ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE COMMERCIALE
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE COMMERCIALE
(di seguito l’ “Accordo”)
TRA
UNIPOL GRUPPO S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, capitale sociale i.v. di Euro 3.365.292.408,03 Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e P.IVA 00284160371, R.E.A. n. 160304, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046, in persona del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Perugia – il 09/01/1966, nella sua qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri (di seguito “Unipol” o anche lo “Sponsor”)
- da una parte -
E
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI, con sede legale in Bologna, Via Xxx Xxxxxxx, 14, Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e P.IVA 01232710374, in persona della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, nata a Ferrara – il 17/04/1953, nella sua qualità di Direttrice, come da atto del Sindaco P.G. n. 326480/2016 (di seguito lo “Sponsee”), in esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n.344580/2017
- dall’altra parte -
(Lo Sponsor e lo Sponsee, singolarmente, definiti anche la “Parte” e, collettivamente, definiti anche le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) Unipol è una holding di partecipazioni e di servizi posta al vertice del gruppo Unipol le cui imprese operano nei settori assicurativo, bancario, finanziario e dei servizi;
b) lo Sponsee svolge attività di progettazione, promozione e divulgazione del patrimonio artistico e culturale della città di Bologna e della rete museale civica.
c) Unipol è interessata a promuovere e pubblicizzare la propria immagine associando il Marchio proprio all’Evento (come di seguito definito);
d) lo Sponsor dichiara di essere l’unico ed esclusivo legittimo titolare del diritto di proprietà del Marchio e di poterne disporre pienamente e validamente ai sensi del presente Accordo;
e) lo Sponsee dichiara di avere il diritto sul proprio marchio nonché sulle immagini relative all’Evento e di poterne disporre pienamente e validamente ai sensi del presente Contratto;
f) Lo Sponsee dichiara che la sottoscrizione del presente Accordo non contrasta con alcuna disposizione di legge, norma, regolamento (ivi incluse senza limitazioni norme secondarie statali, regionali, provinciali, locali di qualunque genere, codici di condotta, normativa sportiva, ecc. di volta in volta vigente in ciascuno stato nel quale l’Accordo trova applicazione) che lo stesso Sponsee dichiara di conoscere integralmente, unitamente ad eventuali modifiche che dovessero intervenire nella Durata (come di seguito definita) dell’Accordo;
tutto quanto premesso, le Parti convengono quanto segue.
Articolo 1 DEFINIZIONI DELL’ACCORDO
1.1 Il presente Accordo, insieme con le sue premesse ed i suoi Allegati, costituisce l’integrale ed essenziale accordo tra le Parti e sopravviene ad ogni precedente accordo scritto o orale tra le stesse, se esistente, intervenuto sulla medesima materia.
1.2 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti altrove nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato qui di seguito indicato (applicabile tanto alle forme singolari quanto alle forme plurali delle espressioni stesse):
“Attività”: l’insieme delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi incluse quelle meglio specificatamente dettagliate sub Allegato A;
“Autorità”: l’insieme delle autorità, presenti e/o future, che vigilano e controllano i mercati ed i settori in cui Unipol opera quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d’Italia, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e altre autorità di vigilanza anche extra-settoriali istituite dalla legge;
“Corrispettivo”: il compenso complessivo pari a Euro 30.000,00, oltre all’IVA, dovuto dallo Sponsor allo Sponsee in relazione all’Evento,
“Durata”: la durata del presente Accordo, il quale entrerà
pertanto in vigore alla data del perfezionamento e rimarrà valido fino alla data del 30/11/2017, senza tuttavia che possa ritenersi per alcuna ragione automaticamente rinnovato, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo scritto tra le Parti;
“Evento”: l’evento - costituito dalle due principali attività culturali del Comune di Bologna realizzate nel periodo giugno - novembre 2017, ossia "Anime. Di luogo in luogo", progetto dedicato all'artista francese Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a cura di Xxxxxx Xxxxxx, e "Best - la cultura si fa spazio", il nuovo cartellone estivo composto da 12 rassegne itineranti e oltre 30 tra manifestazioni e festival che si terranno fino al 30/11/2017 - di ampia eco e notorietà, organizzato dallo Sponsee o a cui quest’ultimo partecipa e di interesse per lo Sponsor in quanto strumento utile a veicolare l’immagine di quest’ultimo ed a legarla a quella dello Sponsee al fine di pubblicizzare i prodotti ed i servizi dello Sponsor stesso;
“Marchio”: il nome “UNIPOL GRUPPO”, il relativo logo e/o il marchio come rappresentato sub Allegato B;
“Pass”: lo Sponsor ha diritto a 50 biglietti per l’accesso alla mostra "Anime. Di luogo in luogo" presso il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (entro il 12/11/2017) il cui valore è compreso nella determinazione del Corrispettivo (lo sponsor dovrà comunicare all'Ufficio Relazioni Esterne del MAMbo i nominativi dei suoi ospiti); qualsiasi ulteriore pass potrà essere acquistato dallo Sponsor al prezzo unitario di Euro 3,00.
Articolo 2 OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1 Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo (i) lo Sponsee attribuisce allo Sponsor, che accetta, la qualifica di ‘sponsor’ dell’Evento, assieme al diritto di utilizzare le immagini relative allo stesso allo scopo di promuovere la propria immagine e (ii) lo Sponsor concede allo Sponsee, che accetta, il diritto di utilizzare il Marchio dello Sponsor ai fini del presente Accordo.
Articolo 3 OBBLIGHI DELLO SPONSEE
3.1 Per tutta la Durata lo Sponsee si impegna ad esporre il Marchio dello Sponsor negli spazi e con le dimensioni descritte nell’Allegato A nonché a svolgere e/o a fare in modo che vengano svolte tutte le Attività specificatamente individuate nel presente Accordo e meglio dettagliate sub Allegato A.
3.2 In occasione dell’Evento lo Sponsee si impegna inoltre a fornire allo Sponsor i relativi Pass.
3.3 In generale, ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI si obbliga a:
a) associare sempre al nome dello Sponsor la parola ‘sponsor’;
b) seguire sempre le indicazioni dello Sponsor in merito all’eventuale materiale (pubblicitario e non pubblicitario) che
verrà prodotto in relazione all’Evento nonché a rispettare le istruzioni che dovessero essere eventualmente fornite dallo
Sponsor in materia di corporate identity;
c) inserire il logo/Marchio dello Sponsor nello spazio riservato alla pubblicità ed in particolare nei supporti e materiali realizzati, così come graficamente rappresentato nelle appendici contenute sub Allegato A del presente Accordo;
d) garantire che la dimensione, la visibilità e/o il posizionamento del logo/Marchio dello Sponsor siano quelle di volta in volta concordate in relazione alla qualifica di ‘sponsor’ dell’Evento e comunque, in generale, in maniera tale da non screditare l’immagine dello Sponsor stesso;
e) a fornire sempre allo Sponsor, a sua semplice richiesta, prova dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo mediante – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - documentazione fotografica/cartacea, messa a disposizione dei materiali creati per l’Evento e/o con qualsiasi altro mezzo disponibile e/o richiesto.
3.4 Su richiesta dello Sponsor e nel rispetto delle concrete esigenze organizzative dello Sponsee, lo Sponsor avrà la possibilità di organizzare massimo 3 eventi ad hoc nelle sedi dell’Istituzione Bologna Musei finalizzati alla promozione specifica dei propri prodotti e servizi. A tale riguardo le Parti si danno reciprocamente atto che la remunerazione per la partecipazione dello Sponsee ai predetti eventi ad hoc deve intendersi ricompresa nel Corrispettivo e che pertanto lo Sponsor sosterrà solo ed esclusivamente le c.d. ‘spese vive’ inerenti l’organizzazione dei predetti eventi senza dover corrispondere alcuna somma aggiuntiva rispetto al Corrispettivo ed avendo la più ampia discrezionalità, nei limiti della ragionevolezza e compatibilmente con le attività dello Sponsee, circa le modalità e le tempistiche di svolgimento degli eventi stessi.
3.5 Per tutta la Durata del presente Contratto, lo Sponsee autorizza lo Sponsor, nei limiti ed alle condizioni previste nell’Accordo ad utilizzare in qualsiasi forma – incluso ma non limitato ai mass media - non in esclusiva il proprio marchio per fini pubblicitari e di promozione dell’immagine dello Sponsor nonché dei relativi prodotti e servizi, i tempi e le modalità d'uso del marchio dello Sponsee dovranno comunque sempre essere concordati preventivamente con l'Ufficio Comunicazione dell'Area Cultura del Comune di Bologna e con l'Ufficio Stampa dell'Istituzione Bologna Musei. A tale riguardo lo Sponsee si impegna espressamente a tenere manlevato ed indenne lo Sponsor da qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento danni e/o azione legale, anche soltanto minacciata, di terzi avente ad
oggetto la presunta e/o asserita violazione di diritti di immagine relativi all’Evento e/o all’immagine.
3.6 Per tutta la Durata del presente Contratto, lo Sponsee si impegna a non concedere e/o a fare in modo che non venga concesso ad alcun altro soggetto e/o impresa e/o entità che operi direttamente e/o indirettamente in settori uguali, simili ovvero affini a quelli dello Sponsor il ruolo né la qualifica di ‘sponsor’ dell’Evento.
3.7 Su specifica richiesta dello Sponsor ed al solo fine di promuovere la propria immagine nonché quella dei relativi prodotti e servizi, lo Sponsee concede allo Sponsor la facoltà di acquistare, ad un prezzo preventivamente concordato, direttamente dallo stesso Xxxxxxx o da terzi da questa autorizzati, gli eventuali articoli di merchandising e/o di oggettistica in generale recanti il Marchio dello Sponsor e concepiti e/o commissionati dallo stesso Sponsee. A tale riguardo resta peraltro inteso tra le Parti che lo Sponsee si impegna (i) a rendere noti allo Sponsor - con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi – attraverso campioni, fotografie, ecc. (tale elencazione ha carattere meramente indicativo e non esaustivo) il lay-out, i contenuti e le caratteristiche principali degli oggetti ricompresi all’interno della categoria oggetto di produzione e (ii) ad ottenere l’approvazione dello Sponsor, che non potrà essere irragionevolmente negata, prima di procedere alla produzione degli articoli stessi. Resta peraltro inteso che soltanto gli oggetti esattamente corrispondenti ai campioni approvati dallo Sponsor potranno essere commercializzati.
3.8 Lo Sponsee e lo Sponsor potranno, ma non avranno l’obbligo di, concordare l’organizzazione, la realizzazione e/o la conduzione di attività di pubblicità, promozione o marketing comuni (anche attraverso produzioni video, foto, testi, comunicati stampa congiunti o altro) aventi ad oggetto l’Evento e/o il rapporto di sponsorizzazione ovvero finalizzate a promuovere l’immagine e/o le attività istituzionali dello Sponsee e/o dello Sponsor come meglio eventualmente dettagliato sub Allegato A.
3.9 Poiché lo Sponsee riconosce l’importanza, ai fini della tutela della immagine e della corporate identity dello Sponsor, della correttezza di certi comportamenti, della sobrietà delle dichiarazioni e di certe condotte e, consapevole dei danni rilevanti che potrebbero essere arrecati allo Sponsor stesso in caso di comportamenti, dichiarazioni, condotte scorrette da parte dello stesso Xxxxxxx e/o dei suoi dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori et similia, come obbligo di carattere generale – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381
c.c. – lo Sponsee dichiara e garantisce che (i) proteggerà e/o farà in modo che venga protetta la corporate identity, il Marchio,
nome, l’immagine e la reputazione dello Sponsor ed in generale del gruppo Unipol (anche qualora dovesse trattarsi di società diverse dalle Società del Gruppo Unipol) e (ii) si asterrà e/o farà in modo che i suoi dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori et similia si astengano comunque da qualsiasi comportamento, condotta, dichiarazione ecc. che possa in qualche modo danneggiare e/o screditare l’immagine, il nome, la corporate identity, il Marchio e la reputazione dello Sponsor ed in generale delle società del gruppo Unipol (anche qualora dovesse trattarsi di società diverse dalle Società del Gruppo Unipol). In caso di violazione del presente articolo, lo Sponsor avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ed ottenere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno subendo e subito.
3.10 Lo Sponsor autorizza peraltro lo Sponsee all’utilizzo del Marchio solo ai fini del presente Accordo restando peraltro inteso che (i) la sottoscrizione del presente Accordo non comporta a favore dello Sponsee il diritto di utilizzare il Marchio per fini diversi da quelli ivi previsti. In aggiunta a quanto precede, lo Sponsee non avrà il diritto di occultare, cancellare, alterare, coprire o modificare il Marchio che dovrà restare sempre ben visibile e a cui dovrà essere dato adeguato rilievo in funzione di quanto specificato sub Allegato A ed in ossequio alle disposizioni del presente Accordo.
3.11 Qualsiasi uso del Marchio non conforme alle disposizioni del presente Accordo è da considerarsi non autorizzato e potrà comportarne la revoca immediata, con il diritto per lo Sponsor di chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa di tale condotta.
Articolo 4 OBBLIGHI DELLO SPONSOR
4.1 A titolo di corrispettivo per le obbligazioni di cui al presente Accordo, lo Sponsor si impegna a corrispondere allo Sponsee il Corrispettivo.
4.2 Tale Corrispettivo dovrà essere pagato da Unipol Gruppo, allo Sponsee sul conto corrente bancario n. 000102464044, acceso presso banca UNICREDIT BANCA, Agenzia Bologna Xxx Xxxxx, di via Xxx Xxxxx, 1, IBAN IT 32 J 02008 02435 000102464044.
4.3 Unipol Gruppo, a condizione che quanto qui di seguito descritto venga rispettato e che le obbligazioni di cui al presente Accordo siano state tutte correttamente adempiute, si impegna a corrispondere il Corrispettivo, che verrà fatturato entro novembre 2017.
I termini di pagamento sono 30 giorni d.f.f.m.
4.4 Al fine di consentire ad Unipol di effettuare i pagamenti del Corrispettivo, lo Sponsee provvederà ad emettere regolare fattura per gli importi corrispondenti e ad inviarle in originale, anche a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo di cui all’art. 9.1 così da permettere ad Unipol di organizzare per tempo i relativi pagamenti. La fattura dovrà necessariamente riportare il numero di ordine relativo alla fornitura.
4.5 Con riferimento al Corrispettivo, lo Sponsee ritiene, dichiara e riconosce espressamente che il Corrispettivo è congruo a remunerare adeguatamente anche tutti i costi, le spese e le eventuali tasse che lo stesso Sponsee sosterrà direttamente o potrebbe essere chiamata a riconoscere a terzi e subfornitori per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e che pertanto null’altro oltre il Corrispettivo potrà essere richiesto dallo Sponsee allo Sponsor.
4.6 Ai fini del pagamento del Corrispettivo, lo Sponsee dichiara infine espressamente di rinunciare alle disposizioni di cui all’art. 1460 c.c..
Articolo 5 RISERVATEZZA
5.1 Sia durante che successivamente alla Durata, lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano, ciascuno per sé e per i propri dipendenti o collaboratori, a non divulgare (i) alcuna informazione riservata fornita da una Parte all’altra Parte o comunque conosciuta in occasione dell’esecuzione dell’Accordo (ivi incluse quelle aventi ad oggetto i contenuti economici dello stesso).
Articolo 6
DURATA, RECESSO E CESSAZIONE DELL’ACCORDO
6.1 L’Accordo entrerà in vigore e rimarrà valido ed efficace per tutta la Durata, salvo sua valida, eventuale, cessazione anticipata.
6.2 Lo Sponsor avrà diritto di recedere in ogni momento dal presente Accordo dandone preavviso allo Sponsee non meno di 60 (sessanta) giorni con le modalità di cui al successivo art. 9 che segue. Ai fini del pagamento del Corrispettivo ed a seguito del recesso, Unipol corrisponderà allo Sponsee la quota parte di Corrispettivo maturata sino al momento di efficacia del recesso stesso. Si conviene peraltro fin da ora che lo Sponsee null’altro potrà richiedere al di fuori di quanto sopra previsto.
6.3 Lo Sponsor si riserva inoltre il diritto di recedere nell’eventuale termine indicato dalla legge e/o dalle Autorità, nel caso in cui le Autorità e/o qualsiasi mutamento normativo successivo alla stipula del presente Accordo, impongano allo Sponsor di (i) recedere o (ii) introdurre una o più modifiche
all’Accordo stesso e lo Sponsee non accetti espressamente dette modifiche.
Articolo 7
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7.1 Senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore richiesta e per il diritto al risarcimento di qualsiasi danno, il presente Accordo potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in ogni momento e con effetto immediato a mezzo comunicazione scritta, qualora lo Sponsee:
(a) violi o non adempia ad uno o più dei propri obblighi di cui alla clausola 3 e sub Allegato A del presente Accordo;
(b) compia azioni, screditi, rechi danno o comunque cerchi di alterare, abusare o appropriarsi del Marchio dello Sponsor.
Articolo 8
EFFEETTI DELLA CESSAZIONE
8.1 In seguito alla cessazione dell’Accordo, da qualsiasi causa determinata, lo Sponsee dovrà eliminare il Marchio da tutti i materiali, pubblicitari e commerciali.
Articolo 9 VARIE
9.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà essere consegnata personalmente o inviata alle altre Parti mediante lettera raccomandata AR oppure alternativamente mediante un corriere commerciale agli indirizzi di seguito indicati ovvero presso i diversi indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre in conformità alle presenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi indicati le Parti eleggono altresì domicilio ad ogni effetto relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie:
quanto a Unipol Gruppo S.p.A.:
Via dell’Unione Europea, 3/B 20097 – San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI)
Alla cortese attenzione della Sig.ra Xxxxx Xxxxx Telefono: 02/00000000
Email : xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx
quanto a Istituzione Bologna Musei:
Xxx Xxx Xxxxxxx,00 00000 – Xxxxxxx
Alla cortese attenzione della Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Telefono: 051/0000000
Email: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
Ai fini dell’invio delle fatture per il pagamento del Corrispettivo: Unipol Gruppo S.p.A.
tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
oppure, per i fornitori non muniti di PEC, tramite posta all’indirizzo:
UnipolSai Assicurazioni Spa Ufficio Posta – Recapito Fatture Xxx Xxxxxxxxxxx, 00
00000 – Xxxxxxx;
9.2 Allo Sponsee è espressamente proibita la cessione, anche parziale, del presente Accordo a terzi.
9.3 Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata dalle Parti e non sarà valida se non risulta per iscritto.
9.4 Le rubriche degli articoli sono puramente indicative e non devono essere utilizzate per l’interpretazione dell’Accordo.
9.5 Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi eventuale controversia relativa al presente Accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna, anche ai fini della eventuale mediazione ex D.Lgs. 28/2010.
9.6 Il presente Accordo è espressione delle libere trattative intercorse tra le Parti e non necessita pertanto di specifica sottoscrizione, ex art. 1341 cod. civ.
9.7 In caso di registrazione del presente Accordo, le relative imposte saranno poste a carico della Parte che richiede la registrazione stessa o a carico della Parte contro la quale viene fatto valere il diritto per il quale risulta essere necessaria la registrazione.
Allegati:
Allegato A – Posizionamento del Marchio dello Sponsor e Attività
Allegato B – Marchio dello Sponsor
* * * * *
Letto, confermato e sottoscritto in due originali.
Bologna, 2017
Lo Sponsor
Lo Sponsee
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI
UNIPOL GRUPPO S.p.A
ALLEGATO A
- POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO DELLO SPONSOR E ATTIVITA’ –
L'oggetto della sponsorizzazione del Gruppo Unipol è costituito dalle due principali attività culturali del Comune di Bologna realizzate nel periodo giugno - novembre 2017, ossia "Anime. Di luogo in luogo", l'importante progetto dedicato all'artista francese Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a cura di Xxxxxx Xxxxxx, che ruota attorno alla grande mostra antologica allestita al MAMbo e incrocia diversi interventi artistici e performativi in vari luoghi della città, e "Best - la cultura si fa spazio", il nuovo cartellone estivo composto da 12 rassegne itineranti e oltre 30 tra manifestazioni e festival che ha preso corpo intorno all'idea forte della cultura che invade i luoghi e li accende, rendendosi strumento concreto di riqualificazione del territorio e delle relazioni tra gli spazi della città e i cittadini che li abitano
Visibilità del logo Gruppo Unipol sui materiali del progetto "Anime. Di luogo in luogo"
adv Artribune (pagina cartacea) 1 uscita Luglio/Agosto 2017 cartolina generale A5 10.000
cartolina generale A6 (programma da luglio) 50.000 invito digitale inaugurazione mostra
manifesto generale 70 x 100 cm 6 uscite da 100 manifesti l'uno
newspaper 29 x 44 cm 50.000 sito di Bologna Cultura
Cartella Stampa (dicitura per esteso) stiamo prevedendo per i prossimi mesi inoltre:
4 piedi su Repubblica Bologna cartoline progetto Giuriolo A5 5.000
Visibilità del logo Gruppo Unipol sui materiali del progetto "Best - la cultura si fa spazio"
pieghevole generale 15.000 cartolina generale A5 15.000
manifesto generale 70x100 per affissioni stradali in 5 uscite per tot n. 520
sito di Bologna Cultura
totem trifacciale altezza 1,8m n.30
slide generale proiettata a Bologna Welcome (tutti i giorni), e nell'ambito delle rassegne cinematografiche: Sotto le stelle del cinema
(tutte le sere), Cinema ritrovato (tutte le sere tranne serate sponsor unico), Arena Xxxxxxx (tutte le sere)
xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx e frulloni al dancing Cavaticcio A5 10.000