CONTRATTO DI FACTORING
CONTRATTO DI FACTORING
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING
Definizioni:
• Factor indica oltre alla Monesys S.p.A., anche il Factor nazionale o estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi sia in campo nazionale che internazionale;
• Fornitore indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;
• Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;
• Credito indica a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;
• Cessione indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);
• Corrispettivo indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant’altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all’atto del pagamento;
• Pro solvendo indica che per determinati crediti ceduti il Factor non ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore;
• Pro soluto indica che per determinati crediti ceduti il Factor ha rinunciato alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Fornitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento del Debitore;
• Plafond indica il limite quantitativo all’assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore, nel quadro delle disposizioni di cui alla Sezione IV.
Art. 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri Debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:
a) la valutazione dei Debitori oggetto di future cessioni di credito, al fine di verificarne i rischi di credito;
b) la gestione dell'incasso delle fatture a scadenza, attraverso l'emissione di ricevute bancarie o bollettini postali, ovvero l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici quali rid, ovvero la riscossione diretta di contanti e titoli presso il domicilio del Debitore;
c) il sollecito del pagamento e l'eventuale recupero dei crediti ceduti dal Fornitore, sia in via stragiudiziale che giudiziale;
d) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
e) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori.
Il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni connesse e accessorie alla gestione dei crediti quali, ad esempio, la registrazione, l'archivio e la consultazione on-line di tutti i rapporti amministrativi e finanziari relativi alle operazioni di factoring intraprese.
Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nel “Documento di Sintesi” e nei successivi aggiornamenti.
Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE
Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito
Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ricorrendone le condizioni i crediti futuri si trasferiranno ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 3 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, altrimenti, secondo le regole del codice civile, quando verranno ad esistenza. Sarà cura del Fornitore segnalare al Factor il sorgere del credito, secondo le modalità che avranno previamente concordato. Qualora ci si accordi di procedere alla cessione di ogni singolo credito, il Fornitore dovrà proporla entro il termine di 30 giorni dalla data di spedizione delle merci o di prestazioni di servizi.
Di ogni cessione accettata dal Factor sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti. Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro
30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.
Qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti, il rapporto sarà disciplinato in un separato accordo.
Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.
I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.
Il Factor pagherà al Fornitore il corrispettivo della cessione alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito. In caso di cessione Pro soluto e di mancato pagamento da parte del Debitore, il corrispettivo sarà pagato dal Factor, nei limiti del Plafond concesso, decorsi 180 giorni dalla loro scadenza. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.
Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti
Senza necessità di ulteriori conferme, si intende che, al momento di ogni cessione, il Fornitore garantisca, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:
a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
b) che l'importo dei crediti ceduti è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, incontestabilmente
dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
d) che è, o in caso di cessione di crediti futuri sarà, unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
f) che il Debitore sia solvente, salvo il caso previsto all'art. 9 del presente contratto;
g) che i crediti ceduti sono, o in caso di cessione di crediti futuri saranno, originati da contratti di fornitura regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga del Factor;
h) che i contratti di fornitura non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.
Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE
Art. 4 - Informazione
Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi, nonché ogni altra informazione che il Factor riterrà opportuno richiedere sull’andamento del rapporto con il Debitore, anche al fine di valutare l’eventuale rinuncia alla garanzia di solvenza prestata dal Fornitore.
In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.
Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione del Factor o dei suoi incaricati tutta la documentazione e le informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative dei crediti ceduti e i rapporti commerciali dai quali detti crediti sorgono, con riguardo, ad esempio, alle procedure seguite nella istruttoria e valutazione della clientela e della documentazione relativa ai contratti, alle forniture, ecc. Il Fornitore è inoltre obbligato ad aggiornare periodicamente la suddetta documentazione e le informazioni, consentendo al Factor di verificare compiutamente l’adempimento dei suddetti obblighi.
Art. 5 - Rapporti con i Debitori
Il Fornitore si impegna a far sì che i contratti di fornitura siano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali,
valutarie e doganali, e a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentirne l'incasso.
Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor.
Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.
Art. 6 - Collaborazione
Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti.
A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.
Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR
Art. 7 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti
Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti nonché alla registrazione dei crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle successive attività svolte.
Art. 8 - Pagamento anticipato del corrispettivo
Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata nel Documento di Sintesi e successivi aggiornamenti ai sensi della normativa vigente, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.
Salvo quanto previsto al successivo art. 9, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati e le spese sino alla data della restituzione. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora vengano rilevate situazioni di insolvenza del Debitore verso terzi (es. segnalazioni in CR, protesti e pregiudiziovoli, ecc.) o verso il Factor medesimo nell’ambito di rapporti diversi da quello in essere con il Fornitore.
Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor, e questo vi acconsenta, di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.
In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. Eventuali rinunce totali o parziali ai crediti ceduti, conseguenti a transazioni poste in essere dal Factor per le finalità di cui al presente comma, comporteranno identica riduzione del corrispettivo dovuto dal Factor al Fornitore, che accetta sin d’ora incondizionatamente tale riduzione.
Art. 9 - Assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore
Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore (Pro soluto), previa determinazione di un Plafond alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione IV "Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento del Debitore".
Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE
Art. 10 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor
Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del Plafond accordato e le ulteriori condizioni.
Nei limiti dell'importo del Plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 13, restandone pertanto espressamente esclusi:
• quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
• ogni sconto, arrotondamento, abbuono, deduzioni, compensazioni ed altre trattenute che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
• i crediti relativi a forniture o prestazioni di servizi che siano state eseguite in data anteriore alla data di decorrenza del Plafond;
• i crediti con termini di pagamento superiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio;
• i crediti con modalità di pagamento di rischio superiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, riba, rid, bollettini postali, cessione di portafoglio.
Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.
L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso.
I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto al successivo art. 11 in merito alla rotatività del Xxxxxxx.Xxx. 11 - Caratteristiche del Plafond di credito
La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata.
Il Plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore o di terzi relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, nonché ogni nota di credito emessa in relazione agli stessi renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel Plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.
Art. 12 - Revoca e riduzione del Plafond di credito
E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo.
La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di
crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.
In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca.
In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della
revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere.
In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.
Art. 13 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore
Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà ritornare in capo allo stesso, limitatamente a ciascun singolo credito, al venir meno di una delle garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3. Conseguentemente il Fornitore sarà tenuto a riacquistare il relativo credito, corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti oltre interessi e spese.
In caso di inadempimento agli obblighi indicati nell’art. 2 e segnatamente a quello di cedere al Factor tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun Debitore, nonché di inadempimento agli obblighi indicati nella Sezione “Obblighi del Fornitore”, il Factor potrà diffidare il Fornitore a sanare il proprio inadempimento entro 15 giorni dal ricevimento della diffida.
Scaduto inutilmente detto termine, se l’inadempimento si riferisce ad un ammontare di crediti pari o superiore al 30% del complessivo ammontare di crediti ceduti, vantati, alla data dell’inadempimento, verso il medesimo Debitore, sarà revocato con efficacia retroattiva il Plafond di credito al Fornitore che assumerà la garanzia della solvenza del Debitore ceduto nei confronti di tutti i crediti ceduti.
Qualora, invece, l’inadempimento riguardi un ammontare di crediti di importo inferiore, il Fornitore dovrà pagare una penale pari al 3% dell’ammontare dei crediti non ceduti o comunque interessati dall’inadempimento, salvo il maggior danno.
Il Factor potrà dichiarare la decadenza della garanzia, limitatamente a quei crediti per i quali il Fornitore sia inadempiente nei confronti del Factor al pagamento delle competenze, a qualsiasi titolo dovute e nonostante questi gli abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per rimediare al proprio inadempimento.
Art. 14 - Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore
Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:
− inadempienze contrattuali del Fornitore;
− contestazioni sulle forniture;
− compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;
la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 180 gg. Dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese.
Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo poi seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza e, ove richiesto, dandone idonea prova documentale, Qualora, nel termine ultimo di 3 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l’importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione comunque che:
− il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor;
− il Fornitore corrisponda al Factor i compensi e quant’altro di eventuale spettanza di quest’ultimo per il periodo di mancato percepimento.
In assenza di definitiva conclusione della controversia nel citato termine di tre anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito ritornerà in capo al Fornitore.
Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15 - Contabilizzazione
Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.
Il Factor invierà periodicamente al Fornitore estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Fornitore e alla data dell’accettazione, l’ammontare dei corrispettivi della cessione dei crediti Pro solvendo, che sarà reso disponibile successivamente al loro incasso e dei crediti Pro soluto, il cui ammontare sarà parimenti reso disponibile successivamente al loro incasso o, in caso di mancato pagamento del Debitore ed al ricorrere delle altre condizioni contrattuali, entro il termine indicato all’art. 2; a debito del Fornitore e alla data di erogazione, l’ammontare dei corrispettivi anticipati dal Factor e degli interessi maturati nella misura e alle condizioni concordate separatamente.
Se entro 60 giorni dalla loro ricezione il Fornitore non ne contesti il contenuto con lettera raccomandata a.r., gli estratti conto, le comunicazioni relative a documentazione contabile inerente al rapporto in essere ed ogni altra informazione sulla gestione dei crediti ceduti si intenderanno approvati, e faranno piena prova contro il Fornitore stesso.
Art. 16 - Compensazione volontaria
Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ivi compresi i crediti di terzi nei confronti del Fornitore dei quali il Factor si sia reso cessionario o comunque garante.
In caso di inadempimento del Fornitore ad uno qualsiasi degli obblighi di pagamento nei confronti del Factor, questi potrà considerare liquidi ed esigibili i crediti indipendentemente dalle rispettive scadenze.
Art. 17 - Norme in materia di trasparenza del rapporto
Nel rispetto delle norme di tempo in tempo vigenti, il Factor potrà modificare unilateralmente la misura dei compensi pattuiti, dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi e nei termini previsti dalla legge medesima, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro i termini di legge.
Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto, secondo le modalità previste nell’art. 20.
Le comunicazioni periodiche previste dalla normativa vigente verranno effettuate al domicilio del Fornitore o tramite altro idoneo mezzo di comunicazione concordato tra le parti, mediante invio di apposito documento di sintesi delle condizioni effettivamente praticate.
Art. 18 - Durata
Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.
Art. 19 - Risoluzione
Sia il Factor che il Fornitore possono chiedere la risoluzione del contratto.
Il Factor potrà inoltre far valere la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 3 (Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti), 4 (Informazione), 5 (Rapporti con i Debitori), 6 (Collaborazione), 8 (Pagamento anticipato del corrispettivo) del presente contratto.
Art. 20 - Effetti dello scioglimento
Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore.
In caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro 15 giorni dal momento in cui siano giunti a scadenza tutti i crediti già sorti, ceduti al Factor sino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione, fatto comunque salvo quanto previsto nel secondo comma dell’art. 8 relativamente agli obblighi di restituzione in capo al Fornitore.
Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l' obbligo, senza necessità di previa costituzione in mora, di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti Pro solvendo non ancora incassati, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione ed alle spese. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura concordata.
Art. 21 - Registrazione
Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Art. 22 – Elezione di Domicilio
A tutti gli effetti del presente contratto il Fornitore elegge domicilio, anche per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, presso l'indirizzo della propria sede legale.
Art. 23 - Foro convenzionale
Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Gela.
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Timbro e Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli:
Art. 3 lett. f): assunzione della garanzia della solvenza del Debitore; Art. 4: Informazione;
Art. 5: Rapporti con i Debitori; Art. 6: Collaborazione;
Art. 16: Compensazione volontaria;
Art. 17: Norme in materia di trasparenza del rapporto e facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti; Art. 19: Risoluzione;
Art. 21: Registrazione;
Art 22: Elezione di Domicilio Art. 23: Foro convenzionale.
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Timbro e Firma
CONTRATTO DI FACTORING APPENDICE N. 1
CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING PER LE CESSIONI DA NON COMUNICARE AI DEBITORI CEDUTI
Premesso che, a seguito delle intese intercorse, Fornitore e Factor hanno deciso di non procedere per il momento alla comunicazione della cessione dei crediti ai Debitori ceduti, e che pertanto la presente Appendice integra e modifica le Condizioni Generali per le future operazioni di factoring, disciplinando quelle cessioni di credito che non devono essere comunicate al Debitore ceduto, si conviene quanto segue:
Art. 1 – Ambito di applicazione delle Condizioni Generali
Le clausole delle Condizioni Generali che risultano incompatibili con la situazione conseguente alla mancata comunicazione della cessione dei crediti al Debitore ceduto devono ritenersi a tutti gli effetti prive di ogni efficacia.
Art. 2 – Contenuto del mandato conferito al Fornitore cedente
Il Factor conferisce al Fornitore a titolo gratuito il mandato senza rappresentanza a gestire ed incassare i crediti ceduti dal Debitore.
Pertanto, il Fornitore, in qualità di mandatario e operando con la diligenza di cui all’art. 1710 cod. civ., provvederà alla gestione dei crediti ceduti secondo le istruzioni eventualmente ricevute dal Factor e comunque astenendosi dal porre in essere comportamenti che possano in qualche modo pregiudicare la posizione del Factor.
In particolare, non potrà modificare, senza il preventivo consenso scritto del Factor, le condizioni economiche e giuridiche del contratto di fornitura, ad esempio concedendo sconti, abbuoni, proroghe oppure concludere transazioni totali o parziali.
Il Fornitore, inoltre, in qualità di mandatario, dovrà comunicare immediatamente al Factor tutte quelle informazioni di cui venga a conoscenza, in maniera diretta o indiretta, riguardanti il Debitore ceduto che abbiano rilevanza ai fini del corretto adempimento delle sue obbligazioni.
Il Fornitore provvederà all’incasso dei crediti, girandone entro un contenuto periodo di tempo l’intero importo al Factor secondo le modalità e nei termini da questi comunicati.
Qualora il Debitore rilasci dei titoli, essi dovranno essere opportunamente girati a favore del Factor; qualora la girata non sia possibile, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dei titoli.
In caso di mancato pagamento dei crediti da parte di debitori, il Fornitore sarà tenuto ad informare il
Factor entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza dei crediti stessi.
Art. 3 – Comunicazione al Debitore dei crediti ceduti
Il Factor avrà facoltà di effettuare in qualsiasi momento la comunicazione ai Debitori e/o di richiedere al Fornitore di procedere in merito, sia in relazione ai crediti ancora a scadere che a quelli già scaduti, ed il Fornitore, si impegna sin d’ora a compiere in tal caso tutti gli atti che, a giudizio del Factor ed a spese del Fornitore, si renderanno necessari per portare i Debitori a conoscenza delle predette cessioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Factor. Ai fini della comunicazione il Factor è, sin d’ora, autorizzato dal Fornitore a firmare, anche in nome di quest’ultimo, ogni e qualsiasi documento ritenga utile o necessario.
In ogni caso il Fornitore è obbligato a comunicare al Debitore l’avvenuta cessione dei crediti entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:
• qualora il Debitore sia sottoposto a protesti, a pignoramenti, a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
• qualora sia fatta espressa richiesta scritta dal Factor, in qualsiasi momento ed anche a prescindere dal verificarsi dell’ipotesi sopra prevista.
Intervenuta la comunicazione della cessione dei crediti al Debitore, tutte le clausole delle Condizioni Generali torneranno ad avere piena efficacia.
Se il Fornitore non rispetta il termine dei dieci giorni, di cui al primo comma del presente articolo, per comunicare l’avvenuta cessione al Debitore oppure il termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo 2, per informare il Factor del mancato pagamento dei crediti, l’eventuale assunzione del rischio di insolvenza da parte del Factor decade e la cessione si trasforma in pro solvendo.
Art. 4 – Obblighi a carico del Fornitore
Successivamente alla comunicazione della cessione al Debitore ceduto, il Fornitore dovrà consegnare al Factor la documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione e tutta la documentazione necessaria al Factor per procedere in via giudiziale o stragiudiziale all’incasso dei crediti, prestando a quest’ultimo ogni più ampia collaborazione, anche senza esplicita richiesta da parte del Factor stesso.
A prescindere dalla circostanza che si addivenga o meno alla comunicazione della cessione al Debitore, il Fornitore dovrà astenersi dal compiere atti pregiudizievoli per la posizione del Factor e dovrà collaborare con lui e nel suo interesse in qualunque iniziativa ritenuta congrua a tutela del credito ceduto.
Art. 5 – Poteri di controllo del Factor
Il Factor potrà eseguire sul cedente, con periodicità annuale, direttamente o a mezzo di speciali incaricati, in relazione ai crediti ceduti e dallo stesso gestiti in virtù del mandato conferitogli, gli opportuni controlli sull'azienda e sui processi operativi e gestionali esistenti all'interno della stessa, volti a verificare la conformità ed il rispetto dei requisiti operativi (attuazione di adeguate politiche di credito, di gestione del credito, di reporting, ecc.) previsti dalla vigente normativa di vigilanza prudenziale. Il
Fornitore è inoltre impegnato a fornire al Factor un rapporto mensile in cui evidenzia gli interventi effettuati e le informazioni ottenute relativamente a tutte le partite scadute e impagate da oltre 10 (dieci) giorni.
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Timbro e Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 3 e 4.
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