CONFERISCE
CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE
Con la presente il signor nato a il ,
C.F. , residente in , via n. , quale legale rappresentante di , con sede operativa in via , Codice Fiscale / Partita IVA identificato dal Professionista a mezzo di carta d’identità n° ,
rilasciata in data dal comune di con scadenza in data
, di seguito definito mandante o cliente
CONFERISCE
ai sensi dell’obbligo sancito dall’articolo 1, comma 150, della legge 4 agosto 2017 n° 124, il presente mandato professionale disciplinato dagli articoli sottostanti al Consulente del Lavoro
, con studio in , via n° ed iscritto all’Ordine Provinciale di Torino al n° , con decorrenza dal di seguito definito professionista
1. Oggetto del mandato.
L’incarico professionale ha per oggetto le prestazioni di:
consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, denunce previdenziali ed assicurative;
consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo;
consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro, licenziamenti individuali singoli e plurimi nonché procedure collettive;
consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie nell’ambito del lavoro dipendente e autonomo.
Sono escluse dal presente mandato le operazioni di verifica volte al rinvenimento di falsi o altre irregolarità.
2. Compenso.
Le parti concordano che al Professionista, il quale attraverso la sottoscrizione del presente conferimento d’incarico espressamente accetta il mandato, competa – relativamente allo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico – quanto appresso indicato:
per il 1° dipendente | €. |
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dal 2° al 5° dipendente | €. |
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dal 6° al 10° dipendente | €. |
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dal 11° al 50° dipendente | €. |
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oltre il 50° dipendente | €. |
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gestione amministratori e xx.xx.xx. | €. |
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compilazione delega F24 e gestione moduli Uniemens | € |
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note contabili per centro di costo | €. |
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imputazione detr. | €. |
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conguaglio Irpef | €. |
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ratei al 31/12 e dati bilancio per ogni dipendente | €. |
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liquidazione malattia/maternità | €. |
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imputazione assegni familiari | €. |
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liquidazione T.F.R. | €. |
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imposta sostitutiva .T.F.R. | €. |
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modello Certificazione Unica | €. |
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autoliquidazione ogni p.a.t. I.N.A.I.L. | €. |
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modello 770 – per ogni quadro | €. |
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+ per ogni dipendente | €. |
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+ per ogni lav. autonomo | €. |
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redazione tabulati denuncia dei redditi | €. |
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pratiche assunzioni | €. |
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pratiche cessazioni | €. |
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conteggi ratei t.f.r. | €. |
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pratiche trasformazioni rapporto | €. |
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pratiche integrazioni salariali ord. – deroga – straord. | €. |
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+ per ogni dipendente | €. |
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iscrizione agente Xxxxxxxx | €. |
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gestione trimestrale Enasarco | €. |
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inserimento dati nuova azienda n° 01 mensilità
applicazione rinnovi contrattuali n° 01 mensilità valore del compenso orario per prestazioni non indicate €.
Per quanto afferisce le spese non quantificabili nonché la consulenza telefonica in materia previdenziale e sindacale, il compenso corrisponderà al % degli onorari ed indennità e non includerà interventi in assistenza a visite ispettive, licenziamenti individuali e collettivi, ecc. che saranno fatturati con modalità orarie.
Quanto summenzionato oltre all’eventuale rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa nonché della quantificazioni Cassa previdenziale e IVA. Il pagamento del suddetto compenso deve corrispondersi da parte del cliente trimestralmente entro il giorno (comunque non oltre il 60esimo giorno – come da Legge 22 maggio 2017, n° 81) successivo al ricevimento della parcella pro-forma. Gli interessi decorreremmo automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo ulteriori 30 giorni dalla scadenza di pagamento di cui al capoverso precedente.
Il compenso come sopra pattuito si intende riferito ad un complesso di attività professionali normalmente richieste.
Nell’eventualità di ulteriori voci di spesa i compensi professionali verranno adeguati sulla base di una nuova negoziazione, in ragione delle attività non comprese, non previste e non prevedibili tra le parti, ma necessitate ed effettivamente svolte.
L’indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell’incarico e all’importanza dell’opera e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.
Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Dichiara inoltre di essere stato
edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a rendere noto e a mettere a disposizione ogni documento utile allo svolgimento dell’incarico.
Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità.
3. Durata e recesso.
Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito sino al 31 dicembre 2017, con rinnovo tacito alla scadenza per un periodo relativo al 31 dicembre dell’annualità successiva, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso così come previsto dall’art. 2237 c.c., poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto.
Ciascuna delle due parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all’altra parte la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di mesi , da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale.
Il mancato pagamento, nei termini pattuiti, unitamente al sopraggiungere di circostanze rientranti nel disciplinato dell’art. 29, 1° e 2° comma del Codice Deontologico della professione del Consulente del Lavoro, costituisce giusta causa di scioglimento del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2237, 2° comma, c.c., ed autorizza, il professionista all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità connessa e/o consequenziale a qualsivoglia pregiudizio arrecato al mandante – così come previsto dall’art. 2237, 3° comma, c.c.
Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza l’osservanza delle modalità e dei termini di cui al presente articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all’ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti in periodo analogo dell’anno precedente eventualmente rapportandoli alle unità occupazionali esistenti.
4. Obblighi del Professionista.
Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
Il Professionista rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico.
Il Professionista, ai fini di tutelare il Mandante a seguito di eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa: , n° accesa presso l’agenzia – con massimale pari a .
5. Obblighi del mandante.
Il mandante ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del Professionista la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico garantendone fin d’ora la completezza, l’esattezza e l’autenticità. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.
Il mandante ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione e modifica della realtà fattuale e giuridica che abbia inerenza al mandato conferito senza peraltro poter modificare unilateralmente le condizioni del presente incarico.
6. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in esclusiva il foro di Torino.
7. Norme di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia, nonché all’ordinamento dei Consulenti del Lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino,
il Cliente il Professionista
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti, con lo sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli:
2) compenso, in particolare dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;
3) durata e recesso, in particolare clausola penale;
4) obblighi dei Professionista;
5) obblighi del Mandante;
6) foro competente;
7) norme di rinvio.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino,
il Cliente il Professionista