PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
Previsto dall’art. 3, comma, 2 dell’Accordo integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
L'anno 2021, il mese di Febbraio, il giorno 08, in videoconferenza sulla piattaforma GSuite For Education, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, sono presenti
PARTE DATORIALE
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante pro tempore dell’I.C.S. “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia Cod. Mecc. CTIC83400 C.F. 93105190875
E LE SEGUENTI XX.XX. RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, in
quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n.165/2001: FLC CGIL, rappresentata da XXXXXXXX’ XXXXX XXXXXXX
CISL FSUR, rappresentata da XXXXXXXXXX XXXX XXXXX componente RSU tramite delega sindacale
UIL SCUOLA RUA: NON PRESENTE
SNALS CONFSAL, rappresentata da TEMPERA XXXXX
GILDA UNAMS, rappresentata da XXXXXXXXXX XXXX XXXX componente RSU tramite delega sindacale ANIEF, rappresentata da XXXXX XXXXXX componente TAS di istituto tramite nomina e delega sindacale
Le parti, individuano nel presente protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi in corrispondenza delle prestazioni indispensabili definite dall’art. 2 e secondo i criteri indicati nell’art. 3, comma 1, del citato Accordo Nazionale.
Vista la legge n. 146/90;
Visto l’art.22 c.5 del CCNL Istruzione ricerca 2016-2018;
Visto l’Accordo integrativo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, nel comparto istruzione e ricerca, sottoscritto tra ARAN e XX.XX in data 02/12/2020, recepito con Delibera della Commissione di Garanzia del 17 dicembre 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie Generale – n. 8 il 12 gennaio 2021;
Considerato che tale Accordo sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
Visto l’art. 2 di tale Accordo che evidenzia i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative, i quali sono:
A. istruzione scolastica;
B. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;
C. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
D. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
Visto l’art. 3 dell’Accordo che definisce le figure professionali del personale docente, educativo ed A.T.A necessarie a garantire i servizi essenziali nelle istituzioni scolastiche ed educative e, al comma 2, prescrive: “Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, …, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di
individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.”;
Tenuto conto che nell’anno scolastico in corso al fine di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS- CoV-2, nel rispetto del protocollo di sicurezza in ambito scolastico si è reso necessario procedere alla riduzione del numero degli alunni per classe sulla base del distanziamento fisico previsto dal CTS;
Considerato che per ottemperare alle esigenze di cui sopra l’ente locale ha affidato in comodato d’uso fino al termine dell’attività scolastica all’I.C.S. “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia (CT) un’ala della sede del PIME articolata su tre livelli;
Preso atto che allo stato attuale l’I.C.S. “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia (CT) risulta funzionante come segue:
• N. 6 sez. di scuola dell’infanzia Statale + N. 1 sez. di scuola dell’infanzia regionale ubicate nella sede centrale di via Del Sole;
• N. 7 sez. di scuola dell’infanzia ubicate presso il plesso di via M. D’Azeglio in due palazzine distinte;
• N. 16 classi di scuola primaria collocate presso la sede centrale di via Del Sole ospitate nel corpo centrale di cui n. 3 in attesa di trasferimento nella sede del PIME;
• N. 19 classi di scuola primaria collocate presso il plesso di via M. D’Azeglio in tre palazzine distinte;
• N. 9 classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso la sede centrale di via Del Sole in due monoblocchi distinti;
• N. 10 classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso il plesso di via M. D’Azeglio di cui n. 2 classi in attesa di trasferimento al PIME;
• N. 4 classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso la sede del PIME;
Considerato che il totale complessivo degli alunni dell’I.C.S. “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia (CT) è di 1326 alunni;
Considerato che il totale complessivo del personale scolastico (docente e ATA) è ripartito come segue:
• scuola dell’Infanzia n. 22 docenti;
• scuola primaria n. 72 docenti di cui n. 7 con contratto COVID;
• scuola secondaria di primo grado n. 56 docenti di cui n. 7 con contratto COVID;
• n. 25 collaboratori scolastici di cui n. 2 con contratto COVID; n. 1 assistente infanzia regionale; n. 8 assistenti amministrativi + DSGA;
Visto che il protocollo d’intesa deve essere stipulato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo nazionale;
SI STIPULA
il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi:
Art. 1-Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale scolastico in servizio presso l’I.C.S. “Xxxxxxxx XX di Svevia” di Mascalucia (CT) con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Art. 2- Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art.2, comma 2, dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020
A) istruzione scolastica
• a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
I tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono disciplinate dall’art 10, comma 6, lettere d) ed e)
Personale coinvolto presso la sede centrale via del Sole | |
PERSONALE | NUMERO UNITA’ |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI | 1 |
ASSISTENTE TECNICO | 1 |
COLLABORATORE SCOLASTICO | 1 |
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE INTERESSATO AL COMPLETO
• a2) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative
Personale coinvolto presso la sede centrale di via del Sole e i plessi di via M. D’Azeglio/PIME:
PERSONALE NUMERO UNITA’
COLLABORATORE SCOLASTICO 7
N.3 Collaboratori scolastici Sede Centrale via del Sole per assicurare il servizio di apertura e la chiusura dei locali (uno per ogni padiglione), per la vigilanza degli alunni, l’igienizzazione degli ambienti interessati e la sicurezza;
N.3 Collaboratori scolastici Plesso via M. D’Azeglio per assicurare il servizio di apertura e la chiusura dei locali (uno per ogni palazzina a tre piani) per la vigilanza degli alunni, l’igienizzazione degli ambienti interessati e la sicurezza;
N.1 Collaboratore scolastico Plesso PIME per assicurare il servizio di apertura e la chiusura dei locali, per la vigilanza degli alunni, l’igienizzazione degli ambienti interessati e la sicurezza.
D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento
• d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
Personale coinvolto:
PERSONALE NUMERO UNITA’
DSGA 1
Art. 3 Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili art.3 comma 1 Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:
⮚ volontarietà
⮚ rotazione a partire dall’ultima posizione nella graduatoria interna di Istituto per i collaboratori scolastici;
⮚ rotazione, tenuto conto di chi ha le competenze per assolvere i servizi amministrativi richiesti dall’accordo.
Art. 4 Norme da rispettare in caso di sciopero
Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all’inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all’art.10 al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell’Accordo; l’orario deve essere comunicato alla proclamazione;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.
Art. 5 - Prestazioni indispensabili in qualsiasi periodo dell’anno
In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi.
Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell’istituto.
Art. 6 - Operazioni in caso di scrutini ed esami finali
In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell’Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio ed esami finali e/o di idoneità sono così disciplinate:
• gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
• gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
• non possono essere proclamati scioperi:
- dall’1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia x xxxxxxxx.
Art. 7 - Applicazione del protocollo di intesa
Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3.
Del regolamento sarà data informazione alle XX.XX. firmatarie del presente protocollo.
Art. 8 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione
Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.
Art. 9 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all’Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.
Letto e approvato il presente protocollo viene sottoscritto dalle parti con firma digitale. Mascalucia 08/02/2021
Per la parte pubblica:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Per le Organizzazioni Sindacali:
FLC CGIL Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx firmato
CISL SCUOLA FSUR Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx firmato UIL SCUOLA RUA non presente
SNALS-CONFSAL Tempera Xxxxx firmato XXXXX XXXXX Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxx firmato XXXXX Xxxxx Xxxxxx firmato