Pavia, data del protocollo
Prot. n.
Titolo I Classe 3
Fascicolo n. 16 / 2018
Oggetto: Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto di terzi dell’Università di Pavia – Proroga disposizioni di cui all’art. 22, commi 1bis e 1ter
Allegati: n. 1 – Regolamento modificato
IL RETTORE
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. rep. n. 455/2012 del 09/03/2012 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. rep. n. 270/2015 dell’11/02/2015;
- Visto il D.R. rep. n. 1381/2013 del 17/09/2013 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell’Università di Pavia;
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 21/09/2015 che dava parere positivo alla modifica dell’art. 22 del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell’Università di Pavia;
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2015 di approvazione della modifica all’art. 22 del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell’Università di Pavia;
- Visto il D.R. rep. n. 2048/2015 del 08/10/2015 con il quale sono state emanate le modifiche all’art. 22, entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo;
- Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento agli artt. 6 e 22;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250-2018 del 24/07/2018 con la quale sono state approvate le ulteriori modifiche agli artt. 6 e 22;
- Vista l’ulteriore proroga alle disposizioni di cui all’art. 22, commi 1bis e 1ter, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/11/2019 con delibera n. 377, con la quale vengono riconfermate le percentuali di prelievo fino al 31/12/2020;
- Ritenuto di dover provvedere;
DECRETA
- Di prorogare le percentuali di prelievo di cui all’art. 22, commi 1bis e 1ter, del Regolamento relativo ai contratti e convenzioni per attività di autofinanziamento in collaborazione o per conto terzi dell’Università di Pavia, alla data del 31/12/2020, di cui all’allegato n. 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- il Regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
IL RETTORE
(Xxxxxxxxx Xxxxxx)
documento firmato digitalmente
LB/CB/mb
Prot. n. 0003717 del 14/01/2020 - [UOR: 300178 - Classif. I/3] - Decreti e Determinazioni 97/2020
Università degli Studi di Pavia
REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
(Testo aggiornato sulla base delle modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/11/2019)
REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRATTI E CONVENZIONI PER ATTIVITA’ DI AUTOFINANZIAMENTO IN COLLABORAZIONE O PER CONTO TERZI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Titolo I – Ambito applicativo
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Attività escluse
Titolo II – Classificazione delle prestazioni conto terzi Art. 3 – Tipologie di attività
Art. 4 – Attività di ricerca
Art. 5 – Attività di consulenza
Art. 6 – Attività a contenuto formativo Art. 7 – Altre prestazioni di servizi Art. 8 – Cessione di risultati di ricerca Art. 9 – Prestazioni a tariffario
Titolo III – Modalità di svolgimento delle attività conto terzi
Capo I –Convenzioni e contratti conto terzi
Art. 10 – Modalità di svolgimento delle attività
Art. 11 – Contenuto delle convenzioni e dei contratti
Art. 12 - Approvazione e sottoscrizione di contratti e convenzioni Art. 13 – Soggetti partecipanti
Art. 14 - Responsabilità
Capo II – Determinazione e ripartizione del corrispettivo contrattuale
Art. 15 – Determinazione dei corrispettivi Art. 16 – Ripartizione dei corrispettivi
Capo III - Adempimenti fiscali e ulteriori adempimenti contrattuali
Art. 17 – Adempimenti fiscali
Art. 18 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività oggetto della prestazione
Art. 19 – Aspetti economici relativi allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivati dalle attività oggetto della prestazione
Art. 20 – Utilizzo logo e nome dell’Università Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali
Art. 21 – Entrata in vigore
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali
Preambolo
L’Università degli Studi di Pavia promuove lo svolgimento delle attività di ricerca, didattica e servizi ed incentiva le proprie capacità imprenditoriali; intende, inoltre, accrescere lo sviluppo della capacità di autofinanziamento delle proprie strutture allo scopo di potenziare la dotazione di risorse finanziarie dell’Ateneo aggiuntive rispetto a quelle provenienti dal Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
Ai fini di quanto sopra, una quota dei proventi delle attività conto terzi può integrare il Fondo per la premialità di cui all’art.9 della Legge n.240/2010.
Con apposito regolamento di Ateneo, sono disciplinate le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo per la premialità non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le attività consistenti in prestazioni che l’Università degli Studi di Pavia (nel seguito Università), in attuazione delle disposizioni contenute nello Statuto di autonomia e nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, può svolgere in collaborazione o per conto di enti esterni, pubblici o privati, nazionali o stranieri, nonchè le attività di esecuzione di analisi, prove e tarature.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto delle primarie funzioni istituzionali dell’Ateneo nonché dei principi etici indicati dallo Statuto di autonomia e dal Codice Etico. Esse sono affidate all’Università ed eseguite avvalendosi delle strutture universitarie e delle competenze del personale che in esse opera, secondo modalità che garantiscono il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
3. Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi svolte dal personale medico-universitario in convenzione con strutture del Servizio Sanitario Nazionale, trovano applicazione le disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta tra l’Università e la struttura sanitaria interessata.
Art. 2 – Attività escluse
1. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività ed i connessi finanziamenti che per disposizioni di legge o regolamentari dei soggetti finanziatori non possono sottostare alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Sono altresì escluse dall’applicazione del presente Regolamento le prestazioni rese da una struttura dell’Ateneo a favore di un’altra struttura dell’Ateneo stesso.
3. Per il finanziamento di posti di ruolo o di ricercatore a tempo determinato si procederà attraverso la stipula di apposite convenzioni, sulla base di quanto prescritto dalla normativa vigente.
Titolo II – Classificazione delle prestazioni conto terzi
Art. 3 – Tipologie di attività
1. La qualificazione di una determinata attività come prestazione svolta per conto terzi è desunta da elementi caratterizzanti, quali l’interesse del committente, la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, i criteri e le modalità di cessione dei risultati e la parziale ovvero totale cessione di disponibilità di questi ultimi da parte dell’Università.
2. Ai fini del presente Regolamento, le attività per conto terzi sono classificate nelle sotto indicate tipologie:
a) attività di ricerca;
b) attività di consulenza;
c) attività di formazione;
d) prestazioni di servizi.
3. Le attività di cui al comma precedente si distinguono in:
a. extra-moeniali, qualora l’attività venga svolta completamente all’esterno delle strutture dell’Ateneo;
b. intra-moeniali, in tutti gli altri casi.
4. La qualificazione di cui al comma precedente assumerà rilevanza al fine delle modalità di riparto del corrispettivo di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
Art. 4 – Attività di ricerca
1. Per attività di ricerca si intende l’attività di ricerca pura o applicata commissionata da terzi.
2. I contratti che regolano lo svolgimento di prestazioni di ricerca prevedono obiettivi e tempi di svolgimento definiti. Il responsabile scientifico è un docente o un ricercatore dell’Ateneo.
Art. 5 – Attività di consulenza1
1. Si intende come prestazione di consulenza l’attività che, mediante l’utilizzo di competenze già acquisite, porta all’emanazione di pareri su problemi tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente, oppure alla redazione di relazioni inerenti risultati di verifiche o prove.
2. Le eventuali analisi, prove e tarature con richiesta di certificato, che si rendessero necessarie nel corso della consulenza, formeranno oggetto di distinte prestazioni secondo quanto indicato al successivo art. 9 del presente Regolamento.
3. I contratti che regolano lo svolgimento di consulenza, anche a carattere continuativo ovvero periodico, prevedono di norma, per le singole prestazioni, tempi di esecuzione limitati. La responsabilità della consulenza è affidata a personale docente o ricercatore e/o a personale tecnico e amministrativo altamente qualificato.
Art. 6 – Attività a contenuto formativo
1. Per attività di formazione si intende l’organizzazione e l’esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze e di ogni attività ad essi connessa, purché aggiuntiva rispetto ai compiti propri dell’attività istituzionale dell’Ateneo e non in conflitto con quest’ultima; i contratti che regolano la prestazione devono precisare se sia previsto o meno l’utilizzo di locali e risorse strumentali dell’Ateneo.
2. La responsabilità dell’attività di formazione è affidata a personale docente o ricercatore e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato dell’Ateneo.
1 Si ricorda che in base alle disposizioni della Xxxxx Xxxxxxx, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di consulenza, senza la necessità di dover richiedere una preventiva autorizzazione all’Università. Lo svolgimento di tale attività è tuttavia subordinato al soddisfacimento di un duplice limite imposto dalla normativa stessa, e cioè:
a) l’assolvimento da parte del docente dei propri obblighi istituzionali ovvero contrattuali;
b) le attività in questione non devono essere svolte con continuità e sistematicità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.
Si precisa infatti che l’esercizio di attività libero-professionale da parte dei docenti a tempo pieno è vietato dalla legge (trattasi di caso di incompatibilità assoluta): va parimenti rilevato che la legge non prevede in modo esplicito parametri e/o indicatori atti ad individuare in maniera automatica quando un’attività di tipo consulenziale si tramuti in attività libero-professionale.
E’ tuttavia possibile ricavare, indirettamente, indicatori dalla normativa in materia di IVA e di iscrizione agli albi professionali: ove, pertanto, l’attività debba essere svolta da soggetti iscritti ad albi professionali o venga richiesta l’emissione di fattura con IVA, si rientra nell’ambito di attività libero-professionale non consentita al docente a tempo pieno.
Art. 7 – Altre prestazioni di servizi
1. Si intende come altra prestazione di servizio, l’erogazione di un servizio tecnico-scientifico a favore di enti esterni, non rientrante tra i diversi tipi di prestazione indicati nel presente Regolamento.
2. I contratti che regolano le prestazioni di servizi sono posti in essere previa acquisizione, da parte della struttura interessata, di eventuali specifiche autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa.
3. La responsabilità della prestazione di servizi è affidata a personale docente o ricercatore e/o a personale tecnico-amministrativo altamente qualificato dell’Ateneo.
Art. 8 – Cessione di risultati di ricerca
1. Si intende come cessione di risultati di ricerca, la messa a disposizione ad un committente esterno dei risultati, già acquisiti, di uno studio o di una ricerca.
Art. 9 – Prestazioni a tariffario
1. Si intendono come analisi, prove, tarature, le prestazioni tecnico-scientifiche che si traducono in un certificato ufficiale recante i risultati di esperienze e misure su materiali, apparecchi o strutture d’interesse del committente, non necessariamente corredati da relazione riportante pareri sui risultati stessi.
2. Le prestazioni di analisi, prove, tarature vengono svolte mediante l’applicazione di attrezzature, strumenti e procedure di prove e tarature, nel rispetto delle norme unificate vigenti in materia, specificate, se del caso, d’accordo con il committente.
3. La responsabilità scientifica è affidata a personale docente o ricercatore e/o personale tecnico- amministrativo altamente qualificato dell’Ateneo.
4. Per la determinazione del corrispettivo per l’esecuzione di analisi, prove e tarature si fa riferimento ad un apposito tariffario deliberato dal Consiglio di Amministrazione, aggiornato con cadenza almeno triennale.
Titolo III – Modalità di svolgimento delle attività conto terzi
Capo I –Convenzioni e contratti conto terzi
Art. 10 – Modalità di svolgimento delle attività
1. Le attività per conto terzi sono svolte previa stipula di accordi con il committente, redatti sotto forma di convenzioni o di contratti.
2. Le convenzioni sono accordi quadro con soggetti ovvero altri enti pubblici o privati finalizzati all’attuazione di un progetto complesso ovvero un insieme coordinato di progetti di attività di ricerca, formazione e di servizio; la collaborazione prevista dalle convenzioni è attuata attraverso la sottoscrizione di appositi contratti che richiamano espressamente detti accordi quadro e che possono essere redatti secondo schemi specificamente previsti e allegati ai suddetti accordi quadro, oppure concordati di volta in volta tra le parti.
3. Il contratto è l’accordo fra due o più parti per la costituzione di un rapporto giuridico di natura patrimoniale nel quale l’Ateneo, e per esso le sue strutture, si impegnano a svolgere una determinata attività a fronte di un corrispettivo.
Art. 11 – Contenuto delle convenzioni e dei contratti
1. Le convenzioni e i contratti contengono, di norma, i sotto indicati elementi:
a) dati identificativi delle parti;
b) oggetto della prestazione e descrizione dell’attività commissionata;
c) indicazione del responsabile scientifico, nonché dell’eventuale responsabile per conto dell’ente committente;
d) corrispettivo spettante all’Università (con specificazione del regime fiscale applicabile);
e) modalità e termini di pagamento;
f) data di inizio e durata del contratto o della convenzione;
g) modalità relative alla riservatezza delle informazioni;
h) disposizioni relative all’assolvimento degli oneri fiscali relativi al contratto o alla convenzione ed alla distribuzione fra le parti di altre spese eventualmente derivanti dal contratto;
i) modalità per il trattamento dei dati personali;
j) modalità di risoluzione delle controversie;
k) foro competente.
2. Le convenzioni e i contratti possono altresì prevedere;
a) estremi dell’approvazione dell’atto da parte dei competenti organi deliberanti dell’Ateneo, ove richiesto;
b) modalità di utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati;
c) penali a carico delle parti per l’inadempimento contrattuale;
d) proprietà dei risultati brevettabili o comunque tutelabili in via esclusiva ai sensi della normativa vigente;
e) indicazioni sulle modalità di accesso alle strutture e sulla copertura assicurativa delle parti per infortuni e responsabilità civile;
f) disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.
Art. 12 - Approvazione e sottoscrizione di contratti e convenzioni
1. Le convenzioni di cui all’art.10, comma 2, del presente Regolamento sono sottoscritte esclusivamente dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Per le strutture dell’Amministrazione centrale, i contratti di cui all’art. 10 commi 2 e 3 del presente Regolamento sono approvati e sottoscritti dal Direttore Generale, ove conformi agli schemi di riferimento di cui al successivo comma 3; per le attività conto terzi svolte dai Dipartimenti, i contratti sono sottoscritti dal Direttore di Dipartimento previa autorizzazione dell’organo collegiale di riferimento.
3. I contratti per le attività conto terzi sono redatti sulla base degli schemi di riferimento allegati al presente Regolamento; l’adozione di clausole contrattuali difformi dal suddetto schema dovrà essere specificamente approvata dal Consiglio di Amministrazione per le attività conto terzi delle strutture dell’Amministrazione centrale e dall’organo collegiale del Dipartimento per le attività conto terzi dei Dipartimenti, previa verifica di legittimità della proposta da parte dell’Amministrazione centrale. L’adozione di clausole contrattuali sostanzialmente difformi dagli schemi di riferimento da parte del Consiglio di Dipartimento dovrà risultare in modo esplicito nel dispositivo di delibera che, unitamente al testo contrattuale, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione centrale che valuterà la necessità di un’eventuale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. I contratti derivanti dalla partecipazione a bandi devono essere sottoposti ad approvazione e/o riscontro dell’Amministrazione centrale preventivamente all’invio della domanda di partecipazione.
5. Tutti i contratti devono essere registrati nell’apposito repertorio, anche al fine di costituire una banca dati dei contratti per attività conto terzi.
Art. 13 – Soggetti partecipanti
1. Le attività per conto terzi possono essere svolte da tutto il personale dipendente dell’Università (docente, ricercatore, tecnico e amministrativo), ivi compreso il personale a tempo determinato, che sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti dal mercato e adeguati
alla soddisfazione del committente. Esse sono svolte in ambito temporale compatibile con quello previsto per le attività istituzionali e di servizio.
2. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere svolte anche da personale non afferente alla struttura assegnataria della commessa, previo nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura di appartenenza. In caso di diniego del nulla osta, la decisione è attribuita, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, al Rettore o al Direttore Generale.
3. Nel caso in cui parte dell’attività non possa essere svolta dal personale dipendente dell’Università, può essere fatto motivatamente ricorso a collaboratori esterni provvisti dei requisiti tecnico-professionali e di qualità richiesti nel rispetto della vigente normativa.
4. Qualora per lo svolgimento dell’attività conto terzi sia necessaria l’iscrizione a un albo professionale, tale iscrizione dovrà essere posseduta dal responsabile della prestazione, di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.
5. Il personale coinvolto a qualsivoglia titolo in attività conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.
Art. 14 - Responsabilità
1. La struttura di Ateneo incaricata dallo svolgimento della prestazione, indicata espressamente nella convenzione o nel contratto, ha la responsabilità delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di tale accordo per l’attuazione della prestazione e risponde anche delle eventuali richieste di risarcimento.
2. Nell’ipotesi di attività prestata congiuntamente da più strutture, i relativi organi concordano la designazione della struttura responsabile e di un unico responsabile della prestazione.
Capo II – Determinazione e ripartizione del corrispettivo contrattuale
Art.15 – Determinazione dei corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale deve essere determinato in modo da assicurare la copertura dei costi da sostenere per lo svolgimento della prestazione o da questa derivanti, considerando in particolare:
a) il costo del personale interno, al lordo delle ritenute e dei contributi a carico dell’Ateneo, avendo come riferimento il costo orario del personale determinato periodicamente dal sistema informativo di Xxxxxx;
b) il costo per l’utilizzo dei materiali di consumo;
c) le spese di viaggio e di missione del personale necessarie alla prestazione;
d) il costo di acquisto e/o di ammortamento delle apparecchiature nonché il costo per la loro manutenzione, in ragione della frazione del tempo di utilizzo dedicata alla prestazione;
e) il costo complessivo per il ricorso a personale esterno;
f) il costo per l’utilizzo di attrezzature e servizi esterni;
g) gli importi destinati alla coperture delle spese generali così come previsto dal successivo art. 16 del presente Regolamento;
h) il costo relativo all’eventuale compartecipazione alle spese di deposito brevetti;
i) il compenso derivante dalla valorizzazione delle conoscenze e competenze scientifico- professionali dei partecipanti.
2. Nella determinazione dei costi della prestazione devono inoltre essere tenuti in considerazione i prezzi di mercato praticati per le medesime attività o per attività similari.
3. L’organo collegiale della struttura, nell’approvare la proposta di contratto, il corrispettivo ed il prospetto della sua ripartizione, formulati sulla base del progetto dell’attività, dovrà
espressamente dichiarare di ritenere congruo il corrispettivo e che questo assicura la totale copertura dei costi relativi alle voci da b) a g) del precedente comma 1, nonché le spese generali
destinate all’ Amministrazione centrale, al Dipartimento ed al fondo premiale di Ateneo, come da successivo art. 16 commi 1 e 2.
4. L’organo collegiale della struttura dovrà altresì attestare la conformità della proposta contrattuale alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Art.16 – Ripartizione dei corrispettivi
1. Tutti i corrispettivi incassati concorrono alla copertura delle spese generali sostenute dall’Amministrazione centrale e pertanto sono soggette al prelievo dell’8% a titolo di rimborso dei costi di funzionamento e del 5% a titolo di accantonamento al fondo di Ateneo.
2. Al corrispettivo verrà altresì applicato un prelievo in misura non superiore al 2% a favore del Dipartimento. Eventuali prelievi in misura superiore potranno essere autorizzati dal Consiglio di Dipartimento, previa adeguata motivazione.
3. Le percentuali di cui al comma 1 si riducono rispettivamente al 4% e 2% per le attività conto terzi di natura extra-moeniali quali definite dal precedente art. 3, comma 3, del presente Regolamento.
4. Il prelievo si applica a consuntivo all’imponibile (senza IVA) al netto del costo a carico del corrispettivo sostenuto per assegni di ricerca effettivamente erogati, borse di dottorato attivate nonché per retribuzioni destinate ai ricercatori a tempo determinato effettivamente già assunti, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e nella misura in cui il finanziamento è a carico del Dipartimento .
5. I prospetti contabili consentono di determinare la destinazione dei proventi contrattuali, individuando le quote di pertinenza del Dipartimento e quelle di pertinenza dell’Amministrazione centrale, comprensive dei compensi destinati al personale interno.
6. La liquidazione di tali compensi può avvenire solo dopo l’incasso del corrispettivo, o di quote di esso, e in misura proporzionale e purché le quote vengano incassate a titolo definitivo.
Capo III - Adempimenti fiscali e ulteriori adempimenti contrattuali
Art. 17 – Adempimenti fiscali
1. Nell’ambito della materia disciplinata dal presente Regolamento, l’Università si configura come soggetto passivo ai fini delle imposte sia dirette che indirette.
2. Dalle convenzioni e dai contratti scaturiscono obblighi ed adempimenti per le parti contraenti che sono disciplinati dalla normativa tributaria.
Art. 18 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività oggetto della prestazione
1. Le convenzioni e i contratti, ove relativi ad attività di ricerca dalla quale sia prevedibile che scaturiscano risultati che possano essere oggetto di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, devono regolamentare la proprietà intellettuale ed industriale sulla base della normativa vigente e della regolamentazione di sede.
Art. 19 – Aspetti economici relativi allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivati dalle attività oggetto della prestazione
1. In relazione allo sfruttamento dei diritti di cui al precedente articolo può essere previsto il pagamento di un corrispettivo all’Università nei sotto indicati casi:
a) qualora sia concessa licenza al committente per lo sfruttamento dei diritti spettanti all’Ateneo;
b) qualora l’Università intenda cedere i propri diritti al committente
Art. 20 – Utilizzo logo e nome dell’Università
1. Qualsivoglia utilizzo del nome e del logo dell’Università per la diffusione dei risultati, anche parziali riferite o riferibili alle attività sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo e essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva dell’Università che, in caso favorevole, approverà apposito contratto nel quale sarà prevista anche una specifica pattuizione economica.
Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali Art. 21 – Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione del Regolamento all’Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le modalità di ripartizione del corrispettivo previste dall’art.16 del presente Regolamento verranno applicate in via sperimentale per l’anno successivo all’entrata in vigore dello stesso; successivamente l’Amministrazione si riserva di valutare l’efficacia del meccanismo di riparto ivi previsti, promuovendo azioni di incentivazione a favore dei maggiori proponenti delle attività elencate al precedente art. 3.
1bis. a partire dall’esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2020 le percentuali di prelievo di cui all’art. 16 comma 1 sono così determinate:
o 3% rimborso dei costi di funzionamento
o 10% accantonamento a fondo di Ateneo;
1ter. a partire dall’esercizio 2015 e fino alla data del 31/12/2020 le percentuali di prelievo di cui all’art. 16 comma 3 sono così determinate:
o 2% rimborso dei costi di funzionamento
o 4% accantonamento a fondo di Ateneo;
2. Nel caso in cui il contratto proposto non rientri per aspetti sostanziali tra quelli indicati negli schemi tipo vigenti, o richieda deroghe rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, la sua approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione. L’Amministrazione è tenuta a verificare a consuntivo l’effettiva sussistenza delle condizioni che hanno portato alla concessione della deroga. In caso di esito negativo della verifica, il Consiglio di Amministrazione assumerà le decisioni conseguenti.
1 Legge 370/1999, art. 4, c. 5.
La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.
Art. 66 DPR 382/80 - Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.
Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni. Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università.
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia