CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DA SVOLGERSI PRESSO SO.RE.SA. SPA– CIG N. 7973746F58
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE DA SVOLGERSI PRESSO XX.XX.XX. SPA– CIG N. 7973746F58
L'anno ……………….. il giorno … del mese di ……, presso la sede della Xx.Xx.Xx SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016
E
BIM ITALIA S.r.L., sede legale in Milano alla Xxx Xxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al
n. REA 1451237, C.F./P. IVA 11281120151, rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante Ing. Xxxxxx Xxx Xxxxx nato a Napoli il 09/02/1952, C.F. DLBSLV52B09F839P (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO che
- con Determinazione n. 117 del 01/06/2017 la Xx.Xx.Xx. Spa ha disposto l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e supporto della piattaforma informatica per la gestione della piattaforma informatica per la gestione del flusso SDO, così come specificato nella “Scheda servizio” allegata alla lettera di invito, mediante procedura negoziata;
- la Ditta affidataria del servizio è la BIM ITALIA SRL per il periodo di 12 mesi, per l’importo complessivo di euro 184.000,00 oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui alla allegata “Scheda Servizio” che forma parte integrante del presente contratto.
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, il “Servizio di assistenza, manutenzione e supporto della piattaforma informatica per la gestione del flusso SDO della Regione Campania” che dovrà essere assicurato mediante la consulenza telefonica, la teleassistenza o l’esecuzione di interventi presso i locali della Xx.Xx.Xx. Spa sita a Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0;
Articolo 2 - Norme regolatrici dell'appalto
Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalla lettera di xxxxxx e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dal fornitore in sede di gara, che si allega a questo atto
Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura
La durata del servizio è di 12 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta
Euro 184.000,00 (Euro centoottantaquattromila/00centesimi) al netto dell'I.V.A.
Articolo 4 - Modalità di pagamento
La ditta BIM ITALIA SRL emetterà trimestralmente fattura intestata a Xx.Xx.Xx. Spa che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 6 - Penali
Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche indicati nella “Scheda servizio”, Xx.Xx.Xx. potrà applicare al fornitore le penali di seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno:
• A1:
€ 500,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
• A2:
€ 500,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
• A3:
€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
• M1:
€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
• M2:
€ 200,00= per ogni ora lavorativa di ritardo nella risoluzione dell’anomalia
• M3:
€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
• M4:
€ 500,00= per ogni giorno lavorativo di ritardo nella risoluzione dell’anomalia
• M5:
€ 1.000,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
Articolo 7 – Risoluzione
1. Xx.Xx.Xx. potrà risolvere il Contratto al verificare di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in esame per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del Contratto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché nelle Schede Servizi, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dalle Schede Servizi o dall’Offerta Tecnica;
d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma
2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. Xx.Xx.Xx. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo
106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da Xx.Xx.Xx.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Xx.Xx.Xx. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.ReSa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 8 – Recesso
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Xx.Xx.Xx. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
La Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Xx.Xx.Xx. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di Xx.Xx.Xx..
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa
Soresa, ai sensi della D.G.R. n. 10 del 17/01/2017, si riserva di recedere dal Contratto, con preavviso minimo di trenta (30) giorni, qualora il Sistema SISR sia completo dei componenti necessari alla gestione del flusso oggetto del contratto prima della scadenza contrattuale.
Articolo 10- Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del X.X.xx. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
Articolo 11 – Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Xx.Xx.Xx. S.p.A..
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi
- nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 12- Responsabili del Contratto
La Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell’esecuzione del contratto il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L’impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi
con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il dott. Xxxxxx Xxx Xxxxx.
L’impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: xxxxxxxxx@xxx.xx
L’impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di “ok” ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’impresa.
Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che
confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Articolo 13- Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105,
co. 1 del Codice.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Non è ammesso il subappalto.
Articolo 14- Spese di registrazione
Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del DRP 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.
Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Articolo 15 - Rinvio alla normativa vigente
A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.
Articolo 16- Trattamento dei dati personali
Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 18- Obblighi a carico dell’Impresa
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall’art. 3
della L. n.136/2010, l’Impresa:
- ha l’obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta;
L’impresa assume, altresì, l’obbligo di:
- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Articolo 19 - Dichiarazioni rese dall’Impresa
Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l’Impresa
accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
- L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione,
da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile.
- L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 20 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e
riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Napoli.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Firma per accettazione
BIM ITALIA SRL XX.XX.XX. SPA
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Ing. Xxxxxx Xxx Xxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell’art. 1341 II° comma cc.
Per espressa approvazione
BIM ITALIA SRL
Il Legale Rappresentante Ing. Xxxxxx Xxx Xxxxx X.xx digitalmente
Allegati:
- Scheda servizio
- Offerta economica presentata dall’operatore aggiudicatario