DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 16190 del 29 OTTOBRE 2007 (“Regolamento Intermediari”)
DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 16190 del 29 OTTOBRE 2007
(“Regolamento Intermediari”)
Il presente documento informativo (di seguito il “Documento Informativo”) si propone di fornire al cliente o potenziale cliente di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.. informazioni necessarie affinché questi possa ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente Documento Informativo verrà debitamente notificata al cliente. Le informazioni di seguito riportate che la Banca è tenuta a fornire al cliente o potenziale cliente si riferiscono a:
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PROPOSTI E SUI SISTEMI DI INDENNIZZO E DI GARANZIA P. 2
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA P. 7
3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI P. 8
4. DOCUMENTO DI SINTESI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE P.11
c.d. policy sui conflitti di interesse
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E IN MATERIA DI INCENTIVI P. 12
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI c.d. execution policy e
INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI c.d. transmission policy P. 13
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA P. 15
8. SCHEDA INFORMATIVA DEL CLIENTE PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA P. 16
9. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE .19
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1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PROPOSTI E SUL SISTEMA DI INDENNIZZO E DI GARANZIA
Fornite ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Intermediari e dell’articolo 47 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016
(il “Regolamento Delegato”).
Nome e l’indirizzo della Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito “Banca Finint S.p.A.” o la “Banca”) con sede legale in Xxxxxxxxxx XX, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx , 0 – XXX. 00000- Xxxxxx – Telefono x00 0000 000000 - C.F. e P.I.: 04040580963 - Capitale Sociale Euro: 71.817.500= i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso e Belluno al n. 04040580963 – REA: TV-372945, Iscritta all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al n. 236, Codice ABI 3266 – Direzione e Coordinamento: BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A.- sito Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx – PEC: xxx0@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. aderisce al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. I servizi e attività di investimento prestati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A..
Negoziazione per conto proprio
La Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, movimentando il proprio portafoglio. Ricezione e trasmissione di ordini
La Banca riceve dal cliente gli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li trasmette per l’esecuzione ad un intermediario abilitato (broker o negoziatore) secondo la propria strategia di trasmissione, illustrata al cliente nel paragrafo VII intitolato “Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” del presente Documento.
Esecuzione di ordini per conto dei clienti
La Banca riceve dal cliente gli ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari e li esegue sulla base alla propria strategia di esecuzione illustrata al cliente nel paragrafo VII intitolato “Informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” del presente Documento.
Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
Il cliente può acquistare gli strumenti finanziari o sottoscrivere contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento presso la sede della Banca. Nell’offerta fuori sede di strumenti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento, la Banca si avvale dell’opera dei promotori finanziari a cui il cliente può rivolgersi. La Banca colloca servizi di investimento propri e, sulla base di appositi accordi, strumenti finanziari di società del Gruppo e di società terze. Gli strumenti finanziari collocati sono quote di fondi comuni di investimento.
Gestione di portafogli di investimento
La Banca gestisce, su base discrezionale e individualizzata, portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
Consulenza in materia di investimenti
Si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente con riferimento a: (i) Strumenti Finanziari quotati sui mercati finanziari regolamentati italiani ed esteri; (ii) servizi di investimento prestati dalla BANCA o da altro soggetto del gruppo societario di appartenenza della Banca; (iii) prodotti finanziari collocati/distribuiti dalla BANCA, da altro soggetto del gruppo societario di appartenenza della Banca, nonché da terzi ; (iii) servizi di investimento prestati da terzi. La Banca presta il servizio di consulenza autonomamente oppure in abbinamento con gli altri servizi di investimento regolati dal contratto unico, vale a dire il servizio di negoziazione per conto proprio, di ricezione e trasmissione di ordini, collocamento. A quest’ultimo riguardo, con riferimento ai servizi regolati dal contratto unico, il servizio di consulenza viene prestato solo in abbinamento agli altri servizi di investimento prescelti dal cliente, i quali a loro volta potranno essere validamente prestati dalla BANCA solo a condizione che il cliente richieda contestualmente alla BANCA di poter usufruire altresì del servizio di consulenza in materia di investimenti. La normativa di settore impone alla Banca che presta i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio di procedere ad una valutazione di adeguatezza, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Intermediari, in relazione al cliente, dei servizi prestati. La Banca può valutare se un servizio o strumento è adeguato per il cliente solo se questi le fornisce una serie di informazioni mediante la compilazione di un apposito questionario che verrà sottoposto al cliente (c.d. xxxxxx informativa). Di conseguenza, sono sottoposte alla valutazione di adeguatezza tutte le operazioni di investimento disposte dal cliente, non potendo in ogni caso il cliente dar corso ad operazioni inadeguate. In nessun caso la Banca presta al cliente il servizio di execution only di cui alll’art. 43 del Regolamento Intermediari. La Banca presta anche i seguenti servizi accessori:
a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
b) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
c) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
d) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento e nome e il recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzata
Lingue nelle quali il cliente può comunicare con la Banca
Il cliente potrà comunicare con la Banca sia in lingua italiana che in lingua inglese. Tuttavia, i documenti, i contratti, le comunicazioni e tutte le informazioni che la Banca fornisce al cliente sono scritte in lingua italiana.
Metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra la Banca e il cliente
Il cliente e la Banca potranno in generale comunicare utilizzando i seguenti metodi:
a) comunicazioni su supporto cartaceo;
b) comunicazioni elettroniche;
c) comunicazioni telefoniche.
Le modalità di comunicazione utilizzate nei rapporti tra la Banca e il cliente variano secondo la tipologia di servizio prestato e sono disciplinate dal relativo contratto.
Operatività tramite un agente collegato e lo Stato membro in cui tale agente è registrato
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., per l’offerta fuori sede ossia per la promozione e il collocamento presso la propria clientela di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento propri e altrui, in luogo diverso dalla sede legale della Banca stessa, si avvale dell’opera di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede registrati in Italia, ossia persone fisiche che esercitano professionalmente l’offerta fuori sede alle quali la Banca ha conferito l’incarico di agenti in via esclusiva ed iscritte nell’apposito Albo.
Natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta
Rendiconti ai clienti
La Banca fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli ovvero quando ha informato che effettuerà la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari, la Banca fornisce al cliente al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
Obblighi di comunicazione riguardo all’esecuzione di ordini che esulano dalla gestione di portafoglio
I rendiconti comprendono i costi delle operazioni e dei servizi prestati per suo conto. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l’offerta fuori sede la Banca: (i) fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine; (ii) invia al cliente un avviso su supporto durevole che conferma l’esecuzione dell’ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L’avviso contiene le seguenti informazioni e, se pertinente, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti:
a) l’identificativo dell’intermediario che compie la comunicazione;
b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;
c) il giorno di esecuzione;
d) l’orario di esecuzione;
e) la tipologia dell’ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
f) l’identificativo della sede di esecuzione;
g) l’identificativo dello strumento;
h) l’indicatore acquisto/vendita;
i) la natura dell’ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;
j) il quantitativo;
k) il prezzo unitario;
l) il corrispettivo totale;
m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci e, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita da un'impresa di investimento durante una negoziazione per conto proprio e l'impresa di investimento abbia un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti del cliente;
n) il tasso di cambio ottenuto, quando l’operazione comporta una conversione di valuta;
o) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell’operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;
p) se la controparte del cliente è la Banca o un’altra impresa del suo gruppo o un altro cliente della Banca, la dichiarazione di questo fatto, a meno che l’ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
La Banca può fornire al cliente le predette informazioni utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati. Ai fini dell’informazione sul prezzo unitario, quando l’ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche. Qualora il cliente ne faccia richiesta, in aggiunta alle informazioni sull’esecuzione dell’ordine, la Banca è tenuta a fornire informazioni circa lo stato dell’ordine. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente la Banca invia al cliente al dettaglio un avviso su supporto cartaceo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte della Banca, ovvero fornisce al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni contenute nel predetto avviso. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, la Banca ne darà comunicazione al cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca ne ha avuta notizia.
In aggiunta alle informazioni essenziali sull’ordine e all’avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine, la Banca fornisce al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.
Obblighi di comunicazione riguardo alla gestione del portafoglio
La Banca è tenuta a fornire al cliente rendiconti periodici, su un supporto cartaceo o altro supporto durevole, dell’attività di gestione svolta per suo conto, a meno che il rendiconto sia fornito da un’altra persona. I rendiconti periodici forniti ai clienti includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:
a) il nome della Banca;
b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente;
c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value), se il valore di mercato è indisponibile, e il saldo contante all’inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
d) l’importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all’esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra la Banca e il cliente;
f) l’importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;
g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui alle lettere da c) a l) dell’avviso previsto al paragrafo sopra sui rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli, ove pertinenti, a meno che il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite. In tal caso la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali sull’ordine all’atto dell’esecuzione di un’operazione. La Banca invia al cliente una comunicazione di conferma dell’operazione contenente le informazioni dell’avviso previsto al paragrafo sopra sui rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Tale comunicazione non è prevista nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto. I rendiconti periodici vengono forniti al cliente al dettaglio con cadenza trimestrale, salvo nei seguenti casi:
a) quando la Banca fornisce ai suoi clienti l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e dove il cliente può accedere facilmente alle informazioni che devono essere incluse nei rendiconti sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, del Regolamento Delegato e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione ;
b) nei casi in cui il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi. Qualora i portafogli siano interessati da operazioni su strumenti finanziari rientranti nella categoria dei valori mobiliari limitatamente a qualsiasi titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; nonché le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli o definiti come “strumenti finanziari derivati" il rendiconto periodico è fornito con cadenza semestrale;
c) quando il contratto tra la Banca e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.
Rendiconti aggiuntivi per le operazioni di gestione o le operazioni con passività potenziali
La Banca che svolge il servizio di gestione di portafoglio e amministra conti di clienti che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, è tenuta a comunicare altresì al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra la Banca e il cliente in sede di contratto, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.
Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela
Qualora la Banca detenga strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente, la stessa invia al cliente con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il rendiconto, predisposto su supporto duraturo, include le informazioni seguenti:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto (nei casi di operazioni non regolate, tali informazioni possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto);
b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c) l’entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE (la “MiFID II”) e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando la Banca ha garantito al cliente l’accesso ad un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può facilmente prendere visione di rendiconti aggiornati sugli strumenti finanziari o fondi e la Banca ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di aprile.
Quando la Banca detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide di un cliente per il quale presta il servizio di gestione del portafoglio, la stessa può includere il rendiconto delle attività del cliente nel rendiconto periodico di gestione.
Trattazione dei reclami
I reclami inerenti vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A/R indirizzandola a:
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxxxx XX – Italia
Oppure via mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. – Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Xxxxxxx, il quale evade la richiesta entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso, ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli. La Banca annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. La persona incaricata della trattazione del reclamo procede ad una valutazione dello stesso e, se del caso, coinvolge le unità o i soggetti interessati. Al termine della trattazione la persona riporta le valutazioni del reclamo e il suo esito. La Banca comunica per iscritto all’investitore l’esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Se il cliente, in seguito alla presentazione di reclamo, non riceva risposta nei termini previsti, ovvero tale risposta non sia stata, in tutto o in parte, per lui favorevole o comunque non sia soddisfatto, il cliente stesso potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, ai sensi dell’art. 32-ter del Testo Unico.
Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.), per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Se il reclamo attiene al deposito titoli a custodia e/o amministrazione titoli, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ACF ovvero all’ABF si può consultare, rispettivamente, il sito xxx.xxx.xxxxxx.xx e il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti il Conciliatore bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/., oppure recandosi presso la Banca. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente potrà rivolgersi all’Ombudsman, i cui riferimenti sono indicati secondo le modalità indicate sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.xxxx, oppure recandosi presso la Banca.
Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso
La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito “Fondo”), istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. L’organizzazione e il funzionamento del "Fondo" sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485. Copia dello Statuto e del Regolamento operativo sono disponibili consultando il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Fondo ha sede in Xxxx (Xxxxxx) xxx xxx Xxxxx, 000.
Descrizione sintetica delle modalità di copertura.
Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Sono esclusi dall’indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti: a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del TUB, società di gestione del risparmio, società di gestione del risparmio armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali; c) società appartenenti allo stesso “gruppo” dell’intermediario; d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale dell’intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; e) amministratori, dirigenti e sindaci dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; f ) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell’intermediario o di altre società del “gruppo” di appartenenza dell’intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; h) investitori che abbiano concorso a determinare l’insolvenza dell’intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f ), g) ed h). Gli interventi del Fondo sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all’emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. L’indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in sede concorsuale, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo che può essere corrisposto dal Fondo non può superare la somma complessiva di 20.000 euro per ciascun investitore. Gli indennizzi non sono cumulabili con l’indennizzo previsto dall’art. 96-bis del TUB ossia l’indennizzo previsto dal sistema di garanzia dei depositanti a cui la Banca aderisce ovvero il Fondo InterBancario di Tutela dei depositi. La Banca aderisce al Fondo INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI (di seguito “Fitd”), che è un consorzio di diritto privato tra banche, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate. L’attività e l’organizzazione del “Fitd” sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento. Copia dello Statuto e del Regolamento sono disponibili consultando il sito internet xxx.Xxxx.xx. Il Fondo ha sede in Xxxx (Xxxxxx) xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 000.
Descrizione sintetica delle modalità di copertura.
Il Fondo InterBancario garantisce i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate. Il Fondo può garantire altresì i depositanti delle banche italiane nei paesi extracomunitari. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, subordinatamente all’autorizzazione di Banca d’Italia. Lo Statuto del Fondo, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in Euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili. Sono escluse dalla protezione alcune fattispecie come: a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca; d) i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita); e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; f ) i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo Bancario; h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del gruppo Bancario; i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; j) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante è pari a 103.291,38 Euro. Il rimborso dei depositanti è effettuato, sino all’ammontare del controvalore di 20.000 Euro, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il rimborso dell’ammontare residuo dovuto è effettuato con le modalità e termini previsti dallo Statuto. Le somme dovute dal Fondo non sono fruttifere di interessi.
Limitazioni operative del Cliente
La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il cliente stesso. Con l’espressione “Target Market” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal cliente: (i) non rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la Banca o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il cliente.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
a. informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente
La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata dalla Banca applicando gli stessi criteri utilizzati per la loro valorizzazione ai fini del rendiconto di gestione periodico, con riferimento al giorno di effettiva disponibilità per la Banca degli stessi. Con il medesimo metodo viene determinato il valore del portafoglio ai fini dell’adempimento degli obblighi di rendiconto da parte della Banca.
I criteri di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente sono:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione, (mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) e nei sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”) il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento o, qualora ritenuto più significativo, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati il prezzo é privilegiato quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. In particolare:
i titoli azionari italiani quotati sono valutati al prezzo di riferimento della Borsa Italiana;
i titoli di stato italiani quotati negoziati sul MTS sono valutati al prezzo medio ponderato rilevato;
i titoli di stato italiani non negoziati sul MTS e i titoli obbligazionari italiani quotati nel mercato Telematico (MOT), sono valutati al prezzo d’asta;
i titoli azionari esteri sono valutati al Prezzo close o last della relativa Borsa di quotazione. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la Borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori;
i titoli di stato estero e i titoli obbligazionari esteri sono valutati al Prezzo rilevato sulla Borsa ufficiale di quotazione o, qualora ritenuto più significativo alla luce dei suddetti criteri generali di valorizzazione, in base ai prezzi rilevati su altri circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività riconosciute. Nel caso esistano più Borse di quotazione, viene privilegiata la Borsa dove sono rilevati i volumi di scambio maggiori.
Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b).
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nelle sedi di negoziazione di cui alla lettera a) il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell’emittente sia quella del mercato. Per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nelle sedi di negoziazione (di seguito “Over the Counter” o, per brevità, “OTC”) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. mark to market);
c) per i titoli trattati al “corso secco” il prezzo é espresso al “corso secco” con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato é rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore é rappresentato dall’ultima quotazione disponibile rilevata per il periodo di riferimento;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, é espresso nella divisa di riferimento applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto;
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
b. i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell’ampiezza della delega
La Banca non ha conferito deleghe della gestione.
c. la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente
Il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione (di solito, per brevità, "Benchmark") è indicato nella linea di gestione. In ogni caso, il cliente prende atto che il Benchmark rappresenta un valore indicativo al quale commisurare i possibili risultati della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto garanzia del rendimento minimo, o comunque ottenibile, della gestione stessa. Il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione potrebbe essere espresso al lordo della fiscalità e delle commissioni per la linea di gestione, mentre il rendimento periodico della gestione stessa è per definizione un valore netto. Il cliente, consapevole che il Benchmark concordato per ciascuna linea di gestione sottintende ed evidenzia il profilo di rischio insito nella linea di gestione stessa. II cliente prende altresì atto che eventuali percentuali indicate nel Benchmark di ciascuna linea di gestione servono per il calcolo del Benchmark stesso, rimanendo la Banca libera di investire il patrimonio secondo percentuali discrezionali.
d. i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti
e. gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità
Tipologia delle operazioni
Nella prestazione del servizio di gestione la Banca potrà liberamente compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari e su valute: compravendite a pronti; compravendite a premio; prestito titoli e riporti; pronti contro termine; vendita allo scoperto; compravendite a termine. In caso di operazioni svolte su mercati esteri è anche consentito alla Banca di coprire il rischio di cambio e di tassi con operazioni a termine o similari, anche su valute. La Banca potrà inoltre: acquistare, vendere, sottoscrivere, permutare e riscattare strumenti finanziari, selezionandoli in qualità e quantità secondo proprie scelte; incassare tutti i proventi di negoziazione degli strumenti finanziari nonché i proventi e frutti maturati e spettanti al cliente (in via esemplificativa: interessi, dividendi, rimborsi di capitale, rimborsi di titolo alla scadenza, riparti da liquidazione finale, ecc.). La Banca può concludere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le informazioni sulla tipologia di strumenti finanziari, gli obiettivi e il livello di rischio vengono fornite dalla Banca con riguardo alla singola linea di gestione. Per tutte le linee di gestione valgono in ogni caso i seguenti limiti e definizioni:
a) per i titoli di debito (obbligazioni) il limite minimo di rating finanziario è “BB” secondo l’agenzia di rating Standard and Poor’s ed i suoi equivalenti (Fitch e Moodys);
b) al fine del calcolo della duration di portafoglio, la duration finanziaria dei titoli a tasso variabile (cd. floaters) è calcolata considerando non la scadenza naturale del titolo bensì la data dello stacco cedola successivo alla data di calcolo;
c) per strumenti derivati si intendeno sia quelli trattati su mercati regolamentati (Futures) con marginazione giornaliera stabilita dalla competente Cassa di Compensazione, sia quelli OTC trattati fuori mercato;
d) per strumenti strutturati si intendono i titoli di debito emessi da primarie controparti Bancarie o assicurative, solitamente sotto forma di certificati, il cui andamento di prezzo è legato a e dipendente dall’andamento di strumenti finanziari di volta in volta concordati. Gli strumenti strutturati possono essere correlati a strumenti finanziari quotati o non quotati, a spreads, a valute, a materie prime o a qualsivoglia indice di mercato. Il prodotto strutturato può essere utilizzato a copertura dei rischi del portafoglio, nonché per diversificazione o per aumento del rischio di portafoglio al fine di massimizzare/ottimizzare il rendimento dello stesso. Il prezzo di qualunque prodotto strutturato dovrà avere una cadenza almeno settimanale.
LINEA DI INVESTIMENTO FININT INCOME
Obiettivi: La linea di investimento Finint Income, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento in linea con quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio-basso
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Titoli di debito: fino al 100% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 15% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati): fino al 100% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 5% del PATRIMONIO
• Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) e Certificati: fino al 30% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi connessi all’asset della gestione.
LINEA DI INVESTIMENTO FININT MULTI-ASSET INCOME
Obiettivi: La linea di investimento Finint Multi-Asset Income, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Titoli azionari, O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie, ETF Azionari), ETF ed ETC su materie prime, Obbligazioni Convertibili: fino al 35% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie, ETF Obbligazionari): fino al 95% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 10% del PATRIMONIO
• Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) e Certificati: fino al 30% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati): fino al 100% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 5% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati: con finalità di copertura e speculative nei limiti della leva finanziaria consentita.
LINEA DI INVESTIMENTO FININT MULTI-ASSET PLUS
Obiettivi: La linea di investimento Finint Multi-Asset Plus, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore a quello del rispettivo benchmark di riferimento nel lungo periodo, mediante un investimento bilanciato tra componente obbligazionaria e componente azionaria, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Titoli azionari, O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie, ETF Azionari), ETF ed ETC su materie prime, Obbligazioni Convertibili: fino al 70% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie, ETF Obbligazionari): fino al 70% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 15% del PATRIMONIO
• Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) e Certificati: fino al 50% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati): fino al 100% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 5% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati: con finalità di copertura e speculative nei limiti della leva finanziaria consentita.
LINEA DI INVESTIMENTO FININT ABSOLUTE RETURN
Obiettivi: L’obiettivo della linea di gestione Finint Absolute Return è quello di ottenere un rendimento assoluto positivo non direttamente collegato all’andamento dei mercati finanziari attraverso un elevata diversificazione degli investimenti ed un attenta selezione di prodotti con bassa e/o nulla correlazione al mercato. La linea di investimento si caratterizza per una gestione flessibile su tutte le classi di attivo ed un rigoroso controllo dei rischi al fine di conseguire una costante rivalutazione del PATRIMONIO con una limitata volatilità nello specifico orizzonte temporale.
Profilo di rischio: medio-alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Titoli azionari, O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie, ETF Azionari), Obbligazioni Convertibili: fino al 30% del PATRIMONIO
• Componente a maggiore volatilità degli investimenti (titoli azionari, ETF azionari, fondi azionari, fondi flessibili*, fondi UCITS Alternativi**, obbligazioni convertibili, fondi obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari high yield, ETF obbligazionari high yield, ETF ed ETC su materie prime): fino al 50% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie, ETF Obbligazionari): fino al 100% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 10% del PATRIMONIO
• Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) e Certificati: fino al 30% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati): fino al 100% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 10% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati: con finalità di copertura e speculative nei limiti della leva finanziaria consentita.
LINEA DI INVESTIMENTO FININT ABSOLUTE RETURN PLUS
Obiettivi: L’obiettivo della linea di gestione Finint Absolute Return Plus è quello di ottenere un rendimento assoluto positivo non direttamente collegato all’andamento dei mercati finanziari attraverso un elevata diversificazione degli investimenti ed un attenta selezione di prodotti con bassa e/o nulla correlazione al mercato. La linea di investimento si caratterizza per una gestione flessibile su tutte le classi di attivo ed un rigoroso controllo dei rischi al fine di conseguire una costante rivalutazione del PATRIMONIO con una limitata volatilità nello specifico orizzonte temporale.
Profilo di rischio: alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Titoli azionari, O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie, ETF Azionari), Obbligazioni Convertibili: fino al 50% del PATRIMONIO
• Componente a maggiore volatilità degli investimenti (titoli azionari, ETF azionari, fondi azionari, fondi flessibili*, fondi UCITS Alternativi**, obbligazioni convertibili, fondi obbligazioni convertibili, fondi obbligazionari high yield, ETF obbligazionari high yield, ETF ed ETC su materie prime): fino al 75% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie, ETF Obbligazionari): fino al 100% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 15% del PATRIMONIO
• Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati) e Certificati: fino al 50% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati): fino al 100% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R. (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 15% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati: con finalità di copertura e speculative nei limiti della leva finanziaria consentita
PROFILO DI INVESTIMENTO FININT TAILOR MADE
Obiettivi: La caratteristica della linea di gestione personalizzata è quella di effettuare investimenti in strumenti finanziari italiani o esteri con lo scopo di rivalutare il patrimonio nel medio /lungo periodo, costruendo la struttura del portafoglio in base alle esigenze specifiche del Cliente.
Profilo di rischio: é determinato dalla struttura del portafoglio.
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento saranno indicati nell’apposito modulo da compilarsi a cura del cliente.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI PROFILO DI ADVISORY PREMIUM
Obiettivi: La linea di advisory Premium, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento in linea con quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio/basso
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, ETF Obbligazionari: fino al 95% del PATRIMONIO
• Titoli azionari, ETF Azionari, Obbligazioni Convertibili: fino al 40% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 5% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi connessi all’asset del portafoglio.
PROFILO DI ADVISORY PREMIUM PLUS
Obiettivi: La linea di advisory Premium Plus, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio/alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Strumenti finanziari di natura monetaria, Titoli di Stato, Titoli Obbligazionari, ETF Obbligazionari: fino al 95% del PATRIMONIO
• Titoli azionari, ETF Azionari, Obbligazioni Convertibili: fino al 60% del PATRIMONIO
• Cambiali finanziarie e minibond: fino al 10% del PATRIMONIO
• Strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi connessi all’asset del portafoglio.
PROFILO DI ADVISORY PRESTIGE
Obiettivi: La caratteristica della linea di advisory Prestige è quella di effettuare investimenti in strumenti finanziari italiani o esteri con lo scopo di rivalutare il PATRIMONIO nel medio /lungo periodo costruendo la struttura del portafoglio in base alle esigenze specifiche del cliente.
Categoria degli strumenti finanziari . La struttura del portafoglio sarà concordata di volta in volta direttamente con il cliente.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COllOCAMENTO PROFILO DI COLLOCAMENTO PRUDENTE
Obiettivi: La linea di collocamento Prudente, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento in linea con
quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio/basso
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie): fino al 100% del PATRIMONIO
• O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie), componente a maggiore volatilità degli investimenti (fondi flessibili*, fondi UCITS Alternativi**, fondi obbligazionari convertibili, fondi obbligazionari high yield, fondi su materie prime): fino al 20% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 10% del PATRIMONIO
PROFILO DI COLLOCAMENTO MODERATO
Obiettivi: La linea di collocamento Moderato, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari nel lungo periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: medio/alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie): fino al 100% del PATRIMONIO
• O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie), componente a maggiore volatilità degli investimenti (fondi flessibili*, fondi UCITS Alternativi**, fondi obbligazionari convertibili, fondi obbligazionari high yield, fondi su materie prime): fino al 40% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 10% del PATRIMONIO
PROFILO DI COLLOCAMENTO AGGRESSIVO
Obiettivi: La linea di collocamento Aggressivo, attraverso un’elevata diversificazione degli investimenti, ha l’obiettivo di ottenere un rendimento significativamente superiore a quello dei mercati obbligazionari nel medio periodo, ottimizzando il rapporto rischio/rendimento.
Profilo di rischio: alto
Categoria degli strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• O.I.C.R. di natura obbligazionaria (Fondi Comuni e Sicav Obbligazionarie): fino al 100% del PATRIMONIO
• O.I.C.R. di natura azionaria (Fondi Comuni e SICAV Azionarie), componente a maggiore volatilità degli investimenti (fondi flessibili*, fondi UCITS Alternativi**, fondi obbligazionari convertibili, fondi obbligazionari high yield, fondi su materie prime): fino al 60% del PATRIMONIO
• Quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R (esempio: fondi comuni, Sicav) rappresentativi delle diverse classi di attivo investibili, NON assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (non armonizzati): fino al 10% del PATRIMONIO
*secondo classificazione Assogestioni
**per i fondi UCITS Alternativi si fa riferimento alle categorie “Alternative” e “Allocation” incluse nel database Morningstar e agli UCITS Alternativi del database MondoAlternative
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
Fornite ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Intermediari e dell’articolo 49 del Regolamento Delegato
La Banca che, in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento, riceve i beni del cliente ossia le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari li deposita in apposito conto (c.d. conto di deposito) intestato al cliente. Nell’ambito del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari prestato dalla Banca, oggetto del deposito possono essere sia titoli cartacei che titoli dematerializzati ai sensi della normativa vigente. Ove il servizio attenga a titoli dematerializzati, esso si espleta in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti. La registrazione contabile dei titoli a nome del cliente presso la Banca prende luogo dalla consegna dei titoli medesimi ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione soltanto attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa vigente, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. La Banca ha la facoltà di custodire i titoli, quando essi siano cartacei, ove ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e, altresì, di trasferirli anche senza darne immediato avviso al cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a rischio del cliente. La Banca, ove il cliente dia la propria approvazione, può subdepositare gli strumenti finanziari presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi adottato dalla società di gestione accentrata. La Banca ove il cliente dia la propria approvazione, può subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata ai quali sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. In tal caso la Banca dà comunicazione al cliente degli estremi identificativi del subdepositario. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile ferma restando la responsabilità del cliente in ordine alla regolarità dei titoli la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte del predetto organismo ed il cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati presso un organismo di deposito centralizzato o presso altri depositari abilitati, la Banca rimane responsabile nei confronti del cliente. Presso il subdepositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca, con l’indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca accesi presso il medesimo subdepositario. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze, relative a ciascun cliente, degli strumenti finanziari e del denaro ricevuto dalla clientela. Tali evidenze sono suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano per ciascun cliente subdepositari delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e loro nazionalità. La Banca è tenuta ad aggiornare in via continuativa e con tempestività le evidenze in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento la posizione di ciascun cliente. Le evidenze devono essere regolarmente riconciliate, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, con gli estratti conto prodotti dai subdepositari ovvero con i beni depositati presso la Banca. La Banca non può utilizzare nell’interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide o gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, salvo consenso di questi. La Banca seleziona i sub depositari delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela sulla base competenze e dalla reputazione di mercato degli stessi. L’attività da questi svolta, è periodicamente monitorata dalla Banca. Per i titoli emessi e circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nell’esecuzione delle operazioni, da intermediari esteri subdepositatari a tal fine abilitati, nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. depositando conseguentemente i titoli presso gli stessi. In tal caso il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di detti soggetti. La Banca può subdepositare gli strumenti della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, esclusivamente ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti professionali e questi chiedono di subdepositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Resta ferma la responsabilità della Banca per i titoli subdepositati. I beni del cliente (ossia le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari) a qualunque titolo detenuti dalla Banca costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario e subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Il soggetto terzo a cui sono subdepositati gli strumenti finanziari possono essere detenuti in conti omnibus.
Diritto di pegno e garanzie a favore della Banca.
II conto corrente ed il deposito titoli intestati al cliente costituiscono garanzia a favore della Banca per la prestazione dei servizi e attività d’investimento e la Banca potrà utilizzarli per la soddisfazione di ogni e qualsiasi sua ragione creditoria. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sulla liquidità e su tutti gli strumenti finanziari, i titoli o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca, garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona. Quando esistano tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze, ha luogo in ogni caso la compensazione. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile, senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, e/o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti,non siano liquidi ed esigibili. La Banca potrà esercitare tale diritto, in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o di formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno la Banca darà prontamente comunicazione al cliente. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Qualora la Banca decida di avvalersi del deposito titoli a garanzia dei propri crediti, la Banca diffida il cliente a mezzo lettera raccomandata A/R a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Se il cliente rimane comunque in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, 2756, commi 2 e 3, del codice civile, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il cliente con lettera raccomandata A/R del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente. Se la Banca ha proceduto alla vendita solo di una parte dei titoli, essa manterrà in deposito gli altri alle stesse condizioni.
3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Fornite ai sensi dell’art. 36del Regolamento Intermediari e dell’articolo 48 del Regolamento Delegato
La Banca fornisce al cliente un “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” che non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.
Avvertenze generali
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
Parte “A” - La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento ad emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d'interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti.
Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
2) La liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
3) La divisa
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali 4.1) Denaro e valori depositati
L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel
caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.5) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili e sui rischi conseguenti.
Parte “B” - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Alcuni di questi strumenti finanziari, in particolare, sono caratterizzati da un livello di complessità molto elevata e per questo non sono adatti alla clientela al dettaglio. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
1) I futures
1.1) L'effetto «leva»
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.
1.2) Xxxxxx e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".
2) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
2.1) L'acquisto di un'opzione
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
2.2) La vendita di un'opzione
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
3.1) Termini e condizioni contrattuali
L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell' organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti
di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni, ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
3.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dalle sedi di negoziazione.
Gli swaps
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
4.1) I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa ed accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
Parte “C” - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata
1) Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. La Banca deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all' esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. La rischiosità di una linea di gestione L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.
1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. In generale, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio e in particolare per le linee di gestione a rischiosità più elevata, la Banca potrà investire in strumenti finanziari a complessità molto elevata normalmente non adatti alla clientela al dettaglio.
1.2) La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale 2.1) Richiamo
Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.
2.2) Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.
La Banca fornisce al cliente una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti dalla stessa trattati. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato nonché i rischi propri di tale tipo di strumento.
La Banca offre alla propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda al precedente paragrafo (l’elencazione qui riportata può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte
commerciali che la Banca si riserva di fare):
Gli strumenti finanziari trattati dalla Banca nell’ambito dei servizi e attività d’investimento dalla stessa prestati sono:
• titoli azionari: strumenti finanziari di natura azionaria e più in generale titoli di capitale di rischio o comunque convertibili in capitale;
• diritti/warrant/coveredWarrant/certificates;
• titoli di debito;
• quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio O.I.C.R (esempio: fondi comuni, Sicav) assoggettati alle disposizioni delle direttive UE (armonizzati) nonché quote/azioni di O.I.C.R. non assoggettati alle direttive UE (non armonizzati);
• hedge fund di diritto italiano;
• strumenti finanziari derivati (contratti a termine, futures ed opzioni) sia trattati su mercati regolamentati sia OTC;
• strumenti strutturati da primari emittenti Bancari emessi principalmente sotto forma di certificati con la finalità di acquisire posizioni di rischio per la clientela volte a massimizzare/ottimizzare il rendimento di portafoglio.
La parte che precede - escluso il presente paragrafo relativo alla natura e rischi di prodotti e strumenti finanziari trattati dalla Banca” - è tratta dal “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” di cui all’allegato 3 al Regolamento Intermediari Consob in vigore anteriormente all’ 1/11/2007 (adottato con delibera Consob n. 11522/98 del 1° luglio 1998); essa non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti. Ulteriori dettagliate informazioni su natura e rischi di operazioni su specifici strumenti finanziari necessarie per consentire al Cliente di adottare decisioni di investimento informate, sono fornite all’investitore al momento della richiesta di conferire l’ordine di operare in strumenti e prodotti finanziari.
Ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari: la scheda prodotto.
Per tutte le operazioni di acquisto/sottoscrizione disposte dalla clientela, la Banca provvede a fornire al Cliente una Scheda Prodotto (che, ove disponibile, può essere rappresentata dalla documentazione di offerta prodotta dall’emittente/offerente lo strumento finanziario), e di cui il cliente firma una copia. Nella Scheda Prodotto sono riportate le informazioni essenziali sulle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell’operazione, nonché la valorizzazione grafica della rischiosità dello stesso. In particolare, la Scheda comprende:
• una descrizione testuale dello strumento riguardo alle sue caratteristiche finanziarie e ai principali aspetti commerciali;
• le sue caratteristiche anagrafiche (codice isin, tipologia, emittente, divise, etc.);
• il livello di rischio secondo la classificazione degli strumenti finanziari adottata dalla Banca.
4. DOCUMENTO DI SINTESI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE c.d. policy sui conflitti di interesse
Fornite ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Intermediari e dell’articolo 47 del Regolamento Delegato
L’attuale contesto normativo attribuisce un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di individuare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. A tale scopo ed in conformità a quanto previsto dalla MiFID II nonché dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565e dal Regolamento Intermediari, la Banca si è dotata di un’efficace politica di gestione dei conflitti d’interesse (di seguito anche “Policy”), adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. La Policy è stata formalizzata in un documento i cui contenuti sono di seguito descritti in maniera sintetica. La Policy individua le attività e le regole che la Banca adotta al fine di identificare, prevenire e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto lesivo, anche solo potenzialmente, degli interessi di uno o più clienti. È stata, inoltre, predisposta una mappatura delle situazioni di conflitto di interesse potenziale/efftettivo la cui analisi ha consentito di individuare le situazioni effettive di conflitto ed i presidi di controllo ritenuti appropriati. La Banca ha individuato nella Funzione di Compliance la struttura alla quale compete il compito di procedere all’aggiornamento della mappatura, allo scopo di identificare tutte le situazioni di conflitto di interesse potenziale/effettivo che possono sorgere nella prestazione dei servizi ed attività d’investimento offerti. Alla data di redazione della Policy, la Banca ha individuato le seguenti situazioni da cui potrebbero insorgere dei conflitti d’interesse e delle quali si ritiene opportuno fornire preventiva comunicazione al cliente:
• possibilità di utilizzo, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini prestato dalla separata struttura della medesima Banca, alla quale il gestore trasmetta l’ordine;
• possibilità di utilizzo, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di intermediari di negoziazione interni al gruppo;
• possibilità di utilizzo, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, del servizio di consulenza prestato dalla separata struttura della medesima Banca;
• collocamento di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR) emessi da società del gruppo;
• prestazione del servizio di consulenza su strumenti finanziari emessi da società del gruppo;
• svolgimento dell’attività di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese da parte di società del gruppo;
• prestazione del servizio di consulenza e/o altri servizi di investimento da parte di una società del gruppo nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli della Banca.
La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono di prevenire ovvero di gestire i conflitti di interesse. Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:
a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
b) definire compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture e quindi responsabili distinti;
c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell’interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
d) misure interne che regolamentano le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
e) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
f) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
g) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
h) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
L’efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Banca e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse. Qualora, previa valutazione da parte della Banca, le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse. Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse, è consegnata al cliente. Ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI RELATIVI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E IN MATERIA DI INCENTIVI
Fornite ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Intermediari e dell’articolo 50 del Regolamento Delegato
Servizi di ricezione e trasmissione ordini e Negoziazione Commissione per operazione
applicata al controvalore della singola operazione, nella misura di seguito indicata in funzione dello strumento finanziario oggetto dell’operazione:
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONI ORDINI - OPERAZIONI DISPOSTE ALLO SPORTELLO
Strumento finanziario | Commissione Standard | Eventuali condizioni particolari | Commissione minima | Spese Regolamento |
- ITALIA–MTA–Azioni, warrant, covered warrant, ETF, ETC, diritti | 0,50% | % | 14,00 euro | |
- ITALIA – MTA – Obbligazioni convertibili | 0,50% | % | 14,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Francia- Xxxxxxxx Xxxxxx – Belgio – Olanda – Portogallo – Finlandia - Austria | 0,60 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Regno Unito | 0,60 % | % | 35,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svizzera | 0,60 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Danimarca | 0,60 % | % | 60,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Norvegia | 0,60 % | % | 50,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svezia | 0,60 % | % | 45,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Irlanda | 0,60 % | % | 60,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: USA | 0,50 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: CANADA | 0,50 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli Obbligazionari negoziati sul MOT | 0,20 % | % | 10,00 euro | |
- Titoli Obbligazionari negoziati sui mercati: TLX-EUROMOT- EXTRAMOT | 0,20 % | % | 12,50 euro | |
- Titoli Obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati | 0,30 % | % | 20,00 euro | |
- Strumenti derivati sui mercati regolamentati | 4,00 euro per | lotto | ||
- COMMISSIONE di ASTA BOT | ||||
BOT TRIMESTRALE | 0,03% | |||
BOT SEMESTRALE | 0,06% | |||
BOT ANNUALE | 0,09% |
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONI ORDINI - OPERAZIONI DISPOSTE TRAMITE SERVIZIO TRADING ON LINE “MITO”
Strumento finanziario | Commission e | Eventuali condizioni particolari | Commissione minima | Spese Regolamento |
- ITALIA–MTA–Azioni, warrant, covered warrant, ETF, ETC, diritti | 0,15% | % | 10,00 euro | |
- ITALIA – MTA – Obbligazioni convertibili | 0,15% | % | 10,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Francia- Xxxxxxxx Xxxxxx – Belgio – Olanda – Portogallo – Finlandia - Austria | 0,20 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Regno Unito | 0,25 % | % | 35,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svizzera | 0,25 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Danimarca | 0,30 % | % | 60,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Norvegia | 0,30 % | % | 50,00 euro | 3 |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Svezia | 0,30 % | % | 45,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: Irlanda | 0,50 % | % | 60,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: USA | 0,20 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli azionari sui mercati regolamentati di: CANADA | 0,30 % | % | 30,00 euro | |
- Titoli Obbligazionari negoziati sul MOT | 0,15 % | % | 10,00 euro | |
- Titoli Obbligazionari negoziati sui mercati: TLX-EUROMOT- EXTRAMOT | 0,15 % | % | 12,50 euro | |
- Titoli Obbligazionari non negoziati in mercati regolamentati | 0,15 % | % | 20,00 euro |
CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE E DEL SERVIZIO
Come previsto dalla normativa vigente in tema di Trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.
| spese di tenuta conto | € 75,00 |
| Per ogni emissione di nota informativa | € 2,50 |
| Produzione rendiconto titoli annuale | € 2,50 |
| Bolli | Come da normativa viggente |
| Commissione per trasferimento titoli | € 50,00 per codice titolo con un minimo di €100,00 ed un massimo di € 500,00 |
| Certificati/dichiarazioni | € 50,00 |
| Ritiro e custodia certificati fisici | € 50,00 per certificato |
Commissioni di negoziazione in contropartita diretta:
Xxxxx restando gli obblighi di trasparenza pre-trade (ove applicabili), nel caso di negoziazione in conto proprio la Banca comunicherà al cliente all’atto della ricezione dell’ordine il prezzo al quale è disposta ad acquistare e/o a vendere gli strumenti finanziari di interesse del cliente.
Commissione del Servizio di Collocamento
Esclusivamente quelle previste dal documento di offerta, ove previste.
Informativa sugli incentivi
Il presente documento spiega quanto la normativa comunitaria ed italiana sugli incentivi (c.d. inducements) prevede affinché sia garantito che gli intermediari che prestano servizi di investimento, tra i quali rientra anche la Banca, agiscano in modo onesto, equo e professionale ed adempiano alle regole stabilite per le diverse ipotesi di remunerazioni (monetarie e non) ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori resi ai clienti. La materia degli incentivi è disciplinata in particolare dall'articolo 24 della XxXXX XX, dagli articolo 11 ss. della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 5 aprile 2016, nonché dall’art. 6 del Decreto legislativo n. 58/1998 "Testo Unico della Finanza" e dagli articoli 52 e 52-bis e 73 Regolamento Intermediari.
Tipologie di incentivi
La normativa pone una generale preclusione alla possibilità di ricevere o corrispondere pagamenti o altri benefici (ossia compensi, commissioni, prestazioni non monetarie) in connessione con la prestazione dei servizi di investimento ad eccezione delle seguenti tre ipotesi.
a) È consentito ogni pagamento tra la Banca e il cliente. In relazione alla prestazione di un servizio al cliente, questi (o una persona che agisce per conto suo) necessariamente effettua dei pagamenti alla Banca che svolge il servizio.
b) È ammessa l’effettuazione di pagamenti (anche se provenienti da terzi) che siano strettamente e necessariamente connessi con la prestazione del servizio al cliente. La Banca non potrebbe, infatti, svolgere il servizio se non pagasse, ad esempio le dovute commissioni di regolamento delle transazioni o di custodia degli strumenti finanziari ai subdepositari.
c) È ammesso che la Banca paghi o riceva da soggetti terzi (diversi dai clienti a cui il servizio è prestato) incentivi a condizione che (i) siano comunicati al cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio (disclosure). La comunicazione riguarda l’esistenza, la natura e l’importo degli incentivi stessi; (ii) siano volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente e non siano di ostacolo con l’obbligo della Banca di agire al meglio per la tutela degli interessi del cliente stesso; (iii) soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 52-bis del Regolamento Intermediari. Sulla base delle tipologie di incentivi identificate dalla normativa di riferimento la Banca al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga o riceve da soggetti terzi (diversi dai clienti a cui il servizio è prestato) ha analizzato le principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati. In primo luogo taluni partner commerciali della Banca offrono alla stessa informazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi pareri sul valore o sul prezzo di tali strumenti. Tali informazioni sono fornite alla Banca in modo gratuito e non sono in nessun modo vincolati al raggiungimento di volumi di negoziazione. La Banca percepisce incentivi connessi al servizio di collocamento di O.I.C.R. Nello svolgimento del servizio di collocamento alla Banca vengono infatti retrocesse, da parte delle "società prodotto", ossia emittenti O.I.C.R., quale remunerazione per il servizio stesso, commissioni di sottoscrizione (retrocessione massima 100%). La percezione degli incentivi indicati consente alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:
• l’accesso ad una più ampia gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela (ricerca e aggiornamento sistematico del portafoglio prodotti messo a disposizione della clientela);
• un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti e promotori finanziari al fine di assicurare al cliente la presenza di personale qualificato;
• una concreta attività di supporto nella fase di “post – vendita” (costante assistenza al cliente in relazione alle sue esigenze di investimento e agli strumenti sottoscritti).
• messa a disposizione di materiale informativo.
La Banca si impegna a verificare che tali remunerazioni non vengano a trovarsi in contrasto con gli interessi dei propri clienti ma siano invece impiegati per mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca.
6. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI c.d. execution policy E INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI c.d. transmission policy
Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 1 del Regolamento Intermediari
1. Introduzione
Lo scopo di questo documento è fornire le informazioni relative alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca.
2. Obiettivo e ambito di applicazione
Il presente documento descrive, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46-48 del Regolamento Intermediari, nonché dagli articoli 64 e 65 del Regolamento Delegato, le modalità con le quali vengono trattati nella prestazione dei servizi di investimento svolti dalla Banca, gli ordini di compravendita di strumenti finanziari, al fine di ottenere il miglior risultato possibile (c.d Best Execution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (sedi di negoziazione o Over the Counter), con riferimento ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione in conto proprio, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. La Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il migliore risultato possibile ai propri clienti nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafoglio.
3. Destinatari
La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini si rivolge a tutti i clienti della Banca. La recente normativa si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi al dettaglio o professionali. La disciplina non si applica invece alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:
• quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini un livello di protezione maggiore;
• quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.
4. Fattori e criteri di esecuzione
I principali fattori presi in considerazione dalla Banca al fine di definire la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sono:
• corrispettivo totale, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all’esecuzione sostenuti dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine;
• rapidità di esecuzione;
• probabilità di esecuzione;
• probabilità di regolamento;
• dimensione dell’ordine;
• natura dell'ordine;
• altri fattori rilevanti per l’esecuzione dell’ordine.
La Banca si riserva, tuttavia, di ritenere prevalenti altri fattori oltre a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all’ordine, allo strumento finanziario e/o alla sede di esecuzione. Nella definizione dei suddetti fattori considerati la Banca assume che l'interesse primario del cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per il suo ordine, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione. Inoltre, si assume che sia interesse del cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto il mercato viene prescelto anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve. Al fine di stabilire l’importanza relativa di questi fattori, la Banca tiene conto dei seguenti criteri:
• le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione;
• le caratteristiche dell’ordine del cliente;
• le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
• le caratteristiche delle sedi di esecuzioni alle quali l’ordine può essere diretto.
5. Strategia di esecuzione degli ordini e sedi di esecuzione
Sulla base dei criteri e dei fattori sopra indicati la Banca ha individuato una propria strategia di esecuzione degli ordini che, per ciascuna categoria di strumento finanziario trattato in più sedi di esecuzione concorrenti, consente di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. La Banca seleziona le sedi di esecuzione (trading venues) nell’ambito dei market maker (anche definiti come internalizzatori non sistematici) che danno maggiori garanzie nel processo di applicazione del principio di Best Execution secondo i fattori menzionati nel paragrafo 4.
Nella selezione dei market maker la Banca terrà conto:
• del numero di ordini accettati rispetto al numero totale di ordini ricevuti;
• del numero totale di ordini ricevuti in termini assoluti;
• dello spread medio denaro/lettera;
• del numero di titoli quotati.
La Banca provvede all’esecuzione mediante invio immediato dell’ordine sulla sede di esecuzione che assicura di ottenere il miglior risultato possibile. Gli ordini verranno trasmessi usando piattaforme elettroniche o via telefono.
Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente prende atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
La Banca non eseguirà ordini della clientela con controparte il conto di proprietà fatta eccezione per eventuali prodotti finanziari (OTC personalizzati). La lista dei market maker e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sono a disposizione della clientela presso la nostra sede e sul sito web della Banca – xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Strategia di trasmissione degli ordini
Sulla base dei criteri e dei fattori sopra indicati la Banca ha individuato una propria strategia di trasmissione degli ordini di strumenti finanziari selezionando una lista d’intermediari negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile rispetto al servizio prestato. La Banca, nell’ambito dei sevizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafoglio, può trasmettere gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari obbligazionari, se impossibilitata ad eseguire direttamente l’ordine nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ad un altro intermediario che assicura di ottenere il miglior risultato possibile rispetto al servizio prestato. Nell’ambito degli stessi servizi la Banca trasmetterà gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari azionari e/o strumenti derivati ad uno degli intermediari negoziatori selezionati che assicuri di ottenere il miglior risultato possibile rispetto al servizio prestato per la relativa esecuzione. La Banca prevede nella propria strategia di trasmissione degli ordini la possibilità di trasmettere ed eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di esecuzione. Inoltre, seppur in via residuale, l’esecuzione al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione potrà riguardare anche altre tipologie di strumenti finanziari, quali titoli obbligazionari italiani e titoli azionari, in considerazione di fattori quali il controvalore degli ordini inseriti (es. ordini di controvalore particolarmente basso) o la limitata liquidità esistente. La Banca non eseguirà ordini della clientela utilizzando quale controparte il conto di proprietà fatta eccezione per eventuali prodotti finanziari (OTC personalizzati).
6. Modalità di selezione degli intermediari negoziatori
La Banca seleziona gli intermediari negoziatori nell’ambito di controparti affidabili e nel rispetto dei principi di cui al presente documento, ivi compresi i fattori ed i criteri riportati in precedenza. In particolare, la scelta dei negoziatori é conseguita attraverso una valutazione continuativa nel tempo dell’abilità degli stessi di offrire efficienza e qualità nell’esecuzione degli ordini al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. In relazione ai fattori e ai criteri elencati precedentemente la Banca ha selezionato:
• un unico intermediario, in via principale, per l’operatività in strumenti finanziari azionari;
• un unico intermediario, in via principale, per l’operatività su strumenti obbligazionari;
• un unico intermediario, in via principale, per l’operatività su strumenti derivati.
È peraltro consentito, in via sussidiaria e non sistematica, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la Best Execution, che gli ordini siano trasmessi per l’esecuzione ad intermediari negoziatori diversi da quelli individuati. Con riguardo alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca seleziona i broker, cui trasmettere gli ordini per l’esecuzione, in ragione della loro strategia di esecuzione degli ordini che deve essere compatibile con quella adottata dalla Banca ed in particolare sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
• solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazione;
• comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari;
• trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
• disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
• disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
• che abbiano sottoposto ad espressa accettazione della Banca la propria policy di best execution, in particolare nella definizione dei fattori e dei pesi attribuiti al suo raggiungimento, individuati di norma dalla Banca nel prezzo di esecuzione e nei costi sostenuti per la transazione;
• che abbiano sottoposto ad espressa accettazione della Banca la lista delle sedi di esecuzione dove lo stesso esegue gli ordini, riportando i relativi costi in dettaglio per ogni sede di esecuzione;
• efficienza nel settlement, sia in termini di puntualità che di correttezza, nonchè di costi ed altri fattori qualitativi accessori.
In linea generale, per i titoli quotati sui mercati regolamentati, la Banca si avvale dell’operato di altri intermediari che hanno accesso ai mercati regolamentati di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini diretto ai mercati gestiti da Borsa Italiana, anche indiretto agli altri mercati. Riteniamo che i livelli di liquidità presenti su detti mercati possano garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente e che su tali sedi di esecuzione degli ordini si possa ottenere:
• maggiore liquidità e trasparenza,
• maggiore efficienza degli scambi, visto l’utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate,
• miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati,
• adeguati servizi di clearing e settlement.
Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l’ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente. Inoltre, si fa presente che gli intermediari ai quali vengono trasmessi gli ordini, in alcuni casi, forniscono alla Banca apparati che permettono la trasmissione telematica degli ordini, rendendone ancora più tempestiva ed efficace l’esecuzione. Nel caso in cui, sulla base dei criteri sopra esposti, siano contemporaneamente disponibili più broker, la scelta sarà indirizzata verso il broker che ragionevolmente possa meglio garantire il rispetto prioritario dei criteri sopra indicati. Oltre ai broker selezionati con i criteri sopra citati, potranno essere individuati broker con caratteristiche peculiari, ove siano richieste competenze e conoscenze particolari per l’esecuzione di ordini. La lista dei negoziatori e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e sono a disposizione della clientela presso la sede della Banca.
7. Aggregazione degli ordini
La Banca non prevede la possibilità di aggregazione di ordini sia per la clientela al dettaglio sia per la clientela professionale e le controparti qualificate.
9. Istruzioni specifiche del cliente
II cliente ha la facoltà di impartire alla Banca istruzioni vincolanti in merito alle modalità di esecuzione dei propri ordini. La Banca fornisce alla clientela avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche possono impedire di adottare le misure previste nella strategia di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini. Peraltro, le istruzioni del cliente non sollevano la Banca dagli obblighi di esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell’ordine del cliente di cui tali istruzioni non trattano. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente non fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
10. Esecuzione di ordini o negoziazione di prodotti OTC personalizzati
Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la Banca verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.
11. Controlli sull’intermediario negoziatore e sui market maker
I rapporti che intercorrono tra la Banca e l'intermediario negoziatore o il market maker, al quale vengono trasmessi gli ordini per l'esecuzione, sono regolati mediante specifici accordi sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca. In via preliminare, la Banca provvede a richiedere le policy di esecuzione adottate dalle controparti ed analizzare le strategie di esecuzione in esse descritte al fine di verificare che le modalità di esecuzione della controparte siano coerenti con le strategie definite dalla Banca. La Banca, inoltre, è tenuta a verificare le qualità del servizio fornito dai soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, monitorando che abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere la Best Execution con riferimento ai fattori di esecuzione e ai criteri, così come previsto nelle policy di esecuzione adottate, e provvedendo a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate.
12. Revisione della strategia
La Banca riesamina la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini al verificarsi di circostanze tali da influire sull'ottenimento del miglior risultato
possibile in relazione all'esecuzione degli ordini della clientela e, comunque, con periodicità almeno annuale. La strategia in oggetto e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Consiglio d’Amministrazione e sono rese note alla clientela della Banca, mediante un aggiornamento del presente documento, pubblicato tempestivamente sul sito della Banca – xxx.xxxxxxxxxxx.xxx – nella sezione MIFID.
13. Avvertenze
Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all’esecuzione di ordini (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell’ordine di specifica sede di esecuzione, di quantità e di prezzo), tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall’onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente (quali, a titolo esemplificativo, indicazione nell’ordine di limiti di prezzo me senza indicazione della sede di esecuzione), la Banca esegue l’ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità. Si avverte infine che la strategia di esecuzione degli ordini mediante negoziazione per conto proprio, in base alla normativa vigente, richiede uno specifico assenso preliminare da parte del cliente che verrà formalizzato in sede di definizione contrattuale del servizio stesso.
14. Informazioni sulle prime 5 sedi di esecuzione e sui primi 5 brokers
Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Banca pubblica una relazione (di seguito “Top 5 Venues Report”) nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari: (i) rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti; (ii) rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli;
(iii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente.
Il Top 5 Venues Report è predisposto dalla Banca secondo gli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 giugno 2016 che integra la MiFID II per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
Entro lo stesso termine, la Banca pubblica una relazione (di seguito “Top 5 Brokers Report”) nella quale, per ciascuna classe di strumenti finanziari: (i) rende note le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti ai fini di esecuzione nell’anno precedente; (ii) pubblica, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta dale imprese di investimento a cui ha trasmesso ordini di clienti l'anno precedente.
Le informazioni contenute nel Top 5 Brokers Report sono coerenti con quelle pubblicate dalla Banca nel Top 5 Venues Report conformemente agli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576.
7. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Fornite ai sensi dell’at. 45 del Regolamento Delegato
Come richiesto dalla normativa italiana, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2004/39/CE, c.d. Direttiva “MiFID”), Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (di seguito la “Banca”) ha proceduto, sulla base delle informazioni disponibili, a classificare la propria clientela secondo le categorie previste dalla nuova normativa. Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in termini di regole applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla tutela dell’investitore. Le categorie all’interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti:
• Cliente al dettaglio: sono tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali e come controparti qualificate. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione delle verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l’esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution). La classificazione nell’ambito di tale categoria comporta, dunque, l’applicazione, nei confronti del Cliente, dell’intera disciplina in materia di servizi ed attività di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori;
• Cliente professionale: sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono. Le norme applicabili hanno identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare clienti professionali (c.d. clienti professionali di diritto): si tratta di:
- banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio,
- imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro). Alcuni clienti al dettaglio - anche persone fisiche - qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. clienti professionali a richiesta).
La classificazione nell’ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID, ha come conseguenza, quindi, la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio. A titolo esemplificativo, si segnala che: i) nell’ambito della prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini, non trova applicazione l’obbligo di valutare l’appropriatezza del servizio stesso e delle operazioni disposte; ii) nell’ambito dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, non trova applicazione l’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze finanziarie; iii) nell’ambito del servizio di consulenza, non si applica l’obbligo di valutare l’adeguatezza delle operazioni rispetto alla situazione patrimoniale;
- Controparte qualificata: si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto. Tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali – comporta la disapplicazione delle norme discendenti dagli articoli 19, 21 e 22.1 della Direttiva MiFID, relativamente ai servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comunichiamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella di:
CLIENTE AL DETTAGLIO
Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito. Le segnaliamo inoltre che la nuova normativa prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al dettaglio - di chiedere, per iscritto, alla Banca di essere trattato come Cliente professionale rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. Se è Sua intenzione richiedere di essere trattato in qualità di Cliente professionale La preghiamo di voler inviare comunicazione scritta per raccomandata A/R alla Banca. A tal proposito Le segnaliamo che trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al dettaglio essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo aver eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l’effettiva idoneità ad essere classificato tra i Clienti professionali. È inoltre onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata. La Banca si riserva in ogni caso la possibilità di accogliere o meno la richiesta solo per determinati tipologie di prodotti o servizi, oppure non accoglierla affatto.
CLIENTE PROFESSIONALE
Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito. Le segnaliamo inoltre che la nuova normativa prevede la possibilità - per il Cliente che sia stato classificato come Cliente Professionale - di chiedere, per iscritto, alla Banca di essere trattato come Cliente al Dettaglio (MiFID) rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A tal proposito Le segnaliamo che trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un differente grado di protezione rispetto a quello garantito ai Clienti Professionali essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo aver eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare l’effettiva idoneità ad essere classificato tra i Clienti al Dettaglio (MiFID). È inoltre onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata. Se è Sua intenzione richiedere di essere trattato in qualità di Cliente al Dettaglio (XxXXX), La preghiamo di voler provvedere ad inoltrare la relativa richiesta scritta per raccomandata A/R alla Banca.
8. DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Redatto ai sensi dell’art 159 ed Allegato n. 4 del Regolamento Intermediari.
“Ai sensi della normativa vigente, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede:
- deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- deve consegnare al cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Consob n. 16190/2007. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; x.xx situazione finanziaria;
c. gli obiettivi di investimento,
- e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;
- con specifico riguardo ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il consulente deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- deve consegnare al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal cliente o al potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a. assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b.ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c. strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;
- nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati”.
Per presa visione e accettazione
Luogo e data: | |||
Intestatario 1 | |||
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