CAPITOLO XIV
CAPITOLO XIV
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZI E DI FORNITURE
SOMMARIO: 1. La fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture: rinvio alla disciplina del regolamento di attuazione. – 2. La direzione dell’esecuzione del contratto. – 3. Il certificato di ultimazione delle prestazioni. - 4. La disciplina dei pagamenti e delle penali. - 5. Le variazioni nei contratti d’appalto di forniture e servizi. - 6. Il collaudo di servizi e forniture.
1. La fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture: rinvio alla disciplina del regolamento di attuazione
La fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture non è disciplinata nel Codice degli appalti.
Pertanto, nelle more della pubblicazione e dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice, la discplina è rimessa alla contrattazione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.
2. La direzione dell’esecuzione del contratto
L’art. 119 del Codice si occupa della direzione dell’esecuzione del contratto.
Con riferimento ai servizi e forniture, nel medesimo articolo del Codice viene soltanto stabilito che il regolamento di attuazione individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per il quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Di conseguenza, la regola ordinaria è che il direttore dell’esecuzione, negli appalti di servizi e forniture coincide con il responsabile del procedimento.
3. Il certificato di ultimazione delle prestazioni
Per gli appalti di servizi e forniture la disciplina relativa al certificato di ultimazione è rinviata, come per tutta la fase esecutiva, al regolamento di attuazione del Codice.
4. La disciplina dei pagamenti e delle penali
Per gli appalti di servizi e forniture la disciplina relativa al pagamento e all’applicazione delle penali è rinviata, come per tutta la fase esecutiva, al regolamento di attuazione del Codice.
Nelle more, pertanto, le parti sono libere di stabilire nei documenti contrattuali le modalità attuative dei pagamenti e delle penali, fermo
Art. 119 del Codice
Rinvio al regolamento
Termine di 30 giorni per pagare le fatture
restando che, ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, il corrispettivo non può essere versato oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura ed eventuali clausole difformi sono ritenute nulle (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 469).
Nel Codice viene disciplinata all’art. 115, rubricato “adeguamento dei prezzi”, esclusivamente la revisione periodica dei prezzi, per la cui trattazione si rinvia ai precedenti capitoli.
5. Le variazioni nei contratti d’appalto di forniture e servizi
Nell’ambito degli appalti pubblici, pur essendo prevista una specifica disciplina dell’istituto delle varianti con riferimento ai lavori (cfr. art. 132 del Codice dei contratti pubblici) non è dato rinvenire analoga regolamentazione in ordine all’esecuzione di contratti pubblici di servizi e forniture.
Pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, trova applicazione la disciplina civilistica che prevede all’art. 1661 - “Variazioni ordinate dal committente” - la possibilità di apportare variazioni al contratto originario purché non superino il sesto del prezzo complessivo convenuto (c.d. quinto d’obbligo o sesto quinto). Nell’ambito dei contratti pubblici, inoltre, costituisce principio generale, già previsto dall’art. 120 del Regolamento di Contabilità di Stato, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, quello in base al quale ove, nel corso dell’esecuzione, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni oggetto di appalto, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.
Trattasi di un limite di natura esclusivamente quantitativa, in virtù del quale le variazioni non devono essere tali da determinare un aumento od una diminuzione superiore al quinto dell’importo complessivo dell’appalto, quale risulta dal contratto.
Deve, tuttavia, precisarsi che l’oggetto della variante deve essere quanto meno analogo all’oggetto del servizio o della fornitura principale, affinché non si concreti un artificioso ampliamento del contratto, volto, di fatto, ad evitare l’esperimento di una nuova procedura di gara per l’acquisizione dei servizi e beni ulteriori.
In altre parole, può ammettersi il ricorso all’istituto in esame, laddove il servizio da prestare o il bene da acquisire in forza della variazione, seppur con caratteristiche differenti da quelle fissate in sede di gara, sia comunque assimilabile al servizio o alla fornitura acquisita in esito alla procedura di selezione.
6. Il collaudo di servizi e forniture
L’art. 120 del Codice stabilisce che per i contratti di servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Revisione periodica del prezzo
Per le varianti trova applicazione il codice civile fino all’entrata in vigore del regolamento
Art. 120 del Codice
Per la relativa disciplina occorre, quindi, attendere l’emanazione del regolamento attuativo.