CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE
CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALE
Riferimenti: Protocollo di Intesa 862/2015 e Convenzione quadro 1931/2015 TRA
IL SOGGETTO PROMOTORE:
l'Università Iuav di Venezia con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx 000, codice fiscale 80009280274, Partita IVA 00708670278, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato - con delibera del Senato Accademico del 18 marzo 2009 - dal delegato del Rettore, dott.ssa Xxxxx Xxxxxx,
Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli studenti, nata a Venezia il 27 novembre 1971 e domiciliata per la carica presso l’Università Iuav di Venezia – Xxxxx Xxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx
e
IL SOGGETTO OSPITANTE:
(denominazione) ………………………… con sede legale (indirizzo completo)…………………......, codice fiscale/Partita IVA ,
rappresentato/a dal Sig. ...……………...........…………., nato a ….....................................il ..../...../ in qualità di rappresentante legale
PREMESSO CHE
Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi della DGR vigente, a promuovere tirocini in Veneto per i soggetti che, in attuazione della presente convenzione, si intendono avviare in tirocinio professionale.
Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità
a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), con la normativa di cui alla
L. n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
d) di aver ottenuto l’accreditamento finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionali di cui alla Convenzione quadro per attività di tirocinio professionale (Rep.n.1931del 1 dicembre 2015) in data……………..
Si conviene quanto segue: Articolo 1 – Oggetto della convenzione
1. la convenzione ha per oggetto l’attivazione di tirocini presso una sede di lavoro del soggetto ospitante ubicata in Veneto;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.
Articolo 2 – disposizioni generali
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini:
a) per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari o connotati da compiti generici e ripetitivi;
b) per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano tale possibilità
c) per fare svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all’attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto di tirocinio professionale e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. La copertura assicurativa dagli infortuni e della responsabilità civile generale è sostenuta dal soggetto promotore e garantita dalle polizze stipulate dallo stesso e attualmente in vigore;
5. Al tirocinante deve essere corrisposta un’indennità di partecipazione coerente con quanto previsto dalla DGR vigente, salvo deroghe espressamente previste;
6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti dalla DGR vigente;
7. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso il medesimo soggetto ospitante così come previsto dalla DGR vigente, salvo deroghe espressamente previste.
Articolo 3 – Disposizioni attuative del tirocinio
1. Il progetto di tirocinio, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. L’indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta dal soggetto ospitante.
Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore
1. Il soggetto promotore si impegna a
a) Indicare nel progetto di tirocinio un tutor accademico di riferimento;
b) Verificare la coerenza del progetto di tirocinio professionale con gli ambiti di competenza previsti dal Regolamento del tirocinio professionale.
Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante si impegna a
a) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
b) Individuare un Responsabile di tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
c) Assicurare al tirocinante ai sensi dell’Articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
d) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
e) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui alla DGR vigente;
f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
g) Xxxxxxxxx il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione. In caso di missione all’Estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
h) Xxxxxxxxx prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest’ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
i) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
Articolo 6 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al massimo di 12 mesi;
2. La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe
Art. 7 – Oneri fiscali e spese di registrazione
L’imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante (salvo i casi espressamente previsti dalla legge) ed è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 642/72 dall’Università Iuav di Venezia – autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999 – a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
(firma per il soggetto promotore) .............................................
(firma per il soggetto ospitante) ................................................
(luogo) .................................................., (data) ........................
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