Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del
D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO
Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di
€ 104,00
REPERTORIO N.
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI (URM, DISCOVERY TOOL E GESTIONE INTEGRATA BIBLIOGRAFIE TESTI D’ESAME) E RELATIVI SERVIZI GESTIONALI CONNESSI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 31/12/2027 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI. CIG B1775E16E8.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventiquattro (2024), il giorno (…) del mese di
…………………, in Varese, presso i locali dell’Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi dell’Insubria, xxx Xxxxxx, 0, avanti a me
…………………, Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi dell’Insubria, nominato con Decreto del Direttore Generale …………………, a norma di quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con l’assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono comparsi i signori:
- ………………., nato a …………. (..), il ../../…., il quale interviene al presente atto in qualità di ……………. della società ……………………. (cod. fisc. n.
……………..), con sede in …………. (..), Via , …, come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ………… in data ../../…. N , di seguito denominato
Appaltatore;
- ……………….., nato a …………. il ……………….. nella sua qualità di Direttore Generale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n. 95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei
necessari poteri per la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione e Contabilità, di seguito denominato Università;
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024, n. 145 è stato autorizzato l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, attraverso il sistema di intermediazione telematica e- procurement di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 per l’importo a base d’asta pari a € 331.393,44 oltre IVA 22 %;
- che in forza della predetta delibera, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata all’Impresa (denominazione - P.IVA e sede legale) che ha offerto il ribasso del ….% sull’importo posto a base di gara, come risulta dall’offerta presentata dalla predetta Ditta;
- (se del caso) che, nelle more del rilascio dell’informazione antimafia di cui all’art.
92 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia
c.d. B.D.N.A. in data , acquisita l’autocertificazione da parte dell’Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all’art. 92, comma 3 del citato Decreto.
Quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente
xxxx, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto del contratto è la fornitura di un software di gestione dei servizi
bibliotecari dell’Università degli Studi dell’Insubria e relativi servizi gestionali connessi, come meglio specificato nella parte II del Capitolato Speciale d’Appalto. Art. 2 - Documenti del contratto.
Formano parte integrante del contratto d’appalto:
- il Capitolato speciale d’appalto (All. 1);
- l’offerta economica (All. 2);
- l’offerta tecnica (All. 3);
Tutti i suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Università degli Studi dell’Insubria e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”.
Art. 3 - Durata e importo del contratto
Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata dal verbale di avvio della fornitura sino al 31/12/2027 per un valore complessivo pari a € …. come determinato dall’offerta economica (All. 2).
L’importo contrattuale ammonta a € … e corrisponde all’importo delle forniture,
come risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del Capitolato.
Art. 3.1 - Proroga
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne
la proroga ai sensi dell’art. 120 co. 10 del D.Lgs. 36/2023 per un ulteriore periodo
di tre anni. In tal caso il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L’importo stimato di tale opzione è pari all’importo contrattuale di € … al netto di IVA, ottenuto in applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara pari al …… all’importo inizialmente stimato in € 260.049,18 al netto di IVA. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.
Art. 5 - Revisione dei prezzi
Qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio in misura superiore al 5 per cento dell’importo complessivo si procederà alla revisione dell’importo contrattuale su richiesta dell’aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell’indice ISTAT relativo alla produzione dei servizi di elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l’ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l’indice del mese dell’anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell’eventuale ultima revisione applicata).
La revisione verrà riconosciuta nella misura dell’80% della variazione complessiva.,
in relazione alle prestazioni da eseguire.
I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all’accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo. Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell’importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all’impresa, rivolgendosi alla sede legale o al
xxxxxxxxx eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all’applicazione dei nuovi prezzi nella misura dell’80% della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti
Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, la fatturazione avverrà, in un’unica soluzione, successivamente all’attivazione della licenza d’uso del software e all’avvio del servizio a partire dal 1° gennaio 2025.
Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.
I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore ha comunicato con nota prot del ../../…… gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.
L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i.
Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.
Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica,
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica”, del
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Le fatture devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG (B1775E16E8), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
Art. 7 Penali
Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.
Le penali dovute per i ritardi sulla esecuzione dell’Avvio del servizio (avvio, configurazione, migrazione dei dati, formazione, entrata in produzione) sono calcolate in misura giornaliera come segue:
− 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, fino a 5 giorni di ritardo;
− 0,6‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dal 6° al 10°giorno di ritardo;
− 1‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dall’11° giorno di ritardo;
Inoltre, in caso di mancato rispetto della percentuale di uptime annuale del Servizio così come stabilito dal Service Level Agreement (SLA) descritto al successivo art. 26 l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, la seguente penale che sarà calcolata in relazione alla percentuale di uptime annuale risultante dal report annuale che il fornitore deve produrre come indicato al successivo art. 26.
− Per il primo scostamento superiore allo 0,50% in meno rispetto al valore di soglia previsto al successivo art. 26 e relativo alla percentuale di uptime annuale del servizio (99,5%), il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari al 10‰ dell’ammontare netto contrattuale.
− Per ogni ulteriore 0,50% di scostamento, la penale di cui sopra sarà
incrementata del 10‰
Pertanto, a titolo di esempio, laddove si verificasse uno scostamento di un punto percentuale sul valore soglia del periodo annuale di uptime (corrispondente a una percentuale di uptime del 98,5% su base annua) la penale da applicare sarà del 10‰ (dieci virgola zero per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del
Responsabile del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da
quest’ultimo.
Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione o mediante escussione sulla cauzione definitiva.
Art. 8 - Personale addetto e sicurezza
Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o da quello indicato in offerta, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o a essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli costi per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture”.
Art. 9 - Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto l’Aggiudicatario ha dichiarato di non volervi
fare ricorso in sede di gara.
oppure
Previa autorizzazione dell’Università e nel rispetto dell’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, possono essere subappaltati esclusivamente le prestazioni che l’Appaltatore ha indicato in sede di offerta economica, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art 119 comma 1 D. Lgs. 36/2023, a pena di nullità, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di
manodopera.
L’appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II “I requisiti di ordine generale” del Titolo IV “I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti” della Parte V “Dello svolgimento delle procedure” del Libro II “Dell’appalto”, ai sensi dell’art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell’art 119 del Codice l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d).
Art. 11 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 12 - Recesso
Ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs 36/2023, l’Amministrazione potrà recedere in
qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dei servizi, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall’allegato II.14 del medesimo decreto.
L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all’appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo.
Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l’Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 13 - Esecuzione o completamento dei servizi nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato
In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del D.lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile, come previsto dall’art. 124 del D. Lgs. 36/2023.
L’affidamento avviene alle condizioni proposte dall’operatore economico
interpellato.
Art. 14 - Garanzie definitive
L’Affidatario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n per l’importo di €
……………. rilasciata da ……………. in data e valida fino alla data
di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.
(eventuale) L’importo è stato ridotto ai sensi dell’articolo 117, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, in quanto l’Appaltatore possiede la certificazione valida
fino al …………….
Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
Lo svincolo verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.
Art. 15 - Oneri e spese contrattuali
A carico dell’Affidatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’Università.
L’imposta di bollo relativa alla stipula del contratto, determinata sulla base della
tabella A annessa all’All. I.4 del D.lgs 36/2023, è assolta ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 e della successiva Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.
Il pagamento ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.
L’importo dell’imposta di bollo è determinato in € … considerando a scomputo l’importo di € 16,00 già assolto mediante …. (indicare modalità di versamento ed estremi) nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972.
L’appaltatore ha corrisposto alla Stazione Appaltante l’importo di € … a titolo di
rimborso delle spese di registro per l’importo di € 200,00 (ordinativo di incasso n.
… del … 2024) e di bollo per € … (ordinativo di incasso n. … del … 2024).
Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” successivamente alla stipula del contratto.
L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
a) Oggetto trattamento dei dati
Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l’affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
b) Descrizione del trattamento
La ditta affidataria è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati
personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d’appalto.
A riguardo si precisa quanto segue:
1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie
all’espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all’esecuzione del
servizio.
5. Categorie di interessati: Studenti, Docenti, Ricercatori, assegnisti, dottorandi, collaboratori, specializzandi, Dipendenti Tecnici, Amministrativi e Bibliotecari e tutte quelle categorie di utenti incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell’Ateneo.
c) Obbligazioni dell’affidatario nei confronti dell’Università
L’affidatario si impegna a:
1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell’appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell’Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l’affidatario ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l’ente. Inoltre, se l’affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto,
deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del
presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali
nell’ambito del presente contratto:
− si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
− ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall’inizio e la protezione dei dati di design e di default.
d) Diritto di informazione delle persone interessate
L’affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.
e) Esercizio dei diritti delle persone interessate
L’affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l’adempimento dell’obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).
Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l’esercizio dei
loro diritti, l’affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo.
f) Notifica di violazione dei dati personali
L’affidatario comunica all’Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all’Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all’autorità di vigilanza competente.
g) Assistenza prestata dall’affidatario all’Ateneo per l’adempimenti dei
suoi obblighi
L’affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. L’affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.
h) Misure di sicurezza
L’affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;
i) Destino dei dati
Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l’affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell’Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.
Una volta distrutto, l’affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione
è avvenuta.
j) Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati dell’Università degli Studi dell’Insubria, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
k) Registro delle categorie di attività di trattamento
L’affidatario all’atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell’Università, contenente:
− il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell’aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell’aggiudicatario;
− eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.
l) Documentazione
L’affidatario fornisce all’Università tutta la documentazione necessaria per
dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.
m)Obblighi del controllore rispetto al processore
L’Università si impegna a:
1. fornire all’affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell’affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con
l’affidatario.
n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi
L’Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un’autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.
Art. 17 - Foro Competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Varese.
Art. 18 - Approvazione specifica di clausole
L’Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, descritte negli articoli 3 “Durata e importo del contratto”, 5 “Fatturazione e pagamenti”, 6 “Penali”, 11 “Risoluzione”, 14 “Garanzie definitive”, 15 “Oneri e spese contrattuali”, 16 “Tutela della privacy e trattamento dei dati” e 17 “Foro competente” dichiara di approvarle specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, II co. cc.
Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. …………. (…) pagine, di cui nr.
…………. (…) interamente scritte e l’ultima di righe (…) dandone
lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l’uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.
L’APPALTATORE
(……………….) (firmato digitalmente) L’UNIVERSITÀ
(………………)
(firmato digitalmente)
L’UFFICIALE ROGANTE
(………………………………)
(firmato digitalmente)