Contract
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO AL PRIMO PIANO DEL FABBRICATO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO DENOMINATO “CONSOLATA” DA ADIBIRSI A PUBBLICO ESERCIZIO
Il Comune di Aosta (CF 00120680079), in seguito, per brevità, definito Comune, rappresentato (ai sensi del primo comma dell’art. 5 del “Regolamento dei Contratti”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 156 del 22.6.1993), dall’Arch. Elisabetta Comin, Dirigente dell’Area N. 8 – Servizio Patrimonio del Comune di Aosta, presso la cui sede in Piazza Chanoux 1 è domiciliato per ragioni d’ufficio, il quale interviene, non in proprio, ma a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 289 del 4 agosto 2006.
da una parte e dall’altra
……………………. , in seguito, per brevità, definito Concessionario, con sede legale in , via
……., n° …., P.IVA ………………., in persona di suo Legale Rappresentante, Sig ,
nato a ………. e residente a ……….., codice fiscale ………………….
premesso che :
a) con determinazione dirigenziale n 2006, il Comune ha bandito la gara per la concessione in uso,
con vincolo di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex. Art.8, comma 7, lettera b) L.R. 1/2006), dei locali siti al primo piano del fabbricato a servizio dell’edificio denominato “Parcheggio Consolata” - identificato al N.C.E.U. al Fg. 44, mappale nr. 96 - ,così come specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A (d'ora in avanti: Locali);
b) esperita la procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n° … del è
stata aggiudicata a**** la concessione della gestione dell'esercizio come sopra meglio specificato, sulla base di un’offerta economica che costituisce obbligo recepito dalla presente concessione;
tutto ciò premesso, il Comune ed il Concessionario stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. - Premesse -
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Concessione.
ARTICOLO 2. - Oggetto della Concessione -
Il Comune, nella sua qualità di Ente concedente, proprietario dei locali facenti parte del patrimonio indisponibile, collocati al primo piano del fabbricato a servizio dell’edificio denominato “Parcheggio Consolata, accatastati al N.C.E.U. del Comune di Aosta al Fg. 44 particella n. 96 sub2 Categoria C1 (consistenza mq. 200), come specificati ed individuati nella planimetria allegata sub A.
concede in uso i locali sopra descritti al Concessionario , il quale accetta, riconoscendo che gli stessi sono destinati ad un utilizzo vincolato all’ esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex. Art.8, comma 7, lettera b) L.R. 1/2006).
I Locali sopra descritti sono concessi in uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, che il Concessionario dichiara di conoscere come corretto e veritiero, liberi da attrezzature ed arredi che sarà onere e cura del concessionario installare, non appena acquisita la disponibilità dei Locali stessi.
ARTICOLO 3 - Durata del Contratto -
La durata della concessione in uso dei locali adibiti a esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è fissata in anni dieci, a decorre da non oltre giorni novanta dalla data della stipula del presente contratto - periodo stimato per consentire al Concessionario la predisposizione dei locali così come meglio evidenziato al successivo art. 5 -.
ARTICOLO 4 - Canone -
Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario è determinato in Euro
……………………..,.. (Euro /..).
Il canone di concessione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. Le prime tre rate anticipate dovranno essere corrisposte a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
La ritardata corresponsione del corrispettivo di cui sopra, salvo per cause di forza maggiore, comporterà, per il Concessionario, il pagamento di un interesse che viene, di comune accordo, fissato in misura doppia dell’interesse legale, tempo per tempo vigente, dalla data di scadenza del debito, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte del Comune.
Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 cod. civ..
Il canone di concessione, trascorso il primo anno dalla stipula del presente contratto, verrà annualmente aggiornato al 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato
dall’ISTAT, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi rispetto al mese precedente di quello di inizio del presente contratto.
ARTICOLO 5 - Predisposizione dei locali (arredi ed attrezzature) -
Spetta al Concessionario provvedere all’acquisto ed all'installazione, secondo le norme vigenti, degli arredi e delle attrezzature di dettaglio necessari per l'esercizio delle attività di impresa, oggetto del presente Contratto.
Il Concessionario, presa visione dei locali, dovrà predisporre idoneo progetto evidenziante l’ubicazione nel locale degli arredi e delle apparecchiature che vi si intendono collocare e che dovranno essere dettagliatamente descritti in un apposita relazione di accompagnamento all’elaborato progettuale, con la presentazione di eventuali depliants illustrativi.
Detto progetto dovrà essere approvato dal competente Ufficio del Comune di Aosta. Dell’avvenuta installazione degli arredi e delle attrezzature di cui trattasi dovrà esserne fornita formale comunicazione al Comune anche al fine di quanto prescritto nel precedente art. 3.
Al termine della concessione gli arredi e le attrezzature di proprietà del Concessionario dovranno essere rimossi a cura e spese di quest’ultimo.
ARTICOLO 6 - Principali responsabilità del concessionario -
Il Concessionario è responsabile:
• della buona conservazione e della continuativa efficienza dei locali che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8;
• della vigilanza e custodia dei locali;
• di eventuali danni o infortuni non riconducibili agli obblighi della proprietà occorsi a chiunque durante la durata della concessione. Se tali danni sono causati da estranei, il Concessionario manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo status quo ante e rifusi gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;.
• dell’inosservanza, anche da parte di estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni, infortuni o manomissioni.
Il Concessionario è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico-amministrativi prescritti per lo svolgimento delle attività di pubblico esercizio, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di conformità degli impianti, incendi e
quant’altro previsto per la fattispecie, fornendo immediatamente al Comune ogni probante documentazione dell'intervenuto rispetto degli obblighi qui richiamati.
In via propedeutica, all’inizio dell’attività, il Concessionario dovrà provare l’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande impegnandosi inoltre formalmente all'osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del Contratto.
Il Concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco nominativo del personale e/o soci, adibiti alle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a comunicare al Comune le intervenute variazioni e deve garantire che detto personale sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, ed ogni quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.
In caso di manifesto inadempimento da parte del Concessionario a quanto indicato nei precedenti paragrafi, il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione.
ARTICOLO 7 - Oneri e obblighi a carico del concessionario –
Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri e obblighi:
a) la manutenzione ordinaria dei beni concessionati, di cui all'art. 1576 cod. civ., ivi comprendendo:
• pulizia e manutenzione programmata dei locali ogni qualvolta si renda necessario;
• pulizia, manutenzione e controllo periodico della perfetta efficienza delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;
b) tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant’altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all’evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell’attività svolta);
c) tutte le spese relative a tasse e/o tributi di carattere locale e nazionale;
d) tutte le spese relative alle utenze (a titolo meramente esemplificativo: quelle relative ai consumi dell’acqua potabile, di energia elettrica, spese per il servizio calore, la bolletta telefonica, ecc.). Allo scopo, prima di iniziare l’attività, il Concessionario dovrà comprovare l’avvenuta sottoscrizione con l’Azienda Pubblici Servizi della città di Aosta di apposita scrittura privata relativa all’impegno di rimborsare, sulla base di specifica fatturazione da parte dell’Azienda, i costi tutti – ivi compresi
quelli relativi alla manutenzione ordinaria ed all’eventuale adeguamento normativo - derivanti dalle utenze direttamente intestate a quest’ultima attivate presso la struttura in argomento. A tal fine appositi contatori consentiranno sia nella fase iniziale che in quelle successive, la lettura in contraddittorio dei relativi consumi. Sono fatti salvi eventuali successivi e diversi accordi con APS o altro futuro soggetto gestore del parcheggio da sottoporre, comunque, alla preventiva valutazione da parte del Comune;
e) l’impegno ad assumersi gli oneri per l’eventuale adeguamento dell’impianto elettrico esistente alle disposizioni di legge man mano vigenti, tenendo rilevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
f) l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
g) lo svolgimento di prestazioni e lavori di competenza, tutte le volte che siano richiesti dal Comune, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico al cui personale il Concessionario dovrà sempre garantire l’accesso ai locali per sopralluoghi e verifiche.
ARTICOLO 8- Norme particolari da osservare nell'esecuzione della concessione -
Il Concessionario dovrà :
1. provvedere all’esposizione al pubblico del tariffario applicato, secondo quanto stabilito dall’art. 15 della L.R. n. 1/2006;
2. obbligarsi a non installare nei Locali video-giochi, juke box, slot-machine ed ogni altro gioco meccanico o elettronico;
3. provvedere alla gestione dei servizi igienici pubblici situati al piano primo ed aperti al pubblico nelle ore di apertura dell’attività, garantendo massimi livelli di igiene, pulizia e la costante fornitura dei necessari materiali di consumo per l’utenza;
4. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle norme in vigore nel Comune di Aosta.
Il Concessionario potrà altresì installare elementi pubblicitari inerenti l'esercizio (illuminescenti e non) all'esterno dei Locali. La dimensioni e la tipologia dell’insegna dell’esercizio devono essere concordate con il Comune e comunque essere rispettose delle vigenti e specifiche norme in materia..
ARTICOLO 9– Orari di apertura e giornate di chiusura dei locali -
L’attività dovrà essere esercitata in assoluta coincidenza con almeno l’intero orario di apertura dell’autorimessa e pertanto dovrà immediatamente allinearsi alle sue eventuali variazioni che dovessero determinarsi nel corso di esecuzione del presente contratto.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 7, dell’art. 14 della L.R. 1/2006 detti orari dovranno essere comunicati preventivamente al Comune nonché resi noti all’utenza secondo le modalità previste dalla suddetta normativa.
Il Concessionario, previo ottenimento di apposito nulla osta da parte del Comune, può essere autorizzato a sospendere l’attività di pubblico esercizio per un periodo massimo di giorni quattordici, consecutivi o saltuari a sua scelta per ogni anno, allo scopo di provvedere ad interventi straordinari quali ad esempio la ripulitura dei locali o l’esecuzione di lavori. Viene fatto salvo il diritto del Concessionario ad usufruire del turno di riposo settimanale.
ARTICOLO 10 – Oneri ed obblighi del Comune -
Le manutenzioni straordinarie dei Locali sono a carico del Comune che potrà in ogni tempo eseguire sia all’interno che all’esterno dell’immobile tutte le riparazioni e installare tutti gli impianti che ritenesse opportuni, nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dell’immobile, senza obbligo di compenso a favore del Concessionario, anche se le opere durassero oltre i 20 giorni.
L’eventuale inagibilità temporanea dell’impianto, che si rendesse necessaria per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o di riparazione, aventi carattere di improrogabilità e di assoluta necessità, di durata oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 1584 C.C, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno, fatta salva la riduzione del corrispettivo concessorio, proporzionata alla durata dell'interruzione della detta inagibilità, derogandosi così espressamente al disposto del citato articolo del Codice Civile.
Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del Concessionario, le conseguenti spese saranno poste a suo carico.
ARTICOLO 11– Migliorie e addizioni -
Il Concessionario non può, senza il consenso scritto del Comune, eseguire modifiche anche se ritenute migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell’immobile.
Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese ai locali durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
Pur non rientrando gli arredi e le attrezzature nelle disposizioni dei precedenti paragrafi, il Concessionario dovrà comunicare al Comune, al fine dell’ottenimento del relativo nulla-osta, ogni intervento di miglioramento o di addizione che li riguardi.
ARTICOLO 12– Cauzione –
A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento del canone concessorio di cui all'art.4 , il Concessionario costituisce una cauzione, anche sotto forma di polizza fideiussoria, in quest’ultimo caso con clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza formalità alcuna.
L’importo della cauzione è determinato in €*****,00 (euro*****/00), ora corrispondenti a tre rate mensili del canone concessorio.
La fideiussione/polizza assicurativa dovrà contenere:
- la clausola di “riscossione a prima richiesta";
- rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all’art. 1945 del Codice Civile, con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Comune.
Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento.
La cauzione sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto.
ARTICOLO 13 - Assicurazione –
Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al Comune o a terzi, cose o persone nell'esecuzione delle attività di impresa oggetto del Contratto.
A tal fine il Concessionario provvederà a stipulare apposita polizza, senza franchigia, per eventuali danni causati a terzi nel corso dell’espletamento dell’attività, compresi quelli derivanti dai prodotti erogati, con massimali non inferiori a :
€. 1.000.000,00 per ogni sinistro
€. 1.000.000,00 per ogni persona sinistrata
€. 500.000,00 per danni a cose
Tali massimali dovranno essere adeguati in relazione alle variazioni degli indici di rivalutazione monetaria.
Copia della polizza deve essere consegnata al Comune all’atto della stipula di tale concessione.
In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di pretendere dal Concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.
ARTICOLO14 – Controlli -
Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Comune, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.
ARTICOLO15 - Riconsegna dei locali -
Alla scadenza della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i Locali in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso, liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, e dovrà inoltre risarcire gli eventuali danni provocati.
ARTICOLO 16– Penali e clausola risolutiva espressa -
Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Comune, non dia regolare inizio all’attività, oggetto della presente Concessione, trascorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l’esercizio dell’attività per oltre 30 giornate, anche non consecutive, nel corso dell’anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patiendi da parte di quest’ultimo.
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini fissati per un importo superiore alla copertura della polizza fidejussoria di cui all’art. 12, così come la sub-concessione abusiva od il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune, a norma dell’art. 1456 Codice Civile.
Qualora la Concessionaria non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 6,7 e 8, il Comune, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento.
ARTICOLO 17- Cessione del contratto -
E' vietato al Concessionario la subconcessione dell’attività senza l’autorizzazione preventiva scritta del Comune.
ARTICOLO 18 –Avviamento -
Al termine della concessione il Concessionario non potrà pretendere dal Comune o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.
ARTICOLO 19 –Spese -
Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.
ARTICOLO 20. - Norma finale -
La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile nonché da quanto specificatamente prescritto nella L.R. 3 gennaio 2006, n.1 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n.13”.
ALLEGATI:
A) PLANIMETRIA