INPDAP
INPDAP
INPDAP NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’INPDAP
RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL FISCO
Schema di Contratto
INDICE
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione 9
Art. 10. Fatturazione e pagamento 9
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 10
Art. 12. Deposito cauzionale 10
Art. 15. Sicurezza dei dati 11
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti 12
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei
principi generali in materia di etica professionale 13
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati 13
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia 14
Art. 22. Inadempienze e responsabilità 15
Art. 24. Disposizioni antimafia 16
Art. 25. Adempimenti ex L.231/01 17
Contratto
per la Razionalizzazione dei Rapporti con il Fisco
TRA
L’INPDAP Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di Direttore Generale dell’INPDAP, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta :
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da… giusta procura speciale a lui
conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta Ditta, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”; di seguito denominata “Ditta ”
PREMESSO CHE:
a) ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
• Contratto, il presente documento;
• Parti, INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente;
• Allegati gli allegati al presente contratto: il Capitolato tecnico di Xxxx, l’Offerta tecnica della Ditta, l’Offerta economica della Ditta;
• Servizi Extra si intendono Servizi erogati extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere;
b) in data 8.09.2005 è stata bandita da INPDAP la gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 358/92 per la fornitura di applicativi Software per la razionalizzazione dei rapporti con il Fisco comprensivi delle attività di installazione, configurazione e personalizzazione degli applicativi, dell’attività di recupero dei dati dallo storico INPDAP e relativi servizi correlati di assistenza on site, addestramento e manutenzione correttiva ed evolutiva;
c) La Commissione di gara con il verbale conclusivo ha valutato l’offerta presentata dalla Ditta la più vantaggiosa e con delibera n. XXXX xxx XXXXXXX il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato l’appalto a favore della stessa Xxxxx;
d) La Ditta ha presentato - ai fini della stipula del presente contratto – tutta la documentazione ed i certificati richiesti da INPDAP;
tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Le Parti convengono che le premesse, l’allegato A (Capitolato tecnico), l’allegato B (offerta tecnica sottoscritta dalla Ditta), l’allegato C (offerta economica sottoscritta dalla Ditta) tutti gli atti di gara nonché gli ulteriori atti menzionati nel presente contratto – anche se non materialmente allegati – ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la Ditta relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura di applicativi Software per la razionalizzazione dei rapporti con il Fisco comprensivi delle attività di installazione, configurazione e personalizzazione degli applicativi, recupero dei dati dallo storico INPDAP e relativi servizi correlati di assistenza on site, addestramento e manutenzione correttiva ed evolutiva, secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico allegato, ed in particolare :
1) Fornitura di applicativi Software per la gestione di:
1.a. 770
1.b. 730
1.c. CUD
1.d. Certificazioni Lavoro autonomo
1.e. UNICO Enti pubblici -IRAP
1.f. ICI
1.g. IVA
1.h. eventuali altri software attinenti agli adempimenti fiscali dell’Istituto
comprensivi delle attività di installazione, configurazione e personalizzazione degli applicativi e dell’attività di recupero dei dati dallo storico INPDAP (periodo di riferimento: dal 2000 al 2004).
2) Servizi di supporto
2.a. Supporto al collaudo;
2.b. Assistenza On-Site;
2.c. Addestramento all’utilizzo degli applicativi;
2.d. Manutenzione correttiva ed evolutiva.
3.2. La Ditta si impegna ad operare secondo quanto previsto nel documento “Piano di Progetto” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 12.2.
3.3 La Ditta si impegna a pianificare le attività da svolgere e rendicontare le attività svolte in aderenza agli standard forniti dall’INPDAP, di cui all’art. 17 comma 1 e in accordo con il Servizio di Program Management dell’INPDAP.
3.4 La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma di via Ballarin e di via Quintavalle o presso altre sedi dell’INPDAP che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto.
Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP. Nel Piano di cui al precedente comma 3.2 la Ditta, dovrà comunicare, al fine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la necessità in termini di postazioni di lavoro per il proprio personale; le postazioni di lavoro dovranno essere rese disponibili presso INPDAP.
Per l’erogazione dei servizi richiesti, la Ditta garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al § 9.3
3.5 La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.6. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00-00-0000 n. 2440 e dalla normativa pro tempore vigente.
Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi in analogia a quanto previsto all’articolo 7, comma 2 lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.
3.7 La Ditta dovrà garantire la disponibilità del servizio di cui all’art. 3.1 punto 2.b nell’ orario di erogazione previsto nel Capitolato Tecnico al § 9.3. INPDAP si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta, con un preavviso minimo di 15 giorni e con le modalità ed i termini che saranno concordati in apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Extra”, la disponibilità a erogare Servizi Extra, extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere.
3.8 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 12.3 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 11 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Contratto ha efficacia dalla data XX/XX/XX.
5.2. L’esecuzione della fornitura ha una durata complessiva di 27 (ventisette) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale. Gli applicativi software e i servizi di cui al precedente Art. 3,
5.3 A partire dal dodicesimo mese di efficacia del presente contratto, l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni alla Ditta, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare alla Ditta la quota parte di tutti e soli i servizi fino a quel momento già erogati, i costi sostenuti e le forniture approntate al momento in cui sarà divenuto efficace il recesso.
5.4 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
5.5 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi. Ciascuna Parte potrà, inoltre, nominare dei “Capi Progetto Operativi” che saranno responsabili, per conto di tale Parte, della qualità tecnico/funzionale e prestazionale dei singoli Servizi erogati.
6.2. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, alla Ditta la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’INPDAP.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali entro 3 (tre) giorni dandone comunicazione all’INPDAP; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 Le modalità di esecuzione della fornitura e il conseguente impiego delle singole risorse professionali della Ditta, saranno messe a punto di comune accordo nell’ambito del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 3.2. Il Piano indicherà, per i servizi, attività, tempi, stime di impegno, gli specifici obiettivi e le fasi di esecuzione.
In tale Piano la Ditta, inoltre, dovrà fornire ad INPDAP l’elenco nominativo del personale che intende impegnare per l’erogazione dei servizi richiesti presso INPDAP, esplicitandone competenze e skill l’impiego effettivo di tale personale è soggetto ad esplicito preventivo benestare dell’INPDAP.
7.2 Il Piano di progetto sarà consegnato entro 10 giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale. Il Piano di progetto verrà aggiornato, di comune accordo, con periodicità almeno mensile e comunque ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 15 giorni.
Nel Piano di Progetto dovrà essere esplicitato anche il Piano di lavoro dei Servizi Extra di cui al precedente comma 3.7, laddove richiesti da INPDAP.
Ogni modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 10 giorni.
7.3 Al termine delle attività di consegna, comprensive delle attività di personalizzazione, di installazione e di configurazione dei prodotti software applicativi di cui al precedente comma 3.1, è prevista la redazione di un apposito verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e dall’INPDAP.
7.4 Gli applicativi software saranno sottoposti a Collaudo da parte di INPDAP, con il supporto della Ditta secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico § 12.4, nei tempi riportati nel Capitolato Tecnico § 3 e specificati nel suddetto “Piano di progetto”.
Il collaudo prevedrà la verifica della rispondenza alle specifiche del Capitolato Tecnico e la verifica delle funzionalità del software e della relativa documentazione e il controllo dei requisiti di qualità. La durata del collaudo sarà, di norma, non superiore a 30 giorni solari effettivi. L’INPDAP darà comunque avvio all’attività di collaudo entro 10 giorni dalla consegna da parte della Ditta dei prodotti di fine realizzazione.
In caso di non superamento del collaudo, la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e per una nuova sessione di collaudo.
Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni.
La data del verbale verrà considerata quale “Data di Positivo Collaudo” degli applicativi software.
7.5 A partire dalla “Data di positivo Collaudo”, la Ditta fornirà a INPDAP, con cadenza mensile, la rendicontazione dei Servizi di Supporto erogati, in un Rapporto di Stato Avanzamento Lavori contenente le seguenti informazioni:
− gli interventi eseguiti e in corso;
− rendicontazione degli interventi di manutenzione effettuati nel periodo;
− rendicontazione delle giornate di addestramento erogate nel periodo;
− gli eventuali scostamenti rispetto al programma;
− le problematiche sorte nel periodo;
− una copia delle note relative ai singoli interventi di manutenzione effettuati nel periodo (di cui al § 9.4.1 del Capitolato Tecnico)
− i livelli di servizio misurati su base trimestrale
− gli eventuali servizi aggiuntivi.
− gli eventuali servizi Extra
− ……
Tali Rapporti verranno esaminati dal Responsabile di Progetto della Ditta congiuntamente al Responsabile INPDAP allo scopo di verificare lo stato avanzamento lavori e di fornire elementi di aggiornamento per la programmazione trimestrale.
Art 8. Importo contrattuale
8.1 L’importo massimo del presente contratto è stabilito in € xxx.xxx,oo (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base della offerta economica della Ditta di cui all’allegato C, delle componenti di fornitura indicate nel Capitolato Tecnico e dei corrispettivi unitari indicati nei successivi commi 8.2, 8.3 e
8.4 .
8.2 L’importo massimo per la fornitura degli applicativi software di cui al precedente comma 3.1 punto 1) comprensiva delle attività di installazione, configurazione, personalizzazione, recupero dei dati dallo storico INPDAP, e dell’erogazione dei servizi di cui al comma 3.1 punto 2.a e 2.d è pari a € xxx.xxx,oo (xxxxxxxxxxxxxxxx/00).
8.3 L’importo massimo per il servizio di Assistenza on-site di cui al precedente comma 3.1 punto
2.b è pari a € xxxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00), sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.5;
8.4 L’importo massimo per il servizio di Addestramento all’utilizzo degli applicativi di cui al precedente comma 3.1 punto 2.c è pari a € xxxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.6;
8.5 Per i servizi di cui ai precedente comma 3.1 punto 2.b saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere:
− € XXX (XXXXXX/00 euro) per le figure professionali di Esperto di prodotto senior;
− € XXX (XXXXXX/00 euro) per le figure professionali di Esperto di prodotto.
8.6 La tariffa giornaliera per l’erogazione di una giornata di corso nell’ambito del Servizio di Addestramento all’utilizzo degli applicativi di cui al precedente comma 3.1 punto 2.c è stabilita in
€ xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00);
8.7 Per i Servizi Extra di cui al precedente comma 3.7, relativamente al servizio di assistenza on site, le tariffe giornaliere applicate saranno le stesse di cui al par 8.5.
8.8 Gli importi massimi di cui al presente articolo non tengono conto di quanto previsto al precedente articolo 3 comma 6.
8.9 Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
9.1 L’emissione del Verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente comma 7.3 autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1 punto a).
9.2 L’emissione del Verbale di Collaudo, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente comma 7.4 autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1 punto a).
9.3 La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.5 costituirà momento di accettazione dei servizi e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1 punto b). Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione da parte della Ditta del suddetto Rapporto.
9.4 I Servizi Extra di cui al precedente comma 3.7 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente comma 8.7. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.3.
9.5 Per i servizi aggiuntivi, le modalità di consuntivazione seguiranno le modalità previste nel presente articolo 9.
9.6 La consuntivazione dell’impegno in giorni/uomo, necessaria per la fatturazione, sarà curata dal Capo Progetto Operativo INPDAP in collaborazione con il Responsabile di Progetto della Ditta e successivamente sottoposta all’approvazione del Responsabile di Progetto INPDAP.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1 La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) per la fornitura degli applicativi software comprensiva delle attività di installazione, configurazione, personalizzazione, recupero dei dati dallo storico INPDAP, supporto al collaudo e manutenzione correttiva ed evolutiva di cui ai precedenti comma 3.1 punto 1, 3.1 punto 2.a e 3.1 punto 2.d, la Ditta fatturerà:
▪ alla consegna dei prodotti, il 10% (diecipercento) dell’importo di cui al precedente comma 8.2, previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.3;
▪ alla fine della fase di collaudo il 90% (novantapercento) dell’importo di cui al precedente comma 8.2, previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.4;
b) per i servizi di supporto di cui al precedente comma 3.1 punto 2.b e 2.c e previa approvazione di INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.5, la Ditta fatturerà:
• per il servizio di Assistenza on site, di cui al comma 3.1 punto 2.b, mensilmente la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.5, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 8.5
• per il servizio di formazione all’utilizzo del sistema di cui al precedente comma 3.1 punto 2.c, mensilmente la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al
precedente comma 7.5, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 8.6
10.2 La fatturazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente comma 3.6 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1.
10.3. La fatturazione dei servizi extra di cui al precedente comma 3.7 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1 punto b), sulla base delle tariffe contrattuali di cui al precedente comma 8.7
10.4 Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni.
• Estremi per accredito fatture emesse: XXXX
10.5 Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – AREA ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
Xxx Xxxxxxxx,00– 00000 XXXX.
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.6 I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di collaudo dei prodotti da parte dell’INPDAP. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa.
A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633.
Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’INPDAP o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo, costituito con le modalità previste dal disciplinare di gara, di € xxxxxx,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più
Art. 13. Subappalto
Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare parte dei servizi oggetto di fornitura, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle Ditta subappaltatrici e la possibilità di valutare i curricula dei tecnici impiegati dalle suddette Ditta.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta farà riferimento a quanto previsto nel precedente comma 10.6 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’INPDAP, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’INPDAP, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2 In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3 La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento di dei dati personali la Ditta si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dalla Ditta ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto la Ditta in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
15.2 La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione
15.3 La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
15.4 I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. La Ditta non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP.
Art. 16. Riservatezza
16.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio: dati di natura tecnica, commerciale od organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
16.2 L’obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti
17.1 INPDAP fornirà tempestivamente alla Ditta gli standard relativi alle modalità di pianificazione e rendicontazione delle attività e dei servizi.
17.2 Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione della fornitura a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, la Ditta non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale o indennizzo saranno dovuti a INPDAP. L’INPDAP renderà disponibili le risorse, in termini di persone e/o di beni di seguito specificate, compiendo ogni sforzo necessario nell’ambito di una fattiva collaborazione:
− informazioni – L’INPDAP fornirà tempestivamente tutte le informazioni ed i dati richiesti dal Responsabile della Ditta per il soddisfacente procedere dei lavori;
− locali e attrezzature d’ufficio – L’INPDAP renderà disponibili senza addebito, nei xxxxxx xx Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 e via A. Ballarin 42, o presso altre sedi di Roma dell’INPDAP
− l’INPDAP renderà disponibili aule attrezzate per le attività di formazione in aula.
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale
18.1 La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati
19.1 Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
19.2 I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Ditta o in collaborazione fra la Ditta e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
19.3 Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo alla Ditta di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia la Ditta, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
19.4 Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalle sezioni 15.4, 16, e 19.3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
20.1 La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- appaltatori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio;
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari;
20.2 Il servizio di manutenzione correttiva del software dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per 24 mesi a partire dalla data di positivo collaudo.
20.3 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 21. Penali
21.1. In caso di ritardo nella consegna delle singole componenti della fornitura individuabili dal piano di Progetto rispetto alle scadenze previste nel piano stesso e ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Disponibilità per il collaudo degli applicativi”, l’INPDAP si riserva di applicare alla Ditta una penale così determinata:
• 5‰ (cinque per mille) del corrispettivo complessivo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni;
• 1% (uno per cento) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade di ritardo.
21.2. Qualora il collaudo non abbia esito positivo, l’INPDAP applicherà alla Ditta, sino alla data del collaudo positivo, una penale così determinata:
• 5‰ (cinque per mille) del corrispettivo complessivo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni;
• 1% (uno per cento) del medesimo corrispettivo, per ogni ulteriore decade di ritardo.
21.3 Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione correttiva software di cui al precedente comma 3.1 punto 2.d, si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di ripristino”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel ripristino della specifica componente.
21.4 Qualora nell’ambito del servizio di addestramento all’utilizzo degli applicativi di cui al precedente comma 3.1 punto 2.c, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Materiale didattico e docenza”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari all’1% del valore della specifica componente di cui al precedente comma 8.4.
21.5 Qualora nell’ambito del servizio di Assistenza on- site di cui al precedente comma 3.1 punto 2.b, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Adeguatezza delle Risorse”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista.
21.6 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’INPDAP si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 22, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21.7 L’INPDAP, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi sui pagamenti a favore delle società e comunque relativi al contratto, o avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1 Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
22.2 Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
22.3 La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4 Salvo i limiti di legge, fermo restando quanto previsto al D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni
22.5 INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
22.6 Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 24. Disposizioni antimafia
24.1 La Ditta prende sin d’ora atto che, qualora il presente contratto - per motivi di urgenza - sia stipulato sulla base di dichiarazioni autenticate ai sensi del DPR n. 445/2000, rilasciate secondo quanto previsto dall’art. 5 del DPR n. 252/1998, e successivamente - sulla base delle informazioni prefettizie rilasciate ai sensi dell’art. 4, comma 4 del medesimo D.Lgs. - emerga la sussistenza in capo alla Ditta di cause ostative previste dalla normativa antimafia, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà di INPDAP di ottenere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna.
24.2 La Ditta prende altresì atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri membri dell'organo di amministrazione della Ditta, non dovranno né essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
24.3 La Ditta si impegna a presentare a richiesta tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia di cui al precedente comma 23.1 nonché a comunicare immediatamente all’ INPDAP stesso, ai sensi delle leggi n° 1423/1956, n° 575/1965, n° 203/1991 e successive disposizioni in materia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
• l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Ditta stessa, ovvero del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori componenti il proprio organo di amministrazione;
• ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;
• ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n° 187;
• ogni altra situazione la cui comunicazione sia obbligatoriamente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
24.4 La Ditta, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 23.2, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà di INPDAP di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
24.5 La Ditta prende infine atto che, salvo il diritto dI INPDAP di richiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• sussistenza in capo alla Ditta, in qualsiasi momento, di una delle condizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. n° 157/95;
• accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dalla Ditta in sede di offerta.
Art. 25. Adempimenti ex L.231/01
25.1 La Ditta nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 231/2001, nelle operazioni ed attività previste dal presente atto, dichiara di aver già provveduto, in attuazione della predetta normativa, all’adozione del Modello Organizzativo richiesto da tale normativa, o si impegna, qualora non abbia già provveduto all’adozione del citato Modello Organizzativo, ad uniformarsi ai principi di seguito specificati:
• improntare la propria attività a principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà;
• promuovere una competizione leale, rifuggendo e stigmatizzando il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere obiettivi economici;
• perseguire l’eccellenza della performance in termini di qualità, informando i propri comportamenti a correttezza;
• mantenere con le Pubbliche Autorità locali, nazionali e sopranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie;
• non erogare contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali, o a loro rappresentanti o candidati;
• non promettere vantaggi o altre utilità o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
• non effettuare spese di rappresentanza con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;
• non promettere o concedere omaggi o regalie non di modico valore;
• non fornire o promettere informazioni e/o documenti riservati;
• non favorire, nei processi d’acquisto, fornitori, sub-appltatori e consulenti indicati da rappresentanti di INPDAP;
• non esibire documenti/dati falsi od alterati;
• non tenere una condotta ingannevole che possa indurre INPDAP in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
• non omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni di INPDAP;
• non ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio dell’azienda, accedendo in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o abusando della posizione di fornitore della Pubblica Amministrazione;
• non corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi - ivi comprese le imprese collegate o controllate, i propri collaboratori e consulenti- somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, volte a facilitare la conclusione di determinati atti da parte della PA.
Art. 26. Varie
26.1 Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
26.2.Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
26.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 27. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per INPDAP Per DITTA