Contract
n. 1023 del 11 agosto 2021
Oggetto: Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche per attività di analisi del sistema socio sanitario regionale
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
P.F Affari Generali dell’Agenzia Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F Affari Generali dell’Agenzia Regionale Sanitaria e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria; VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche per attività di analisi del sistema socio sanitario regionale, così come riportato nell’allegato “A” alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso dispositivo;
2. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto precedente;
3. di stabilire che l’onere complessivo di 36.000,00 euro per un anno derivante dall’attuazione dell’accordo è compresa nei limiti del contributo per le spese di gestione assegnato annualmente dalla Regione all’ARS.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Art. 1, comma 13 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, concerne il Riordino della Disciplina in materia sanitaria e xx.xx. ii;
- Art. 31 della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e xx.xx. ii.,
- Art. 4 della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- Art. 4 comma 1 bis della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e xx.xx. ii
- Art.15 L.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
L'articolo 1, comma 13, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., stabilisce che il Piano Sanitario Regionale rappresenta l'insieme degli interventi per la definizione degli obiettivi di salute ed il funzionamento dei servizi finalizzati alla soddisfazione delle esigenze specifiche della popolazione regionale, anche in riferimento agli obiettivi di carattere nazionale.
La Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii., all' articolo 31 individua nel Piano socio sanitario regionale il principale strumento della programmazione sanitaria regionale.
Il Piano socio sanitario regionale, infatti, delinea contenuti e obiettivi della programmazione regionale e, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, definisce anche gli obiettivi del processo di programmazione regionale, i modelli organizzativi e gli standard dei servizi garantendo omogeneità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio regionale.
Nella seduta della Giunta regionale n. 6/XI del 5/11/2020, l’Assessore alla Tutela della salute, dopo aver comunicato che, in considerazione del nuovo scenario derivante dall’emergenza epidemiologica di Covid-19 e in attuazione del Programma di Governo, è necessario avviare il percorso per la redazione del nuovo Piano Regionale Socio Sanitario 2021-2023, ha ricevuto il mandato dalla Giunta per l’avvio delle attività.
L’Agenzia Regionale Sanitaria esercita, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 4 della Legge regionale n.26/1996, nell’ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità. Al riguardo, il Servizio Sanità della Giunta ha chiesto all’Agenzia di collaborare, con il coordinamento del Servizio stesso, alla predisposizione delle linee di indirizzo per la formulazione del nuovo Piano socio sanitario regionale.
Le linee di indirizzo, necessarie per la predisposizione del Piano socio sanitario con cui procedere alla trasformazione e ricostruzione della sanità regionale, richiedono una rigorosa analisi quali quantitativa del sistema socio sanitario regionale.
Al riguardo, come indicato nel programma di governo per il periodo 2020-2025 denominato “Ricostruiamo le Marche, il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale deve trovare fondamento sui principi di integrazione tra sanità e sociale comprendendo l’ assistenza ospedaliera e
territoriale, ospedali di alta specializzazione, strutture minori diffuse su tutto il territorio, l’abbattimento liste di attesa, una drastica riduzione di mobilità passiva, l’integrazione tra servizi pubblici e privati coniugando, altresì, la lotta agli sprechi con l’utilizzo ottimale delle risorse regionali, nazionali (Fondo sanitario) ed europee (Recovery Fund).
Nella definizione del quadro di riferimento generale necessario per la formulazione del nuovo Piano socio sanitario regionale si ritiene opportuno, tramite accordo, avvalersi di specifiche competenze aggiuntive per giungere ad un’analisi rigorosa ed esaustiva del sistema socio sanitario regionale.
Nel merito l’Università Politecnica delle Marche appare idonea ad assicurare, per le attività di ricerca e formazione in diversi ambiti scientifici e per le esperienze di collaborazione realizzate con la Regione Marche e l’Agenzia Regionale Sanitaria, un notevole bagaglio di conoscenze per l'attività di programmazione regionale e per le relative ricadute territoriali.
L’Università Politecnica delle Marche, per la presenza, oltre a Medicina e chirurgia, delle Facoltà di Economia, Scienze e Ingegneria, rappresenta una importante realtà di riferimento per l’analisi del contesto socio economico nonché degli aspetti concernenti la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, che possono avere un impatto sul funzionamento del sistema sanitario regionale.
L'articolo 15 della L. 241 /90 prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
La determinazione n. 7 del 21/10/2010, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (Cfr. Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06) ha ribadito la legittimità del “ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzano congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro”, precisando i seguenti limiti: “a). l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; b) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; d) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
Nella delibera n. 567 del 31/05/2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato che il citato art. 5, c. 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990…”
Pertanto, per quanto sopra esplicitato, è possibile, ai sensi del citato art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., stipulare un accordo di collaborazione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche per attività di analisi del sistema socio sanitario regionale, secondo quanto riportato in Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
Contestualmente si dà atto che l’onere relativo al presente accordo, pari ad una quota
complessiva (per rimborso spese) di € 36.000,00 omnicomprensivo, troverà copertura nel bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria, e non comporta alcun onere a carico della Regione Marche.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte, si propone all’approvazione della Giunta Regionale la presente deliberazione ad oggetto:
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento (Xxxxxxxx Xxxxxx)
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F AFFARI GENERALI ARS
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente (Xxxxx Xxxxxx)
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente del servizio (Xxxxx Xx Xxxxx)
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Accordo collaborazione Regione Univpm PSSR v6_1.pdf -
ALLEGATI
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ALLEGATO A
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE SANITARIA DELLA REGIONE MARCHE E L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE PER ATTIVITA’ DI ANALISI DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO REGIONALE MARCHIGIANO
TRA
L’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche (Partita IVA e Cod. Fisc. …………………………..), di seguito denominata Agenzia, legalmente rappresentata dal ………….., ……………………., nato a il
…………………….. e domiciliato, per la sua carica, presso la sede della Regione – via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx n. 3 – Ancona, incaricato con atto …………………
E
L’Università Politecnica delle Marche (Partita IVA e Cod. Fisc. 00382520427), di seguito denominata Università, legalmente rappresentata dal ………………………………., nato a ……………….. il e
domiciliato, per la sua carica, presso …………………………….
PREMESSO CHE:
a) con l’avvio della nuova legislatura a seguito delle elezioni svoltesi nel mese di settembre 2020, la Regione Marche ha adottato un programma di governo per il periodo 2020-2025 denominato “Ricostruiamo le Marche”. Il Programma ha disegnato 10 impegni strategici e 10 priorità operative. Tra queste ultime, alla luce delle richieste emergenti e della criticità registrate nei periodi precedenti, viene dato particolare rilievo all’area della sanità e del sociale, sotto la voce “Sanità e sociale di qualità per tutti: nessuno resti solo”;
b) nel Programma di governo vengono declinate le azioni e gli interventi da realizzare per la trasformazione e la ricostruzione della sanità regionale. Tra i punti qualificanti viene indicata la stesura di un nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, “basato su principi di integrazione tra sanità e sociale; assistenza ospedaliera e territoriale; ospedali di alta specializzazione e strutture minori diffuse su tutto il territorio; abbattimento liste di attesa; drastica riduzione di mobilità passiva; integrazione tra servizi pubblici e privati; lotta agli sprechi; risorse regionali, nazionali (Fondo sanitario) ed europee (Recovery Fund)”;
c) la Regione Marche, anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da covid-19, intende realizzare una programmazione socio sanitaria regionale che promuova il consolidamento e lo sviluppo del sistema integrato dei servizi territoriali come priorità assoluta. In questa prospettiva deve essere strettamente coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza che valorizzano l’integrazione tra i sistemi dei servizi sociali e sociosanitari, declinando in maniera definita e incontrovertibile la necessità di potenziamento e di sviluppo di tutte le aree assistenziali ribadendo la centralità dei bisogni del cittadino;
d) nella seduta della Giunta regionale n. 6/XI del 5/11/2020, l’Assessore alla Tutela della salute, dopo aver comunicato che, in considerazione del nuovo scenario derivante dall’emergenza epidemiologica di Covid-19 e in attuazione del Programma di Governo, è necessario avviare il percorso per la redazione del nuovo Piano Regionale Socio Sanitario 2021-2023, ha ricevuto il mandato dalla Giunta per l’avvio delle attività;
e) l’Agenzia Regionale Sanitaria esercita, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 4 della Legge regionale
n. 26/1996, nell’ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla
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programmazione in materia di sanità. Al riguardo, il Servizio Sanità della Giunta ha chiesto all’Agenzia di collaborare alla predisposizione delle linee di indirizzo per la formulazione del nuovo Piano socio sanitario regionale;
f) l’Agenzia, strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità della Regione ai sensi del c. 1 dell’art. 4 della L.R. 26/1996, è responsabile del trattamento dei dati socio- sanitari nelle materie di competenza, che costituiscono la base necessaria per le attività di analisi del sistema socio sanitario regionale;
g) l'articolo 15 della L. 241 /90 prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
h) La determinazione n. 7 del 21/10/2010, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (Cfr. Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06) ha ribadito la legittimità del “ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzano congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro”, precisando i seguenti limiti: “a). l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; b) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; c)i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; d) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
i) La delibera n. 567 del 31/05/2017 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato che il citato art. 5, c. 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990…” Pertanto si ritiene utile attivare una attività di collaborazione rivolta al settore socio sanitario utilizzando le specifiche competenze in capo all’Università Politecnica delle Marche
j) le numerose esperienze di collaborazione realizzatesi in questi anni tra la Regione Marche, l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche, che svolge attività di ricerca e formazione in diversi ambiti scientifici, ha prodotto un notevole bagaglio di conoscenze per l'attività di programmazione regionale e per le relative ricadute territoriali, ma anche una importante qualificazione dell'attività di ricerca dell’Università stessa;
k) l’Università Politecnica delle Marche, per la presenza, oltre a Medicina e chirurgia, delle Facoltà di Economia, Scienze e Ingegneria, rappresenta una importante realtà di riferimento per l’analisi del contesto socio economico nonché degli aspetti concernenti la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, che possono avere un impatto sul funzionamento del sistema sanitario regionale;
l) la collaborazione tra l’Agenzia e l’Università, attraverso la condivisione operativa di dati e informazioni, nel quadro di un coordinamento a livello regionale, rappresenta uno strumento efficace per svolgere una approfondita analisi del sistema sanitario regionale al fine di sviluppare proposte di sviluppo e potenziamento della sanità regionale in campo organizzativo, tecnico e professionale secondo una prospettiva di medio termine;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 (Premessa)
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 (Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione dell’Università con l’Agenzia per fornire il sostegno scientifico, l’inquadramento metodologico concettuale e gli strumenti necessari per svolgere una approfondita analisi dello scenario internazionale nonché dei fenomeni e dimensioni concernenti lo stato e l’evoluzione del sistema socio sanitario marchigiano in tutte le sue articolazioni.
In particolare, l’Agenzia e l’Università, di seguito definite le parti, convengono di condividere un piano di attività integrate, in materia di:
a) analisi del contesto epidemiologico, sanitario, sociale, economico e di innovazione tecnologica a livello internazionale, nazionale e nella Regione Marche, con evidenziazione dei trend in atto e di punti di forza e di debolezza, nonché di minacce e opportunità (swot analysis);
b) supporto alla realizzazione di analisi incrociate sulle diverse dimensioni e settori della realtà marchigiana (big data analysis);
c) l’individuazione dei vincoli normativi e degli standard di riferimento da considerare nei percorsi di sviluppo e di riorganizzazione del SSR nelle diverse aree assistenziali;
d) definizione proposte per il superamento delle criticità e punti di debolezza al fine di supportare la programmazione socio sanitaria regionale;
e) supporto tecnico nell’ambito della tematica della comunicazione e formazione sui determinanti della salute verso la popolazione, i decision maker e gli stakeholder.
Le attività, da svolgersi nell’ambito delle tematiche sopra riportate, saranno rivolte alla stesura di uno specifico documento contenente i risultati dell’analisi e le azioni proposte, concordato tra le parti, realizzato secondo quanto riportato al seguente art. 3, nonché allo svolgimento di azioni di disseminazione delle conoscenze e dei risultati verso i principali rappresentanti degli Enti coinvolti e stakeholder di riferimento presenti nel sistema sanitario regionale.
ART. 3
(Modalità di collaborazione)
Le parti concordano di istituire un gruppo di coordinamento tematico con lo scopo di rendere maggiormente efficace l’attuazione delle attività di collaborazione, anche con l’eventuale coinvolgimento delle diverse strutture socio sanitarie presenti sul territorio regionale.
Le parti individuano quale rispettivo referente tecnico-scientifico per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 del presente protocollo d’intesa:
a) Agenzia – Direttore, con ruolo di coordinamento;
b) Università – Direttore del Dipartimento di Management, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
È facoltà di ciascuna parte di procedere alla sostituzione del proprio responsabile delle attività di collaborazione, dandone tempestiva comunicazione all’altra parte. Ogni variazione dovrà essere comunicata all’altra parte contraente, nel più breve tempo possibile, a mezzo PEC. È facoltà dei
individuati in relazione all’argomento/studio da svolgere.
Al fine della programmazione e realizzazione delle attività collaborative previste dal Piano di cui all’art. 2, Regione e Università, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a garantire quale proprio contributo, la disponibilità di conoscenze, dati e informazioni tecnico-scientifiche, sanitarie e socio-economiche di cui sono titolari per il trattamento. L’Università, per le attività di propria competenza, si riserva la possibilità di coinvolgere la Scuola Superiore Sant’Xxxx di Pisa per specifici contributi, vista l’esperienza a livello nazionale su tali problematiche vantata dal gruppo di ricerca della prof.ssa Xxxxxx Xxxx, Rettrice del medesimo Ateneo.
Il piano delle specifiche attività collaborative sarà realizzato dai referenti tecnici di ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Lo stesso piano potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni in base alle necessità manifestate e condivise dalle parti nel corso della vigenza del presente protocollo d’intesa.
Le attività di collaborazione previste dal piano, si svolgono congiuntamente fra le parti o comunque attraverso frequenti momenti di condivisione delle elaborazioni effettuate.
ART. 4
(Condivisione dei dati)
La condivisione delle informazioni sanitarie, socio-economiche ed ambientali disponibili presso le parti, necessarie allo svolgimento delle attività descritte nell’art. 2 del presente accordo, dovrà essere realizzata nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nonché delle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 5
(Proprietà ed utilizzo dei risultati)
In via generale, le parti si impegnano a non diffondere ed utilizzare con modi e per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo, i dati e le informazioni acquisite nel corso delle attività di cui al piano condiviso.
Le parti, inoltre, si impegnano a:
- concordare l’utilizzo dei dati, di cui all’accordo, per finalità diverse ma comunque riconducibili a tematiche di programmazione socio sanitaria;
- concordare, sulla base di specifici approfondimenti, le modalità di diffusione di report;
- non cedere a terzi i dati, di cui al presente accordo, salvo concordata autorizzazione;
- conservare, con la massima cura e diligenza, i dati e le informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione del presente accordo.
Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.
ART. 6
(Invenzioni e brevetti)
presente convenzione saranno disciplinati con appositi atti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di brevetto.
ART. 7
(Assicurazioni)
Le parti realizzano la collaborazione mettendo a disposizione le unità di personale che saranno chiamate a collaborare dai referenti, nonché alle proprie dotazioni strumentali. In ogni caso ognuna delle parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
ART. 8
(Protezione dei dati personali)
È fatto divieto espresso alle parti di utilizzare dati e informazioni acquisite in esecuzione del presente protocollo quadro di intesa per usi diversi da quelli previsti dal presente accordo, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire che i dati personali, di cui sono titolari per il trattamento, forniti e raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati ai soli fini del presente accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o con ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata. Le parti dichiarano, infine, di essere informate di quanto previsto dalle disposizioni normative del D. Lgs., 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 9
(Durata)
Il presente accordo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato per iscritto previa espressa volontà delle parti da manifestare almeno 90 giorni prima della scadenza.
È facoltà delle parti procedere in ogni tempo, di comune accordo, ad integrazioni e modifiche del presente accordo che dovessero risultare utili o necessarie alla prosecuzione delle attività di cui all’art. 1.
ART. 10
(Condizioni economiche)
Per l’attività oggetto della presente convenzione è posta a carico dell’Agenzia una quota complessiva di
rimborso da corrispondere all’Università di € 36.000,00 omnicomprensivo.
L’Università provvederà trimestralmente alla rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività e alla richiesta di versamento di un importo di € 9.000,00.
L’Agenzia si obbliga a versare il rimborso dovuto all’Università entro gg. 30 (trenta) dalla ricezione delle relative note.
Il pagamento avverrà tramite girofondi sul conto di Tesoreria dell’Università Politecnica delle Marche acceso presso la Tesoreria dello Stato - Sezione di Ancona n. 0037301.
aggiuntivi destinati ai professori e ricercatori e al personale tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come previsto dall’apposito regolamento all’art. 2 punto 1E.
ART. 11
(Foro competente)
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta, in conformità alle norme vigenti in materia, le singole questioni che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio di consulenza. 6
Si individua il Foro di Ancona quale autorità giudiziaria esclusivamente competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla interpretazione e/o alla esecuzione della presente convenzione.
Art. 12 (Modifiche al progetto)
Eventuali modifiche di natura sostanziale al progetto, che comunque non invalidino o compromettano quanto concordato dal presente accordo, dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra l’Agenzia e l’Università.
Art. 13
(Oneri di registrazione)
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma
D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. L’ imposta di bollo viene assolta in modo virtuale per l’intero dalla Università come da autorizzazione n.53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate delle Marche. L’ altra Parte provvederà al rimborso mediante girofondi sul conto di Tesoreria dell’Università Politecnica delle Marche acceso presso la Tesoreria dello Stato - Sezione di Ancona n. 0037301, della quota parte dell’imposta gravante sulla stessa.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 14 (Norme finali)
Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto Ancona, lì
Agenzia Regionale Sanitaria Il Direttore | Università Politecnica delle Marche Il Rettore |