ACCORDO OPERATIVO
ACCORDO OPERATIVO
I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE
CALABRIA
ORDINI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA REGIONE CALABRIA
La Direzione Regionale INPS
CALABRIA
rappresentata dal Direttore Xxxxxxxx Xxxxx e dai Direttori provinciali e di struttura territoriale della regione
e
Gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Calabria,
rappresentati dal Coordinatore della Consulta Regionale degli Ordini Xxxxxxxx Xxxxx
Premesso
che l’INPS ed i Consulenti del Lavoro, nello svolgimento delle reciproche competenze e funzioni istituzionali, hanno sempre perseguito l’obiettivo della più alta qualità del servizio da fornire ai rispettivi utenti riconoscendo la valenza strategica della reciproca relazione e cooperazione (v. Protocollo di collaborazione operativa INPS - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sottoscritto in data 22 luglio 2004);
che è sempre stato comune intento dell’INPS e dei Consulenti del Lavoro condurre una costante ed attenta vigilanza tesa a contrastare e a reprimere fenomeni di abusivismo professionale nel rispetto della Legge 11 gennaio 1979 n. 12;
che la Direzione Regionale INPS Calabria e le Direzioni provinciali intendono realizzare misure idonee ad agevolare l’accesso dei Consulenti del Lavoro ai servizi INPS in una logica generale di semplificazione dei canali di comunicazione per migliorare il rapporto previdenziale dei datori di lavoro, cittadini e più in generale della collettività;
visti
i vigenti Protocolli d’intesa nazionali e regionali e le relative linee
programmatiche;
il Protocollo Nazionale di collaborazione operativa INPS - Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
il Protocollo d’intesa fra la Direzione Generale INPS e il Consiglio Nazionale dell’Ordine Consulenti del Lavoro del 23 giugno 2017, che regolamenta la presentazione delle istanze di interpello all'INPS e la divulgazione delle relative risposte ai propri iscritti a cura del Consiglio Nazionale;
il Protocollo siglato tra Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria e Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria il 25 ottobre 2018, già noto alle competenti Direzioni Centrali, che nel periodo di applicazione ha dimostrato la sua validità e prodotto tangibili soddisfacenti risultati riscontrati dalle parti
tenuto conto
della legge 11 gennaio 1979, n. 12 “Norme per l'ordinamento della professione
di consulente del lavoro”;
della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
considerato
che in tutte le sedi della regione Calabria (direzioni provinciali, filiale provinciale, agenzia complessa) si è dato avvio al Reassessment del modello di distribuzione dei servizi e delle attività produttive dell'Istituto in funzione utente-centrica (distribuzione dei prodotti all.1 - organigramma sedi all.2)
ritenuto
il comune interesse:
nel promuovere lo sviluppo della metodologia telematica attraverso la conoscenza e il corretto utilizzo degli strumenti che l’INPS mette a disposizione delle aziende e dell’utenza professionalizzata per migliorare la comunicazione ed i tempi di erogazione dei servizi;
nel promuovere il corretto ed esclusivo utilizzo del Cassetto Previdenziale e degli ulteriori strumenti di contatto telematico concordati;
nel consolidare il sistema di customer care mediante l’interlocuzione diretta con i Consulenti del Lavoro, esclusivamente mediante appuntamenti, per la soluzione di problematiche di particolare complessità afferenti al processo di riscossione contributiva non altrimenti risolvibili;
nell’adottare ogni sinergia finalizzata a garantire il popolamento dei conti assicurativi aziendali ed individuali mediante la puntuale e corretta trasmissione dei flussi contributivi/ assicurativi a cura dei soggetti contribuenti e dei loro Consulenti;
nel promuovere iniziative congiunte di formazione/informazione per l’approfondimento di novità normative e procedurali su materie di comune interesse e per l’aggiornamento del rispettivo Know how;
concordano
l’adozione delle prassi operative e dei reciproci impegni di seguito indicati nell’ambito delle rispettive competenze.
1. Presentazione delle domande di servizio.
Ai sensi della legge 30 luglio 2010 n. 122 l’INPS ha telematizzato in via esclusiva una serie di domande di servizio, rilasciando apposite procedure di trasmissione e gestione delle singole istanze, pertanto la presentazione delle domande di servizio telematizzate dovrà avvenire esclusivamente accedendo al sito xxx.xxxx.xx > servizi on line, dove sarà possibile visualizzare l’elenco di tutti i servizi, anche per tipologia di utente;
2. Comunicazione telematica.
Nell’ottica della massima attenzione al cliente esterno, il servizio di Comunicazione bidirezionale costituisce la principale e collaudata modalità strutturata di comunicazione mediante canale telematico ed è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza e consulenza specialistica, a garantire la storicizzazione delle comunicazioni e a ridurre i tempi di risposta dell’Istituto, nell’ottica di un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
2.1. Cassetto Previdenziale.
Il Cassetto Previdenziale implementato con la Comunicazione Bidirezionale, quale più importante canale di comunicazione telematico strutturato e privilegiato con le aziende e gli intermediari abilitati, nel reciproco interesse, è lo strumento esclusivo di contatto con l’INPS per comunicazioni, richieste di chiarimenti e invio di documentazione relativi a:
• AZIENDE NON AGRICOLE CON DIPENDENTI (AZIENDE CON DM);
• ARTIGIANI E COMMERCIANTI;
• ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ex lege 8 agosto 1995 n. 335
(committenti e liberi professionisti);
• DATORI DI LAVORO DOMESTICI
• AZIENDE AGRICOLE
• LAVORATORI AUTONOMI AGRICOLI
Per la corretta e tempestiva gestione dei contatti a cura dell’INPS, è di fondamentale importanza il corretto utilizzo dell’oggetto predefinito del Cassetto Previdenziale che consente la corretta veicolazione della comunicazione all’ufficio competente.
In caso di errata indicazione dell’oggetto predefinito, sarà cura dell’INPS veicolare direttamente il contatto all’ufficio competente, anche se non potranno essere garantiti tempi certi di risposta.
Non potranno, altresì, essere garantiti tempi certi di risposta nel caso di uso improprio delle varie tipologie di Cassetto Previdenziale.
2.2. La casella di posta certificata
In via del tutto eccezionale le comunicazioni, la cui tipologia non sia prevista nel titolario del Cassetto Previdenziale di riferimento, potranno essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata delle singole direzioni provinciali, filiale provinciale e agenzia complessa di seguito indicati:
Catanzaro xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx Cosenza xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Crotone xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Lamezia Terme, xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Reggio Calabria xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx Vibo Valentia xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Nell’oggetto della PEC, al fine di agevolare l’immediata presa in carico della comunicazione, è necessario indicare “CDL – CANALE DEDICATO”
È invece richiesto indicare nel corpo della comunicazione la gestione previdenziale di riferimento (AZIENDE CON DM/ ARTCOMM/ GESTSEP-LP/ GESTSEP-CO/ DL DOMESTICI/AZIENDE AGRICOLE/LAVORATORI AUTNOMI
AGRICOLI) - il CODICE FISCALE del soggetto contribuente/l’identificativo previdenziale (matricola aziendale, codice azienda per ARTCOMM, ecc.), e, succintamente, il motivo della richiesta.
Non potranno essere prese in carico:
• le comunicazioni inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello di posta certificata;
• le comunicazioni che non contengono gli elementi minimi sopra indicati;
• le comunicazioni inviate a caselle di posta personale degli operatori.
3. Tempi garantiti di risposta (livello crescente di responsabilità) - reciproci impegni delle parti.
A. L’INPS si impegna:
• a rispondere ai contatti pervenuti mediante il Cassetto Previdenziale Aziende nel rispetto dei «tempi soglia» (allegato 3)
• a rispondere entro 5 giorni lavorativi ai contatti pervenuti mediante gli altri Cassetti Previdenziali attivi o mediante comunicazione via PEC
In caso di infruttuoso decorso dei termini succitati, il Consulente del Lavoro potrà inviare un sollecito secondo le indicazioni di cui al punto 2.2 del presente protocollo indicando nell’oggetto “CDL - SOLLECITO CONTATTO”
Alla comunicazione dovrà essere allegato il PdF del contatto rimasto inevaso.
In caso di mancata risposta al sollecito, gli Ordini dei Consulenti del Lavoro potranno interessare i Direttori Provinciali INPS, scrivendo alle caselle di posta elettronica certificata delle singole sedi di cui al punto 2.2. del presente protocollo indicando nell’oggetto “CDL – AL DIRETTORE” allegando il PdF dei contatti rimasti inevasi.
L’intero procedimento comunicativo dovrà essere definito entro 20 giorni lavorativi dalla data del primo contatto.
B. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a promuovere:
1. l’uso esclusivo del Cassetto Previdenziale e della Comunicazione
bidirezionale;
2. il rispetto delle regole di comunicazione di cui ai precedenti punti del presente protocollo
C. Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano, altresì, a sensibilizzare i propri iscritti affinché:
3. prima dell’invio di qualsiasi comunicazione, reperiscano le informazioni disponibili nella propria interfaccia del Cassetto Previdenziale;
4. consultino il Servizio Evidenze per aziende e intermediari, accedendo al modulo Evidenze 2.0, al fine di intervenire laddove possibile per la risoluzione anticipata delle problematiche rilevate;
5. non ripropongano con altri canali di comunicazione le richieste già inoltrate mediante Cassetto Previdenziale;
6. nel rispetto del principio di reciprocità, forniscano risposta, entro 5 gg. lavorativi, alle richieste dell’INPS di trasmissione di flussi mancanti, di correzione di errori nella trasmissione dei flussi, di chiarimenti, di integrazione di documentazione, di quietanze di pagamento.
4. Agenda Appuntamenti.
In riferimento alla procedura Agenda Appuntamenti l’Inps s’impegna a predisporre in modo puntuale un numero idoneo di Punti di Consulenza, assicurando un adeguato numero di slot disponibili e i Consulenti del Lavoro al corretto utilizzo della procedura stessa, conformemente alle linee di indirizzo generale dell’Istituto, fissando gli appuntamenti solo per la definizione di questioni di particolare complessità non altrimenti risolvibili.
Gli appuntamenti potranno essere gestiti con le modalità telematiche, già sperimentate positivamente, tramite piattaforma MTeams.
In generale, qualora la problematica oggetto dell’appuntamento possa essere risolta in anticipo rispetto alla data fissata, l’esito verrà comunicato al consulente mediante Cassetto Previdenziale e l’appuntamento verrà annullato, come previsto dalle vigenti disposizioni dell’INPS.
Eventuali richieste di appuntamento veloce dovranno essere inoltrate alla casella di Posta Elettronica Certificata, di cui al punto 2.2, indicando nell’oggetto “CDL – APPUNTAMENTO VELOCE” esclusivamente nei casi di precedenti comunicazioni inviate correttamente e in tempo congruo, per le quali vi sia una particolare urgenza o scadenza inderogabile.
5. Punto di Consulenza assistito presso le sedi degli Ordini.
L’ INPS per gestire problematiche di particolare rilievo e urgenza, che non hanno trovato soluzione nell’utilizzo dei canali e dei servizi di cui ai precedenti articoli, rende disponibile, con periodicità quindicinale, un Punto di Consulenza assistito, in modalità remota tramite piattaforma MTeams.
L’ Ordine si impegna a vagliare le richieste pervenute dai propri iscritti, selezionando quelle da gestire con tale modalità.
6. Contrasto all’abusivismo professionale.
Le parti si danno atto reciprocamente che costituisce interesse dell’Istituto e
degli utenti lo svolgimento professionale degli adempimenti giuslavoristici
esclusivamente a cura dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12. Da qui la necessità di predisporre ed attuare ogni mezzo utile per contrastare l’abusivismo professionale nel rispetto della legge e della regolamentazione contenuta nelle circolari del Ministero del lavoro e dell’INPS.
VISTI in particolare:
la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante le norme per l’ordinamento della
professione di Consulente del Lavoro; (art. 1, commi 1, 4 e 5)
la circolare del Ministero del Lavoro n. 65 del 27 maggio 1986; (assistenza obbligatoria del CdL nelle associazioni)
la circolare INPS nr. 100 del 27/04/1990
il Vademecum del Libro Unico del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008; (risposte nn. 33, 37 e 38)
la sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 9725/2013; le leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 54/1991;
l’art. 32 del D.lgs. n. 241 del 09/07/1997 (requisiti di rappresentatività delle associazioni di categoria che possono esercitare nell’amministrazione del personale ed autorizzate alla costituzione di CAF)
E, PREMESSO che
Le leggi vigenti hanno inteso riservare le attività di gestione dell’amministrazione del personale a professionisti iscritti a determinati ordini o collegi, impedendo dunque, che queste possano essere esercitate indiscriminatamente da qualsiasi soggetto.
La legge 11 gennaio 1979, n. 12, al comma 4, dell’art. 1, eccezionalmente riconosce la possibilità di quelle gestioni, alle associazioni di Categoria dei datori di lavoro che, anche secondo la prassi ministeriale, devono essere assisti da un Consulente del Lavoro.
L’INPS ha avviato da tempo un processo di modernizzazione che prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione di istanze e comunicazioni e che la correttezza e qualità dei flussi telematici che pervengono dagli intermediari abilitati o autorizzati, impongono un rigido e costante controllo dei soggetti da profilare;
Le parti intendono promuovere e favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro;
È comune interesse delle parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all’abusivismo della professione di Consulente del Lavoro a tutela della fede pubblica;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
l’INPS si impegna al puntuale controllo dei soggetti che richiedono le
credenziali quali intermediari, secondo i seguenti criteri:
• gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro risultino regolarmente
iscritti e non siano colpiti da provvedimenti di sospensione;
• gli altri professionisti iscritti agli Ordini e Collegi di cui al comma 1,
dell’art. 1, della legge 12/1979, abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai messaggi Inps 2819/2019 e 4440/2019 e trasmesso alle ITL nel cui ambito territoriale intendono esercitare, la prescritta comunicazione;
• I professionisti di cui alle leggi nn. 251/1986 e 434/1968 modificata dall’art. 2 della legge n. 54/1991, oltre a dimostrare l’iscrizione nei rispettivi Xxxxxx, devono autocertificare con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di curare la stessa azienda agricola nella direzione, amministrazione e gestione dell’attività;
Relativamente ad ulteriori soggetti, comprese le associazioni di categoria, in caso di svolgimento di attività assimilabili, l’Inps si impegna alla verifica delle prescritte condizioni di legge.
Il Consiglio Nazionale si impegna a:
• tenere aggiornato l’elenco dei propri iscritti a disposizione dell’INPS
attraverso il portale di Categoria;
• segnalare casi di sospetto esercizio abusivo da parte di soggetti non profilabili.
In tale ottica l’INPS si impegna:
• ad autorizzare l’accesso presso le proprie sedi dei soggetti legittimati ai sensi delle disposizioni vigenti, o dei loro collaboratori, previa esibizione, rispettivamente, del tesserino professionale e della delega del titolare dello studio in cui siano riportati gli estremi di iscrizione di quest’ultimo all’Ordine;
• a segnalare tempestivamente all’Ispettorato Territoriale del lavoro i soggetti non abilitati alla professione, e loro delegati, che svolgono attività di consulenza;
• a revocare tempestivamente il PIN ai consulenti cancellati dall’Ordine o sospesi dall’esercizio della professione, appena ricevuta la consueta comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ordine medesimo, nelle more dell’aggiornamento del Censimento nazionale degli intermediari abilitati conseguente alle interlocuzioni centrali fra Ordine e INPS.
Si rammenta che gli iscritti alla Gestione separata e gli iscritti alle Gestioni degli
Artigiani e Commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge
n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini
dell’adempimento delle attività di gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari.
7.Prevenzione del contenzioso.
Le parti condividono l’interesse a prevenire il contenzioso che può ontologicamente verificarsi nella gestione del rapporto previdenziale.A tal fine, si impegnano a costituire appositi tavoli tecnici regionale e provinciali per attenzionare situazioni oggetto di segnalazione dell’INPS o degli Ordini dei Consulenti del lavoro. Il tavolo regionale si riunirà ogni sei mesi, quello provinciale ogni tre mesi, ovvero su richiesta di una delle parti. Gli esiti delle questioni oggetto delle riunioni, ove non risolte, possono formare oggetto d’interpello da inviare alle sedi competenti.
8. Incontri periodici - Iniziative formative.
Le parti condividono l’interesse ad integrare il rispettivo know how al fine di perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e delle comunicazioni, nonché l’esigenza di analizzare gli effetti di provvedimenti, documenti di prassi o procedure che possano avere rilevante impatto per la gestione del rapporto previdenziali e.
Concordano, pertanto, la promozione di incontri periodici (ogni 3 mesi) e di eventi formativi/informativi congiunti per l’approfondimento di novità normative e procedurali di comune interesse, ogni qualvolta una delle parti lo richieda.
9. Richiesta convocazione tavolo tecnico.
In riferimento ad eventuali ulteriori aspetti non disciplinati nel presente protocollo, viene data facoltà alle parti di chiedere l’immediata convocazione del tavolo tecnico, sia a livello regionale che provinciale, per approfondire le problematiche ritenute urgenti e di particolare interesse.
10. Protezione dati personali.
In ogni ambito delle fasi di attuazione del presente Accordo, le parti si impegnano a mantenere riservate le notizie acquisite e assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la massima riservatezza di dati, notizie, informazioni nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016.
10. Durata dell’Accordo.
Il presente Accordo ha la durata di 1 anno e si rinnoverà tacitamente fatta salva la facoltà di recesso delle parti.
L’INPS e gli Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro concordano di verificare
l’applicazione dell’Accordo nell’ambito degli incontri periodici trimestrali di cui al
p.7 in seguito ai quali potranno essere valutate integrazioni o modifiche in conseguenza di sopravvenute esigenze organizzative o innovazioni procedurali.