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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 9256/20. Subject Codes: ENV 386 CLIMA 132 ENER 223 IND 86 COMPET 297 MI 208 ECOFIN 548 TRANS 287 AELE 7 CH 12. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo di collegamento e all'adozione di norme tecniche di collegamento. Commission Document Number: COM(2020) 271 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º luglio 2020. Interinstitutional Files: 2020/0130 (NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5581487391236598069_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2020/0130 (NLE)
Bruxelles, 1º luglio 2020 (OR. en)
9256/20
ENV 386
CLIMA 132
ENER 223
IND 86
COMPET 297
MI 208
ECOFIN 548
TRANS 287
AELE 7
CH 12
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data: 30 giugno 2020
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2020) 271 final
Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo di collegamento e all'adozione di norme tecniche di collegamento
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 271 final.
All.: COM(2020) 271 final
9256/20 bp
TREE.1.A IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 30.6.2020
COM(2020) 271 final 2020/0130 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo di collegamento e all'adozione di norme tecniche di collegamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla prevista adozione di una decisione sulla modifica degli allegati I e II dell'accordo e sull'adozione di norme tecniche di collegamento
2. CONTESTO DELLA PROPOSTA
2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro, ampliando in questo modo le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
2.2. Il comitato misto
Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla sua corretta applicazione. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati esistenti. Ha altresì la facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e riesaminare l'accordo.
Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni assunte dal comitato misto sono concordate da entrambe le parti.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo, l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione elaborano norme tecniche di collegamento (NTC) basate sui principi di cui all'allegato II dell'accordo. Le NTC descrivono in dettaglio le disposizioni per l'istituzione di una connessione solida e sicura tra il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (SSTL) e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL). Le NTC entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
2.3. L'atto previsto del comitato misto
Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo in merito all'adozione di norme tecniche di collegamento e alla modifica degli allegati I e II dell'accordo come prescritto dall'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo ("l'atto previsto").
L'obiettivo dell'atto previsto è descrivere in dettaglio, sulla base dei principi di cui all'allegato II dell'accordo, le disposizioni per l'istituzione di un collegamento solido e sicuro tra l'SSTL e l'EUTL. A tal fine, l'atto stabilisce il quadro di riferimento per le specifiche tecniche relativo ai requisiti in materia di architettura, servizio e sicurezza. Per ridurre al minimo il rischio di frodi, abusi o attività criminali che coinvolgono i registri e preservare l'integrità del collegamento, i dettagli delle procedure necessarie, nonché le considerazioni e le convenzioni sottostanti, dovrebbero essere trattati in maniera riservata. L'atto previsto descrive pertanto gli
elementi necessari con un grado di precisione piuttosto elevato, senza rivelare le norme relative alla sicurezza interna ed esterna del collegamento. È opportuno che le procedure e le informazioni in questione siano definite in orientamenti tecnici supplementari da elaborare a cura di un gruppo di lavoro in conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo. Il gruppo di lavoro dovrebbe includere almeno l'amministratore del registro della Svizzera e l'amministratore centrale dell'Unione che dovrebbero entrambi garantire il funzionamento costante, efficace ed efficiente del collegamento, nonché il suo adeguamento al progresso tecnico e alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza interna ed esterna del collegamento. Data la natura tecnica e riservata di tali orientamenti e la necessità di adeguarli per mantenere un livello appropriato di sicurezza interna ed esterna del collegamento, i rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbero esserne informati e, se del caso, dovrebbero poter concordare questi orientamenti senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
La modifica dell'allegato I consente di tener conto dei progressi compiuti nell'istituzione del collegamento tra registri quando si tratta di trasferire i conti degli operatori aerei dal registro dell'Unione al registro svizzero conformemente all'allegato I, parte B, punto 17, dell'accordo. Ciò consente un'agevole transizione dei conti dal registro dell'Unione al registro svizzero.
Alla luce dei recenti sviluppi, la modifica dell'allegato II dell'accordo si è resa necessaria anche per assicurare l'operatività del collegamento in tempi adeguati. A tal fine, la modifica consente maggiore flessibilità rendendo compatibile con le disposizioni dell'allegato II un ventaglio di tecnologie più ampio ma equivalente.
L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo, che stabilisce che le NTC e le modifiche agli allegati I e II entreranno in vigore quando saranno adottate, mediante decisione, dal comitato misto. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni assunte dal comitato misto nei casi previsti dal presente accordo sono vincolanti per le parti a decorrere dalla loro entrata in vigore.
3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE
La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione determina la posizione dell'Unione europea riguardo alla decisione che deve essere assunta dal comitato misto in merito all'adozione di norme tecniche di collegamento (NTC) e di modifiche agli allegati I e II per il funzionamento del collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della Svizzera.
L'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo di collegamento prevede la messa a punto di norme tecniche di collegamento che entreranno in vigore dopo la loro adozione da parte del comitato misto. Le NTC si basano sui principi di cui all'allegato II dell'accordo e descrivono in dettaglio le disposizioni per l'istituzione di una connessione solida e sicura tra i cataloghi delle operazioni del sistema ETS dell'UE e dell'ETS della Svizzera, alle quali entrambe le parti devono conformarsi per rendere operativo il collegamento tra i due sistemi ETS. Queste procedure sono pertanto necessarie per il funzionamento del collegamento.
Conformemente alla decisione n. 2/2019 del comitato misto1 del 5 dicembre 20192, le NTC riguardano una soluzione provvisoria per il collegamento tra l'ETS dell'UE e l'ETS della
1 La posizione da assumere a nome dell'UE è stata stabilita mediante la decisione (UE) 2019/2106 del Consiglio, del 21 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 96).
2 Disponibile al seguente link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx_000000_xxxxx_xxx_xxxxxxx.xxx
Svizzera. La soluzione provvisoria dovrebbe essere disponibile a partire dal maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data.
Alla luce dei recenti sviluppi, per rendere la soluzione provvisoria disponibile a partire da maggio 2020 o il prima possibile dopo tale data, è necessaria una maggiore flessibilità che consenta di non subordinare l'attuazione del collegamento al ricorso a una tecnologia specifica, purché esistano opzioni equivalenti.
Visto il contesto e per assicurare a determinati operatori aerei un accesso praticamente ininterrotto al mercato, il trasferimento dei loro conti dal registro dell'Unione al registro della Svizzera dovrebbe avvenire tenendo pienamente conto della data alla quale è possibile trasferire quote da un sistema all'altro.
Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) ne consente il collegamento ad altri sistemi omologhi, a condizione che siano vincolanti, compatibili e prevedano un limite massimo assoluto di emissioni, come nel caso del sistema svizzero. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo il 1º gennaio 2020, l'inizio dell'applicazione delle NTC rappresenta un importante passo avanti verso l'attuazione dell'accordo.
4. BASE GIURIDICA
4.1. Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organismo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"1.
4.1.2. Applicazione al caso concreto
Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
1 Sentenza della Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 0 xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2. Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si prende una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.
4.3. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2020/0130 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell'accordo di collegamento e all'adozione di norme tecniche di collegamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra4 ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio5 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
(2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo, il comitato misto può adottare una decisione relativa alle norme tecniche di collegamento (NTC) sviluppate dall'amministratore del registro della Svizzera e dall'amministratore centrale dell'Unione sulla base dei principi di cui all'allegato II dell'accordo, che descrivono in dettaglio le disposizioni per l'istituzione di una connessione solida e sicura tra il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (SSTL) e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL). Le NTC entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.
(3) È opportuno modificare l'allegato I dell'accordo conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo per garantire un'agevole transizione nella gestione degli operatori aerei, attribuita per la prima volta alla Svizzera dopo l'entrata in vigore del medesimo6, conformemente al suo allegato I, parte B, punto 17, tenendo conto dei progressi compiuti nella creazione di tale collegamento.
4 GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
5 Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).
6 Decisione n. 2/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 5 dicembre 2019, che modifica gli allegati I e II dell'accordo, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxx_000000_xxxxx_xxx_xxxxxxx.xxx
(4) L'allegato II dovrebbe essere modificato per prevedere un ventaglio di tecnologie più ampio, seppur equivalente, per istituire il collegamento dei registri richiesto dall'accordo.
(5) Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto deve adottare le norme tecniche di collegamento che sono state messe a punto.
(6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché queste NTC vincoleranno l'Unione.
(7) L'adozione delle NTC costituisce un elemento importante per l'attuazione dell'accordo, al fine di consentire la definizione dei fondamenti tecnici del collegamento e delineare il quadro di riferimento per le specifiche tecniche relativo ai requisiti in materia di architettura, servizio e sicurezza.
(8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto può approvare orientamenti tecnici per assicurare la corretta attuazione dell'accordo compresa l'istituzione di una connessione solida e sicura tra l'SSTL e l'EUTL. Gli orientamenti tecnici dovrebbero essere elaborati da un gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo. Del gruppo di lavoro dovrebbero far parte quanto meno l'amministratore del registro svizzero e l'amministratore centrale del registro dell'Unione; il gruppo di lavoro dovrebbe inoltre assistere il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 13 dell'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da assumere a nome dell'Unione europea in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche di collegamento e la modifica degli allegati I e II dell'accordo, si basa sul progetto di atto del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare orientamenti tecnici per assicurare la corretta attuazione dell'accordo compresa l'istituzione di una connessione solida e sicura tra l'SSTL e l'EUTL. A tal fine è istituito, a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo, un gruppo di lavoro che assiste il comitato misto nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 13, in particolare del paragrafo 1 di tale articolo, dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente