comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste
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Tel. 000 0000
xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx partita IVA 00210240321
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DELLA RETE SEMAFORICA, DI ASSISTENZA ALLA VIABILITÀ CITTADINA, DEI SERVIZI SMART CITY E DELLE LUMINARIE E ADDOBBI NATALIZI E ACQUISTO DEL VETTORE ELETTRICO DEL COMUNE DI TRIESTE
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
1. in merito al punto “7.2.3 Requisiti per i servizi di architettura ed ingegnere” del Disciplinare di Xxxx si chiede se l’importo minimo richiesto per servizi IB.08 può essere soddisfatto dall’avvenuto espletamento di servizi svolti in IA.03 e IA.04, essendo i servizi IA della stessa categoria d’opera (Impianti) dei servizi IB ma con grado di complessità superiore.
2. In merito al punto “7.2.3 Requisiti per i servizi di architettura ed ingegnere – punto b)” del Disciplinare di Xxxx si chiede se l’importo minimo richiesto deve essere soddisfatto con n. 2 servizi analoghi per ogni ID Opera (n. 2 servizi IA.04 e n. 2 servizi IB.08) o con n. 2 servizi analoghi per entrambe le ID Opera (n. 1 servizio IA.04 e n. 1 servizio per IB.08). Inoltre se anche in questo caso, come richiesto al punto 1, se i servizi IB.08 possono essere soddisfatti con l’espletamento di servizi svolti in IA.0X.
RISPOSTA
1. Nelle linee guida n. 1 l'Anac ha evidenziato che appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Nel caso prospettato la risposta è affermativa.
2. Per quanto riguarda i due servizi c. d. di punta del punto 7.2.3. l'importo minimo richiesto deve essere soddisfatto con n. 2 servizi analoghi per ogni ID Opera (n. 2 servizi IA.04 e n. 2 servizi IB.08).
QUESITO n. 2
In riferimento a quanto richiesto all’art. 15 del Disciplinare di gara in relazione al Contenuto della busta B – Offerta Tecnica, si chiede cortesemente di confermare che:
1. le uniche relazioni di offerta prese in considerazione per l’attribuzione del punteggio tecnico di gara sono le relazioni illustrative redatte in corrispondenza a ciascuno dei rispettivi criteri valutativi riportati nel prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione – Allegato A “Prospetto dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa…omissis”, relazioni che costituiscono la documentazione: “Relazioni di offerta” di cui al punto B dell’articolo 15 del Disciplinare di gara e devono essere redatte come indicato nella colonna dell’allegato A suddetto “Modalità di espressione dell'offerta” utilizzando le facciate in formato A4 e le tavole con formato massimo A1 ammissibili per ogni criterio e che quindi informazioni aggiuntive migliorative ed
integrative eventualmente riportate modificando e/o integrando la documentazione tecnica di gara di cui al punto “C) documenti facenti parte della documentazione del Proponente posta a base di gara”, non verranno prese in considerazione.
2. dovranno essere riportati integralmente i documenti di offerta di cui al punto C) dell’articolo 15 del Bando di gara:
- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (tutti di documenti della sez. B del progetto a base di gara);
- BOZZA Dl CONVENZIONE (i doc. C.1, C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.1.4 del progetto a base di gara);
- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTIOCHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE (i doc.
C.2, C.2.1 del progetto a base di gara);
3. con la frase “con le modifiche ed integrazioni che il concorrente ha proposto in coerenza con le relazioni di offerta, evidenziate mediante testo di colore a contrasto, o altro strumento ritenuto adeguato, per immediata evidenza;” riportata al punto C) dell’art. 15 del Disciplinare di gara, sia consentito al proponente evidenziare esclusivamente le parti modificate e integrate con la proposta migliorativa di cui al punto B) dell’art.15 del Disciplinare di gara, per facilitare la lettura della Commissione e non modificare la documentazione di gara (che tra l’altro è fornita in pdf non editabile e difficilmente gestibile).
4. la suddetta documentazione di cui al punto C) dell’articolo 15 del Disciplinare di gara, pur contenente riferimenti di carattere economico (es. documento “Quadro economico”), non debba essere considerata motivo di esclusione, in quanto non oggetto diretto di valutazione da parte della Commissione gara e in quanto atti posti a base di gara e costituenti un riferimento identico per tutti gli offerenti.
5. sia possibile utilizzare, come strumento adeguato, per dare evidenza delle modifiche ed integrazioni proposte (punto C) dell’articolo 15 del Disciplinare di gara), una tabella di sintesi sinottica delle modifiche/integrazioni proposte con indicazione del relativo documento e di una breve descrizione della modifica/integrazione. In caso affermativo si richiede di poter inserire tale tabella come allegato al documento: “A) Un elenco generale della documentazione presentata, costituente l’offerta tecnica”.
RISPOSTA
1. Si conferma. Come evidenziato nel disciplinare, i contenuti dei documenti di cui al punto C) dovranno essere coerenti con quanto offerto nelle relazioni di cui al punto B).
2. Si conferma.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
5. Si conferma in quanto il disciplinare di gara parla di "testo di colore a contrasto, o altro strumento ritenuto adeguato".
QUESITO n. 3
1) Con riferimento alla dichiarazione di cui al paragrafo 14.3.2, punto 1, del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che la dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto ex art. 183, comma 9, D.lgs. 50/2016 (o, in alternativa, la dichiarazione di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione ex art. 165, comma 4, D.lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 7.2.1, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara) non vada allegata nel caso in cui l’Operatore Economico decida di non avvalersi di debito bancario, optando quindi per un finanziamento dell’investimento tramite fondi propri, ovvero capitale di Equity, o ancora prestito tra soci o finanziamento infragruppo, così come previsto dal Bando di gara nella sezione III.1.1, ultimo capoverso.
2) Si chiede conferma che il documento “Mod.A1” possa essere predisposto e sottoscritto dal solo legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto di tutti i soggetti richiamati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in alternativa ad una dichiarazione resa sul “Mod.A1” da ogni singolo soggetto richiamato dalla citata normativa.
3)Si chiede di confermare che, in caso di possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, non sia necessario dimostrare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.2.3, lettere
a) e b) del Disciplinare di gara, laddove l’Operatore Economico decida di progettare tramite progettista interno e/o staff di progettazione interno e che, come previsto dal paragrafo 7.2.2, ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, la comprova del requisito debba essere fornita unicamente tramite produzione di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, ovverosia tramite attestazione SOA per progettazione e costruzione.
4) Nel caso in cui un Operatore Economico, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, decidesse di progettare tramite un progettista esterno, si chiede di confermare che il progettista possa essere indicato, come previsto dal paragrafo 7.2.2, terz’ultimo capoverso, del Disciplinare di gara, e che non sia obbligatorio partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più professionisti, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante, come invece previsto dal paragrafo 7.2.3, terzo capoverso, del Disciplinare di gara.
RISPOSTA
1. Come indicato nel Bando di Gara, si conferma.
2. Si conferma, purché vengano indicati analiticamente i nominativi dei soggetti per i quali tale dichiarazione viene resa.
3. In caso di possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione i concorrenti devono confermare il possesso dei requisiti di avvenuto espletamento dei servizi di architettura e ingegnieria mediante la compilazione del paragrafo del Mod.A. Domanda di partecipazione pagg. 5 - 6 "DICHIARAZIONI EVENTUALI DA RENDERE NEL CASO SI INTENDA DAR CORSO ALLA PROGETTAZIONE DIRETTAMENTE".
4. In caso di associazione temporanea con uno o più professionisti questi ultimi rivestono necessariamente il ruolo di mandante all'interno del raggruppamento. In alternativa alla costituzione di un raggruppamento, è possibile anche limitarsi ad indicare uno o più professionisti a condizione che i medesimi, ancorche non facenti parte del raggruppamento e quindi non concorrenti, dichiarino e siano in possesso dei requisiti richiesti.
QUESITO n. 4
1) Riferimento paragr. 7.2.3 del disciplinare di gara
In riferimento alla richiesta di requisiti inerenti ai servizi di architettura e ingegneria di cui al paragrafo citato, a pag. 21 del disciplinare è riportato quanto segue: “Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/08. In sede di offerta dovrà essere indicata, altresì, la persona fisica incaricata del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.
Tenuto conto che, così come riportato all’articolo 89 lett. f) del D.lgs. 81/08 la figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, si chiede di confermare che, in sede di offerta occorrerà indicare solo la persona fisica incarica del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei relativi requisiti.
Risposta n. 1 Si conferma.
2) Riferimento paragr. 7.2.1 del disciplinare di gara
All’ultimo capoverso dell’articolo citato, a pag. 21 del disciplinare, è riportato quanto segue.
“Il concorrente dovrà inoltre produrre una dichiarazione sottoscritta da uno o più finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione ai sensi dell’art. 165 co. 4 del D.lgs. 50/2016” All’art. III.1.1 del bando di gara è riportato quanto segue.
“Qualora un operatore economico propenda legittimamente per un finanziamento dell’investimento esclusivamente mediante capitale di Equity (o strumenti ad esso equiparabili, come il prestito tra soci, emissione, emissione obbligazioni, mezzanine equity, ecc.) senza debito bancario, potrà omettere la presentazione delle dichiarazioni di interesse a finanziare (co. 4 art. 165), o di preliminare coinvolgimento (co. 9 art. 183) da parte di istituti finanziatori”.
Tenuto di quanto sopra esposto, si chiede di confermare che in caso di operatore economico che non intende ricorrere ad un finanziamento dell’investimento con debito bancario, non dovrà essere prodotta alcuna dichiarazione.
Risposta n. 2 Come indicato nel Bando di Gara, si conferma.
3) Riferimento paragr. 7.1.2 del disciplinare di gara Al paragrafo citato è riportato quanto segue.
“Essere ESCO (Energy Service Company) ovvero essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. i) del D.lgs. n. 115/2008 e s.m.i. ……. Omissis ….. e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico……… omissis
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti”.
In riferimento a quanto sopra esposto, si chiede di confermare che, in fase di presentazione dell’offerta, al fine dell'assolvimento del requisito e della successiva comprova, sarà sufficiente riportare gli estremi della certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI:CEI 11352-2014.
Risposta n. 3 Si conferma.
4) Riferimento paragr. 5. del disciplinare di gara
Al penultimo capoverso dell’articolo citato, a pag. 13 del disciplinare, è riportato quanto segue. “Ai sensi dell’art. 184 co. 1 del Codice, l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale non inferiore alla quota di capitale proprio a copertura dell’investimento”.
Si chiede di chiarire cosa si intende con la dicitura “a copertura dell’investimento”. Si richiede inoltre a codesta spettabile Amministrazione di specificare, così come previsto dall’art. 184 co. 1 del Codice, l’ammontare minimo del capitale sociale dell’eventuale società di progetto.
Risposta n. 4 All'art. 5 del Disciplinare di gara è previsto quanto segue:
"Ai sensi dell'art. 184 co. 1 del Codice,l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale non inferiore alla quota di capitale proprio a copertura dell'investimento.
In caso di partecipazione di un concorrente riunito, questi dovrà indicare la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto facente parte dello stesso, qualora intenda costituire la società di progetto in caso di aggiudicazione."
Nel caso di esercizio della facoltà di costituzione della Società di Progetto (SPV), questa diventerà aggiudicataria a titolo originario della concessione. Nell'oggetto sociale della SPV dovrà essere prevista come unica attività, la gestione della concessione. Tutti i rapporti economici attivi e passivi relativi alla progettazione, costruzione e alla gestione delle opere e dei servizi previsti in concessione dovranno essere intestati alla SPV e transitare sui conti della SPV. Le opere dovranno essere eseguite e liquidate dalla SPV, sia quelle finanziate-coperte con capitale proprio (Equity) sia quelle finanziate-coperte con debito bancario.
In fase di gara gli offerenti hanno facoltà di scegliere la composizione delle fonti di finanziamento a copertura (cioè a finanziamento) dell'investimento, che ritengono più consona ed idonea, purchè adeguata agli impieghi da affrontare: parte mediante Equity e parte mediante debito (il contributo pubblico è assente).
Ne consegue che, affinché la SPV possa impiegare le somme di Equity a copertura dell'investimento (cioè destinate alla realizzazione delle opere di progetto), questi capitali dovranno essere conferiti come capitale della SPV.
Quindi si conferma che, durante fase di costruzione (la fase iniziale della concessione), il capitale minimo della SPV (qualora si opti per costituirla) dovrà essere non inferiore alla quota di Equity destinata alla copertura degli investimenti (cioè alla realizzazione delle opere in progetto da realizzare).
Mentre la quota di debito contratto dalle banche, a finanziamento-copertura della parte restante degli investimenti da realizzare, NON POTRA' NE' DOVRA' essere inclusa nel capitale della SPV.
Completata la fase di costruzione con collaudo positivo, in base a coerenti delibere della SPV, e previo assenso del Concedente, il capitale sociale minimo della SPV potrà essere ridotto, compatibilmente con le necessità operative e i rischi operativi trasferiti, con la permanenza dei requisiti di qualificazione necessari e con le dinamiche inerenti la composizione della compagine societaria.
5) Riferimento paragr. 14. – Contenuto della “Busta A”, del disciplinare di gara All’articolo 14.1 è riportato quanto segue.
“La dichiarazione a corredo dell’offerta può essere redatta secondo il modello predisposto ed allegato Sub Mod. A). La dichiarazione è sottoscritta: - Nel caso di RTI o Consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila”
L’allegato Sub Mod. A) oltre a contenere la domanda di partecipazione, prevede le dichiarazioni integrative di cui al successivo art. 14.3.1) oltre all’indicazione dei requisiti di partecipazione richiesti all’art. 7.
Si chiede di confermare che tale allegato, anche in caso di partecipazione di concorrente in RTI o Consorzio Ordinario costituiti, dovrà essere reso e sottoscritto singolarmente da tutti i soggetti facenti parte degli stessi.
Risposta n. 5 Le dichiarazioni integrative devono essere rese con riferimento a tutti i componenti il Raggruppamento anche se già formalmente costituito, mentre in tal caso la domanda di partecipazione e le offerte, tecnica ed economica, potranno essere sottoscritte soltanto dal soggetto che riveste il ruolo di capogruppo / mandatario.
N. 6) Riferimento paragr. 14. – Contenuto della “Busta A”, del disciplinare di gara
1. - All’articolo 14.1 è riportato quanto segue.
“La dichiarazione a corredo dell’offerta può essere redatta secondo il modello predisposto ed allegato Sub Mod. A).
All’articolo 14.3.1 sono riportate le dichiarazioni integrative, da rendere secondo l’allegato Sub Mod. A), tra le quali al punto 18.
“Con riferimento all’applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 23 del disciplinare Indica con quale dotazione industriale intende svolgere le commesse, specificando quali maestranze sono già nell’organico dell’azienda e quali no.”
- Con riferimento alla redazione delle relazioni contenute nell’Offerta tecnica, il criterio di valutazione “10.1 - Organizzazione e Logistica preposta alla gestione del servizio” del “Prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione – All. A alla Determinazione di definizione dei criteri di valutazione n. 965/2023”, prevede:
Con riferimento all’intera commessa, saranno valutati i seguenti profili, premiando le soluzioni che presenteranno i maggiori aspetti migliorativi in termini di efficienza ed efficacia:
- Adozione delle modalità di gestione ….. omissis
- Adozione della modalità organizzativa …. Omissis
- Qualità e Quantità della struttura organizzativa proposta: suddivisione delle funzioni, qualifica delle risorse umane e conformazione dell’organigramma con evidenza dello staff dedicato in via esclusiva alla commessa e di quello impiegato solo parzialmente (funzioni di sede/funzioni di commessa); specificazione dell’organigramma in termini di risorse full-time allocate (FTE), esperienza e qualifiche del personale anche in funzione dei vari servizi in gestione;
- Qualità e Quantità …. Omissis
- Omissis
Pari a n. 5 punti degli 85 totali previsti
Tenuto conto che la qualità e la quantità della struttura organizzativa proposta ai fini della gestione della commessa è tra i punti oggetto di valutazione, si chiede di confermare che occorre comunque indicare nella documentazione amministrativa, quanto riportato al punto 18. dell’allegato Sub Mod. A).
Risposta n. 6 - 1 Si conferma.
2. Qualora la risposta al punto che precede fosse affermativa, In riferimento alla corretta compilazione del Mod. A) in corrispondenza al punto citato, tenuto conto che l’elenco delle maestranze attualmente impiegate del gestore uscente è riportato nel documento “Det_contrarre_598_2023_All_A”, si chiede di chiarire quali informazioni e/o dati tra quelli indicati in tabella dovranno essere forniti anche con riferimento alle maestranze già in organico della società concorrente.
Risposta n. 6 - 2 Dovranno essere forniti gli stessi dati indicati nella tabella, riferiti alle maestranze già in organico della società concorrente.
7) Riferimento paragr. 15. – Contenuto della “Busta B”, del disciplinare di gara Al penultimo capoverso dell’articolo citato è riportato quanto segue:
“L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1”
All’art. 14.1 è riportato quanto segue:
“La dichiarazione è sottoscritta:
- Nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila
- Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese …….. omissis ….- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile….. omissis ….”
Si chiede pertanto di confermare che, in ottemperanza a quanto riportato all’art. 14.1, tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica non dovrà essere firmata anche dal soggetto incaricato della Progettazione.
Il professionista incaricato della Progettazione, procederà alla sottoscrizione della documentazione solo qualora esso sia anche soggetto membro dell’RTI che partecipa alla procedura (concorrente).
Risposta n. 7 Il soggetto incaricato della progettazione dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione e le offerte, tecnica ed economica, nel caso sia mandante di un RTI non ancora costituito.
Qualora sia soltanto indicato, dovrà comunque dichiarare ed essere in possesso dei requisiti richiesti.
8) Riferimento paragr. 7.2.2 – Requisiti per i lavori, del disciplinare di gara Al paragrafo citato è riportato quanto segue:
“Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (vedi successivi paragrafi 7.2.3), attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice.
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”.
Diversamente, all’articolo 7.2.3 – Requisiti per i servizi di architettura ed ingegneria, è riportato quanto segue:
“I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi per la progettazione di professionisti qualificati da indicare nell’offerta e partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante”.
In riferimento a quanto sopra riportato, si chiede di confermare che, così come specificato al paragrafo 7.2.2, le imprese attestate SOA per prestazioni di sola esecuzione nonché le imprese attestate SOA per prestazioni di progettazione e costruzione non in grado di documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva attraverso il proprio staff di progettazione, possono ricorrere alla dimostrazione di detti requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta.
Il Progettista pertanto non dovrà necessariamente rivestire il ruolo di mandante dell’RTI.
Risposta n. 8 In caso di associazione temporanea con uno o più professionisti questi ultimi rivestono necessariamente il ruolo di mandante all'interno del raggruppamento. In alternativa alla costituzione di un raggruppamento, è possibile anche limitarsi ad indicare uno o più professionisti a condizione che i medesimi, ancorché non facenti parte del raggruppamento e quindi non concorrenti, dichiarino e siano in possesso dei requisiti richiesti.
9) Riferimento paragr. 14.3.1 – Dichiarazioni integrative, del disciplinare di gara All’ultimo capoverso dell’articolo citato è riportato quanto segue.
“Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla dichiarazione a corredo dell’offerta ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della dichiarazione a corredo dell’offerta. A tal fine si potrà utilizzare il modello di dichiarazione allegato sub Mod.A (Dichiarazione a corredo dell’offerta) e sub modello Mod.A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 co. 3 del D.lgs. 50/2016)….. omissis ……”
1. La dichiarazione di cui al modello allegato sub Mod.A1, relativamente alle condizioni di esclusione di cui all’ art. 80 comma 1, lett. a), b), b - bis), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. lgs. n. 50/2016, così come altresì riportato nell’intestazione del modello stesso, dovrà essere resa personalmente da tutti i soggetti indicati all’art. 80 co. 3 del D.lgs. 50/2016, comprendete quindi anche gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto.
La dichiarazione di cui al modello allegato sub Mod.A, a pag. 2 dello stesso, prevede oltre a espressa elencazione degli eventuali soggetti cessati dalla carica anche dichiarazione resa, dal sottoscrittore della medesima, nei confronti di quest’ultimi relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b - bis), c), d), e), f), g).
Si chiede pertanto di confermare che, con riferimento ai soli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, tenuto conto altresì della possibile irreperibilità degli stessi, non dovrà essere prodotta alcuna dichiarazione di cui al modello sub Mod.A1 resa personalmente da quest’ultimi.
Sarà quindi ritenuta sufficiente la dichiarazione resa dal sottoscrittore del modello sub Mod.A, in nome e per conto degli stessi.
Risposta 9 - 1 Si conferma
2. In riferimento alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione di cui al modello allegato sub Mod.A1, richiesta da parte dei soggetti previsti dall’art. 80 co. 3 del Codice, non essendo tutti in possesso di dispositivo per la firma digitale dei documenti, si chiede di chiarire se è ammessa la presentazione di un unico documento in formato .pdf contenente copia delle singole dichiarazioni sottoscritte in modalità autografa da ognuno dei soggetti tenuti, corredato da dichiarazione di copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000.
Risposta 9 - 2 Si conferma. Alle dichiarazioni devono essere allegate copie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.
QUESITO n. 5
“Con riferimento all’ “ALL. “A” - prospetto di consistenza delle maestranze impiegate gestore uscente dell'illuminazione pubblica e della gestione semaforica” al fine di determinare in maniera congrua i costi della manodopera, si richiede di poter acquisire il dettaglio del costo del personale attualmente impiegato ed in particolare: Retribuzione Xxxxx Xxxxx, accordi derivanti da contrattazione di secondo livello, maggiorazione dovute, scatti di anzianità, indennità riconosciute (reperibilità, buoni pasto, ecc.), premi di risultato”.
RISPOSTA
I dati che vengono richiesti con la FAQ, erano stati richiesti dalla SA all'appaltatore uscente per poter dare attuazione alla clausola sociale prevista all'art. 23 del Disciplinare di gara.
L'appaltatore uscente, a seguito di una prima richiesta (nota Prot. Gen. n. 2022/250564 dd. 17/11/2022) aveva risposto (nota prot. 9246 dd. 7/12/2022) fornendo i dati aggregati che sono stati messi a disposizione nell'ALL. "A".
Successivamente la SA ha richiesto una precisazione (nota PROT. GEN. N 2023/23629 - PROT. CORR. N- 2019/9/2/5-21/107-2023/1313 dd. 31/01/2023) chiedendo di fornire dettagli disaggregati per ciascun lavoratore finalizzati alla completa e consapevole attuazione della clausola sociale da parte dei futuri offerenti.
Nuovamente l'appaltatore uscente (nota prot. GEN-GEN-2023-36206-A dd. 17/2/2023), non ha dato riscontro alla precisazione dichiarando che “...ritiene che i dati forniti nella prima comunicazione (anzianità aziendale, qualifica, tipologia contrattuale, CCNL applicato e relativo inquadramento, mansione, costo complessivo del personale gia ripartito come richiesto) siano esaustivi di quanto previsto dalle vigenti normative e contratti.”.
A seguito della presente FAQ, la SA ha nuovamente richiesto (nota PEC PG 2023/97541 – PROT CORR N-2019 /9/2/5 - 21 /108 -2023/4741 dd. 21/04/2023) all'appaltatore uscente di fornire i dati disaggregati per ogni lavoratore interessato onde poter formulare la risposta alla FAQ. Il termine perentorio assegnato nella nuova richiesta è il 26/04/2023.
La SA metterà immediatamente a disposizione i dati forniti dall'appaltatore uscente.
QUESITO n. 6
In relazione al documento “prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione” – allegato A, richiamato nel Disciplinare di gara al paragrafo 17.1:
- in merito al subcriterio 4.1, si chiede di confermare che le classi illuminotecniche di progetto non possono superare quelle d’ingresso indicate dal Comune;
- con riferimento al subcriterio 4.2 si chiede:
a) se sia necessario produrre le certificazioni ENEC e le fotometrie certificate,
b) se tale documentazione sarà oggetto di valutazione,
c) se vi deve essere corrispondenza tra i dati presenti nel certificato ENEC, nelle fotometrie certificate e le caratteristiche tecniche proposte nella relazione;
- con riferimento al subcriterio 10.2, si chiede se per “professionisti incaricati a seguire i servizi di illuminazione pubblica e semaforici” si fa esclusivo riferimento ai “tecnici specializzati/coordinatori e delle squadre di addetti costituenti le risorse di intervento” sotto citati, interni all’azienda.
RISPOSTA
-in merito al subcriterio 4.1, si chiede di confermare che le classi illuminotecniche di progetto non possono superare quelle d’ingresso indicate dal Comune;
R 4.1: Si conferma.
- con riferimento al subcriterio 4.2 si chiede:
a) se sia necessario produrre le certificazioni ENEC e le fotometrie certificate,
R 4.2 a): si precisa che non è obbligatorio produrre le certificazioni ENEC e le fotometrie certificate, tuttavia sarà dato maggior peso alla loro presentazione dettagliata per ciascuna taglia di potenza ed ottica utilizzata;
b) se tale documentazione sarà oggetto di valutazione
R 4.2 b): si conferma che tale documentazione sarà oggetto di valutazione;
c) se vi deve essere corrispondenza tra i dati presenti nel certificato ENEC, nelle fotometrie certificate e le caratteristiche tecniche proposte nella relazione;
R 4.2 c): si conferma che vi dovrà essere corrispondenza;
- con riferimento al subcriterio 10.2, si chiede se per “professionisti incaricati a seguire i servizi di illuminazione pubblica e semaforici” si fa esclusivo riferimento ai “tecnici specializzati/coordinatori e delle squadre di addetti costituenti le risorse di intervento” sotto citati, interni all’azienda.
R. 10.2: In risposta al quesito, si conferma che per per “professionisti incaricati a seguire i servizi di illuminazione pubblica e semaforici” si fa riferimento ai “tecnici specializzati/coordinatori e delle squadre di addetti costituenti le risorse di intervento” sotto citati, interni all’azienda. Il riferimento può anche non essere esclusivo, dipendendo dalle scelte organizzative e gestionali dell'azienda la possibilità di proporre anche ulteriori figure incaricate di seguire la commessa.
QUESITO n. 7
In relazione al documento "ALL. “A” Prospetto dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura aperta (...)", al subcriterio 10.1 è previsto un punteggio per la "Qualità e Quantità delle infrastrutture logistiche previste per l'esecuzione dei servizi e loro migliore distribuzione nel territorio". Poiché nel documento "specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione", paragrafo 5.5., pag. 21 è indicato che "La struttura del Concessionario si avvarrà degli spazi posti a disposizione dall’Amministrazione, consistenti in magazzini, spazi di ricovero per mezzi d’opera, uffici e spogliatoi, localizzati presso i fabbricati di proprietà Comunale in via Miramare 65 già sede del Corpo di Polizia Locale", si domanda se tali strutture si intendono nella disponibilità del solo promotore ovvero dell'aggiudicatario, chiunque esso sia.
Inoltre, si chiede come debbano essere conteggiati i relativi costi di conduzione (compresi eventuali canoni di locazione) e manutenzione ordinaria, posto che non sono stati indicati nel piano economico finanziario a base di gara e, trattandosi di asset necessariamente dedicato esclusivamente alla gara in oggetto, non possono rientrare nelle spese di manutenzione degli impianti, tantomeno nei costi generali di ogni operatore economico.
RISPOSTA
Il citato art. 5.5 STAZIONE OPERATIVA MESSA A DISPOSIZIONE DAL CONCESSIONARIO
del doc. C.2 prevede che:
"La struttura del Concessionario si avvarrà degli spazi posti a disposizione dall’Amministrazione, consistenti in magazzini, spazi di ricovero per mezzi d’opera, uffici e spogliatoi, localizzati presso i fabbricati di proprietà Comunale in via Miramare 65 già sede del Corpo di Polizia Locale.
Tali spazi saranno occupati e manutenuti per tutta la durata dell’appalto e vedranno allocate le funzioni di:
• magazzino e deposito materiali per servizio Segnaletica
• laboratorio servizio Segnaletica
• ufficio Tecnico servizio Segnaletica
• ufficio Operativo Contract Manager
• ricovero mezzi d’opera e veicoli (entro la capienza ammissibile)
Il Concessionario si impegna a prendere in carico gli spazi provvedendo in autonomia alla loro conduzione e manutenzione ordinaria, adeguandosi, per quanto concerne le parti comuni, al regolamento in essere per la condivisione degli spazi."
Si ribadisce che tali strutture si intendono e saranno messe dal Concedente nella disponibilità del Concessionario, chiunque esso sia. E non del solo promotore.
Quanto al secondo quesito: "Inoltre, si chiede come debbano essere conteggiati i relativi costi di conduzione (compresi eventuali canoni di locazione) e manutenzione ordinaria, posto che non sono stati indicati nel piano economico finanziario a base di gara e, trattandosi di asset necessariamente dedicato esclusivamente alla gara in oggetto, non possono rientrare nelle spese di manutenzione degli impianti, tanto meno nei costi generali di ogni operatore economico. "
Si precisa e si ribadisce che il "...Concessionario si impegna a prendere in carico gli spazi provvedendo in autonomia alla loro conduzione e manutenzione ordinaria...".A suo esclusivo carico per conduzione e manutenzione, ma senza alcun affitto da corrispondere alla SA.
Non consta quanto affermato (" non sono stati indicati nel piano economico finanziario a base di gara"). Tale affermazione non corrisponde al contenuto del documento C.3 PEF a base di gara, nella relazione a pag. 6 è prevista apposita voce di costo denominata "Spese generali e di sede locale" par. 2.2.12:
"2.2.12 Spese Generali e di Sede Locale
Rappresenta le spese generali richieste dal contratto, comprese tutte le assistenze tecniche, amministrative, legali e il coordinamento richiesto dalla sede centrale, il costo di una sede locale e del servizio di contact center."
Tali spese sono quindi state contemplate nel PEF a base di gara. Esse sono a tutti gli effetti costi operativi e come tali sono stati previsti nel PEF alla voce spese generali. Tale voce è altresì presente nelle tabelle del PEF ed è congrua e capiente (€ 282.434 nei primi due anni e € 280.940 negli anni successivi).
Non si condividono le assunzioni ivi riportate (“non possono rientrare nei costi generali di
ogni operatore economico..”), delle quali la commissione giudicatrice non terrà conto.
Conclusivamente:
• non è previsto un affitto di detti locali che sono messi a disposizione del concessionario per l'espletamento del servizio;
• tutti i costi di conduzione e manutenzione ordinaria di detti locali sono a esclusivo carico
del concessionario;
• tali costi sono costi operativi, sono previsti tra le spese generali del PEF e come tali dovranno essere conteggiati.
Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti Xxxxxxxx Xxxxx