ACCORDO AMMINISTRATIVO
ARGENTINA
ACCORDO AMMINISTRATIVO
PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
(Firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981)
Capitolo I Disposizioni Generali
Art. 1
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo Amministrativo:
1. Il termine «Convenzione» designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina.
2. Il termine «Accordo» designa il presente Accordo Ammi-nistrativo.
3. I termini definiti dall’articolo 1 della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Art. 2
Le istituzioni competenti all’applicazione del presente Accordo Amministrativo sono:
a) Nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di assicurazione sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti gestite dall’I.N.P.S.; l’assicurazione contro la tubercolosi; gli assegni fam iliari; le prestazioni economiche per malattia e m aternità.
2. Le Unità Sanitarie locali com petenti per territorio in generale, o il Ministero della Sanità, per talune categorie di aventi diritto, per quanto riguarda le prestazioni in natura in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità.
b) Nella Repubblica Argentina:
1. Le «Cajas nacionales, provinciales y municipales de previsión» e la «Dirección Nacional de Recaudación Previsional», per quan-to riguarda il regime delle pensioni e degli assegni familiari dei pensionati.
2. L’«Instituto Nacional de Obras Sociales», l’«Instituto Nacional de Servicios sociales para Jubilados y Pensionados» e le «obras sociales», per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico- assistenziali.
3. Le «Caja de subsidios y de asiugnaciones familiares», per quanto riguarda il regime degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti.
Art. 3
Ai fini della trattazione delle pratiche relative alle prestazioni dovute ai sensi della Convenzione, le Autorità competenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:
a) Per l’Italia:
1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) -Direzione Generale - per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regim i di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti; nonché le prestazioni a carico degli altri regimi di sicurezza sociale gestiti dallo stesso I.N.P.S..
2. Il Ministero della Sanità, per quanto riguarda le prestazioni in natura per le malattie, ivi compresa la tubercolosi, e per la maternità.
b) Per l’Argentina:
1. La Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Program mazione e Legislazione, per quanto riguarda il regim e delle pensioni e degli assegni fam iliari.
2. L’«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados», per quanto riguarda il regime delle prestazioni medico-assistenziali per pensionati.
Art. 4
L’istituzione com petente di ciascuno Stato contraente, nel procedere alla totalizzazione dei periodi previsti dall’articolo 7 della Convenzione, cumula i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza con i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza che dalla legislazione dell’altro Stato sono considerati validi ai fini della acquisizione, del m antenimento e del recupero del diritto alle prestazioni.
Capitolo II Legislazione applicabile
Art. 5
1. Per i lavoratori distaccati nel territorio dell’altro Stato conformemente all’articolo 9, lettera c), della Convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede la impresa o viene abitualmente svolta un’attività autonoma.
2. L’attestato di cui al paragrafo 1) viene rilasciato:
a) In Italia:
- Dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
b) In Argentina:
- Dalla Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale - Direzione Generale di Program mazione e Legislazione.
3. Nei casi previsti all’articolo 9, lettera c), ove il periodo di oc-cupazione debba prolungarsi oltre i 24 (ventiquattro) m esi inizialmente previsti, il datore di lavoro ovvero il lavoratore dovrà chiedere all’Autorità com petente dello Stato in cui il lavoro subordinato o l’attività autonoma viene svolta, esplicita autorizzazione a restare assoggettato alla legislazione dell’altro Stato. In Italia al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - in Argentina alla Segretaria di Stato di Sicurezza Sociale, Direzione Generale di Programmazione e Legislazione.
Capitolo III
Prosecuzione Volontaria dell’Assicurazione Obbligatoria
Art. 6
Nell’operare la totalizzazione prevista dall’articolo 6 della Convenzione, l’istituzione com petente di uno Stato contraente computa i periodi assim ilati a quelli di contribuzione effettiva compiuti nell’altro Stato solo se e nei limiti in cui la legislazione che essa applica prevede la utilizzazione dei periodi assim ilati a quelli di contribuzione effettiva ai fini dell’am missione alla prosecuzione volontaria.
Art. 7
Ai fini dell’amm issione all’assicurazione volontaria secondo l’articolo 6, paragrafo 1), della Convenzione, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versam enti un certificato attestante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente. Tale certificato sarà rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’istituzione com petente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l’interessato ha compiuto tali periodi.
Qualora l’interessato non presenti tale certificato, questo ultim o sarà richiesto dall’istituzione competente alla istituzione com petente dell’altro Stato.
Capitolo IV
Malattia e Maternità (Prestazioni in natura)
Art. 8
1. Per beneficiare della prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di pensione o rendita che soggiorni nello Stato contraente diverso da quello competente, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di soggiorno, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato competente.
L’attestato indica per quanto tempo le prestazioni possono essere corrisposte.
2. Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3. In caso di spedalizzazione del titolare di pensione o rendita, superiore ai 15 (quindici) giorni, l’istituzione del luogo di soggiorno ne dà notizia senza indugi alla istituzione com petente, precisando la data del ricovero e la probabile durata della degenza e successivamente la data di uscita dall’ospedale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
5. L’attestato è rilasciato, in Italia dalle Unità Sanitarie Locali com petenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto e in Argentina dall’«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente «obra social».
Art. 9
1. Per beneficiare, nello Stato contraente in cui si risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2), della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita, è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato
competente.
2. Se il titolare di pensione o rendita non presenta l’attestato, l’istituzione del luogo di residenza si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.
3. L’attestato ha validità fino a quando l’istituzione del luogo di residenza non riceve la notifica di annullamento da parte dell’istituzione competente.
4. L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione com petente dell’avvenuta iscrizione del titolare di pensione o rendita e delle variazioni sulla situazione personale dell’interessato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai familiari del titolare di pensione o rendita.
6. L’attestato è rilasciato, in Italia, dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, in generale, o dal Ministero della Sanità per alcune categorie di aventi diritto; in Argentina dall’«Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados» o dalla corrispondente «obra social».
Art. 10
1. Per la concessione delle protesi, grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura considerata di grande im portanza, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno avverte preliminarmente l’istituzione competente, con form ale com unicazione.
L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da parte dell’istituzione com petente, parere negativo entro 40 (quaranta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione.
2. Qualora le prestazioni debbano essere fornite in via di urgenza, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone tempestivamente l’istituzione competente.
3. Gli organismi di collegamento si scambieranno periodicam ente notizie in ordine alle prestazioni indicate al precedente paragrafo 1), previste dalle rispettive legislazioni.
N.B.: Si omette ogni commento per i termini indicati all’art. 1 in quanto gli stessi hanno il significato attribuito nel testo, al quale si rinvia.
Art. 11
1. Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura in applicazione degli articoli 8 e
10 sono rimborsate sulla base del costo effettivo nei limiti delle tariffe praticate, secondo la propria legislazione, dalla istituzione di residenza o di soggiorno, che ha corrisposto dette prestazioni.
Il pagam ento della somm a è effettuato entro 12 (dodici) m esi dalla ricezione della richiesta di rim borso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.
2. Le Autorità com petenti possono concordare, in determinati casi o per alcune classi di prestazioni sanitarie, in particolare farmaceutiche, altre m odalità di rimborso.
3. Le Autorità com petenti si comunicheranno rispettivamente quali sono gli Organism i che in ciascuno Stato prenderanno a carico i rimborsi di cui al precedente paragrafo 1).
Art. 12
1. Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in applicazione dell’articolo 9 sono rim borsate sulla base del costo m edio pro-capite.
2. La modalità per il calcolo di detto costo medio, saranno fissate di comune accordo tra il Ministero della Sanità italiano ed il «Ministerio de Acción Social» argentino, sulla base dei dati disponibili.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per il rimborso delle spese relative alle prestazioni erogate ai fam iliari, residenti nello Stato contraente diverso da quello competente, debitore della pensione o rendita.
Capitolo V
Invalidità, Vecchiaia e Superstiti
Art. 13
Nei casi in cui all’articolo 15, paragrafo 1), lettera a), e paragrafo 3) della Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base alle seguenti regole:
a) Ai periodi di assicurazione com piuti in base alla legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente anche nel caso in cui detti periodi abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione secondo la legislazione di tale Stato.
b) In caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione, agli effetti della totalizzazione la durata di tali periodi sarà presa in considerazione una sola volta, mentre agli effetti del calcolo del pro-rata, detti periodi saranno presi in cosiderazione da ciascuna delle istituzioni degli Stati contraenti.
c) Qualora non sia possibile determinare con esattezza l’epoca in cui determ inati periodi di assicurazione sono stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente si presume che tali periodi non si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente.
d) Ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti è preso in considerazione soltanto dall’istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo
assim xxxxx è preso in considerazione dall’istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
Art. 14
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 della Convenzione, da parte dell’istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione, saranno presi in considerazione unicamente gli
importi iniziali risultanti all’atto della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, con esclusione di eventuali integrazioni al m inim o dovuto in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.
2. Se la somma delle due prestazioni di cui al paragrafo 1) è inferiore all’importo del trattamento minimo previsto dalla legislazione dello Stato di residenza, l’istituzione competente di tale Stato concederà sulla prestazione che eroga, l’importo necessario a raggiungere il trattamento minimo.
3. Per le successive rivalutazioni del trattamento minimo da attribuire in applicazione del predetto articolo 17 della Convenzione, l’istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione continuerà a prendere in considerazione l’importo iniziale della prestazione erogata dall’altro Stato contraente.
Art. 15
Il lavoratore che effettua versamenti volontari secondo la legislazione di uno Stato contraente si considera soggetto alla legislazione di tale Stato al fine dei stabilire se sia realizzata la condizione prevista dall’articolo 18 della Convenzione.
Art. 16
1. Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle prestazioni conform em ente all’articolo 15 della Convenzione, possono presentare domanda alla istituzione competente dell’uno o dell’altro Stato contraente nei modi prescritti dalla legislazione applicata dalla istituzione cui la
domanda viene presentata.
A tale scopo saranno istituiti appositi formulari di dom anda. Tali formulari devono contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che possa essere necessaria al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione applicata dalla istituzione alla quale la dom anda è rivolta.
2. La data in cui viene presentata una domanda presso l’istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità con il precedente paragrafo 1), viene considerata come data di presentazione alla istituzione competente dell’altro Stato.
3. L’istituzione com petente che ha ricevuto la dom anda trasmette senza indugi all’istituzione competente dell’altro Stato il formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1).
4. Oltre al formulario di cui al precedente paragrafo 1), la istituzione che ha ricevuto la domanda deve inviare alla istituzione competente dell’altro Stato, il più presto possibile, due copie di un
formulario di collegamento che indichi, in particolare, i periodi accreditati ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione che trasmette il form ulario e i diritti derivanti da tali periodi.
5. L’istituzione com petente dell’altro Stato contraente, ricevuti i formulari di cui ai precedenti paragrafi 1) e 4) determina i diritti spettanti al richiedente tanto in base ai soli periodi accreditati ai sensi della legislazione che essa applica che a quelli eventualmente derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati. L’istituzione predetta, quindi, trasmette
all’istituzione competente dell’altro Stato una copia del formulario di collegamento di cui al precedente paragrafo 4) completata con i dati relativi ai periodi accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente.
6. L’istituzione cui è stata presentata domanda dall’interessato, ricevuto il formulario di
collegamento completato con i dati e le inform azioni di cui al precedente paragrafo 5), e determinati, ove necessario, i diritti derivanti al richiedente dalla totalizzazione dei periodi accreditati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, si pronuncia sulla dom anda stessa e ne com unica l’esito all’altra istituzione competente.
7. I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al precedente paragrafo 1) saranno autenticati dalla istituzione competente che trasmette il formulario. Detta istituzione attesta che le inform azioni contenute nel formulario di domanda si basano su docum enti originali; la trasm issione del formulario così autenticato dispenserà dall’invio dei documenti originali.
Capitolo VI Prestazioni Familiari
Art. 17
Il titolare di pensioni dovute in virtù della legislazione di entram bi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato in cui detto titolare risiede. L’onere delle prestazioni è a carico della istituzione com petente di quest’ultimo Stato.
Capitolo VII Disposizioni diverse
Art. 18
I formulari, certificarti, attestati, dichiarazioni, domande e gli altri atti necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo saranno stabiliti dalla Com missione m ista di esperti di cui all’articolo 27 della Convenzione stessa.
Art. 19
Le disposizioni dell’articolo 29 della Convenzione si applicano anche nei casi in cui gli accertamenti sanitari siano necessari per la concessione di prestazioni completamente ed esclusivam ente a carico di istituzioni dello Stato contraente diverso da quello in cui l’interessato risiede o soggiorna.
Art. 20
Il presente Accordo entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione e avrà termine alla data alla quale la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore.
Fatto nella città di Buenos Aires, addì quindici dicem bre millenovecentottantatre, in due esemplari originali, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici.
per il governo della Repubblica italiana per il governo della Repubblica argentina
X.xx XXXXXXX XXXXXXX X.xx XXXXXX XXXXX XXXXXX