CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 LEGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 COME
SOSTITUTO DALL'ARTICOLO 45 LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti sottoscritte:
Sig. yyyyyyyyyyyyyyy nato a Miane il 10/10/1935 e. residente a Miane in xxx Xxxxxxxxxx, 00 Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxx proprietario concedente assistito dalla Confederazione Italiana Agricoltori nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Sig. xxxxxxxxxxxxxxx nato a Torino il 17/10/1963 e residente a Miane in xxx Xxxxxxxxxx x. 0 Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx affittuario conduttore assistito dalla Federazione Provinciale Coldiretti Treviso Ufficio zona di Vittorio Veneto nella persona del Segretario Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
PREMESSO
- che il signor xxxxxxxxxxx è interessato alla messa a dimora di un impianto di vigneto, le cui spese di impianto e acquisto diritti sono a carico dello stesso affittuario;
-che entrambe le parti sono d'accordo di stipulare un contratto in deroga alle norme della Legge 203/82 e ciò con l'assistenza continuata dell'Organizzazione Professionale Agricola alla quale le parti stesse aderiscono.
T utto ciò premesso
Che il signor xxxxxxxxx è proprietario in Comune di Miane dei beni così catastalmente descritti:
Foglio 31
Mn. |
210 |
Ha 0.25.43 |
RD 8.54 RA 6.57 |
Mn. |
936 |
Ha 0.14.60 |
RD 7.92 RA 4.15 |
Mn. |
217 |
Ha 0.03.15 |
RD 0.41 RA 0.10 |
Mn. |
344 |
Ha 0.10.57 |
RD 5.73 RA 3.00 |
Mn. |
458 |
Ha 0.34.30 |
RD 15.06 RA 9.74 |
Mn. |
649 |
Ha 0.52.50 |
RD 23.05 RA 14.91 |
Mn. |
653 |
Ha 0.09.92 |
RD 5.38 RA 2.82 |
Per un totale complessivo di Ha 1.50.47
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
11 signor xxxxxxxxxxxx concede in affitto al sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
che a tale titolo accetta il terreno di cui in premessa a far data dal 29/01/2015.L
L'affitto annuo viene fissato di comune accordo ed accettato nella misura di Euro:
200,00 (duecento euro) da pagarsi entro il 11/11/2015;
- 500,00 (cinquecento euro) da pagarsi entro il 11/11/2016;
1.800,00 (milleottocentoeuro euro) da pagarsi entro il 11/11/2017;
3.000,00 (tremila euro) da pagarsi entro il 11 novembre di ogni anno a partire dal 11 novembre 2018 fino al 11/11/2025.
3.050,00 (tremilacinquanta euro) da pagarsi entro il 11 novembre di ogni anno a partire dal 11 novembre 2026 fino al 11/11/2031.
L'affittuario dichiara di aver visionato e di ben conoscere gli immobili affittati, riconoscendo di essere edotto delle loro qualità, consistenza ed estensione e che essi sono idonei all'uso per cui vengono concessi, in buono stato di conservazione e manutenzione.
L'affittuario si obbliga ed impegna ad utilizzare il terreno oggetto del presente atto all'unico fine di esercitarvi l'attività agricola e pertanto si impegna a coltivarlo tutto osservando le regole della migliore tecnica agraria, evitando il deperimento dei terreni stessi con le relative pertinenze e piantagioni.
L'affittuario dichiara di aver visionato e di ben conoscere gli immobili affittati, riconoscendo di essere edotto delle loro qualità, consistenza ed estensione e che essi sono idonei all'uso per cui vengono concessi, in buono stato di conservazione e manutenzione. I signori xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxx concordano ed accettano fin d'ora la possibilità, per entrambe le parti, di recedere anticipatamente dal presente contratto e ciò solo a partire dal 01/01/2025. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno un (1) anno prima dell'annata agraria dell'effettivo rilascio.
I n caso di recesso della parte proprietaria la stessa dovrà riconoscere alla parte affittuaria la somma di euro:
35.000,00 (trentacinquemila euro) nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2025.
- 30.000,00 (trentamila euro)nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2026;
25.000,00 (venticinquemila euro ) nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2027;
- 20.000,00 (ventimila euro )nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2028;
15.000,00 (quindicimila euro )nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2029;
10.000,00 (diecimila euro }nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2030;
O (zero curo) nel caso in cui il recesso avvenga in data 31/12/2031..
L'affittuario si obbliga ed impegna a condurre i terreni locati secondo le regole della buona tecnica agraria, evitando il deperimento dei terreni stessi con le relative pertinenze e piantagioni
l n deroga agli articoli 16 e seguenti (miglioramenti, addizioni e trasformazioni) della legge n. 203/82 è in facoltà dell'affittuario assumere tutte le iniziative di carattere organizzativo e gestionale funzionali alla migliore esecuzione delle opere di coltivazione del fondo. L'affittuario viene, pertanto, sin d'ora autorizzato dal proprietario concedente ad intraprendere opere di miglioramento generale del fondo concesso in affitto. A tale scopo l'affittuario potrà provvedere all'impianto del vigneto a totali sue spese comprensive di quote di diritto d'impianto. Alla scadenza del presente contratto (31-12-2031), o in caso di recesso anticipato dell'affittuario, il vigneto rimarrà piantato (comprensivo dei diritti di reimpianto) e affidato alla parte proprietaria senza che quest'ultima abbia da riconoscere economicamente la miglioria effettuata.
Alla scadenza del rapporto l'affittuario si obbliga a riconsegnare il fondo con sovrastante vigneto e diritti di reimpianto , salvo il normale deperimento d'uso, libero da persone e cose, anche interposte, senza richiesta alcuna di buona uscita o per miglioramenti fondiari. Le parti infatti si danno reciprocamente atto che alla data di scadenza del presente atto prevista per il 31/12/2031, le spese tra di loro saranno così compensate e di non aver null'altro a pretendere , anche a titolo di
eventuali ed ulteriori miglioramenti fondiari eventualmente effettuati, una nei confronti dell'altra relativamente al presente rapporto di affittanza, considerando ora per allora lo stesso rapporto concluso.
L'affittuario dovrà usare gli immobili concessi in affitto solo e ad esclusivo esercizio dell'attività agricola, talché l'utilizzo per attività di tipo diverso comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto.
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Le spese di registrazione saranno a carico dell'affittuario.
In caso di controversia le parti si impegnano a ricercare in buona fede una composizione bonaria in conformità alla procedura di Mediazione del Regolamento di Curia Mercatorum Treviso.
Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 1° comma - Tabella Allegata B al DPR 26.10.72 n° 642 aggiornato con DPR 30.12.82 n° 955.
Vittorio Veneto, 29/01/2015
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PROPRIETARIO L'AFFITTUARIO
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