POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)
POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA |
Piazza Matteotti, 19037 Santo Stefano di Magra (SP) |
C.F / P. IVA: 00097960116 |
N. CIG |
e Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… | ||
Via/Piazza | ||
C.F / P. IVA | ||
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.12.2019 |
alle ore 24.00 del | 31.12.2022 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Scadenza annua ore 24.00 del | 31.12 |
Scadenza semestrale ore 24.00 del | 30.06 |
Rateazione premio semestrale
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005 DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di Assicurazione. |
BROKER: | L’intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto. |
SOCIETÀ | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula l’Assicurazione. |
FRANCHIGIA: | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SELF INSURED RETENTION (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non |
dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. | |
POLIZZA: | Il documento che prova l'Assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO IN SERIE: | Una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di lavoro” di cui alla presente definizione. |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiuduzio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall’assicurato, salvo che ne derivi all’assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
E’ facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le Parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da Centrali di Committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni tre , previa adozione di apposito atto.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le Parti.
Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi). In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.7 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione premio.
Art.8 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 e xx.xx. ii.
Art.9 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
Art.11 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.12 ELEZIONE DI DOMICILIO
La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.13 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, fino alla definizione di tutte le pratiche, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.
Nel caso di adozione della forma con franchigia – Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.
Art.16 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZOIONE EX ART.
1911 C.C.)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art.17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottempreranza all’art. 3 della legge n. 136 xx.xx. e ii., la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara – CIG.
Qualora i suddetti obblighi non vengano assolti, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii.; in tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art.18 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.19 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene tra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicruato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.20 VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.21 GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.Lgs n. 209/05 e ss. mm. ii.
Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza dell’assicurazione, il Contraente venga a definire con Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale inferiore sul premio imponibile di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.
Art.22 CORRISPONDENTE /COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD’S)
I Sottoscritotri conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato in sede di offerta di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto :
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori all’Assicurato/Contraente ; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall’Assicurato/Contraente ai Sottoscrittori;
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti gravamente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/200,
n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Art.24 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Ad eccezione del Contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.
Art.25 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni a cose di terzi”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole “Servizio di polizia municipale” e “Impiego di fuochi artificiali”. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni”.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia“ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
q) derivanti dalla malpractice medica
r) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonchè da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
v) a natanti nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attivita’ in ambito “off-shore”
w) a velivoli nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side)
x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dalle clausole “Xxxxx a cose di terzi” e “Responsabilità da incendio”
Art.26 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
1) Committenza auto ed altri veicoli
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche;
2) Utilizzo veicoli del Contraente
Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti,collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.
3) Danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato/Contraente per danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato / Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Xxx.xx – Titolo X e successive modificazioni.
4) Carrelli, impianti e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà
, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature, carrelli, macchine operatrici e altri apparati su ruota/cingolo (compattatori, macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
La garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature, ecc sono messi a disposizione di terzi o da terzi.
La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età
5) Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.
6) Uso e gestione di biciclette elettriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso e gestione di biciclette elettriche, corredate dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini od in uso saltuario ai dipendenti del Contraente per ragioni di servizio o compiti d’istituto, eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate;
7) Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
8) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
9) Apparecchiature in comodato od uso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo;
10) Xxxxx arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori:
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori che si trovano nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie previste nell’apposita tabella.
11) Xxxxx a cose di terzi :
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni :
• alle cose di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
• alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata);
• ai veicoli rimossi per effetto di divieto di sosta, durante il trasporto, il rimorchiamento o il sollevamento, a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida per i danni subiti da detti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree;
• a parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella;
• alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella;
12) Xxxxx da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
13) Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
14) Mense/Insegne
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
15) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere.
16) Antenne radiotelevisive / Recinzioni / Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
17) Acquedotti/Rete fognaria/Gas
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
• di impianti e rete di distribuzione gas .
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
18) Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreche’ il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
19) Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella.
20) Lavori di manutenzione, pulizia ed altri lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da lavori ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparzione e pulizia in genere.
La garanzia comprende la responsabilita’ civile in capo all’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
21) Xxxxx a terzi arrecati da Personale non dipendente
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze del Contraente /Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, borsisti, tirocinanti, prestatori d’opera in convenzione, volontari in genere, ect..) prendono parte all’esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività in genere del Contraente/Assicurato svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi, etc.. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.
22) Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
23) Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
24) Servizio di polizia municipale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni che regolano l’assicurazione “Esclusioni, lettera g)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dal servizio di polizia municipale, anche esercitato con l’utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce ed esplosivi, compreso l’addestramento ai sensi della vigente normativa.
25) Raccolta, smaltimento rifiuti e centri di stoccaggio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di centri di raccolta, stoccaggio temporaneo di rifiuti;
26) Lavori ceduti in appalto e subappalto
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto, nel caso in cui all’Assicurato/Contraente, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:
• danni a terzi; danni a prestatori d’opera dell’Assicurato, dipendenti e non;
• danni a prestatori d’opera dell’Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;
La Società, nell’ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte. La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
L’Assicurato/Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.
La garanzia assicurativa è altresì estesa:
• alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all’Assicurato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.
• alla responsabilità civile che possa gravare all’Assicurato/Contraente nel caso in cui partecipi,a qualunque titolo, ad associazioni temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
27) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.
28) Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
29) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:
• fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
• tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
30) Proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà e conduzione di strade e aree pubbliche in genere, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all’esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente stesso;
31) Fuoriuscita fluidi
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento/fuoriuscita di acqua, fluidi in genere purché conseguenti a rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra, di tubazioni, vasche, condutture ed altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrate che a cielo aperto. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.
32) Ricerca e riparazione
La garanzia comprende i danni a beni di terzi resi necessari dalle operazioni di ricerca e riparazione di guasti eseguite in conseguenza di uno spargimento/fuoriuscita di acqua e fluidi (come disciplinato dal precedente punto 30) e/o di gas, cagionato da beni/cose di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nell’apposita sezione .
33) Impianti sportivi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l’organizzazione di corsi sportivi.
34) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.
35) Uffici / Magazzini / Case ed alloggi / Parcheggi / Teatri / Cinematografi / Case di riposo / Macelli e varie attività
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, case ed alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.
36) Proprietà e/o gestione di giochi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
37) Spettacoli / Manifestazioni / Convegni / Riunioni / Mostre / Fiere / Vigilanza armata / Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, mostre, fiere, feste patronali e l’attività dei quartieri e dei rioni, esclusi comunque i danni derivanti dall’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aereomobili nonché di fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.
38) Scuole/Asili/Corsi d’istruzione/Assistenza sociale in genere
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o esercizio di asili e scuole, di qualsiasi ordine e grado, nell’ambito delle quali gli alunni devono essere considerati terzi tra loro, anche per le attività prescolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e parascolastiche; sono compresi i servizi di scuolabus gestiti direttamente o in convenzione, con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà dell’Ente.
E’ compreso l’esercizio di centri ricreativi e colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali.
E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.
La garanzia comprende inoltre la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate ed anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa la responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap ed ex carcerati presso altri enti pubblici e/o ditte private e/o all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’attività di di sostegno legata a progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la gestione ed organizzazione di centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di personale e/o volontari incaricati, compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli inserimenti terapeutici presso aziende, società ed enti, la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Enti presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori.
È compresa la gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate.
39) Volontariato e squadre antincendio e protezione civile
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente da appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese le attività delle squadre antincendio e/o di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari;
40) Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
41) Farmacie e smercio prodotti in genere
La presente polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione delle farmacie comunali.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo Esclusioni lett. q)”, la garanzia comprende pertanto la responsabilità civile professionale degli esercenti l’attività di farmacista alle dipendenze del contraente. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
42) Inquinamento improvviso ed accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'Assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
43) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
44) Responsabilità derivante agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e ss. mm. Ii. nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali) nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, compresa la funzione del dipendente responsabile del trattamento dei dati previsto dalla normativa vigente.
45) Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)” e del punto 36 del presente articolo “Spettacoli / manifestazioni / convegni / riunioni / fiere / vigilanza armata / cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
46) Detenzione ed impiego di prodotti per l’agricoltura
La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni a terzi conseguenti alla detenzione e impiego di prodotti per l’agricoltura, chimici e non, quando fanno parte dell’attività del Contraente/Assicurato, ivi compresi i danni da contaminazione, inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. Restano comunque esclusi i danni da contaminazione ed inquinamento non accidentale. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.
47) Attività varie
La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:
• dimostrazione presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
• proprietà e/o uso di macchine per il pagamento automatico, bancomat ovunque installate;
• responsabilità derivante dalle attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti;
• danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.
Art.27 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art.28 FRANCHIGIE E SIR (C.D. “SELF INSURANCE RETENTION”)
L’assicurazione entra in vigore –per i sinistri RCT superiori all’importo indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
Si conviene pertanto che:
A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente, che si avvarrà di mezzi organizzativi e finanziari propri o di strutture esterne. Per tali danni il Contraente si impegna a fornire su espressa richiesta della Società un file in formato excel riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:
1.Controparte; 0.Xxxx dell’Evento;
0.Xxxx della Richiesta;
4.Descrizione dell’evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno; 5.Prima stima economica.
6.Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7.Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti
Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dal Contraente in quanto ritenute potenzialmente rientranti nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della garanzia. Qualora, nel corso dell’istruttoria, il risarcimento richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, il Contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta al Contraente o agli Assicurati.
Inoltre, la Società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.
In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell’assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società stessa.
B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. Gestione delle vertenze di danno.
Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla Società rimarranno a carico della stessa.
In ogni caso, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per inoltrare la proposta di liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente avrà sette giorni lavorativi di tempo per accettare o meno le proposte della Società. In assenza di riscontro da parte dell’Ente Contraente entro il predetto termine, la proposta s’intenderà accettata e la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento della porzione di danno eccedente la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del Contraente.
Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa tra le Parti (Società e Ente Contraente) e permanga quindi fra le stesse disaccordo in ordine alla definizione del sinistro, la Società provvederà ad erogare direttamente all’En te Contraente un importo pari alla differenza tra il limite della SIR e l’ipotesi transattiva raggiunta, affidando la gestione del sinistro alla Contraente come se esso ricadesse nei limiti della SIR.
Le spese di gestione maturate fino a tale data resteranno ad esclusivo carico della Società mentre le spese successive resteranno ad esclusivo carico della Contraente.
La Contraente rilascerà formale quietanza liberatoria nei confronti della Società in ordine all’esposizione connessa al sinistro in esame, così come la Società rilascerà formale rinuncia alla ripetizione dell’importo versato alla Contraente qualora quest’ultima dovesse definire il sinistro per un importo inferiore a quello inizialmente ipotizzato dalla Società.
Resta inteso che, nel caso in cui intervengano successivamente ulteriori richieste di risarcimento da parte di aventi diritto diversi da quelli previsti nella transazione di cui sopra, il sinistro sarà riaperto e sorgerà nuovo impegno di gestione da parte della Società.
Art.29 TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, aventi come causa un evento naturale. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art.30 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito
Tabella Massimali | |
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 3.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 3.000.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 3.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 4.000.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | € 2.500,00 | I massimali RCT di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | nessuna | Massimali di polizza |
Committenza auto | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Utilizzo veicoli del contraente | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Carrelli impianti e macchine operatrici | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Mezzi di trasporto non a motore / biclette elettriche | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni a mezzi sotto carico e scarico | nessuno | Minima € 2.500,00 | I massimali di polizza |
Apparecchiature in comodato d’uso | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni a cose di proprietà di dipendenti ed amministratori | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni alle cose di terzi | 10% | Minima € 2.500,00 | € 300.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni da Furto | 10% | Minima € 2.500,00 | € 50.000,00 |
Mense/insegne | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Antenne, recinzioni | nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Acquedotti e rete fognaria | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | Minima € 2.500,00 | € 350.000,00 |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 250.000,00 |
Responsabilità da Incendio | Nessuno | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Fuoriuscita fluidi | 10% | Minima € 2.500,00 | € 300.000,00 |
Ricerca e riparazione | 10% | Minima € 2.500,00 | € 150.000,00 |
Inquinamento accidentale | 10% | Minima € 2.500,00 | € 500.000,00 |
Danni alle imbarcazioni degli utenti del porto turistico | 10% | Minima € 2.500,00 | €250.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per anno // danni da furto € 50.000,00 |
Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali | 20% | € 10.000,00 | € 1.000.000,00 |
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO
Fatto salvo quanto previsto all’art. “Variazioni di rischio”, il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio annuo lordo |
€ 1.255.000,00 = | ‰ | €…………………….= |
Data La Società