Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Triennio 2016-2018
CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Triennio 2016-2018
Dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
12 giugno 2018
INDICE
Art.1 Campo di applicazione 4
Art.2 Durata e decorrenza 4
Art.3 Trattamento tabellare 4
Art.4 Struttura della retribuzione 4
Art. 5 Retribuzione di posizione 4
Art. 6 Onnicompresività del trattamento economico 5
Art. 7 Retribuzione di sostituzione 5
Art. 8 Retribuzione di risultato 6
Art. 9 Misure di Welfare 6
Art. 10 Effetti nuovi trattamenti economici 6
Art. 11 Norma finale 6
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Personale dirigente dell’Amministrazione regionale dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
Triennio 2016-2018
A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 28/8 del 20 aprile 2018 in ordine al testo dell’accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione e degli enti regionali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 30 maggio 2018 n. 22/2018/CCR, il giorno 12 giugno 2018 alle ore 12.00 ha avuto luogo l’incontro tra:
Prof.ssa Xxxxx Xxx (x.xx) Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx (x.xx) Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (x.xx)
componenti il Coran in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:
CGIL – F.P. Regionale | (x.xx) |
FPS – CISL Regionale | |
FPS-SINDER-CISL Regionale | (x.xx) |
SDIRS/DIRER | (x.xx) |
DIRER/CONFEDIR | (x.xx) |
UIL FPL | (x.xx) |
SADIRS-UGL | (x.xx) |
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate “Amministrazioni regionali”.
Art.2
Durata e decorrenza
1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.
Art.3 Trattamento tabellare
1. Per effetto degli incrementi del presente contratto ed a seguito del consolidamento del 90% dell’indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge regionale n. 32 del 2016, il trattamento tabellare annuo di cui all’art. 42 del CCRL del
19.03.08 del personale dirigente delle Amministrazioni regionali risulta rideterminato nelle misure e alle decorrenze indicate nella seguente tabella A.
Tabella A “Trattamento tabellare annuo”
01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
41.090,38 | 41.698,60 | 42.315,95 |
Art.4
Struttura della retribuzione
1. Nella lettera b) del comma 1, dell’art. 42 del CCRL del 19 marzo 2008 sono aggiunte le parole “fissa e variabile”.
Art.5 Retribuzione di posizione
1. Il testo dell’art. 43 del CCRL del 19 marzo 2008 è sostituito dal seguente:
“1. La retribuzione di posizione si articola in una parte variabile e in una parte fissa ed è corrisposta per 12 mensilità.
2. La parte variabile della retribuzione di posizione, da attribuire sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali, è rideterminata negli importi mensili e con le decorrenze indicate nella seguente tabella B:
Tabella B “Retribuzione di posizione variabile”
Graduazione | Posizioni dirigenziali | 1.1.2016 | 1.1.2017 | 1.1.2018 |
1° | Direttore generale | 3.950,00 | 3.982,00 | 4.030,00 |
2° | Direttore di servizio | 2.692,00 | 2.724,00 | 2.772,00 |
3° | Dirigente ispettore | 2.264,00 | 2.296,00 | 2.344,00 |
3. La parte fissa della retribuzione di posizione, da attribuire, a decorrere dall’1.1.2018, in misura uguale per tutti i dirigenti, è pari a 750,00 euro, per dodici mensilità, a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di risultato di cui all’art. 44.
4. A tutti i dirigenti, con decorrenza dagli effetti economici della nomina e fino al conferimento formale delle funzioni dirigenziali viene corrisposta la retribuzione di posizione nella misura prevista per la funzione di dirigente ispettore.
5. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione altresì al verificarsi di soluzione di continuità nel rinnovo degli incarichi, con esclusione delle ipotesi regolate dall’art. 22 della L. r. 31/1998.
6. Al coordinatore delle unità di progetto di cui all’art. 26 della legge regionale n. 31 del 1998, compete una retribuzione collegata al conseguimento degli obiettivi equiparata alla retribuzione di risultato spettante al direttore di servizio. Al dirigente al quale venga attribuito il coordinamento di una Unità di progetto compete, altresì, la retribuzione di posizione equiparata a quella del Direttore di servizio limitatamente ai periodi in cui l’incaricato non riveste contestualmente altra posizione dirigenziale.”.
Art. 6
Onnicomprensività del trattamento economico
1. Dopo il comma 5 dell’art. 41 del CCRL 19.03.2008 è inserito il seguente:
“6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti in servizio nominati commissari o amministratori di Enti pubblici ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e dell’art. 1, comma 1 della legge regionale 12 marzo
2015, n. 7.”.
2. Il comma 3 dell’art. 41 del CCRL 19.03.2008 è sostituito dal seguente:
“3. All’atto della determinazione della retribuzione di risultato, al dirigente che abbia contribuito all’incremento del fondo per effetto del precedente comma 2, è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione medesima nella misura del 50% del predetto incremento.”.
Art. 7 Retribuzione di sostituzione
1. Dopo il comma 6°dell’art. 41 del CCRL 19.03.2008 sono aggiunti i seguenti commi:
“7. Nel caso di esercizio delle funzioni di direttore generale nell’ipotesi di sostituzione, vacanza od assenza per oltre quarantacinque giorni anche non continuativi al sostituto compete, a decorrere dal quarantaseiesimo giorno, la differenza tra il trattamento economico in godimento e il trattamento economico più favorevole spettante in relazione alle funzioni esercitate.
8. Nel caso di esercizio delle funzioni di sostituto del direttore di servizio nell’ipotesi di vacanza, assenza od assegnazione dell’incarico ad interim al sostituto compete:
a) per i primi 30 giorni nessuna retribuzione aggiuntiva;
b) dal 31-esimo giorno, anche non continuativi, una ulteriore retribuzione pari alla retribuzione di risultato spettante alla struttura dirigenziale diretta rapportata al periodo di sostituzione. In quest’ultima ipotesi la retribuzione decorre dal primo giorno di sostituzione.”.
2. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell’art. 49 del CCRL 19.03.2008.
Art. 8
Retribuzione di risultato
1. Il testo del comma 2 dell’art. 44 del CCRL del 19 marzo 2008 è sostituito dal seguente:
“2. Il Fondo per la retribuzione di risultato è costituito nella misura corrispondente all’importo del fondo stanziato nell’anno 2016 per le Amministrazioni Regionali, così come derivato per effetto dell’applicazione dell’articolo 13, commi 2 e 4, della Legge regionale 11 aprile 2016, n° 5, tenendo conto delle disposizioni statali in materia di contenimento della spesa. A decorrere dal 1°gennaio 2018, per effetto dell’incremento della parte fissa della retribuzione di posizione di cui al precedente art. 43, il fondo è ridotto della medesima misura ”.
2. Dopo il comma 2°dell’art. 44 del CCRL 19.03.2008 sono aggiunti i seguenti commi:
“3. Il fondo di cui al precedente comma è altresì incrementato della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del CCRL, in relazione all’anno di cessazione, delle economie relative al contratto di assicurazione e di quelle relative alle retribuzioni di posizione non corrisposte relative ai servizi vacanti o retti ad interim.
4. La retribuzione di risultato è uniformata tra tutti i dirigenti appartenenti alle Amministrazioni Regionali.”.
Art. 9
Misure di Welfare
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, le Amministrazioni pongono in essere gli strumenti Welfare compatibili con la normativa nazionale utilizzando, nella prima fase, le somme residue pari al 10% dell’indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell’art. 1 comma 35 della legge regionale n. 32 del 2016.
2. In caso di mancata attuazione delle suddette misure, le economie risultanti confluiscono nel fondo della retribuzione di risultato.
Art. 10
Effetti nuovi trattamenti economici
1. I benefici economici sono corrisposti integralmente a tutti gli effetti al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 11
Norma finale
1. Rimangono in vigore le disposizioni del CCRL del 19.03.08 non modificate dal presente accordo.