Tecnologia dell’informazione
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Condizioni generali per l’acquisto di hardware
1. Oggetto e validità
1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la sti- pula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l’ac- quisto di hardware.
2. Offerta
2.1 L’offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo in- dicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d’offerta.
2.2 L’offerta deve essere redatta conformemente alla rela- tiva richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l’ambiente, o che possano essere in al- tro modo d’interesse per la Posta. Il fornitore delle pre- stazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
2.3 L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata se- paratamente nell’offerta.
2.4 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella ri- chiesta d’offerta. In assenza di un’indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.
3. Consegna e installazione
3.1 L’hardware viene consegnato presso il luogo d’adem- pimento dietro sottoscrizione del relativo bollettino di consegna.
3.2 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede a installare l’hardware.
4. Documentazione
4.1 Unitamente all’hardware, il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documenta- zione (manuale d’uso e istruzioni per l’installazione), nelle lingue e quantità concordate.
4.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l’uso previsto dal contratto.
5. Istruzione
5.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni provvede a un’istruzione da concordare in termini di entità e destinatari.
6. Personale impiegato e ricorso a terzi
6.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, in possesso delle autorizzazioni necessarie per fornire le prestazioni. Il fornitore delle prestazioni s’impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento in- terno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e dei dati) della Posta.
6.2 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati. Il forni- tore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli ob- blighi derivanti dalla presente cifra 6, nonché quelli de- rivanti dalle cifre 7 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 14 (Xxxxxxxxxx) e 15 (Protezione dei dati e segreto postale).
7. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna
7.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organiz- zazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vi- genti . Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro op- pure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle pre- stazioni con sede all’estero è tenuto ad osservare le re- lative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono for- nite le prestazioni.
8. Luogo d’adempimento e trasferimento di utili e rischi
8.1 La Posta definisce il luogo d’adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d’installazione dell’hardware.
8.2 Con la consegna risp. l’installazione dell’hardware, utili e rischi passano alla Posta.
9. Compenso e fatturazione
9.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare il trasfe- rimento dei diritti di proprietà, i costi perla documenta- zione, i costi d’imballaggio, di trasporto, d’assicura- zione e di scarico, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smalti- mento, dazi doganali). Qualora siano state concordate anche installazione e istruzione, il compenso copre an- che i relativi costi che ne derivano. Questi ultimi devono essere indicati separatamente nell’offerta e nella fat- tura.
9.2 L’importo viene fatturato dal fornitore delle prestazioni ad avvenuta consegna risp. installazione dell’hardware. L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata se- paratamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.
9.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento con- cordati nel contratto.
9.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezional- mente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di ga- ranzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
9.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano ai servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.
10. Manutenzione
10.1 Su accordo, il fornitore delle prestazioni si assume la manutenzione dell’hardware. A tal fine, si applicano le Condizioni generali della Posta per la manutenzione di hardware e il mantenimento di software.
10.2 Indipendentemente da un eventuale obbligo di manu- tenzione, il fornitore delle prestazioni informa la Posta su eventuali difetti e sulle relative possibilità di elimina- zione, nonché su ulteriori sviluppi dell’hardware.
11. Fornitura di pezzi di ricambio
11.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce alla Posta la for- nitura di pezzi di ricambio dell’hardware per almeno 5 anni a decorrere dalla data di consegna risp. d’installa- zione del medesimo.
12. Disposizioni in materia d’importazione
12.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d’importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.
13. Violazione di diritti di protezione
13.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere im- mediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pre- tese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all’esistenza di tali pretese e non si oppone a un inter- vento della stessa nell’ambito di un procedimento giu- diziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pre- tese direttamente alla Posta, il fornitore delle presta- zioni partecipa al contenzioso, a prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle presta- zioni s’impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente accon- sentito a tale pagamento.
13.2 Se, a seguito dell’avanzamento di pretese legate ai di- ritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire dell’hardware, il fornitore delle presta- zioni può, a scelta, sostituire l’hardware con un altro hardware, modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispon- dano comunque a quanto sancito dal contratto, o ac- quistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il forni- tore delle prestazioni non attua alcuna delle citate pos- sibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di re- cedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere in- tegralmente indenne la Posta, indipendentemente da un’eventuale colpa.
14. Segretezza
14.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio e generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché pos- sibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affin- ché i fatti e le informazioni confidenziali vengano pro- tetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autoriz- zati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
14.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
14.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all’interno del gruppo Posta o a terzi a cui fa ricorso non costituisce una violazione dell’obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle presta- zioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessa- ria ai fini dell’adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all’interno del gruppo.
14.4 L’obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell’autorità o giudiziario op- pure una norma di legge imperativa che preveda l’ob- bligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte do- vrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applica- zione del diritto in materia di acquisti pubblici.
14.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
14.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 14 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
14.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena con- venzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dagli obblighi in materia di segretezza. La pena convenzionale è dovuta in ag- giunta ad eventuali risarcimenti danni.
15. Protezione dei dati e segreto postale
15.1 Le parti s’impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
15.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell’adem- pimento e dell’esecuzione del contratto. Se intende tra- smettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.
15.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso ad informa- zioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s’impegna a rispettare il se- greto postale di cui all’articolo 321ter del Codice penale svizzero.
15.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 15 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
15.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l’elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.
16. Mora
16.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
16.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è te- nuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, in totale tuttavia al massimo al 10% del com- penso totale. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pa- gamento della pena convenzionale non esonera il for- nitore delle prestazioni dall’obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.
17. Garanzia
17.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che l’hardware viene fornito con tutte le caratteristiche concordate, as- sicurate e presupposte ai fini dell’utilizzo conforme, e che soddisfa le pertinenti disposizioni di legge. Egli con- cede una garanzia di almeno 24 mesi decorrenti dalla consegna risp. dall’installazione dell’hardware. Du- rante il periodo di garanzia, la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l’obbligo di adempiere le richieste deri- vanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.
17.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per poter fornire le sue presta- zioni conformemente a quanto previsto dal contratto.
17.3 In presenza di difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor va- lore, di chiedere la fornitura di hardware impeccabili (fornitura sostitutiva) o, sempre che tale opzione sia prevista dal contratto, la sistemazione dei difetti. In pre- senza di difetti importanti, la Posta ha la facoltà di re- cedere dal contratto.
17.4 Se la Posta chiede la fornitura sostitutiva o la sistema- zione dei difetti, il fornitore delle prestazioni deve eli- minare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi i costi che ne derivano. Se alla fornitura sostitutiva risp. alla sistemazione dei difetti non viene dato seguito, o non con esito positivo, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor valore, di adottare direttamente o tramite terzi le misure neces- sarie a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di recedere dal contratto.
18. Responsabilità
18.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla con- troparte, a meno che non dimostrino di non averne al- cuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle per- sone è illimitata.
18.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori) come se fosse il proprio.
19. Cessione e costituzione in pegno
19.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pe- gno pretese nei confronti della Posta.
20. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
20.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
20.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono poziori rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
20.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere so- stituita da una disposizione valida, il più possibile equi- valente sotto l'aspetto economico.
21. Diritto applicabile e foro competente
21.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposi- zioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.
21.2 Foro esclusivo è Berna.
La Posta Svizzera SA, giugno 2021