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CIRCOLARE CDP S.P.A. N. 1296 recante “Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, da parte degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004” (Testo integrato con le ultime modifiche approvate in data 12 novembre 2021)
Premessa
La presente Xxxxxxxxx sostituisce integralmente la Circolare della Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito la “CDP”) n. 1276 del 31 luglio 2009.
1. Ambito soggettivo
La presente circolare rende note le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, in relazione ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, da parte degli organismi di diritto pubblico aventi natura giuridica privatistica, connotati dai seguenti requisiti contestuali:
a) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotati di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
d) che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica (quali, a titolo meramente esemplificativo, l’energia, il gas, il servizio idrico integrato, il trasporto pubblico, l’igiene ambientale).
Di seguito, per brevità, gli organismi di diritto pubblico sopra definiti sono denominati “Enti” o “ODP”.
2. Ambito oggettivo
1
Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati ai sensi
dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Condizioni generali dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria
Le tipologie dei finanziamenti assistiti da garanzia reale o finanziaria offerti dalla CDP sono:
x. xxxxx fondiario, garantito mediante ipoteca, disciplinato dalla normativa in materia di credito fondiario di cui agli artt. 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., ai sensi dell’art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (di seguito il “Mutuo Fondiario”);
b. prestito garantito mediante contratto di pegno su saldo di conto corrente e/o su titoli e/o su crediti ovvero mediante contratto di cessione in garanzia del credito vantato dall’Ente nei confronti di un ente pubblico territoriale, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria” (di seguito il “Prestito assistito da Garanzia Finanziaria”);
c. sottoscrizione a fermo di titoli obbligazionari emessi da un ODP, garantita mediante contratto di pegno su saldo di conto corrente e/o su titoli e/o su crediti ovvero mediante contratto di cessione in garanzia del credito vantato dall’Ente nei confronti di un ente pubblico territoriale, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e s.m.i. (di seguito il “Prestito Obbligazionario”).
3.1. Erogazione
L’erogazione è effettuata in unica soluzione, con valuta predeterminata, di norma entro il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente alla costituzione della garanzia reale o finanziaria. La CDP effettuerà l’erogazione mediante versamento della somma in un deposito bancario, intestato all’Ente, vincolato esclusivamente alla realizzazione dell’investimento finanziato.
3.2. Ammortamento
3.2.1.Modalità di rimborso del Mutuo Fondiario e del Prestito assistito da Garanzia Finanziaria
Il Mutuo Fondiario ed il Prestito assistito da Garanzia Finanziaria sono regolati a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, e sono rimborsati in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni.
Nel caso di scelta del regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti con quota capitale crescente (metodo francese), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di scelta del regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (metodo italiano).
La data di inizio del periodo di ammortamento coincide con la data di erogazione del prestito.
Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (di seguito, ciascuna denominata “Data di Pagamento”). Il numero di rate non può essere, di norma, inferiore a dieci o superiore a sessanta.
La scadenza della prima rata di ammortamento (di seguito la “Prima Data di Pagamento”) è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.
3.2.2.Xxxxxxx, condizioni e modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario
I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario sono definite dal regolamento (di seguito, il “Regolamento del Prestito Obbligazionario”), di cui agli schemi resi disponibili dalla CDP attraverso il proprio sito internet (xxx.xxx.xx). A livello indicativo e non esaustivo, il Prestito Obbligazionario dovrà presentare le seguenti caratteristiche e condizioni finanziarie: i) durata, incluso il periodo di pre-ammortamento, non inferiore a 5 anni e non superiore a 30 anni; ii) prezzo di emissione alla pari; iii) erogazione effettuata in unica soluzione con valuta corrispondente alla data di emissione; iv) data di inizio del periodo di ammortamento coincidente con il 31 dicembre successivo al termine minimo di 18 mesi più un giorno decorrente dalla data di emissione; v) rimborso alla pari e senza deduzioni di spese mediante il pagamento delle quote di capitale determinate in relazione alle caratteristiche e all’entità della garanzia finanziaria prestata dall’Ente e pagate, di norma, il 31 dicembre di ogni anno, in corrispondenza della scadenza di ciascun periodo di interessi; vi) titoli emessi in forma nominativa e con tagli nominali non inferiori a 50.000 Euro; vii) accentramento in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. con la quale l’Ente avrà preventivamente provveduto a stipulare idonea convenzione; viii) servizio del debito effettuato da parte dell’Ente esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti alla Monte Titoli S.p.A; ix) quotazione presso borse valori non prevista.
3.3. Tasso di interesse
3.3.1.Tasso di interesse applicato al Mutuo Fondiario ed al Prestito assistito da Garanzia Finanziaria
Il tasso di interesse del prestito è pari alla somma tra (i) la maggiorazione in vigore alla data di stipula del contratto, individuata tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente
dalla CDP attraverso il proprio sito internet1 (xxx.xxx.xx), e (ii) un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall’Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.
Nel caso in cui l’Ente scelga il regime di interessi a tasso fisso, il parametro (di seguito, il “Parametro Tasso Fisso” o “TFE”) corrisponde al tasso finanziariamente equivalente2 calcolato, nelle modalità di cui alla Nota Tecnica allegata alla presente circolare, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la data di stipula3.
Nel caso in cui l’Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile, il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor. In particolare a ciascun periodo interessi del piano di ammortamento a tasso variabile si applica il “Parametro Tasso Variabile” che corrisponde, rispettivamente, al Primo Parametro Euribor nel primo periodo di interessi e al Parametro Euribor in tutti i periodi di interessi successivi al primo4.
3.3.2. Tasso di interesse applicato al Prestito Obbligazionario
Sul Prestito Obbligazionario maturano, di norma, interessi a tasso fisso5. Il godimento del Prestito Obbligazionario decorre dalla data di emissione (inclusa) e termina alla data di scadenza (inclusa). Ciascun periodo di interessi è, di norma, annuale, con decorrenza dal 1 gennaio (incluso) e termine il 31 dicembre (incluso) di ciascun anno solare. Il primo periodo di interessi può avere durata inferiore all’anno e decorre dalla data di emissione (inclusa) e termina, di norma, il 31 dicembre (incluso) immediatamente successivo. Le quote interessi sono corrisposte in via posticipata, il computo è effettuato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 giorni, applicando il tasso fisso cedolare al debito residuo relativo a ciascun periodo di interessi, in conformità con quanto riportato dal Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Il tasso fisso nominale è definito quale somma tra (i) la maggiorazione, determinata dalla CDP in relazione ai termini previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario e alla natura ed entità della garanzia finanziaria prestata, e (ii) il Parametro Tasso Fisso. La CDP si rende disponibile a pubblicare sul proprio sito l’entità della maggiorazione, con una tempistica definita in relazione alle richieste di sottoscrizione a fermo del Prestito Obbligazionario pervenute dagli Enti.
1 La maggiorazione applicata al prestito rimane invariata per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti con garanzia finanziaria della CDP di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profilo di ammortamento, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP.
2 Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
3 Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo.
4 Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.
5 In relazione alla natura e alla entità della garanzia finanziaria rilasciata dall’ emittente la CDP si riserva la facoltà di sottoscrivere Prestiti Obbligazionari con cedole a tasso variabile definite sulla base del valore del Parametro Euribor.
Il Parametro Tasso Fisso è determinato, di norma, il quarto giorno lavorativo che precede la data di emissione e di godimento del Prestito Obbligazionario ed è comunicato all’Ente per lo svolgimento di ogni necessario adempimento al perfezionamento dell’emissione del Prestito Obbligazionario.
3.4. Garanzie e impegni
Il Mutuo Fondiario è garantito mediante ipoteca di primo grado su beni immobili che appartengano al patrimonio disponibile dell’Ente. Si precisa che, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, l’Ente deve produrre i) una relazione sottoscritta da un professionista legale di gradimento della CDP attestante la piena disponibilità dei beni e la mancanza di vincoli sugli stessi e ii) una perizia di stima del valore degli immobili, predisposte da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero dal competente ufficio del territorio dell’Agenzia delle Entrate. I relativi oneri sono integralmente e direttamente a carico dell’Ente.
Il Prestito assistito da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ed il Prestito Obbligazionario sono garantiti mediante contratto di pegno su saldo di conto corrente e/o su titoli e/o su crediti ovvero mediante contratto di cessione in garanzia del credito vantato dall’Ente nei confronti di un ente pubblico territoriale, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e s.m.i. L’importo da costituire in pegno e l’importo del credito da cedere saranno determinati in relazione alle caratteristiche del prestito ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, in misura tale da garantire il pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il credito ceduto alla CDP con funzione di garanzia può essere costituito dai contributi pluriennali riconosciuti al soggetto richiedente il prestito da un ente pubblico territoriale. Inoltre - limitatamente al Prestito assistito da Garanzia Finanziaria - è prevista la possibilità, in relazione alle caratteristiche del prestito ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, di inserire nei contratti di prestito dei covenant, in base ai quali, a seconda dell’andamento della situazione economica e finanziaria dell’Ente, la CDP potrà richiedere garanzie addizionali e condizionare il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell’Ente alla propria approvazione preventiva.
3.5. Istruttoria ed affidamento
La fase istruttoria è funzionale “all’accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee” (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).
La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché la descrizione dettagliata dell’investimento da finanziare e delle caratteristiche del prestito richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia
in funzione della natura giuridica dell’Ente e della tipologia dell’investimento da finanziare. L’istruttoria concerne, tra l’altro, l’analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.
All’esito della fase istruttoria, la CDP si esprimerà sulla ammissibilità dell’affidamento all’Ente del prestito richiesto, mediante l’invio da parte della CDP della relativa comunicazione.
Nel sito internet della CDP è disponibile una scheda riepilogativa della documentazione da produrre per l’istruttoria di affidamento. La CDP si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o attestazioni necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento nonché l’equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale dell’Ente.
3.6. Perfezionamento del contratto
Successivamente all’affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell’Ente. I relativi schemi contrattuali sono consultabili sul sito internet della CDP.
3.7. Rimborso Anticipato parziale o totale
È facoltà dell’Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del prestito, per un importo inferiore alla somma prestata (di seguito, la “Somma da Rimborsare”), ovvero totale, per l’intero importo del debito residuo, in corrispondenza di una Data di Pagamento successiva alla Prima Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso6.
In entrambi i casi l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, è ridefinito come differenza tra il piano di ammortamento del prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare7. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione anticipata pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito è a
6 Qualora il pagamento dell’Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
7 Qualora il piano di ammortamento del prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE aumentato della maggiorazione del prestito e della vita residua del prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
Qualora il piano di ammortamento del prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch’esso a quote capitale costanti. L’importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.
tasso fisso, un indennizzo per estinzione anticipata pari al differenziale, se positivo, tra (i) la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e (ii) la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso8.
In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione anticipata pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime di interessi del prestito è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra (i) la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e (ii) il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso8.
3.8. Diverso utilizzo
La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.
4. Condizioni generali del prestito chirografario
8 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del prestito, sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET (“Giorno TARGET”: indica il giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET-Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System) e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
Il prestito chirografario è offerto in differenti tipologie, in relazione alla modalità ed alla presenza del preammortamento ed alla modalità di erogazione:
a. Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso
b. Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile
c. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla
d. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica
4.1. Erogazione
L’erogazione è effettuata in una o più soluzioni. La CDP, di norma, effettuerà l’erogazione mediante versamento della somma in un deposito bancario, intestato all’Ente, vincolato esclusivamente alla realizzazione dell’investimento finanziato.
Nel caso di prestiti con pre-ammortamento, la data di inizio del periodo di pre-ammortamento coincide con la data di erogazione e termina il giorno antecedente la data di inizio del periodo di ammortamento. Nel corso di tale periodo, sull’importo erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall’Ente.
4.1.1. Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso
L’erogazione è effettuata sulla base del cronoprogramma di erogazione predeterminato, pubblicato nel sito internet della CDP ed allegato al contratto di prestito. La CDP può considerare l’adozione di un cronoprogramma diverso da quello pubblicato nel sito, in relazione a specifiche e documentate esigenze dell’Ente.
4.1.2. Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile
L’erogazione può essere effettuata nel periodo intercorrente tra la data di stipula ed il giorno antecedente la data di inizio del periodo di ammortamento su richiesta dell’Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio del periodo di ammortamento.
Qualora l’Ente, entro il termine suddetto, non richieda l’erogazione dell’intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuerà un’erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento.
La riduzione della somma prestata all’importo della somma effettivamente erogata può essere accordata dalla CDP in conseguenza di ribasso d’asta ovvero di minore costo dell’investimento finanziato, definitivamente accertato e debitamente documentati da parte dell’Ente.
4.1.3. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla
La somma prestata è erogata, in una o più soluzioni, in date non predefinite alla stipula del contratto, di norma, entro e non oltre il 30 novembre del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno solare successivo alla stipula (di seguito, la “Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo”). Ciascuna erogazione deve essere espressamente richiesta dall’Ente utilizzando il modello allegato alla proposta contrattuale, debitamente compilato e sottoscritto.
Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l’intero importo della somma prestata, l’Ente riceverà dalla CDP una comunicazione di ricognizione dell’importo ancora disponibile ed erogabile ed avrà la facoltà di chiedere un’ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l’Ente non si avvalga di tale facoltà, la CDP procederà, alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all’importo erogato, come specificato nel successivo paragrafo 4.9.
4.1.4. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Unica
La somma prestata è erogata, in un’unica soluzione, in corrispondenza della data predefinita indicata nel relativo contratto.
All’erogazione corrisponde uno specifico piano di ammortamento, le cui caratteristiche sono fissate sulla base delle relative date di inizio e fine ammortamento e del regime di interessi prescelto dall’Ente, come specificato nei successivi paragrafi.
4.2. Ammortamento
4.2.1. Modalità di rimborso del Prestito con pre-ammortamento
L’ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell’Ente, ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra cinque e trenta anni.
Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall’anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del prestito inclusa (di seguito, ciascuna denominata “Data di Pagamento”). Di norma, l’ammortamento è strutturato a rate costanti, con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d’interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d’interesse variabile.
L’ammortamento decorre, di norma, a scelta dell’Ente:
- dal 1° gennaio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato entro il 30 novembre;
- dal 1° luglio dell’anno successivo alla stipula, a condizione che questa intervenga nel secondo semestre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla stipula;
- dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula.
4.2.2. Modalità di rimborso del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla
Il prestito è erogato in più soluzioni e l’ammortamento avviene attraverso più piani di rimborso (di seguito, ciascuno denominato “Piano di Ammortamento per Erogazione”), uno per ogni singola erogazione.
È facoltà dell’Ente scegliere per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, contestualmente alla richiesta di erogazione, la data di fine ammortamento. Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre dalla data della relativa erogazione, che coincide pertanto con la data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di interessi semestrale, fatta eventualmente eccezione per la prima. Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di inizio ammortamento. Il numero di rate previsto in ogni Piano di Ammortamento per Erogazione non può essere, di norma, inferiore a 10 o superiore a 60.
È facoltà dell’Ente, infine, scegliere, contestualmente alla richiesta di erogazione, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, l’applicazione del regime di interessi a tasso fisso ovvero l’applicazione del regime di interessi a tasso variabile.
Di norma, il Piano di Ammortamento per Erogazione è:
- nel caso di scelta, da parte dell’Ente, del regime di interessi a tasso fisso, a rate costanti e quote capitale crescenti (metodo francese) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano);
- nel caso di scelta, da parte dell’Ente, del regime di interessi a tasso variabile, a quote capitale costanti.
4.2.3. Modalità di rimborso del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica
Il prestito è erogato in unica soluzione e l’ammortamento avviene attraverso un solo piano di rimborso (di seguito, il “Piano di Ammortamento”).
La data di fine ammortamento coincide con la scadenza del contratto di prestito.
Il Piano di Ammortamento decorre dalla data di erogazione, che coincide pertanto con la data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di interessi semestrale (fatta eventualmente eccezione per la prima). Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (di seguito, ciascuna denominata “Data di Pagamento”), a partire dalla data di inizio ammortamento, salvo quanto previsto di seguito in relazione alla prima Data di Pagamento. Il numero di rate previsto nel Piano di Ammortamento non può essere, di norma, inferiore a 10 o superiore a 60.
La prima Data di Pagamento corrisponde, a scelta dell’Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data di erogazione, salvo che:
i) la data di erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadrà il 30 giugno successivo; o
ii) la data di erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadrà il 31 dicembre successivo.
In particolare, la quota interessi della prima rata di ammortamento è determinata sulla base del periodo di tempo intercorrente tra la Data di Inizio Ammortamento e la prima Data di Pagamento.
È facoltà dell’Ente scegliere l’applicazione al Piano di Ammortamento del regime di interessi a tasso fisso ovvero l’applicazione del regime di interessi a tasso variabile.
Di norma, il Piano di Ammortamento è:
- nel caso di scelta, da parte dell’Ente, del regime di interessi a tasso fisso, a rate costanti e quote capitale crescenti (metodo francese) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano);
- nel caso di scelta, da parte dell’Ente, del regime di interessi a tasso variabile, a quote capitale costanti.
4.3. Tasso di interesse
4.3.1. Tasso di interesse applicato al Prestito con pre-ammortamento
Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i Prestiti con pre-ammortamento, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet9,
e il Parametro Tasso Fisso3o il Parametro Tasso Variabile4 a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di pre-ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile.
Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il pre-ammortamento a tasso variabile.
4.3.2. Tasso di interesse applicato al Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla
9 La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti chirografari della CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, venerdì, sul sito internet della CDP.
Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per il Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, tra quelle determinate e rese note settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet10 (di seguito, la “Maggiorazione Unica”), e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l’Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.
Il Parametro Tasso Fisso da applicare a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione corrisponde al tasso finanziariamente equivalente2 calcolato, nelle modalità di cui alla Nota Tecnica allegata alla presente circolare (e ivi definito “TFE”), di norma, il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade il giorno di ricezione da parte della CDP11 della relativa domanda di erogazione. Il Parametro Tasso Variabile è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor.
Inoltre, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, a partire dal secondo anno solare di ammortamento (incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento (incluso), l’Ente avrà la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire alla CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio dal regime di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il tasso fisso applicato sarà pari alla somma tra (i) la Maggiorazione Unica ed (ii) il Parametro Tasso Fisso calcolato dalla CDP il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dello stesso anno12. A seguito dell’esercizio dell’opzione, le quote capitale di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione interessato dalla richiesta rimarranno invariate. La variazione di regime di tasso non è invece prevista per i Piani di Ammortamento in relazione ai quali sia stato originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso.
4.3.3. Tasso di interesse applicato al Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica
Il tasso di interesse applicato al Piano di Ammortamento è pari alla somma tra la Maggiorazione Unica in vigore alla data di stipula per il Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica, determinata, di norma settimanalmente, dalla CDP e resa nota attraverso il proprio sito internet o mediante altri mezzi di comunicazione, e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso
10 La maggiorazione applicata al Prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti senza Pre-Ammortamento ad Erogazione Multipla di pari durata totale e uguale durata dell’eventuale Periodo di Utilizzo (nel caso di erogazione multipla), con la stessa tipologia di ammortamento e la medesima Prima Data di Pagamento (nel caso di erogazione unica) e comunque in conformità con le durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il venerdì, sul sito internet della CDP e nei limiti indicati al termine del presente paragrafo.
11 Il Parametro Tasso Fisso determinato il mercoledì si applica, quindi, ai Piani di Ammortamento per Erogazione relativi alle richieste di erogazione ricevute dalla CDP la settimana immediatamente precedente.
12 Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente precedente.
Variabile determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall’Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.
Il Parametro Tasso Fisso da applicare a ciascun Piano di Ammortamento corrisponde al tasso finanziariamente equivalente2 calcolato, nelle modalità di cui alla Nota Tecnica allegata alla presente circolare, di norma, settimanalmente, e valido per i contratti stipulati nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione dello stesso e la data di pubblicazione immediatamente successiva. Il Parametro Tasso Variabile è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell’Euribor.
Inoltre, per il Piano di Ammortamento a tasso variabile, a partire dal secondo anno solare di ammortamento (incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento (incluso), l’Ente avrà la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire a CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio dal regime di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il tasso fisso applicato sarà pari alla somma tra (i) la Maggiorazione Unica ed (ii) il Parametro Tasso Fisso calcolato dalla CDP il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dello stesso anno12. A seguito dell’esercizio dell’opzione, le quote capitale del Piano di Ammortamento interessato dalla richiesta rimarranno invariate. La variazione di regime di tasso non è invece prevista per il Piano di Ammortamento in relazione al quale sia stato originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso.
4.4. Garanzie e impegni
Il prestito chirografario è garantito da fideiussione, sulla base di uno schema reso disponibile dalla CDP ovvero di gradimento della stessa, dell’Ente/amministrazione di riferimento, rilasciata a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del prestito ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente.
La CDP si riserva, inoltre, a seguito della verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente, la possibilità di integrare il suddetto quadro cauzionale, richiedendo:
- mandato irrevocabile a ciascun cassiere, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il cassiere svolga per l’ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell’Ente su un unico conto corrente, intestato all’Ente medesimo, ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza - nell’interesse della CDP - una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un’annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi;
ovvero
- ordine permanente di accantonamento impartito alla banca che svolge per l’Ente il servizio di conto corrente (di seguito, la “Banca d’Appoggio”), conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare nel conto corrente intestato all’Ente ed intrattenuto presso la Banca d’Appoggio le entrate dell’Ente; ii) ad accantonare e vincolare - nell’interesse della CDP - le entrate di cui al precedente punto i), fino a concorrenza di un importo pari ad un’annualità del prestito, comprensiva di capitale ed interessi, come risultante dal piano di ammortamento del prestito; iii) a destinare le entrate accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii esclusivamente al pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento del prestito;
ovvero
- fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP ovvero di gradimento della stessa, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, per un importo che sarà determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all’esito dell’analisi economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente e, in ogni caso, non inferiore ad un’annualità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all’integrale adempimento da parte dell’Ente di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possegga una classe di rating, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all’investment grade. La CDP può accettare la fideiussione rilasciata da un istituto di credito sprovvisto di rating ovvero avente un rating inferiore di non oltre tre classi all'investment grade, subordinatamente alla propria autonoma ed insindacabile valutazione del merito di credito di tale istituto;
ovvero
- ulteriori forme di garanzia personale o reale.
Esclusivamente alle società per azioni, a totale capitale pubblico, incaricate dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi è consentito produrre, a garanzia del prestito chirografario, un Ordine Permanente di Accantonamento Risorse. In tal caso, è previsto l’inserimento nel contratto di prestito di un covenant basato su parametri economico-finanziari, in relazione al quale la CDP potrà richiedere garanzie addizionali ovvero il ricorso all’indebitamento da parte dell’Ente potrà essere condizionato all’approvazione preventiva della CDP.
4.5. Istruttoria ed affidamento
Si veda il paragrafo 3.5.
4.6. Perfezionamento del contratto
Si veda il paragrafo 3.6.
4.7. Rimborso Anticipato
4.7.1.Modalità di rimborso anticipato del Prestito con pre-ammortamento
Si veda il paragrafo 3.7.
4.7.2. Modalità di rimborso anticipato del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla e del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica
È facoltà dell’Ente effettuare il rimborso anticipato parziale rispettivamente:
a. con riferimento al Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, di uno o più Piani di Ammortamento per Erogazione; e
b. con riferimento al Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica, del Piano di Ammortamento,
per un importo inferiore alla somma prestata (di seguito, la “Somma da Rimborsare”), ovvero totale per l’intero importo del debito residuo, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso6.
In ogni caso, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
In caso di rimborso anticipato parziale l’Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione (nel caso di Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla) ovvero tra il Piano di Ammortamento (nel caso di Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica) e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare. In tal caso, inoltre, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione anticipata pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione anticipata pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso8.
In caso di rimborso anticipato totale l’Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento per Erogazione (nel caso di Prestito senza pre-
ammortamento ad Erogazione Multipla) ovvero dal Piano di Ammortamento (nel caso di Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica) a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del prestito è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Nel caso di rimborso di un Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile (nel caso di Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla) ovvero del Piano di Ammortamento a tasso variabile (nel caso di Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica), alla CDP non sarà dovuto indennizzo alcuno qualora l’Ente certifichi, attraverso apposita dichiarazione del responsabile del procedimento rilasciata contestualmente alla richiesta di rimborso anticipato, che il rimborso è effettuato a fronte di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti da indebitamento.
4.8. Diverso utilizzo per il Prestito con pre-ammortamento e senza preammortamento
Si veda il paragrafo 3.8.
4.9. Riduzione per il Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla
Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l’intero importo della somma prestata, l’Ente riceverà dalla CDP una comunicazione di ricognizione dell’importo ancora disponibile ed erogabile ed avrà la facoltà di chiedere un’ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l’Ente non si avvalga di tale facoltà, la CDP procederà, alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all’importo erogato.
A fronte della riduzione, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo della riduzione, a meno che l’Ente non certifichi, mediante dichiarazione del responsabile del procedimento trasmessa alla CDP nei termini stabiliti contrattualmente, che la copertura finanziaria del disavanzo generato dall'investimento è assicurata:
(i) dalla somma complessivamente erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo,
ovvero,
(ii) da risorse di bilancio dell’Ente, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti finanziatori diversi dalla CDP.
5. Prestiti con oneri a carico di Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed Enti Locali
La CDP può concedere agli Enti prestiti di scopo i cui oneri di rimborso siano assunti da Regioni, Provincie Autonome ed Enti Locali. Tali prestiti sono erogati da CDP direttamente agli Enti contraenti. Le relative condizioni generali sono quelle già rese note mediante le Circolari della CDP elencate di seguito, in quanto compatibili, con riferimento alle rispettive tipologie di prestito:
Prestito ordinario di scopo senza pre-ammortamento, con oneri a carico di Regioni e Province Autonome, di cui alla Circolare CDP n. 1284 del 3 novembre 2015;
Prestito ordinario di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013;
Prestito flessibile di scopo con oneri a carico di Ente Locale, con soggetto beneficiario diverso dal debitore, di cui alla Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013.
6. Disposizioni finali
La CDP si riserva di modificare, previa apposita comunicazione, diffusa anche mediante il proprio sito internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonché le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare.
La CDP si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’Ente, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 3.4 e 4.4, ulteriori forme di garanzia personale o reale.
NOTA TECNICA
Il tasso finanziariamente equivalente (“TFE”) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2
- 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo.
(2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.