Condizioni di Assicurazione
Condizioni di Assicurazione
Indice
Informazioni sull’Assicurazione 6
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base 6
b. Assicurati e ambito di operatività 6
c. Condizioni di operatività del contratto 6
d. Forma ed efficacia della Assicurazione 6
Articolo 2 Opzione con maggiorazione di Premio 8
3.2 Oneri non oggetto di copertura 9
Ci sono limiti di copertura? 9
Articolo 4 Limiti di copertura 9
4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile 9
4.2 Limite all’opposizione alle sanzioni amministrative 9
Articolo 5 Estensione territoriale 9
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro? 9
6.1 Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 0
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale 10
Articolo 7 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio 10
7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa 10
Quando comincia la copertura e quando finisce? 11
Articolo 8 Effetto e durata del Contratto 11
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto 11
9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio 11
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie 11
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro 11
Altre disposizioni contrattuali 12
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 12
Articolo 12 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio 12
Articolo 13 Altre Assicurazioni 12
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui 12
Articolo 16Variazioni contrattuali a scadenza 12
Articolo 17 Foro competente per l’esecuzione del Contratto 12
Articolo 18 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione 12
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Articolo 20 Rinvio alle norme di legge 12
Accettazione Clausole Specifiche 13
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Arbitrato Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del Contratto.
Assicurato Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assistenza giudiziale Attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza.
Assistenza stragiudiziale Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del
ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza Periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo decorre dal momento della stipulazione del Contratto di Assicurazione, o dalle ore 24.00 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, fino a quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della Polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma.
Costituzione di parte civile Azione civile promossa all’interno del processo penale.
Compensi per la trasferta Spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio Avvocato che,
per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, xxxxx trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale.
Controparte La parte avversaria in una vertenza.
Contraente Soggetto che stipula l'Assicurazione.
Delitto colposo È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso Qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta Atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto assicurativo.
Fatto illecito Inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Indennizzo/Risarcimento Somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Massimale per sinistro Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento di ciascun
sinistro.
Massimale per anno assicurativo Somma massima liquidabile dalla Società per il pagamento dei sinistri
insorti nel medesimo anno assicurativo, indipendentemente dal numero degli stessi.
Mediazione Istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Multa Pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita Accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014,
mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di Avvocati iscritti all’albo.
Perito Libero professionista incaricato dall’impresa di Assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della Responsabilità Civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Polizza Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.
Premio Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’Assicurazione.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene
notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Querela Azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità amministrativa Responsabilità patrimoniale per la quale deriva alla pubblica
amministrazione un danno erariale o contabile. Viene accertata con un giudizio di fronte alla Corte dei conti.
Responsabilità contrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione.
Responsabilità extracontrattuale È la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati
al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito.
Recesso Atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni.
Scheda di Polizza Il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Sentenza definitiva
(decisione passata in giudicato) Giudicato è il provvedimento che, salvo il caso della revocazione ormai è
divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel Contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende:
- il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
- l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
- la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
- la violazione o presunta violazione di una norma di legge o di regolamento in materia amministrativa.
Xxxxxxxxxxx È la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Società L’Impresa di Assicurazione AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Spese arbitrali Spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto.
Spese legali Compensi dovuti al patrocinatore sensi ai di legge.
Spese liquidate Spese spettanti all’Avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione Spese dell’Avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale
competente per il giudizio qualora l’Avvocato incaricato dall’Assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.
Spese di giustizia Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, salvo il caso in cui a conclusione del giudizio il soccombente sia condannato a rifondere le stesse.
Spese peritali Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale L’Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unico sinistro Fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati.
Valore in lite Determinazione del valore del sinistro.
Che cosa è assicurato?
Informazioni sull’Assicurazione
La presente Assicurazione è rivolta agli Enti Pubblici e alle Società a partecipazione pubblica.
L’Assicurazione indennizza le spese sostenute a titolo di oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e in questo ultimo caso, anche le spese dell’organismo di mediazione.
Articolo 1 Oggetto del Contratto e descrizione della Garanzia base
1.1 Disposizioni comuni
a. Oggetto
La Società assicura, per le prestazioni di cui all’Art. 1.2 Garanzia Base e nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, l’onere delle spese legali e peritali che il Contraente, per la tutela dei propri diritti ed interessi e nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva, debba sostenere per conto dei soggetti assicurati in caso di sinistri avvenuti per fatti e/o atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio:
• le spese legali per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio, le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato, le spese legali per l’accertamento tecnico preventivo (ATP) promosso da controparte, le spese peritali, le spese di giustizia e processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi;
• le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione;
• le spese dell’Organismo di mediazione, nei soli casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
• le spese per la proposizione della querela, qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
Non sono oggetto di copertura le spese indicate al successivo Art. 3.2 Oneri non oggetto di copertura.
Sono oggetto della presente Assicurazione solo i compensi forensi determinati per le effettive attività espletate, entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati ex D.M. 55/2014 (ss.mm.ii).
b. Assicurati e ambito di operatività
Gli oneri di cui al precedente punto a) Xxxxxxx sono prestati a tutela dei diritti degli Assicurati di seguito identificati, per i sinistri avvenuti per fatti e/o atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio:
- l’Ente pubblico contraente;
- gli Amministratori, i Consiglieri, i Dipendenti, il Segretario dell’Ente pubblico contraente.
L’Assicurazione si intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli sopra indicati.
Per l’identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall’obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli Assicurati, le garanzie di Polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.
Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
c. Condizioni di operatività del contratto
L’Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall’Assicurato;
b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall’Assicurato e l'Ente Contraente;
c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
d) che non siano stati riconosciuti dolo o colpa grave dell'Assicurato.
d. Forma ed efficacia della Assicurazione
L’Assicurazione opera nella forma Loss Occurence, ossia è intesa a tutelare l’Assicurato in seguito a sinistri insorti durante il periodo di efficacia del Contratto purché denunciati entro il termine di decadenza di cui all’Art.
6.2 Denuncia del sinistro e fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge. In particolare, la prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di efficacia del Contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione di una norma di legge penale o amministrativa;
• trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del Contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza opera in secondo rischio, come specificato all’Art. 4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile.
e. Surroga e Rivalsa
Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dal precedente punto a) Oggetto, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione verso il terzo.
1.2 Garanzia Base
1.2.1 Difesa penale per delitti colposi o per contravvenzioni. La prestazione opera anche per sinistri relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell’Ente.
1.2.2 Difesa penale per delitti dolosi. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità (Art. 530, co. 1, c.p.p.) per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dall’assoluzione che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza e degli atti processuali e difensivi attestanti l’attività professionale svolta dal difensore.
1.2.3 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovino in rapporto di dipendenza o servizio con l’Ente contraente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali, compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente o di proprietà privata sempreché connessi all’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente Assicurato.
La presente garanzia, laddove l’Assicurato sia l’Ente, opera a condizione che sia instaurato un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
1.2.4 Difesa passiva a 2° rischio per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, intesi questi come coloro che non si trovino in rapporto di dipendenza o servizio con l’Ente contraente, nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera esclusivamente a secondo rischio, ossia esclusivamente dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile o patrimoniale dell’Ente per spese di resistenza o soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 c.c..
Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, sebbene esistente, non sia operativa nel merito per il solo caso di esclusione del sinistro dall’oggetto della copertura ovvero dalle garanzie di polizza, la presente prestazione opera a primo rischio entro il massimo esborso di € 5.000,00 (cinquemila) per anno assicurativo.
Se la suddetta polizza di Responsabilità Civile non esista e non sia operativa per altre diverse ragioni (ad esempio per franchigia, sir, scoperto, intervenute decadenze o mancato pagamento del premio) la presente garanzia non opera.
1.2.5 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile del Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la copertura degli oneri necessari alla redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile.
La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.
La presente garanzia è prestata sino ad un esborso massimo di € 1.000,00 per ogni sinistro.
1.2.6 Responsabilità amministrativa. Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di sentenza che escluda nel merito la loro responsabilità.
Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del dell’Assicurato, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Nel caso di esistenza di Polizza di Responsabilità civile opera il limite di cui all’Art. 4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile.
1.2.7 Le spese di arbitrato o dell’azione legale nei confronti di Xxxx e Società assicuratrici, pubbliche o private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente stipulate dall’Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all’indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
1.2.8 Opposizione a sanzioni amministrative. La garanzia è prestata a tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.
Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria e la garanzia opera esclusivamente in caso di accoglimento, almeno parziale, del riscorso avverso la sanzione.
Articolo 2 Opzione con maggiorazione di Premio
(valida solo se indicata nella Scheda di Polizza e pagato il relativo sovrappremio)
2.1 Retroattività
In deroga all’Art. 8 Effetto e durata del Contratto, la prestazione opera retroattivamente per la Difesa penale di cui agli Artt. 1.2.1 e 1.2.2 e per la Responsabilità amministrativa di cui all’Art. 1.2.6, per fatti avvenuti da 1 a 5 anni anteriormente alla data di effetto del contratto, in base alla scelta riportata nella Scheda di polizza.
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente e/o l’Assicurato deve denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto preventivamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale.
Qualora a seguito dell’acquisto della presente Opzione un sinistro possa essere coperto da più polizze sottoscritte dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non sarà operativa.
Che cosa NON è assicurato?
Articolo 3 Esclusioni
3.1 Esclusioni generali
Se non risulta diversamente indicato nella descrizione delle singole prestazioni previste dalla Garanzia Base, le prestazioni non coprono sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
b) alla materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
c) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
d) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
f) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
h) a compravendite di quote societarie;
i) alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
j) a fatti dolosi delle persone assicurate;
k) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
l) a veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi relativi all’obbligatorietà della copertura RCA;
m) ai casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; o ai casi in cui il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
n) all’esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all’attività di lavoro autonomo o di impresa;
o) a reati di diffamazione anche a mezzo stampa;
p) alla compravendita o alla permuta di immobili, ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
q) a vertenze con la Società o con Società del gruppo AmTrust;
r) ad eventi dannosi la cui risoluzione sia demandata ad azioni di classe (class action);
s) alla difesa penale per abuso di minori;
t) a procedimenti che coinvolgano persone, entità legali o governative verso le quali sono operative sanzioni economiche o misure restrittive imposte da enti governativi o organismi internazionali;
u) a procedimenti per responsabilità degli Assicurati derivanti da sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto.
3.2 Oneri non oggetto di copertura
Non sono oggetto di copertura:
• i compensi derivanti da patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
• le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
• il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Ci sono limiti di copertura?
Articolo 4 Limiti di copertura
4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile
Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell’Assicurato, la presente polizza opera in secondo rischio ossia dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, compresi i casi di Responsabilità amministrativa.
4.2 Limite all’opposizione alle sanzioni amministrative
La garanzia opera esclusivamente in caso di accoglimento, almeno parziale, del riscorso avverso la sanzione e per l’opposizione ad una sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000,00.
Dove vale la copertura?
Articolo 5 Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi in Unione Europea.
Cosa fare in caso di sinistro e come viene gestito il sinistro?
Articolo 6 Sinistri
6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro
Ai fini del presente Contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• il danno o un presunto danno subito dall’Assicurato o causato da azione od omissione non voluta dall’Assicurato;
• l’azione od omissione che possa dar luogo a responsabilità amministrativa;
• la violazione o la presunta violazione di una norma prevista dalla legge come reato o come illecito amministrativo;
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
6.2 Denuncia del sinistro
L'Assicurato, rendendosi parte diligente del Contratto, deve quanto prima denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.
La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.
L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 codice civile.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente Contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo Premio per una Polizza per i medesimi rischi che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del Contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente Contratto previamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato.
Le denunce di sinistro dovranno essere inoltrate a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, che potrà svolgere l’attività tramite le proprie sedi territoriali.
6.3 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.
In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’Art. 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società.
La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Consulenti Tecnici.
La Società si impegna a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal Contratto entro il termine di 60 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso.
6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario.
L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato.
La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Quando e come devo pagare?
Articolo 7 Pagamento, indicizzazione ed eventuale rimborso del Premio
7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa
Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.
Se il Contraente non paga la prima rata di Premio entro il 30° trentesimo giorno successivo alla data di decorrenza della Polizza, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore
24.00 del 30° trentesimo giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato. Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
7.2 Rimborso del Premio
In caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1 Recesso per sinistro, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Articolo 8 Effetto e durata del Contratto
Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati versati entro 30 giorni dalla data di decorrenza, altrimenti ha effetto dalle ore
24.00 del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento delle rate successive di Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza, fermo quanto riportato all’Art. 9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio.
La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti durante il periodo di efficacia del Contratto, salvo il periodo di carenza di tre mesi previsto dal precedente Art. 1.1 lettera d) Forma ed efficacia dell’Assicurazione e purché denunciati entro il termine di decadenza di 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente Contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela Legale.
Il Contratto ha la durata prevista dalla Scheda di Polizza e non si rinnova tacitamente.
Recesso e risoluzione
Articolo 9 Casi di interruzione del Contratto
9.1 Recesso per sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società possono recedere dal presente Contratto assicurativo mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti quali PEC o Raccomandata a mano) dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. Come previsto dall’Art. 7.2 Rimborso del Premio in caso di recesso, al Contrante è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
9.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio
In caso di mancato pagamento del premio nei termini previsti dal precedente Art. 7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa, la Società ha facoltà di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1901 Codice Civile.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie
Articolo 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l’Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.
Altre disposizioni contrattuali
Articolo 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e riportate nella Scheda di Polizza formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l’Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 codice civile.
Articolo 12 Variazioni del rischio. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile.
Articolo 13 Altre Assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e/o finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.
In caso di sinistro vale quanto disposto dall’Art. 6.2 Denuncia del sinistro.
Articolo 14 Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’Art. 1891 codice civile.
Articolo 15 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 16 Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del Contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l’accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.
Articolo 17 Foro competente per l’esecuzione del Contratto
Foro competente è quello corrispondente alla sede legale del Contraente.
Articolo 18 Comunicazioni - Modifiche dell’Assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
I riferimenti della Società sono i seguenti:
AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxxx Tel. 0000000000 – Fax. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari
In osservanza all’Art 3 della Legge “Anti-Mafia” n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, il Contraente, la Società e, ove presente, il Broker, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente Contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, il presente Contratto s’intende risolto di diritto.
Se la Società o il Broker hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Questa circostanza deve essere comunicata al Contraente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Articolo 20 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
Clausole vessatorie
Accettazione Clausole Specifiche
Il Contraente dichiara, ai sensi degli artt. 1341, 1342 del Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:
1.1 lettera d) – Forma ed efficacia della Assicurazione; 4.1 Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile; 6.1 Insorgenza del sinistro e unico sinistro; 6.2 Denuncia del sinistro; 6.3 Gestione del sinistro; 6.4 Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale; 7.1 Pagamento del Premio e sospensione della copertura assicurativa; 8 Effetto e durata del Contratto; 9 Casi di interruzione del Contratto; 10 Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del sinistro; 13 Altre assicurazioni; 16 Variazioni contrattuale a scadenza; 17 Foro competente per l’esecuzione del Contratto.
AmTrust Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxx | FIRMA CONTRAENTE |