AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La disciplina contenuta nel presente accordo trova applicazione per il personale assunto fino a127 aprile 1993 in servizio alla data del 31 marzo 2001.
Paragrafo 1
ATTIVITA' VINCOLATE A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
L'art. 3 dell'Accordo Negoziale per il Trattamento di Quiescenza (di seguito ANTQ) del personale di Banca è così modificato:
Art. 3
Attività vincolate a garanzia del trattamento di quiescenza
(Omissis)
La valutazione del fabbisogno di assegnazione a tali accantonamenti – che al massimo potranno ragguagliarsi alle riserve matematiche corrispondenti alla situazione del personale in servizio ed in pensione - nonché la scelta degli investimenti (immobiliari ed in strumenti finanziari) sono effettuate udito il parere di un'apposita Commissione
... (Omissis). (Omissis).
Dichiarazione a verbale
Alle Organizzazioni Sindacali sarà fornita la sintesi dei lavori della Commissione
anzidetta.
Paragrafo 2
PERIODI DI ASPETTATIVA PER ASSUNZIONE DI IMPIEGHI ALL'ESTERO
I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi all'estero presso organismi internazionali - non ancora riscattati ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Banca - sono validi ai fini del computo del servizio utile a condizione che l’interessato non abbia maturato titolo ad una prestazione pensionistica, anche differita, presso l'organismo internazionale e abbia provveduto a riscattare presso l'INPS il periodo di lavoro prestato all'estero.
Paragrafo 3
EMOLUMENTI UTILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE
In favore dei dipendenti collocati a riposo a partire dalla data di decorrenza del presente
accordo:
• l'articolo 11 ANTQ è modificato nei termini seguenti:
Art. 11
Emolumenti utili ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione
Ai fini della determinazione dei trattamenti di pensione previsti dagli accordi negoziali ed erogati dalla Banca, sono computate le seguenti componenti del trattamento economico di attività di servizio:
a) omissis;
b) “ ;
c) “ ;
d) “ ;
e) indennità di contingenza o scala mobile;
f) premio individuale di produttività (personale delle carriere operativa, xx.xx.xx ed operaia)
g) rimborso spese di rappresentanza (personale direttivo).
Agli stessi fini si tiene altresì conto di una maggiorazione percentuale sulle componenti del trattamento economico sopra indicate, a titolo di "indennità convenzionale", rappresentativa delle altre percezioni (compenso per lavoro straordinario, gratifica, indennità varie, speciali compensi, etc.). Detta maggiorazione si ragguaglia alle seguenti misure:
25,00% per il personale di grado superiore;
20,50% per il personale dei funzionari e gradi corrispondenti;
16,25% per il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza ed operaia.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che gli ordinari adeguamenti annuali del rimborso spese di rappresentanza per il personale di grado superiore sono effettuati secondo lo stesso meccanismo previsto per i funzionari.
• l'art. 12 ANTQ è abrogato.
Le previgenti disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 ANTQ restano confermate per coloro che sono collocati a riposo prima della data di decorrenza del presente accordo.
Paragrafo 4 ESODO VOLONTARIO
L'art. 20 ANTQ è così modificato:
Art. 20
Esodo volontario del personale
Il personale che abbia un periodo di servizio utile non inferiore a 15 anni, qualora chieda di cessare dal servizio senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione a carico della Banca, anche differita, ha titolo, fermo restando il diritto di percepire l'indennità una tantum, alla liquidazione di una somma forfetaria pari a tre annualità dello stipendio e dell'indennità di contingenza o scala mobile goduti all'atto della cessazione del rapporto di impiego con la Banca; l'attribuzione di siffatto trattamento è condizionata all'esistenza di figli a carico ai sensi e per gli effetti della normativa di Banca ovvero di figli portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992.
Paragrafo 5 PENSIONE DIFFERITA
1. Requisiti e condizioni della pensione integrativa differita diretta
Il dipendente che, all'atto della cessazione dal servizio, non abbia titolo ad altra pensione ai sensi dell'ANTQ ha diritto alla pensione integrativa differita se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 50 anni;
b) anzianità utile di Banca non inferiore a 22 anni, calcolata secondo i criteri di arrotondamento previsti dall'ANTQ. A tali fini si considera utile la sola anzianità convenzionale di laurea nella misura massima di due anni;
c) anzianità contributiva presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) non inferiore alla minima prevista per il riconoscimento della pensione di vecchiaia (20 anni).
All'atto della maturazione dei requisiti per il riconoscimento della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO ovvero a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità sempre a carico dell'AGO, l'interessato è tenuto a presentare alla Banca la domanda per la corresponsione della pensione integrativa differita.
La liquidazione della pensione integrativa differita è comunque subordinata all'effettiva erogazione della prestazione di anzianità, di vecchiaia o di inabilità a carico dell'AGO.
2. Pensione ai superstiti
In caso di decesso dell'ex-dipendente in possesso dei requisiti di cui al punto l. o del pensionato titolare della pensione integrativa differita, è riconosciuta, rispettivamente, la pensione integrativa indiretta o di riversibilità ai beneficiari di cui all'art. 17 ANTQ.
La liquidazione della pensione integrativa indiretta è comunque subordinata all'effettiva erogazione della prestazione a carico dell'AGO.
3. Decorrenza
La pensione decorre:
a) per il dipendente, dalla data di decorrenza della pensione di anzianità, di vecchiaia o di inabilità a carico dell'AGO;
b) per i superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
4. Misura della pensione integrativa differita
La misura della pensione viene calcolata secondo le modalità che seguono.
a) Si determina la pensione di regolamento attribuibile alla data di cessazione dal servizio prendendo a base le componenti retributive pensionabili previste dall'art. 11 ANTQ e applicando l'aliquota pensionistica prevista dall'art. 18 ANTQ, con riferimento all'anzianità utile maturata alla medesima data. Tale importo teorico viene annualmente adeguato, a partire dall'anno successivo a quello di cessazione, in base alle aliquote stabilite dalla legge per l'adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici obbligatori.
b) All'atto del pagamento della pensione AGO si detrae dall'ammontare della pensione di regolamento la pensione AGO relativa al servizio prestato in Banca.
Il risultato di tali operazioni costituisce la misura della pensione integrativa a carico della
Banca.
5. Adeguamento
La pensione integrativa differita, una volta liquidata, viene corrisposta su tredici mensilità ed è adeguata con le medesime regole previste per le altre pensioni a carico della Banca.
6. Indennità di anzianità
Il dipendente che cessa dal servizio con i requisiti di cui al punto 1. ha titolo all'indennità di anzianità.
Paragrafo 6
ANTICIPI SULL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
1. Causali di anticipo
Ai sensi della vigente disciplina, gli anticipi sono concessi per:
a) acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente o per i figli;
b) spese sanitarie per il dipendente, per il coniuge, per i figli conviventi o per eventuali altri congiunti a carico;
c) ristrutturazione della prima casa di abitazione di proprietà del dipendente;
d) iscrizione a corsi di laurea e post-laurea in Italia c/o all'estero per il dipendente, il coniuge a carico c/o per i figli a carico o conviventi senza reddito;
e) spese da sostenere nei casi previsti dall'art. 7 L. n. 53/2000.
2. Acquisto della prima casa di abitazione
Fermo restando il diritto ad ottenere l'anticipo per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli conviventi, nel comune di residenza o di lavoro del dipendente, ovvero per i figli non conviventi nel comune di lavoro di questi ultimi, il dipendente può chiedere l'anticipo per l'acquisto della casa per sé o per i figli anche in altro comune italiano, purché sia la prima casa di proprietà dell'acquirente (dipendente e/o figli) nell'ambito del territorio nazionale.
3. Interessi
La soglia minima degli interessi a valere sulle operazioni di anticipo richieste a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo è fissata come segue:
- 0,5% per le spese sanitarie;
- 2,5% per le altre causali.
Dichiarazione a verbale
L Amministrazione fa presente che per: a.Ristrutturazione della prima casa di abitazione
al dipendente può essere concesso un acconto entro il limite massimo del 30% dell'anticipo da corrispondere, sulla base di idoneo preventivo. Il dipendente, entro il termine di sei mesi dalla data di erogazione dell'acconto, dovrà produrre regolare documentazione di spesa, valida ai fini fiscali, attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario il dipendente dovrà restituire la somma anticipata e gli interessi maturati.
b. Spese sanitarie
il dipendente deve produrre un certificato del medico curante che indichi la data di ultimazione della cura, dalla quale decorre il termine di 3 mesi per la presentazione della documentazione di spesa valida ai fini fiscali.
L'Amministrazione dichiara che l'esame delle domande avverrà con cadenza mensile e che il plafond annuale delle domande accoglibili sarà ripartito su 12 mesi.
ENTRATA IN VIGORE
La disciplina di cui ai paragrafi da 1 a 6 entra in vigore a partire dal 1° aprile 2001.
Le richieste di anticipo presentate entro il 31 marzo 2001 rimangono assoggettate alla previgente disciplina.
Dichiarazione a verbale
L'Amministrazione dichiara che i dipendenti con operazioni di anticipo a capitalizzazione semplice hanno la possibilità di richiedere la modifica della cadenza di pagamento degli interessi.
La modifica - salvo il ricorrere di particolari fattispecie, debitamente motivate - ha effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta stessa.
* * *
Le parti confermano che la disciplina di cui ai paragrafi l, 2 e 6 trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 in servizio al 31 marzo 2001 o assunti successivamente a tale ultima data che, non avendo aderito al Fondo pensione complementare, hanno titolo all'indennità una tantum.
Paragrafo 7
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA RICONOSCERE AI SOGGETTI CHE ESERCITANO L'OPZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PER L'INTERO PERIODO LAVORATIVO (LEGGE 335/95, ART. 1, COMMA 23 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
1. Ambito di applicazione
Nei confronti del dipendente che esercita l'opzione per il calcolo della pensione AGO per l'intero periodo lavorativo con le regole del sistema contributivo il trattamento pensionistico della Banca è determinato con le modalità e i criteri che seguono.
Nei confronti dei pensionati della Banca, non ancora titolari della pensione AGO, che esercitino l'opzione, il trattamento pensionistico viene rideterminato secondo le regole contenute nel presente paragrafo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che il trattamento pensionistico integrativo di cui all'art. 2 ANTQ trova applicazione in tutte le ipotesi diverse dall'esercizio a domanda dell'opzione consentita dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
2 Requisiti e condizioni della pensione diretta
Il dipendente che esercita l'opzione ha diritto alla pensione diretta di cui al presente paragrafo a condizione che all'atto della cessazione dal servizio abbia:
a) un'età non inferiore a 57 anni;
b) un'anzianità utile di Banca non inferiore a 22 anni, calcolata secondo i criteri di arrotondamento previsti dall'ANTQ. A tali fini si considera utile la sola anzianità convenzionale di laurea nella misura massima di due anni;
c) presentato domanda di pensione contributiva AGO per ottenere il riconoscimento della prestazione previdenziale che deve avere la stessa decorrenza del collocamento a riposo;
ovvero
abbia un periodo di servizio utile non inferiore a 5 anni, calcolato secondo i criteri di arrotondamento previsti dall'ANTQ e sia riconosciuto inabile a prestare ulteriore servizio per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute non accertati all'atto dell'assunzione.
3. Pensione ai superstiti
In caso di decesso del dipendente o del pensionato che ha esercitato l'opzione, i soggetti indicati dall'art. 17 ANTQ come beneficiari delle prestazioni ai superstiti hanno diritto alla prestazione indiretta o di riversibilità regolata dalla disciplina del presente paragrafo.
4. Decorrenza
La pensione decorre:
a) per i dipendenti, dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione;
b) per i superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.
Per i pensionati della Banca non ancora titolari di pensione AGO, la nuova misura della pensione, calcolata secondo le regole di cui al seguente punto 5.4), decorre dal momento della liquidazione della pensione AGO con il sistema contributivo e comunque dal primo giorno successivo al mese di compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia con le regole del sistema retributivo o misto.
5. Misura della pensione
La misura della pensione viene calcolata secondo le modalità che seguono.
5.1) Dipendenti che cessano dal servizio prima della maturazione del diritto alla pensione Banca secondo le regole stabilite per il regime retributivo o misto.
a) Si individua - sulla base della normativa di Banca per il sistema retributivo o misto considerando sia l'anzianità di Banca sia l'eventuale anzianità contributiva extra Banca - la prima teorica data utile per l'accesso al pensionamento senza tenere conto dell'esercizio dell'opzione1;
b) si calcola l'anzianità utile teorica del soggetto con riferimento alla data sub a);
c) si determina la teorica pensione di regolamento prendendo a base le componenti retributive pensionabili previste dall'art. 11 ANTQ spettanti al momento della cessazione dal servizio e applicando l'aliquota pensionistica prevista dall'art. 18 ANTQ con riferimento all'anzianità utile teorica sub b);
1 Per l'individuazione della data utile si fa riferimento alle finestre indicate dalla L.n. 449/97. L'accesso alla pensione si consegue, in particolare, in una delle seguenti ipotesi:
- maturazione dei requisiti presso la Banca (a regime 57 anni di età e 35 anni di anzianità utile comprensivi dell'arrotondamento e di tutte le anzianità convenzionali ovvero 40 anni di anzianità);
- maturazione dei requisiti presso l'INPS per la pensione di anzianità (a regime 35 anni di contribuzione INPS e 57 anni di età ovvero 40 anni di anzianità) o per la pensione di vecchiaia, in presenza comunque di un'anzianità utile minima di 22 anni di Banca.
d) si calcola la teorica pensione AGO con il sistema retributivo o misto, senza cioè tenere conto dell'esercizio dell'opzione, sulla base delle retribuzioni percepite fino alla data di cessazione e con riferimento all'anzianità contributiva in Banca fino alla data sub a);
e) si calcola la differenza tra la teorica pensione di regolamento di cui alla lettera c) e la teorica pensione AGO di cui alla lettera d). L'importo così ottenuto viene attualizzato, applicando i coefficienti di cui all'acclusa tabella (Allegato 1). Il coefficiente da applicare è quello risultante dall'intersezione tra il valore espresso nelle colonne (riferite all'età al momento della decorrenza della pensione Banca) e quello espresso nelle righe (riferite all'età al momento di maturazione della prima teorica data utile di cui alla lettera a). Per il dipendente che cessa dal servizio in uno dei mesi successivi alla data di compimento dell'età si procede all'interpolazione dei coefficienti di cui sopra secondo la formula descritta nell'Allegato 2.
Il risultato finale di tali operazioni costituisce la misura della pensione Banca di cui al presente paragrafo.
I criteri enunciati trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti che, alla data teorica utile di uscita di cui alla lettera a), avrebbero avuto titolo a percepire unicamente una pensione a carico della Banca.
5.2) Dipendenti che cessano dal servizio avendo maturato il diritto alla pensione Banca secondo le regole stabilite per il regime retributivo o misto.
a) Si determina la pensione di regolamento attribuibile alla data di cessazione dal servizio prendendo a base le componenti retributive pensionabili previste dall'art. 11 ANTQ e applicando l'aliquota pensionistica prevista dall'art. 18 ANTQ con riferimento all'anzianità utile maturata alla medesima data;
b) si calcola la teorica pensione AGO con il sistema retributivo o misto, senza cioè tenere conto dell'esercizio dell'opzione, sulla base delle retribuzioni percepite fino alla data di cessazione, limitatamente al servizio prestato in Banca;
c) si determina la pensione Banca come differenza tra la pensione di regolamento di cui alla lettera a) e la pensione AGO di cui alla lettera b).
Non trovano applicazione i coefficienti di attualizzazione di cui all'Allegato 1.
I criteri enunciati trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti che, alla data di cessazione dal servizio, avrebbero avuto titolo a percepire unicamente una pensione a carico della Banca.
5.3) Dipendenti dispensati dal servizio per inabilità ovvero cessati per inabilità o deceduti (ai fini del calcolo della pensione ai superstiti)
a) Si determina la pensione di regolamento attribuibile alla data di cessazione dal servizio prendendo a base le componenti retributive pensionabili previste dall'art. 11 ANTQ con riferimento all'anzianità utile maturata alla medesima data. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto inabile a prestare ulteriore servizio in seguito a lesioni riportate o ad infermità contratte a causa di servizio - quando il servizio stesso abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata delle lesioni e delle infermità stesse - la pensione di regolamento è ragguagliata all'anzianità utile massima di 40 anni;
b) si determina la pensione Banca come differenza tra la pensione di regolamento di cui alla lettera a) e l'eventuale quota di pensione AGO, calcolata con il sistema retributivo o misto, relativa al servizio prestato in Banca nel caso in cui sia riconosciuta dall'INPS, anche in epoca successiva, una pensione di inabilità o un assegno di invalidità o altra prestazione pensionistica.
Non trovano applicazione i coefficienti di attualizzazione di cui all'Allegato l.
5.4) Pensionati di Banca non ancora titolari di pensione AGO
a) Si considera la pensione di regolamento goduta all'atto della liquidazione della pensione AGO con il sistema contributivo ovvero - in assenza di questa - al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia con le regole del sistema retributivo o misto (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne);
b) si calcola la pensione teorica AGO con il sistema retributivo o misto, senza cioè tenere conto dell'esercizio dell'opzione, sulla base delle retribuzioni percepite fino alla data di cessazione limitatamente al servizio prestato in Banca;
c) si determina la pensione Banca come differenza tra la pensione di regolamento di cui alla lettera a) e la pensione AGO di cui alla lettera b).
Non trovano applicazione i coefficienti di attualizzazione di cui all'Allegato 1.
I pensionati non ancora titolari di pensione AGO sono tenuti a comunicare alla Banca di avere esercitato l'opzione.
5.5) Beneficiari delle pensioni indiretta e di riversibilità
La misura della pensione ai superstiti è pari ad una quota della pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa, calcolata sulla base delle percentuali indicate nell'acclusa tabella (Allegato 3) con riferimento all'anzianità utile riconosciuta in Banca al dipendente o pensionato e al numero dei superstiti.
Trovano applicazione le norme previste dall'art. 17 ANTQ in tema di ripartizione della pensione tra più beneficiari.
6. Adeguamento
La pensione - corrisposta su tredici mensilità - viene adeguata con le medesime regole previste per le altre pensioni a carico della Banca.
7. Sovvenzione ex art. 6 ANTQ
Non trova applicazione il disposto di cui all'art. 6 ANTQ in tema di sovvenzione.
Paragrafo 8
PENSIONE DIFFERITA PER I SOGGETTI CHE ESERCITANO L'OPZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE OBBLIGATORIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
1. Requisiti e condizioni della pensione differita diretta
Il dipendente che esercita l'opzione per il sistema contributivo ha diritto alla pensione differita a condizione che all'atto della cessazione dal servizio non abbia titolo ad altra pensione ai sensi dell'ANTQ e sempreché sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 50 anni;
b) anzianità utile di Banca non inferiore a 22 anni, calcolata secondo i criteri di arrotondamento previsti dall'ANTQ. A tali fini si considera solo l'anzianità convenzionale di laurea nella misura massima di due anni.
La corresponsione della pensione differita è condizionata alla presentazione alla Banca della domanda all'atto della maturazione dei requisiti per il riconoscimento della pensione contributiva a carico dell'AGO ed è subordinata all'effettiva erogazione della pensione stessa.
2. Pensione ai superstiti
In caso di decesso dell'ex dipendente in possesso dei requisiti di cui al punto 1. o del pensionato titolare della pensione differita, è riconosciuta, rispettivamente, la pensione indiretta o di riversibilità ai beneficiari di cui all'art. 17 ANTQ.
La liquidazione della pensione integrativa differita è comunque subordinata all'effettiva erogazione della prestazione a carico dell'AGO.
3. Decorrenza
La pensione decorre:
− per il dipendente, dalla data di decorrenza della pensione contributiva a carico dell'AGO;
− per i superstiti, dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso.
4. Misura della pensione differita
La misura della pensione viene calcolata secondo le modalità che seguono.
a) Si determina la pensione di regolamento attribuibile alla data di cessazione dal servizio prendendo a base le componenti retributive pensionabili previste dall'art. 11 ANTQ e applicando l'aliquota pensionistica prevista dall'art. 18 ANTQ con riferimento all'anzianità utile maturata alla medesima data. Tale importo teorico viene annualmente adeguato, a partire dall'anno successivo all'anno di cessazione, in base alle aliquote stabilite dalla legge per l'adeguamento annuale dei trattamenti pensionistici obbligatori;
b) all'atto del pagamento della pensione contributiva AGO si calcola la teorica pensione con il sistema retributivo o misto, senza cioè tenere conto dell'esercizio dell'opzione, sulla base delle retribuzioni percepite fino alla data di cessazione, limitatamente al servizio prestato in Banca;
c) si calcola la differenza tra la pensione di regolamento di cui alla lettera a) e la teorica pensione AGO di cui alla lettera b). L'importo così ottenuto viene attualizzato applicando i coefficienti di cui all'Allegato l. Il coefficiente da applicare è quello risultante dall'intersezione tra il valore espresso nelle colonne (riferite all'età al momento della decorrenza della pensione di Banca) e quello espresso nelle righe (riferite all'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia AGO nel sistema retributivo o misto). Qualora la pensione Banca decorra a far tempo da uno dei mesi successivi alla data di compimento dell'età da parte del pensionato, si procede all'interpolazione dei coefficienti secondo la formula descritta nell'Allegato 2.
Il risultato finale di tali operazioni costituisce la misura della pensione Banca di cui al presente paragrafo.
5. Adeguamento
La pensione differita per i soggetti che esercitano l'opzione, una volta liquidata, viene corrisposta su tredici mensilità ed è adeguata con le medesime regole previste per le altre pensioni a carico della Banca.
6. Indennità di anzianità
Il dipendente che cessa dal servizio con i requisiti di cui al punto 1. ha titolo all'indennità di anzianità.
ENTRATA IN VIGORE
La disciplina dei paragrafi 7 ed 8 trova applicazione a partire dalla data in cui sarà consentito dalla legge l'esercizio dell'opzione per il calcolo della pensione obbligatoria con il sistema contributivo.
Paragrafo 9 MANSIONI USURANTI
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di valutare gli effetti sul trattamento Pensionistico interno delle disposizioni ministeriali che individueranno le mansioni usuranti e le mansioni equivalenti a quelle degli operai non appena le disposizioni stesse saranno emanate.
DICHIARAZIONE FINALE
I1 contenuto del presente accordo, unitamente a quello dei precedenti accordi negoziali in tema di trattamento di quiescenza, sarà trasfuso in un unico testo negoziale riguardante il trattamento di quiescenza di tutto il personale della Banca.
Detto testo sarà articolato in due parti, la prima riguardante la previdenza complementare dei dipendenti assunti dal 28 aprile 1993, la seconda contenente la disciplina previdenziale ad esaurimento per la "popolazione chiusa" costituita dai dipendenti assunti prima di tale data.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie richiamano gli impegni già sottoscritti in tema di previdenza complementare per il personale assunto dal 28 aprile 1993.
COEFFICIENTI DI ATTUAZIONE
Età alla quale si maturerebbe
il diritto a pensione nel sistema
retributivo o misto Età posseduta all'atto della decorrenza della pensione Banca
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | |
57 | 1,000000 | ||||||
58 | 0,980000 | 1,000000 | |||||
59 | 0,956562 | 0,979220 | 1,000000 | ||||
60 | 0,933496 | 0,955462 | 0,978866 | 1,000000 | |||
61 | 0,910545 | 0,931824 | 0,954495 | 0,978222 | 1,000000 | ||
62 | 0,887731 | 0,908326 | 0,930268 | 0,953233 | 0,977564 | 1,000000 | |
63 | 0,865126 | 0,885043 | 0,906263 | 0,928472 | 0,952002 | 0,976950 | 1,000 |
64 | 0,842718 | 0,861963 | 0,882468 | 0,903928 | 0,926665 | 0,950771 | 0,976 |
65 | 0,820205 | 0,838775 | 0,858561 | 0,879269 | 0,901208 | 0,924470 | 0,949 |
Allegato 2 INTERPOLAZIONE LINEARE DEI COEFFICIENTI PER TENER CONTO DELL'ETÀ
ESPRESSA IN ANNI E MESI AL MOMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE BANCA
Detti
X = età in anni compiuti al momento della decorrenza della pensione Banca
m = numero di mesi trascorsi dal compimento dell'età al momento della decorrenza della pensione Banca
Cx | = | coefficiente della tavola corrispondente all'età x |
Cx+l | = | coefficiente della tavola corrispondente all'età x + 1 |
Cx+m Risulta | = | coefficiente da adottare |
Cx+m = Cx + m/12 * (Cx+l - Cx) Allegato 3
TABELLA DELLE MISURE PERCENTUALI DELLE PENSIONI
%SU MÍSURA PENSIONE DIRETTA | %SU MÍSURA PENSIONE DIRETTA | SUPERSTITI %SU MÍSURA PENSIONE DIRETTA |
84,25% | 94,25% | 100,00% |
84,29% | 94,29% | 100,00% |
84,32% | 94,32% | 100,00% |
84,57% | 94,35% | 100,00% |
83,33% | 93,33% | 100,00% |
82,40% | 92,40% | 100,00% |
81,54% | 91,54% | 100,00% |
80,73% | 90,83% | 100,00% |
79,12% | 89,03% | 100,00% |
77,61% | 87,52% | 100,00% |
76,07% | 86,07% | 100,00% |
73,70% | 83,78% | 100,00% |
71,52% | 81,52% | 100,00% |
69,49% | 79,56% | 100,00% |
67,75% | 77,75% | 100,00% |
66,08% | 76,08% | 100,00% |
63,85% | 73,85% | 100,00% |
64,57% | 74,57% | 100,00% |
64,57% | 74,57% | 100,00% |
64,57% | 74,57% | 100,00% |
64,57% | 74,57% | 100,00% |
64,57% | 74,57% | 100,00% |
ANNI DI ANZIANITA'
5-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
PENSIONE INDIRETTA O DI RIVERSIBILITA' 1 SUPERSTITE 2 SUPERSTITI 3 O PIU'
MODIFICHE IN TEMA DI CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE DEI PENSIONATI
A decorrere dall’anno 2001 le parti convengono di introdurre in favore dei pensionati della Banca un contributo annuo per spese sanitarie pari a:
− L. 450.000 nette per i pensionati diretti;
− L. 225.000 nette per i pensionati indiretti e di riversibilità.
Per l’anno 2001 il contributo è corrisposto in favore dei titolari di pensione diretta, indiretta e di riversibilità aventi decorrenza di pensione anteriore al 1° gennaio 2001, unitamente alle competenze di pensione del mese di giugno.
A regime il contributo sarà corrisposto, a partire dall’anno successivo a quello di pensionamento, unitamente alle competenze di pensione del mese di gennaio.
Per coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2001, il contributo è corrisposto nel mese di gennaio 2002.