodo di 30 giorni. Inoltre gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la So- cietà del decesso dell’Assicurato entro 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate oltre tale termine saranno restituite alla Società.
Art. 8 RIVEDIBILITÀ DELLO STATO DI DIPENDENZA
La Società, a proprie spese e non più di una volta l’anno, si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere un controllo sanitario sullo stato di salute dell’Assicurato attraverso un medico di propria fiducia. L’accertamento si svolgerà presso il domicilio dell’Assicurato o presso l’En- te di cura dove si trova ricoverato l’Assicurato stesso. La Società potrà inoltre richiedere i documenti che riterrà ne- cessari per valutare lo stato di salute dell’Assicurato ed in particolare quelli che attestino la permanenza dello stato di dipendenza.
Qualora l’accertamento evidenzi la cessazione dello sta- to di dipendenza, la Società comunica al Contraente ed all’Assicurato la sospensione del pagamento della rendi- ta. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio di Po- lizza a partire da quello immediatamente successivo alla suddetta comunicazione da parte della Società, compren- sivo delle rate di premio scadute dalla data di cessazione dello stato di dipendenza.
Un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assi- curato dovrà essere indirizzato alla Società ogni 6 mesi, anche se la stessa si riserva il diritto di richiedere tale do- cumento in ogni momento in cui lo ritenga necessario.
Nel caso in cui l’Assicurato si rifiuti di sottomettersi ad un controllo o di consegnare i documenti richiesti, il paga- mento della rendita verrà sospeso.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di dipendenza dovuti alle seguenti cause:
- attività dolosa dell’Assicurato;
- partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, sal- vo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su
richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.
Art. 11 PREMIO DI ASSICURAZIONE
Nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la deter- minazione del premio applicato per ogni Assicurato evi- denzino uno scostamento rispetto agli effettivi e/o attesi andamenti degli eventi in copertura, misurabili diretta- mente sul portafoglio assicurativo o in ambito generale da altri qualificati organismi, le “Società Coassicuratrici” si riservano la facoltà di rivedere ogni cinque anni dalla stipulazione della presente Polizza Collettiva, il premio precedentemente determinato ed applicato.
Articoli validi per la forma Temporanea
L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun eserci- zio di riferimento viene determinato per mezzo della seguente formula:
B = 0,5 * (0,75 * P – S) (risultato della garanzia) dove:
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relati- vi all’esercizio di riferimento.
S sta ad indicare il valore capitale delle rendite calco- lato come da allegata Tabella n. 8 e che decorrono in detto esercizio, compreso il valore capitale delle somme riservate per sinistri verificatisi in detto pe- riodo, ancorché denunciati successivamente.
Per esercizio di riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 13 LIMITI DI ETÀ DELL’ASSICURATO
La presente Assicurazione cessa alla scadenza an- nuale del premio successiva al raggiungimento del 70° anno di età dell’Assicurato, semprechè prima di tale termine non sia stato denunciato e successiva- mente dichiarato il suo stato di dipendenza.
In questo caso la prestazione gli verrà liquidata vita natural durante, o fintanto che permanga lo stato di dipendenza.
Articoli validi per la forma Vita Intera
Art. 14 PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA VITA INTERA
Il premio annuo, determinato in base al sesso ed all’e- tà dell’Assicurato alla data di effetto della garanzia assicurativa, come da allegata Tabella n. 6, è dovuto fino al raggiungimento dell’80° anno di età dell’Assi- curato.
DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO
SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
Art. 1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza della Polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale preceden- te, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità conte- nute nella Clausola di Rivalutazione.
Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.
La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto.
E “CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO SENZA CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE”
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Le suddette forme assicurative fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società rico- noscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine le “Società Coassicuratrici” gestiranno, secondo quanto previsto dal Regolamento “PREVIR” , attività di importo non inferiore alle relative “Riserve Matematiche”.
La Società dichiara entro il 31.12. di ciascun anno il rendi- mento annuo da attribuire agli assicurati, determinato in base a quanto stabilito al punto 10. delle Condizioni generali di as- sicurazione della Polizza collettiva sulla Vita.
Il rendimento retrocesso da ciascuna “Società Coassicura- trice” si ottiene moltiplicando il rendimento – calcolato secon- do i criteri precisati nel Regolamento relativo alla Gestione speciale – per l’aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 97%.
Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trat-
La presente Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato viene assunta in coassicurazione tra le seguenti Imprese autorizzate all’eser- cizio delle Assicurazioni sulla Vita esclusa ogni responsabilità solidale fra loro, nelle misure percentuali per ciascuna di esse indicate:
a. Per la forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Uni- co con Controassicurazione e con Rivalutazione annua del capitale”:
- Aviva Vita S.p.A. in qualità di Delegataria nella
misura del 57,14%;
-Generali Italia S.p.A. in qualità di Coassicuratrice nella misura del 42,86%;
b. Per le forme assicurative “Temporanea di Gruppo per il Caso di Morte”, “Rendita collegata a Problemi
tenuto da ciascuna “Società Coassicuratrice”, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione “PREVIR” dichiarato da ciascuna delle “Società Coassicura- trici” e il rendimento retrocesso non potrà essere inferiore, per ogni “Società Coassicuratrice”, allo 0,45%.
La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
Nel caso in cui il rendimento attribuito risultasse inferiore allo 0,75%, verrà comunque applicato alle prestazioni un tasso di rivalutazione minimo garantito pari allo 0,75%.
B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
Al 31.12. di ogni anno il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della “Riserva Mate- matica” costituitasi a tale epoca.
Tale aumento viene determinato secondo la misura di riva- lutazione fissata, a norma del punto A., entro il 31.12. che precede il suddetto anniversario.
Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di so- pravvivenza dell’Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.
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di non Autosufficienza” nella forma “Temporanea” e nella forma “Vita Intera”, “Capitale Differito a Pre- mio Unico senza Controassicurazione e con Riva- lutazione Annua del Capitale”:
- Aviva Vita S.p.A. nella misura del 100%.
Aviva Vita S.p.A., nella sua qualità di Delegataria, provvederà all’intera gestione della Poliz-za Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita anche per conto di Generali Italia S.p.A..
Le “Società Coassicuratrici” convengono che ad “AS- SIDIR S.r.l.” vengano demandati i compiti di cui al pun- to 14. INTERMEDIARIO delle Disposizioni di carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.
Le “Società Coassicuratrici” convengono inoltre che con riferimento al punto 10. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE
AGLI ASSICURATI delle Disposizioni di carattere Generale della presente Polizza Collettiva per l’As- sicurazione sulla vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato, ed al fine di riportare le “Riserve Matematiche” di ciascuna delle “Società Coassicura- trici” stesse all’effettivo ammontare derivante dall’im- pegno di dichiarare a favore degli Assicurati un unico Tasso di Rendimento Medio da Attribuire, tra le “Socie- tà Coassicuratrici” venga operata una compensazione delle “Riserve Matematiche” in base all’applicazione di quanto segue:
“Premesso che il reddito medio attribuito di xxxxxx- na “Società Coassicuratrice” si ottiene moltiplicando il proprio reddito attribuito per il rapporto tra il Tasso di Rendimento Medio da Attribuire ed il proprio tasso di rendimento retrocesso, entro il 31.12 di ogni eser- cizio verrà redatto un conto di gestione comune delle “Riserve Matematiche” derivanti dalle singole gestioni PREVIR e dove verranno iscritte:
- in entrata di detto conto, con valuta 31.12 dell’anno considerato, per quelle “Società Coassicuratrici” che hanno ottenuto un tasso di rendimento retrocesso superiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribu- ire di cui al punto 10. delle Disposizioni di carattere Generale della presente Polizza Collettiva per l’Assi- curazione sulla vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato un importo pari alla differen- za tra il proprio reddito attribuito ed il reddito medio attribuito;
- in uscita, con valuta 31.12, per quelle “Società Coas- sicuratrici” che hanno ottenuto un tasso di rendimen- to retrocesso inferiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribuire un importo pari alla differenza tra il red- dito medio attribuito ed il proprio reddito attribuito.
Le “Società Coassicuratrici” che hanno conseguito un saldo negativo dovranno ricevere con valuta 31.12 dalle “Società Coassicuratrici” che hanno conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativo stesso.
Al 31 dicembre dell’esercizio successivo le “Società Coassicuratrici” che avranno beneficiato del congua- glio dovranno corrispondere alle “Società Coassicura- trici” che hanno versato il conguaglio un importo pari all’interesse calcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo di un anno ad un tasso pari al 5% del Tasso di Rendimento Medio da Attribuire”.
Le “Società Coassicuratrici” hanno la facoltà di rece- dere dalla Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita. A tal fine l’Impresa Assicuratrice recedente è te- nuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti “Società Coassicuratrici” compresa la Società Delegataria.
Tale comunicazione di recesso dovrà essere effet- tuata entro il 30.09 dell’anno ed avrà effetto dalle ore
24.00 del 31.12 dello stesso anno.
All’Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in cari- co tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso, nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24 della data di effetto del recesso, ancorché denunciati successivamente a tale data.
L’Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasfe-
rire le riserve matematiche delle prestazioni maturate re- lativamente alla forma assicurativa di “Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale”, rivalutate fino alla data di effetto del recesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti “Società Coassicuratrici” alle quali è stata assegnata una quota di partecipazione alla Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita della Convenzione 3140, le quali si obbligano ad assorbire la quota di partecipazione e le riserve ma- tematiche dell’Impresa recedente proporzionalmente alle loro quote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue.
Il trasferimento delle riserve matematiche dell’Impre- sa Assicuratrice recedente dovrà essere attuato me- diante la corresponsione in contanti, alle restanti “So- cietà Coassicuratrici” di cui al capoverso precedente, del valore delle riserve matematiche rivalutate alla data di effetto del recesso.
Qualora il recesso venga esercitato dalla Società De- legataria, decade l’obbligo per le “Società Coassicura- trici” di assorbire le Riserve matematiche della Rece- dente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’attività di Delega.
Nel caso in cui le “Società Coassicuratrici” scelgano di assorbire le Riserve matematiche suddette, con ac- cordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente alla designazione di una nuova Società Delegataria, tra le restanti “Società Coassicuratrici”, che dovrà ricevere il gradimento del Contraente, tramite l’Intermediario.
Nel caso in cui il recesso venga esercitato contempo- raneamente da tutte le “Società Coassicuratrici”, non si effettuerà il trasferimento delle Riserve matematiche e la Società Delegataria sarà tenuta a mantenere il suo ruolo in relazione alle Riserve matematiche in essere.
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ALLEGATO 3
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
Il presente contratto di assicurazione sull’Invalidità e
POLIZZA CUMULATIVA PER L’ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ
E ASSICURAZIONE PONTE DEI DIRIGENTI
ED EX DIRIGENTI DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI, DEL TURISMO, DEI SERVIZI,
DEL TERZIARIO AVANZATO NELLA
FORMA COMBINATA:
ASSICURAZIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE
A MALATTIA
ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE
E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO
ASSICURAZIONE PONTE
Assicurazione Ponte è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle:
- Disposizioni di carattere generale della Polizza Cumu- lativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte nella forma combinata: “Assicurazione di Inva- lidità Permanente conseguente a Malattia”, “Assicura- zione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortu- nio” e “Assicurazione Ponte”;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assi- curativa “Assicurazione di Invalidità Permanente con- seguente a Malattia”;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assi- curativa “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”;
- Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assi- curativa “Assicurazione Ponte”;
- Disposizioni finali per la Polizza Cumulativa per l’Assicu- razione di Invalidità e Assicurazione Ponte.
Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè il Dirigente (sia esso “Ordinario” o di “Prima Nomina”) e l’Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Avanza- to “Affiliato” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” per conto del quale viene sottoscritta la presente Convenzione dal Contraente;
ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il Contrat- to di Assicurazione;
BENEFICIARIO:
- l’ “Assicurato” per l’Assicurazione di Invalidità Perma- nente conseguente a Malattia;
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- l’”Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx” nella sua figura di Con- traente per l’Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio;
della pr
zi
nti
- gli “Enti” per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”;
CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirige di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritti da Manageritalia;
che stipula
CONTRAENTE: persona fisica o giuridica
il Contratto di Assicurazione e cioè l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”;
DATORE DI LAVORO: l’azienda di diritto privato pres- so la quale l’Assicurato figura, al momento del sinistro, quale Lavoratore Dipendente con contratto di lavoro a tempo inde- terminato;
DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA: recesso eserci- tato ai sensi dell’Art. 2119 c.c. nelle ipotesi in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
ENTI: gli Istituti preposti dalla contrattazione collettiva a for- nire all’”Assicurato” tutele e servizi di natura previdenziale, assi- stenziale e formativa quali quelli erogati da:
- Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali “Xxxxx Xxxxxxx” - FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di spedizione e trasporto “Xxxxx Xxxxx” - FPDAC;
- Centro di Formazione Management del Terziario - CFMT;
- Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx;
ETÀ: per le forme assicurative “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a malattia”, “Assicurazione di “Eso- nero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanen- te conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte”, l’età si determina per anni interi al 1° gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore a sei mesi;
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO:
importo erogabile in sostituzione del periodo di preavviso spettante in base all’anzianità di servizio computata sulla retri- buzione di fatto e assoggettata alla normale contribuzione in virtù di quanto previsto dai CCNL vigenti sottoscritti da Mana- geritalia;
INDENNIZZO: somma corrisposta dalla Società;
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente consta- tabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente;
INSORGENZA: l’episodio a seguito del quale, secondo documentazione medica, ci sia motivo di ritenere che le con- seguenze della malattia possano far attivare la garanzia assi- curativa;
INTERMEDIARIO: “Assidir S.r.l.” Agente assicurativo;
INVALIDITA’ PERMANENTE: perdita o diminu- one definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio
ofessione;
LIMITE DI INDENNIZZO: La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro;
MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
MANAGERITALIA: la Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato costituita dalle Asso- ciazioni Sindacali Territoriali aderenti;
PERDITA D’IMPIEGO: la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l’Assicurato ed il relativo Datore di Xxxxxx derivante da recesso di quest’ultimo o da dimissioni per giusta causa presentate al Datore di Lavoro dall’Assicurato;
PERIODO DI COMPORTO: periodo di tempo, sta- bilito dal CCNL, durante il quale il Datore di Lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro al Dirigente non in periodo di prova, assente per motivi di salute;
POLIZZA: documento che prova l’esistenza del Con- tratto di Assicurazione;
PREMIO: somma dovuta alla Società;
RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro;
SERVIZIO ATTIVO: prestazione lavorativa dell’As- sicurato regolamentata dai CCNL;
SINISTRO: verificarsi dell’evento dannoso (insorgenza della malattia o Infortunio o perdita d’impiego) per il quale è prestata la Garanzia assicurativa;
SOCIETÀ: Cargeas Assicurazioni S.p.A.;
SOCIETA’ DELEGATARIE:
- “Aviva Vita S.p.A.” per la Polizza Collettiva di
Assicurazione sulla Vita;
- “Cargeas Assicurazioni S.p.A.” per la Polizza Cumula- tiva di Invalidità e Assicurazione Ponte
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PONTE”
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza Cumulativa e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.
2a. L’attivazione della Polizza Cumulativa per l’As- sicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte per tutti gli “Affiliati” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”,avviene con la nomina a Dirigente;
2b. Obblighi successivi:
- il Contraente invierà alle Società Delegatarie un elenco provvisorio di nominativi da inserire in Con- venzione;
- il Contraente confermerà alle Società Delegatarie, l’ingresso definitivo dell’Assicurato in Convenzione, entro duecento giorni da quando il Contraente ne abbia avuto conoscenza;
- l’Assicurato presenterà all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” l’apposito modulo, costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità dell’Assicurato e la designazione dei Beneficiari cui spettano le som- me assicurate in caso di decesso dell’Assicurato stesso.
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Per tutti gli Assicurati già in garanzia con la precedente Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità compre- sa nella Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108”, il diritto alle presenti nuove garanzie avviene automaticamente, senza ssità di invio di alcuna ulteriore documentazione.
nece
3.
La
Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte ha effetto dalle ore 00,00 dello 01-01- 2006. Limitatamente alla forma assicurativa “Assicurazione Ponte” l’effetto ha vigore dalle ore 00,00 del 01.01.2008.
Le prestazioni garantite dalle forme assicurative previste dalla Polizza Cumulativa per l’ Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte sono le seguenti:
a. in caso d’invalidità determinata da una malattia da cui derivi all’Assicurato la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio della propria professione, la liquidazione, al verificarsi dell’evento garantito dalla forma di “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, di un capitale fino a € 325.000,00 per ciascun Assicurato;
b. in caso di invalidità permanente totale conseguente a malattia od infortunio da cui derivi all’Assicurato la perdita in modo permanente e totale della capacità all’esercizio della propria professione, la liquidazione, al verificarsi dell’evento garantito dalla forma di “As- sicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malat- tia o Infortunio”, di un capitale determinato in funzione dell’età dell’Assicurato, atto al pagamento dei premi per la forma “Capitale Differito a Premio Unico senza Con- troassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capi- tale” così come previsto e specificato alla lettera a5. e b5. del punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale (Allegato 1) ed alla lettera c. del punto 6. delle Disposi- zioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata “Capita- le Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte”, “Capitale Differito a Premio Unico senza Controassicurazione e con Riva- lutazione Annua del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” in forma Temporanea
(Allegato 2).
tato
erci
es
Il capitale sarà versato in unica soluzione e non è previ- sta alcuna integrazione a tale versamento che è definiti- vo;
c. in caso di perdita d’impiego conseguente a:
- recesso a carattere individuale o collettivo dal Datore di Lavoro;
- dimissioni per giusta causa presentate dall’Assicurato al Datore di Xxxxxx
viene garantita la corresponsione dei contributi di natu- ra previdenziale, assistenziale e formativa prevista dai CCNL a favore degli “Enti” fino alla concorrenza della somma assicurata.
5. ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITA’
– DELIMITAZIONI
Sono escluse dall’ “Assicurazione di invalidità permanente conseguente a malattia” le “invalidità permanenti” derivanti direttamente o indirettamente da:
a. malattie che siano espressione o conseguenza diret- ta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di decorrenza dell’Assicurazione, salvo il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidi- tà Permanente conseguente a Malattia” e il disposto dell’Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Perma- nente conseguente a Malattia o Infortunio”;
b. trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
c. l’uso e guida di mezzi subacquei ed aerei;
d. la guida di mezzi di locomozione in stato di ubriachez- za;
e. la partecipazione, anche a titolo dilettantistico, a sport aerei in genere (compreso l’uso di deltaplani o ultraleg- geri), paracadutismo, salto dal trampolino con gli sci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta;
f. la partecipazione a competizioni sportive agonistiche a carattere professionale di qualsiasi sport.
Sono esclusi dall’ ”Assicurazione Ponte” i seguenti casi di risoluzione del rapporto di lavoro:
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g. dimissioni non motivate da giusta causa o risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato, an- che se incentivate, e risoluzioni consensuali, compre- se:
-
-
le revoche del licenziamento;
-
le conciliazioni con l’erogazione di somme diverse da quelle maturate durante il servizio attivo o da quelle corrisposte a titolo di risarcimento;
le dimissioni concordate e/o incentivate, anche con l’u- tilizzo di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali o fondi pubblici;
h. licenziamento dopo che l’Assicurato abbia raggiunto l’età di quiescenza o l’anzianità necessaria per l’ero- gazione della pensione di anzianità ovvero in caso di prepensionamento dell’Assicurato;
i. scioglimento di diritto per limite di età dell’Assicurato;
j. licenziamento per giusta causa;
k. licenziamento tra fratelli, xxxxxxx, ascendenti e discen- denti;
l. licenziamento qualora il Dirigente ricopra contempo- raneamente anche la carica di Consigliere di Ammi- nistrazione o sia socio con quota superiore al 10% e tali qualifiche siano mantenute nei 180 giorni succes- sivi alla perdita d’impiego. L’esclusione non si applica qualora nel suddetto periodo il Datore di Lavoro sia sottoposto dall’autorità giudiziaria ad una qualsiasi procedura concorsuale.
Non si considera perdita d’impiego e pertanto non si considerano eventi in garanzia:
m. l’aspettativa;
n. la sospensione temporanea dal servizio attivo;
o. qualsiasi forma di congedo temporaneo;
p. la variazione senza soluzione di continuità o per pas- saggio diretto, del Datore di Lavoro derivante da:
I) trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 del Codice Civile;
II) cessione e/o trasferimento di ramo d’azienda;
III) scissione, fusione o incorporazione d’azienda;
IV) trasferimento tra aziende controllanti/controllate o collegate di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
V) cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
q. la cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Sono escluse infine per tutte le forme assicurative della Polizza Cumulativa:
c. succe
b.
r. le intossicazioni per abuso di alcolici od uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti od alluci- nogeni;
s. i reati dolosi commessi dall’Assicurato o atti contro la sua persona da lui volutamente compiuti o consentiti;
le condizioni contrattuali per l’indennizzo sono quelle previste dalla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108” se l’insorgenza della malattia oggetto della denuncia è antecedente allo 01.01.2006;
nell’anno 2006, la somma assicurata di riferimento e le condizioni contrattuali per l’indennizzo sono quelle previste dalla presente Convenzione, se l’insorgenza della malattia oggetto della denuncia è successiva al 31.12.2005;
t. le malattie mentali e da nevrosi;
u. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provo- cati, o di accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acce- leratrici, raggi X, ecc.);
v. le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tel- lurici o eruzioni vulcaniche.
A MALATTIA, ASSICURAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO E ASSICURAZIONE PONTE
La sopravvenienza in corso di Assicurazione delle se- guenti affezioni:
a. tossicomania;
b. alcoolismo;
c. infermità mentali
costituisce causa di cessazione dell’Assicurazione.
7. ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA DEL SINISTRO
In relazione a quanto disposto dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Assicu- razione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia” e dall’Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguen- te a Malattia o Infortunio” è stabilito che per gli Assicurati già in garanzia con la precedente Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108” nel caso di denuncia di sinistro inoltrata:
a. nell’anno 2006, la somma assicurata di riferimento e
43
ssivamente al 31.12.2006, la somma assicu- rata di riferimento e le condizioni contrattuali per l’indennizzo sono quelle previste dalla presente Convenzione, a prescindere dalla data di insorgen- za della malattia. Resta inteso che per le denunce pervenute nel periodo 01.01.2007 – 31.12.2009, l’erogazione della prestazione della garanzia “Assi- curazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidità Totale e Permanente Conseguente a Ma- lattia o Infortunio” verrà garantita fino al 65° anno di età dell’Assicurato.
La prestazione prevista all’Art. 6 – Liquidazione a se- guito di denuncia di malattia delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, è operan- te per i sinistri denunciati successivamente alle ore 00,00 del 01.01.2008.
8.1 Abbuono di Premio Relativo alle Forme Assicu- rative di Invalidita’ Permanente Conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidita’ Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio
L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato relativamente alle ga- ranzie “Invalidità Permanente conseguente a malattia” e “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio”, per mezzo della seguente formula:
B = 0,9 * (0,65 * P – S) (risultato della garanzia) dove:
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento;
S sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto esercizio, com- prensiva di “IBNR”;
per Esercizio di Riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
8.2 Abbuono di Premio Relativo alla Forma ss icura-
11. CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
La soluzione di eventuali controversie di natura me- dica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché
tiva “Assicurazione Ponte”
sull’applicazione
dei criteri di indennizzabilità previsti
formula:
L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento viene determinato relativamente alla garanzia “Assicurazione Ponte” per mezzo della seguente
B = 0,9 * (0,65 * P – S) (risultato della garanzia) dove:
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento;
S sta ad indicare la somma pagata e/o riservata dalla Società per i sinistri verificatisi in detto esercizio, com- prensiva di “IBNR”;
per Esercizio di Riferimento si intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
9. REVISIONE TECNICA DEL PREMIO
Nel caso in cui l’Abbuono di Premio Relativo alle For- me Assicurative di Invalidita’ Permanente Conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in Caso di Invalidita’ Totale e Permanente Conseguente a Malattia o Infortunio di cui al punto 8.1 e/o l’Abbuono di Premio Relativo alla Forma Assicurativa “Assicurazione Ponte” di cui al punto 8.2 che precedono risultassero di segno negativo, il premio da corrispondere per l’annua- lità successiva all’Esercizio di Riferimento potrà essere adeguato al presumibile punto di equilibrio delle relative garanzie, con le modalità da concordare tra il Contraente e le Società Delegatarie, per il tramite dell’Intermediario.
10. DURATA DELLA POLIZZA CUMULATIVA
La presente Polizza Cumulativa è stipulata fino al 31/12/2018 e, a tale scadenza, prorogata per un anno e così successi- vamente, a meno che non sia disdettata da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, per mezzo di lettera racco- mandata. Resta tuttavia inteso che la prestazione garantita in base ai versamenti effettuati dal Contraente per le posizioni che sono in vigore alla data della disdetta rimarranno in esse- re alle condizioni della presente Polizza Cumulativa.
dagli specifici Articoli delle Condizioni Speciali delle for- me assicurative di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e Assicurazione di Esonero pagamento premi di Invalidità totale e Permanente conseguente
in caso a Mala
ttia o Infortunio è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’ As- sicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne ri- scontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono pre- se a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle opera- zioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
È a carico di chi domanda l’indennità, l’onere di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Tasse ed imposte relative alla presente Polizza Cumula- tiva sono a carico del Contraente e degli Assicurati.
L’Assicurazione vale per il mondo intero.
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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSI- CURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA ASSICURAZIO-
-
NE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CON SEGUENTE A MALATTIA
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
alidità ucces-
La presente Assicurazione vale per il caso di “inv permanente” conseguente a “malattia” insorta s sivamente alla data di effetto dell’Assicurazione stessa, salvo quanto disposto al punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assi- curazione di Invalidità e Assicurazione Ponte, ma non oltre il 70° anno di età dell’Assicurato - salvo per il Pro- secutore volontario per il quale tale limite è il 65° anno di età - e denunciata, a parziale deroga a quanto previsto al successivo Art. 3, non oltre due anni dalla cessazione della relativa copertura assicurativa.
In caso di malattia che abbia per conseguenza un’In- validità Permanente Accertata di grado non inferiore al 25%, la Società liquida, secondo le Disposizioni conte- nute nelle presenti Condizioni Speciali e secondo le per- centuali previste dalla seguente tabella, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata.
Percentuali di invalidità permanente accertata | Percentuali di invalidità permanente da liquidare |
25 | 5 |
26 | 6 |
27 | 8 |
28 | 10 |
29 | 13 |
30 | 17 |
31 | 20 |
32 | 24 |
33 | 27 |
34 | 31 |
dal 35 al 50 | dal 35 al 50 |
51 | 54 |
52 | 57 |
53 | 60 |
54 | 63 |
55 | 66 |
56 | 69 |
57 | 72 |
58 | 75 |
59 | 78 |
60 | 81 |
61 | 84 |
62 | 87 |
63 | 90 |
64 | 93 |
65 | 96 |
dal 66 al 100 | 100 |
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La percentuale di “invalidità permanente” è accertata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia della “malattia”.
Art. 3 DENUNCIA DELLA MALATTIA E OBBLIGHI RELATIVI
Intermedi rere medi
In caso di “malattia”, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso, corredato da certificazione medica, con lettera raccomandata alla Società o al Contraente o all’ ario entro 60 giorni da quando, secondo pa-
co, ci sia motivo di ritenere che la “malattia” stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conse- guenze, possa determinare un’“invalidità permanente” indennizzabile a termini di Polizza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
L’Assicurato ha l’onere di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, di fornire alla stessa ogni informazione e di produrre copia della car- tella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della “malattia” che possa compor- tare il riconoscimento di un’Invalidità secondo quanto disposto dalla lettera a. punto 4. PRESTAZIONI GA- RANTITE DALLA POLIZZA CUMULATIVA PER L’AS- SICURAZIONE DI INVALIDITA’ E ASSICURAZIONE
PONTE delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte. Se però dagli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società a seguito di una denuncia di malattia presentata dall’Assicurato emer- ga che la stessa è l’espressione o conseguenza diret- ta di una situazione patologica preesistente alla data di prima nomina a Dirigente o relativa ad un periodo in cui l’Assicurato aveva perso temporaneamente la qualifica di Dirigente e/o non aveva diritto alla garan- zia di Polizza, a parziale deroga di quanto disposto alla lettera a. del punto 5 ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITA’ – DELIMITAZIONI, delle Dispo-
sizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa e all’Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione – delle pre- senti Condizioni Speciali l’indennizzo sarà corrispo- sto in base alle seguenti percentuali:
Percentuali di invalidità permanente da liquidare
Percentuali di invalidità permanente accertata
di Dirigente;
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
ca pre
c
9
8
7
6
2
b si detraggono da tale percentuale le precedenti per- centuali liquidate in base alla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dal CCNL;
10
14
13
12
11
in deroga all’ Art. 5 - Criteri e termini di liquidazione provvisoria e definitiva - che segue, sarà pagato in uni- soluzione l’importo pari alla percentuale ottenuta al
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cedente punto b, applicata al capitale assicurato.
16
19
48
18
17
Art. 5 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
dal 66 al 100
65
64
63
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61
60
59
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57
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21
20
Accertato il diritto all’indennità e determinato il grado di in- validità con le modalità previste dalla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140” agli Art. 2 e 4 delle Condizioni Speciali di Assi- curazione per la forma assicurativa di Invalidità Permanente conseguente a Malattia, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta secondo i seguenti criteri:
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52
55
58
61
64
67
71
Per le malattie insorte successivamente alla data di nomina a Dirigente dell’Assicurato la liquidazione sarà effettuata senza alcuna limitazione, se non quel- le di carattere generale previste dalla Convenzione e relative alla presente Polizza Cumulativa, ove l’ Assi- curato dichiari, o sia comunque accertato che non gli è stata liquidata o non è in corso di liquidazione alcuna indennità in base alla garanzia di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” prevista dalla presente e/o pre- cedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni pre- viste dai CCNL.
Nel caso in cui sia invece stata liquidata o è in corso di liquidazione un’indennità in base alla garanzia di “Invali- dità permanente da Malattia”, prevista dalla presente e/o precedenti Convenzioni che discendono da Disposizioni previste dal CCNL, la liquidazione, per le malattie insorte in un periodo in cui l’Assicurato possedeva la qualifica di Dirigente e/o aveva diritto alla garanzia di Polizza, verrà effettuata in base al seguente criterio:
a si determina la “percentuale da liquidare” in funzione della residua capacità all’esercizio della professione
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a. nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Ac- certata, rilevata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado pari o superiore alla Percentuale da Liquidare, la Società liquida l’indennità in via definitiva;
b. nel caso in cui la Percentuale di Invalidità Permanente Accertata, rilevata non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, sia di grado inferiore alla Percentua- le da Liquidare, la Società liquiderà un’indennità in via provvisoria calcolata in base alla sola risultanza della Percentuale di Invalidità Permanente Accertata. Decor- so un anno da tale liquidazione provvisoria, si proce- derà ad una nuova valutazione del grado di invalidità permanente e di conseguenza:
b1. se la Percentuale da Liquidare sarà di grado infe- riore od uguale alla Percentuale di Invalidità Per- manente Accertata nella precedente visita e con- seguentemente liquidata in via provvisoria, non si procederà ad alcuna ulteriore liquidazione e l’inden- nità precedentemente corrisposta sarà considerata liquidazione definitiva;
b2. se la Percentuale da Liquidare sarà di grado su- periore alla Percentuale di Invalidità Permanente Accertata nella precedente visita e conseguente- mente liquidata in xxx xxxxxxxxxxx, xx procederà ad un’ulteriore liquidazione da considerarsi definitiva, integrando quanto precedentemente percepito dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato nel periodo di tempo
intercorrente tra la liquidazione provvisoria e la successiva nuova valutazione del grado di Invalidità Permanente, verrà corrisposta agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicura- to l’indennità corrispondente all’eventuale differenza tra la Percentuale di Invalidità Permanente da Liquidare rilevata in sede di prima valutazione e la percentuale di Invalidità permanente Accertata liquidata in via provvisoria.
certata da
visita med
ART. 6 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI DENUNCIA DI MALATTIA
Fermo restando quanto previsto all’Art. 3 “Denuncia del- la Malattia ed obblighi relativi” che precede, e alla lettera a. del punto 4. PRESTAZIONI GARANTITE DALLA POLIZZA CUMULATIVA PER L’ASSICURAZIONE DI INVALIDITA’ E
ASSICURAZIONE PONTE, delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’assicurazione di In- validità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Assicu- razione di esonero Pagamento premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte”, l’Assicurato o chi per esso, in caso di malattia comportante un’invalidità permanente totale alme- no pari o superiore al 66% comprovata da validi documenti ed idonea certificazione medica, potrà richiedere una liqui- dazione a seguito di denuncia di malattia per un importo di
€ 75.000,00.
La liquidazione di tale importo è effettuata prima che sia tra- scorso un anno dalla data di denuncia della malattia, periodo dopo il quale si procede all’accertamento della percentuale di Invalidità Permanente come previsto dall’ultimo comma dell’Art. 2 - Invalidità Permanente - che precede.
La liquidazione a seguito di denuncia non può essere invo- cata in alcun modo come presupposto per una successiva ulteriore liquidazione.
Trascorso un anno dalla data di ricezione della denun- cia della malattia da parte della Società, si procede come previsto dagli Artt. 4 Criteri di Indennizzabilità e 5 Criteri e Termini di Liquidazione Provvisoria e Definitiva, detraendo la liquidazione di € 75.000,00 dalle somme eventualmente spettanti. In caso di decesso dell’Assicurato prima che sia decorso un anno dalla data di ricezione della denuncia da parte della Società, l’anzidetto importo di € 75.000,00 è con- siderato quale liquidazione definitiva senza che ciò costitu- isca presupposto per il riconoscimento, secondo le norme della successione testamentaria o legittima, delle indennità previste dall’Art. 7 che segue.
Quanto previsto nel presente Articolo non può essere appli- cato alle denunce di malattia inoltrate dal dirigente o ex diri-
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gente prosecutore volontario nei primi sei mesi dalla data di nomina a dirigente e nei primi sei mesi da una nuova nomina che segua un’interruzione dell’incarico superiore a sei mesi.
Il diritto all’indennità è di carattere personale e quindi non trasferibile. Qualora si verifichi il decesso dell’As- sicurato dopo che l’Invalidità permanente sia stata ac- un medico fiduciario della Società a mezzo
ica, non prima che sia decorso un anno dalla denuncia (e quindi nel rispetto dei termini di cui all’ul- timo comma dell’Art. 2 che precede) la Società paghe- rà agli eredi dell’Assicurato in via definitiva l’importo calcolato, secondo quanto previsto dall’Art. 4 “Criteri di indennizzabilità” delle presenti Condizioni Speciali sulla base di detto accertamento, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessa- ti e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro i 30 giorni successivi.
L’indennità sarà corrisposta in Italia in Euro.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSI- CURAZIONE PER LA FORMA AS- SICURATIVA ASSICURAZIONE
DI ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMA- NENTE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione vale per il caso d’invalidità totale e permanente conseguente a “malattia” insorta o “infortunio” subito, salvo quanto disposto al punto 7. delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa per l’Assi- curazione di Invalidità e Assicurazione Ponte e denunciati, a parziale deroga del successivo Art. 3, non oltre due anni dalla sua cessazione.
Art. 2 INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
Per Invalidità totale e permanente deve intendersi la per- dita da parte dell’Assicurato in modo permanente e totale
della capacità all’esercizio della sua professione, purché tale invalidità totale e permanente sia conseguenza di “malattie” o “infortuni” oggettivamente accertabili e constatabili e sia almeno pari o superiore al 66%.
La percentuale d’invalidità totale permanente conseguente a “malattia” è accertata non prima che sia decorso un anno
permanentemente la capacità all’esercizio della professione di Dirigente, verrà riconosciuta all’Assicurato l’invalidità tota- le e permanente.
dalla denuncia della “malattia” stessa.
Ricevuta
la necessaria documentazione, accertata la
Pertanto, ai fini di tale accertamento, non potrà in alcun modo essere invocata l’eventuale liquidazione dell’importo previsto ai sensi dell’Art. 6 “Liquidazione a seguito di denun- cia di malattia” delle Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma Assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanen- te conseguente a Malattia”.
Art. 3 DENUNCIA DELL’INVALIDITÀ ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di “malattia” o di “infortunio”, l’Assicurato o chi per lui deve darne avviso, corredato da certificazione me- dica, con lettera raccomandata alla Società o al Contraen- te o all’ Intermediario entro 60 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la “malattia” o l’”infortunio”, per le loro caratteristiche e presumibili conseguenze, possano determinare un’invalidità totale e permanente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C..
L’Assicurato ha l’onere di sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, di fornire alla stessa ogni informazione e di produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della “malattia” o dell’”infortunio”.
A parziale deroga di quanto disposto dalla lettera a. del punto 5 ESCLUSIONI – CASI DI INASSICURABILITA’ – DE-
LIMITAZIONI, delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza Cumulativa, l’indennizzo sarà corrisposto anche se dagli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società a seguito di denuncia di malattia presentata dall’Assicurato, emerga che la malattia stessa è l’espressione o conseguen- za diretta di una situazione patologica preesistente alla data di nomina a Dirigente o relativa ad un periodo in cui l’Assicu- rato aveva perso temporaneamente la qualifica di Dirigente e/o non aveva diritto alla garanzia di polizza.
Se antecedentemente all’insorgere della “malattia” o al ve- rificarsi dell’“infortunio” l’Assicurato non era fisicamente inte- gro e sano e se a causa della sopraggiunta “malattia” o so- pravvenuto “infortunio” l’Assicurato abbia perso totalmente e
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perdita della qualifica di Dirigente da parte dell’Assicurato e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida al Beneficiario un importo pari alla somma dei premi necessari a garantire all’Assicurato, il completamento del suo piano assicurativo e contestualmente comunica all’Assicurato l’av- venuta definizione del sinistro.
L’importo suddetto è commisurato all’entità e tipologia di contribuzione prevista dal punto 7. RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI delle Disposizioni di Carattere Generale - Allegato 1 alla Convenzione, nel caso in cui la prestazione decorra:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell’Assi- curato Dirigente “Ordinario” o di “Prima nomina”;
- dalla data di accertamento dell’Invalidità Totale e Perma- nente per l’Assicurato prosecutore volontario la cui do- manda di Prosecuzione volontaria sia stata accolta dopo la denuncia di invalidità e tale accoglimento sia avvenuto prima del riconoscimento dell’Invalidità Totale e Perma- nente.
Il capitale così liquidato non potrà in alcun caso conside- rarsi provvisorio, infatti, quanto liquidato al Beneficiario sarà considerato liquidazione definitiva.
Accertata l’Invalidità Totale e Permanente la Società effet- tuerà la liquidazione entro 30 giorni dalla data in cui viene concordato l’indennizzo con il Beneficiario.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSI- CURAZIONE PER LA FORMA AS- SICURATIVA “ASSICURAZIONE PONTE”
Art. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione vale per il caso di perdita d’impiego dell’Assicurato, derivante da:
- recesso, a carattere individuale e collettivo, esercitato e comunicato dal Datore di Lavoro successivamente alla data d’effetto dell’Assicurazione;
- dimissioni, per giusta causa, presentate dall’Assicurato al Datore di Lavoro successivamente alla data d’effetto dell’Assicurazione.
L’assicurazione è operante per gli Assicurati che non ab-
biano superato i 70 anni di età.
-
cor
a
La garanzia assicurativa è valida anche per gli Assicurati cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea, purchè dispongano, al momento della perdita di impiego, di un “Permesso di soggiorno“ non scaduto.
rispondente rata di premio, anche se il Contraente non riceve tale rata dal Datore di Lavoro, esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti fatti, prima o nei successivi 6 mesi dalla comunicazione del licenziamento o delle di-
ioni
depo nella depo
miss
-
-
per giusta causa:
sito
della sentenza di fallimento dell’azienda
quale l’Assicurato prestava servizio;
In caso di perdita d’impiego la Società si obbliga
sito
del provvedimento ex art. 163 L.F. di
rispondere direttamente agli “Enti”, i contributi previsti all’Art. 4 Prestazione assicurata e Periodo d’indennizzo
ammissione preventivo
alla procedura per concordato dell’azienda nella quale l’Assicurato
che segue, in nome e per conto dell’Assicurato che abbia perso l’impiego a seguito di:
a. licenziamento, tassativamente comunicato dal Datore di Lavoro adducendo giustificati motivi oggettivi ed impu- gnato dall’Assicurato, anche solo in via stragiudiziale;
b. licenziamento a seguito di rifiuto di trasferimento impu- gnato dall’Assicurato, anche solo in via stragiudiziale;
c. licenziamento dovuto a fallimento o cessazione dell’atti- vità dell’Azienda presso cui presta servizio attivo l’Assi- curato;
d. licenziamento a seguito di superamento del periodo di comporto indipendentemente dai motivi di salute che l’hanno generato;
e. dimissioni dell’Assicurato per giusta causa
identificando tali contributi quale perdita pecuniaria indi- retta subita a seguito di perdita d’impiego.
Il pagamento dei contributi da parte della Società duran- te il periodo di non occupazione nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato, viene effettuato per mantenere o riattivare le prestazioni previdenziali, assistenziali e for- mative garantite dagli “Enti” a favore dell’Assicurato stes- so. La garanzia si intende operante anche se la perdita d’impiego matura oltre il periodo di validità dell’Assicura- zione purché, nel corso del periodo di validità dell’Assicu- razione:
- il Datore di Xxxxxx abbia comunicato all’Assicurato il recesso, a carattere individuale o collettivo
oppure
- l’Assicurato abbia presentato al Datore di Lavoro le dimissioni per giusta causa.
A parziale deroga di quanto previsto al punto 5. – SO- SPENSIONE DELLA GARANZIA – delle Disposizioni di Carattere Generale – Allegato 1 alla Convenzione, la ga- ranzia opera oltre il 70° giorno dalla scadenza della cor-
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prestava servizio;
- emanazione del decreto di ammissione alla procedu ra di “amministrazione straordinaria per aziende in cri si” dell’azienda nella quale l’Assicurato prestava ser- vizio.
Art. 3 DENUNCIA DI PERDITA D’IMPIEGO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società o al Contraente o all’Intermediario nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data effettiva della perdita d’impiego. La denuncia deve essere effettuata utilizzando l’apposito “modulo di denuncia sinistro” debitamente compilato.
L’Assicurato dovrà inoltre produrre tutta la documenta- zione così come indicato al punto H dell’Allegato 5 alla presente Convenzione. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4 PRESTAZIONE ASSICURATA E PERIODO DI INDENNIZZO
La Società corrisponderà per ogni Sinistro, un importo pari ai contributi dovuti agli “Enti” per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di perdita d’impiego. Nel caso in cui all’Assicurato venga riconosciuto dal Datore di Lavo- ro un periodo di preavviso o un’indennità sostitutiva del preavviso, la sommatoria del periodo di preavviso o di corresponsione dell’indennità sostitutiva e del periodo di erogazione della prestazione prevista dalla presente Assi- curazione non potrà superare i diciotto mesi.
Per il solo caso di dimissioni per giusta causa, nel calco- lo della sommatoria di cui sopra, sarà sempre conteggiata l’indennità sostitutiva del preavviso, quantificata secondo quanto previsto dagli articoli dei CCNL regolanti le dimis- sioni per giusta causa con esclusione di eventuali mag- giorazioni supplementari.
La somma assicurata si intende pari ad € 18.346,00.
Se l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, dovesse ricollocarsi con la qualifica di Di-
DI IN
-
mi o
rigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato, la Società pagherà l’in- dennizzo per il solo periodo dalla perdita d’impiego fino al giorno precedente il ricollocamento del quale l’Assicurato dovrà dare avviso quanto prima alla Società od all’Inter mediario od al Contraente a mezzo raccomandata a.r. .
L’importo da corrispondere sarà conteggiato in 360 di anno e liquidato agli “Enti” in trimestralità posticipate frazioni di queste secondo la priorità di seguito indicata:
x. XXXXXX;
b. FONDO XXXXX XXXXX;
c. CFMT;
d. ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX.
Qualora rinnovi dei CCNL o altri accordi sindacali pre- vedano aumenti dei contributi agli Enti a favore dei Diri- genti, la somma assicurata potrà aumentare fino ad un massimo del 3% ( tre per cento), fermo restando il premio corrisposto. La liquidazione del Sinistro avverrà, fino ad esaurimento della somma assicurata, secondo la priorità sopra riportata.
Relativamente ai Dirigenti di “Prima Nomina”, essendo prevista dai CCNL una contribuzione ridotta da corri- spondere rispettivamente al Fondo “Xxxxx Xxxxx” e, limi- tata in funzione dell’età e del sesso dell’Assicurato, al- l’”Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx”, l’importo liquidato dalla Società, fermo restando il periodo massimo di erogazione di 12 mesi, sarà conteggiato di conseguenza e sarà per- ciò inferiore alla somma assicurata.
L’indennizzo a carico della Società integra, e non so- stituisce, le obbligazioni e le prestazioni, di qualsiasi na- tura, che, in caso di perdita di impiego dell’Assicurato, restano a carico del Datore di Lavoro, di enti pubblici e privati.
Ogni comunicazione tra la Società e gli “Enti”, e vice- versa, intercorre esclusivamente tramite l’”Intermediario”.
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la ne- cessaria documentazione e valutato il danno, la Società liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pa- gamento a favore degli “Enti”, con le modalità previste al precedente Art. 4 - Prestazione Assicurata e Periodo di indennizzo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Società di tutta la documentazione prevista, dandone for- male comunicazione all’Assicurato.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun in- dennizzo verrà corrisposto per successivi eventi dannosi relativi alla stessa garanzia assicurativa per il medesimo
50
Assicurato se, dal termine dell’ultimo periodo contributivo liquidato a seguito di Xxxxxxxx, l’Assicurato stesso non ab- bia maturato ulteriori tre anni di anzianità nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi e del Terziario Avanzato.
DISPOSIZIONI FINALI PER LA POLIZZA CUMULATIVA PER L’ASSICURAZIONE VALIDITÀ E ASSICURAZIONE
PONTE
La presente Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato di cui alla Convenzione è assunta da:
Cargeas Assicurazioni S.p.A. nella misura del 100%;
Cargeas Assicurazioni S.p.A., provvederà all’intera ge- stione della Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di In- validità e Assicurazione Ponte.
Ad “ASSIDIR S.r.l.” vengono demandati i compiti di cui al punto 14. INTERMEDIARIO delle Disposizioni di ca- rattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione.
Cargeas Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di recedere dalla “Polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidi- tà e Assicurazione Ponte”. A tal fine la Società recedente è tenuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata al Contraente.
Tale comunicazione di recesso dovrà essere effettuata entro il 30.09 dell’anno e avrà effetto dalle ore 24.00 del
31.12 dello stesso anno.
Alla Società recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso, nonché i sinistri avvenuti entro le ore 24.00 della data di effetto del recesso, an- corchè denunciati successivamente a tale data.
ALLEGATO 4
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
I documenti da presentare riguardanti la:
di
Aut
E
- polizza Collettiva per l’Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti ed Ex Dirigenti del Commer- cio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del
Terziario avanzato, nella forma combinata:
DOCUMENTI DA PRESENTAR
“Capitale Differito a Premio Unico con Contro-
assicurazione e con rivalutazione annua del
Capitale”, “Temporanea di Gruppo per il caso
Morte”, “Rendita collegata a problemi di non osufficienza”(Temporanea), “Rendita collega-
ta a problemi di non Autosufficienza”(Vita intera), “Capitale Differito a Premio Unico senza Contro- assicurazione e con rivalutazione annua del Ca- pitale”;
e la:
- polizza Cumulativa per l’Assicurazione di Invalidi- tà e Assicurazione Ponte dei Dirigenti ed Ex Diri- genti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato, nella forma combinata: “Assicurazione di Invalidità Perma- nente conseguente a Malattia” e “Assicurazione di Esonero Pagamento Premi in caso di Invalidità Totale e Permanente conseguente a Malattia o In- fortunio”;
per tutti gli Assicurati alla presente Convenzione sono i seguenti:
- il “Modulo AB” (Adesione e Designazione dei Beneficiari) costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato ed una designazione dei beneficiari, cui spettano le somme assicurate in caso di premorienza dell’As- sicurato stesso.
L’ Assicurato dovrà compilare personalmente il “Modulo AB”, datarlo e sottoscriverlo.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” per il tramite di “ASSIDIR S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo AB” al singolo Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.
- il “Modulo DD” (Designazione Delegato) costitu- ito da una scheda anagrafica contenente le gene- ralità del singolo Assicurato e la designazione del delegato alla riscossione della Rendita collegata a problemi di non autosufficienza.
L’ Assicurato dovrà compilare personalmente il “Modulo DD”, datarlo e sottoscriverlo.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx“ per il tramite di
51
ente e la
presente
-
-
Vo co te le
“ASSIDIR S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo DD” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.
- il “Modulo PV” (Domanda di Prosecuzione lontaria), nei casi di prosecuzione volontaria,
stituito da una scheda anagrafica cont e n
generalità del singolo Assicurato Ex Dirig richiesta di prosecuzione volontaria alla Convenzione.
L’ Assicurato dovrà compilare personalmente il “Modulo PV”, datarlo e sottoscriverlo.
A richiesta dell’Assicurato l’Associazione “Anto- nio Pastore“ per il tramite di “Assidir S.r.l.” cure- rà l’invio del “Modulo PV” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.
- il “Modulo LTC” (Domanda di Adesione alla “Ga- ranzia di rendita collegata a problemi di non auto- sufficienza”), costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del singolo Assicurato e la richiesta di adesione alla suddetta garanzia prevista dalla presente Convenzione . L’ Assicu- rato dovrà compilare personalmente il “Modulo LTC”, datarlo e sottoscriverlo. A richiesta dell’Assi- curato l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx“ per il trami- te di “ASSIDIR S.r.l.” curerà l’invio del “Modulo LTC” al singolo Assicurato, nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo, debitamente compilato dall’Assicurato, a Aviva Vita S.p.A. Delegataria della presente Convenzione.
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ALLEGATO 5
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
IN CASO DI:
il buon condizi portata
delle stesse, la documentazione prevista dalle contrattuali e qui di seguito analiticamente ri- seconda dei casi.
fine
oni a
RISCATTO DECESSO
INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
O INFORTUNIO
STATO DI DIPENDENZA TOTALE
E PERMANENTE (NON AUTOSUFFICIENZA)
VARIAZIONE DEI BENEFICIARI VARIAZIONE DEL DELEGATO
PERDITA D’IMPIEGO
Per il caso previsto dal presente punto A. dovrà essere trasmessa, a cura dell’ Assicurato, al Contraente:
a. ll “Modulo DL” (Domanda di Liquidazione) predispo- sto dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, in qualità di Contraente della Polizza Collettiva e della Poliz- za Cumulativa, compilato e sottoscritto dall’Assicu- rato;
b. certificato di nascita in carta semplice o, in alter- nativa, autocertificazione di nascita corredata da fotocopia di un valido documento di identità;
c. lettera di cessazione dell’attività lavorativa redat- ta dall’Azienda presso cui l’Assicurato ha prestato servizio (per i soli Assicurati che perdano la qualifi- ca di Dirigente).
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “Assi- dir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..
In caso di decesso dell’ Assicurato, gli aventi diritto alla prestazione dovranno inviare al Contraente la seguente documentazione:
a. richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Beneficiari;
b. certificato di morte;
c. indicazione delle cause del sinistro redatta da un me- dico della struttura ospedaliera presso la quale l’Assi- curato è stato ricoverato e/o dal medico curante;
d. atto notorio (e non dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e nel caso in cui esista una disposizione testamentaria, produrre anche copia autenticata del testamento;
53
nel caso il infortunio;
el ece-
e. nel caso in cui non esista testamento, l’atto notorio deve essere comunque presentato e da esso deve risultare, oltre all’indicazione degli eredi legittimi la dichia- razione che l’Assicurato non ha lasciato testamento;
f. copia della cartella clinica, durante il periodo di carenza, n caso in cui l’Assicurato, nel periodo immediatamente pr dente il decesso, sia stato ricoverato in Istituto di cura;
g. dichiarazione dell’autorità pubblica intervenuta decesso dell’Assicurato sia avvenuto a seguito di
h. decreto del Giudice Tutelare – qualora fra i beneficiari esistano dei minori – con il quale si autorizzi la Aviva Vita S.p.A., a liquidare quanto dovuto alla persona designata e secondo le modalità previste dallo stesso Xxxxxxx, sollevando le Imprese di Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego della somma spettante al minore stesso.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..
C. INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
Al verificarsi dell’evento previsto dal presente punto C. do- vrà essere trasmessa, a cura dell’ Assicurato al Contraente:
a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall’Assi- curato;
b. recente documentazione sanitaria e/o parere medico dai quali emerga che la patologia oggetto della denuncia possa determinare una invalidità permanente;
c. tutta la documentazione sanitaria che Cargeas Assicura- zioni S.p.A., dovesse richiedere per l’istruzione e valuta- zione del sinistro denunciato.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Cargeas Assicurazioni S.p.A..
D. INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA
O INFORTUNIO
Al verificarsi dell’evento previsto dal presente punto D., do-
vrà essere trasmessa, a cura dell’ Assicurato al Contra- ente:
b.
a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall’Assicurato;
recente documentazione sanitaria e/o parere medico dai quali emerga che la patologia oggetto della de- nuncia possa determinare una invalidità permanente;
c. tu
tta la documentazione sanitaria che Cargeas As- sicurazioni S.p.A. dovesse richiedere per l’istruzio- ne e valutazione del sinistro denunciato.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “As- sidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, previo con- trollo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Cargeas Assicurazioni S.p.A..
E. STATO DI DIPENDENZA TOTALE E PERMANENTE (NON AUTOSUFFICIENZA)
Al verificarsi dell’evento previsto dal presente punto
E. dovrà essere trasmessa, a cura dell’Assicurato, al Contraente:
a. la richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta dall’Assicurato;
b. tutta la documentazione sanitaria che la Aviva Vita
S.p.A. dovesse richiedere per l’istruzione e valutazione del sinistro denunciato compreso l’apposito “Modello liquidativo”.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “As- sidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, previo con- trollo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa a Aviva Vita S.p.A..
È facoltà dell’ Assicurato richiedere la revoca dei Be- neficiari precedentemente designati.
A tal fine l’ Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o ad “ASSIDIR S.r.l.” che trasmetterà allo stesso l’apposito “Modulo VB” (Va- riazione dei Beneficiari), contenente gli spazi necessari all’inserimento:
a. delle generalità dell’Assicurato;
b. della designazione dei nuovi Beneficiari.
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Il “Modulo VB” dovrà essere compilato personalmente dall’ Assicurato datato e sottoscritto.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “As- sidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, curerà l’invio del Modulo all’ Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo debitamente compilato dall’ Assicurato,
Documentazione richiesta
Per gli eventi di cui alle lettere A, C e D che precedono:
letter motiv
-
a di licenziamento ricevuta dall’Assicurato contenente azione specifica.
a Aviva Vita S.p.A., ed infine l’Intermediario invierà all’
- lettera
Assicurato l’apposita appendice di variazione emessa dalla stessa Aviva Vita S.p.A. a chiusura e conferma dell’intera operazione.
È facoltà dell’ Assicurato richiedere la revoca del delegato precedentemente designato.
A tal fine l’ Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all’As- sociazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o ad “Assidir S.r.l.” che trasmet- terà allo stesso l’apposito “Modulo VD” (Variazione del Delega- to), contenente gli spazi necessari all’inserimento:
a. delle generalità dell’ Assicurato;
b. della designazione del nuovo Delegato.
Il “Modulo VD” dovrà essere compilato personalmente dall’ Assicurato datato e sottoscritto.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, curerà l’invio del Mo- dulo all’ Assicurato nonché la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo debitamente compilato dall’ Assicurato, a Aviva Vita S.p.A..
Al verificarsi di uno degli eventi previsti dal presente punto H. dovrà essere trasmessa, a cura dell’Assicurato al Contraente la documentazione di seguito riportata:
Eventi
A licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
B licenziamento per rifiuto di trasferimento;
C licenziamento per fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda;
D licenziamento a seguito di superamento del periodo di comporto;
E dimissioni dell’Assicurato per giusta causa.
eventi di cui alla lettera B che precede:
gli
Per
di trasferimento, risposta di mancata accettazione da parte del Dirigente e successiva lettera di licenziamen- to.
Per gli eventi di cui alle lettere A e B che precedono:
- atto formale di impugnazione del licenziamento.
Per gli eventi di cui alla lettera E che precede:
- lettera di dimissioni, formalmente allegata e specificata, regolarmente ricevuta dall’azienda presso la quale l’Assi- curato ha prestato servizio;
- eventuale provvedimento del Collegio Arbitrale previsto dagli articoli dei CCNL regolanti le dimissioni per giusta causa.
Oltre a quanto sopra indicato, per tutti gli eventi è necessaria la presentazione della seguente documentazione:
1. lettera di assunzione o nomina dell’Assicurato in quali- tà di Dirigente;
2. Nel caso in cui non sia stato esperito il tentativo di con- ciliazione:
- dichiarazione dell’Assicurato attestante l’assenza di accordi, transazioni o conciliazioni relativi al licenzia- mento;
3. Nel caso in cui sia stato esperito il tentativo di concilia- zione:
- copia del verbale di accordo, transazione o concilia- zione relativo al licenziamento;
4. modulo di denuncia sinistro compilato e sottoscritto;
5. copia di un documento di identità dell’Assicurato, o al- tro documento attestante la data di nascita;
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6. autocertificazione redatta dall’Assicurato attestante lo stato di non occupazione nella qualifica di Dirigente del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario Avanzato; successive autocertificazioni dovranno essere presentate trimestralmente a partire dalla data di erogazione della prestazione e per tutta la sua durata;
7. copia del permesso di soggiorno in caso di Assicurato extracomunitario;
8. consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003;
9. formale impegno dell’ Assicurato:
- a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari;
- a comunicare alla “Società Delegataria” eventuali sentenze, accordi o transazioni relativi al licenziamen- to o alle dimissioni per giusta causa, intervenuti in ogni tempo rispetto alla presentazione della documentazio- ne prevista dal presente punto H.
Per quanto previsto all’ultimo capoverso dell’Art. 2 – PER- DITA D’IMPIEGO – delle Condizioni speciali di assicurazione per la forma assicurativa Assicurazione Ponte – Allegato 3 alla Convenzione, l’Assicurato dovrà produrre documentazione at- testante la data dei seguenti eventi:
- deposito della sentenza di fallimento dell’azienda nella quale l’Assicurato prestava servizio;
- deposito del provvedimento ex art. 163 L.F. di ammis- sione alla procedura per concordato preventivo dell’a- zienda nella quale l’Assicurato prestava servizio;
- emanazione del decreto di ammissione alla procedura di “amministrazione straordinaria per aziende in crisi” dell’azienda nella quale l’Assicurato prestava servizio.
È fatto obbligo all’Assicurato di comunicare tempestivamente la cessazione del periodo di non occupazione.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, avvalendosi di “Assidir S.r.l.” nella sua qualità di Intermediario, riceve la relativa denun- cia e provvede ad inviare la stessa ad Cargeas Assicurazioni
S.p.A. per l’istruzione del sinistro.
56
ALLEGATO 6
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORI O
COSTITUZIONE DELL’ OSSERVATORIO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA “XXXXXXX XXXXXXX” 3140
Le so
•
ttoscritte Parti:
Cargeas Assicurazioni S.p.A. quale Impresa assicura- trice delegataria in persona del suo Direttore Generale;
DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA
“XXXXXXX XXXXXXX” 3140
• Aviva Vita S.p.A. quale Impresa assicuratrice delegataria in persona del suo Direttore Generale;
• ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX in persona del suo Presidente protempore;
• ASSIDIR S.r.l. in persona del suo Presidente protem- pore e/o dell’Amministratore Delegato.
Premesso che:
Le parti sopra indicate, nell’ottica di una dialettica co- struttiva tra le stesse, ritengono opportuno individuare, in riferimento alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140 sti- pulata in ottemperanza al disposto dell’art. 26 del C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi del Terziario avanzato (di seguito “Convenzio- ne”) un organismo collegiale concordemente denomina- to “Osservatorio della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx” (di seguito “Osservatorio”) che consenta alle parti coinvolte di comunicare quanto relativo alla “Convenzione” e di propria competenza, così da monitorarne e commentar- ne l’andamento; il tutto nel pieno rispetto delle reciproche funzioni, competenze e poteri.
Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate con- vengono quanto segue:
La premessa fa parte integrante della presente scrittura.
2. COSTITUZIONE DELL’“OSSERVATORIO”
Viene istituito un organismo denominato “Osservatorio della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx” formato da:
• l’intero Consiglio d’amministrazione dell’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx;
• il Presidente e/o l’Amministratore Delegato e/o il Di- rettore di Assidir S.r.l.;
• il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l’Amministra-
57
xxxx Xxxxxxxx e/o il Direttore dell’Impresa Delegataria Cargeas Assicurazioni S.p.A. e dell’Impresa Delegataria Aviva Vita S.p.A. .
tenersi privi di esaustività), rivolta a realizzare le finalità di cui sopra.
4. RIUNIONI DELL’“OSSERVATORIO”
L’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, Assidir S.r.l. Im-prese Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Aviva
e le
Vita
Le riunioni dell’“Osservatorio” saranno, indicativamente,
S.p.A., possono, inoltre, richiedere che partecipino alle riunioni dell’“Osservatorio”, altri soggetti, denominati
tenute con cadenza mensile, su iniziativa dell’Associazio- ne Xxxxxxx Xxxxxxx o di Assidir S.r.l. (che si assumono
“invitati”, che, per la loro qualificazione profes-sionale e/o
congiuntamente
l’onere economico di provvedere alle
attività, siano in grado di contribuire funzionamento dell’“Osservatorio” stesso.
al buon
convocazioni, di mettere a disposizione i locali ed il per- sonale) presso la sede dell’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx
Le Parti concordano, fin d’ora, sull’opportunità della si- stematica presenza, quali “invitati”, di rappresentanti della società di servizi, che provvede alla gestione dei flussi in- formativi relativi alla “Convenzione”.
I partecipanti all’”Osservatorio”, a qualsiasi titolo, non avranno diritto ad alcun compenso a carico del- l’“Osservatorio” stesso.
3. FINALITÀ DELL’“OSSERVATORIO”
L’“Osservatorio” monitorerà:
3.1 i dati relativi alle adesioni, ai versamenti contri- butivi e alle iniziative finalizzate al recupero dei contributi non versati;
3.2 i risultati della gestione della “Convenzione” e delle eventuali problematiche ad essa connesse, con particolare attenzione all’analisi dei contributi versati dalle aziende per i propri dirigenti e dai prosecutori volontari e destinati alle coperture assicurative garantite dalla Convenzione;
3.3 l’andamento dei sinistri e le problematiche con- nesse agli stessi;
3.4 gli aspetti che coinvolgono i rapporti tra gli Assicu- rati e le Imprese assicuratrici;
e analizzerà:
3.5 le iniziative in sede giudiziaria che, in casi parti- colari, si ritenesse utile intraprendere in relazione all’applicazione e alla tutela della “Convenzione”;
3.6 le eventuali situazioni non regolamentate dalla “Convenzione”;
3.7 le problematiche che l’applicazione della “Con- venzione” stessa dovesse evidenziare;
3.8 ogni altra iniziativa, anche non espressamente contemplata nei punti precedenti (che devono ri-
(C/O Manageritalia) xxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx.
In occasione di ogni riunione verranno realizzate da As- sidir S.r.l., brochures contenenti il verbale della riunione precedente e gli argomenti da trattarsi nel corso della riu- nione stessa.
Al fine di consentire la realizzazione di dette brochures, ciascuna delle parti dovrà provvedere a tempestivamente trasmettere ad Assidir S.r.l. i dati in proprio possesso.
Le Imprese Delegatarie Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Aviva Vita S.p.A. si impegnano, in particolar modo, a far pervenire all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, nei tempi di seguito indicati, la seguente documentazione:
4.1 descrizione del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari;
4.2 asset allocation, composizione dei fondi gestione, risultati (sezione 1 di cui all’allegato A);
4.3 linee di azione previste per il periodo di gestione successivo a quello discusso e strategie di movi- mentazione del portafoglio gestito (sezione 2 di cui all’allegato A)
Punti 4.1 e 4.3 | Da far pervenire almeno 15 giorni prima della riunione più prossima successiva alla chiusura dell’esercizio annuale. |
Punto 4.2 | Da far pervenire almeno 15 giorni prima delle riunioni più prossime successive alle chiusure trimestrali delle composi- zioni delle Gestioni separate. |
L’ “Osservatorio” si scioglierà contestualmente alla sca- denza della “Convenzione” 3140 salvo suo rinnovo con gli stessi soggetti sopra citati.
Firmato
Cargeas Assicurazioni S.p.A. Aviva Vita S.p.A. Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx Assidir S.r.l.
58
ALLEGATO “A”
gia di titoli (azioni, obbligazi
Suddivisione del “patrimonio investito” attuale per:
SEZIONE 1:
LE SCELTE DI PORTAFOGLIO INTRAPRESE ASSET ALLOCATION
• tipolo oni, cash, derivati)
• settore (ad esempio, la classificazione MSCI)
• area geografica/valuta
• con/senza giudizio di rating (utilizzare le categorie di S&P)
• duration media di portafoglio
• altre informazioni contingenti (ad esempio, inserimento di titoli emessi dalla casa madre, massicci disinvestimenti e/o numero di sinistri pagati, ecc.)
SEZIONE 2:
LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERFORMANCES E PREVISIONI
Risultati ottenuti nel periodo e altri dati di rilevanza strategica; previsioni nel breve e nel lungo periodo, entrambi suddivisi in grafici e/o tabelle in relazione al:
• valore delle riserve gestite
• valore della raccolta effettuata
• risultato lordo del periodo
• impatto dei costi e della normativa fiscale
• risultato effettivamente retrocesso
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ALLEGATO 7
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
E
TABE LL
60
Età Decorrenza | Durata | Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | |||||||
20 | 45 | 1.103,99 | 452,85 | ||||||
21 | 1.103,82 | 461,84 | |||||||
44 | |||||||||
22 | 43 | 1. | 103,63 | 470,99 | |||||
23 | 42 | 1.103,43 | 480,33 | ||||||
24 | 41 | 1.103,24 | 489,85 | ||||||
25 | 40 | 1.103,04 | 499,56 | ||||||
26 | 39 | 1.102,83 | 509,45 | ||||||
27 | 38 | 1.102,62 | 519,54 | ||||||
28 | 37 | 1.102,40 | 529,83 | ||||||
29 | 36 | 1.102,16 | 540,30 | ||||||
30 | 35 | 1.101,92 | 550,99 | ||||||
31 | 34 | 1.101,66 | 561,88 | ||||||
32 | 33 | 1.101,40 | 572,98 | ||||||
33 | 32 | 1.101,15 | 584,31 | ||||||
34 | 31 | 1.100,90 | 595,86 | ||||||
35 | 30 | 1.100,66 | 607,64 | ||||||
36 | 29 | 1.100,41 | 619,65 | ||||||
37 | 28 | 1.100,17 | 631,91 | ||||||
38 | 27 | 1.099,93 | 644,41 | ||||||
39 | 26 | 1.099,67 | 657,14 | ||||||
40 | 25 | 1.099,40 | 670,12 | ||||||
41 | 24 | 1.099,12 | 683,35 | ||||||
42 | 23 | 1.098,83 | 696,83 | ||||||
43 | 22 | 1.098,50 | 710,55 | ||||||
44 | 21 | 1.098,14 | 724,53 | ||||||
45 | 20 | 1.097,75 | 738,75 | ||||||
46 | 19 | 1.097,33 | 753,24 | ||||||
47 | 18 | 1.096,85 | 767,97 | ||||||
48 | 17 | 1.096,31 | 782,94 | ||||||
49 | 16 | 1.095,72 | 798,17 | ||||||
50 | 15 | 1.095,06 | 813,65 | ||||||
51 | 14 | 1.089,99 | 826,08 | ||||||
52 | 13 | 1.084,96 | 838,71 | ||||||
53 | 12 | 1.079,96 | 851,54 | ||||||
54 | 11 | 1.074,96 | 864,55 | ||||||
55 | 10 | 1.069,97 | 877,75 | ||||||
56 | 9 | 1.065,40 | 891,48 | ||||||
57 | 8 | 1.060,96 | 905,52 | ||||||
58 | 7 | 1.056,62 | 919,85 | ||||||
59 | 6 | 1.052,43 | 934,53 | ||||||
60 | 5 | 1.048,38 | 949,55 | ||||||
61 | 4 | 1.044,50 | 964,96 | ||||||
62 | 3 | 1.040,79 | 980,76 | ||||||
63 | 2 | 1.037,27 | 996,99 | ||||||
64 | 1 | 1.033,99 | 1.013,72 |
Tabella n. 1 (1/a)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
61
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | ||||||||||||
Durata | ||||||||||||
Età Decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
61 | 1.049,03 | 950,14 | ||||||||||
62 | 1.044,97 | 1.049,74 | 965,39 | 950,78 | ||||||||
63 | 1.041 | ,11 | 1.045,48 | 1.050,49 | 981,06 | 965,86 | 951,46 | |||||
64 | 1.037,46 | 1.046,03 | 1.051,30 | 997,17 | 981,38 | 966,37 | 952,19 | |||||
1.041,45 | ||||||||||||
65 | 1.034,07 | 1.037,67 | 1.041,82 | 1.046,61 | 1.052,18 | 1013,79 | 997,38 | 981,73 | 966,91 | 952,99 | ||
66 | 1.034,16 | 1.037,88 | 1.042,20 | 1.047,23 | 1.053,16 | 1013,88 | 997,58 | 982,09 | 967,48 | 953,88 | ||
67 | 1.034,24 | 1.038,10 | 1.042,61 | 1.047,93 | 1.054,21 | 1013,96 | 997,79 | 982,47 | 968,13 | 954,83 | ||
68 | 1.034,34 | 1.038,33 | 1.043,08 | 1.048,69 | 1.055,37 | 1014,06 | 998,01 | 982,92 | 968,83 | 955,88 | ||
69 | 1.034,44 | 1.038,61 | 1.043,58 | 1.049,53 | 1.056,66 | 1.014,16 | 998,28 | 983,39 | 969,6 | 957,05 | ||
70 | 1.034,57 | 1.038,91 | 1.044,15 | 1.050,46 | 1.058,13 | 1.014,28 | 998,57 | 983,93 | 970,46 | 958,38 | ||
71 | 1.034,67 | 1.039,23 | 1.044,74 | 1.051,48 | 1.059,76 | 1.014,38 | 998,88 | 984,48 | 971,4 | 959,86 | ||
72 | 1.034,81 | 1.039,58 | 1.045,43 | 1.052,67 | 1.061,70 | 1.014,52 | 999,21 | 985,13 | 972,5 | 961,61 | ||
73 | 1.034,96 | 1.039,97 | 1.046,22 | 1.054,06 | 1.063,89 | 1.014,67 | 999,59 | 985,88 | 973,79 | 963,6 | ||
74 | 1.035,14 | 1.040,45 | 1.047,16 | 1.055,64 | 1.066,41 | 1.014,84 | 1.000,05 | 986,76 | 975,25 | 965,88 | ||
75 | 1.035,34 | 1.041,00 | 1.048,20 | 1.057,43 | 1.069,36 | 1.015,04 | 1.000,58 | 987,74 | 976,9 | 968,55 | ||
76 | 1.035,58 | 1.041,59 | 1.049,35 | 1.059,48 | 1.072,80 | 1.015,27 | 1.001,14 | 988,83 | 978,8 | 971,67 | ||
77 | 1.035,81 | 1.042,22 | 1.050,67 | 1.061,85 | 1.076,93 | 1.015,50 | 1.001,75 | 990,07 | 980,99 | 975,41 | ||
78 | 1.036,08 | 1.042,99 | 1.052,24 | 1.064,79 | 1.081,92 | 1.015,76 | 1.002,49 | 991,55 | 983,7 | 979,93 | ||
79 | 1.036,41 | 1.043,89 | 1.054,16 | 1.068,28 | 1.087,87 | 1.016,09 | 1.003,35 | 993,36 | 986,93 | 985,32 | ||
80 | 1.036,79 | 1.044,98 | 1.056,40 | 1.072,36 | 1.094,91 | 1016,46 | 1004,4 | 995,47 | 990,69 | 991,69 | ||
81 | 1.037,25 | 1.046,24 | 1.058,98 | 1.077,11 | 1.103,28 | 1016,91 | 1005,61 | 997,9 | 995,08 | 999,27 | ||
82 | 1.037,74 | 1.047,61 | 1.061,85 | 1.082,55 | 1.113,04 | 1017,39 | 1006,93 | 1000,6 | 1000,11 | 1008,11 | ||
83 | 1.038,28 | 1.049,14 | 1.065,13 | 1.088,83 | 1.124,31 | 1017,92 | 1008,4 | 1003,7 | 1005,91 | 1018,32 | ||
84 | 1.038,87 | 1.050,87 | 1.068,86 | 1.095,91 | 1.137,30 | 1018,5 | 1010,06 | 1007,21 | 1012,45 | 1030,09 | ||
85 | 1.039,55 | 1.052,80 | 1.072,96 | 1.103,86 | 1.152,32 | 1019,17 | 1011,92 | 1011,07 | 1019,8 | 1043,69 | ||
86 | 1.040,25 | 1.054,81 | 1.077,37 | 1.112,72 | 1019,85 | 1013,85 | 1015,23 | 1027,98 | ||||
87 | 1.040,96 | 1.056,93 | 1.082,16 | 1020,55 | 1015,89 | 1019,74 | ||||||
88 | 1.041,72 | 1.059,21 | 1021,29 | 1018,08 | ||||||||
89 | 1.042,51 | 1022,07 |
Tabella n. 1 (1/b)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
62
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | ||||||||||
Durata | ||||||||||
Età Decorrenza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
20 | 1.032,09 | 1.033,21 | 1.034,30 | 1.035,42 | 1.036,54 | 1.037,63 | 1.038,71 | 1.039,74 | ||
21 | 1.032,03 | 1.033,10 | 1.034,19 | 1.035,28 | 1.036,36 | 1.037,40 | 1.038,41 | 1.039,37 | ||
22 | 1.031,98 | 1.033,04 | 1.034,10 | 1.035,16 | 1.036,17 | 1.037,16 | 1.038,09 | 1.038,97 | ||
23 | 1.031,98 | 1.033,01 | 1.035,02 | 1.035,98 | 1.036,89 | 1.037,75 | 1.038,60 | |||
1.0 | 34,03 | |||||||||
24 | 1.031,94 | 1.032,94 | 1.0 | 33,90 | 1.034,83 | 1.035,71 | 1.036,55 | 1.037,37 | 1.038,17 | |
25 | 1.031,91 | 1.032,84 | 1.0 | 33,75 | 1.034,61 | 1.035,41 | 1.036,21 | 1.036,98 | 1.037,80 | |
26 | 1.031,85 | 1.032,72 | 1.0 | 33,56 | 1.034,33 | 1.035,11 | 1.035,85 | 1.036,65 | 1.037,51 | |
27 | 1.031,79 | 1.032,59 | 1.033,35 | 1.034,10 | 1.034,81 | 1.035,58 | 1.036,41 | 1.037,30 | ||
28 | 1.031,71 | 1.032,44 | 1.033,16 | 1.033,86 | 1.034,61 | 1.035,41 | 1.036,27 | 1.037,15 | ||
29 | 1.031,64 | 1.032,32 | 1.033,00 | 1.033,72 | 1.034,51 | 1.035,33 | 1.036,19 | 1.037,10 | ||
30 | 1.031,60 | 1.032,25 | 1.032,94 | 1.033,70 | 1.034,51 | 1.035,34 | 1.036,21 | 1.037,08 | ||
31 | 1.031,56 | 1.032,23 | 1.032,95 | 1.033,73 | 1.034,55 | 1.035,39 | 1.036,22 | 1.037,01 | ||
32 | 1.031,58 | 1.032,29 | 1.033,03 | 1.033,82 | 1.034,64 | 1.035,45 | 1.036,21 | 1.036,94 | ||
33 | 1.031,62 | 1.032,34 | 1.033,10 | 1.033,90 | 1.034,68 | 1.035,41 | 1.036,12 | 1.036,76 | ||
34 | 1.031,64 | 1.032,36 | 1.033,14 | 1.033,90 | 1.034,61 | 1.035,29 | 1.035,90 | 1.036,39 | ||
35 | 1.031,64 | 1.032,38 | 1.033,12 | 1.033,80 | 1.034,46 | 1.035,05 | 1.035,51 | 1.035,82 | ||
36 | 1.031,65 | 1.032,35 | 1.033,01 | 1.033,65 | 1.034,21 | 1.034,65 | 1.034,93 | 1.035,04 | ||
37 | 1.031,62 | 1.032,25 | 1.032,86 | 1.033,40 | 1.033,81 | 1.034,06 | 1.034,15 | 1.034,03 | ||
38 | 1.031,54 | 1.032,13 | 1.032,64 | 1.033,02 | 1.033,25 | 1.033,31 | 1.033,17 | 1.032,82 | ||
39 | 1.031,49 | 1.031,98 | 1.032,34 | 1.032,55 | 1.032,59 | 1.032,41 | 1.032,04 | 1.031,35 | ||
40 | 1.031,39 | 1.031,73 | 1.031,91 | 1.031,92 | 1.031,72 | 1.031,33 | 1.030,61 | 1.029,48 | ||
41 | 1.031,25 | 1.031,40 | 1.031,39 | 1.031,17 | 1.030,74 | 1.030,00 | 1.028,85 | 1.027,31 | ||
42 | 1.031,06 | 1.031,03 | 1.030,78 | 1.030,34 | 1.029,57 | 1.028,38 | 1.026,82 | 1.024,90 | ||
43 | 1.030,87 | 1.030,60 | 1.030,13 | 1.029,34 | 1.028,14 | 1.026,55 | 1.024,60 | 1.022,32 | ||
44 | 1.030,63 | 1.030,14 | 1.029,33 | 1.028,10 | 1.026,49 | 1.024,52 | 1.022,21 | 1.019,54 | ||
45 | 1.030,41 | 1.029,57 | 1.028,32 | 1.026,69 | 1.024,69 | 1.022,35 | 1.019,66 | 1.016,47 | ||
46 | 1.030,06 | 1.028,78 | 1.027,12 | 1.025,10 | 1.022,75 | 1.020,03 | 1.016,81 | 1.012,92 | ||
47 | 1.029,62 | 1.027,94 | 1.025,89 | 1.023,51 | 1.020,76 | 1.017,52 | 1.013,60 | 1.008,99 | ||
48 | 1.029,22 | 1.027,15 | 1.024,73 | 1.021,95 | 1.018,68 | 1.014,74 | 1.010,09 | 1.004,61 | ||
49 | 1.028,83 | 1.026,39 | 1.023,59 | 1.020,28 | 1.016,30 | 1.011,63 | 1.006,12 | 999,74 | ||
50 | 1.028,46 | 1.025,63 | 1.022,29 | 1.018,28 | 1.013,57 | 1.008,03 | 1.001,62 | 994,27 | ||
51 | 1.028,06 | 1.024,70 | 1.020,65 | 1.015,91 | 1.010,33 | 1.003,87 | 996,48 | 988,05 | ||
52 | 1.027,53 | 1.023,46 | 1.018,68 | 1.013,05 | 1.006,56 | 999,12 | 990,63 | 981,00 | ||
53 | 1.026,82 | 1.022,00 | 1.016,33 | 1.009,79 | 1.002,30 | 993,77 | 984,08 | 973,19 | ||
54 | 1.026,07 | 1.020,35 | 1.013,77 | 1.006,23 | 997,64 | 987,89 | 976,93 | 964,69 | ||
55 | 1.025,16 | 1.018,52 | 1.010,92 | 1.002,27 | 992,45 | 981,42 | 969,09 | 955,44 | ||
56 | 1.024,23 | 1.016,56 | 1.007,84 | 997,93 | 986,82 | 974,41 | 960,65 | 945,47 | ||
57 | 1.023,19 | 1.014,39 | 1.004,40 | 993,18 | 980,67 | 966,80 | 951,50 | 934,69 | ||
58 | 1.022,03 | 1.011,95 | 1.000,62 | 987,99 | 973,99 | 958,56 | 941,60 | 923,03 | ||
59 | 1.020,73 | 1.009,29 | 996,53 | 982,38 | 966,79 | 949,67 | 930,91 | 910,53 | ||
60 | 1.019,35 | 1.006,43 | 992,12 | 976,35 | 959,04 | 940,07 | 919,47 | 897,43 | ||
61 | 1.017,84 | 1.003,35 | 987,39 | 969,85 | 950,65 | 929,80 | 907,48 | 883,61 | ||
62 | 1.016,23 | 1.000,04 | 982,25 | 962,78 | 941,63 | 919,01 | 894,82 | 869,11 | ||
63 | 1.014,48 | 996,40 | 976,64 | 955,17 | 932,20 | 907,64 | 881,54 | |||
64 | 1.012,54 | 992,44 | 970,59 | 947,23 | 922,25 | 895,70 | ||||
65 | 1.010,43 | 988,17 | 964,36 | 938,91 | 911,86 | |||||
66 | 1.008,19 | 983,88 | 957,90 | 930,27 | ||||||
67 | 1.006,04 | 979,45 | 951,19 | |||||||
68 | 1.003,65 | 974,67 | ||||||||
69 | 1.001,14 |
Tabella n. 2 (2/a)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
63
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | ||||||||||
Durata | ||||||||||
Età Decorrenza | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |||
20 | 1.040,72 | 1.041,67 | 1.043,50 | 1.045,30 | 1.047,13 | 1.049,02 | 1.050,95 | 1.049,37 | ||
21 | 1.040,28 | 1.041,18 | 1.042,96 | 1.044,79 | 1.046,66 | 1.048,57 | 1.050,50 | 1.048,92 | ||
22 | 1.039,85 | 1.040,71 | 1.042,50 | 1.044,36 | 1.046,26 | 1.048,18 | 1.050,12 | 1.048,50 | ||
23 | 1.039,42 | 1.040,30 | 1.042,14 | 1.044,02 | 1.045,92 | 1.047,84 | 1.049,75 | 1.048,06 | ||
24 | 1.039,02 | 1.039,94 | 1.041,80 | 1.043,68 | 1.045,59 | 1.047,48 | 1.049,30 | 1.047,57 | ||
25 | 1.038,69 | 1.039,63 | 1.041,49 | 1.043,39 | 1.045,26 | 1.047,07 | 1.048,85 | 1.047,01 | ||
26 | 1.038,42 | 1.039,36 | 1.041,24 | 1.043,10 | 1.044,89 | 1.046,65 | 1.048,32 | 1.046,35 | ||
27 | 1.038,22 | 1.039,17 | 1.041,00 | 1.042,79 | 1.044,54 | 1.046,19 | 1.047,72 | 1.045,56 | ||
28 | 1.038,07 | 1.038,99 | 1.040,76 | 1.042,49 | 1.044,13 | 1.045,64 | 1.046,99 | 1.044,62 | ||
29 | 1.037,98 | 1.038,82 | 1.040,53 | 1.042,17 | 1.043,66 | 1.044,99 | 1.046,13 | 1.043,54 | ||
30 | 1.037,88 | 1.038,67 | 1.040,29 | 1.041,77 | 1.043,08 | 1.044,21 | 1.045,11 | 1.042,30 | ||
31 | 1.037,77 | 1.038,46 | 1.039,94 | 1.041,23 | 1.042,35 | 1.043,23 | 1.043,91 | 1.040,75 | ||
32 | 1.037,61 | 1.038,15 | 1.039,44 | 1.040,53 | 1.041,42 | 1.042,08 | 1.042,41 | 1.038,81 | ||
33 | 1.037,28 | 1.037,64 | 1.038,73 | 1.039,59 | 1.040,25 | 1.040,55 | 1.040,44 | 1.036,44 | ||
34 | 1.036,72 | 1.036,89 | 1.037,74 | 1.038,38 | 1.038,68 | 1.038,56 | 1.038,02 | 1.033,63 | ||
35 | 1.035,95 | 1.035,89 | 1.036,51 | 1.036,80 | 1.036,67 | 1.036,12 | 1.035,20 | 1.030,45 | ||
36 | 1.034,95 | 1.034,65 | 1.034,93 | 1.034,77 | 1.034,23 | 1.033,30 | 1.032,01 | 1.026,88 | ||
37 | 1.033,71 | 1.033,07 | 1.032,90 | 1.032,34 | 1.031,40 | 1.030,10 | 1.028,42 | 1.022,78 | ||
38 | 1.032,15 | 1.031,08 | 1.030,50 | 1.029,55 | 1.028,25 | 1.026,56 | 1.024,35 | 1.018,02 | ||
39 | 1.030,25 | 1.028,76 | 1.027,80 | 1.026,48 | 1.024,78 | 1.022,57 | 1.019,66 | 1.012,63 | ||
40 | 1.027,97 | 1.026,10 | 1.024,78 | 1.023,07 | 1.020,84 | 1.017,94 | 1.014,30 | 1.006,42 | ||
41 | 1.025,42 | 1.023,19 | 1.021,47 | 1.019,24 | 1.016,31 | 1.012,68 | 1.008,17 | 999,43 | ||
42 | 1.022,65 | 1.020,03 | 1.017,79 | 1.014,85 | 1.011,22 | 1.006,70 | 1.001,31 | 991,62 | ||
43 | 1.019,67 | 1.016,53 | 1.013,60 | 1.009,95 | 1.005,44 | 1.000,03 | 993,68 | 982,93 | ||
44 | 1.016,37 | 1.012,53 | 1.008,87 | 1.004,36 | 998,96 | 992,59 | 985,15 | 973,27 | ||
45 | 1.012,60 | 1.008,05 | 1.003,52 | 998,11 | 991,74 | 984,30 | 975,69 | 962,61 | ||
46 | 1.008,33 | 1.002,91 | 997,50 | 991,12 | 983,67 | 975,05 | 965,20 | 950,86 | ||
47 | 1.003,53 | 997,23 | 990,84 | 983,39 | 974,76 | 964,91 | 953,76 | 938,09 | ||
48 | 998,27 | 991,00 | 983,53 | 974,89 | 965,03 | 953,87 | 941,35 | 924,29 | ||
49 | 992,43 | 984,08 | 975,43 | 965,54 | 954,36 | 941,83 | 927,86 | 909,31 | ||
50 | 985,87 | 976,34 | 966,43 | 955,24 | 942,67 | 928,68 | 913,18 | 893,06 | ||
51 | 978,46 | 967,68 | 956,46 | 943,87 | 929,86 | 914,31 | 897,17 | 875,45 | ||
52 | 970,17 | 958,06 | 945,45 | 931,39 | 915,82 | 898,63 | 879,82 | 856,70 | ||
53 | 961,02 | 947,52 | 933,44 | 917,81 | 900,58 | 881,72 | 861,43 | 836,79 | ||
54 | 951,11 | 936,13 | 920,46 | 903,17 | 884,25 | 863,88 | 842,00 | 815,87 | ||
55 | 940,36 | 923,80 | 906,43 | 887,43 | 866,99 | 845,01 | 821,54 | |||
56 | 928,79 | 910,52 | 891,43 | 870,88 | 848,79 | 825,21 | ||||
57 | 916,28 | 896,27 | 875,60 | 853,39 | 829,66 | |||||
58 | 902,84 | 881,24 | 858,88 | 834,99 | ||||||
59 | 888,72 | 865,40 | 841,32 | |||||||
60 | 873,86 | 848,78 | ||||||||
61 | 858,24 | |||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 |
Tabella n. 2 (2/b)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
64
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | |||||||||||
Durata | |||||||||||
Età Decorrenza | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||
20 | 1.047,79 | 1.046,20 | 1.044,52 | 1.042,79 | 1.040,97 | 1.039,01 | 1.036,86 | 1.034,52 | |||
21 | 1.047,32 | 1.045,64 | 1.043,91 | 1.042,09 | 1.040,13 | 1.037,98 | 1.035,64 | 1.033,08 | |||
22 | 1.046,82 | 1.045,09 | 1.043,27 | 1.041,30 | 1.039,15 | 1.036,81 | 1.034,25 | 1.031,46 | |||
23 | 1.046,33 | 1.044,51 | 1.042,54 | 1.040,38 | 1.038,04 | 1.035,47 | 1.032,68 | 1.029,55 | |||
24 | 1.045,75 | 1.043,77 | 1.041,61 | 1.039,27 | 1.036,69 | 1.033,90 | 1.030,77 | 1.027,21 | |||
25 | 1.045,05 | 1.042,88 | 1.040,53 | 1.037,96 | 1.035,16 | 1.032,02 | 1.028,46 | 1.024,50 | |||
26 | 1.044,18 | 1.041,83 | 1.039,26 | 1.036,45 | 1.033,32 | 1.029,74 | 1.025,78 | 1.021,44 | |||
27 | 1.043,20 | 1.040,62 | 1.037,82 | 1.034,67 | 1.031,10 | 1.027,12 | 1.022,78 | 1.018,10 | |||
28 | 1.042,04 | 1.039,23 | 1.036,08 | 1.032,50 | 1.028,52 | 1.024,18 | 1.019,49 | 1.014,42 | |||
29 | 1.040,73 | 1.037,57 | 1.033,99 | 1.030,00 | 1.025,65 | 1.020,95 | 1.015,88 | 1.010,31 | |||
30 | 1.039,14 | 1.035,55 | 1.031,57 | 1.027,20 | 1.022,50 | 1.017,42 | 1.011,84 | 1.005,59 | |||
31 | 1.037,16 | 1.033,16 | 1.028,79 | 1.024,08 | 1.018,99 | 1.013,40 | 1.007,15 | 1.000,20 | |||
32 | 1.034,80 | 1.030,43 | 1.025,71 | 1.020,61 | 1.015,02 | 1.008,75 | 1.001,79 | 994,00 | |||
33 | 1.032,05 | 1.027,32 | 1.022,22 | 1.016,62 | 1.010,33 | 1.003,37 | 995,57 | 986,93 | |||
34 | 1.028,90 | 1.023,78 | 1.018,18 | 1.011,89 | 1.004,91 | 997,09 | 988,44 | 978,87 | |||
35 | 1.025,34 | 1.019,72 | 1.013,41 | 1.006,43 | 998,60 | 989,93 | 980,35 | 969,75 | |||
36 | 1.021,26 | 1.014,94 | 1.007,94 | 1.000,11 | 991,43 | 981,83 | 971,22 | 959,50 | |||
37 | 1.016,47 | 1.009,46 | 1.001,61 | 992,91 | 983,30 | 972,67 | 960,94 | 948,06 | |||
38 | 1.011,00 | 1.003,14 | 994,44 | 984,81 | 974,17 | 962,42 | 949,52 | 935,40 | |||
39 | 1.004,76 | 996,03 | 986,39 | 975,73 | 963,96 | 951,04 | 936,91 | 921,52 | |||
40 | 997,68 | 988,02 | 977,35 | 965,56 | 952,61 | 938,46 | 923,05 | 906,33 | |||
41 | 989,75 | 979,06 | 967,25 | 954,28 | 940,10 | 924,66 | 907,91 | 889,76 | |||
42 | 980,90 | 969,07 | 956,08 | 941,88 | 926,41 | 909,62 | 891,45 | 871,80 | |||
43 | 971,08 | 958,06 | 943,82 | 928,33 | 911,51 | 893,29 | 873,60 | 852,46 | |||
44 | 960,22 | 945,96 | 930,42 | 913,56 | 895,31 | 875,58 | 854,39 | 831,94 | |||
45 | 948,31 | 932,73 | 915,83 | 897,52 | 877,75 | 856,51 | 834,00 | 810,15 | |||
46 | 935,25 | 918,31 | 899,95 | 880,12 | 858,83 | 836,26 | 812,34 | 787,13 | |||
47 | 921,10 | 902,69 | 882,80 | 861,44 | 838,79 | 814,81 | 789,52 | ||||
48 | 905,82 | 885,86 | 864,42 | 841,70 | 817,63 | 792,27 | |||||
49 | 889,28 | 867,76 | 844,95 | 820,79 | 795,32 | ||||||
50 | 871,45 | 848,54 | 824,28 | 798,70 | |||||||
51 | 852,45 | 828,08 | 802,38 | ||||||||
52 | 832,20 | 806,38 | |||||||||
53 | 810,83 | ||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 |
Tabella n. 2 (2/c)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
65
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | |||||||||
Durata | |||||||||
Età Decorrenza | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | ||
20 | 1.031,96 | 1.029,19 | 1.026,07 | 1.022,52 | 1.018,58 | 1.014,28 | 1.009,63 | 1.004,61 | |
21 | 1.030,29 | 1.027,17 | 1.023,62 | 1.019,68 | 1.015,37 | 1.010,72 | 1.005,70 | 1.000,19 | |
22 | 1.028,33 | 1.024,78 | 1.020,84 | 1.016,52 | 1.011,86 | 1.006,84 | 1.001,32 | 995,14 | |
23 | 1.025,99 | 1.022,04 | 1.017,72 | 1.013,06 | 1.008,03 | 1.002,50 | 996,31 | 989,44 | |
24 | 1.023,25 | 1.018,92 | 1.014,26 | 1.009,22 | 1.003,69 | 997,49 | 990,61 | 982,91 | |
25 | 1.020,16 | 1.015,50 | 1.010,45 | 1.004,91 | 998,71 | 991,81 | 984,11 | 975,56 | |
26 | 1.016,76 | 1.011,72 | 1.006,17 | 999,96 | 993,05 | 985,33 | 976,78 | 967,32 | |
27 | 1.013,04 | 1.007,49 | 1.001,26 | 994,36 | 986,63 | 978,06 | 968,59 | 958,13 | |
28 | 1.008,86 | 1.002,63 | 995,71 | 987,97 | 979,40 | 969,92 | 959,43 | 947,87 | |
29 | 1.004,07 | 997,15 | 989,40 | 980,80 | 971,31 | 960,82 | 949,23 | 936,50 | |
30 | 998,66 | 990,89 | 982,29 | 972,79 | 962,27 | 950,66 | 937,92 | 923,98 | |
31 | 992,43 | 983,81 | 974,28 | 963,75 | 952,14 | 939,37 | 925,41 | 910,21 | |
32 | 985,37 | 975,84 | 965,29 | 953,64 | 940,87 | 926,88 | 911,66 | 895,14 | |
33 | 977,38 | 966,81 | 955,15 | 942,35 | 928,34 | 913,09 | 896,55 | 878,63 | |
34 | 968,29 | 956,61 | 943,79 | 929,76 | 914,50 | 897,93 | 879,98 | 860,59 | |
35 | 958,06 | 945,22 | 931,17 | 915,88 | 899,29 | 881,32 | 861,90 | 841,04 | |
36 | 946,65 | 932,57 | 917,26 | 900,64 | 882,64 | 863,19 | 842,30 | 820,17 | |
37 | 933,97 | 918,63 | 902,00 | 883,97 | 864,49 | 843,57 | 821,40 | 797,91 | |
38 | 920,04 | 903,37 | 885,32 | 865,81 | 844,86 | 822,65 | 799,13 | 774,34 | |
39 | 904,83 | 886,74 | 867,21 | 846,22 | 823,98 | 800,42 | 775,58 | ||
40 | 888,21 | 868,64 | 847,61 | 825,34 | 801,74 | 776,86 | |||
41 | 870,15 | 849,10 | 826,78 | 803,15 | 778,22 | ||||
42 | 850,70 | 828,35 | 804,66 | 779,69 | |||||
43 | 830,06 | 806,32 | 781,31 | ||||||
44 | 808,15 | 783,07 | |||||||
45 | 785,01 | ||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 |
Tabella n. 2 (2/d)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
66
Premio per 1000 Euro di Capitale iniziale assicurato | ||||||||||
Durata | ||||||||||
Età Decorrenza | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | |||
20 | 999,11 | 992,94 | 978,42 | 969,93 | 960,54 | 950,16 | 938,70 | |||
986,09 | ||||||||||
21 | 994,01 | 987,15 | 979,48 | 970,97 | 961,57 | 951,19 | 939,72 | 927,11 | ||
22 | 988,27 | 980,58 | 972,08 | 962,66 | 952,26 | 940,77 | 928,17 | 914,37 | ||
23 | 981,74 | 973,22 | 953,39 | 941,88 | 929,26 | 915,46 | 900,42 | |||
963,80 | ||||||||||
24 | 974,38 | 964,94 | 95 | 4,52 | 943,00 | 930,36 | 916,54 | 901,49 | 885,15 | |
25 | 966,12 | 955,68 | 94 | 4,15 | 931,50 | 917,65 | 902,58 | 886,23 | 868,52 | |
26 | 956,87 | 945,33 | 93 | 2,66 | 918,80 | 903,72 | 887,34 | 869,61 | 850,44 | |
27 | 946,57 | 933,88 | 920,01 | 904,90 | 888,50 | 870,74 | 851,56 | 830,95 | ||
28 | 935,16 | 921,26 | 906,13 | 889,72 | 871,93 | 852,72 | 832,08 | 810,22 | ||
29 | 922,59 | 907,44 | 891,00 | 873,19 | 853,95 | 833,28 | 811,38 | 788,18 | ||
30 | 908,81 | 892,34 | 874,51 | 855,24 | 834,55 | 812,61 | 789,38 | 764,88 | ||
31 | 893,72 | 875,87 | 856,56 | 835,83 | 813,87 | 790,60 | 766,06 | |||
32 | 877,26 | 857,92 | 837,16 | 815,16 | 791,86 | 767,28 | ||||
33 | 859,28 | 838,48 | 816,44 | 793,10 | 768,49 | |||||
34 | 839,77 | 817,70 | 794,31 | 769,67 | ||||||
35 | 818,94 | 795,52 | 770,83 | |||||||
36 | 796,71 | 771,99 | ||||||||
37 | 773,16 | |||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 |
Tabella n. 2 (2/e)
Forma assicurativa “Capitale Differito a Premio Unico Senza Controassicurazione e con rivalutazione annua del Capitale”
Per età e durate intermedie i valori verranno calcolati per interpolazione lineare.
67
Età | Capitale Assicurato Maschi | Premi Xxxxx Xxxxxx | Capitale Assicurato Femmine | ||||||
21 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 396,03 | |||||
22 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 431,03 | |||||
23 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 451,03 | |||||
24 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 481,03 | |||||
25 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 501,03 | |||||
26 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 516,03 | |||||
27 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 516,03 | |||||
28 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 516,03 | |||||
29 | 520.000,00 | 516,03 | 520.000,00 | 516,03 | |||||
30 | 510.000,00 | 510,63 | 510.000,00 | 505,73 | |||||
31 | 500.000,00 | 500,23 | 500.000,00 | 495,43 | |||||
32 | 490.000,00 | 498,58 | 490.000,00 | 479,98 | |||||
33 | 470.000,00 | 494,98 | 470.000,00 | 459,38 | |||||
34 | 450.000,00 | 494,03 | 450.000,00 | 438,78 | |||||
35 | 435.000,00 | 488,93 | 435.000,00 | 427,43 | |||||
36 | 420.000,00 | 486,88 | 420.000,00 | 411,83 | |||||
37 | 410.000,00 | 486,13 | 410.000,00 | 412,98 | |||||
38 | 390.000,00 | 482,83 | 390.000,00 | 406,18 | |||||
39 | 370.000,00 | 480,58 | 370.000,00 | 401,23 | |||||
40 | 350.000,00 | 478,78 | 350.000,00 | 387,78 | |||||
41 | 340.000,00 | 478,43 | 340.000,00 | 382,33 | |||||
42 | 310.000,00 | 460,23 | 310.000,00 | 353,83 | |||||
43 | 290.000,00 | 456,03 | 290.000,00 | 344,23 | |||||
44 | 265.000,00 | 447,53 | 265.000,00 | 327,68 | |||||
45 | 240.000,00 | 431,53 | 240.000,00 | 309,73 | |||||
46 | 225.000,00 | 428,08 | 225.000,00 | 301,33 | |||||
47 | 205.000,00 | 424,53 | 205.000,00 | 288,03 | |||||
48 | 190.000,00 | 415,43 | 190.000,00 | 281,03 | |||||
49 | 175.000,00 | 407,03 | 175.000,00 | 276,53 | |||||
50 | 160.000,00 | 397,53 | 160.000,00 | 267,53 | |||||
51 | 145.000,00 | 387,43 | 145.000,00 | 252,88 | |||||
52 | 140.000,00 | 405,83 | 140.000,00 | 267,23 | |||||
53 | 140.000,00 | 439,93 | 140.000,00 | 272,98 | |||||
54 | 140.000,00 | 443,03 | 140.000,00 | 281,03 | |||||
55 | 140.000,00 | 457,03 | 140.000,00 | 290,78 | |||||
56 | 140.000,00 | 503,58 | 140.000,00 | 320,23 | |||||
57 | 140.000,00 | 570,08 | 140.000,00 | 350,63 | |||||
58 | 140.000,00 | 626,13 | 140.000,00 | 398,13 | |||||
59 | 140.000,00 | 709,73 | 140.000,00 | 420,93 | |||||
60 | 135.000,00 | 765,78 | 135.000,00 | 457,03 | |||||
61 | 135.000,00 | 832,28 | 135.000,00 | 503,58 | |||||
62 | 135.000,00 | 903,53 | 135.000,00 | 570,08 | |||||
63 | 135.000,00 | 972,88 | 135.000,00 | 626,13 | |||||
64 | 135.000,00 | 1.069,78 | 135.000,00 | 709,73 | |||||
65 | 135.000,00 | 1.187,58 | 135.000,00 | 765,78 | |||||
66 | 50.000,00 | 309,87 | 50.000,00 | 309,87 | |||||
67 | 45.000,00 | 309,87 | 45.000,00 | 309,87 | |||||
68 | 40.000,00 | 309,87 | 40.000,00 | 309,87 | |||||
69 | 35.000,00 | 309,87 | 35.000,00 | 309,87 | |||||
70 | 30.000,00 | 309,87 | 30.000,00 | 309,87 |
Tabella n. 3
Capitali assicurati in caso di morte e premi annui calcolati in funzione dell’età raggiunta dall’assicurato all’inizio di ogni anno assicurativo
N.B. Per determinare l’età degli Assicurati si farà riferimento agli anni interi al 1° gennaio di ogni anno trascurando le frazioni di anno inferiori a 6 mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi
68
Tabella n. 4
Coefficienti di conversione da capitale a scadenza in rendita
Frazionamento della rendita
Età Annuale Semestrale Trimestrale Bimestrale Mensile Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
50 27,90 25,11 27,70 24,95 27,61 24,87 27,58 24,84 27,54 24,82
51 28,67
52 29,49
53 30,35
54 31,26
55 32,22
56 33,23
57 34,31
58 35,45
59 36,67
60 37,96
61 39,35
62 40,81
63 42,38
64 44,05
65 45,84
66 47,75
67 49,79
68 51,99
69 54,36
70 56,90
71 59,64
72 62,61
73 65,82
74 69,33
75 73,16
25,73
26,39
27,08
27,81
28,58
29,38
30,24
31,14
32,09
33,11
34,19
35,34
36,55
37,85
39,24
40,71
42,30
43,99
45,82
47,79
49,91
52,20
54,70
57,42
60,41
28,47
29,27
30,12
31,01
31,96
32,95
34,01
35,14
36,33
37,60
38,96
40,40
41,93
43,56
45,31
47,18
49,17
51,32
53,62
56,09
58,76
61,63
64,74
68,13
71,83
25,57
26,22
26,90
27,62
28,37
29,17
30,01
30,89
31,84
32,83
33,90
35,02
36,22
37,49
38,85
40,30
41,85
43,51
45,30
47,22
49,29
51,52
53,95
56,60
59,50
28,36
29,16
30,00
30,89
31,83
32,82
33,87
34,98
36,17
37,43
38,77
40,19
41,71
43,32
45,05
46,90
48,87
50,99
53,26
55,70
58,32
61,15
64,22
67,55
71,19
25,49
26,13
26,81
27,52
28,27
29,06
29,89
30,77
31,71
32,70
33,75
34,87
36,05
37,32
38,66
40,09
41,63
43,27
45,04
46,94
48,98
51,19
53,58
56,20
59,05
28,33
29,13
29,97
30,85
31,78
32,77
33,82
34,93
36,11
37,37
38,70
40,12
41,63
43,25
44,97
46,80
48,77
50,88
53,14
55,57
58,18
61,00
64,05
67,36
70,97
25,46
26,10
26,78
27,49
28,24
29,02
29,85
30,73
31,67
32,65
33,70
34,82
36,00
37,26
38,60
40,03
41,55
43,19
44,95
46,84
48,88
51,08
53,46
56,07
58,91
28,30
29,09
29,93
30,81
31,74
32,73
33,77
34,88
36,06
37,31
38,64
40,05
41,56
43,17
44,88
46,71
48,67
50,77
53,02
55,44
58,04
60,84
63,87
67,17
70,76
25,43
26,07
26,75
27,46
28,20
28,99
29,82
30,69
31,62
32,61
33,66
34,77
35,94
37,20
38,54
39,96
41,48
43,11
44,87
46,75
48,78
50,97
53,34
55,93
58,76
Scala di ringiovanimento/invecchiamento rispetto all’anno di nascita per maschi e femmine
Maschi | ||
Anno di nascita | Modifiche dell’età | |
da | a | |
- | 1925 | + 3 anni |
1926 | 1938 | + 2 anni |
1939 | 1947 | + 1 anno |
1948 | 1960 | - |
1961 | 1970 | -1 anno |
1971 | + | -2 anni |
Femmine | ||
Anno di nascita | Modifiche dell’età | |
da | a | |
- | 1927 | + 3 anni |
1928 | 1940 | + 2 anni |
1941 | 1949 | + 1 anno |
1950 | 1962 | - |
1963 | 1972 | -1 anno |
1973 | + | -2 anni |
69
Tabella n. 5 (ABROGATA)
Età
Premio Maschi
Premio Femmine
66
€ 3.316,06
€ 10.934,30
€ 7.647,35
€ 5.976,52
€ 4.951,82
€ 4.250,92
€ 3.735,80
€ 3.337,40
€ 2.168,17
€ 2.019,79
€ 1.887,56
€ 40.242,20
€ 20.689,53
80
€ 11.246,30
77
€ 6.848,99
74
€ 4.946,36
€ 2.752,69
71
€ 3.838,09
€ 3.561,09
67
68
69
€ 2.336,24
€ 4.154,23
70
€ 2.528,86
€ 4.519,18
72
€ 3.017,34
€ 5.455,01
73
€ 6.074,05
75
€ 7.855,69
76
€ 9.230,55
78
€ 14.539,28
79
€ 21.019,61
70
Tabella n. 7
Età | Contributo totale DPN | Temporanea di gruppo | Ltc | |||||||
Xxxxxx | Xxxxxxx | Premio Maschi | Premio Femmine | Forma temporanea | Totale e parziale da malattia | Esonero pagamento premi | ||||
21 | 1.408,99 | 1.288,99 | 516,03 | 396,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
22 | 1.408,99 | 1.323,99 | 516,03 | 431,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
23 | 1.408,99 | 1.343,99 | 516,03 | 451,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
24 | 1.408,99 | 1.373,99 | 516,03 | 481,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
25 | 1.408,99 | 1.393,99 | 516,03 | 501,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
26 | 1.408,99 | 1.408,99 | 516,03 | 516,03 | 20 | 6,60 | 626,36 | 60,00 | ||
27 | 1.408,99 | 1.408,99 | 516,03 | 516,03 | 20 | 6,60 | 626,36 | 60,00 | ||
28 | 1.408,99 | 1.408,99 | 516,03 | 516,03 | 20 | 6,60 | 626,36 | 60,00 | ||
29 | 1.408,99 | 1.408,99 | 516,03 | 516,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
30 | 1.403,59 | 1.398,69 | 510,63 | 505,73 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
31 | 1.393,19 | 1.388,39 | 500,23 | 495,43 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
32 | 1.391,54 | 1.372,94 | 498,58 | 479,98 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
33 | 1.387,94 | 1.352,34 | 494,98 | 459,38 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
34 | 1.386,99 | 1.331,74 | 494,03 | 438,78 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
35 | 1.381,89 | 1.320,39 | 488,93 | 427,43 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
36 | 1.379,84 | 1.304,79 | 486,88 | 411,83 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
37 | 1.379,09 | 1.305,94 | 486,13 | 412,98 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
38 | 1.375,79 | 1.299,14 | 482,83 | 406,18 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
39 | 1.373,54 | 1.294,19 | 480,58 | 401,23 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
40 | 1.371,74 | 1.280,74 | 478,78 | 387,78 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
41 | 1.371,39 | 1.275,29 | 478,43 | 382,33 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
42 | 1.353,19 | 1.246,79 | 460,23 | 353,83 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
43 | 1.348,99 | 1.237,19 | 456,03 | 344,23 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
44 | 1.340,49 | 1.220,64 | 447,53 | 327,68 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
45 | 1.324,49 | 1.202,69 | 431,53 | 309,73 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
46 | 1.321,04 | 1.194,29 | 428,08 | 301,33 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
47 | 1.317,49 | 1.180,99 | 424,53 | 288,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
48 | 1.308,39 | 1.173,99 | 415,43 | 281,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
49 | 1.299,99 | 1.169,49 | 407,03 | 276,53 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
50 | 1.290,49 | 1.160,49 | 397,53 | 267,53 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
51 | 1.280,39 | 1.145,84 | 387,43 | 252,88 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
52 | 1.298,79 | 1.160,19 | 405,83 | 267,23 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
53 | 1.332,89 | 1.165,94 | 439,93 | 272,98 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
54 | 1.335,99 | 1.173,99 | 443,03 | 281,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
55 | 1.349,99 | 1.183,74 | 457,03 | 290,78 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
56 | 1.396,54 | 1.213,19 | 503,58 | 320,23 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
57 | 1.463,04 | 1.243,59 | 570,08 | 350,63 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
58 | 1.519,09 | 1.291,09 | 626,13 | 398,13 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
59 | 1.602,69 | 1.313,89 | 709,73 | 420,93 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
60 | 1.658,74 | 1.349,99 | 765,78 | 457,03 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
61 | 1.725,24 | 1.396,54 | 832,28 | 503,58 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
62 | 1.796,49 | 1.463,04 | 903,53 | 570,08 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
63 | 1.865,84 | 1.519,09 | 972,88 | 626,13 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
64 | 1.962,74 | 1.602,69 | 1.069,78 | 709,73 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
65 | 2.080,54 | 1.658,74 | 1.187,58 | 765,78 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
66 | 1,202,83 | 1,202,83 | 309,87 | 309,87 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
67 | 1,202,83 | 1,202,83 | 309,87 | 309,87 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
68 | 1,202,83 | 1,202,83 | 309,87 | 309,87 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
69 | 1,202,83 | 1,202,83 | 309,87 | 309,87 | 206,60 | 626,36 | 60,00 | |||
70 | 1,202,83 | 1,202,83 | 309,87 | 309,87 | 206,60 | 626,36 | 60,00 |
71
Tabella n. 8
Rendita collegata a problemi di non autosufficienza.
Coefficiente di conversione della rendita in Capitale
Crescenza
3
Tasso Tecnico
2
ine
Femm
Età all’entrata
21
39,408245
22
38,598188
23
37,796531
24
37,003112
25
36,219049
26
35,443387
28
33,916246
29
33,164559
30
32,420757
31
31,684313
33
30,233130
34
29,517799
35
28,809701
36
28,109025
38
26,730256
39
26,052124
40
25,381071
41
24,717768
43
23,414569
44
22,774983
45
22,143475
46
21,520746
48
20,300806
49
19,702287
50
19,110446
51
17,758930
53
15,347170
54
14,273795
55
13,280243
56
12,361309
58
10,727739
59
10,003137
60
9,333563
61
9,035594
63
8,452590
64
8,167982
65
4,080670
7,887971
4,190966
4,304039
4,419772
4,538030
4,658855
5,019427
5,421046
5,868627
6,367365
6,922884
7,541627
8,231101
8,998423
9,852570
10,801650
11,141873
11,486457
11,836212
12,191767
12,553931
12,921928
13,294496
13,672071
14,054327
14,441513
14,833238
15,229033
15,628205
16,031445
16,438127
16,847602
17,259968
17,675116
18,092681
18,513139
18,937775
19,366494
19,800217
20,239059
20,682669
21,131361
21,584529
22,042250
22,503827
22,970628
Maschi
8,741840
62
11,512143
57
16,506507
52
20,906696
47
24,062259
42
27,415933
37
30,955148
32
34,675944
27
40,225457
20
72
ALLEGATO 8
Alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3140
REGOLAMENTI DELLE PREMESSA
GESTIONI SEPARATE
La Gestione Separata denominata “Previr” è destinata
CHE CONCORRONO ALL A DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO
ANNUO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI
all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurati- ve di cui godono questi ultimi.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR” di Xxxxx
Vita S.p.A.
Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di inve- stimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa di Assicurazione, denominato “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI
PREVIR”, di seguito per brevità PREVIR.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del- le Condizioni di Assicurazione.
La Gestione Separata è denominata in Euro.
Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
La Gestione PREVIR ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.
Il portafoglio della Gestione Separata può essere inve- stito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quan- titativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:
73
• Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
seguente
e ra
• Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.
condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.
Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA
Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi corporate non Investment Grade sono ammessi in misu
L’Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella
contenuta.
• Titoli azionari negoziati nei principali m internazionali. L’acquisto di titoli aziona ammesso in misura residuale.
• Investimenti in Altri Strumenti Finanziari:
i. Fondi Alternativi. Si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
ii. Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.
Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.
Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall’Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio. Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall’euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.
Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.
Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse
tabella:
≥ 30%
≤ 100%
governativo (*)
≥ 0%
≤40%
≤ 10%
≥ 0%
Disponibilità di cassa
Liquidità
≤ 10%
≥ 0%
Strumenti derivati per gestione efficace
Derivati e strutturati
≤ 6%
≤ 6%
≥0%
≥0%
Investimenti alternativi
Immobiliari
Altri Investimenti
≤ 10%
≥ 0%
Azionario
Azionario (*)
≤60%
≥ 0%
Titoli Corporate
Obbligazionario
Corporate (*)
Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating ≥ AA-
Altri titoli di stato
Obbligazionario
Limiti
LIMITI DI INVESTIMENTO Previr
ercati
ri illiquidi è
(*) Il limite di investimento indicato si realizza attraverso investi- menti diretti o attraverso l’acquisto di OICR armonizzati.
Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE
Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo di osservazione per la determinazione del tas- so medio di rendimento della Gestione Separata è annua- le e decorre dal 30 settembre.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di
74
commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è
Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurati- ve di cui godono questi ultimi.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “PREVIR”
determinato rapportando il risultato finanziario Gestione Separata alla giacenza media delle della gestione Separata.
attività di
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una
della attività
di Generali Italia S.p.A. (già
Assicurazioni Generali S.p.A.)
1. Il di
presente Regolamento disciplina il portafoglio investimenti, gestito separatamente dagli al-
nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
PREMESSA
La Gestione Separata denominata “Previr” è destinata all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli
75
tri attivi detenuti dalla Società, denominato PRE- VIR (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso ti- toli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a mas- simizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di ri- schiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicu- rativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque pos- sibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbli- gazionario, immobiliare e azionario, come di segui- to specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
4. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalente- mente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In que- sto ambito sono ricompresi anche strumenti di inve- stimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
enti
e
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azio- nario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeco- nomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singo- le società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
mo 40%
massi
mo 100%
massi
Vi è anche la possibilità di investire in altri strum finanziari. Nella gestione degli investimenti, la Socie- tà si attiene ai seguenti limiti:
massimo 10%
Investimenti in altri strumenti finanziari
massimo 35%
Investimenti azionari
Investimenti immobiliari
Investimenti obbligazionari
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente nor- mativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in at- tivi emessi dalle controparti di cui all’ art. 5 del Re- golamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normati- va di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzial- mente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR. L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare uni- camente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
8.
7.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
missio virtù
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di com- ni o di altri proventi ricevuti dalla Società in
di accordi con soggetti terzi riconducibili al pa- trimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Sepa- rata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultano finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analoga- mente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competen- za, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risulta- to finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con rife- rimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in nume- rario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determi- nata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla norma- tiva vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modifica- to per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di mo- difiche meno favorevoli per il contraente.
76
dell’Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI” ed indicata nel seguito con la sigla “PREVIR”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivaluta- zione legata al rendimento del PREVIR.
2. La gestione del PREVIR è conforme alle norme sta- bilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
3. La gestione del PREVIR è annualmente sot- toposta a certificazione da parte di una So- cietà di revisione iscritta all’Albo di cui al D.L.
24.2.98 n. 58 art. 161, la quale attesta la rispon- denza del PREVIR al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valuta- zione delle attività attribuite al PREVIR, il rendi- mento annuo del PREVIR, quale descritto al se- guente punto 3, e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dal- la Società sulla base delle riserve matematiche.
4. Il rendimento annuo del PREVIR, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del PREVIR di competenza di quell’esercizio, al valore medio del PREVIR stesso.
Per risultato finanziario del PREVIR si devono inten- dere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio
- compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del PREVIR - al lordo delle ritenute d’acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l’attivita’ di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono de- terminati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel PREVIR e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all’atto dell’iscrizione nel PREVIR, per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio del PREVIR si intende la somma
della giacenza media annua dei depositi in nume- rario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consi- stenza media annua di ogni altra attività del PREVIR.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizio- ne nel PREVIR.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del PREVIR l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
5. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessa- rie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
SEPARATA PREVIR di Zurich Investments Life S.p.A.
La gestione separata Previr è un portafoglio di investi- menti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dal- la Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
La valuta di denominazione è espressa in Euro.
Il periodo di osservazione per la determinazione del tas- so medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestio- ne e di investimento atte a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Previr.
Le politiche di investimento della gestione separata Pre- vir possono essere schematizzate come segue.
La componente degli investimenti è composta dalle ob- bligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel com- parto obbligazionario è normalmente del 100%.
All’interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.
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In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti cre- ditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.
Tutti gli investimenti obbligazionari saranno effettuati tramite acquisti di obbligazioni di tipo “investment grade”, cioè con rating uguale o superiore a BBB- secondo S&P, BBB- secondo Fitch oppure Baa3 secondo Moody’s.
Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in OICR (compresi gli ETF quotati sulle Borse europee). Eventuali esposizio- ni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese secondo la loro natura nei limiti quantitativi già esposti.
La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l’Euro; è possibile effettuare sporadici investimen- ti denominati in valute diverse dall’Euro con un limite mas- simo dell’1%.
Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:
Limite minimo | Limite massimo | |
Obbligazioni | 100% | 100% |
Azioni | 0% | 0% |
Immobiliare | 0% | 0% |
Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della ge- stione separata Previr è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell’insieme delle polizze collegate alla gestione.
Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all’articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilan- za sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).
Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbli- gazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable). Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei ri- schi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in
volta applicabili.
A Previr non è dedicato un segmento di clientela definito.
Il valore delle attività gestite da Previr non potrà essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimen- ti realizzati dalla gestione stessa.
Sono possibili eventuali modifiche al presente Regola- mento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla nor- mativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Sulla gestione separata Previr potranno gravare unica- mente i seguenti costi:
1. spese relative all’attività di verifica contabile effettua- ta dalla società di revisione;
2. spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della gestione separata beneficia di even- tuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel rego- lamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
La giacenza media nel periodo di osservazione degli in- vestimenti e delle altre attività è determinata in base al va- lore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
A Previr sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro im- missione.
Possono essere reinvestiti al momento dell’incasso me- diante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realiz- zate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Previr è imputata la parte di capitale più il ra- teo di cedola maturato o pagato al momento dell’acquisto.
I titoli quotati sono immessi in Previr al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamen- tati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai
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circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esem- xxx Xxxxxxxxx o Reuters), se già posseduti dalla Società.
I titoli non quotati sono immessi in Previr al valore comu-
il nome “Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili” ed indicata nel seguito con la sigla “FONDO PREVIR”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle Riserve Mate-
ue
nicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunq da professionisti terzi esperti di valutazione.
matiche vedono
costituite per le assicurazioni che pre- una clausola di rivalutazione legata al
rendimento della Gestione “FONDO PREVIR”.
-
I titoli sono scaricati da Previr in seguito a realizzo, rim borso anticipato o per naturale scadenza.
La gestione della “FONDO PREVIR” è confor- me alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigi-
xxxxx sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel
Collettivo
con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e
rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di set- tore denominata MIFID.
Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestio- ne separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro di cui all’art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).
La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l’interesse dei contraenti.
In particolare, la fusione o la scissione potranno esse- re attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
• l’operazione persegua l’interesse dei contraenti coinvolti;
• le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell’operazione siano similari;
• le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell’operazione siano omogenee;
• il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
• non si verifichino soluzioni di continuità nella gestio- ne della gestione separata.
La Società si impegna ad informare i contraen- ti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione. Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrat- tuali.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI “FONDO PREVIR” di
Fideuram Vita S.p.A
1. Viene attuata una speciale forma di gestione de- gli investimenti, separata da quella delle altre at- tività della Società che viene contraddistinta con
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si atterra’ ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della “FONDO PREVIR” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs.
n. 58 del 24/2/98, la quale attesta la rispondenza della “FONDO PREVIR” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazio- ne delle attività attribuite alla “FONDO PREVIR”, il rendimento annuo della “FONDO PREVIR” quale descritto al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare dell’attività a fronte degli impegni assun- ti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il rendimento annuo della “FONDO PREVIR” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della “FON- DO PREVIR” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “FONDO PREVIR” stessa. Per risultato finanziario della “FONDO PREVIR” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di re- alizzo per la quota di competenza della “FONDO PREVIR” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determina- ti con riferimento al valore di iscrizione delle corri- spondenti attività nella “FONDO PREVIR” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “FONDO PREVIR” per i beni già di proprietà del- la Società.Per valore medio della “FONDO PRE- VIR” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media an- nua di ogni altra attività della “FONDO PREVIR”. La consistenza media annua dei titoli e del- le altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione della “FONDO PREVIR”. Ai fini della determinazione del rendimento an- nuo della “FONDO PREVIR” l’esercizio re- lativo alla certificazione decorre dal 1° otto-
bre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
delle
dei
son
cat te sat cic
ne
4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessa- rie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazio fiscale.
SEPARATA GESAV DI Generali Italia S.P.A.
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV (la Ge- stione separata). Tale Regolamento è parte inte- grante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso ti- toli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a mas- simizzare il rendimento nel medio e lungo termi- ne mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicu- rativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scena- ri economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque pos- sibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento sono: obbliga- zionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiret- to attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investi- mento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
4. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalente- mente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In que- sto ambito sono ricompresi anche strumenti di inve- stimento di breve e brevissimo termine quali depo- siti bancari, pronti contro termine o fondi monetari. Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attivi-
tà del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario o effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mer- i ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmen-
operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è ba- a sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali lo economico, andamento dei tassi di interesse e valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio fondamentali delle singole società (dati reddituali,
potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
Investimenti immobiliari | massimo 40% |
Investimenti azionari | massimo 35% |
Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamen- to ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istitui- ti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni po- tenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR ol- tre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nel- la Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
5. Il valore delle attività della Gestione separa- ta non potrà essere inferiore alle riserve ma- tematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai con- tratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai ren- dimenti realizzati dalla gestione stessa.
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me
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effet- tuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre for
di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
-
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVA ZIONE
7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commis- sioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione sepa- rata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al ter- mine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi xxxxxxxxxx.Xx valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il ri- sultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente para- grafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrisponden- ti attività nel libro mastro della Gestione xxxxxxxx.Xx giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investi- menti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVEN- TUALI MODIFICHE
10. La Gestione separata è annualmente sottoposta a cer- tificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno fa-
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vorevoli per il contraente.
12. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusio- ne o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
COSA FARE IN CASO DI…
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Per tutte le informazioni e le necessità riguardanti la Convenzione «Xxxxxxx Xxxxxxx n. 3140», il punto di riferimento è sempre ASSIDIR.
Con una semplice telefonata al nostro Call Center
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È comunque utile sin da ora avere le principali indicazioni operative che riguardano la “vita” della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx n. 3140.
CAMBIO, CESSAZIONE O SOSPENSIO- NE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’Assicurato che perde la qualifica di dirigente per pensionamento, cambio settore di attività, oppu- re che sospenda temporaneamente l’attività (per esempio in periodo di aspettativa), può fruire di una serie di opzioni che gli consentono di gesti- re la propria posizione assicurativa (prosecuzione volontaria, rivalutazione del capitale senza ulteriori versamenti, riscatto, versamenti facoltativi aggiun- tivi…); è opportuno quindi, prima di scegliere, con- tattare ASSIDIR, per approfondire telefonicamente o di persona la soluzione più idonea alle proprie esigenze.
PROSECUZIONE VOLONTARIA
La prosecuzione volontaria può essere richiesta da:
• ex dirigenti;
• dirigenti in aspettativa non retribuita;
• dirigenti in servizio per i quali la propria azien- da è insolvente nel versamento del contributo;
• ex dirigenti che hanno usufruito della prestazio- ne dell’Assicurazione Ponte.
I versamenti annui consentiti, suddivisi in 4 rate trime- strali posticipate, sono pari a € 5.267,86, € 4.338,24 oppure ad un contributo congruo a garantire esclu- sivamente le coperture: Temporanea caso morte,
mine dell’ultimo periodo contributivo pa- ll’Assicurazione Ponte.
del ter gato da
Inoltrando il modulo «PV» entro sei mesi dai suddetti eventi non saranno richiesti accerta- menti sullo stato di salute (il cui costo è a carico dell’Assicurato) e le coperture assicurative saranno prestate senza soluzione di continuità.
Qualora, a seguito di accertamento dello stato di salute, l’Impresa assicuratrice non accetti di riatti- vare le coperture assicurative, l’importo di prosecu- zione volontaria sarà destinato alla sola garanzia di Capitale differito rivalutabile.
La prosecuzione volontaria si attiva compilando il modulo “PV –DOMANDA DI PROSECUZIONE VO-
LONTARIA”, reperibile presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx o scaricabile dal sito xxx.xxxxxxx.xx.
Il modulo deve essere inviato tramite raccomanda- ta A.R., consegnato a mano ad ASSIDIR o trasmes- so tramite PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.
VARIAZIONE DEI BENEFICIARI
La variazione dei beneficiari può essere effettuata in qualsiasi momento da parte del dirigente, ex diri- gente o prosecutore volontario.
Ricordiamo che le persone indicate nella designa- zione diventano per legge titolari delle spettanze in caso di premorienza dell’Assicurato per le due polizze Temporanea caso morte e Capitale differito rivalutabile previste dalla Convenzione Antonio Pasto- re n. 3140.
I beneficiari non devono essere obbligatoriamen- te gli eredi testamentari o legittimi: l’Assicurato può nominare qualsiasi persona indicandone nome, co- gnome, data e luogo di nascita e attuale residenza. La variazione deve essere effettuata utilizzando il modulo «VB – VARIAZIONE DEI BENEFICIARI».
La designazione dei beneficiari (modulo AB) e l’e- ventuale variazione effettuata sulla Convenzione n. 3140 annullano tutte le eventuali precedenti desi- gnazioni e variazioni fatte anche sulle precedenti
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Convenzioni n. 3108 e n. 3049.
-
-
zo
Il modulo, compilato di proprio pugno dal dirigente, ex dirigente o prosecutore volontario deve essere inviato o consegnato a mano in busta chiusa tra mite raccomandata A.R. ad ASSIDIR, oppure tra smesso in formato elettronico con PEC all’indiriz
VARIAZIONE DEL DELEGATO
uata in
La variazione del delegato può essere effett
qualsiasi momento da parte del dirigente o prosecu- tore volontario. La variazione deve essere effettua- ta utilizzando il «MODULO VD – VARIAZIONE DEL DELEGATO».
Il modulo, compilato e sottoscritto di proprio pugno dall’Assicurato, deve essere inviato o consegnato a mano, in busta chiusa, tramite raccomandata A.R. ad ASSIDIR, oppure trasmesso in formato elettro- nico con PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xx.
LIQUIDAZIONE TOTALE
La liquidazione totale della forma di Capitale diffe- rito della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx può essere richiesta solo dagli assicurati che abbiano cessa- to l’attività con la qualifica di dirigente. La richiesta deve essere inoltrata (con PEC o RACCOMANDA- TA A.R.) utilizzando il modulo «DL – DOMANDA DI LIQUIDAZIONE». È necessario unire alla doman- da i documenti indicati nel modulo, il consenso al trattamento dati personali e sensibili (Dlgs 196/03), il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela per evitare che la pratica di riscatto subisca ritardi o venga sospesa.
LIQUIDAZIONE PARZIALE
La liquidazione parziale della forma di Capitale differito della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx può es- sere richiesta dagli assicurati che abbiano cessato l’attività con la qualifica di dirigente e dai prosecuto- ri volontari. Nella richiesta di riscatto parziale deve essere precisato l’importo desiderato. È necessario inoltre allegare un certificato di nascita o autocer- tificazione con fotocopia del documento di identità e codice fiscale, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Dlgs 196/03) ed il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela .
I moduli AB, VB, VD, e DL sono reperibili presso la propria Associazione Territoriale, presso ASSIDIR, presso l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx o scaricabi- li dal sito xxx.xxxxxxx.xx. Sempre sullo stesso sito internet è scaricabile la domanda di liquidazione
parziale che può essere inoltrata in formato elet- tronico con PEC o RACCOMANDATA A.R.
ATTENZIONE: prima di procedere al riscatto della posizione è opportuno sapere che:
liquida rito;
a
plic
• la cessazione dell’attività di dirigente non im- obbligatoriamente ed automaticamente la zione della prestazione di Capitale Diffe-
• qualora il dirigente decidesse di non prosegui- re in forma volontaria, può lasciare il capitale già maturato in gestione agli assicuratori, che continueranno a rivalutarlo regolarmente, se- condo le stesse aliquote annuali riconosciute a tutte le posizioni con versamenti attivi.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
In caso di riscontro di una malattia che causi, o si presuma, in base ad accertamenti sanitari, che possa causare postumi permanenti di invalidità, l’Assicurato dovrà immediatamente inoltrare denuncia ad ASSIDIR che istruirà la relativa pratica.
PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA
In caso di perdita dell’autosufficienza, l’Assicurato dovrà immediatamente inoltrare denuncia ad ASSIDIR corredata da un certificato redatto dal medico curante o dal medico ospedaliero che attesti lo stato di dipen- denza e ne riporti la data di inizio, precisando l’origine accidentale o patologica delle affezioni. ASSIDIR istru- irà la relativa pratica.
PERDITA D’IMPIEGO
In caso di perdita d’impiego causata da licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rifiuto di trasferimen- to, fallimento o cessazione dell’attività dell’azienda, superamento del periodo di comporto o per dimissioni per giusta causa, l’assicurato dovrà inoltrare immedia- tamente denuncia ad ASSIDIR che istruirà la relativa pratica.
DECESSO
In caso di premorienza dell’Assicurato, i beneficiari, o gli aventi diritto, dovranno inoltrare ad ASSIDIR una denuncia dell’evento; ASSIDIR li contatterà successiva- mente per la richiesta analitica dei documenti necessari alla liquidazione.
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CONVENZIONE XXXXXXX XXXXXXX n. 3140
Destinazione del contributo annuo di € 5.267,86 per il Dirigente “Ordinario”
Età
Temporanea di Gruppo Capitale Assicurato
Maschi Femmine Maschi
Premio
Femmine
Capitale Differito Premio
Maschi Femmine
21 520.000,00
22 520.000,00
23 520.000,00
24 520.000,00
25 520.000,00
26 520.000,00
27 520.000,00
28 520.000,00
29 520.000,00
30 510.000,00
31 500.000,00
32 490.000,00
33 470.000,00
34 450.000,00
35 435.000,00
36 420.000,00
37 410.000,00
38 390.000,00
39 370.000,00
40 350.000,00
41 340.000,00
42 310.000,00
43 290.000,00
44 265.000,00
45 240.000,00
46 225.000,00
47 205.000,00
48 190.000,00
49 175.000,00
50 160.000,00
51 145.000,00
52 140.000,00
53 140.000,00
54 140.000,00
55 140.000,00
56 140.000,00
57 140.000,00
58 140.000,00
59 140.000,00
60 135.000,00
61 135.000,00
62 135.000,00
63 135.000,00
64 135.000,00
65 135.000,00
66 50.000,00
67 45.000,00
68 40.000,00
69 35.000,00
70 30.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
510.000,00
500.000,00
490.000,00
470.000,00
450.000,00
435.000,00
420.000,00
410.000,00
390.000,00
370.000,00
350.000,00
340.000,00
310.000,00
290.000,00
265.000,00
240.000,00
225.000,00
205.000,00
190.000,00
175.000,00
160.000,00
145.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
510,63
500,23
498,58
494,98
494,03
488,93
486,88
486,13
482,83
480,58
478,78
478,43
460,23
456,03
447,53
431,53
428,08
424,53
415,43
407,03
397,53
387,43
405,83
439,93
443,03
457,03
503,58
570,08
626,13
709,73
765,78
832,28
903,53
972,88
1.069,78
1.187,58
309,87
309,87
309,87
309,87
309,87
396,03
431,03
451,03
481,03
501,03
516,03
516,03
516,03
516,03
505,73
495,43
479,98
459,38
438,78
427,43
411,83
412,98
406,18
401,23
387,78
382,33
353,83
344,23
327,68
309,73
301,33
288,03
281,03
276,53
267,53
252,88
267,23
272,98
281,03
290,78
320,23
350,63
398,13
420,93
457,03
503,58
570,08
626,13
709,73
765,78
309,87
309,87
309,87
309,87
309,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.864,27
€ 3.874,67
€ 3.876,32
€ 3.879,92
€ 3.880,87
€ 3.885,97
€ 3.888,02
€ 3.888,77
€ 3.892,07
€ 3.894,32
€ 3.896,12
€ 3.896,47
€ 3.914,67
€ 3.918,87
€ 3.927,37
€ 3.943,37
€ 3.946,82
€ 3.950,37
€ 3.959,47
€ 3.967,87
€ 3.977,37
€ 3.987,47
€ 3.969,07
€ 3.934,97
€ 3.931,87
€ 3.917,87
€ 3.871,32
€ 3.804,82
€ 3.748,77
€ 3.665,17
€ 3.609,12
€ 3.542,62
€ 3.471,37
€ 3.402,02
€ 3.305,12
€ 3.187,32
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 3.978,87
€ 3.943,87
€ 3.923,87
€ 3.893,87
€ 3.873,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.869,17
€ 3.879,47
€ 3.894,92
€ 3.915,52
€ 3.936,12
€ 3.947,47
€ 3.963,07
€ 3.961,92
€ 3.968,72
€ 3.973,67
€ 3.987,12
€ 3.992,57
€ 4.021,07
€ 4.030,67
€ 4.047,22
€ 4.065,17
€ 4.073,57
€ 4.086,87
€ 4.093,87
€ 4.098,37
€ 4.107,37
€ 4.122,02
€ 4.107,67
€ 4.101,92
€ 4.093,87
€ 4.084,12
€ 4.054,67
€ 4.024,27
€ 3.976,77
€ 3.953,97
€ 3.917,87
€ 3.871,32
€ 3.804,82
€ 3.748,77
€ 3.665,17
€ 3.609,12
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
€ 4.065,03
85
Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 70° anno di età
Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza (forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno)
Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi
€ 626,36
€ 206,60
€ 60,00
CONVENZIONE XXXXXXX XXXXXXX n. 3140
Destinazione del contributo annuo di € 5.267,86 per il Prosecutore Volontario
Età
Temporanea di Gruppo Capitale Assicurato
Premio
Capitale Differito Premio
Maschi
21 520.000,00
22 520.000,00
23 520.000,00
24 520.000,00
25 520.000,00
26 520.000,00
27 520.000,00
28 520.000,00
29 520.000,00
30 510.000,00
31 500.000,00
32 490.000,00
33 470.000,00
34 450.000,00
35 435.000,00
36 420.000,00
37 410.000,00
38 390.000,00
39 370.000,00
40 350.000,00
41 340.000,00
42 310.000,00
43 290.000,00
44 265.000,00
45 240.000,00
46 225.000,00
47 205.000,00
48 190.000,00
49 175.000,00
50 160.000,00
51 145.000,00
52 140.000,00
53 140.000,00
54 140.000,00
55 140.000,00
56 140.000,00
57 140.000,00
58 140.000,00
59 140.000,00
60 135.000,00
61 135.000,00
62 135.000,00
63 135.000,00
64 135.000,00
65 135.000,00
66 50.000,00
67 45.000,00
68 40.000,00
69 35.000,00
70 30.000,00
Femmine
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
510.000,00
500.000,00
490.000,00
470.000,00
450.000,00
435.000,00
420.000,00
410.000,00
390.000,00
370.000,00
350.000,00
340.000,00
310.000,00
290.000,00
265.000,00
240.000,00
225.000,00
205.000,00
190.000,00
175.000,00
160.000,00
145.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
Maschi
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
510,63
500,23
498,58
494,98
494,03
488,93
486,88
486,13
482,83
480,58
478,78
478,43
460,23
456,03
447,53
431,53
428,08
424,53
415,43
407,03
397,53
387,43
405,83
439,93
443,03
457,03
503,58
570,08
626,13
709,73
765,78
832,28
903,53
972,88
1.069,78
1.187,58
309,87
309,87
309,87
309,87
309,87
Femmine
396,03
431,03
451,03
481,03
501,03
516,03
516,03
516,03
516,03
505,73
495,43
479,98
459,38
438,78
427,43
411,83
412,98
406,18
401,23
387,78
382,33
353,83
344,23
327,68
309,73
301,33
288,03
281,03
276,53
267,53
252,88
267,23
272,98
281,03
290,78
320,23
350,63
398,13
420,93
457,03
503,58
570,08
626,13
709,73
765,78
309,87
309,87
309,87
309,87
309,87
Maschi
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.864,27
€ 3.874,67
€ 3.876,32
€ 3.879,92
€ 3.880,87
€ 3.885,97
€ 3.888,02
€ 3.888,77
€ 3.892,07
€ 3.894,32
€ 3.896,12
€ 3.896,47
€ 3.914,67
€ 3.918,87
€ 3.927,37
€ 3.943,37
€ 3.946,82
€ 3.950,37
€ 3.959,47
€ 3.967,87
€ 3.977,37
€ 3.987,47
€ 3.969,07
€ 3.934,97
€ 3.931,87
€ 3.917,87
€ 3.871,32
€ 3.804,82
€ 3.748,77
€ 3.665,17
€ 3.609,12
€ 3.542,62
€ 3.471,37
€ 3.402,02
€ 3.305,12
€ 3.187,32
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
Femmine
€ 3.978,87
€ 3.943,87
€ 3.923,87
€ 3.893,87
€ 3.873,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.858,87
€ 3.869,17
€ 3.879,47
€ 3.894,92
€ 3.915,52
€ 3.936,12
€ 3.947,47
€ 3.963,07
€ 3.961,92
€ 3.968,72
€ 3.973,67
€ 3.987,12
€ 3.992,57
€ 4.021,07
€ 4.030,67
€ 4.047,22
€ 4.065,17
€ 4.073,57
€ 4.086,87
€ 4.093,87
€ 4.098,37
€ 4.107,37
€ 4.122,02
€ 4.107,67
€ 4.101,92
€ 4.093,87
€ 4.084,12
€ 4.054,67
€ 4.024,27
€ 3.976,77
€ 3.953,97
€ 3.917,87
€ 3.871,32
€ 3.804,82
€ 3.748,77
€ 3.665,17
€ 3.609,12
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
€ 4.751,39
86
Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 65° anno di età
Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza (forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno)
Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi
€ 626,36
€ 206,60
€ 60,00
CONVENZIONE XXXXXXX XXXXXXX n. 3140
Destinazione del contributo annuo di € 4.338,24 per il Prosecutore Volontario
Età
Temporanea di Gruppo Capitale Assicurato
Maschi Femmine Maschi
Premio
Femmine
Capitale Differito Premio
Maschi Femmine
21 520.000,00
22 520.000,00
23 520.000,00
24 520.000,00
25 520.000,00
26 520.000,00
27 520.000,00
28 520.000,00
29 520.000,00
30 510.000,00
31 500.000,00
32 490.000,00
33 470.000,00
34 450.000,00
35 435.000,00
36 420.000,00
37 410.000,00
38 390.000,00
39 370.000,00
40 350.000,00
41 340.000,00
42 310.000,00
43 290.000,00
44 265.000,00
45 240.000,00
46 225.000,00
47 205.000,00
48 190.000,00
49 175.000,00
50 160.000,00
51 145.000,00
52 140.000,00
53 140.000,00
54 140.000,00
55 140.000,00
56 140.000,00
57 140.000,00
58 140.000,00
59 140.000,00
60 135.000,00
61 135.000,00
62 135.000,00
63 135.000,00
64 135.000,00
65 135.000,00
66 50.000,00
67 45.000,00
68 40.000,00
69 35.000,00
70 30.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
520.000,00
510.000,00
500.000,00
490.000,00
470.000,00
450.000,00
435.000,00
420.000,00
410.000,00
390.000,00
370.000,00
350.000,00
340.000,00
310.000,00
290.000,00
265.000,00
240.000,00
225.000,00
205.000,00
190.000,00
175.000,00
160.000,00
145.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
516,03
510,63
500,23
498,58
494,98
494,03
488,93
486,88
486,13
482,83
480,58
478,78
478,43
460,23
456,03
447,53
431,53
428,08
424,53
415,43
407,03
397,53
387,43
405,83
439,93
443,03
457,03
503,58
570,08
626,13
709,73
765,78
832,28
903,53
972,88
1.069,78
1.187,58
309,87
309,87
309,87
309,87
309,87
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€ 3.821,77
€ 3.821,77
€ 3.821,77
€ 3.821,77
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Premio per polizza cumulativa per invalidità fino al 65° anno di età
Premio per polizza cumulativa di rendita collegata alla perdita di autosufficienza (forma temporanea con pagamento premio fino al 70° anno)
Premio per la forma assicurativa di Esonero Pagamento Premi
€ 626,36
€ 206,60
€ 60,00
Cargeas Assicurazioni S.p.A.
ia)
ar
gat
le
(De
Aviva Vita S.p.A.
(Delegataria)
Generali Italia S.p.A.
(già Assicurazioni Generali S.p.A.)
Zurich Investments Life S.p.A.
L’Assicuratrice Italiana Vita S.p.A. (Una società Allianz)
Fideuram Vita S.p.A.
Generali Italia S.p.A. (già INA Assitalia S.p.A.)
88